0.457•Convenzione europea sulla protezione degli animali vertebrati usati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici
0.457Multilateral International Treaty1 giu 1994
Conclusa a Strasburgo il 18 marzo 1986
Approvata dall’Assemblea federale il 17 giugno 19931
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 3 novembre 1993
Entrata in vigore per la Svizzera il 1° giugno 1994
(Stato 2 ottobre 2024)
Preambolo
Gli Stati membri del Consiglio d’Europa, firmatari della presente Convenzione,
ricordato l’obiettivo del Consiglio d’Europa di realizzare un’unione più stretta tra i suoi membri, e il desiderio di cooperare con altri Stati nella protezione degli animali vivi utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici;
riconosciuto l’obbligo morale dell’uomo di rispettare tutti gli animali e di prendere in debita considerazione la loro attitudine alla sofferenza e a ricordarsene;
riconosciuto tuttavia che l’uomo, nella sua ricerca di conoscenza, salute e sicurezza, ha bisogno d’usare gli animali quando si può ragionevolmente sperare che ciò serva al progresso della conoscenza, e produca risultati d’utilità generale per l’uomo e per l’animale, proprio come l’uomo usa gli animali per nutrirsi, vestirsi e come bestie da soma;
risoluti a limitare l’impiego degli animali a fini sperimentali o ad altri fini scientifici, con lo scopo precipuo di sostituirlo ovunque o dove possibile ricercando segnatamente metodi alternativi ed incoraggiando il ricorso a quest’ultimi;
espresso il desiderio di adottare disposizioni comuni, al fine di proteggere gli animali utilizzati in esperimenti che possono provocare danni durevoli, dolori, sofferenze o angoscia e al fine di assicurare che questi, allorché inevitabili, siano ridotti al minimo,
hanno convenuto quanto segue:
Un esperimento può essere praticato solamente se persegue uno o più degli scopi seguenti e con riserva delle limitazioni previste dalla presente Convenzione:
Ciascuna Parte si impegna a prendere quanto prima, comunque nei cinque anni che seguono la data di entrata in vigore della presente Convenzione a suo riguardo, tutti i provvedimenti necessari per attuare le disposizioni della presente Convenzione ed assicurare un sistema efficace di controllo e sorveglianza.
Nessuna disposizione della presente Convenzione lede la facoltà delle Parti di adottare regole più severe miranti ad assicurare la protezione degli animali utilizzati in esperimenti, nonché di controllarne e limitarne l’impiego.
Allorché è necessario effettuare un esperimento, la scelta delle specie deve essere oggetto di un attento esame e, se richiesto, la sua motivazione è esposta all’autorità responsabile; al momento della scelta, si dovrebbero selezionare quegli esperimenti che utilizzano il minor numero possibile di animali e causano il minimo di danni durevoli, dolori, sofferenze e angosce e che possono dare i risultati più soddisfacenti.
Metodi d’anestesia generale o locale oppure metodi analgesici o d’altro genere atti ad eliminare per quanto possibile i danni durevoli, i dolori, le sofferenze o l’angoscia, devono essere applicati in ogni esperimento e per tutta la sua durata, a meno che:
Tali provvedimenti includono: – l’esplicita autorizzazione dell’autorità responsabile; o – l’esplicita dichiarazione dell’esperimento presso l’autorità responsabile nonché l’azione giudiziaria che essa ha intentato o la decisione amministrativa che ha preso qualora non fosse sua convinzione che l’esperimento rivesta un’importanza sufficiente per i bisogni essenziali dell’uomo o dell’animale, compresa la soluzione di problemi scientifici.
Nel corso di un esperimento a ogni animale impiegato si applicano le disposizioni dell’articolo 5 a meno che queste disposizioni non siano incompatibili con l’obiettivo dell’esperimento.
Nonostante le altre disposizioni della presente Convenzione, quando i fini legittimi dell’esperimento lo richiedono, l’autorità responsabile può autorizzare la liberazione dell’animale in questione, accertandosi tuttavia che questo abbia beneficiato di tutte le cure possibili per salvaguardare il suo benessere. Gli esperimenti con messa in libertà dell’animale non sono autorizzati al solo scopo d’insegnamento o formazione.
Un esperimento ai fini previsti dall’articolo 2 può essere effettuato solo da persone autorizzate, o sotto la diretta responsabilità di una persona autorizzata, o se il progetto sperimentale o altro progetto scientifico in questione ha ottenuto l’autorizzazione secondo le disposizioni della legislazione nazionale. Questa autorizzazione è accordata solo alle persone giudicate competenti dall’autorità responsabile.
Gli stabilimenti di allevamento e gli stabilimenti fornitori devono essere registrati presso l’autorità responsabile, con riserva di una dispensa accordata ai sensi dell’articolo 21 o 22. Tali stabilimenti registrati devono soddisfare le condizioni enunciate dall’articolo 5.
La registrazione prevista dall’articolo 14 menziona la persona responsabile dello stabilimento che è competente per prestare o fare prestare le cure appropriate agli animali delle specie in esso allevate o tenute.
Gli stabilimenti utilizzatori devono essere registrati presso l’autorità responsabile o approvati in altro modo dalla medesima, e soddisfare alle condizioni di cui all’articolo 5.
Devono essere prese disposizioni affinché gli stabilimenti utilizzatori siano dotati d’installazioni e d’impianti adeguati alle specie animali usate e agli esperimenti praticati, e affinché siano concepiti, costruiti e funzionino in modo da assicurare la massima efficacia possibile nella conduzione degli esperimenti con lo scopo di ottenere risultati coerenti con il minor numero possibile d’animali e il minimo di danni durevoli, dolori, sofferenze o angoscia.
Negli stabilimenti utilizzatori:
| topo | mus musculus | coniglio | oryctolagus cuniculus |
|---|---|---|---|
| ratto | rattus norvegicus | cane | canis familiaris |
| porcellino d’India | cavia porcellus | gatto | felis catus |
| criceto dorato | mesocricetus auratus | quaglia | coturnix coturnix |
Negli stabilimenti utilizzatori devono essere utilizzati soltanto animali provenienti da stabilimenti di allevamento o stabilimenti fornitori registrati, a meno che non sia stata ottenuta una dispensa generale o speciale in conformità alle disposizioni che ogni Parte dovrà determinare.
Possono essere effettuati esperimenti al di fuori degli stabilimenti utilizzatori, dietro autorizzazione dell’autorità responsabile.
Devono essere prese disposizioni affinché gli stabilimenti utilizzatori tengano dei registri da sottoporre all’autorità competente ogniqualvolta essa lo richieda. Questi registri soddisfano segnatamente ai requisiti dell’articolo 27 ed indicano inoltre il numero, la specie, il fornitore e la data d’entrata di tutti gli animali acquistati.
Le persone che effettuano esperimenti o che vi prendono parte, nonché le persone che assicurano le cure, incluso il controllo, agli animali impiegati in esperimenti devono vantare un’istruzione ed una formazione appropriate.
Le Parti procedono, entro cinque anni dall’entrata in vigore della presente Convenzione e in seguito ogni cinque anni, o più spesso se la maggioranza delle Parti lo richiede, a consultazioni multilaterali in seno al Consiglio d’Europa al fine di esaminare l’applicazione della presente Convenzione nonché l’opportunità di una sua revisione o di un’estensione di alcune sue disposizioni. Queste consultazioni si svolgono nel corso di riunioni convocate dal Segretario Generale del Consiglio d’Europa. Le Parti comunicheranno al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, almeno due mesi prima della riunione, il nome del loro rappresentante.
La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri dei Consiglio d’Europa e a quella delle Comunità Europee. Essa sarà sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d’Europa, alle Comunità Europee e ad ogni Stato che ha aderito alla presente Convenzione:
In fede di che, i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.Fatto a Strasburgo, il 18 marzo 1986, in francese e in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa ne trasmetterà copia certificata conforme a ciascun Stato membro del Consiglio d’Europa, alle Comunità Europee, e ad ogni Stato invitato ad aderire alla presente Convenzione.(Seguono le firme)
(art. 5 della Convenzione)
1. Gli Stati membri del Consiglio d’Europa hanno deciso di prefiggersi la protezione degli animali vivi impiegati a fini sperimentali e ad altri fini scientifici, per vigilare affinché i danni durevoli, i dolori, le sofferenze o l’angoscia derivanti dagli esperimenti subiti siano limitati al minimo possibile.
