Conclusa a Bonn il 23 giugno 1979
Approvata dall’Assemblea federale il 14 dicembre 19941
Strumento d’adesione depositato dalla Svizzera il 7 aprile 1995
Entrata in vigore per la Svizzera il 1° luglio 1995
(Stato 19 ottobre 2023)
Le Parti contraenti,
Riconoscendo che la fauna selvatica, nelle sue innumerevoli forme, costituisce un elemento insostituibile dei sistemi naturali della Terra, che va conservato per il bene dell’umanità;
Consapevoli del fatto che ogni generazione umana amministra le risorse terrestri per le generazioni future ed ha per missione di far sì che tale patrimonio naturale sia conservato, nonché, quando lo si sfrutti, amministrato con discernimento; Consapevoli del valore che sempre più si annette alla fauna dal profilo mesologico, ecologico, genetico, scientifico, estetico, ricreativo, culturale, educativo, sociale ed economico;
Preoccupate, in particolare, per le specie animali selvatiche soggette a migrazioni che le portano a valicare i confini nazionali, o le cui migrazioni si compiono fuori di tali confini;
Riconoscendo che gli Stati sono e debbono essere i protettori delle specie migratrici selvatiche che vivono entro i confini di giurisdizione nazionale o che li attraversano;
Convinte che la conservazione e la gestione efficace delle specie migratrici della fauna selvatica esigono l’azione concertata di tutti gli Stati entro i cui confini giurisdizionali dette specie trascorrono tutto o parte del ciclo biologico;
Ricordando la Raccomandazione 32 del Piano d’azione adottato dalla Conferenza delle Nazioni Unite sull’ambiente umano (Stoccolma 1972), del quale è stato preso atto con soddisfazione nella ventisettesima sessione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Definizioni
- Ai fini della presente Convenzione:
- per «specie migratrice» s’intende la popolazione complessiva o una parte geograficamente distinta della popolazione di qualsiasi specie o di un taxon inferiore di animali selvatici, una parte rilevante dei quali attraversi ciclicamente, e in modo prevedibile, uno o più confini di giurisdizione nazionale;
- per «stato di conservazione di una specie migratrice» s’intende l’insieme delle influenze che agendo su detta specie possono modificarne a lunga scadenza la ripartizione e l’importanza numerica;
- lo «stato di conservazione» si considera «favorevole» quando:
1) i dati riguardanti la dinamica della popolazione di una data specie migratrice indichino che la specie continua, e continuerà a lunga scadenza, a costituire un elemento vitale dei suoi ecosistemi;
2) l’area di ripartizione della specie migratrice non si riduca né rischi di ridursi a lunga scadenza;
3) esista, e continuerà ad esistere in un futuro prevedibile, un habitat sufficiente a che la popolazione della specie si mantenga a lunga scadenza;
4) la ripartizione e la consistenza numerica della specie migratrice siano vicine a quelle storiche, entro i limiti in cui sussistano ecosistemi capaci di convenire alla specie ed entro i limiti in cui ciò sia compatibile con una gestione opportuna della fauna selvatica;
d) lo «stato di conservazione» si considera «sfavorevole» se non risulti soddisfatta una delle condizioni menzionate alla lettera c) del presente articolo;
e) «minacciata» significa, per una data specie migratrice, ch’essa corre pericolo d’estinguersi su tutta la propria area di ripartizione, o su parte rilevante della stessa;
f) per «area di ripartizione» s’intende l’insieme delle superfici terrestri o acquatiche che una specie migratrice abita, frequenta temporaneamente, traversa o sorvola in un qualsiasi momento della propria rotta migratoria abituale;
g) per «habitat» s’intende qualunque zona dell’area di ripartizione della specie migratrice, che offra le condizioni di vita necessarie alla stessa;
h) per «stato dell’area di ripartizione» con riferimento ad una data specie migratrice s’intende lo Stato – e, ove occorra, qualsivoglia altra Parte contraente menzionata alla lettera k) – che eserciti la propria giurisdizione su una parte qualunque dell’area di ripartizione, oppure lo Stato sotto bandiera del quale operino navi incaricate di effettuare prelievi della specie fuori dei confini di giurisdizione nazionale;
i) «effettuare prelievi» significa prelevare, cacciare, pescare, catturare, molestare, uccidere di deliberato proposito, come pure ogni tentativo in tal senso;
j) per «Accordo» s’intende un accordo internazionale sulla conservazione di una o più specie migratrici, conformemente agli Articoli IV e V della presente Convenzione;
k) per «Parte contraente» s’intende uno Stato oppure qualsiasi ente d’integrazione economica regionale costituito di Stati sovrani competenti per negoziare, concludere ed applicare accordi internazionali nelle materie contemplate dalla presente Convenzione, rispetto ai quali vige la presente Convenzione.
