0.444.176.31•Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Turchia volto a impedire l’importazione e il transito illeciti nonché sul rimpatrio di beni culturali archeologici
0.444.176.31Bilateral International Treaty4 mag 2023
Concluso il 15 novembre 2022
Entrato in vigore mediante scambio di note il 4 maggio 2023
(Stato 4 maggio 2023)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica di Turchia,
in seguito denominati «le Parti contraenti»,
in applicazione della Convenzione del 14 novembre 19701concernente le misure da adottare per interdire e impedire l’illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali, cui aderiscono entrambi gli Stati in qualità di Parti contraenti,
considerando che il furto, il saccheggio e l’illecita importazione ed esportazione di beni culturali rappresentano un ostacolo agli scambi culturali leciti,
consapevoli del fatto che la perdita di un bene culturale rappresenta un pericolo per il patrimonio culturale dell’umanità,
animati dal desiderio di contribuire al mantenimento e alla sicurezza del patrimonio culturale e a eliminare qualsiasi incentivo al trasferimento illecito di beni culturali,
convinti che la cooperazione tra i due Stati sia in grado di fornire un contributo importante a tal fine,
nell’intento di facilitare il rimpatrio di beni culturali importati illecitamente e di intensificare gli scambi culturali tra i due Stati,
considerando che lo scambio di beni culturali tra le nazioni a scopo scientifico, culturale ed educativo incrementa le conoscenze dell’umanità, arricchisce la vita culturale di tutti i popoli e accresce il rispetto e la stima reciproci tra le nazioni,
hanno convenuto quanto segue:
(1). Il presente Accordo disciplina l’importazione, il transito e il rimpatrio di beni culturali al fine di impedire il trasferimento illecito di beni culturali tra le Parti contraenti (2). Il presente Accordo si applica esclusivamente alle categorie di beni culturali elencate nell’allegato del presente Accordo.
(1). I beni culturali possono essere importati in una delle Parti contraenti unicamente se si dimostra alle autorità doganali che le disposizioni in materia di esportazione dell’altra Parte contraente sono state rispettate. Se la legislazione di una Parte contraente richiede un’autorizzazione per esportare beni culturali, tale richiesta deve essere presentata alle autorità doganali dell’altra Parte contraente.
(2). La dichiarazione doganale deve riportare:
(1). Una Parte contraente può promuovere un’azione presso l’altra Parte contraente per il rimpatrio di un bene culturale importato illecitamente nel territorio di quest’ultima.
(2). L’azione può essere promossa dinanzi ai tribunali competenti della Parte contraente in cui si trova il bene culturale.
(3). Le modalità dell’azione di rimpatrio sono disciplinate dal diritto interno della Parte contraente in cui si trova il bene culturale.
(4). L’autorità competente secondo l’articolo IX del presente Accordo della Parte contraente in cui si trova il bene culturale consiglia e assiste la Parte contraente richiedente nell’ambito dei mezzi a sua disposizione per:
(1). La Parte contraente richiedente deve dimostrare che:
(2). Se la protezione del bene culturale non è garantita durante il rimpatrio nel territorio della Parte contraente richiedente a causa di catastrofi naturali, conflitti armati o altri eventi eccezionali che minacciano il patrimonio culturale di detta Parte contraente, l’altra Parte contraente può sospendere il rimpatrio finché la protezione del bene culturale non è garantita.
(3). Le azioni di rimpatrio promosse da una Parte ai sensi del presente Accordo sono soggette a prescrizione secondo il diritto interno applicabile della Parte contraente in cui si trova il bene culturale.
(4). Le Parti contraenti svolgono, nel rispetto del principio della buona fede e senza alcun vincolo temporale, negoziati concernenti il rimpatrio volontario di beni culturali importati illecitamente nei rispettivi territori.
(1). I costi dei provvedimenti necessari per la protezione, il mantenimento e il rimpatrio del bene culturale sono a carico della Parte contraente richiedente. (2). Conformemente al diritto interno applicabile della Parte contraente in cui si trova il bene culturale e conformemente all’articolo 7 lettera b (ii) della Convenzione del 14 novembre 1970 concernente le misure da adottare per interdire e impedire l’illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali, la Parte contraente richiedente deve versare un equo indennizzo alla persona che deve restituire un bene culturale acquistato in buona fede. Il tribunale competente determina l’ammontare dell’indennizzo conformemente al diritto interno applicabile.
