Concluso il 10 giugno 2024
Entrato in vigore mediante scambio di note il 26 febbraio 2025
(Stato 26 febbraio 2025)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica di Slovenia
di seguito denominati «Parti contraenti»,
animati dal desiderio di promuovere relazioni fondate sul riguardo reciproco e sul rispetto degli interessi della Confederazione Svizzera e della Repubblica di Slovenia;
sottolineando la necessità di rafforzare la reciproca fiducia, la sicurezza e la stabilità in Europa;
tenendo conto dell’esigenza di contribuire, nello spirito dello Statuto delle Nazioni Unite1, al rafforzamento della pace, della fiducia e della stabilità nel mondo;
considerando che la cooperazione nell’ambito dell’istruzione militare costituisce un elemento fondamentale di sicurezza e stabilità;
facendo appello alle disposizioni della «Convenzione tra gli Stati parti del Trattato dell’Atlantico del Nord e gli altri Stati partecipanti al Partenariato per la pace relativa allo statuto delle loro forze»2, di seguito denominata «Statuto delle truppe del PPP», e del suo Protocollo addizionale3, entrambi conclusi a Bruxelles il 19 giugno 1995; e
conformemente alle pertinenti legislazioni nazionali delle Parti contraenti e ai loro obblighi internazionali,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Scopo
- Scopo del presente Accordo è definire le condizioni e le forme della cooperazione bilaterale nell’ambito dell’istruzione militare, di seguito denominata «cooperazione», nonché stabilire lo statuto del personale militare e del personale civile interessati, come pure delle persone a loro carico, inviati da una delle Parti contraenti sul territorio dell’altra Parte contraente.
- Il presente Accordo non si applica alla pianificazione, alla preparazione e allo svolgimento di azioni di combattimento e di altre operazioni militari.
Art. 2 Definizioni
Ai fini del presente Accordo si applicano le seguenti definizioni:
- «Parte ospitante» designa la Parte contraente sul cui territorio si svolgono attività di cooperazione.
- «Parte d’invio» designa la Parte contraente che invia proprio personale sul territorio della Parte ospitante per partecipare ad attività di cooperazione.
- «Personale della Parte d’invio» designa il personale militare e civile della Parte d’invio che partecipa ad attività di cooperazione nonché le persone a suo carico.
Art. 3 Applicazione dello Statuto delle truppe del PPP
Le disposizioni dello Statuto delle truppe del PPP e del suo Protocollo addizionale si applicano alla cooperazione nel quadro del presente Accordo.
Art. 4 Personale di Stati terzi
- La Parte d’invio può ammettere militari delle forze armate di Stati terzi in seno al suo personale, sempre che tali Stati terzi siano Stati parti dello Statuto delle truppe del PPP e del suo Protocollo addizionale.
- La Parte d’invio informa tempestivamente la Parte ospitante in merito ai militari di forze armate di Stati terzi che fanno parte del personale della Parte d’invio.
- La Parte ospitante ha il diritto di rifiutare la partecipazione di tali militari.
Art. 5 Autorità rappresentanti
Per l’applicazione del presente Accordo sono competenti le seguenti autorità, di seguito denominate «autorità rappresentanti»:
– per la Confederazione Svizzera, il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport; e
– per la Repubblica di Slovenia, il Ministero della Difesa.