- Limitatamente alle questioni di loro competenza, gli enti d’integrazione economica regionale che siano Parti contraenti della presente Convenzione assumono in nome proprio i diritti e gli obblighi ch’essa attribuisce agli Stati membri. In tal caso questi ultimi non possono esercitare tali diritti individualmente.
- Quando la presente Convenzione prevede che una decisione sia presa a maggioranza dei due terzi o all’unanimità, per «Parti contraenti presenti e votanti» s’intendono «le Parti presenti che abbiano espresso un voto favorevole o contrario». Le Parti che si astengono dal voto non vanno considerate «Parti presenti e votanti» ai fini del computo della maggioranza.
Art. II Principi fondamentali
- Le Parti contraenti riconoscono l’importanza della conservazione delle specie migratrici e dei provvedimenti da concordare in questo senso tra gli Stati dell’area di ripartizione, ogni volta che sia possibile ed opportuno; annettono attenzione particolare alle specie migratrici il cui stato di conservazione sia sfavorevole, ed adottano individualmente o di comune intesa i provvedimenti atti a conservare le specie ed il loro habitat.
- Le Parti contraenti riconoscono la necessità di adottare provvedimenti opportuni onde prevenire che una specie migratrice diventi specie minacciata.
- In particolare le Parti contraenti:
- dovrebbero promuovere ricerche sulle specie migratrici, collaborare alle stesse, o sostenerle;
- si sforzano d’accordare protezione immediata alle specie migratrici elencate nell’Allegato I;
- si sforzano di stipulare Accordi sulla conservazione e la gestione delle specie migratrici elencate nell’Allegato II.
Art. III Specie migratrici minacciate: Allegato I
- L’Allegato I elenca le specie migratrici minacciate.
- Una specie migratrice può esser compresa nell’Allegato I qualora dati attendibili ricavati dalle migliori indagini scientifiche disponibili dimostrino ch’essa è minacciata.
- Una specie migratrice può esser stralciata dall’Allegato I se la Conferenza delle Parti constata che:
- dati attendibili, ricavati dalle migliori indagini scientifiche disponibili, dimostrino che detta specie non è più minacciata;
- la detta specie non rischia d’essere di nuovo minacciata perché non è più nell’Allegato I e quindi non gode più della necessaria tutela.
- Le Parti contraenti che siano Stati dell’area di ripartizione di una specie migratrice elencata nell’Allegato 1 si adoperano al fine di:
- conservare e, se possibile ed opportuno, ripristinare quegli habitat che siano importanti per proteggere la specie dal rischio d’estinzione;
- prevenire, eliminare, controbilanciare o ridurre al minimo, quando sia opportuno, gli effetti negativi dell’attività o degli ostacoli che intralciano seriamente, o anche impediscono, la migrazione della specie;
- prevenire, ridurre o controllare, per quanto possibile ed opportuno, i fattori che minacciano o rischiano di minacciare maggiormente la specie, segnatamente controllando severamente l’introduzione di specie esotiche e sorvegliando, limitando o eliminando quelle già introdotte.
- Le Parti contraenti che siano Stati dell’area di ripartizione di una data specie migratrice elencata nell’Allegato I vietano il prelievo di animali appartenenti a tale specie. Si possono accordare deroghe a questo divieto soltanto ove:
- il prelievo sia effettuato a fini scientifici;
- il prelievo persegua lo scopo di accrescere il tasso di riproduzione o le possibilità di sopravvivenza della specie in questione;
- il prelievo sia consono alle esigenze di quanti tradizionalmente utilizzano tale specie per il proprio sostentamento;
- il prelievo sia indispensabile per via di circostanze eccezionali.
Le deroghe al divieto debbono esser precise nel contenuto e limitate nello spazio e nel tempo. D’altra parte il prelievo non dovrebbe tornare a scapito della specie in questione.