La Parte contraente richiedente si impegna a fare in modo che il bene culturale restituito sia opportunamente protetto, reso accessibile e messo a disposizione a scopo di esposizione sul territorio dell’altra Parte contraente.
Le Parti contraenti sono tenute a comunicare il contenuto del presente Accordo alle cerchie interessate dall’Accordo, segnatamente il settore culturale e quello artistico, i collezionisti e le autorità doganali e penali.
Le Parti si adoperano per promuovere la cooperazione e la formazione nel quadro del presente Accordo, in particolare tramite:
(1). Le autorità competenti per l’applicazione del presente Accordo sono:
(2). Le suddette autorità sono autorizzate a collaborare direttamente tra loro nell’ambito delle rispettive competenze.
(3). Dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, le autorità competenti si scambiano i numeri di telefono e di fax e designano una persona di riferimento che conosca, se possibile, la lingua dell’altra Parte contraente.
(4). Le autorità competenti si notificano senza indugio i cambiamenti nelle competenze o nelle designazioni delle autorità di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
(1). Le Parti contraenti si notificano reciprocamente, per il tramite delle autorità competenti di cui all’articolo IX del presente Accordo, furti, saccheggi, perdite e altri eventi che riguardano i beni culturali che rientrano in una delle categorie elencate nell’allegato. (2). Le Parti contraenti si notificano reciprocamente e senza indugio eventuali modifiche del diritto interno concernenti il trasferimento di beni culturali.
Nell’applicazione del presente Accordo, le Parti contraenti collaborano con le istituzioni internazionali competenti per la lotta contro il trasferimento illecito di beni culturali quali l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), l’Organizzazione internazionale di polizia criminale (INTERPOL), il Consiglio internazionale dei musei (ICOM) e l’Organizzazione mondiale delle dogane (OMD).
(1). Le autorità competenti di cui all’articolo IX del presente Accordo verificano periodicamente l’applicazione dell’Accordo e all’occorrenza propongono modifiche. Possono inoltre formulare proposte volte a promuovere l’ulteriore cooperazione nell’ambito degli scambi culturali. (2). I rappresentanti delle autorità competenti si riuniscono, al più tardi al momento della cessazione del presente Accordo, alternativamente in Svizzera o in Turchia. Un incontro può inoltre essere convocato su richiesta di una delle Parti contraenti, in particolare nel caso di modifiche importanti delle disposizioni giuridiche e amministrative applicabili al trasferimento di beni culturali.
Il presente Accordo non pregiudica gli impegni che le Parti contraenti hanno sottoscritto nell’ambito di altri trattati internazionali, multilaterali o bilaterali, di cui sono parte.
La Convenzione europea del 20 aprile 19592di assistenza giudiziaria in materia penale riveste un’importanza particolare per la prevenzione del trasferimento illecito di beni culturali ed è applicabile.
(1). Le autorità competenti di cui all’articolo IX del presente Accordo possono scambiarsi pareri scritti sull’attuazione e l’applicazione del presente Accordo, in termini generali o con riferimento a casi particolari, oppure incontrarsi per uno scambio verbale. (2). Le controversie circa l’interpretazione, l’attuazione e l’applicazione del presente Accordo possono essere oggetto di consultazioni e negoziazioni tra le Parti contraenti.
(1). Il presente Accordo entra in vigore 30 giorni dopo la data di ricezione dell’ultima notifica scritta con cui le Parti contraenti si informano reciprocamente per via diplomatica della conclusione delle rispettive procedure legali necessarie alla sua entrata in vigore. (2). Il presente Accordo è concluso per la durata di cinque anni a decorrere dalla sua entrata in vigore. Esso si rinnova tacitamente ogni volta per cinque anni, salvo denuncia scritta per via diplomatica di una delle Parti contraenti sei mesi prima della scadenza del termine. (3). Il presente Accordo può essere modificato in qualsiasi momento con il reciproco consenso scritto delle Parti contraenti. Le modifiche entrano in vigore conformemente alla procedura di cui al paragrafo 1 del presente articolo. (4). La denuncia del presente Accordo non pregiudica le azioni di rimpatrio in corso.
