0.443.3•Convenzione del Consiglio d’Europa sulla coproduzione cinematografica (riveduta)
0.443.3Multilateral International Treaty1 ago 2019
Conclusa a Rotterdam il 30 gennaio 2017
Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il 10 aprile 2019
Entrata in vigore per la Svizzera il 1° agosto 2019
(Stato 28 giugno 2023)
Preambolo
Gli Stati membri del Consiglio d’Europa e gli altri Stati contraenti
della Convenzione culturale europea^1^(Trattato europeo n. 18), firmatari
della presente Convenzione,
considerando che lo scopo del Consiglio d’Europa consiste nel realizzare una più stretta unione tra i suoi membri al fine di salvaguardare e di promuovere gli ideali e i principi che costituiscono il loro patrimonio comune;
considerando che la libertà di creazione e la libertà di espressione costituiscono elementi fondamentali di questi principi;
considerando che la promozione della diversità culturale dei differenti Paesi europei è uno degli scopi della Convenzione culturale europea;
tenendo presente la Convenzione UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali^2^(Parigi, 20 ottobre 2005), che riconosce la diversità culturale come una caratteristica inerente all’umanità e mira a consolidare la creazione, la produzione, la diffusione, la distribuzione e l’apprezzamento delle espressioni culturali;
considerando che la coproduzione cinematografica, strumento di creazione e di espressione della diversità culturale su scala mondiale, deve essere rafforzata;
consapevoli che il cinema è un importante mezzo di espressione culturale e artistica, che svolge un ruolo essenziale nella difesa della libertà di espressione, della diversità, della creatività e della cittadinanza democratica;
preoccupati di sviluppare questi principi e ricordando le raccomandazioni del Comitato dei Ministri agli Stati membri sul cinema e sui mezzi audiovisivi, in particolare la Raccomandazione n. R (86) 3 sulla promozione della produzione audiovisiva in Europa e la Raccomandazione CM/Rec(2009)7 sulle politiche cinematografiche nazionali e la diversità delle espressioni culturali;
riconoscendo che la Risoluzione (88)15, che istituisce il Fondo europeo di sostegno alla coproduzione e alla diffusione di opere cinematografiche e audiovisive Eurimages, è stata modificata per consentire l’adesione di Stati non membri;
decisi a raggiungere questi obiettivi grazie a uno sforzo comune per promuovere la cooperazione e definire regole adeguandosi all’insieme delle coproduzioni cinematografiche;
considerando che l’adozione di regole comuni tende a limitare le restrizioni e a favorire la cooperazione nell’ambito delle coproduzioni cinematografiche;
considerando l’evoluzione tecnologica, economica e finanziaria dell’industria cinematografica dall’apertura alla firma della Convenzione europea sulla coproduzione cinematografica^3^(STE n° 147) nel 1992;
convinti che questa evoluzione richieda una revisione della Convenzione del 1992, in modo da continuare a offrire un quadro efficace e pertinente alla coproduzione cinematografica;
riconoscendo che la presente Convenzione è volta a sostituire la Convenzione europea sulla coproduzione cinematografica,
hanno convenuto quanto segue:
Le Parti della presente Convenzione s’impegnano a incoraggiare lo sviluppo della coproduzione cinematografica internazionale, conformemente alle disposizioni seguenti.
In ogni caso, la presente Convenzione si applica soltanto a condizione che l’opera risponda alla definizione di opera cinematografica coprodotta ufficialmente di cui all’articolo 3 paragrafo c. 3. Le disposizioni degli accordi bilaterali conclusi tra le Parti della presente Convenzione restano applicabili alle coproduzioni bilaterali.
Nel caso delle coproduzioni multilaterali, le disposizioni contenute nella presente Convenzione prevalgono su quelle degli accordi bilaterali conclusi tra le Parti della Convenzione. Le disposizioni concernenti le coproduzioni bilaterali restano in vigore, se esse non contrastano con le disposizioni della presente Convenzione. 4. In caso di assenza di un accordo che disciplini le relazioni bilaterali di coproduzione tra due Parti contraenti della presente Convenzione, essa si applica anche alle coproduzioni bilaterali, salvo se una delle Parti in questione ha espresso una riserva, alle condizioni previste dall’articolo 22.
Ai fini della presente Convenzione:
Nel quadro della legislazione e della regolamentazione nonché degli obblighi internazionali in vigore, ciascuna Parte facilita l’entrata e il soggiorno nonché la concessione dei permessi di lavoro sul suo territorio al personale tecnico e artistico delle altre Parti che partecipano alla coproduzione. Inoltre, ciascuna Parte consente l’importazione temporanea e la riesportazione del materiale necessario alla produzione e alla distribuzione delle opere cinematografiche realizzate nel quadro della presente Convenzione.
Se un’opera cinematografica realizzata in coproduzione è esportata in un Paese dove le importazioni di opere cinematografiche sono contingentate e una delle Parti contraenti non dispone della libera entrata delle sue opere cinematografiche nel Paese importatore:
Al momento dell’ammissione al regime di coproduzione, l’autorità competente di una Parte può esigere dal coproduttore che risiede in quest’ultima una versione finale dell’opera cinematografica in una delle lingue di questa Parte.