6. La Conferenza delle Parti può raccomandare a queste ultime, ove trattisi di Stati dell’area di ripartizione di una specie migratrice compresa nell’Allegato I, di adottare qualunque altro provvedimento che fosse giudicato utile alla specie stessa.
7. Le Parti informano senza indugio il Segretariato circa qualsiasi deroga accordata nel senso del paragrafo 5 del presente Articolo.
Art. IV Specie migratrici oggetto di Accordi: Allegato II
- L’Allegato II elenca le specie migratrici il cui stato di conservazione è sfavorevole e che necessitano della stipulazione d’Accordi internazionali tesi alla loro conservazione e gestione, come pure quelle il cui stato di conservazione potrebbe migliorare notevolmente grazie alla cooperazione internazionale che s’instaurasse in virtù di un Accordo.
- Se le circostanze lo giustifichino una specie migratrice può esser elencata simultaneamente negli Allegati I e II.
- Le Parti contraenti che siano Stati dell’area di ripartizione delle specie migratrici elencate nell’Allegato II si adoperano per concludere Accordi ove questi possano giovare a tali specie; la priorità va data alle specie il cui stato di conservazione sia sfavorevole.
- Le Parti contraenti sono invitate ad adottare provvedimenti volti alla stipulazione di Accordi riguardanti qualsiasi popolazione o qualsiasi parte geograficamente separata dalla popolazione di una data specie o dal taxon inferiore di animali selvatici una frazione dei quali valichi periodicamente uno o più confini di giurisdizione nazionale.
- Copia di ogni Accordo stipulato conformemente alle disposizioni del presente Articolo verrà trasmessa al Segretariato.
Art. V Direttive in materia di Accordi
- Ogni Accordo avrà per scopo quello di ripristinare una data specie in uno stato di conservazione favorevole, o di mantenervela. Ogni Accordo dovrebbe contemplare questi due aspetti, della conservazione e della gestione della specie migratrice in questione, che permettono di conseguire lo scopo anzidetto.
- Ogni Accordo dovrebbe comprendere l’intera area di ripartizione della specie migratrice della quale trattisi, ed esser aperto all’adesione di tutti gli Stati dell’area di ripartizione di tale specie, siano essi, o no, Parti contraenti della presente Convenzione.
- Un Accordo dovrebbe, ogni qual volta sia possibile, vertere su più specie migratrici.
- Ogni Accordo dovrebbe:
- denominare con precisione la specie migratrice che n’è l’oggetto;
- descrivere l’area di ripartizione e l’itinerario migratorio di tale specie;
- prevedere che ogni Parte contraente designi l’autorità nazionale preposta all’applicazione dell’Accordo;
- istituire, se necessario, i meccanismi istituzionali opportuni, per agevolare l’applicazione dell’Accordo, sorvegliarne l’efficacia ed allestire rapporti destinati alla Conferenza delle Parti contraenti;
- prevedere procedure ai fini della composizione di controversie che potessero insorgere tra le Parti contraenti dell’Accordo;
- per qualunque specie migratrice dell’ordine dei Cetacei vietare, come minimo, qualsiasi prelievo che non sia consentito da altri accordi multilaterali, e prevedere che possano aderire all’Accordo Stati che non siano Stati dell’area di ripartizione della specie migratrice della quale trattasi.