Fatto ad Ankara, il 15 novembre 2022, in duplice copia in francese, turco e inglese, tutti i testi facenti parimenti fede. Nel caso di controversie circa l’interpretazione prevale la versione inglese.
Le seguenti categorie si applicano alle antichità datanti dalla preistoria al 1500 d.C. L’elenco non è esaustivo:
A. Elementi architettonici e decorativi: in granito, pietra arenaria, pietra calcarea, tufo, marmo e altri tipi di pietra. Elementi strutturali appartenenti a complessi funerari, cultuali e abitativi quali capitelli, lesene, colonne, acroteri, fregi, lunette di finestre, mosaici, rivestimenti e tarsie marmoree, ecc.
B. Iscrizioni: su diversi tipi di pietra. Altari, lapidi, stele, epigrafi onorarie, ecc.
C. Rilievi: su pietra calcarea e altri tipi di pietra. Rilievi su pietra, rilievi tombali, sarcofagi con o senza decorazione, urne cinerarie, stele, elementi ornamentali, ecc.
D. Sculture/statue: in pietra calcarea, marmo e altri tipi di pietra. Statue funerarie e votive, busti, statuette, elementi di corredi funerari, ecc.
E. Utensili/attrezzi: in silice e altri tipi di pietra. Diversi utensili come lame di coltelli e pugnali, asce, attrezzi per attività artigianali, ecc.
F. Armi: in ardesia, silice, pietra calcarea, pietra arenaria e altri tipi di pietra. Cuspidi di frecce, scudi, palle di cannone, ecc.
G. Gioielli/costumi: in diversi tipi di pietra, pietre dure preziose e semipreziose. Pendenti, perle, castoni per anelli, ecc.
A. Statue/statuette/busti: in metallo non ferroso, in metallo nobile raro. Raffigurazioni di animali, persone e divinità, ritratti a busto, ecc.
B. Recipienti: in metallo non ferroso, in metallo nobile raro e ferro. Olle, secchi, coppe, vasi, setacci, ecc.
C. Lampade: in metallo non ferroso e ferro. Lampade, frammenti di lampade, ecc.
D. Gioielli/costumi: in metallo non ferroso, ferro, in metallo nobile raro. Cavigliere, collane, bracciali e anelli, spille, perle, fermagli (per l’abbigliamento), fibule e ornamenti per cinture, pendenti, ecc.
E. Utensili/attrezzi: in ferro e metallo non ferroso, in metallo nobile raro. Scuri, asce, falci, coltelli, tenaglie, martelli, trapani, utensili di scrittura, cucchiai, chiavi, serrature, componenti di carri, briglie, ferri di cavallo, catene, campanacci, ecc.
F. Armi: in ferro e metallo non ferroso, in metallo nobile raro. Pugnali, spade, cuspidi di lance e di frecce, coltelli, borchie di scudi, palle di cannone, elmi e armature.
A. Recipienti: in ceramica fine e ceramica grezza di diversi colori, in parte decorati, dipinti, ingobbiati o smaltati. Recipienti di produzione locale o provenienti da altre aree. Vasi, piatti, ciotole, coppe, piccoli contenitori, ampolle, anfore, setacci, ecc.
B. Attrezzi/utensili: in ceramica. Attrezzi per attività artigianali e diversi altri utensili. Molto variegati.
C. Lampade: in ceramica. Lumi a petrolio e lumi a sego di diversa fattura.
D. Statuette: in ceramica. Raffigurazione di persone, divinità e animali, elementi anatomici.
E. Piastrelle per stufe/elementi architettonici: in ceramica, piastrelle per stufe spesso smaltate. Terrecotte architettoniche e rivestimenti. Piastrelle a bicchiere, piastrelle a foglio decorate, piastrelle-nicchia, piastrelle di cornice, piastrelle d’angolo, piastrelle del cornicione, piastrelle per pavimenti e tegole decorate/stampate.
