0.444.118.91•Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo dello Stato Plurinazionale di Bolivia sull’importazione, l’esportazione e il rimpatrio di beni culturali
0.444.118.91Bilateral International Treaty11 gen 2026
Concluso il 30 settembre 2025
Entrato in vigore mediante scambio di note il 11 gennaio 2026
(Stato 11 gennaio 2026)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo dello Stato Plurinazionale di Bolivia
di seguito denominati «Parti contraenti»,
tenendo conto della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura concernente le misure da adottare per interdire e impedire l’illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali, conclusa a Parigi, Francia, il 14 novembre 19701, della quale i due Stati sono Parti,
in considerazione del fatto che il furto, il saccheggio e l’importazione ed esportazione illecite di beni culturali rappresentano un pericolo per il patrimonio culturale dell’umanità,
determinati a limitare tutte le velleità di trasferire illecitamente beni culturali,
convinti che la collaborazione fra le Parti contraenti possa fornire un contributo importante a tale scopo,
nell’intento di facilitare il rimpatrio di beni culturali importati illecitamente e di intensificare gli scambi culturali fra le Parti contraenti,
in considerazione del fatto che l’interscambio di beni culturali fra le Parti contraenti a fini scientifici, culturali e formativi incrementa le conoscenze dell’umanità, arricchisce la vita culturale di tutti i popoli e ispira la comprensione e la stima reciproche fra le nazioni,
hanno convenuto quanto segue:
(1). Il presente Accordo disciplina l’importazione, l’esportazione e il rimpatrio di beni culturali al fine di impedirne il trasferimento illecito nei rispettivi territori delle Parti contraenti. (2). Il presente Accordo si applica esclusivamente alle categorie di beni culturali elencate negli allegati, che rivestono un’importanza significativa per il patrimonio culturale di ciascuna delle due Parti contraenti.
(1). I beni culturali possono essere importati nel territorio di una delle Parti contraenti se si dimostra alle autorità doganali che le disposizioni in materia di esportazione dell’altra Parte contraente sono state rispettate.
(2). La dichiarazione doganale deve in particolare includere:
(3). Le Parti contraenti adottano le misure necessarie a proibire l’acquisto, la vendita e ogni tipo di trasferimento di proprietà di beni culturali la cui importazione non soddisfa i requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2.
(1). Una Parte contraente può promuovere un’azione per il rimpatrio di un bene culturale importato illecitamente nel territorio dell’altra Parte contraente.
(2). L’azione può essere promossa nel modo seguente:
(3). Le modalità dell’azione di rimpatrio sono disciplinate dal diritto interno della Parte contraente in cui si trova il bene culturale.
(4). L’autorità competente, ai sensi dell’articolo VIII del presente Accordo, della Parte contraente in cui si trova il bene culturale consiglia e assiste la Parte contraente attrice secondo le sue possibilità e nei limiti dei mezzi a sua disposizione per:
a. localizzare il bene culturale;
b. determinare il tribunale o l’autorità competente;
c. contattare rappresentanti legali specializzati ed eventualmente specialisti;
d. custodire adeguatamente e temporaneamente il bene culturale fino al suo rimpatrio.
(1). La Parte contraente attrice deve dimostrare che:
(2). Se la protezione del bene culturale non è garantita durante il rimpatrio nel territorio della Parte contraente attrice a causa di conflitti armati, catastrofi naturali o altri eventi eccezionali che potrebbero minacciare il patrimonio culturale di detta Parte contraente, l’altra Parte contraente può sospendere il rimpatrio finché il bene culturale non sarà più in pericolo.
(3). Un’azione di rimpatrio promossa in Svizzera si prescrive un (1) anno dopo che le autorità della Parte contraente attrice sono venute a conoscenza dell’ubicazione e del detentore del bene culturale, ma al più tardi trenta (30) anni dopo l’esportazione illecita; questa azione non pregiudica altri meccanismi esistenti per il rimpatrio di beni culturali.
(4). Un’azione di rimpatrio promossa nello Stato Plurinazionale di Bolivia si prescrive sei (6) anni dopo che le autorità della Parte contraente attrice sono venute a conoscenza dell’ubicazione e del detentore del bene culturale, ma al più tardi cinquanta (50) anni dopo l’esportazione illecita; questa azione non pregiudica altri meccanismi esistenti per il rimpatrio di beni culturali.
(1). I costi dei provvedimenti necessari per la salvaguardia, il mantenimento e il rimpatrio dei beni culturali sono a carico della Parte contraente attrice. (2). Al momento del rimpatrio, la Parte contraente attrice deve versare alla persona che ha acquistato il bene culturale in buona fede e che deve restituirlo un’indennità commisurata al prezzo d’acquisto e alle spese necessarie e utili alla salvaguardia e al mantenimento del bene culturale. (3). Il tribunale competente della Parte contraente in cui è stata promossa l’azione ai sensi dell’articolo III determina l’ammontare dell’indennità. (4). Fino al pagamento dell’indennità la persona tenuta a restituire il bene culturale ha su di esso un diritto di ritenzione.