A meno che i coproduttori decidano altrimenti, le opere cinematografiche coprodotte sono presentate ai festival internazionali dalla Parte in cui risiede il coproduttore maggioritario oppure, nel caso delle partecipazioni finanziarie paritetiche, dalla Parte contraente che fornisce il regista.
Il Segretario generale del Consiglio d’Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio, all’Unione europea e a tutti gli Stati che hanno aderito alla presente Convenzione o che sono stati invitati a farlo:
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a questo scopo, hanno firmato la presente Convenzione.Fatta a Rotterdam il 30 gennaio 2017, in francese e inglese, le due versioni facenti ugualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato presso gli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario generale del Consiglio d’Europa ne trasmetterà copie certificate conformi a ogni Stato membro del Consiglio d’Europa, a ogni Stato contraente della Convenzione culturale europea e a tutti gli Stati invitati ad aderire alla presente Convenzione.(Seguono le firme)
Per beneficiare delle disposizioni della presente Convenzione, i coproduttori che risiedono nelle Parti contraenti devono presentare a tempo debito, prima dell’inizio delle riprese principali o delle fasi principali di animazione, una domanda di ammissione al regime provvisorio della coproduzione allegando i documenti menzionati qui di seguito. Tali documenti devono pervenire alle autorità competenti in numero sufficiente per poter essere trasmessi alle autorità delle altre Parti contraenti al più tardi un mese prima dell’inizio delle riprese: – una dichiarazione sullo stato dei diritti; – una sinossi del film; – una lista provvisoria dell’apporto tecnico e artistico dei Paesi interessati; – un preventivo e un piano di finanziamento provvisorio; – uno scadenzario provvisorio; – il contratto di coproduzione o un accordo semplificato («deal memo») stipulato tra i coproduttori. Questo documento deve includere clausole che stabiliscano la ripartizione tra i coproduttori dei proventi o dei territori.
L’ammissione al regime di coproduzione definitivo è concessa una volta concluso il film e dopo l’esame, da parte delle autorità nazionali, dei documenti di produzione definitivi, in particolare: – la catena dei diritti completa; – la sceneggiatura definitiva; – la lista definitiva dell’apporto tecnico e artistico di ciascun Paese interessato; – la situazione dei costi definitiva; – il piano di finanziamento definitivo; – il contratto di coproduzione stipulato tra i coproduttori. Questo contratto deve includere clausole che stabiliscano la ripartizione tra i coproduttori dei proventi o dei territori.
Le autorità nazionali possono richiedere qualsiasi altro documento necessario a valutare la domanda, conformemente alla legislazione nazionale.
La domanda e la documentazione richiesta devono essere presentate possibilmente nella lingua delle autorità competenti alle quali devono essere sottoposte.
Le autorità nazionali competenti provvedono a trasmettersi reciprocamente le documentazioni che avranno ricevuto. Quelle della Parte con una partecipazione finanziaria minoritaria non daranno il loro consenso che dopo avere conosciuto l’opinione di quelle della Parte la cui partecipazione è maggioritaria.
1. Un’opera cinematografica di fiction è un’opera coprodotta ufficialmente ai sensi dell’articolo 3 paragrafo c se contiene elementi degli Stati contraenti della Convenzione per almeno 16 punti su un totale di 21, in base ai criteri riportati qui di seguito.
2. Tenuto conto delle caratteristiche della coproduzione, le autorità competenti possono, previa concertazione, ammettere al regime della coproduzione un’opera con meno dei 16 punti normalmente richiesti.
| Elementi degli Stati contraenti della Convenzione | Punti di valutazione |
|---|---|
| Regista | 4 |
| Sceneggiatore | 3 |
| Compositore | 1 |
| Ruolo principale | 3 |
| Ruolo secondario | 2 |
| Ruolo terziario | 1 |
| Responsabile riprese | 1 |
| Responsabile suono | 1 |
| Responsabile montaggio | 1 |
| Responsabile scene e costumi | 1 |
| Studio o luogo delle riprese | 1 |
| Luogo degli effetti visivi o delle immagini generate al computer (CGI) | 1 |
| Luogo della postproduzione | 1 |
| 21 | |
| N.B. I ruoli principale, secondario e terziario sono determinati in base ai giorni di ripresa. |
3. Un’opera cinematografica di animazione è un’opera coprodotta ufficialmente ai sensi dell’articolo 3 paragrafo c se raggiunge almeno 15 punti su un totale di 23, in base ai criteri riportati qui di seguito.