- Per quanto possibile ed opportuno ogni Accordo dovrebbe anche prevedere, segnatamente:
- esami periodici dello stato di conservazione della specie migratrice della quale trattasi, nonché l’individuazione dei fattori che possano nuocere a tale stato;
- piani coordinati di conservazione e di gestione;
- lavori di ricerca nel campo dell’ecologia e della dinamica demografica della specie migratrice in questione, con particolare attenzione al fenomeno migratorio;
- scambi d’informazioni sulla specie migratrice in questione; segnatamente scambio di risultati della ricerca scientifica, nonché scambio di statistiche pertinenti alla specie;
- conservazione ed eventualmente ripristino degli habitat che siano importanti ai fini del mantenimento di uno stato favorevole di conservazione e protezione di tali habitat da fattori di disturbo, compresi il controllo severo dell’introduzione di specie esotiche nocive alla specie migratrice in questione e il controllo delle specie già introdotte;
- mantenimento di una rete di habitat adeguati alla specie migratrice e distribuiti congruamente lungo la rotta migratoria;
- ove sia auspicabile, istituzione di nuovi habitat favorevoli alla specie migratrice, o anche reintroduzione della specie stessa in habitat favorevoli;
- nella misura massima possibile, eliminazione delle attività e degli ostacoli che impediscano o intralcino la migrazione o, in difetto, adozione di provvedimenti che compensino gli effetti delle attività stesse e degli ostacoli;
- prevenzione, riduzione, controllo dell’immissione, nell’habitat della specie migratrice in questione, di sostanze nocive alla specie;
- misure, basate su principi ecologici ben fondati, miranti ad esercitare un’azione di controllo e gestione dei prelievi effettuati sulla specie migratrice interessata;
- istituzione di procedure per interventi coordinati, intesi a reprimere i prelievi illeciti;
- scambio d’informazioni su minacce che pesino seriamente sulla specie migratrice in questione;
- procedure urgenti che permettano di rafforzare notevolmente e rapidamente i provvedimenti conservativi, qualora lo stato di conservazione della specie migratrice in questione risultasse seriamente leso;
- provvedimenti intesi ad informare il vasto pubblico circa contenuti e scopi dell’Accordo.
Art. VI Stati dell’area di ripartizione
- Il Segretariato, valendosi delle informazioni fornitegli dalle Parti contraenti, tiene aggiornato un elenco degli Stati dell’area di ripartizione delle specie migratrici enumerate negli Allegati I e II.
- Le Parti contraenti comunicano al Segretariato le specie migratrici elencate negli Allegati I e II e delle quali si considerano Stati dell’area di ripartizione; a tal fine forniscono inoltre informazioni sulle navi che battono la loro bandiera e che, fuori dei limiti della propria giurisdizione nazionale, effettuano il prelievo di specie migratrici, come pure, per quanto possibile, sui progetti futuri inerenti a tali prelievi.
- Le Parti contraenti che sono Stati dell’area di ripartizione delle specie migratrici elencate nell’Allegato I o nell’Allegato II dovrebbero informare la Conferenza delle Parti, attraverso il Segretariato e almeno sei mesi prima di ciascuna sessione ordinaria della Conferenza, in merito alle misure da loro prese al fine di applicare le disposizioni della presente Convenzione nei confronti di dette specie.
Art. VII La Conferenza delle Parti
- La Conferenza delle Parti è l’organo deliberante della presente Convenzione.
- Il Segretariato convoca una sessione della Conferenza entro due anni al più tardi dall’entrata in vigore della presente Convenzione.
- In seguito il Segretariato convoca riunioni ordinarie della Conferenza delle Parti ad intervalli di 3 anni al massimo – sempre che la Conferenza non decida altrimenti –, nonché riunioni straordinarie in qualsiasi momento, a richiesta scritta di almeno un terzo delle Parti contraenti.
- La Conferenza delle Parti fissa il regolamento finanziario della presente Convenzione e lo rivede regolarmente. In occasione di ciascuna sessione ordinaria la Conferenza delle Parti adotta il preventivo per l’esercizio susseguente. Ciascuna Parte contribuisce al preventivo secondo una chiave di ripartizione convenuta dalla Conferenza. Il regolamento finanziario, comprese le disposizioni inerenti al preventivo ed alla chiave di ripartizione dei contributi, nonché le sue modificazioni, sono adottati all’unanimità delle Parti presenti e votanti.
- In ogni sessione la Conferenza delle Parti procede ad un esame dell’applicazione della presente Convenzione e può, segnatamente:
- passare in rassegna e valutare lo stato di conservazione delle specie migratrici;
- passare in rassegna i progressi compiuti quanto a conservazione delle specie migratrici, in particolare di quelle elencate negli Allegati I e II;
- adottare qualsiasi disposizione e fornire tutte le direttive necessarie al Consiglio scientifico e al Segretariato affinché possano svolgere le loro funzioni;
- ricevere ed esaminare qualsiasi rapporto presentato dal Consiglio scientifico, dal Segretariato, da qualsivoglia Parte contraente o da qualsivoglia organo permanente istituito nell’ambito di un Accordo;
- presentare raccomandazioni alle Parti contraenti nell’intento di migliorare lo stato di conservazione delle specie migratrici, ed esaminare i progressi conseguiti in sede d’applicazione degli Accordi;
- nei casi dove non sia stato concluso Accordo alcuno, raccomandare la convocazione di riunioni delle Parti contraenti che siano Stati dell’area di ripartizione di una specie migratrice o di un gruppo di specie migratrici al fine di discutere provvedimenti atti a migliorare lo stato di conservazione della specie in questione;
- presentare raccomandazioni alle Parti contraenti affinché provvedano a migliorare l’efficacia della presente Convenzione;
- decidere in merito ad ogni provvedimento suppletivo occorrente al conseguimento degli scopi della presente Convenzione.