2. È vero che si svolgono anche esperimenti sul terreno con animali allo stato brado ed autosufficienti, ma solamente in casi molto rari. La maggioranza degli animali impiegati deve, per ragioni pratiche, essere soggetta ad un certo controllo fisico, in installazioni che vanno dal recinto esterno alle gabbie per piccoli animali tipiche degli stabulari. In questo contesto sono in conflitto numerosi interessi. Da un lato c’è l’animale, i cui bisogni di movimento, di relazioni sociali ed altre manifestazioni di vita devono essere limitati, dall’altro lo sperimentatore ed i suoi assistenti che esigono un controllo completo dell’animale e del suo ambiente. In questo conflitto, gli interessi degli animali vengono talvolta in secondo piano.
3. Per questa ragione, l’articolo 5 della Convenzione Europea sulla protezione degli animali vertebrati usati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici prevede che: «Ogni animale impiegato o destinato ad essere impiegato in un esperimento beneficia di un alloggio e di un ambiente, di un certa libertà di movimento, di nutrimento, di acqua e di cure adeguate alla sua salute e benessere. Qualsiasi limitazione della possibilità di soddisfare i bisogni fisiologici e etologici di un animale da esperimento è ridotta al minimo.»
4. Il presente allegato contiene alcune direttive fondate sulle conoscenze e sulla prassi attuale in materia di ricovero e cura degli animali. Esso illustra e completa i principi di base adottati nell’articolo 5, allo scopo d’assistere le autorità, le istituzioni ed i singoli nel perseguimento degli obiettivi del Consiglio d’Europa.
5. Il termine «cura», impiegato in riferimento agli animali che servono o dovranno servire in esperimenti, comprende tutti gli aspetti della relazione tra animali e uomo. Esso designa il complesso delle risorse materiali e non, impiegate dall’uomo per condurre e mantenere un animale in uno stato fisico e mentale in cui soffra il meno possibile e sopporti al meglio gli esperimenti. Le cure vanno dalla fase di selezione dell’animale per un esperimento, fino a quella in cui viene eliminato con metodi umanitari o allontanato in un altro modo dallo stabilimento, ad esperimento ultimato, conformemente alle disposizioni dell’articolo Il della Convenzione.
6. L’allegato ha lo scopo di offrire consigli sulla struttura dei locali destinati agli animali. Vi sono tuttavia svariati metodi d’allevamento e di custodia degli animali da laboratorio, che differiscono essenzialmente per il grado di controllo dell’ambiente microbiologico. Occorre tener presente che il personale interessato dovrà talvolta essere in grado di valutare il carattere e le condizioni degli animali quando le norme raccomandate in materia di spazio dovessero risultare insufficienti, ad esempio nel caso di animali particolarmente aggressivi. L’applicazione delle direttive contenute nel presente allegato dovrà tener conto degli imperativi di queste differenti situazioni. E inoltre opportuno specificare il carattere delle direttive. A differenza delle disposizioni della Convenzione, esse non sono vincolanti: si tratta di raccomandazioni da applicare a discrezione e destinate a fungere da guida in materia di pratiche e norme che tutte le persone interessate dovrebbero, in coscienza, sforzarsi di raggiungere. Per questo motivo si è insistito in tutto il testo con il condizionale del verbo «dovere» anche laddove sarebbe risultato più opportuno il presente. A ovvio, ad esempio, che il cibo e l’acqua «devono» essere forniti (v. punti 3.7.2 e 3.8).
7. Infine, per ragioni pratiche e finanziarie, le installazioni già esistenti negli stabulari non dovrebbero essere sostituite finché sono in buono stato o comunque ancora servibili. Fino a loro rimpiazzo con installazioni conformi alle presenti direttive, quest’ultime andrebbero osservate per quanto possibile adattando segnatamente il numero e le dimensioni degli animali alle gabbie ed ai box esistenti.
Ai sensi dell’allegato A, oltre alle definizioni contenute nell’articolo 1.2 della Convenzione, si intende per:
1.1Funzione e concezione generale
1.1.1 Tutte le installazioni dovrebbero essere concepite in modo da assicurare un ambiente appropriato alle specie ospitate e impedire l’accesso ai non addetti.
Anche le installazioni integrate in un edificio più importante dovrebbero essere protette da adeguate norme di costruzione e da disposizioni che limitino il numero delle entrate ed impediscano la circolazione di persone non autorizzate.
1.1.2 Si raccomanda un programma di manutenzione delle strutture per evitare qualsiasi cedimento del materiale.
1.2Locali di ricovero
1.2.1 Si dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per garantire una rapida ed efficiente pulizia dei locali e il rispetto di norme d’igiene soddisfacenti. I soffitti ed i muri dovrebbero essere resistenti e avere una superficie liscia, impermeabile e facilmente lavabile; particolare attenzione va prestata alle giunture di porte, alle condutture, tubature e cavi. Anche le porte ed eventuali finestre dovrebbero essere costruite o protette in modo da impedire l’accesso degli animali indesiderabili. All’occorrenza può essere inserito nella porta uno spioncino. Il pavimento dovrebbe essere liscio, impermeabile, non scivoloso e facilmente lavabile, in grado di resistere senza danni al peso dei compartimenti e di altre installazioni pesanti. Eventuali bocche di scolo dovrebbero essere correttamente coperte e munite di griglia per impedire la penetrazione di animali.
1.2.2 I muri ed il pavimento dei locali in cui gli animali possono muoversi liberamente dovrebbero essere rivestiti di materiale particolarmente resistente per sopportare l’intensa usura causata dagli animali e dalle pulizie. Il rivestimento non dovrebbe essere di materiale dannoso per la salute degli animali e tale da impedire un loro ferimento. In questi locali sarebbero opportune le bocche di scolo. Andrebbe inoltre prevista una protezione supplementare delle attrezzature e delle installazioni affinché non vengano danneggiate dagli animali, né possano arrecare danno agli animali stessi. Nei recinti esterni si dovrebbero adottare le debite misure per impedire l’eventuale accesso del pubblico e di altri animali.
1.2.3 I locali destinati ad ospitare animali di allevamento (bovini, ovini, caprini, suini, equini, pollame, ecc.) dovrebbero rispettare almeno le norme stabilite dalla Convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti3e quelle emanate dalle autorità nazionali veterinarie o altre.
1.2.4 La maggioranza dei locali destinati agli animali è generalmente concepita per ospitare i roditori. Spesso, questi locali possono ospitare anche specie di taglia maggiore. Occorrerebbe evitare una coabitazione di specie incompatibili.
1.2.5 I locali di ricovero degli animali dovrebbero essere dotati di impianti che consentano, all’occorrenza, di praticare manipolazioni ed esperimenti minori.
1.3Laboratori e sale generali e speciali di sperimentazione
1.3.1 Gli stabilimenti di allevamento o di fornitura dovrebbero essere dotati di impianti adeguati per effettuare le consegne degli animali pronti per la spedizione.
1.3.2 Tutti gli stabilimenti dovrebbero inoltre avere una dotazione minima di apparecchi di laboratorio per diagnosi semplici, esami post-mortem e/o per raccogliere campioni in vista di esami di laboratorio più approfonditi che saranno effettuati altrove.
1.3.3 Si dovrebbero adottare misure, ad esempio la quarantena, per la ricezione degli animali al fine d’evitare che il loro arrivo metta in pericolo gli animali già presenti. Dovrebbero essere disponibili sale generali e speciali di sperimentazione nei casi in cui non sia opportuno effettuare gli esperimenti o le osservazioni nel locale di ricovero degli animali.
1.3.4 Si dovrebbe disporre di locali appropriati per permettere il ricovero separato degli animali malati o feriti.
1.3.5 Se necessario, sarebbe inoltre opportuno disporre di una o più sale operatorie separate, attrezzate in modo da consentire l’attuazione di procedimenti chirurgici in condizioni di asepsi. Sarebbero opportuni locali da convalescenza postoperatoria.