4. Tenuto conto delle caratteristiche della coproduzione, le autorità competenti possono, previa concertazione, ammettere al regime della coproduzione un’opera con meno dei 15 punti normalmente richiesti.
| Elementi degli Stati contraenti della Convenzione | Punti di valutazione |
|---|---|
| Parte creativa | 1 |
| Sceneggiatura | 2 |
| Ideazione dei personaggi | 2 |
| Composizione musicale | 1 |
| Realizzazione | 2 |
| Storyboard | 2 |
| Scenografo | 1 |
| Sfondo digitale | 1 |
| Allestimento delle scene («layout» ) (2D) o allestimento delle scene («layout» ) e anteprima («camera block» ) (3D) | 2 |
| 75 % delle spese per l’animazione sostenute negli Stati contraenti della Convenzione | 3 |
| 75 % dei lavori di finalizzazione, inserimento intervalli e colorazione svolti negli Stati contraenti della Convenzione (2D) oppure 75 % dei lavori di colorazione, illuminazione, movimentazione («rigging» ), modellazione e testurizzazione realizzate negli Stati contraenti della Convenzione (3D) | 3 |
| Composizione dell’immagineo riprese | 1 |
| Montaggio | 1 |
| Suono | 1 |
| 23 |
5. Un documentario è un’opera coprodotta ufficialmente ai sensi dell’articolo 3 paragrafo c se raggiunge almeno il 50 per cento del totale dei punti applicabili riportati nella scala qui di seguito.
6. Tenuto conto delle caratteristiche della coproduzione, le autorità competenti possono, previa concertazione, ammettere al regime della coproduzione un’opera con meno del 50 per cento dei punti normalmente richiesti.
| Elementi degli Stati contraenti della Convenzione | Punti di valutazione |
|---|---|
| Regista | 4 |
| Sceneggiatore | 1 |
| Cineoperatore | 2 |
| Montatore | 2 |
| Ricercatore | 1 |
| Compositore | 1 |
| Suono | 1 |
| Luogo delle riprese | 1 |
| Luogo della postproduzione | 2 |
| Luogo degli effetti visivi o delle immagini generate al computer (CGI) | 1 |
| 16 |
| Stati partecipanti | Ratifica Firmato senza riserva di ratifica (F) Adesione (A) | Entrata in vigore | ||
|---|---|---|---|---|
| Albania* | 26 gennaio | 2023 | 1° maggio | 2023 |
| Armenia* | 20 dicembre | 2020 | 1° febbraio | 2021 |
| Austria* | 3 agosto | 2021 | 1° dicembre | 2021 |
| Belgio* | 22 novembre | 2022 | 1° marzo | 2022 |
| Bulgaria | 10 dicembre | 2019 | 1° aprile | 2020 |
| Ceca, Repubblica* | 11 dicembre | 2020 | 1° aprile | 2021 |
| Croazia | 28 settembre | 2018 | 1° gennaio | 2019 |
| Danimarca | 25 gennaio | 2019 | 1° maggio | 2019 |
| Estonia | 21 gennaio | 2021 | 1° maggio | 2021 |
| Finlandia* | 5 luglio | 2022 | 1° novembre | 2022 |
| Georgia | 13 marzo | 2019 | 1° luglio | 2019 |
| Grecia* | 6 settembre | 2022 | 1° gennaio | 2023 |
| Irlanda* | 16 maggio | 2019 F | 1° settembre | 2019 |
| Islanda* | 17 novembre | 2022 | 1° marzo | 2023 |
| Italia* | 8 febbraio | 2022 | 1° giugno | 2022 |
| Lettonia* | 17 aprile | 2019 | 1° agosto | 2019 |
| Lituania* | 26 settembre | 2018 | 1° gennaio | 2019 |
| Lussemburgo* | 26 gennaio | 2021 | 1° maggio | 2021 |
| Macedonia del Nord* | 19 giugno | 2020 | 1° ottobre | 2020 |
| Malta | 16 gennaio | 2018 | 1° maggio | 2018 |
| Moldova* | 5 giugno | 2023 | 1° ottobre | 2023 |
| Montenegro | 9 agosto | 2019 | 1° dicembre | 2019 |
| Norvegia* | 3 marzo | 2017 | 1° ottobre | 2017 |
| Paesi Bassi* | 24 agosto | 2017 | 1° dicembre | 2017 |
| Polonia* | 18 aprile | 2019 | 1° agosto | 2019 |
| Regno Unito* | 18 giugno | 2021 | 1° ottobre | 2021 |
| Romania* | 14 gennaio | 2022 A | 1° maggio | 2022 |
| Serbia | 27 novembre | 2018 | 1° marzo | 2019 |
| Slovacchia | 29 giugno | 2017 | 1° ottobre | 2017 |
| Slovenia* | 23 gennaio | 2020 | 1° maggio | 2020 |
| Spagna* | 7 aprile | 2022 | 1° agosto | 2022 |
| Svezia | 3 maggio | 2017 F | 1° ottobre | 2017 |
| Svizzera | 10 aprile | 2019 | 1° agosto | 2019 |
| Ungheria | 10 settembre | 2019 | 1° dicembre | 2020 |
| * Riserve e dichiarazioni (conformemente all’art. 5 della Conv., le dichiarazioni concernenti le autorità competenti non sono indicate con * nel presente campo di applicazione). Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU, eccetto quelle della Svizzera. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet del Consiglio d’Europa:www.coe.int> Explorer > Bureau des Traités > Liste complète oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna. | ||||
| Ufficio federale della culturaDipartimento federale dell’internoHallwylstrasse 153003 BernaSvizzerae-mail: cinema.film@bak.admin.ch |
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