0.441.1•Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali
0.441.1Multilateral International Treaty1 feb 1999
Conclusa a Strasburgo il 1° febbraio 1995
Approvata dall’Assemblea federale il 21 settembre 19981
Ratificata dalla Svizzera con strumento depositato il 21 ottobre 1998
Entrata in vigore per la Svizzera il 1° febbraio 1999
(Stato 26 settembre 2024)
Gli Stati membri del Consiglio d’Europa
e
gli altri Stati firmatari della presente Convenzione-quadro,
considerando che il fine del Consiglio d’Europa è di realizzare una unione più stretta tra i suoi membri al fine di salvaguardare e di promuovere gli ideali ed i principi che costituiscono il loro comune patrimonio;
considerando che uno dei mezzi di realizzare tale fine è la salvaguardia e lo sviluppo dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali;
desiderando dar seguito alla Dichiarazione dei capi di Stato e di governo degli Stati membri del Consiglio d’Europa adottata a Vienna il 9 ottobre 1993;
risoluti a proteggere l’esistenza delle minoranze nazionali sui loro rispettivi territori;
considerando che gli sconvolgimenti della storia europea hanno mostrato che la protezione delle minoranze nazionali è essenziale alla stabilità, alla sicurezza democratica ed alla pace del continente;
considerando che una società pluralistica e veramente democratica deve non solo rispettare l’identità etnica, culturale, linguistica e religiosa di ogni persona appartenente ad una minoranza nazionale, ma anche creare delle condizioni adatte a permettere di esprimere, di preservare e di sviluppare questa identità;
considerando che la creazione di un clima di tolleranza e di dialogo è necessaria per permettere alla diversità culturale di essere una fonte, oltre che un fattore, non di divisione, ma di arricchimento per ogni società;
considerando che lo sviluppo di una Europa tollerante e prospera non dipende solo dalla cooperazione tra Stati ma si fonda anche su di una cooperazione transfrontaliera tra collettività locali e regionali rispettose della costituzione e dell’integrità territoriale di ogni Stato;
tenendo in considerazione la Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell’uomo e delle Libertà fondamentali2ed i suoi Protocolli3;
tenendo in considerazione gli impegni relativi alla protezione delle minoranze nazionali contenuti nelle convenzioni e dichiarazioni delle Nazioni Unite nonché nei documenti della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa, specialmente quello di Copenaghen del 29 giugno 1990;
risoluti a definire i principi da rispettare e le obbligazioni che ne derivano per assicurare, in seno agli Stati membri e agli altri Stati che diverranno Parti del presente strumento, la protezione effettiva delle minoranze nazionali e dei diritti e delle libertà delle persone appartenenti a queste ultime nel rispetto del primato del diritto, dell’integrità territoriale e della sovranità nazionale;
essendo decisi a realizzare i principi enunciati nella presente Convenzione-quadro a mezzo di legislazioni nazionali e di politiche governative appropriate,
hanno convenuto quanto segue:
La protezione delle minoranze nazionali e dei diritti e delle libertà delle persone appartenenti a queste minoranze forma parte integrante della protezione internazionale dei diritti dell’uomo e, come tale, costituisce un settore della cooperazione internazionale.
Le disposizioni della presente Convenzione-quadro saranno applicate secondo buona fede, in uno spirito di comprensione e di tolleranza e nel rispetto dei principi di buon vicinato, di amichevoli relazioni e di cooperazione tra gli Stati.
Le Parti si preoccuperanno di assicurare ad ogni persona appartenente ad una minoranza nazionale il rispetto dei diritti alla libertà di riunione pacifica ed alla libertà di associazione, alla libertà di espressione ed alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione.
Le Parti si impegnano a riconoscere ad ogni persona appartenente ad una minoranza nazionale il diritto di manifestare la propria religione o le proprie convinzioni, nonché il diritto di creare delle istituzioni religiose, organizzazioni e associazioni.
Le Parti si impegnano a creare le condizioni necessarie alla partecipazione effettiva delle persone appartenenti a delle minoranze nazionali alla vita culturale, sociale ed economica, nonché agli affari pubblici, in particolare a quelli che le riguardano.
Le Parti si astengono dal prendere misure che, modificando le proporzioni della popolazione in un’area geografica ove risiedono persone appartenenti a minoranze nazionali, hanno per scopo di attentare ai diritti ed alle libertà derivanti dai principi enunciati nella presente Convenzione-quadro.
Le Parti si impegnano a rispettare ed a mettere in opera i principi contenuti nella presente Convenzione-quadro apportandovi, se necessario, le sole limitazioni, restrizioni o deroghe previste negli strumenti giuridici internazionali, specialmente nella Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell’uomo e delle Libertà fondamentali ed i suoi Protocolli in quanto esse sono pertinenti per i diritti e libertà derivanti dai detti principi.
Nell’esercizio dei diritti e delle libertà derivanti dai principi enunciati nella presente Convenzione-quadro, le persone appartenenti a minoranze nazionali rispettano la legislazione nazionale ed i diritti altrui, in particolare quelli delle persone appartenenti alla maggioranza o alle altre minoranze nazionali.
Nessuna disposizione della presente Convenzione-quadro sarà interpretata come implicante per un individuo un qualunque diritto di darsi ad una attività o di realizzare un atto contrario ai principi del diritto internazionale e specialmente alla sovrana eguaglianza, all’integrità territoriale ed alla indipendenza politica degli Stati.