1.4Locali di servizio
1.4.1 I locali in cui si conservano gli alimenti dovrebbero essere freschi, asciutti e al riparo da vermi ed insetti ed i locali delle lettiere dovrebbero essere asciutti ed al riparo da vermi ed insetti. Gli altri materiali che potrebbero essere contaminati, o comunque a rischio, dovrebbero essere conservati separatamente.
1.4.2 Si dovrebbe disporre di locali per deporre le gabbie pulite, gli strumenti e altri attrezzi.
1.4.3 I locali di pulitura e lavaggio dovrebbero essere sufficientemente spaziosi da contenere gli apparecchi per la disinfestazione e la pulitura del materiale utilizzato. Le operazioni di pulizia dovrebbero essere organizzate in modo da separare l’afflusso del materiale sporco da quello pulito per non infettare attrezzi appena lavati. Muri e pavimento dovrebbero essere ricoperti da un rivestimento adeguatamente resistente e l’impianto di ventilazione sufficientemente potente per eliminare calore ed umidità eccessivi.
1.4.4 Si dovrebbero adottare disposizioni per un’igiene soddisfacente nelle operazioni di magazzinaggio e di eliminazione delle carcasse e degli scarti d’animali. Se l’incenerimento sul posto non è possibile né opportuno, occorrerà prendere adeguate disposizioni per eliminare queste sostanze conformemente ai regolamenti ed ai decreti locali. Si dovranno adottare precauzioni speciali in caso di rifiuti altamente tossici o radioattivi.
1.4.5 La concezione e la costruzione delle zone di circolazione dovrebbero corrispondere alle norme relative al ricovero degli animali. I corridoi dovrebbero essere sufficientemente larghi per una circolazione agevole del materiale rotabile.
2.1Ventilazione
2.1.1 I locali di ricovero degli animali dovrebbero essere muniti di un sistema di ventilazione adeguato alle esigenze delle specie ospitate. Scopo della ventilazione è introdurre aria pura e ridurre gli odori, i gas tossici, la polvere ed ogni tipo di agente infettivo. Essa elimina inoltre l’eccesso di calore e di umidità.
2.1.2 L’aria nei locali va frequentemente rinnovata. In genere è sufficiente un tasso di ventilazione di 15–20 ricambi d’aria/ora. Nondimeno, in talune circostanze, quando il popolamento è scarso, può essere sufficiente un tasso di ventilazione di 8–10 ricambi d’aria/ora ed una ventilazione meccanica può perfino risultare superflua. In altri casi, può essere necessario rinnovare l’aria più frequentemente, evitando comunque il riciclo d’aria non trattata. Si ricordi che anche il più efficiente impianto di ventilazione non può compensare scadenti metodi di pulizia o negligenza.
2.1.3 L’impianto di ventilazione dovrebbe essere progettato in modo da evitare correnti d’aria nocive.
2.1.4 Dovrebbe essere vietato fumare nei locali di ricovero degli animali.
2.2Temperatura
2.2.1 Nella tavola 1 figura la gamma di temperature raccomandate: le cifre riguardano soltanto animali adulti e normali. I neonati ed i piccoli richiedono sovente una temperatura più elevata. Nel regolare la temperatura dei locali si dovrebbe tener conto delle eventuali modifiche della termoregolazione degli animali, dovute a particolari condizioni fisiologiche o agli effetti degli esperimenti.
2.2.2 Date le condizioni climatiche prevalenti in Europa, può essere necessario un impianto di ventilazione munito di un dispositivo di riscaldamento e di raffreddamento dell’aria.
2.2.3 Negli stabilimenti utilizzatori, la temperatura dei locali di ricovero degli animali dovrebbe essere controllata con precisione, essendo la temperatura ambiente un fattore fisico che esercita un importante effetto sul metabolismo di tutti gli animali.
2.3Umidità
Le variazioni estreme dell’umidità relativa (UR) esercitano un effetto dannoso sulla salute e sul benessere degli animali. Si raccomanda quindi che il grado di UR nei locali di permanenza sia adeguato alle specie ospitate, ed in genere mantenuto a 55 per cento ± 10 per cento. È opportuno evitare per un periodo prolungato valori inferiori al 40 per cento o superiori al 70 per cento di UR.
2.4Illuminazione
Nei locali sprovvisti di finestre, occorre fornire un’illuminazione artificiale controllata, sia per rispettare le esigenze biologiche degli animali, sia per fornire un soddisfacente ambiente di lavoro. È parimenti necessario controllare l’intensità luminosa e il ciclo luce/buio. Per gli animali albini si dovrà tener conto della loro particolare sensibilità alla luce (vedi anche punto 2.6).
2.5Rumore
Il rumore può costituire un importante fattore di disturbo per gli animali. I locali di ricovero e le sale di esperimento dovrebbero essere isolati contro qualsiasi fonte di intenso rumore nella gamma dei suoni udibili e dei suoni ad alta frequenza, per evitare disturbi del comportamento e della fisiologia degli animali. Rumori improvvisi possono determinare importanti modifiche delle funzioni organiche ma, essendo taluni rumori sovente inevitabili, può essere opportuno, in determinate circostanze, fornire nei locali di ricovero e nelle sale di esperimento un fondo sonoro continuo di intensità moderata, quale la musica dolce.
2.6Impianto di allarme
Una struttura che ospita numerosi animali è vulnerabile. Si raccomanda quindi di proteggere correttamente le installazioni mediante impianti che segnalino gli incendi e l’intrusione di persone non autorizzate. I difetti tecnici od i guasti dell’impianto di ventilazione costituiscono un altro pericolo di disordini ed anche di morte degli animali per soffocamento o per eccesso di calore, oppure, nei casi meno gravi, potrebbero esercitare sull’esperimento effetti negativi al punto da vanificarlo e doverlo quindi rifare. Sarebbe pertanto opportuno installare adeguati dispositivi di controllo nell’impianto di riscaldamento e di ventilazione affinché il personale possa sorvegliarne il funzionamento globale. Se necessario, sarebbe opportuno installare un gruppo elettrogeno di soccorso, per garantire il funzionamento degli apparecchi necessari alla sopravvivenza degli animali ed all’illuminazione in caso di guasto o di interruzione della fornitura di elettricità. Sarà opportuno affiggere bene in vista chiare disposizioni per i casi di emergenza. Si raccomanda di prevedere un impianto di allarme nelle vasche dei pesci in caso di interruzione del dispositivo di rifornimento d’acqua. Occorrerà vegliare a che il funzionamento dell’impianto d’allarme disturbi il meno possibile gli animali.
3.1Salute
3.1.1 La persona responsabile dello stabilimento dovrebbe assicurarsi che un veterinario, od altra persona competente esegua regolari ispezioni degli animali e delle condizioni in cui sono alloggiati e curati.
3.1.2 Dato il potenziale rischio che rappresentano per gli animali la salute e l’igiene del personale, queste ultime dovrebbero essere oggetto di particolare attenzione.
3.2Cattura
La cattura di animali selvatici e randagi avverrà soltanto con metodi umanitari e ad opera di persone esperte che conoscono a fondo le abitudini e gli habitat degli animali da catturare. Se per la cattura occorre un anestetico o un altro farmaco, esso dovrebbe essere somministrato da un veterinario o da un’altra persona competente. Ogni animale gravemente ferito dovrebbe essere sottoposto al più presto alle cure di un veterinario. Qualora, secondo il veterinario, l’animale potesse sopravvivere soltanto in condizioni di sofferenza e dolore, esso dovrebbe essere immediatamente eliminato con metodi umanitari. In mancanza di veterinario, qualsiasi animale gravemente ferito dovrebbe essere immediatamente eliminato con metodi umanitari.
