0.510.41•Memorandum d’intesa tra il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport e l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) concernente il distacco di personale presso il Segretariato dell’OSCE a Vienna
0.510.41Bilateral International Treaty19 dic 2016
Concluso il 19 dicembre 2016
Entrato in vigore il 19 dicembre 2016
(Stato 19 dicembre 2016)
Considerandoche l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (rappresentata dal proprio Segretariato, qui di seguito «OSCE»), conformemente al capitolo VIII dello Statuto delle Nazioni Unite2, è stata instaurata come arrangiamento regionale a seguito dell’Atto finale di Helsinki della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa nel 1975, della Carta di Parigi del 1990 per una nuova Europa, della Decisione I del Documento di Budapest del 1994 «Verso una vera partnership in una nuova era», della Carta del 1999 per la sicurezza europea e della totalità delle norme, dei principi, degli impegni, dei documenti e delle decisioni dell’OSCE approvati dai suoi Stati partecipanti;
considerando **** chel’OSCE, nel suo approccio integrale alla sicurezza, svolge attività operative nella dimensione politico-militare, nella dimensione economica e ambientale nonché nella dimensione umana;
considerando **** chel’OSCE può accettare membri del personale distaccati dagli Stati partecipanti per essere impiegati come funzionari dell’OSCE nelle sue strutture esecutive;
considerandoche il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (qui di seguito «DDPS») intende distaccare tali membri del personale presso l’OSCE;
considerando **** cheil DDPS auspica di collaborare con l’OSCE e si è offerto di mettere a disposizione i servizi di membri del proprio personale per gli incarichi concordati con sede di lavoro a Vienna conformemente alle condizioni previste dal presente Memorandum d’intesa (Memorandum of Understanding, qui di seguito«MoU»);
considerando **** cheil DDPS e l’OSCE(qui di seguito denominate collettivamente«le Parti» e singolarmente«la Parte»)concludono il presente MoU in uno spirito di cooperazione amichevole e sulla base di un’intesa reciproca;
hanno raggiunto la seguente intesa:
Il presente MoU costituisce il quadro generale concordato tra il DDPS e l’OSCE per il distacco di personale svizzero (qui di seguito «membri del personale distaccati» o «membro del personale distaccato») presso il Segretariato dell’OSCE a Vienna.
Gli enti/i rappresentanti autorizzati dalle Parti per l’applicazione del presente MoU sono i seguenti:
per l’OSCE: Direttore, Dipartimento per le risorse umane (DHR),
Segretariato dell’OSCE, Wallnerstrasse 6, 1010 Vienna, Austria
per il DDPS: Centro di competenza dell’Esercito svizzero per gli impieghi di promovimento della pace all’estero SWISSINT, Kasernenstrasse 8, 6370 Stans-Oberdorf, Svizzera
L’OSCE garantisce che il membro del personale distaccato è stato formato e informato conformemente al pacchetto di formazione fornito dall’OSCE, il quale, se necessario, può includere corsi introduttivi dell’OSCE e briefing tecnici specifici per un determinato Paese o progetto. 2. L’OSCE garantisce al membro del personale distaccato un ufficio, personale di supporto, attrezzature e altre risorse necessarie all’adempimento dei compiti assegnati. 3. Ad eccezione dei viaggi per l’incarico iniziale e la smobilitazione finale, le spese sostenute dal membro del personale distaccato durante i viaggi ufficiali per l’esercizio delle proprie funzioni sono a carico dell’OSCE conformemente al suo Sistema comune di regolamentazione della gestione. L’OSCE è responsabile della mediazione con le autorità ai fini del rilascio di tutti i visti necessari per il membro del personale distaccato, salvo parere contrario del DDPS. 4. L’OSCE include il membro del personale distaccato nei seguenti accordi alla stregua degli altri funzionari impiegati nel luogo di lavoro a Vienna o nei luoghi di destinazione dei viaggi di lavoro del membro del personale distaccato: – accordi in materia di sicurezza e incolumità e accordi medici, inclusi i piani di evacuazione; – supporto sanitario, medico e psicosociale, compreso l’accesso alle necessarie informazioni di contatto o ad altre procedure specifiche riguardanti il supporto medico d’emergenza e i piani di evacuazione medica. 5. Il membro del personale distaccato può essere chiamato a effettuare viaggi di lavoro ai fini dello svolgimento di funzioni operative al di fuori del luogo di lavoro a Vienna come stabilito nella descrizione del posto e nel relativo trasferimento di autorità. 6. L’OSCE informa preventivamente la rappresentanza permanente della Svizzera presso l’OSCE in merito al luogo di destinazione del viaggio di lavoro proposto per il membro del personale distaccato e necessario ai fini dello svolgimento di funzioni operative al di fuori del luogo di lavoro a Vienna. Tale informazione deve essere fornita il prima possibile. I viaggi di lavoro sono limitati all’area OSCE. 7. L’OSCE informa immediatamente il DDPS di qualsiasi circostanza legata alla sicurezza che possa giustificare l’evacuazione del membro del personale distaccato durante il suo viaggio di lavoro. 8. L’OSCE rilascia ai membri del personale distaccati una carta d’identificazione OSCE in cui è indicato il loro statuto giuridico conformemente all’articolo 6 del presente MoU. 9. Al termine dell’impiego, l’OSCE trasmette al DDPS un rapporto di valutazione sulle prestazioni di ciascun membro del personale distaccato conformemente al proprio Sistema comune di regolamentazione della gestione.