- In ogni sua riunione la Conferenza delle parti dovrebbe fissare data e luogo della riunione successiva.
- Ogni riunione della Conferenza delle Parti contraenti elabora ed adotta un regolamento interno per la riunione stessa. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei due terzi delle Parti presenti e votanti, sempre che la presente Convenzione non statuisca altrimenti.
- Le Nazioni Unite, i suoi istituti specializzati, l’Agenzia internazionale per l’energia atomica ed ogni Stato che non sia Parte contraente della Convenzione, nonché gli organi designati delle Parti contraenti dei singoli Accordi, possono esser rappresentati da osservatori nelle riunioni della Conferenza.
- Qualsiasi ente od organismo tecnicamente qualificato nel campo della protezione, della conservazione e della gestione di specie migratrici, che rientri in una delle categorie qui appresso e che abbia informato il Segretariato del proprio desiderio di farsi rappresentare da osservatori alle riunioni delle Conferenza delle Parti vi sarà ammesso, salvo che almeno un terzo delle parti presenti vi si opponga:
- enti od organismi internazionali, governativi o non governativi, come pure enti ed organismi nazionali governativi;
- enti od organismi nazionali non governativi che siano stati riconosciuti a tal fine dallo Stato di sede.
Una volta ammessi, gli osservatori hanno diritto di partecipare alle riunioni, senza diritto di voto.
Art. VIII Il Consiglio scientifico
- Nella sua prima riunione la Conferenza delle Parti istituisce un Consiglio scientifico, incaricato di prestar consulenza in questioni di carattere scientifico.
- Ciascuna Parte contraente può designare membro del Consiglio scientifico un esperto qualificato. Del Consiglio scientifico fanno inoltre parte esperti qualificati, scelti e nominati dalla Conferenza delle Parti; il loro numero, i criteri di scelta e la durata del mandato sono stabiliti dalla Conferenza delle Parti.
- Il Consiglio scientifico si riunisce per invito del Segretariato, ogni qual volta la Conferenza delle Parti lo richieda.
- Il Consiglio scientifico statuisce il proprio regolamento interno, con riserva dell’approvazione ad opera della Conferenza delle Parti.
- La Conferenza delle Parti stabilisce le funzioni del Consiglio scientifico, tra le quali possano rientrare, segnatamente, quelle di:
- fornire pareri scientifici alla Conferenza delle Parti, al Segretariato e – con approvazione della Conferenza delle Parti – a qualsivoglia organo istituito nell’ambito della presente Convenzione od a tenore di un Accordo, nonché a qualsivoglia Parte contraente;
- raccomandare la ricerca e il coordinamento delle ricerche sulle specie migratrici, valutarne i risultati al fine di accertare lo stato di conservazione delle specie stesse e riferire alla Conferenza delle Parti circa tale stato e circa i provvedimenti atti a migliorarlo;
- fare raccomandazioni, alla Conferenza delle Parti, riguardo le specie migratrici da elencare negli Allegati 1 o Il ed indicare altresì l’area di ripartizione delle specie in parola;
- fare raccomandazioni, alla Conferenza delle Parti, riguardo provvedimenti particolari di conservazione e di gestione da inserire negli Accordi sulle specie migratrici;
- raccomandare alla Conferenza delle Parti provvedimenti atti a risolvere le questioni connesse con gli aspetti scientifici dell’applicazione della presente Convenzione, segnatamente quelli concernenti gli habitat delle specie migratrici.
Art. IX Il Segretariato
- Per le necessità della presente Convenzione è istituito un Segretariato.