3.3Condizioni di imballo e di trasporto
Indubbiamente, ogni trasporto costituisce per gli animali uno stress, da alleviare per quanto possibile. Ai fini del trasporto, gli animali dovrebbero essere sani e lo spedizioniere è tenuto a controllare che lo siano effettivamente. Animali malati o comunque non idonei fisicamente non dovrebbero mai essere trasportati, salvo che per ragioni terapeutiche o diagnostiche. Occorre prestare particolare attenzione alle femmine in stato di avanzata gravidanza. Le femmine che potrebbero partorire durante il percorso o quelle che hanno partorito nelle precedenti 48 ore e la loro prole, non dovrebbero essere trasportate. Lo speditore ed il trasportatore dovrebbero prendere le necessarie precauzioni durante le operazioni di imballo, di carico e di transito, per evitare inutili sofferenze causate da un’inadeguata ventilazione, l’esposizione a temperature estreme, la mancanza di cibo o di acqua, ritardi prolungati, ecc. Il destinatario dovrebbe essere accuratamente informato sui particolari e sui documenti di trasporto, affinché le operazioni di consegna e di ricezione sul luogo di destinazione possano svolgersi rapidamente. Si raccomanda di rispettare rigorosamente le disposizioni della Convenzione europea sulla protezione degli animali nel trasporto internazionale4anche nel caso di Stati che non vi fanno parte. Si raccomanda altresì di rispettare rigorosamente le leggi ed i regolamenti nazionali, nonché i regolamenti relativi agli animali vivi, emessi dall’«Associazione internazionale dei trasporti aerei» e dall’«Associazione del trasporto aereo di animali» (Animal Air Transport Association).
3.4Ricezione ed apertura dei colli
I colli contenenti animali dovrebbero essere ritirati ed aperti senza inutili ritardi. Dopo l’ispezione, gli animali dovrebbero essere trasferiti in gabbie pulite o in recinti puliti, ed adeguatamente nutriti e dissetati. Gli animali malati o comunque in cattive condizioni fisiche dovranno essere tenuti in osservazione, separati dagli altri. Dovrebbero essere esaminati non appena possibile da un veterinario o da un’altra persona competente e curati secondo il caso. Gli animali che non presentano alcuna possibilità di guarigione dovrebbero essere eliminati senza indugi con metodo umanitario. Infine, tutti gli animali ricevuti dovranno essere registrati e contrassegnati conformemente agli articoli 16, 17 e 24 della Convenzione. I contenitori che sono serviti per il trasporto dovrebbero essere immediatamente distrutti, qualora non fosse possibile disinfettarli.
3.5Quarantena, isolamento ed acclimatazione
3.5.1 Gli scopi della quarantena sono:
A meno che la salute degli animali introdotti in un’azienda di allevamento non sia soddisfacente, si raccomanda di metterli in quarantena. In taluni casi, ad esempio per la rabbia, questo periodo può essere fissato dalla legislazione nazionale della Parte. In altri casi, potrà variare e dovrebbe essere determinato in funzione delle circostanze, da una persona competente, in genere dal veterinario impiegato dallo stabilimento (vedi anche tavola 2).
Gli animali potranno essere utilizzati per esperimenti durante la quarantena qualora si siano acclimatati al nuovo ambiente e non presentino nessun rischio importante per altri animali o per l’uomo.
3.5.2 Si raccomanda di predisporre locali per isolare gli animali che presentano sintomi di cattiva salute o siano sospettati di essere in cattiva salute, così da costituire un rischio per l’uomo o per altri animali.
3.5.3 Anche se si fosse constatato che gli animali sono sani, è buona prassi zootecnica imporre loro un periodo di acclimatazione, prima di utilizzarli in un esperimento, la cui durata dipende da vari fattori, come lo stress subito dall’animale che dipende a sua volta da vari fattori, come la durata del trasporto e l’età dell’animale. La durata di tale periodo verrà decisa da una persona competente.
3.6Ingabbiamento
3.6.1 Si possono distinguere due principali modi di ospitare gli animali:
Uno è quello seguito nelle aziende di allevamento, nelle aziende fornitrici e negli istituti utenti del ramo biomedico, consistente nell’ospitare roditori, conigli, carnivori, uccelli e primati animali, talvolta anche ruminanti, suini ed equini.
Gli orientamenti relativi a gabbie, recinti interni od esterni e box adatti a queste strutture figurano nelle tavole da 3 a 13. Altri suggerimenti relativi alla superficie minima del pavimento delle gabbie figurano nei diagrammi da 1 a 7. Inoltre, adeguati orientamenti per valutare la densità di allevamento nelle gabbie figurano nei diagrammi da 8 a 12.
L’altro modo è quello sovente seguito nei laboratori che eseguono esperimenti unicamente su animali da fattoria o su animali di analoghe dimensioni. Le attrezzature di tali laboratori non dovrebbero essere inferiori a quelle imposte dalle vigenti norme veterinarie.
3.6.2 Le gabbie ed i recinti interni non dovrebbero essere fabbricati con un materiale nocivo agli animali. Dovrebbero essere studiati in modo da impedire agli animali di ferirsi e, se non eliminabili dopo l’uso, essere costruiti con materiale resistente, adatto alle tecniche di pulizia e di disinfezione. Si dovrebbe progettare con particolare attenzione il pavimento delle gabbie e dei recinti interni, che dovrà variare secondo la specie e l’età degli animali od essere studiato in modo da poter rimuovere agevolmente gli escrementi.
3.6.3 I recinti esterni dovrebbero essere progettati tenendo presente il benessere della specie da ospitare. Essi dovrebbero consentire la soddisfazione di taluni bisogni etologici (arrampicarsi, isolarsi o ripararsi temporaneamente, ecc.), nonché un’accurata pulitura e la possibilità di evitare il contatto con altri animali.
3.7Alimentazione
3.7.1 Nelle operazioni di scelta, produzione e preparazione degli alimenti per animali, si dovrebbero adottare precauzioni per evitare qualsiasi infezione di origine chimica, fisica e microbiologica. Gli alimenti dovrebbero essere imballati, se necessario, in sacchi chiusi, impermeabili, recanti la data di preparazione. L’imballo, il trasporto ed il magazzinaggio dovrebbero essere studiati in modo da evitare la contaminazione, il deterioramento o la distruzione. I depositi dovrebbero essere a bassa temperatura, oscuri, asciutti, al riparo da vermi ed insetti. Gli alimenti deperibili, quali foraggio verde, verdure, carni, frutta, pesce, ecc., dovrebbero essere conservati in camere fredde, frigoriferi o congelatori.
Tutte le mangiatoie, tutti gli abbeveratoi od altri attrezzi per l’alimentazione degli animali dovrebbero essere regolarmente ripuliti e, se necessario, sterilizzati. Se si usano mangimi umidi o se i mangimi sono facilmente contaminabili con acqua, urina, ecc., è necessario procedere a una pulizia quotidiana.
3.7.2 La somministrazione degli alimenti varia secondo la specie, ma dovrebbe comunque soddisfare i bisogni fisiologici dell’animale. Si dovrebbe fare in modo che ogni animale possa accedere al mangime.
3.8Acqua
3.8.1 Tutti gli animali devono disporre in permanenza di acqua potabile, non infetta. Durante il trasporto, è ammesso che l’acqua venga somministrata quale parte di alimentazione umida. Tuttavia l’acqua è un veicolo di microorganismi e dovrebbe essere somministrata in modo da ridurre al minimo i rischi. Si utilizzano correntemente due metodi: le bottiglie biberon e gli apparecchi per l’abbeveraggio automatico.
3.8.2 Per animali piccoli, quali i roditori ed i conigli, si ricorre sovente alla bottiglia. Questi recipienti dovrebbero essere in materiale traslucido per controllarne il contenuto. Il collo della bottiglia dovrebbe essere sufficientemente largo per poter agevolmente ripulirla a fondo; le bottiglie in materia plastica dovrebbero essere non lisciviabili. Anche le capsule, i tappi ed i tubi dovrebbero essere sterilizzabili e di facile ripulitura. Tutte le bottiglie e tutti gli accessori dovrebbero essere smontati, ripuliti e sterilizzati ad adeguati e regolari intervalli. Sarebbe preferibile sostituire ogni volta le bottiglie con altre pulite e sterilizzate, invece di riempirle nei locali di ricovero degli animali.
3.8.3 Gli abbeveratoi automatici dovrebbero essere regolarmente verificati e ben tenuti e si dovrebbe controllarne regolarmente il funzionamento per evitare incidenti e l’insorgere di infezioni. Se si usano gabbie a fondo compatto, occorre cercare di ridurre al minimo il rischio di allagamenti. là inoltre necessario procedere regolarmente ad un esame batteriologico dell’apparecchio per tenere sotto controllo la qualità dell’acqua.