Il DDPS si impegna a fare tutto il possibile per garantire che il membro del personale distaccato adempia le condizioni e gli obblighi elencati qui di seguito, che costituiscono la base del rapporto di lavoro tra il membro del personale distaccato e l’OSCE:
L’OSCE è responsabile della gestione delle pretese di terzi per eventuali perdite o danneggiamenti di proprietà di questi ultimi nonché per decessi o lesioni personali causati dalle azioni o dalle omissioni del membro del personale distaccato nell’esercizio di funzioni ufficiali presso l’OSCE. Tuttavia, se la perdita, il danneggiamento, il decesso o le lesioni sono causati da colpa grave o da dolo da parte del membro del personale distaccato, il DDPS si assume la responsabilità nei confronti dell’OSCE per tutte le somme che essa ha versato ai richiedenti e per tutte le spese che ha sostenuto per liquidare le pretese.
I diritti di proprietà e d’autore e tutti gli altri diritti di qualsiasi natura per ogni materiale prodotto dal membro del personale distaccato durante il suo incarico presso l’OSCE sono conferiti all’OSCE. Su richiesta scritta, l’OSCE può accordare al DDPS una licenza gratuita per utilizzare tutti i materiali in questione per scopi non commerciali.
Le Parti convengono di unire i loro sforzi e di mantenere strette relazioni di lavoro al fine di raggiungere gli obiettivi delle operazioni dell’OSCE.
Le controversie tra le Parti in merito all’interpretazione o all’applicazione del presente MoU sono risolte esclusivamente mediante la negoziazione tra le Parti, al livello più basso possibile.
Il presente MoU costituisce l’intero accordo tra le Parti in merito a quanto in oggetto. Questo MoU sostituisce tutti gli accordi, tutte le dichiarazioni o tutte le intese, precedenti o contemporanei, scritti o orali, espliciti o impliciti, concernenti l’oggetto del presente MoU, ad eccezione degli accordi in corso riguardanti missioni specifiche, se esistenti, i quali resteranno in vigore come previsto fino alla loro scadenza.
Nessun elemento contenuto nel presente MoU o ad esso correlato va inteso come una rinuncia, esplicita o implicita, ai privilegi e alle immunità di ciascuna parte e nessuna disposizione del presente MoU, nessuna azione successiva o nessuna condizione d’impiego deve essere interpretata o applicata in contrasto con tali privilegi e immunità.
In fede di che, i rappresentanti di entrambe le Parti, debitamente autorizzati, il 19 dicembre 2016 hanno firmato il presente accordo.
| Per conto del DDPS: Claude Wild | Per conto dell’OSCE: Lamberto Zannier |
|---|
Il presente trasferimento di autorità («Transfer of Authority», ToA) è considerato un complemento subordinato al Memorandum d’intesa (MoU) tra il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport («DDPS») del Governo svizzero e l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa («OSCE)» concernente il distacco di personale presso il Segretariato dell’OSCE a Vienna e ne integra i termini. Il ToA viene stipulato conformemente alle disposizioni negli articoli 5 e 6 del MoU, il quale prevede che le Parti concordino un trasferimento di autorità per ogni singolo distacco. Sono allegate le relative condizioni d’impiego dell’OSCE per il membro del personale distaccato.
| Nome del membro del personale distaccato | |
|---|---|
| Titolo del membro del personale distaccato | |
| Durata dell’incarico | |
| Dipartimento assegnato presso il Segretariato dell’OSCE | |
| Luogo di lavoro del membro del personale distaccato | Segretariato dell’OSCE a Vienna |
| Supervisore del membro del personale distaccato | |
| Persona di contatto del DDPS | |
| Persona di contatto dell’UNOPS | |
| Responsabilità funzionali | Cfr. condizioni d’impiego allegate |
| Altre osservazioni | Non applicabile |
| Data … |
| Firmato per conto del Centro di competenza dell’Esercito svizzero per gli impieghi di promovimento della pace all’estero SWISSINT: … | Firmato per conto dell’OSCE: … |
|---|
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