0.512.145.41•Accordo tra il Consiglio federale della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica Italiana sulla effettuazione di attività congiunte di addestramento e formazione militare delle rispettive forze armate
0.512.145.41Bilateral International Treaty11 apr 2006
Concluso il 24 maggio 2004
Entrato in vigore mediante scambio di note l’11 aprile 2006
(Stato 11 aprile 2006)
Il Consiglio federale svizzero
ed
il Governo della Repubblica Italiana,
di seguito indicati come le Parti:
Preambolo
riaffermando la loro adesione allo Statuto delle Nazioni Unite1;
intendendo espandere e rafforzare la loro cooperazione nell’addestramento nel quadro del Partenariato per la Pace della NATO;
tenuto conto delle attività di cooperazione per l’addestramento già in atto tra le Forze Armate della Confederazione Svizzera e della Repubblica Italiana;
intendendo rafforzare le relazioni fra le Forze Armate delle due Parti in modo che esperienze, conoscenze professionali e dottrine di addestramento siano condivise il più possibile nel comune interesse e nel rispetto degli indirizzi politici, delle leggi e dei regolamenti della Confederazione Svizzera e della Repubblica Italiana;
intendendo ottimizzare le opportunità di cooperazione nell’addestramento, con speciale riferimento al settore delle operazioni di sostegno alla pace;
intendendo incoraggiare lo scambio di informazioni fra le rispettive Forze Armate, particolarmente attraverso visite e scambi di personale;
tenendo presente il fatto che le Forze Armate delle due Parti dovrebbero avere l’opportunità di addestrarsi e di esercitarsi nei rispettivi territori;
volendo facilitare le procedure per la preparazione e l’effettuazione di attività di addestramento e formazione militare;
nella convinzione che la cooperazione bilaterale nell’addestramento contribuirà alla comprensione delle rispettive questioni militari, a consolidare le rispettive capacità difensive e a rendere ancora più efficiente l’impiego delle rispettive risorse per l’addestramento;
con riferimento alle norme della «Convenzione tra gli Stati parti del Trattato dell’Atlantico del Nord e gli altri Stati partecipanti al Partenariato per la pace relativa allo statuto delle loro forze»2e del suo Protocollo Addizionale3, entrambi conclusi a Bruxelles il 19 giugno 1995, entrati in vigore per la Svizzera il 9 maggio 2003 e per l’Italia il 23 ottobre 1998;
hanno concordato quanto segue:
Per gli scopi del presente Accordo si applicheranno le seguenti definizioni:
La cooperazione per l’addestramento e la formazione tra le Parti include – ma non è necessariamente limitata a – i seguenti settori:
La cooperazione tra le Parti può venire sviluppata attraverso:
Rappresentanti delle Parti coordineranno periodicamente la cooperazione bilaterale e ne valuteranno l’andamento, concordando un programma annuale di cooperazione nell’addestramento.
Nel rispetto delle disposizioni di questo Accordo, lo statuto del personale delle Parti contraenti sarà disciplinato secondo la «Convenzione tra gli Stati parti del Trattato dell’Atlantico del Nord e gli altri Stati partecipanti al Partenariato per la pace relativa allo statuto delle loro forze» ed il suo Protocollo Addizionale, conclusi a Bruxelles il 19 giugno 1995 (NATO/PfP SOFA), che fa riferimento alla «Convenzione tra gli Stati parti del Trattato dell’Atlantico del Nord relativa allo statuto delle loro forze» conclusa a Londra il 19 giugno 1951 (NATO SOFA).
Ciascuna Parte è responsabile della protezione all’interno delle aree assegnate e la sicurezza dei depositi di materiale e munizioni. A tal fine il personale dello SI dovrà cooperare con le autorità dello SR nel rispetto delle leggi nazionali di quest’ultimo. Fuori da tali aree lo SI non ha alcuna autorità di polizia e non è autorizzato a collocare guardie armate.
Armi e munizioni possono venire importate e usate nel territorio dello SR solo nei limiti delle condizioni previste dal presente Accordo. Lo SI darà con opportuno anticipo all’autorità dello SR competente per la cooperazione addestrativa le informazioni necessarie per accertare le condizioni per l’uso di armi e munizioni nel territorio dello SR.
Il personale di ciascuna delle due Parti dovrà osservare i propri regolamenti nazionali militari e civili sull’incolumità e sulla sicurezza circa il deposito e l’impiego di armi, veicoli, attrezzature e munizioni, purché i corrispondenti regolamenti sull’incolumità e sulla sicurezza dello SR non siano più restrittivi.
In occasione di programmi di esercitazione e addestramento congiunto comuni parametri di sicurezza devono venire anticipatamente concordati tra le Parti.
Speciale cura dovrà essere posta nell’osservare le disposizioni per la protezione dell’ambiente dello SR.
Allorché un’indagine tecnica militare dovesse venire avviata su speciali eventi o incidenti connessi con l’attuazione del presente Accordo, la Parte che la conduce si farà tempestivamente carico di assicurare un’adeguata partecipazione dell’altra Parte nell’inchiesta.
Qualora una delle Parti intendesse ammettere cittadini di Paesi terzi a partecipare a programmi di addestramento sul territorio dell’altra Parte, dovrà ottenere l’approvazione di quest’ultima e, se necessario, promuovere la conclusione di un apposito Accordo tra tutte le Parti interessate.
Informazioni e materiali classificati scambiati o prodotti nel contesto di questo Accordo saranno impiegati, trasmessi, depositati, maneggiati e protetti secondo i pertinenti accordi di sicurezza in vigore tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana.
Qualora emergessero divergenze circa l’interpretazione o l’attuazione del presente Accordo, le Parti le risolveranno attraverso trattative o consultazioni bilaterali e, se necessario, attraverso canali diplomatici.
A conferma di quanto sopra i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dalle rispettive autorità, hanno apposto la propria firma al presente Accordo.Fatto a Berna il 24 maggio 2004 in due originali, ciascuno in lingua italiana.
| Per il Consiglio federale svizzero: Samuel Schmid | Per il Governo della Repubblica Italiana: Antonio Martino |
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