3.8.4 L’acqua proveniente dalle canalizzazioni pubbliche contiene alcuni microorganismi considerati in genere non pericolosi, a meno che non si lavori con animali definiti microbiologicamente. In tali casi l’acqua dovrebbe essere trattata. L’acqua delle canalizzazioni pubbliche è in genere clorata, per evitare il moltiplicarsi di microorganismi. Questa clorazione non sempre riesce a limitare lo sviluppo di taluni germi patogeni potenziali, quali ad esempio gli pseudomonas. Una precauzione supplementare può consistere nell’aumentare il tasso di cloro nell’acqua, o nell’acidificare l’acqua per ottenere l’effetto voluto.
3.8.5 I pesci, gli anfibi ed i rettili presentano una tolleranza molto varia da specie a specie, nei confronti dell’acidità, del cloro e di altri prodotti chimici. Per tali ragioni occorre adottare disposizioni per fornire agli acquari ed ai vivai l’acqua proporzionata al fabbisogno e alla soglia di tolleranza delle singole specie.
3.9Lettiere
Le lettiere dovrebbero essere asciutte, assorbenti, non polverose, non tossiche, esenti da qualsiasi agente infettivo, da vermi o da qualsiasi altra forma di contaminazione. Si dovrebbe soprattutto evitare segatura o materiale derivato da legna trattata chimicamente. Si possono utilizzare anche taluni sottoprodotti o rifiuti industriali (come la carta triturata).
3.10Moto e maneggiamento degli animali
3.10.1 È consigliabile cogliere ogni occasione per far fare del moto agli animali.
3.10.2 Il comportamento dell’animale durante un esperimento dipende enormemente dalla fiducia che ripone nell’uomo, fiducia che occorre coltivare. L’animale selvatico, o randagio, non sarà probabilmente mai l’animale ideale per gli esperimenti. Diverso è il caso dell’animale domestico, nato ed elevato a contatto dell’uomo. La fiducia, una volta creatasi, va mantenuta. Si raccomanda quindi di intrattenere frequenti contatti, in modo che gli animali si abituino alla presenza ed all’attività dell’uomo. Se necessario, occorrerà dedicare un certo tempo a prendere confidenza con gli animali, ad occuparsene ed a pulirli. Nel trattare con gli animali il personale dovrà dimostrare benevolenza, dolcezza e fermezza.
3.11Pulitura
3.11.1 La qualità di uno stabulario dipende enormemente dalle sue condizioni igieniche. Si dovrebbero impartire chiare istruzioni per il rinnovo delle lettiere nelle gabbie e nei recinti.
3.11.2 Occorrerebbe stabilire un programma di norme adeguate per la pulitura, il lavaggio, la disinfezione e, se necessario, la sterilizzazione delle gabbie e degli accessori, delle bottiglie e di ogni altro materiale. Occorrerebbe inoltre mantenere un grado elevato di pulizia ed ordine nei locali riservati agli animali, nonché nei locali di lavaggio e nei magazzini.
3.11.3 Bisognerebbe fare regolarmente pulizia e, se necessario, sostituire i materiali che ricoprono il pavimento nelle gabbie, nei recinti interni ed esterni affinché non diventino fonte d’infezione e d’infestazione da parassiti.
3.12Eliminazione umanitaria degli animali
3.12.1 Ogni metodo umanitario di eliminazione degli animali esige conoscenze ottenibili soltanto attraverso una formazione specifica.
3.12.2 Un animale in stato di profonda incoscienza può essere dissanguato, ma i farmaci che paralizzano i muscoli prima della perdita di coscienza, quelli che hanno l’effetto del curaro e l’elettrocuzione senza passaggio di corrente at traverso il cervello, non dovrebbero essere utilizzati senza aver precedentemente anestetizzato l’animale.
Le carcasse degli animali morti non dovrebbero essere rimosse prima dell’insorgere della rigidità cadaverica.
(direttive per il ricovero e la cura degli animali)
Tavola 1Orientamenti per la temperatura dei locali
(Animali in gabbia o in recinti interni)
| Specie o gruppi di specie | Gamma ottimale in °C |
|---|---|
| Primati del Nuovo Mondo, non umani | 20–28 |
| Topo | 20–24 |
| Ratto | 20–24 |
| Criceto siriano | 20–24 |
| Gerbillo | 20–24 |
| Porcellino d’India | 20–24 |
| Primati del Vecchio Mondo, non umani | 20–24 |
| Quaglia | 20–24 |
| Coniglio | 15–21 |
| Gatto | 15–21 |
| Cane | 15–21 |
| Furetto | 15–21 |
| Polli | 15–21 |
| Piccione | 15–21 |
| Maiale | 10–24 |
| Capra | 10–24 |
| Ovino | 10–24 |
| Bovino | 10–24 |
| Cavallo | 10–24 |
Nota: In casi particolari, ad esempio quando si alloggiano animali molto giovani o glabri, possono essere necessarie temperature ambiente più elevate di quelle indicate sopra.
Tavola 2Orientamenti per i periodi di quarantena locale
Nota introduttiva: Per gli animali importati, tutti i periodi di quarantena dovrebbero essere soggetti ai regolamenti nazionali delle Parti. I periodi di quarantena locale dovrebbero essere determinati secondo le circostanze da una persona competente, in genere da un veterinario nominato dallo stabilimento.
| Specie | Giorni | |
|---|---|---|
| Topo | 5–15 | |
| Ratto | 5–15 | |
| Gerbillo | 5–15 | |
| Criceto siriano | 5–15 | |
| Porcellino d’India | 5–15 | |
| Goniglio | 20–30 | |
| Gatto | 20–30 | |
| Cane | 20–30 | |
| Primati non umani | 40–60 |
Tavola 3Orientamenti per la permanenza in gabbia di piccoli roditori e di conigli
(in attesa e durante gli esperimenti)
| Specie | Superficie minima del pavimento della gabbia cm2 | Altezza della gabbia cm | |
|---|---|---|---|
| Topo | 180 | 12 | |
| Ratto | 350 | 14 | |
| Criceto siriano | 180 | 12 | |
| Porcellino d’India | 600 | 18 | |
| Coniglio | |||
| 1 kg | 1400 | 30 | |
| 2 kg | 2000 | 30 | |
| 3 kg | 2500 | 35 | |
| 4 kg | 3000 | 40 | |
| 5 kg | 3600 | 40 |
Nota: Per «altezza della gabbia» si intende la distanza verticale tra il pavimento della gabbia e la parte superiore orizzontale del coperchio o della gabbia. Nel progettare gli esperimenti, si dovrebbe tener conto del potenziale di crescita degli animali per assicurare loro un adeguato spazio conformemente alla presente tavola durante tutte le fasi degli esperimenti.
Vedi anche i diagrammi da 1 a 5 e da 8 a 12.
Tavola 4Orientamenti per la permanenza in gabbia di piccoli roditori, in fase riproduttiva
| Specie | Superficie minima del pavimento della gabbia per una madre e la sua prole cm2 | Altezza minima della gabbia cm |
|---|---|---|
| Topo | 200 | 12 |
| Ratto | 800 | 14 |
| Criceto siriano | 650 | 12 |
| Porcellino d’India | 1200 | 18 |
| Porcellino d’India in harem | 1000 per adulto | 18 |
Nota: Per la definizione di «altezza della gabbia», vedi nota della tavola 3.
Tavola 5Orientamenti per la sistemazione delle coniglie in fase riproduttiva
| Peso della coniglia kg | Superficie minima del pavimento della gabbia per una coniglia e la sua prole m2 | Altezza minima della gabbia | Superficie minima dello scomparto per il giaciglio |
|---|---|---|---|
| 1 | 0,30 | 30 | 0,10 |
| 2 | 0,35 | 30 | 0,10 |
| 3 | 0,40 | 35 | 0,12 |
| 4 | 0,45 | 40 | 0,12 |
| 5 | 0,50 | 40 | 0,14 |
Nota: Per la definizione di «altezza della gabbia», vedi nota della tavola 3.
La superficie minima del pavimento della gabbia per una coniglia e la sua prole comprende la superficie del pavimento dello scomparto per il giaciglio.
