0.456•Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia
0.456Multilateral International Treaty1 giu 1994
Conclusa a Strasburgo il 13 novembre 1987
Approvata dall’Assemblea federale il 17 giugno 19931
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 3 novembre 1993
Entrata in vigore per la Svizzera il 1° giugno 1994
(Stato 20 maggio 2026)
Preambolo
Gli Stati membri del Consiglio d’Europa, firmatari della presente Convenzione,
considerando che l’obiettivo del Consiglio d’Europa è di conseguire una maggiore coesione tra i suoi membri;
riconoscendo che l’uomo ha l’obbligo morale di rispettare tutte le creature viventi, ed in considerazione dei particolari vincoli esistenti tra l’uomo e gli animali da compagnia;
considerando l’importanza degli animali da compagnia a causa del contributo che essi forniscono alla qualità della vita e dunque il loro valore per la società;
considerando le difficoltà causate dalla grande varietà di animali tenuti dall’uomo;
considerando i rischi inerenti ad una sovrappopolazione animale per l’igiene, la salute e la sicurezza dell’uomo e degli altri animali;
considerando che il mantenimento di esemplari di fauna selvatica come animali da compagnia non dovrebbe essere incoraggiato;
consapevoli delle diverse condizioni che regolano l’acquisto, il mantenimento, l’allevamento di tipo commerciale o non commerciale, la cessione ed il commercio di animali da compagnia;
consapevoli del fatto che gli animali da compagnia non sono sempre tenuti in condizioni atte a promuovere la loro salute ed il loro benessere;
constatando che i comportamenti nei confronti degli animali da compagnia variano notevolmente, talvolta per mancanza di nozioni e di consapevolezza;
considerando che una norma fondamentale comune di comportamento e di prassi che porti ad una condotta responsabile da parte dei proprietari degli animali da compagnia sia un obiettivo non solo auspicabile ma anche realistico,
hanno convenuto quanto segue:
Qualsiasi persona la quale selezioni un animale da compagnia per riproduzione, è tenuta a tener conto delle caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali che sono di natura tale da mettere a repentaglio la salute ed il benessere della progenitura o dell’animale femmina.
Nessun animale da compagnia deve essere venduto ai minori di 16 anni senza il consenso esplicito dei genitori o di altre persone che esercitano la responsabilità parentale.
Nessun animale da compagnia deve essere addestrato con metodi che possono danneggiare la sua salute ed il suo benessere, in particolare costringendo l’animale ad oltrepassare le sue capacità o forza naturale, o utilizzando mezzi artificiali che causano ferite o dolori, sofferenze ed angosce inutili.
Qualsiasi persona la quale intenda praticare una delle predette attività deve farne dichiarazione all’Autorità competente.
2. Questa dichiarazione deve indicare:
3. Le attività di cui sopra possono essere esercitate solamente se:
a) la persona responsabile è in possesso delle nozioni e della capacità necessarie all’esercizio di tale attività, avendo sia una formazione professionale, sia un’esperienza sufficiente per quanto riguarda gli animali da compagnia;
b) i locali e le attrezzature utilizzate per l’attività soddisfano ai requisiti di cui all’articolo 4.
4. L’Autorità competente stabilisce, in base alla dichiarazione effettuata in conformità con le disposizioni del paragrafo 1, se le condizioni di cui al paragrafo 3 sono soddisfatte o meno. Qualora non fossero sufficientemente soddisfatte, l’Autorità competente raccomanda provvedimenti e vieta l’inizio o il proseguimento dell’attività se ciò è necessario ai fini della protezione degli animali.
5. L’Autorità competente deve, conformemente con la legislazione nazionale, controllare se le summenzionate condizioni sono soddisfatte o meno.
La persona responsabile dell’uccisione deve accertarsi della morte dell’animale prima di eliminarne la spoglia.
2. Debbono essere vietati i seguenti metodi sacrificali:
Quando una Parte ritiene che il numero di animali randagi rappresenta un problema per detta Parte, essa deve adottare le misure legislative e/o amministrative necessarie a ridurre tale numero con metodi che non causino dolori, sofferenze o angosce che potrebbero essere evitate.
ii) nel caso che gli animali catturati siano tenuti o uccisi, ciò sia fatto in conformità con i principi stabiliti dalla presente Convenzione.
b) Le Parti si impegnano a prendere in considerazione:
i) l’identificazione permanente di cani e gatti con mezzi adeguati che causino solo dolori, sofferenze o angosce di poco conto o passeggere, come il tatuaggio abbinato alla registrazione del numero e dei nominativi ed indirizzi dei proprietari;
ii) di ridurre la riproduzione non pianificata dei cani e dei gatti col promuovere la loro sterilizzazione;
iii) di incoraggiare le persone che rinvengono un cane o un gatto randagio, a segnalarlo all’Autorità competente.
