0.443.2•Convenzione europea sulla coproduzione cinematografica
0.443.2Multilateral International Treaty1 apr 1994
Conclusa a Strasburgo il 2 ottobre 1992
Firmata1dalla Svizzera il 5 novembre 1992
Entrata in vigore per la Svizzera il 1° aprile 1994
(Stato 13 febbraio 2014)
Preambolo
Gli Stati membri del Consiglio d’Europa e gli altri Stati contraenti della Convenzione culturale europea2, firmatari della presente Convenzione,
considerando che lo scopo del Consiglio d’Europa consiste nel realizzare una più stretta unione tra i suoi membri al fine di salvaguardare e di promuovere gli ideali e i principi che costituiscono il loro patrimonio comune;
considerando che la libertà di creazione e la libertà di espressione costituiscono elementi fondamentali di questi principi;
considerando che la tutela della diversità culturale dei differenti Paesi europei è uno degli scopi della Convenzione culturale europea;
considerando che la coproduzione cinematografica, strumento di creazione e di espressione della diversità culturale su scala internazionale, deve essere rafforzata;
preoccupati dello sviluppo di questi principi e ricordando le raccomandazioni del Comitato dei Ministri sul cinema e sui mezzi audiovisivi, in particolare la Raccomandazione n. R (86) 3 sulla promozione della produzione audiovisiva in Europa;
riconoscendo che la creazione del Fondo europeo di sostegno alla coproduzione e alla diffusione di opere cinematografiche e audiovisive, Eurimages, si adopera per incoraggiare la coproduzione cinematografica europea e che un nuovo impulso è stato dato in questo modo allo sviluppo delle coproduzioni cinematografiche in Europa;
decisi a raggiungere questo obiettivo culturale grazie ad uno sforzo comune per accrescere la produzione e definire delle regole adeguandosi all’insieme delle coproduzioni cinematografiche multilaterali europee;
considerando che l’adozione di regole comuni tende a diminuire le restrizioni ed a favorire la cooperazione europea nell’ambito delle coproduzioni cinematografiche,
hanno convenuto quanto segue:
Le Parti della presente Convenzione s’impegnano ad incoraggiare lo sviluppo della coproduzione cinematografica europea, conformemente alle disposizioni seguenti.
Nel caso delle coproduzioni multilaterali, le disposizioni contenute nella presente Convenzione prevalgono su quelle degli accordi bilaterali conclusi tra le Parti della Convenzione. Le disposizioni concernenti le coproduzioni bilaterali restano in vigore, se esse non contrastano con le disposizioni della presente Convenzione. 4. In caso di assenza di un accordo che disciplini le relazioni bilaterali di coproduzione tra due Parti contraenti della presente Convenzione, essa si applica anche alle coproduzioni bilaterali, salvo se una delle Parti in questione ha espresso una riserva, alle condizioni previste dall’articolo 20.
Ai fini della presente Convenzione:
Nel quadro della legislazione e della regolamentazione nonché degli obblighi internazionali in vigore, ciascuna Parte facilita l’entrata e il soggiorno nonché la concessione dei permessi di lavoro sul suo territorio al personale tecnico e artistico delle altre Parti che partecipano alla coproduzione. Inoltre, ciascuna Parte consente l’importazione temporanea e la riesportazione del materiale necessario alla produzione e alla distribuzione delle opere cinematografiche realizzate nel quadro della presente Convenzione.
Se un’opera cinematografica realizzata in coproduzione è esportata in un Paese dove le importazioni di opere cinematografiche sono contingentate e una delle
Parti contraenti non dispone della libera entrata delle sue opere cinematografiche nel Paese importatore:
Al momento dell’ammissione al regime di coproduzione, l’autorità competente di una Parte può esigere dal coproduttore che risiede in quest’ultima una versione finale dell’opera cinematografica in una delle lingue di questa Parte.