Vedi anche diagramma 6.
Tavola 6Orientamenti per ospitare gatti
(durante gli esperimenti ed in fase riproduttiva)
| Peso del gatto kg | Superficie minima del pavimento della gabbia, per gatto m2 | Altezza minima della gabbia cm | Superficie minima del pavimento della gabbia, per gatta e sua prole m2 | Superficie minima del pavimento della recinto per gatta e sua prole m2 |
|---|---|---|---|---|
| 0,5–1 | 0,2 | 50 | – | – |
| 1–3 | 0,3 | 50 | 0,58 | 2 |
| 3–4 | 0,4 | 50 | 0,58 | 2 |
| 4–5 | 0,6 | 50 | 0,58 | 2 |
Nota: Il ricovero di gatti nelle gabbie dovrebbe essere rigorosamente limitato. 1 gatti così confinati dovrebbero uscire e fare del moto almeno una volta al giorno, qualora ciò non interferisca con gli esperimenti. I recinti interni per gatti dovrebbero essere muniti di contenitori per escrementi e di un’ampia superficie di riposo, nonché di oggetti per arrampicarsi e per limare gli artigli.
Per «altezza della gabbia» si intende la distanza verticale tra il punto più elevato del pavimento della gabbia e il punto più basso del soffitto della gabbia.
Nel calcolo della superficie minima del pavimento, si può includere la superficie dei piani da riposo. La superficie minima del pavimento per una gatta e la sua prole comprende la superficie di 0,18 m2dello scomparto per i gattini.
Vedi anche diagramma 7.
Tavola 7Orientamenti per il ricovero in gabbia di cani
(durante gli esperimenti)
| Altezza del cane (a partire dalla spalla) cm | Superficie minima del pavimento della gabbia/cane m2 | Altezza minima della gabbia cm |
|---|---|---|
| 30 | 0,75 | 60 |
| 40 | 1,00 | 80 |
| 70 | 1,75 | 140 |
Nota: I cani non dovrebbero rimanere in gabbia più a lungo di quanto strettamente necessario ai fini dell’esperimento. I cani in gabbia dovrebbero poter uscire per fare del moto almeno una volta al giorno, qualora ciò non sia incompatibile con la finalità dell’esperimento. Si dovrebbe fissare un termine al di là del quale un animale non dovrebbe rimanere in gabbia senza moto quotidiano. Le superfici per il moto dovrebbero essere sufficientemente vaste affinché i cani possano muoversi liberamente. Non si dovrebbero utilizzare pavimenti a griglia nelle gabbie per cani se non qualora sia necessario per l’esperimento.
Date le grandi differenze di altezza e data la limitata interdipendenza tra misura e peso delle varie razze di cani, l’altezza della gabbia dovrebbe essere stabilita in funzione dell’altezza dei corpo dei singoli animali, misurando a partire dall’altezza delle spalle. Come norma generale, l’altezza minima della gabbia dovrebbe essere due volte quella misurata dall’altezza delle spalle.
Per la definizione di «altezza della gabbia», vedi nota della tavola 6.
Tavola 8Orientamenti per il ricovero di cani in recinti
(in attesa, nonché durante gli esperimenti e la fase riproduttiva)
| Peso del cane | Superficie minima del pavimento del recinto interno cane | Superficie adiacente minima per moto/cane | ||
|---|---|---|---|---|
| kg | m2 | fino a 3 cani m2 | oltre 3 cani m2 | |
| < | 6 | 0,5 | 0,5 (1,0) | 0,5 (1,0) |
| 6– | 10 | 0,7 | 1,4 (2,1) | 1,2 (1,9) |
| 10– | 20 | 1,2 | 1,6 (2,8) | 1,4 (2,6) |
| 20– | 30 | 1,7 | 1,9 (3,6) | 1,6 (3,3) |
| > | 30 | 2,0 | 2,0 (4,0) | 1,8 (3,8) |
Nota: Le cifre fra parentesi indicano la superficie totale/cane, ossia la superficie del pavimento dei recinto chiuso, più la superficie adiacente per il moto. I cani tenuti a lungo nei recinti esterni dovrebbero poter accedere ad un luogo riparato, per proteggersi dal maltempo. Quando i cani sono alloggiati su superfici a griglia, si dovrebbe fornir loro una superficie piena per dormire. Non si dovrebbero utilizzare pavimenti a griglia che nei casi richiesti dall’esperimento. I tramezzi che separano i recinti interni dovrebbero essere fatti in modo da evitare che i cani si feriscano l’un l’altro.
Tutti i recinti interni dovrebbero disporre di un sistema di scolo adeguato.
Tavola 9Orientamenti per la permanenza in gabbia di primati non antropoidi
(in attesa, nonché durante gli esperimenti e la fase riproduttiva)
Nota introduttiva: Data l’enorme varietà delle misure e delle caratteristiche dei primati, è particolarmente importante far concordare la struttura, le attrezzature interne e le dimensioni delle gabbie ai bisogni specifici dei primati. Per questi ultimi, il volume complessivo della gabbia è tanto importante quanto la superficie minima del pavimento. Come norma generale, l’altezza della gabbia, almeno per le scimmie antropoidi ed altre scimmie, dovrebbe essere la dimensione più grande. L’altezza minima della gabbia dovrebbe consentire agli animali di tenersi eretti. L’altezza minima della gabbia per i primati dovrebbe consentire a questi animali di dondolarsi in estensione totale a partire dal soffitto, senza che i piedi tocchino il pavimento della gabbia. Se necessario, si dovrebbero installare dei posatoi per permettere agli animali di utilizzare la parte superiore della gabbia.
È possibile alloggiare in una gabbia due primati che vanno d’accordo. Quando i primati non possono essere alloggiati a due, le gabbie dovrebbero essere disposte in modo che i primati possano vedersi ma, anche, se necessario, non vedersi.
Tenendo presente quanto sopra, la tabella seguente costituisce un orientamento generale per la permanenza in gabbia di gruppi delle specie più comunemente utilizzate (super famiglie dei Ceboidei e Cercopitecidi).
| Peso del primate kg | Superficie minima del pavimento della gabbia per uno o due animali m2 | Altezza minima della gabbia cm | |
|---|---|---|---|
| < | 1 | 0,25 | 60 |
| 1– | 3 | 0,35 | 75 |
| 3– | 5 | 0,50 | 80 |
| 5– | 7 | 0,70 | 85 |
| 7– | 9 | 0,90 | 90 |
| 9– | 15 | 1,10 | 125 |
| 15– | 25 | 1,50 | 125 |
Nota: Per la definizione di «altezza della gabbia», vedi nota della tavola 6.
Tavola 10Orientamenti per la permanenza in gabbia di suini
(in attesa e durante gli esperimenti)
| Peso del suino kg | Superficie minima del pavimento della gabbia/suino m2 | Altezza minima della gabbia cm |
|---|---|---|
| 5–15 | 0,35 | 50 |
| 15–25 | 0,55 | 60 |
| 25–40 | 0,80 | 80 |
Nota: La tavola si applica anche ai maialini. I suini non vanno tenuti in gabbia, tranne in caso di assoluta necessità per lo scopo dell’esperimento, ed anche in tal caso soltanto per un periodo minimo.
Per la definizione di «altezza della gabbia», vedi nota alla tavola 6.