Le Parti contraenti sono tenute a comunicare il contenuto del presente Accordo e le informazioni relative alla sua esecuzione agli ambienti specializzati interessati, in particolare alle autorità doganali e di perseguimento penale, nonché alle persone fisiche e giuridiche coinvolte.
La Parte contraente attrice deve assicurarsi che il bene culturale restituito sia opportunamente protetto, reso accessibile e messo a disposizione della collettività per mostre e attività di ricerca sul territorio dell’altra Parte contraente.
(1). Le autorità competenti per l’esecuzione del presente Accordo sono:
(2). All’entrata in vigore del presente Accordo le autorità competenti si scambiano i rispettivi dati di contatto e, nella misura del possibile, designano una persona di riferimento che conosca una lingua ufficiale dell’altra Parte contraente.
(3). Le autorità competenti sono autorizzate a collaborare direttamente nell’ambito delle rispettive competenze. Si notificano senza indugio i cambiamenti nelle competenze o nelle designazioni di cui ai paragrafi 1 e 2.
(1). Le Parti contraenti si notificano, per il tramite delle autorità competenti di cui all’articolo VIII, furti, saccheggi, perdite o altri eventi che riguardano i beni culturali delle categorie elencate negli allegati. (2). Le Parti contraenti si notificano senza indugio le modifiche del proprio diritto interno in merito al trasferimento di beni culturali.
Le Parti contraenti si adoperano per promuovere la collaborazione e la formazione nell’ambito del presente Accordo tramite, ad esempio:
Nell’esecuzione del presente Accordo, le Parti contraenti collaborano con le istituzioni internazionali competenti per la lotta contro il commercio illecito di beni culturali quali l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), l’Organizzazione internazionale di polizia criminale (INTERPOL), il Consiglio internazionale dei musei (ICOM) e l’Organizzazione mondiale delle dogane (OMD).
(1). Le autorità competenti di cui all’articolo VIII verificano a intervalli regolari l’applicazione dell’Accordo e propongono all’occorrenza le opportune modifiche. Possono inoltre formulare proposte volte a promuovere l’ulteriore collaborazione in materia di scambi culturali. (2). I rappresentanti delle autorità competenti si riuniscono durante la vigenza del presente Accordo, alternativamente in Svizzera e nello Stato Plurinazionale di Bolivia. Le riunioni si tengono di persona o in forma virtuale, a seconda delle risorse di bilancio disponibili nei singoli Stati contraenti. Un incontro può inoltre essere convocato su richiesta di una delle Parti contraenti, in particolare nel caso di modifiche importanti delle disposizioni giuridiche e amministrative interne applicabili al trasferimento di beni culturali.
Il presente Accordo non pregiudica gli impegni delle Parti contraenti che scaturiscono da altri trattati internazionali, multilaterali o bilaterali di cui sono parte.
Le controversie circa l’interpretazione, l’attuazione e l’applicazione del presente Accordo sono composte dalle Parti contraenti per via diplomatica.
(1). Il presente Accordo entra in vigore trenta (30) giorni dopo la data di ricezione per via diplomatica dell’ultima notifica con cui le Parti contraenti comunicano reciprocamente il rispetto dei requisiti legali di ciascuna di esse. (2). Il presente Accordo è concluso per la durata di cinque (5) anni a decorrere dalla sua entrata in vigore e si rinnova tacitamente ogni volta per altri cinque (5) anni, salvo denuncia scritta di una delle Parti contraenti sei (6) mesi prima della scadenza. (3). La denuncia del presente Accordo non pregiudica eventuali azioni di rimpatrio in corso. (4). Il presente Accordo può essere modificato con il consenso reciproco delle Parti contraenti. Le modifiche concordate entrano in vigore conformemente alla procedura di cui al paragrafo 1.
Fatto e sottoscritto a Barcellona, il 30 settembre 2025, in due esemplari originali in lingua francese e in lingua spagnola, ogni testo facente parimenti fede.
| Per il Consiglio federale svizzero: Elisabeth Baume-Schneider | Per il Governo dello Stato Plurinazionale di Bolivia: Esperanza Guevara |
|---|
Le seguenti categorie riguardano, pur non limitandosi a essi, i beni culturali dalla preistoria al 1500 d.C. elencati qui di seguito:
A. Elementi architettonici e decorativi: in granito, pietra arenaria, pietra calcarea, tufo, marmo e altri tipi di pietra. Elementi strutturali appartenenti a complessi funerari, cultuali e abitativi quali capitelli, lesene, colonne, acroteri, fregi, stele, lunette di finestre, mosaici, rivestimenti e tarsie marmoree ecc.
