0.443.913.6•Accordo trilaterale tra il Governo della Repubblica federale di Germania, il Governo della Repubblica d’Austria e il Governo della Confederazione Svizzera, sulla cooperazione in ambito cinematografico
0.443.913.6Multilateral International Treaty23 giu 2011
(Accordo di coproduzione cinematografica tra Germania,
Austria e Svizzera)
Concluso a Berlino l’11 febbraio 2011
Entrato in vigore mediante scambio di note il 23 giugno 2011
(Stato 23 giugno 2011)
Il Governo della Repubblica federale di Germania,
il Governo della Repubblica d’Austria e
il Governo della Confederazione Svizzera
(in seguito le Parti contraenti),
consapevoli che le coproduzioni audiovisive possono fornire un contributo importante allo sviluppo dell’industria cinematografica e all’incremento degli scambi economici e culturali fra i tre Stati,
animati dal desiderio di esprimere e promuovere le relazioni particolarmente strette fra i tre Stati facilitando la cooperazione in materia cinematografica,
desiderosi di favorire in particolare, a livello bilaterale e trilaterale, la coproduzione di film atti a incentivare la creazione cinematografica nei tre Stati, e
considerate le particolarità risultanti dalle differenti dimensioni di mercato dei tre Stati all’interno di una stessa area linguistica,
hanno convenuto quanto segue:
Le Parti contraenti tratteranno film destinati primariamente alla proiezione nelle sale cinematografiche e realizzati da produttori delle Parti contraenti in coproduzioni bilaterali o trilaterali secondo le disposizioni del presente Accordo, nel quadro del rispettivo diritto nazionale vigente.
Le coproduzioni con partecipazione esclusivamente finanziaria di uno o più coproduttori sono riconosciute tali ai sensi del presente Accordo, se la rispettiva partecipazione finanziaria ad una coproduzione è compresa tra il 10 e il 20 per cento dei costi di produzione.
in riferimento alla Repubblica federale di Germania: – cittadini tedeschi ai sensi della Legge fondamentale (Grundgesetz ); – rappresentanti della cultura tedesca che hanno residenza stabile nella Repubblica federale di Germania; – cittadini di un altro Stato membro dell’Unione europea; – cittadini di un altro Stato firmatario dell’Accordo del 2 maggio 1992 sullo Spazio economico europeo; – cittadini della Confederazione Svizzera, nella misura in cui sono equiparati ai cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea in virtù dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 19991tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da una parte e la Confederazione Svizzera dall’altra;
in riferimento alla Repubblica d’Austria: – cittadini della Repubblica d’Austria; – persone che beneficiano di un permesso di soggiorno illimitato e autorizzate a lavorare nella Repubblica d’Austria; – cittadini di un altro Stato membro dell’Unione europea; – cittadini di un altro Stato firmatario dell’Accordo del 2 maggio 1992 sullo Spazio economico europeo; – cittadini della Confederazione Svizzera, nella misura in cui sono equiparati ai cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea in virtù dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da una parte e la Confederazione Svizzera dall’altra;
in riferimento alla Confederazione Svizzera: – cittadini della Confederazione Svizzera; – titolari di un permesso di domicilio nella Confederazione Svizzera; – cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato membro dell’Associazione europea di libero scambio. 2. Qualora, in virtù delle presenti disposizioni, certune persone soddisfino tali condizioni contemporaneamente in almeno due Parti contraenti, i coproduttori stabiliscono di comune accordo il Paese d’appartenenza. In caso di mancato accordo, tali persone sono considerate cittadini dello Stato del coproduttore con cui hanno stipulato il contratto. 3. Eccezionalmente e se il film lo richiede, è ammessa la partecipazione di persone che non soddisfano le condizioni di cui al capoverso 1, su parere favorevole delle autorità competenti delle Parti contraenti. Per registi e produttori non sono possibili eccezioni.
Le autorità competenti s’informano reciprocamente regolarmente sulle questioni relative alla concessione, al rifiuto, alla modifica o alla revoca dei riconoscimenti di coproduzioni.
Le Parti contraenti ribadiscono la loro volontà a sostenere nel quadro delle loro possibilità la diffusione e lo sfruttamento di film provenienti dagli altri Stati contraenti.
Fatto a Berlino l’11 febbraio 2011 in tre esemplari originali in lingua tedesca
| Per il Governo della Repubblica federale di Germania Cornelia Pieper Bernd Neumann | Per il Governo della Repubblica d’Austria Claudia Schmied | Per il Governo della Confederazione Svizzera Didier Burkhalter |
|---|
Per beneficiare delle disposizioni dell’Accordo i coproduttori delle Parti contraenti devono depositare presso le rispettive autorità competenti una richiesta di riconoscimento secondo le seguenti modalità:
La richiesta deve essere corredata dei seguenti documenti: – un copione particolareggiato o un altro manoscritto che fornisca sufficienti informazioni sul soggetto e il suo trattamento; – due liste, una dei membri della troupe con relative attività, l’altra con la distribuzione delle parti, specificando ogni volta la nazionalità degli interessati; – un documento che attesti l’acquisizione o la possibile acquisizione dei diritti d’autore relativi al soggetto e al copione; – il contratto di coproduzione stipulato tra i coproduttori, fatta riserva per l’approvazione da parte delle autorità competenti, che indichi la prevista ripartizione dei proventi e degli ambiti di sfruttamento. I proventi di tutti i tipi di sfruttamento devono essere ripartiti in proporzione alla partecipazione finanziaria di ciascun coproduttore e, qualora venissero delimitati determinati settori e ambiti di sfruttamento, occorre tenere conto delle dimensioni del mercato e del valore; – l’accordo circa la rispettiva partecipazione finanziaria dei singoli coproduttori ad eventuali spese supplementari. La partecipazione a spese supplementari deve, per principio, essere commisurata al rispettivo contributo finanziario; tuttavia, la partecipazione del produttore minoritario può essere limitata a una percentuale inferiore o a un importo determinato; – un preventivo e un piano finanziario particolareggiato; – un compendio dell’apporto tecnico delle Parti contraenti; – un compendio dell’apporto artistico delle Parti contraenti; – uno scadenziario indicante i luoghi previsti per le riprese.
Per la valutazione del progetto, le autorità possono richiedere documenti e spiegazioni supplementari.
Le autorità dei Paesi con partecipazione finanziaria minoritaria concedono l’approvazione solo dopo avere ricevuto il parere delle autorità del Paese con partecipazione finanziaria maggioritaria. Le autorità competenti del Paese del coproduttore maggioritario trasmettono la loro proposta di decisione alle autorità competenti del Paese del coproduttore minoritario, in genere entro 20 giorni dalla ricezione della documentazione completa. Le autorità del Paese del coproduttore minoritario comunicano quindi il loro parere, per principio entro sette giorni dalla ricezione di tale proposta.
Le modifiche successivamente apportate al contratto di coproduzione devono essere immediatamente sottoposte all’approvazione delle autorità competenti.
Il riconoscimento può comprendere condizioni e oneri volti a garantire il rispetto delle disposizioni del presente Accordo.
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