A meno che i coproduttori decidano altrimenti, le opere cinematografiche coprodotte sono presentate ai festival internazionali dalla Parte in cui risiede il coproduttore maggioritario oppure, nel caso delle partecipazioni finanziarie paritetiche, dalla Parte contraente che fornisce il regista.
Il Segretario generale del Consiglio d’Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio nonché a ciascuno Stato e alla Comunità economica europea che hanno aderito alla presente Convenzione o che sono stati invitati a farlo:
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a questo scopo, hanno firmato la presente Convenzione.Fatta a Strasburgo il 2 ottobre 1992, in francese e inglese, le due versioni facenti ugualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato presso gli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario generale del Consiglio d’Europa ne trasmetterà copie certificate conformi a ciascuno degli Stati menzionati nell’articolo 16 paragrafo 1 nonché ad ogni Stato e alla Comunità economica europea invitati ad aderire alla presente Convenzione.(Seguono le firme )
Per beneficiare delle disposizioni della presente Convenzione, i coproduttori che risiedono nelle Parti contraenti devono presentare due mesi prima dell’inizio delle riprese una domanda d’ammissione al regime della coproduzione allegando i documenti menzionati qui di seguito. I seguenti documenti devono pervenire alle autorità competenti in numero sufficiente per potere essere trasmessi alle autorità delle altre Parti contraenti al più tardi un mese prima dell’inizio delle riprese: – una copia del contratto di acquisizione dei diritti d’autore o qualsiasi prova che consenta di verificare l’acquisizione del diritto d’autore per lo sfruttamento economico dell’opera; – una sceneggiatura dettagliata; – una lista degli elementi tecnici e artistici dei Paesi interessati; – un preventivo e un piano di finanziamento dettagliati; – uno scadenzario dell’opera cinematografica; – il contratto di coproduzione stipulato tra i coproduttori. Questo contratto deve includere clausole che stabiliscano la ripartizione tra i coproduttori dei proventi o dei mercati.
La domanda e la documentazione richiesta devono essere presentate possibilmente nella lingua delle autorità competenti alle quali devono essere sottoposte.
Le autorità nazionali competenti provvedono a trasmettersi reciprocamente le documentazioni che avranno ricevuto. Quelle della Parte con una partecipazione finanziaria minoritaria non daranno il loro consenso che dopo avere conosciuto l’opinione di quelle della Parte la cui partecipazione è maggioritaria.
1Un’opera cinematografica è europea ai sensi dell’articolo 3 paragrafo 3 se essa contiene almeno 15 punti su un totale di 19, in base ai criteri riportati nella scala qui di seguito.2Tenuto conto delle esigenze della sceneggiatura, le autorità competenti possono, dopo essersi messe d’accordo tra loro, e qualora esse ritengano che l’opera rifletta comunque l’identità europea, ammettere al regime della coproduzione un’opera con meno dei 15 punti normalmente richiesti.