B. Iscrizioni: su diversi tipi di pietra. Altari, lapidi, stele, epigrafi onorarie ecc.
C. Rilievi: su pietra calcarea e altri tipi di pietra. Rilievi su pietra, rilievi tombali, sarcofagi con o senza decorazione, urne cinerarie, stele, elementi ornamentali ecc.
D. Sculture/statue: in pietra calcarea, marmo e altri tipi di pietra. Statue funerarie e votive, busti, statuette, elementi di corredi funerari ecc.
E. Utensili/attrezzi: in silice e altri tipi di pietra. Diversi utensili come lame di coltelli e pugnali, asce, attrezzi per attività artigianali ecc.
F. Armi: in ardesia, silice, pietra calcarea, pietra arenaria e altri tipi di pietra. Cuspidi di frecce, scudi, palle di cannone ecc.
G. Gioielli/costumi: in diversi tipi di pietra, pietre dure preziose e semipreziose. Pendenti, perle, castoni per anelli ecc.
A. Statue/statuette/busti: in metallo non ferroso, più raramente in metallo nobile. Raffigurazioni di persone, animali e divinità, ritratti a busto ecc.
B. Recipienti: in metallo non ferroso, più raramente in metallo nobile e ferro. Olle, secchi, coppe, vasi, setacci ecc.
C. Lampade: in metallo non ferroso e ferro. Lampade, frammenti di candelieri ecc.
D. Gioielli/costumi: in metallo non ferroso, ferro, più raramente in metallo nobile. Cavigliere, collane, bracciali e anelli, perle, spille, fermagli (per l’abbigliamento), fibule e ornamenti per cinture, pendenti ecc.
E. Utensili/attrezzi: in ferro e metallo non ferroso, più raramente in metallo nobile. Scuri, asce, falci, coltelli, tenaglie, martelli, trapani, utensili di scrittura, cucchiai, chiavi, serrature, componenti di carri, briglie, ferri di cavallo, catene, campanacci ecc.
F. Armi: in ferro e metallo non ferroso, più raramente in metallo nobile. Pugnali, spade, cuspidi di lance e di frecce, coltelli, borchie di scudi, palle di cannone, elmi e armature.
A. Recipienti: in ceramica fine e grezza di diversi colori, in parte decorati, dipinti, ingobbiati o smaltati. Recipienti di produzione locale o provenienti da altre aree. Vasi, piatti, ciotole, coppe, piccoli contenitori, ampolle, anfore, setacci ecc.
B. Attrezzi/utensili: in ceramica. Attrezzi per attività artigianali e diversi altri utensili. Molto variegati.
C. Lampade: in ceramica. Lumi a petrolio e lumi a sego di diversa fattura.
D. Statuette: in ceramica. Raffigurazione di persone, divinità e animali, elementi anatomici.
E. Piastrelle per stufe/elementi architettonici: in ceramica, piastrelle per stufe spesso smaltate. Terrecotte architettoniche e rivestimenti. Piastrelle a bicchiere, piastrelle a foglio decorate, piastrelle-nicchia, piastrelle di cornice, piastrelle d’angolo, piastrelle del cornicione, piastrelle per pavimenti e tegole decorate/stampate.
A. Recipienti: in vetro colorato e incolore. Ampolle, coppe, bicchieri, ciotole, sigilli di ampolle in vetro.
B. Gioielli/costumi: in vetro colorato e incolore. Bracciali, perle, sfere, elementi ornamentali.
A. Armi: in osso e corno. Cuspidi di frecce, arpioni ecc.
B. Recipienti: in osso. Elementi di recipienti.
C. Attrezzi/utensili: in osso, corno e avorio. Lesine, scalpelli, scuri, asce, chiodi, punteruoli, pettini e oggetti decorati.
D. Gioielli/costumi: in osso, corno, avorio e zanne. Spille, pendenti ecc.
A. Armi: in diversi tipi di legno. Frecce, archi ecc.
B. Attrezzi/utensili: in diversi tipi di legno. Manici di asce in pietra, accette, cucchiai, impugnature di coltelli, pettini, ruote, lavagnette ecc.
