0.510.136.1•Accordo tra il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, che agisce per conto del Consiglio federale svizzero, e il Ministero federale della difesa della Repubblica federale di Germania concernente la collaborazione e l’aiuto reciproco nella zona d’impiego in relazione con la presenza internazionale di sicurezza in Kosovo (KFOR)
0.510.136.1Bilateral International Treaty29 set 2003
Concluso ed entrato in vigore il 29 settembre 2003
(Stato 29 settembre 2003)
Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport,
che agisce per conto del Consiglio federale svizzero,
e
il Ministero federale della difesa della Repubblica federale di Germania,
rammentando la Risoluzione 1244 (1999) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite,
riferendosi agli scambi di note tra la NATO e il Consiglio federale svizzero sulle modalità e sugli aspetti finanziari della partecipazione svizzera alla presenza internazionale di sicurezza in Kosovo2(KFOR),
considerando la Convenzione del 19 giugno 19953tra gli Stati parti del Trattato dell’Atlantico del Nord e gli altri Stati partecipanti al Partenariato per la pace relativa allo statuto delle loro forze e il Protocollo addizionale del 19 giugno 19954alla Convenzione tra gli Stati parti del Trattato dell’Atlantico del Nord e gli altri Stati partecipanti al Partenariato per la pace relativa allo statuto delle loro forze e
animati dal desiderio di contribuire insieme agli sforzi di stabilizzazione e di ricostruzione del Kosovo e di sostenersi reciprocamente a tal fine per il massimo giovamento delle due Parti,
hanno convenuto quanto segue:
I membri dei contingenti nazionali sono subordinati al rispettivo comandante nazionale per quanto attiene al servizio di truppa e alla disciplina. In caso di necessità possono essere assegnati a fini di collaborazione al controllo operativo («operational control») del comandante del contingente dell’altra Parte.
Ciascuna Parte liquida di moto proprio i danni causati a terzi nel quadro dell’esecuzione del presente Accordo o di un accordo d’esecuzione. Nel caso in cui entrambe le Parti siano implicate o qualora la responsabilità del danno non sia attribuibile esclusivamente a una delle Parti, i costi della liquidazione dei danni sono suddivisi di comune accordo tra le Parti.
Le controversie relative all’applicazione e all’interpretazione del presente accordo sono composte di comune accordo tra le Parti e non sono sottoposte né a un tribunale internazionale né a terzi.
Fatto a Berlino il 29 settembre 2003 in due originali in lingua tedesca.
| Per il Dipartimento federale della difesa, dello sport e della protezione della popolazione Samuel Schmid | Per il Ministero federale della difesa della Repubblica federale di Germania Peter Struck |
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