0.510.268.1•Accordo
0.510.268.1Bilateral International Treaty1 feb 2005
{
"legislation": {
"type": "Bilateral international treaty",
"number": "0.510.268.1",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/90",
"documentDate": "2004-12-22",
"inForceSince": "2005-02-01"
},
"content": {
"number": "0.510.268.1",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/90",
"fedlexMetadata": {
"id": "0.510.268.1",
"hash": "b5b4db9d61473ca519aec1239a14aedce088e861deef67af57dc2c49f0886d2c",
"type": "Bilateral international treaty",
"number": "0.510.268.1",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"languages": [
"de",
"fr",
"it"
],
"scrapedAt": "2026-05-30T19:42:15.437Z",
"sourceUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/90/20050201/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2006-90-20050201-de-xml-2.xml",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/90",
"documentDate": "2004-12-22",
"inForceSince": "2005-02-01",
"manifestations": [
{
"title": "Abkommen vom 22. Dezember 2004 zwischen der Europäischen Union und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über die Beteiligung der Schweizerischen Eidgenossenschaft an der militärischen Krisenbewältigungsoperation der Europäischen Union in Bosnien und Herzegowina (Operation ALTHEA) (mit Anhang)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/90/20050201/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2006-90-20050201-de-xml-2.xml",
"language": "de",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/90/20050201/de/xml"
},
{
"title": "Accord du 22 décembre 2004 entre la Confédération suisse et l'Union européenne relatif à la participation de la Confédération suisse à l'opération militaire de gestion de crise menée par l'Union européenne en Bosnie et Herzégovine (opération ALTHEA) (avec appendice)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/90/20050201/fr/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2006-90-20050201-fr-xml-2.xml",
"language": "fr",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/90/20050201/fr/xml"
},
{
"title": "Accordo del 22 dicembre 2004 tra la Confederazione Svizzera e l'Unione europea sulla partecipazione della Confederazione Svizzera all'operazione dell'Unione europea di gestione militare della crisi in Bosnia e Erzegovina (operazione ALTHEA) (con all.)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/90/20050201/it/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2006-90-20050201-it-xml-2.xml",
"language": "it",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/90/20050201/it/xml"
}
]
},
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2006/90/20050201/it/xml"
}
}tra la Confederazione Svizzera e tra l’Unione europea
sulla partecipazione della Confederazione Svizzera all’operazione dell’Unione europea di gestione militare della crisi in
Bosnia e Erzegovina (operazione ALTHEA)
Concluso il 22 dicembre 2004
Entrato in vigore il 1° febbraio 2005
(Stato 1° febbraio 2005)
La Confederazione Svizzera,
da una parte,
e
l’Unione europea,
dall’altra,
qui di seguito denominate «Parti»,
considerando:
l’adozione, il 22 novembre 2004, della risoluzione 1575 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite relativa alla costituzione dell’EUFOR,
l’adozione da parte del Consiglio dell’Unione europea, il 25 novembre 20042, della decisione 2004/803/PESC relativa all’avvio dell’operazione militare dell’Unione europea in Bosnia e Erzegovina,
l’adozione da parte del Consiglio dell’Unione europea, il 12 luglio 20043, dell’azione comune 2004/570/PESC relativa all’operazione militare dell’Unione europea in Bosnia e Erzegovina,
l’invito alla Confederazione Svizzera a partecipare all’operazione diretta dall’Unione europea,
il completamento positivo del processo di costituzione della forza e la raccomandazione del comandante dell’operazione dell’Unione europea e del Comitato militare dell’Unione europea di approvare la partecipazione delle forze della Confederazione Svizzera all’operazione diretta dall’Unione europea,
la decisione BiH/1/2004 del Comitato politico e di sicurezza del 21 settembre 20044, relativa all’accettazione del contributo della Confederazione Svizzera all’operazione militare dell’Unione europea in Bosnia e Erzegovina,
la decisione BiH/3/2004 del Comitato politico e di sicurezza del 29 settembre 20045, relativa alla costituzione del Comitato dei contributori per l’operazione militare dell’Unione europea in Bosnia e Erzegovina,
hanno convenuto quanto segue:
Eventuali accordi tecnici e amministrativi necessari ai fini dell’esecuzione del presente Accordo sono conclusi tra il segretario generale del Consiglio dell’Unione europea/alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune e le autorità competenti della Confederazione Svizzera.
Qualora una delle Parti non adempia agli obblighi che ad essa incombono ai sensi degli articoli precedenti, l’altra Parte ha il diritto di denunciare il presente Accordo con un preavviso di un mese.
Le controversie connesse con l’interpretazione o l’applicazione del presente Accordo sono composte per via diplomatica tra le Parti.
Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2004 in quattro esemplari originali in inglese.
| Per la Confederazione Svizzera: Bernhard Marfurt | Per l’Unione europea: Pierre Boissieu |
|---|
(secondo l’art. II cpv. 5 e 6)
Gli Stati membri dell’Unione europea che applicano l’azione comune dell’Unione europea 2004/570/PESC del 12 luglio 2004 relativa all’operazione militare dell’Unione europea in Bosnia e Erzegovina cercheranno, per quanto lo consentano i rispettivi ordinamenti giuridici interni, di rinunciare nella misura del possibile a pretese di risarcimento nei confronti della Confederazione Svizzera per le lesioni riportate da membri del loro personale o per il loro decesso, ovvero per i danni o la perdita di mezzi di loro proprietà usati nell’operazione dell’Unione europea di gestione della crisi, qualora le lesioni, il decesso, i danni o la perdita: – siano stati causati da membri del personale provenienti dalla Confederazione Svizzera nell’esecuzione dei compiti loro assegnati nel quadro dell’operazione dell’Unione europea di gestione della crisi, salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso, oppure – risultino dall’uso di mezzi appartenenti alla Confederazione Svizzera, purché l’uso sia connesso con l’operazione e salvo che si tratti di negligenza grave o di comportamento doloso da parte del personale dell’operazione dell’Unione europea di gestione della crisi proveniente dalla Confederazione Svizzera nell’utilizzare detti mezzi.
La Confederazione Svizzera, nell’applicare l’azione comune dell’Unione europea 2004/570/PESC del 12 luglio 2004 relativa all’operazione militare dell’Unione europea in Bosnia e Erzegovina cercherà, per quanto lo consenta il suo ordinamento giuridico interno, di rinunciare nella misura del possibile a pretese di risarcimento nei confronti di qualunque altro Stato partecipante all’operazione dell’Unione europea di gestione militare della crisi per le lesioni riportate da membri del suo personale o per il loro decesso, ovvero per i danni o la perdita di mezzi di sua proprietà usati nell’operazione dell’Unione europea di gestione della crisi qualora le lesioni, il decesso, i danni o la perdita: – siano stati causati da membri del personale nell’esecuzione dei compiti loro assegnati nel quadro dell’operazione dell’Unione europea di gestione della crisi, salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso, oppure – risultino dall’uso di mezzi appartenenti agli Stati partecipanti all’operazione dell’Unione europea di gestione della crisi, purché l’uso sia connesso all’operazione e salvo che si tratti di negligenza grave o di comportamento doloso da parte del personale dell’operazione dell’Unione europea di gestione della crisi nell’utilizzare detti mezzi.