0.512.133.21•Accordo tra il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, che agisce per conto del Consiglio federale svizzero, e il Ministero della difesa del Regno di Spagna concernente le esercitazioni, l’addestramento e l’istruzione militari
0.512.133.21Bilateral International Treaty13 nov 2008
Concluso il 13 novembre 2008
Entrato in vigore il 13 novembre 2008
(Stato 13 novembre 2008)
Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione
e dello sport,
che agisce per conto del Consiglio federale svizzero,
e
il Ministero della difesa del Regno di Spagna,
qui di seguito denominati Parti,
desiderando sviluppare la cooperazione nell’ambito dell’addestramento militare;
desiderando mantenere relazioni attive tra le forze armate delle Parti, così che entrambe, nel rispetto degli indirizzi politici, delle leggi e delle prescrizioni di Svizzera e Spagna, traggano beneficio in ugual misura dalle esperienze, dalle conoscenze e dalle dottrine addestrative;
desiderando stabilire i principi e le procedure per un impiego efficiente delle risorse destinate all’addestramento, come pure per la preparazione e l’esecuzione di esercitazioni, nonché per l’addestramento e l’istruzione militari;
considerando che alle forze armate delle due Parti è opportuno offrire la possibilità di addestrarsi ed esercitarsi sul territorio dell’altra Parte;
fondandosi sulle disposizioni della «Convenzione tra gli Stati parti del Trattato dell’Atlantico del Nord e gli altri Stati partecipanti al Partenariato per la pace relativa allo statuto delle loro forze» (Statuto delle truppe del PPP)2e del suo Protocollo addizionale3, entrambi conclusi a Bruxelles il 19 giugno 1995 ed entrati in vigore per la Svizzera il 9 maggio 2003 e per la Spagna il 6 marzo 1998, nonché della Convenzione tra gli Stati parti del Trattato dell’Atlantico del Nord relativa allo statuto delle loro forze (Statuto delle truppe della NATO), conclusa a Londra il 19 giugno 1951,
hanno concordato quanto segue:
Nel presente Accordo si applicano le definizioni seguenti:
Le attività ai sensi del presente Accordo possono comprendere, senza limitarvisi, gli ambiti seguenti:
Se necessario, i rappresentanti delle Parti si incontrano per valutare, coordinare e pianificare le attività ai sensi del presente Accordo.
Lo statuto del personale delle Parti si fonda sulla Convenzione tra gli Stati parti del Trattato dell’Atlantico del Nord e gli altri Stati partecipanti al Partenariato per la pace relativa allo statuto delle loro forze (Statuto delle truppe PPP) e sul relativo Protocollo addizionale conclusi a Bruxelles il 19 giugno 1995, in cui si fa riferimento alla Convenzione tra gli Stati parti del Trattato dell’Atlantico del Nord relativa allo statuto delle loro forze (Statuto delle truppe della NATO) conclusa a Londra il 19 giugno 1951.
Gli accordi concernenti la condotta devono rispettare le procedure nazionali o essere conformi alle procedure convenute dalle Parti negli accordi subordinati al presente Accordo inerenti alle pertinenti attività d’esercitazione, d’addestramento o d’istruzione.
Tutte le controversie insorte o connesse con il presente Accordo sono composte esclusivamente mediante negoziati e consultazioni tra le Parti.
Con l’entrata in vigore del presente Accordo sono abrogati i memorandum4seguenti:
Il presente Accordo rappresenta quanto concordato tra il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, che agisce per conto del Consiglio federale svizzero, e il Ministero della difesa del Regno di Spagna sul pertinente soggetto.Negoziato in inglese, fatto in due esemplari originali, nelle lingue inglese e spagnola, e firmato dai rappresentanti delle Parti debitamente autorizzati.
| Berna, 13 novembre 2008 Per il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport André Blattmann | Madrid, 13 novembre 2008 Per il Ministero della difesa del Regno di Spagna José Luis López Rose |
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