- Il Segretariato è costituito a cura del direttore esecutivo del Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente subito dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione. Nei limiti e secondo le modalità che riterrà più opportune, il direttore esecutivo potrà essere assistito da enti ed organismi intergovernativi o non governativi, internazionali o nazionali che siano tecnicamente qualificati nel campo della protezione, della conservazione e della gestione della fauna selvatica.
- Se il Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente non fosse più in grado di provvedere alla costituzione del Segretariato, la Conferenza delle Parti adotterà provvedimenti atti ad attuarlo altrimenti.
- Il Segretariato ha i compiti seguenti:
- i) prendere le disposizioni necessarie allo svolgimento delle sessioni della Conferenza delle Parti e fornire i servizi necessari a tale svolgimento; ii) prendere le disposizioni necessarie allo svolgimento delle sessioni del Consiglio scientifico e fornire i servizi necessari a tale svolgimento;
- mantenere relazioni con le Parti, con gli organismi permanenti costituiti a tenore degli Accordi e con gli altri enti internazionali interessati alle specie migratrici, nonché agevolare le relazioni tra le Parti, come pure tra queste e gli organismi e gli enti stessi;
- ottenere da ogni fonte competente rapporti ed altre informazioni utili agli obiettivi ed all’attuazione della presente Convenzione e provvedere ad un’adeguata diffusione di tali informazioni;
- richiamare l’attenzione della Conferenza delle Parti su qualsiasi questione che rientri tra gli obiettivi della presente Convenzione;
- redigere per la Conferenza delle Parti rapporti sui lavori svolti dal Segretariato stesso e sull’attuazione della presente Convenzione;
- tenere aggiornato e pubblicare un elenco degli Stati dell’area di distribuzione di tutte le specie migratrici menzionate negli Allegati I e II;
- promuovere, sotto la direzione della Conferenza delle Parti, la conclusione di Accordi;
- tenere aggiornato e mettere a disposizione delle Parti un elenco degli Accordi e, se richiesto dalla Conferenza delle Parti, fornire qualunque informazione sugli Accordi medesimi;
- tenere aggiornato e pubblicare un elenco delle raccomandazioni fatte dalla Conferenza delle Parti ai sensi dell’articolo VII, paragrafo 5, lettere e), f) e g), nonché un elenco delle decisioni prese ai sensi della lettera h) dello stesso paragrafo;
- informare l’opinione pubblica in merito alla presente Convenzione ed ai suoi obiettivi;
- adempiere qualsiasi altro compito che gli fosse attribuito a tenore della presente Convenzione o dalla Conferenza delle Parti.
Art. X Emendamenti alla Convenzione
- La presente Convenzione può esser emendata in qualsiasi riunione ordinaria o straordinaria della Conferenza delle Parti.
- Qualsiasi Parte contraente può presentare proposte d’emendamento.
- Il testo di ogni proposta di emendamento, con le relative motivazioni, è comunicato al Segretariato almeno centocinquanta giorni prima della riunione nella quale dovrà essere discusso e immediatamente trasmesso dal Segretariato a tutte le Parti contraenti. Qualunque osservazione delle Parti contraenti in merito all’emendamento va presentata al Segretariato almeno sessanta giorni prima dell’inizio della riunione. Allo scadere dell’ultimo giorno utile per la presentazione delle osservazioni, il Segretariato trasmetterà alle Parti contraenti tutte le osservazioni pervenutegli entro tale data.
- Gli emendamenti sono adottati alla maggioranza dei due terzi delle Parti presenti e votanti.
- Qualsiasi emendamento adottato entra in vigore, per tutte le Parti che l’hanno approvato, il primo giorno del terzo mese successivo alla data in cui i due terzi delle Parti avranno depositato presso il depositario lo strumento di approvazione. Per ogni Parte che avrà depositato uno strumento di approvazione dopo la data alla quale due terzi delle Parti avranno depositato un tale strumento, l’emendamento entra in vigore nei confronti di detta Parte il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del suo strumento di approvazione.
Art. XI Emendamenti agli Allegati
- Gli Allegati I e II possono essere emendati in qualsiasi riunione ordinaria o straordinaria della Conferenza delle Parti.
- Qualsiasi Parte contraente può presentare proposte d’emendamento.