Art. 6 Cooperazione
- Nel quadro del presente Accordo, le Parti contraenti possono cooperare negli ambiti seguenti:
- istruzione di personale militare e civile in pertinenti installazioni d’istruzione delle Parti contraenti;
- stage pratici e valutazioni di personale militare e civile in pertinenti installazioni d’istruzione delle Parti contraenti;
- istruzione ed esercitazioni comuni di personale militare e civile a livello bilaterale fra le Parti contraenti e, se necessario, unitamente a terze parti;
- uso di simulatori e ciberpiattaforme per le istruzioni, le esercitazioni, lo svolgimento di test, la valutazione e la sperimentazione nonché lo scambio di tecnologie e metodologie;
- istruzione e sviluppo di capacità nell’ambito della guerra elettronica e della ciberdifesa;
- svolgimento di consultazioni, conferenze, seminari, simposi e programmi d’istruzione per lo scambio di esperienze e di risultati di processi di apprendimento in ambiti quali:
– l’addestramento e l’istruzione di personale militare e civile,
– la pianificazione della difesa e lo sviluppo delle capacità,
– gli aspetti relativi alle forze armate nelle società moderne, compresa l’applicazione di accordi internazionali in settori specifici della difesa, della sicurezza e del controllo degli armamenti nonché di misure volte a incrementare la fiducia e la sicurezza,
– l’organizzazione delle forze armate, le strutture delle unità militari, la politica e la gestione del personale e la mobilitazione,
– la logistica,
– la guerra ibrida,
– le operazioni militari in zone urbane, compresa l’eliminazione di ordigni esplosivi e la lotta agli ordigni esplosivi improvvisati,
– il ciberspazio e lo spazio elettromagnetico,
– l’armamento e l’equipaggiamento militare,
– i sistemi di condotta militari, le tecnologie d’informazione e di comunicazione militari nonché la gestione della sicurezza delle informazioni,
– la medicina e l’assistenza medica militari,
– le scienze e la ricerca militari, compresi l’economia, il diritto e la storia nel campo della difesa,
– la protezione dell’ambiente in relazione alle attività militari;
g) invio di osservatori a esercitazioni;
h) istruzione nel servizio alpino, istruzione alla sopravvivenza in alta montagna, istruzione aeronautica in zone di montagna;
i) istruzione nell’ambito di missioni militari di ricerca e di salvataggio;
j) svolgimento di attività sportive e culturali militari;
k) scambio di conoscenze, esperienze e processi di apprendimento tra biblioteche militari e musei, compreso lo scambio di oggetti d’esposizione;
l) svolgimento di attività nell’ambito del diritto internazionale umanitario e della sua applicazione e implementazione a livello nazionale, compreso lo scambio di istruttori, materiale d’istruzione, informazioni, dati e know-how.
- Con il consenso delle autorità rappresentanti possono essere convenute anche forme di cooperazione bilaterale diverse da quelle menzionate nell’articolo 6 capoverso 1.
Art. 7 Comando e ordinamento del comando
Accordi in materia di comando e di ordinamento del comando devono essere conformi ai processi nazionali o ai processi convenuti tra le autorità rappresentanti, incentrati sulle rispettive attività di cooperazione.
Art. 8 Cooperazione e accordi tecnici
- Le autorità rappresentanti possono elaborare documenti per la pianificazione della cooperazione per periodi di tempo determinati, che devono essere firmati dai rappresentanti competenti.
- Lo svolgimento di attività specifiche di cooperazione può essere concordato mediante accordi tecnici tra le autorità rappresentanti subordinati al presente Accordo.
- Se necessario per la valutazione, il coordinamento e la pianificazione di attività nel quadro del presente Accordo, le autorità rappresentanti svolgono riunioni e consultazioni.
Art. 9 Personale
- Durante il soggiorno sul territorio della Parte ospitante, il personale della Parte d’invio rispetta la legislazione nazionale della Parte ospitante.
- La Parte ospitante deve creare i presupposti amministrativi necessari per il soggiorno del personale della Parte d’invio sul proprio territorio e assistere il personale della Parte d’invio nelle questioni tecniche.
- Durante il soggiorno sul territorio della Parte ospitante, il personale della Parte d’invio è autorizzato a indossare l’uniforme militare conformemente alle disposizioni e alle prescrizioni della Parte d’invio.
Art. 10 Accesso
Se necessario ai fini del presente Accordo, il personale della Parte d’invio ottiene l’accesso a installazioni militari della Parte ospitante conformemente alla legislazione nazionale della Parte ospitante.
Art. 11 Sicurezza
- La Parte ospitante adotta, nel quadro della sua legislazione nazionale, tutte le misure atte a garantire la sicurezza nonché a prevenire e a reprimere qualsivoglia atto illecito contro il personale della Parte d’invio e i beni di proprietà di quest’ultimo.
- Il personale della Parte d’invio è responsabile della sorveglianza delle installazioni e degli immobili messi a sua disposizione dalla Parte ospitante conformemente alle disposizioni di quest’ultima, nonché del materiale, degli oggetti di valore e dell’equipaggiamento fornitigli dalla Parte ospitante o recati con sé.
- Nel quadro della legislazione nazionale della Parte ospitante, il personale della Parte d’invio coopera con le competenti autorità della Parte ospitante nei limiti delle competenze di queste ultime.
Art. 12 Armi e munizioni
- Nel quadro della legislazione nazionale della Parte ospitante, la Parte d’invio può introdurre armi e munizioni sul territorio della Parte ospitante esclusivamente ai fini del presente Accordo.
- L’introduzione di armi e munizioni, le tipologie, le quantità specifiche e le modalità di impiego sono previamente convenuti per ogni singolo caso.
- L’introduzione di armi e munizioni sul territorio della Parte ospitante, il loro trasporto, la custodia e l’impiego sono disciplinati dalla legislazione nazionale della Parte ospitante.