Nessuna disposizione della presente Convenzione-quadro sarà interpretata come limitatrice o lesiva dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali che potrebbero essere riconosciuti conformemente alle leggi di ogni Parte o di ogni altra Convenzione alla quale questa Parte contraente è parte.
I diritti e le libertà derivanti dai principi enunciati nella presente Convenzione-quadro, nella misura in cui essi hanno corrispondenza nella Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali ed i suoi Protocolli, saranno intesi conformemente a questi ultimi.
La presente Convenzione-quadro è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa. Fino alla data della sua entrata in vigore, essa è anche aperta alla firma di ogni altro Stato invitato a firmarla dal Comitato dei Ministri. Essa sarà sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio, agli altri Stati firmatari e ad ogni Stato che abbia aderito alla presente Convenzione-quadro:
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a questo effetto, hanno firmato la presente Convenzione-quadro.Fatto a Strasburgo, il 1ofebbraio 1995, in francese ed in inglese, i due testi facenti egualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa ne comunicherà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d’Europa e ad ogni Stato invitato a firmare o ad aderire alla presente Convenzione-quadro.(Seguono le firme)
| Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) | Entrata in vigore | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albania | 28 settembre | 1999 | 1° gennaio | 2000 | |||
| Armenia | 20 luglio | 1998 | 1° novembre | 1998 | |||
| Austria* | 31 marzo | 1998 | 1° luglio | 1998 | |||
| Azerbaigian* | 26 giugno | 2000 A | 1° ottobre | 2000 | |||
| Bosnia e Erzegovina | 24 febbraio | 2000 A | 1° giugno | 2000 | |||
| Bulgaria* | 7 maggio | 1999 | 1° settembre | 1999 | |||
| Cipro | 4 giugno | 1996 | 1° febbraio | 1998 | |||
| Croazia | 11 ottobre | 1997 | 1° febbraio | 1998 | |||
| Danimarca* | 22 settembre | 1997 | 1° febbraio | 1998 | |||
| Estonia* | 6 gennaio | 1997 | 1° febbraio | 1998 | |||
| Finlandia | 3 ottobre | 1997 | 1° febbraio | 1998 | |||
| Georgia | 22 dicembre | 2005 | 1° aprile | 2006 | |||
| Germania* | 10 settembre | 1997 | 1° febbraio | 1998 | |||
| Irlanda | 7 maggio | 1999 | 1° settembre | 1999 | |||
| Italia | 3 novembre | 1997 | 1° marzo | 1998 | |||
| Lettonia* | 6 giugno | 2005 | 1° ottobre | 2005 | |||
| Liechtenstein* | 18 novembre | 1997 | 1° marzo | 1998 | |||
| Lituania | 23 marzo | 2000 | 1° luglio | 2000 | |||
| Macedonia del Nord* | 10 aprile | 1997 | 1° febbraio | 1998 | |||
| Malta* | 10 febbraio | 1998 | 1° giugno | 1998 | |||
| Moldova | 20 novembre | 1996 | 1° febbraio | 1998 | |||
| Montenegro | 11 maggio | 2001 A | 6 giugno | 2006 | |||
| Norvegia | 17 marzo | 1999 | 1° luglio | 1999 | |||
| Paesi Bassi*a | 16 febbraio | 2005 | 1° giugno | 2005 | |||
| Polonia* | 20 dicembre | 2000 | 1° aprile | 2001 | |||
| Regno Unito | 15 gennaio | 1998 | 1° maggio | 1998 | |||
| Repubblica Ceca | 18 dicembre | 1997 | 1° aprile | 1998 | |||
| Romania | 11 maggio | 1995 | 1° febbraio | 1998 | |||
| San Marino | 5 dicembre | 1996 | 1° febbraio | 1998 | |||
| Serbia | 11 maggio | 2001 A | 1° settembre | 2001 | |||
| Slovacchia | 14 settembre | 1995 | 1° febbraio | 1998 | |||
| Slovenia* | 25 marzo | 1998 | 1° luglio | 1998 | |||
| Spagna | 1° settembre | 1995 | 1° febbraio | 1998 | |||
| Svezia* | 9 febbraio | 2000 | 1° giugno | 2000 | |||
| Svizzera* | 21 ottobre | 1998 | 1° febbraio | 1999 | |||
| Ucraina | 26 gennaio | 1998 | 1° maggio | 1998 | |||
| Ungheria | 25 settembre | 1995 | 1° febbraio | 1998 | |||
| * Riserve e dichiarazioni. Le riserve e le dichiarazioni, ad eccezione di quelle della Svizzera, non sono pubblicate nella RU. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito internet del Consiglio d’Europa: http://conventions.coe.int oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna. | |||||||
| a Al Regno in Europa. | |||||||
| SvizzeraLa Svizzera dichiara che in Svizzera costituiscono minoranze nazionali ai sensi della Convenzione-quadro i gruppi di persone numericamente inferiori al resto della popolazione del Paese o di un Cantone, sono di nazionalità svizzera, mantengono legami antichi, solidi e duraturi con la Svizzera e sono animati dalla volontà di preservare insieme ciò che costituisce la loro identità comune, principalmente la loro cultura, le loro tradizioni, la loro religione o la loro lingua.La Svizzera dichiara che le disposizioni della Convenzione-quadro in merito all’uso della lingua nei rapporti tra singoli e autorità amministrative sono applicabili senza pregiudicare i principi osservati dalla Confederazione e dai Cantoni nella determinazione delle lingue ufficiali. |
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