| Elementi europei | Punti di valutazione |
|---|---|
| Gruppo autori | |
| Regista | 3 |
| Sceneggiatore | 3 |
| Compositore | 1 |
| 7 | |
| Gruppo interpreti | |
| Primo ruolo | 3 |
| Secondo ruolo | 2 |
| Terzo ruolo | 1 |
| 6 | |
| Gruppo tecnica e ripresa | |
| Immagine | 1 |
| Suono e missaggio | 1 |
| Montaggio | 1 |
| Scene e costumi | 1 |
| Studio o luogo delle riprese | 1 |
| Luogo della postproduzione | 1 |
| 6 |
| N.B. |
|---|
| a. I primi, secondi e terzi ruoli sono determinati in base ai giorni di ripresa. |
| b. Per quanto riguarda l’articolo 8, il termine artistico si riferisce al gruppo autori e al gruppo interpreti, il termine tecnico al gruppo tecnica e ripresa. |
| Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) Firmato senza riserva di ratificazione (F) | Entrata in vigore | ||
|---|---|---|---|---|
| Albania | 9 settembre | 2009 | 1° gennaio | 2010 |
| Armenia | 17 dicembre | 2004 | 1° aprile | 2005 |
| Austria | 2 settembre | 1994 | 1° gennaio | 1995 |
| Azerbaigian | 28 marzo | 2000 A | 1° luglio | 2000 |
| Belgio* | 25 agosto | 2004 | 1° dicembre | 2004 |
| Bosnia ed Erzegovina | 30 marzo | 2009 | 1° luglio | 2009 |
| Bulgaria | 27 aprile | 2004 | 1° agosto | 2004 |
| Ceca, Repubblica | 24 febbraio | 1997 F | 1° giugno | 1997 |
| Cipro | 29 novembre | 2000 | 1° marzo | 2001 |
| Croazia | 6 agosto | 2004 | 1° dicembre | 2004 |
| Danimarca | 2 ottobre | 1992 F | 1° aprile | 1994 |
| Estonia | 29 maggio | 1997 | 1° settembre | 1997 |
| Finlandia | 9 maggio | 1995 | 1° settembre | 1995 |
| Francia* | 9 novembre | 2001 | 1° marzo | 2002 |
| Georgia | 15 ottobre | 2002 | 1° febbraio | 2003 |
| Germania | 24 marzo | 1995 | 1° luglio | 1995 |
| Grecia | 24 giugno | 2002 | 1° ottobre | 2002 |
| Irlanda | 28 aprile | 2000 F | 1° agosto | 2000 |
| Islanda | 30 maggio | 1997 F | 1° settembre | 1997 |
| Italia | 14 febbraio | 1997 | 1° giugno | 1997 |
| Lettonia | 27 settembre | 1993 F | 1° aprile | 1994 |
| Lituania* | 22 giugno | 1999 | 1° ottobre | 1999 |
| Lussemburgo | 21 giugno | 1996 | 1° ottobre | 1996 |
| Macedonia del Nord | 3 giugno | 2003 | 1° ottobre | 2003 |
| Malta | 17 settembre | 2001 F | 1° gennaio | 2002 |
| Moldova | 27 settembre | 2011 | 1° gennaio | 2012 |
| Montenegro | 6 giugno | 2006 A | 6 giugno | 2006 |
| Norvegia* | 9 luglio | 2009 | 1° novembre | 2009 |
| Paesi Bassia | 24 marzo | 1995 | 1° luglio | 1995 |
| Polonia* | 30 dicembre | 2002 | 1° aprile | 2003 |
| Portogallo* | 13 dicembre | 1996 | 1° aprile | 1997 |
| Regno Unito | 9 dicembre | 1993 | 1° aprile | 1994 |
| Romania | 28 marzo | 2002 | 1° luglio | 2002 |
| Russia | 30 marzo | 1994 F | 1° luglio | 1994 |
| Serbia | 2 giugno | 2004 | 1° ottobre | 2004 |
| Slovacchia | 23 gennaio | 1995 | 1° maggio | 1995 |
| Slovenia | 28 novembre | 2003 | 1° marzo | 2004 |
| Spagna* | 7 ottobre | 1996 | 1° febbraio | 1997 |
| Svezia | 10 giugno | 1993 F | 1° aprile | 1994 |
| Svizzera | 5 novembre | 1992 F | 1° aprile | 1994 |
| Turchia | 9 marzo | 2005 | 1° luglio | 2005 |
| Ucraina | 28 agosto | 2009 | 1° dicembre | 2009 |
| Ungheria | 24 ottobre | 1996 F | 1° febbraio | 1997 |
| * Riserve e dichiarazioni (gli * del campo d’applicazione qui sopra non comprendono le dichiarazioni di tutti gli Stati parte concernenti le autorità competenti, secondo l’art. 5 par. 5). I testi, francese ed inglese, possono essere consultati sul sito Internet del Consiglio d’Europa: www.coe.int > Explorer > Bureau des Traités > Liste complète, oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna. | ||||
| a Per il Regno in Europa. |
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