- Il testo di ciascuna proposta di emendamento, corredato delle motivazioni, basate sulle migliori prove scientifiche disponibili, è comunicato almeno centocinquanta giorni prima della riunione al Segretariato che, a sua volta, lo trasmette senza indugio a tutte le Parti contraenti. Qualunque osservazione da parte di queste ultime va presentata al Segretariato almeno sessanta giorni prima dell’inizio della riunione. Allo scadere dell’ultimo giorno utile per la presentazione delle osservazioni, il Segretariato trasmetterà alle Parti contraenti tutte le osservazioni pervenutegli entro tale data.
- Gli emendamenti sono adottati alla maggioranza dei due terzi delle Parti presenti e votanti.
- L’emendamento degli Allegati entra in vigore per tutte le Parti contraenti novanta giorni dopo la riunione della conferenza delle Parti in cui esso è stato adottato, ad eccezione delle Parti contraenti che abbiano espresso riserve ai sensi del paragrafo 6 del presente Articolo.
- Durante i novanta giorni previsti dal paragrafo 5 del presente articolo, qualunque Parte contraente può formulare riserve in merito all’emendamento mediante notificazione scritta al depositario. La riserva in merito ad un emendamento può esser ritirata mediante notificazione scritta al depositario. Nei riguardi della Parte contraente in questione l’emendamento entrerà in vigore decorsi novanta giorni dall’avvenuta revoca della riserva.
Art. XII Ripercussioni su convenzioni internazionali e su altri atti normativi
- La presente Convenzione non pregiudica in alcun modo la codificazione e l’ulteriore elaborazione del diritto del mare da parte della Conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare, convocata conformemente alla risoluzione 2750 C (XXV) dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, né le rivendicazioni o le tesi giuridiche che nel momento attuale o in futuro siano sostenute da qualunque Stato per quanto riguarda il diritto del mare e la natura e l’estensione della giurisdizione nazionale degli Stati costieri e di bandiera.
- Le disposizioni della presente Convenzione lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi contratti da qualsiasi Parte contraente in forza di trattati, convenzioni o accordi preesistenti.
- Le disposizioni della presente Convenzione fanno salvo il diritto delle Parti contraenti di adottare provvedimenti nazionali più rigorosi per quanto riguarda la conservazione delle specie migratrici menzionate negli Allegati I e II o di adottare provvedimenti nazionali sulla conservazione di specie non menzionate negli Allegati di cui sopra.
Art. XIII Composizione delle controverse
- Qualsiasi controversia fra due o più Parti contraenti in merito all’interpretazione o all’applicazione delle disposizioni della presente Convenzione deve essere oggetto di negoziati tra le Parti in causa.
- Ove non sia possibile risolvere la controversia nel modo indicato al precedente paragrafo 1, le Parti contraenti possono, di comune accordo, sottoporre la controversia ad arbitrato, in particolare a quello della Corte permanente di arbitrato dell’Aia. La decisione arbitrale sarà vincolante per le Parti in causa.
Art. XIV Riserve
- Per le disposizioni della presente Convenzione non sono ammesse riserve generali. Riserve particolari possono essere avanzate conformemente alle disposizioni del presente Articolo e dell’Articolo XI.
- Qualsiasi Stato o qualsiasi organizzazione d’integrazione economica regionale può presentare, all’atto del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, una specifica riserva in merito all’inclusione di una qualsiasi specie migratrice nell’Allegato I o nell’Allegato II o in entrambi e non verrà considerata Parte contraente per quanto concerne l’oggetto di tale riserva prima che siano decorsi novanta giorni dal momento in cui il Depositario avrà notificato alle Parti contraenti il ritiro della riserva stessa.
Art. XV Firma
La presente Convenzione può essere firmata a Bonn da tutti gli Stati e da qualunque organizzazione d’integrazione economica regionale sino al 22 giugno 1980.
Art. XVI Ratifica, accettazione, approvazione
La presente Convenzione è sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il governo della Repubblica federale di Germania, che fungerà da Depositario.
Art. XVII Adesione
Dopo il 22 giugno 1980 la presente Convenzione sarà aperta all’adesione di ogni Stato non firmatario e di qualunque organizzazione d’integrazione economica regionale. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Depositario.
Art. XVIII Entrata in vigore
- La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data in cui sarà depositato il quindicesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.
