0.457.1•Protocollo d’emendamento della Convenzione europea sulla protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici
0.457.1Multilateral International Treaty2 dic 2005
Fatto a Strasburgo il 22 giugno 1998
Approvato dall’Assemblea federale il 21 settembre 19992
Ratificato con strumenti depositati dalla Svizzera il 15 marzo 2000
Entrato in vigore per la Svizzera il 2 dicembre 2005
(Stato 2 dicembre 2005)
Gli Stati membri del Consiglio d’Europa e la Comunità europea,
firmatari del presente Protocollo alla Convenzione europea sulla protezione degli animali vertebrati usati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici, aperta alla firma a Strasburgo, il 18 marzo 19863(qui di seguito denominata «la Convenzione»),
vista la Convenzione che comporta disposizioni generali intese ad evitare sofferenze, dolori e angoscia agli animali usati a fini sperimentali e la determinazione degli Stati membri a limitare l’uso degli animali a fini sperimentali o ad altri fini scientifici, con l’obiettivo di sostituire questo uso ovunque laddove sia possibile, segnatamente cercando metodi sostitutivi e incoraggiando il ricorso a questi metodi sostitutivi;
considerando il carattere tecnico delle disposizioni che figurano negli allegati della Convenzione;
riconoscendo la necessità di garantire l’adeguamento di queste ultime ai risultati delle ricerche nei campi che coprono,
hanno convenuto quanto segue:
L’articolo 30 della Convenzione è emendato come segue:
«1Le Parti procedono, entro cinque anni dall’entrata in vigore della presente Convenzione e in seguito ogni cinque anni, o più spesso se la maggioranza delle Parti lo richiede, a consultazioni multilaterali in seno al Consiglio d’Europa al fine di esaminare l’applicazione della presente Convenzione nonché l’opportunità di una sua revisione o di un’estensione di alcune sue disposizioni. 2. Queste consultazioni si svolgono nel corso di riunioni convocate dal Segretario Generale del Consiglio d’Europa. Le Parti comunicano al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, almeno due mesi prima della riunione, il nome del loro rappresentante. 3. Fatte salve le disposizioni della presente Convenzione, le Parti stabiliscono il regolamento interno delle consultazioni.»
La Convenzione è completata da un nuovo titolo XI: «Emendamenti» che comprende il nuovo articolo 31 seguente:
«1Qualsiasi emendamento degli allegati A e B, proposto da una parte o dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, è comunicato al Segretario Generale del Consiglio d’Europa e trasmesso da lui agli Stati membri del Consiglio d’Europa, alla Comunità europea e a ogni Stato non membro che abbia aderito o che sia stato invitato ad aderire alla Convenzione, conformemente alle disposizioni dell’articolo 34. 2. Qualsiasi emendamento proposto conformemente alle disposizioni del paragrafo precedente è esaminato, almeno sei mesi dopo la data della sua trasmissione da parte del Segretario Generale, durante una consultazione multilaterale in cui questo emendamento possa essere adottato a maggioranza dei due terzi delle Parti. Il testo adottato è comunicato alle Parti. 3. Qualsiasi emendamento entra in vigore alla scadenza di un periodo di dodici mesi dalla sua adozione durante una consultazione multilaterale, a meno che un terzo delle Parti non abbia notificato obiezioni.»
Gli articoli 31–37 della Convenzione divengono rispettivamente gli articoli 32–38.
Il presente Protocollo entra in vigore il trentesimo giorno che segue la data alla quale tutte le Parti alla Convenzione sono divenute Parti al Protocollo conformemente alle disposizioni dell’articolo 4.
Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notifica agli Stati membri del Consiglio d’Europa, alle altre Parti alla Convenzione e alla Comunità europea:
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a questo scopo, hanno firmato il presente Protocollo.Fatto a Strasburgo, il 22 giugno 1998, in inglese e in francese, i due testi facenti parimente fede, in un solo esemplare depositato negli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa ne trasmette copia certificata conforme agli Stati membri del Consiglio d’Europa, alle altre Parti alla Convenzione e alla Comunità europea.(Seguono le firme)
| Stati parte | Ratifica Firma senza riserva di ratifica (Si) | Entrata in vigore | ||
|---|---|---|---|---|
| Belgio | 13 novembre | 2002 | 2 dicembre | 2005 |
| Bulgaria | 20 luglio | 2004 | 2 dicembre | 2005 |
| Ceca, Repubblica | 20 marzo | 2003 | 2 dicembre | 2005 |
| Cipro | 9 febbraio | 2000 | 2 dicembre | 2005 |
| Comunità europea | 2 novembre | 2005 Si | 2 dicembre | 2005 |
| (CE/UE/CEE) | ||||
| Danimarcaa | 9 luglio | 2003 | 2 dicembre | 2005 |
| Finlandia | 9 giugno | 1999 | 2 dicembre | 2005 |
| Francia | 5 giugno | 2000 | 2 dicembre | 2005 |
| Germania | 24 settembre | 2004 | 2 dicembre | 2005 |
| Grecia | 5 agosto | 2005 | 2 dicembre | 2005 |
| Macedonia | 22 gennaio | 2004 Si | 2 dicembre | 2005 |
| Norvegia | 2 ottobre | 2002 | 2 dicembre | 2005 |
| Paesi Bassib | 21 febbraio | 2000 | 2 dicembre | 2005 |
| Regno Unito | 17 dicembre | 1999 | 2 dicembre | 2005 |
| Isola di Man | 17 dicembre | 1999 | 2 dicembre | 2005 |
| Spagna | 17 novembre | 2003 | 2 dicembre | 2005 |
| Svezia | 22 giugno | 1998 Si | 2 dicembre | 2005 |
| Svizzera | 15 marzo | 2000 | 2 dicembre | 2005 |
| a Il Prot. non si applica alle Isole Fäeröer e alla Groenlandia. b Il Prot. si applica per il Regno in Europa. |
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