0.512.163.62•Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Regno dei Paesi Bassi concernente le esercitazioni, l’addestramento e l’istruzione militari
0.512.163.62Bilateral International Treaty3 giu 2008
Concluso il 12 aprile 2007
Entrato in vigore tramite scambio di note il 3 giugno 2008
(Stato 3 giugno 2008)
Il Consiglio federale svizzero,
e
il Governo del Regno dei Paesi Bassi,
i cui Stati sono qui di seguito denominati «Parti contraenti »,
ribadendo il reciproco desiderio di rafforzare le buone e amichevoli relazioni tra le rispettive forze armate;
animati dal desiderio di sviluppare ulteriormente la cooperazione militare nell’ambito delle esercitazioni, dell’addestramento e dell’istruzione;
animati dal desiderio di mantenere relazioni dinamiche tra le forze armate delle Parti contraenti, affinché entrambe traggano per quanto possibile beneficio in ugual misura dalle reciproche esperienze, conoscenze professionali e dottrine addestrative;
animati dal desiderio di stabilire i principi e le procedure per un impiego efficiente delle risorse destinate all’addestramento, come pure per la preparazione e l’esecuzione di esercitazioni, addestramenti e istruzioni militari;
tenendo presente che occorre offrire alle forze armate di ognuna delle due Parti contraenti la possibilità di addestrarsi ed esercitarsi sul territorio dell’altra Parte;
fondandosi sulle disposizioni della «Convenzione tra gli Stati parti del Trattato dell’Atlantico del Nord e gli altri Stati partecipanti al Partenariato per la pace relativa allo statuto delle loro forze» (Statuto delle truppe del PPP)2e del suo Protocollo addizionale3, entrambi conclusi a Bruxelles il 19 giugno 1995,
hanno convenuto quanto segue:
Nel presente Accordo si applicano le definizioni seguenti:
Il presente Accordo stabilisce i principi per l’esecuzione di attività delle forze armate in relazione a esercitazioni, all’addestramento e all’istruzione militari. Il presente Accordo è applicabile alle attività sui territori delle Parti contraenti.
Se necessario, i rappresentanti delle Parti contraenti si incontrano per valutare, coordinare e pianificare le attività ai sensi del presente Accordo.
Ogni Parte contraente conserva la responsabilità per la condotta delle proprie forze armate in conformità alle proprie prescrizioni nazionali.
Ogni Parte contraente è responsabile dell’ottenimento delle autorizzazioni di sorvolo e di atterraggio necessarie.
Le armi e le munizioni possono essere utilizzate sul territorio dello SR unicamente con il suo consenso; al riguardo, lo SR decide caso per caso. Lo SI fornisce tempestivamente allo SR le informazioni necessarie per la valutazione della sua domanda d’impiego di armi e munizioni sul territorio dello SR.
Qualora intenda far partecipare personale delle forze armate di uno Stato terzo ad attività disciplinate dal presente Accordo che si svolgono sul territorio dello SR, durante la pianificazione lo SI sottopone quanto prima una proposta in tal senso alla valutazione e all’approvazione dello SR. Se lo SR approva tale partecipazione, lo SI non è responsabile degli accordi e degli obblighi concernenti lo statuto del personale dello Stato terzo sul territorio dello SR. A tal fine possono essere necessari accordi separati tra lo SR e lo Stato terzo.
Tutte le informazioni classificate e tutti i materiali classificati scambiati o prodotti in relazione con il presente Accordo sono impiegati, trasmessi, depositati, trattati e protetti conformemente alle disposizioni dei pertinenti accordi in materia di sicurezza vigenti tra la Svizzera e il Regno dei Paesi Bassi.
Per quanto concerne il Regno dei Paesi Bassi, il presente Accordo si applica solo al territorio del Regno situato in Europa.
Tutte le controversie insorte o connesse con il presente Accordo sono composte esclusivamente mediante negoziati e consultazioni tra le Parti contraenti.
Fatto all’Aia il 12 aprile 2007 in due esemplari in lingua inglese.
| Per il Consiglio federale svizzero: Dominik M. Alder | Per il Governo del Regno dei Paesi Bassi: Maxim J.M. Verhagen |
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