- Per ogni Stato od organizzazione d’integrazione economica regionale che ratifichi, accetti o approvi la presente Convenzione o vi aderisca dopo il deposito del quindicesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, la presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione da parte di detto Stato o di detta organizzazione.
Art. XIX Denuncia
Ogni Parte contraente può denunciare in qualsiasi momento la presente Convenzione mediante notificazione scritta al Depositario. La denuncia avrà effetto dodici mesi dopo la data di ricezione della notificazione da parte del Depositario.
Art. XX Depositario
- L’originale della presente Convenzione, redatta in francese, inglese, russo, spagnolo e tedesco, ciascun testo facente ugualmente fede, sarà depositato presso il Depositario. Di ciascuna di queste versioni il Depositario trasmetterà copia certificata conforme a tutti gli Stati e a tutte le organizzazioni d’integrazione economica regionale che abbiano firmato la Convenzione o abbiano depositato i propri strumenti di adesione alla Convenzione stessa.
- Il Depositario, previa consultazione dei Governi interessati, è incaricato di preparare la versione ufficiale della presente Convenzione in lingua araba e cinese.
- Il Depositario informerà ogni Stato firmatario aderente, ogni organizzazione d’integrazione economica regionale firmataria o aderente, nonché il Segretariato, per quanto concerne le firme, il deposito di strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, l’entrata in vigore della presente Convenzione, gli eventuali emendamenti, le riserve specifiche e la notificazione di denunce.
- Non appena la presente Convenzione entrerà in vigore, il Depositario ne trasmetterà copia certificata conforme al Segretariato delle Nazioni Unite per la registrazione e la pubblicazione, conformemente all’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite.
In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente Convenzione.Fatto a Bonn il 23 giugno 1979.(Seguono le firme)
Allegato I
Specie migratrici minacciate
Nota esplicativa 1. Le specie migratrici elencate nel presente Allegato sono indicate:
- con il nome della specie o della sottospecie; oppure
- con l’insieme delle specie migratrici comprese in un taxon superiore o in una parte determinata di esso.2. Altri riferimenti a taxon superiori alle specie sono dati soltanto a titolo d’informazione o a fini di classificazione.3. Salvo indicazione contraria, i taxon inclusi nel presente allegato corrispondono a quelli descritti nel riferimento tassonomico e di nomenclatura pertinente adottato dalla Conferenza delle Parti come figura nell’Allegato della risoluzione 12.27. Un’eventuale divergenza fra il nome tassonomico utilizzato e il riferimento adottato pertinente è indicata nelle note a piè di pagina.4. Un asterisco (*) posto dopo il nome di una specie significa che tale specie o una popolazione distinta di essa o un taxon superiore che la comprende sono incluse nell’Allegato II.
Mammalia
Aves
Reptilia
Pisces
Elasmobranchii
Actinopterygii
Allegato II
Specie migratrici oggetto di Accordi
Nota esplicativa 1. Le specie migratrici elencate nel presente Allegato sono indicate:
- con il nome della specie o della sottospecie; oppure
- con l’insieme delle specie migratrici comprese in un taxon superiore o in una parte determinata di esso.Salvo indicazione contraria, nel caso di riferimento ad un taxon superiore alla specie s’intende che tutte le specie migratrici appartenenti a tale taxon potrebbero trarre notevoli vantaggi dalla conclusione di Accordi.2. L’abbreviazione «spp.» dopo il nome di una famiglia o di un genere sta ad indicare tutte le specie migratrici appartenenti alla famiglia o al genere di cui trattasi.3. Altri riferimenti a taxon superiori alle specie vengono dati soltanto a titolo d’informazione o a fini di classificazione.4. Salvo indicazione contraria, i taxon inclusi nel presente allegato corrispondono a quelli descritti nel referimento tassonomico e di nomenclatura pertinente adottato dalla Conferenza delle Parti come figura nell’Allegato della risoluzione 12.27. Un’eventuale divergenza fra il nome tassonomico utilizzato e il riferimento adottato pertinente è indicata nelle note a piè di pagina.5. Un asterisco (*) posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indica che tale specie o una distinta popolazione di essa ovvero una o più specie comprese nel taxon superiore sono incluse nell’Allegato I.
Mammalia
Aves
Reptilia
Pisces
Elasmobranchii
Actinopterygii
Insecta