Tavola 11Orientamenti per il ricovero di animali da fattoria in recinti interni
(in attesa e durante gli esperimenti presso gli stabilimenti utilizzatori)
| Specie e peso kg | Superficie minima del pavimento del recinto interno m2 | Lunghezza minima del recinto interno m | Altezza minima della separazione tra recinti interni m | Superficie minima del pavimento del recinto interno per gruppi m2/animale | Lunghezza minima della mangiatoia/ capo m | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suini | ||||||
| 10– | 30 | 2 | 1,6 | 0,8 | 0,2 | 0,20 |
| 30– | 50 | 2 | 1,8 | 1,0 | 0,3 | 0,25 |
| 50– | 100 | 3 | 2,1 | 1,2 | 0,8 | 0,30 |
| 100– | 150 | 5 | 2,5 | 1,4 | 1,2 | 0,35 |
| > | 150 | 5 | 2,5 | 1,4 | 2,5 | 0,40 |
| Ovini | ||||||
| < | 70 | 1,4 | 1,8 | 1,2 | 0,7 | 0,35 |
| Caprini | ||||||
| < | 70 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 0,8 | 0,35 |
| Bovini | ||||||
| < | 60 | 2,0 | 1,1 | 1,0 | 0,8 | 0,30 |
| 60– | 100 | 2,2 | 1,8 | 1,0 | 1,0 | 0,30 |
| 100– | 150 | 2,4 | 1,8 | 1,0 | 1,2 | 0,35 |
| 150– | 200 | 2,5 | 2,0 | 1,2 | 1,4 | 0,40 |
| 200– | 400 | 2,6 | 2,2 | 1,4 | 1,6 | 0,55 |
| > | 400 | 2,8 | 2,2 | 1,4 | 1,8 | 0,65 |
| Equini adulti | 13,5 | 4,5 | 1,8 | – | – |
Tavola 12Orientamenti per il ricovero degli animali da fattoria in box
(in attesa e durante gli esperimenti presso gli stabilimenti utilizzatori)
| Specie e peso kg | Superficie minima del box m2 | Lunghezza minima del box m | Altezza minima della separazione fra i box m | |
|---|---|---|---|---|
| Suini | ||||
| 100– | 150 | 1,2 | 2,0 | 0,9 |
| > | 150 | 2,5 | 2,5 | 1,4 |
| Ovini | ||||
| < | 70 | 0,7 | 1,0 | 0,9 |
| Caprini | ||||
| < | 70 | 0,8 | 1,0 | 0,9 |
| Bovinir | ||||
| 60– | 100 | 0,6 | 1,0 | 0,9 |
| 100– | 150 | 0,9 | 1,4 | 0,9 |
| 150– | 200 | 1,2 | 1,6 | 1,4 |
| 200– | 350 | 1,8 | 1,8 | 1,4 |
| 350– | 500 | 2,1 | 1,9 | 1,4 |
| > | 500 | 2,6 | 2,2 | 1,4 |
| Equini adulti | 4,0 | 2,5 | 1,6 |
Nota: I box dovrebbero essere sufficientemente ampi in modo che gli animali possano distendersi comodamente.
Tavola 13Orientamenti per la permanenza in gabbia di uccelli
(in attesa e durante gli esperimenti presso gli stabilimenti utilizzatori)
| Specie e peso g | Superficie minima/uccelli cm2 | Superficie minima per due uccelli cm2/uccello | Superficie minima per tre uccelli o più cm2/uccello | Altezza minima della gabbia | Lunghezza minima della mangiatoia/uccelli cm |
|---|---|---|---|---|---|
| Polli | |||||
| 100– 300 | 250 | 200 | 150 | 25 | 3 |
| 300– 600 | 500 | 400 | 300 | 35 | 7 |
| 600–1200 | 1000 | 600 | 450 | 45 | 10 |
| 1200–1800 | 1200 | 700 | 550 | 45 | 12 |
| 1800–2400 | 1400 | 850 | 650 | 45 | 12 |
| (Maschi adulti) | |||||
| >2400 | 1800 | 1200 | 1000 | 60 | 15 |
| Quaglie 120– 140 | 350 | 250 | 200 | 15 | 4 |
Nota: Per «superficie» si intende il prodotto della lunghezza e della larghezza della gabbia misurata dall’interno, orizzontalmente, non il prodotto della lunghezza e della larghezza del suolo della gabbia.
Per la definizione di «altezza della gabbia», vedi nota della tavola 6.
La larghezza delle maglie nei pavimenti a griglia non dovrebbe superare 10 x 10 mm per i pulcini e 25 x 25 mm per i volatili giovani e adulti. Il diametro del filo di ferro non dovrebbe essere inferiore a 2 mm. L’inclinazione del suolo non dovrebbe superare il 14 per cento (V). Gli abbeveratoi dovrebbero essere lunghi quanto le mangiatoie. Quando si utilizzano biberon o tazze, ogni uccello dovrebbe avere accesso a due biberon od a due tazze. La gabbie dovrebbero essere dotate di posatoi affinché gli uccelli posti in gabbie separate possano vedersi.Topi(in attesa e durante gli esperimenti)Superficie minima del pavimento della gabbiaDato il peso di un topo, la linea EU-EU indica la superficie minima da assegnargli.Ratti(in attesa e durante gli esperimenti)Superficie minima del pavimento della gabbiaDato il peso di un ratto, la linea EU-EU indica la superficie minima da assegnargli.Criceto siriano(in attesa e durante gli esperimenti)Superficie minima del pavimento della gabbiaDato il peso di un criceto siriano, la linea EU-EU indica la superficie minima da assegnargli.Porcellini d’India(in attesa e durante gli esperimenti)Superficie minima del pavimento della gabbiaDato il peso di un porcellino d’India, la linea EU-EU indica la superficie minima da assegnargli.Conigli(in attesa e durante gli esperimenti)Superficie minima del pavimento della gabbiaDato il peso di un coniglio, la linea EU-EU indica la superficie minima da assegnargli.Conigli(in fase riproduttiva)Superficie minima del pavimento della gabbia per una coniglia e la sua prole non svezzataDato il peso di una coniglia, la linea EU-EU indica la superficie minima da assegnarle.Gatti(in attesa e durante gli esperimenti)Superficie minima del pavimento della gabbiaDato il peso di un gatto, la linea EU-EU indica la superficie minima da assegnargli.Indicazioni per stabilire il rapporto tra il numero di topi/gabbia e la superficie del pavimento della gabbia(Animali in attesa e durante gli esperimenti)Le linee rappresentano i pesi medi e corrispondono alla linea EU-EU del diagramma 1.Indicazioni per stabilire il rapporto tra il numero di ratti/gabbia e la superficie del pavimento della gabbia(Animali in attesa e durante gli esperimenti)Le linee rappresentano i pesi medi e corrispondono alla linea EU-EU del diagramma 2.Orientamento per stabilire il rapporto tra il numero di criceti/gabbia e la superficie del pavimento della gabbia(Animali in attesa e durante gli esperimenti)Le linee rappresentano i pesi medi e corrispondono alla linea EU-EU del diagramma 3.Orientamento per stabilire il rapporto tra il numero di porcellini d’India/gabbia e la superficie del pavimento della gabbia (Animali in attesa e durante gli esperimenti)Le linee rappresentano i pesi medi e corrispondono alla linea EU‑EU del diagramma 4.Orientamento per stabilire il rapporto tra il numero di conigli/gabbia e la superficie dei pavimento della gabbia(Animali in attesa e durante gli esperimenti)Le linee rappresentano i pesi medi e corrispondono alla linea EU-EU del diagramma 5.
In virtù degli articoli 27 e 28 della Convenzione, ogni Parte raccoglie dati statistici riguardanti alcuni aspetti degli esperimenti trattati nella Convenzione, e comunica tali informazioni al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, che le pubblica.
Ogni Parte è libera di scegliere il metodo di raccolta dei dati e naturalmente anche di effettuare rilevamenti statistici complementari per esigenze nazionali. Al fine di facilitare il compito del Segretario Generale, bisogna tuttavia che i dati comunicatigli siano comparabili e che corrispondano alle tavole allegate. I dati sono raccolti per anno civile.
Gli animali da contare sono quelli destinati ad essere utilizzati con metodi che possono causar loro danni durevoli, dolori, sofferenze o angoscia (vedi art. 1.2.c della Convenzione). Il conteggio avviene quando gli animali sono utilizzati in un esperimento. Ogni animale è contato una sola volta per tavola. Gli animali non sottoposti ad esperimenti del tipo definito all’articolo 1.2.c vanno esclusi dal conteggio per rilevamenti statistici ai sensi della presente Convenzione.
In ragione della natura stessa della ricerca biologica, è inevitabile che vi siano casi in cui è difficile determinare in quale colonna si debba iscrivere un animale utilizzato in un esperimento. Non esistono buoni o cattivi mezzi per risolvere il problema; è una questione di scelta personale. Fatte salve le direttive che le autorità competenti possono emanare, spetta allo scienziato scegliere la rubrica d’iscrizione più appropriata.
È tuttavia essenziale controllare che nessun animale figuri due volte nella stessa tavola.
