0.510.163.1•Accordo tra il capo del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, che agisce per conto del Consiglio federale svizzero, e il ministro federale della difesa della Repubblica d’Austria concernente la cooperazione e l’assistenza reciproca nel quadro della Kosovo Force (KFOR)
0.510.163.1Bilateral International Treaty1 dic 2006
Concluso l’11 ottobre 2006
Entrato in vigore il 1° dicembre 2006
(Stato 1° dicembre 2006)
Il capo del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, che agisce per conto del Consiglio federale svizzero,
e
il ministro federale della difesa della Repubblica d’Austria,
qui di seguito denominati «Parti»,
animati dal desiderio di contribuire insieme agli sforzi di stabilizzazione e di ricostruzione del Kosovo,
ricordando l’autorizzazione concessa dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, con la risoluzione 1244 (1999) del 10 giugno 1999, per l’istituzione di una presenza internazionale di sicurezza in Kosovo,
ricordando la decisione adottata dalla NATO di costituire una forza multinazionale denominata «Kosovo Force» (KFOR) con la partecipazione di forze di Stati aderenti e non aderenti alla NATO,
riferendosi alla decisione del Governo federale austriaco del 25 giugno 1999 e alle decisioni successive concernenti l’invio in Kosovo di un contingente austriaco come parte della KFOR,
riferendosi alla decisione del Consiglio federale svizzero del 23 giugno 1999 sulla partecipazione della Svizzera alla KFOR, al decreto federale del 12 dicembre 20012e alle relative decisioni successive concernenti l’invio in Kosovo di truppe svizzere come parte della KFOR,
ricordando lo scambio di note del 5 ottobre 1999 tra la NATO e l’Austria sulle modalità della partecipazione alla KFOR e sugli aspetti finanziari della partecipazione austriaca alla KFOR,
ricordando gli scambi di lettere del 5 e 28 ottobre 19993fra la Svizzera e la NATO sulle modalità della partecipazione della Svizzera alla KFOR, sugli aspetti finanziari della partecipazione svizzera alla KFOR e sulle riserve formulate dalla Svizzera,
fondandosi sulla Convenzione del 19 giugno 19954tra gli Stati parti del Trattato dell’Atlantico del Nord e gli Stati partecipanti al Partenariato per la pace relativa allo statuto delle loro forze e sul Protocollo addizionale del 19 giugno 19955alla Convenzione tra gli Stati parti del Trattato dell’Atlantico del Nord e gli altri Stati partecipanti al Partenariato per la pace relativa allo statuto delle loro forze,
hanno convenuto quanto segue:
Il presente Accordo disciplina i principi generali della cooperazione e dell’assistenza reciproca tra le Parti nel quadro della loro partecipazione alla «Kosovo Force» (KFOR).
Se non è stato convenuto altrimenti, i membri dei contingenti nazionali sottostanno alla giurisdizione penale e disciplinare nazionale. Il mantenimento della disciplina è una responsabilità nazionale.
Le Parti proteggono, conformemente alle rispettive prescrizioni legali vigenti, le informazioni e i materiali classificati scambiati o messi a disposizione nell’ambito dell’esecuzione del presente Accordo. Tali informazioni o materiali non sono resi pubblici né consegnati a terzi senza l’accordo preliminare scritto della Parte che li mette a disposizione, eccettuato il caso in cui le precitate prescrizioni legali ne esigono imperativamente la trasmissione. Le informazioni classificate sono scambiate unicamente se presso il destinatario è garantito un livello di protezione almeno equivalente a quello dell’organo che le trasmette.
Le controversie relative all’interpretazione o all’applicazione del presente Accordo sono composte esclusivamente mediante negoziati tra le Parti.
Firmato a Innsbruck l’11 ottobre 2006 in due esemplari originali in lingua tedesca.
| Per il Consiglio federale svizzero: Samuel Schmid | Per il Governo della Repubblica d’Austria: Günther Platter |
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