A. Recipienti: in vetro colorato e incolore. Ampolle, coppe, bicchieri, ciotole, sigilli di ampolle in vetro.
B. Gioielli/costumi: in vetro colorato e incolore. Bracciali, perle, sfere, elementi ornamentali.
A. Armi: in osso e corno. Cuspidi di frecce, arpioni, ecc.
B. Recipienti: in osso. Elementi di recipienti.
C. Attrezzi/utensili: in osso, corno e avorio. Lesine, scalpelli, scuri, asce, chiodi, punteruoli, pettini e oggetti decorati.
D. Gioielli/costumi: in osso, corno, avorio e zanne. Spille, pendenti, ecc.
A. Armi: in diversi tipi di legno. Frecce, archi, ecc.
B. Attrezzi/utensili: in diversi tipi di legno. Manici di asce in pietra, accette, cucchiai, impugnature di coltelli, pettini, ruote, lavagnette, ecc.
C. Recipienti: in diversi tipi di legno. Svariati recipienti in legno.
A. Accessori per armi: in cuoio. Fodere per scudi, ecc.
B. Abbigliamento: in cuoio, tessuto e fibre vegetali. Calzature, indumenti, ecc.
C. Attrezzi: in fibre vegetali e cuoio. Reti, faretre, ecc.
D. Recipienti: in fibre vegetali. Svariati recipienti, intrecciati, cuciti, ecc.
E. Gioielli/costumi: in conchiglia, lignite ecc. Bracciali, perle, ecc.
A. Pittura murale: su intonaco. Pittura murale con diversi motivi.
A. Gioielli/costumi: in ambra. Elementi ornamentali semplici o figurativi.
Le seguenti categorie si applicano alle antichità datanti dalla preistoria al 1500 d.C. L’elenco non è esaustivo:
A. Decorazioni ed elementi architettonici
B. Monumenti
C. Mobilio
D. Sculture e basi scultoree
E. Statue e ritratti
F. Statuette e figure
G. Rilievi
H. Sculture intagliate
I. Iscrizioni
J. Utensili
K. Armi
L. Sarcofagi e ossari
M. Altari
N. Sigilli
O. Gioielli
P. Recipienti
Q. Mihrab (nicchie per preghiera)
R. Minbar (pulpiti), elementi decorativi religiosi islamici e altri elementi decorativi religiosi
S. Mosaici
T. Stele e lapidi
U. Altri oggetti di uso quotidiano
A. Sculture
B. Statue e ritratti
C. Statuette e figure
D. Rilievi
E. Fogli e piatti metallici incisi e decorati
F. Recipienti
G. Armi
H. Utensili
I. Armature
J. Gioielli
K. Monete
L. Oggetti cerimoniali
M. Sigilli
N. Iscrizioni
O. Specchi
P. Altri oggetti di uso quotidiano
A. Elementi architettonici decorativi
B. Recipienti
C. Iscrizioni
D. Piastrelle e placche
E. Sigilli
F. Lavagnette
G. Sculture
H. Statue e ritratti
I. Sarcofagi e ossari
J. Stele
K. Placche in terracotta
L. Modellini
M. Lampade
N. Altri oggetti di uso quotidiano
A. Utensili
B. Armi
C. Armature
D. Icone
E. Bare
F. Elementi architettonici decorativi
G. Barche e parti di altri veicoli
H. Altri oggetti di uso quotidiano
A. Utensili
B. Armi
C. Gioielli
D. Statuette e figure
E. Sigilli
F. Lavagnette
G. Altri oggetti di uso quotidiano
A. Elementi architettonici decorativi
B. Recipienti
C. Piastrelle
D. Sigilli
E. Sculture
F. Sfere e gioielli
G. Mosaici
A. Papiri
B. Pergamene
C. Manoscritti
D. Documenti ufficiali
A. Abiti
B. Tappeti e kilim
C. Tappeti da preghiera
D. Bandiere e stendardi
E. Altri frammenti tessili
Intonaci e stucchi di qualsiasi tipo.
Resti umani e animali di qualsiasi tipo.
Fossili di qualsiasi tipo.
A. Pittura murale
B. Arte rupestre
C. Pittura a pannello
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