Tavola 1Numero e specie di animali utilizzati in esperimenti
In questa tavola è menzionato il numero totale d’animali utilizzati in esperimenti; il totale è suddiviso per tipi o classi d’animali.
Tavola 2Numero di animali utilizzati in esperimenti a fini selezionati
Questa tavola mostra il numero di animali utilizzati nei seguenti campi principali: ricerca fondamentale, sviluppo di nuovi prodotti, esami di innocuità, diagnosi di malattie, insegnamento e formazione. Nella colonna 1 il termine «medici» include anche la medicina veterinaria.
Tavola 3Numero di animali utilizzati in esperimenti miranti alla protezione dell’uomo, dell’animale e del loro ambiente, e svolti mediante esami di tossicologia o altri esami d’innocuità
Questa tavola presenta più dettagliatamente gli esperimenti effettuati per la protezione generale dell’uomo, dell’animale e dell’ambiente, esclusi i fini medici. La colonna 6 include le radiazioni nocive.
Tavola 4Numero di animali utilizzati per esperimenti incentrati su malattie o disturbi
Questa tavola indica il numero di animali utilizzati a fini medici, compresa la medicina veterinaria, con speciale riferimento a tre campi di malattie umane che preoccupano particolarmente l’opinione pubblica.
Tavola 5Numero di animali utilizzati in esperimenti richiesti per legge
La colonna «Solo Parte interessata» va compilata unicamente quando l’esperimento è richiesto dalla legislazione della Parte nel quale l’esperimento è effettuato, compresi gli obblighi internazionali ai quali questa Parte è soggetta (p. es. in quanto Parte nella Convenzione concernente l’elaborazione di una Farmacopea europea5o in quanto Stato membro delle Comunità europee).
La colonna «Solo altre Parti» va riempita se l’esperimento è destinato in particolare a soddisfare le esigenze di altri Stati, comprese le esigenze commerciali e dì convenzioni, alle quali la Parte non appartiene.
La rubrica «Entrambi i gruppi» va utilizzata quando l’esperimento è destinato a soddisfare le esigenze dei due gruppi: in tal caso vanno lasciate in bianco le altre due colonne.
Tavola 1Numero e specie di animali utilizzati in esperimenti nel … (anno) e in … (Parte)
| Topi*(Mus musculus)* | |
|---|---|
| Ratti*(Rattus norvegicus)* | |
| Porcellini d’India*(Cavia porcellus)* | |
| Altri roditori*(altri Rodentia)* | |
| Conigli*(Oryctolagus cuniculus)* | |
| Scimmie antropoidi*(Hominoidea)* | |
| Altre scimmie*(Cercopithecoidea e Ceboidea)* | |
| Proscimmie*(Prosimia)* | |
| Cani*(Canis Familiaris)* | |
| Gatti*(Felis Catus)* | |
| Altri carnivori*(andere Carnivora)* | |
| Cavalli, asini ed incroci*(Equidae)* | |
| Suini*(Sus)* | |
| Caprini e ovini*(Capra e Ovis)* | |
| Bovini*(Bos)* | |
| Altri mammiferi*(altri Mammalia)* | |
| Uccelli*(Aves)* | |
| Rettili*(Reptilia)* | |
| Anfibi*(Amphibia)* | |
| Pesci*(Pisces)* | |
| Totale |
Tavola 2Numero di animali utilizzati in esperimenti a fini Selezionati nel … (anno) e in … (Parte)
| Tutte le specie | Specie selezionate | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roditori e conigli | Cani e gatti | Primati | ||||
| 1 | Studi biologici (tipo medico incluso) di natura fondamentale | |||||
| 2 | Scoperta, sviluppo e controllo di qualità (compresi gli esami di innocuità) dei prodotti o degli apparecchi in medicina umana e veterinaria | |||||
| 3 | Diagnosi delle malattie | |||||
| 4 | Protezione dell’uomo, dell’ani- male e dell’ambiente con esami di tossicologia o altri esami s’innocuità | |||||
| 5 | Insegnamento e formazione |
Tavola 3Numero di animali utilizzati in esperimenti miranti alla protezione dell’uomo, dell’animale e dell’ambiente, e svolti mediante esami di tossicologia o altri esami d’innocuità nel … (anno) e in … (Parte)
| Classificazione dettagliata del punto 4 della tavola 2 | Tutte le specie | Specie selezionate | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Roditori e conigli | Cani e gatti | Primati | |||
| 1 | Sostanze d’uso o destinate ad uso principalmente agricolo | ||||
| 2 | Sostanze d’uso o destinate ad uso principalmente industriale | ||||
| 3 | Sostanze d’uso o destinate ad uso principalmente domestico | ||||
| 4 | Sostanze d’uso o destinate ad uso principalmente cosmetico o di igiene del corpo | ||||
| 5 | Sostanze usate o destinate ad essere usate come additivi alimentari per il consumo dell’uomo | ||||
| 6 | Rischi potenziali reali di contaminati nell’ambiente generale |
Tavola 4Numero di animali utilizzati in esperimenti incentrati su malattie o disturbi nel … (anno) e in … (Parte)
| Tutte le specie | Specie selezionate | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Roditori e conigli | Cani e gatti | Primati | |||
| 1 | Cancro (esclusi gli esami di rischi cancerogeni) | ||||
| 2 | Malattie cardiovascolari | ||||
| 3 | Disturbi nervosi e mentali | ||||
| 4 | Altre malattie umane e animali |
Nota: Quando un esperimento verte sul cancro in tutte le rubriche, dalla 2 alla 4, va applicata di preferenza la classificazione cancro.
Tavola 5Numero di animali utilizzati in esperimenti richiesti dalla legge nel … (anno) e in . (Parte)
| Tutte le specie | Specie selezionate | |||
|---|---|---|---|---|
| Roditori e conigli | Cani e gatti | Primati | ||
| Solo Parte interessata | ||||
| Solo altre Parti | ||||
| Entrambi i gruppi |
| Stati partecipanti | Ratifica | Entrata in vigore | ||
|---|---|---|---|---|
| Belgio | 20 dicembre | 1991 | 1° luglio | 1992 |
| Bulgaria | 20 luglio | 2004 | 1° febbraio | 2005 |
| Ceca, Repubblica* | 20 marzo | 2003 | 1° ottobre | 2003 |
| Cipro | 9 dicembre | 1993 | 1° luglio | 1994 |
| Danimarca* | 8 settembre | 2000 | 1° aprile | 2001 |
| Finlandia | 14 giugno | 1990 | 1° gennaio | 1991 |
| Francia* | 5 giugno | 2000 | 1° dicembre | 2000 |
| Germania* | 19 aprile | 1991 | 1° novembre | 1991 |
| Grecia | 27 maggio | 1992 | 1° dicembre | 1992 |
| Lettonia* | 5 ottobre | 2010 | 1° maggio | 2011 |
| Lituania | 14 giugno | 2007 | 1° gennaio | 2008 |
| Macedonia del Nord* | 22 gennaio | 2004 | 1° agosto | 2004 |
| Norvegia | 9 luglio | 1986 | 1° gennaio | 1991 |
| Paesi Bassi*a | 21 gennaio | 1997 | 1° agosto | 1997 |
| Regno Unito* | 17 dicembre | 1999 | 1° luglio | 2000 |
| Romania | 16 novembre | 2006 | 1° giugno | 2007 |
| Serbia | 2 dicembre | 2010 | 1° luglio | 2011 |
| Slovenia* | 15 dicembre | 2006 | 1° luglio | 2007 |
| Spagna | 12 settembre | 1989 | 1° gennaio | 1991 |
| Svezia | 15 settembre | 1988 | 1° gennaio | 1991 |
| Svizzera | 3 novembre | 1993 | 1° giugno | 1994 |
| Unione europea* | 30 aprile | 1998 | 1° novembre | 1998 |
| Ungheria | 18 febbraio | 2021 | 1° settembre | 2021 |
| * Riserve e dichiarazioni. Le riserve e dichiarazione non sono pubblicate nella RU. I testi, francese ed inglese, possono essere consultati sul sito Internet del Consiglio d’Europa:http://conventions.coe.int, oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna. a Al Regno in Europa. |
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