C. Recipienti: in diversi tipi di legno. Svariati recipienti in legno.
A. Accessori per armi: in cuoio. Fodere per scudi ecc.
B. Abbigliamento: in cuoio, tessuto e fibre vegetali. Calzature, indumenti ecc.
C. Attrezzi: in fibre vegetali e cuoio. Reti, faretre ecc.
D. Recipienti: in fibre vegetali. Svariati recipienti, intrecciati, cuciti ecc.
E. Gioielli/costumi: in conchiglia, lignite ecc. Bracciali, perle ecc.
A. Pittura murale: su intonaco. Pitture murali con diversi motivi.
A. Gioielli/costumi: in ambra. Elementi ornamentali semplici o figurativi.
Le seguenti categorie riguardano, pur non limitandosi a essi, i beni culturali dalla preistoria al 1500 d.C. elencati qui di seguito:
A. Elementi architettonici e decorativi: in granito, pietra arenaria, pietra calcarea, tufo, marmo e altri tipi di pietra. Elementi strutturali appartenenti a complessi funerari, cultuali e abitativi.
B. Iscrizioni: su diversi tipi di pietra. Altari, lapidi, stele, epigrafi onorarie ecc.
C. Rilievi: su pietra calcarea e altri tipi di pietra. Rilievi su pietra, rilievi tombali, sarcofagi con o senza decorazione, urne cinerarie, stele, elementi ornamentali ecc.
D. Sculture/statue: in pietra calcarea, marmo e altri tipi di pietra. Statue funerarie e votive, busti, statuette, elementi di corredi funerari ecc.
E. Utensili/attrezzi: in silice e altri tipi di pietra. Diversi utensili come lame di coltelli e pugnali, asce, attrezzi per attività artigianali ecc.
F. Armi: in ardesia, silice, pietra calcarea, pietra arenaria e altri tipi di pietra. Cuspidi di frecce, scudi ecc.
G. Gioielli/costumi: in diversi tipi di pietra, pietre dure preziose e semipreziose. Pendenti, perle, castoni per anelli ecc.
A. Statue/statuette/busti: in metallo non ferroso e metallo nobile. Raffigurazioni di persone, animali e divinità, ritratti a busto ecc.
B. Recipienti: in metallo non ferroso, metallo nobile e ferro. Olle, secchi, coppe, vasi, setacci ecc.
C. Lampade: in metallo non ferroso e ferro. Lampade, frammenti di candelieri ecc.
D. Gioielli/costumi: in metallo non ferroso, ferro e metallo nobile. Cavigliere, collane, bracciali e anelli, perle, spille, fermagli (per l’abbigliamento), fibule e ornamenti per cinture, pendenti.
E. Utensili/attrezzi: in ferro e metallo non ferroso, più raramente in metallo nobile. Scuri, asce, falci, coltelli, tenaglie, martelli, trapani, utensili di scrittura, cucchiai, chiavi, serrature, campanacci ecc.
F. Armi: in ferro e metallo non ferroso, più raramente in metallo nobile. Pugnali, spade, cuspidi di lance e di frecce, coltelli, borchie di scudi, elmi e armature.
A. Recipienti: in ceramica fine e grezza di diversi colori, in parte decorati, dipinti, ingobbiati o smaltati. Recipienti di produzione locale o provenienti da altre aree. Vasi, piatti, ciotole, coppe, piccoli contenitori, ampolle, anfore, setacci ecc.
B. Attrezzi/utensili: in ceramica. Attrezzi per attività artigianali e diversi altri utensili. Molto variegati.
C. Lampade: in ceramica. Lampade di diversa fattura.
D. Statuette: in ceramica. Raffigurazione di persone, divinità e animali, elementi anatomici.
E. Piastrelle per stufe/elementi architettonici: in ceramica. Terrecotte architettoniche e rivestimenti.
A. Armi: in osso. Cuspidi di frecce, arpioni ecc.
B. Recipienti: in osso. Elementi di recipienti.
C. Attrezzi/utensili: in osso. Lesine, scalpelli, scuri, asce, chiodi, punteruoli, pettini e oggetti decorati.
D. Gioielli/costumi: in osso e zanne. Spille, pendenti ecc.
A. Armi: in diversi tipi di legno. Frecce, archi ecc.
B. Attrezzi/utensili: in diversi tipi di legno. Manici di asce in pietra, accette, cucchiai, impugnature di coltelli, pettini ecc.
C. Recipienti: in diversi tipi di legno. Svariati recipienti in legno.
A. Accessori per armi: in cuoio. Fodere per scudi ecc.
B. Abbigliamento: in cuoio, tessuto e fibre vegetali. Calzature, indumenti ecc.
C. Attrezzi: in fibre vegetali e cuoio. Reti, faretre ecc.
D. Recipienti: in fibre vegetali. Svariati recipienti, intrecciati, cuciti ecc.
E. Gioielli/costumi: in conchiglia, lignite ecc. Bracciali, perle ecc.
F. Corpi umani mummificati.
A. Pittura murale: su intonaco. Pitture murali con diversi motivi.
RS 0.444.1 ↩
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