Le eccezioni ai principi stabiliti nella presente Convenzione relative alla cattura, al mantenimento ed all’uccisione degli animali randagi saranno accolte solo se sono inevitabili nell’ambito dei programmi governativi di controllo delle malattie.
Le Parti si impegnano a promuovere lo sviluppo di programmi d’informazione e di istruzione al fine di incoraggiare tra le organizzazioni e gli individui interessati al mantenimento, all’allevamento, all’addestramento, al commercio ed alla custodia di animali da compagnia, la consapevolezza e la conoscenza delle disposizioni e dei principi della presente Convenzione. In tali programmi, dovrà in particolar modo essere richiamata l’attenzione sui seguenti punti:
ii) il dono di animali da compagnia come premio, ricompensa, o omaggio;
iii) la procreazione non pianificata di animali da compagnia;
c) le eventuali conseguenze negative per la salute ed il benessere degli animali selvatici, del loro acquisto o inserimento come animali da compagnia;
d) i rischi derivanti dall’acquisto irresponsabile di animali da compagnia che porta ad un aumento del numero degli animali non voluti ed abbandonati.
La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa. Essa sarà sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio e ad ogni Stato che abbia aderito alla presente Convenzione o sia stato invitato a farlo:
In fede di che i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.Fatto a Strasburgo il 13 novembre 1987 in francese ed in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa ne trasmetterà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d’Europa e ad ogni Stato invitato ad aderire alla presente Convenzione.(Seguono le firme)
| Stati partecipanti | Ratifica | Entrata in vigore | ||
|---|---|---|---|---|
| Andorra | 18 ottobre | 2022 | 1° maggio | 2023 |
| Austria | 10 agosto | 1999 | 1° marzo | 2000 |
| Azerbaigian* | 19 ottobre | 2007 | 1° maggio | 2008 |
| Belgio | 20 dicembre | 1991 | 1° luglio | 1992 |
| Bulgaria | 20 luglio | 2004 | 1° febbraio | 2005 |
| Cipro | 9 dicembre | 1993 | 1° luglio | 1994 |
| Danimarca*a | 20 ottobre | 1992 | 1° maggio | 1993 |
| Finlandia | 2 dicembre | 1991 | 1° luglio | 1992 |
| Francia*b | 3 ottobre | 2003 | 1° maggio | 2004 |
| Germania* | 27 maggio | 1991 | 1° maggio | 1992 |
| Grecia | 29 aprile | 1992 | 1° novembre | 1992 |
| Italia | 19 aprile | 2011 | 1° novembre | 2011 |
| Lettonia* | 22 ottobre | 2010 | 1° maggio | 2011 |
| Lituania | 19 maggio | 2004 | 1° dicembre | 2004 |
| Lussemburgo | 25 ottobre | 1991 | 1° maggio | 1992 |
| Moldova | 26 febbraio | 2025 | 1° settembre | 2025 |
| Norvegia | 3 febbraio | 1988 | 1° maggio | 1992 |
| Paesi Bassi* | 15 dicembre | 2022 | 1° luglio | 2023 |
| Portogallo* | 28 giugno | 1993 | 1° gennaio | 1994 |
| Repubblica Ceca* | 23 settembre | 1998 | 24 marzo | 1999 |
| Romania | 6 agosto | 2004 | 1° marzo | 2005 |
| Serbia | 2 dicembre | 2010 | 1° luglio | 2011 |
| Spagna* | 19 luglio | 2017 | 1° febbraio | 2018 |
| Svezia | 14 marzo | 1989 | 1° maggio | 1992 |
| Svizzera | 3 novembre | 1993 | 1° giugno | 1994 |
| Turchia | 28 novembre | 2003 | 1° giugno | 2004 |
| Ucraina | 9 gennaio | 2014 | 1° agosto | 2014 |
| * Riserve e dichiarazioni. Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet del Consiglio d’Europa:www.coe.int> Ufficio trattati > Lista completa oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione dei trattati internazionali, 3003 Berna. a Non si applica alle isole Faroe e alla Groenlandia. b La Conv. si applica al territorio della Repubblica francese, ad eccezione della Nuova Caledonia, della Polinesia francese e delle terre australi ed antartiche francesi |
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