- Per quanto concerne l’introduzione, il trasporto, la custodia e l’impiego di armi e munizioni, il personale della Parte d’invio osserva i requisiti e le prescrizioni in materia di sicurezza della Parte d’invio, sempre che i pertinenti requisiti e le pertinenti prescrizioni della Parte ospitante in materia di sicurezza non siano sanciti dal diritto nazionale o non prevedano un livello di sicurezza maggiore.
- Nello svolgimento di esercitazioni comuni con impiego di armi e munizioni, si applicano le disposizioni e le prescrizioni della Parte ospitante in materia di sicurezza, sempre che le pertinenti disposizioni e prescrizioni della Parte d’invio non siano maggiormente restrittive.
Art. 13 Protezione dell’ambiente, protezione antincendio, protezione del patrimonio naturale e culturale, salute e sicurezza sul posto di lavoro
- Il personale della Parte d’invio si attiene alla legislazione nazionale della Parte ospitante in materia di protezione dell’ambiente, protezione antincendio, protezione del patrimonio naturale e culturale nonché in materia di salute e sicurezza sul posto di lavoro.
- Su richiesta della Parte d’invio, la Parte ospitante fornisce informazioni sulla pertinente legislazione.
Art. 14 Agevolare la cooperazione
- La Parte ospitante adotta, conformemente alla propria legislazione nazionale, le misure necessarie volte a:
- consentire l’uso del suo territorio ad aeromobili e ad autoveicoli della Parte d’invio nonché il loro accesso a installazioni militari;
- consentire l’uso dello spazio elettromagnetico e del ciberspazio a partire dal suo territorio senza generare interferenze o conseguenze negative a terzi.
- La Parte d’invio è responsabile delle autorizzazioni di sorvolo (Diplomatic Clearances ) e degli accordi concernenti l’atterraggio.
Art. 15 Sicurezza aerea
- In caso di impiego di un aeromobile ai fini del presente Accordo, la Parte d’invio è responsabile della navigabilità, dell’equipaggiamento e dell’esercizio sicuro del proprio aeromobile.
- Il personale della Parte d’invio deve disporre delle particolari capacità aeronautiche previste dalla Parte ospitante per le pertinenti attività. La Parte ospitante impartisce l’istruzione necessaria affinché il personale della Parte d’invio acquisisca tali capacità.
- In caso di incidente o di evento in cui sono coinvolti aeromobili, tutte le indagini e procedure tecniche sono svolte conformemente alla legislazione nazionale della Parte ospitante. In tal caso, la Parte ospitante fornisce senza indugio alla Parte d’invio i dati e le informazioni disponibili concernenti l’incidente o l’evento. Si costituisce una commissione d’inchiesta per la sicurezza aerea.
- Esperti impiegati dalla Parte d’invio hanno il diritto di partecipare alla commissione d’inchiesta, di accedere al luogo dell’incidente e di ricevere tutte le informazioni utili. La Parte ospitante può incaricare esperti designati dalla Parte d’invio a svolgere parte delle indagini. Il rapporto sui risultati delle indagini è inviato alla Parte d’invio.
- D’intesa con la Parte ospitante, la Parte d’invio ha il diritto di svolgere una propria indagine tecnica sull’incidente o sull’evento nel quale è stato coinvolto un suo aeromobile, se si è verificato sul territorio della Parte ospitante. I costi di tale indagine sono assunti dalla Parte d’invio.
- In tal caso, solo il personale che si occupa dell’inchiesta ha accesso a tutti i dati e informazioni scambiati tra le Parti. Qualunque altra divulgazione di dati o informazioni è soggetta all’approvazione dell’altra Parte contraente.
Art. 16 Assistenza medica e assicurazioni
- Il personale della Parte d’invio deve soddisfare i requisiti medici e fisici che la Parte ospitante ha stabilito per la pertinente attività nonché disporre delle qualifiche e capacità professionali necessarie.
- La Parte d’invio non manda personale che non dispone di una copertura assicurativa sufficiente in caso di malattia.
- Su richiesta della Parte d’invio, la Parte ospitante trasmette informazioni su rischi particolari che devono essere coperti dall’assicurazione malattia.
- La Parte ospitante fornisce gratuitamente al personale della Parte d’invio l’assistenza medica d’urgenza. Su richiesta della Parte d’invio, la Parte ospitante fornisce ulteriori cure ai pazienti e ne esegue il trasporto in installazioni mediche oppure provvede a tal fine. In tal caso la Parte d’invio assume tutti i relativi costi.
Art. 17 Equipaggiamento
- La Parte d’invio garantisce che l’equipaggiamento del proprio personale soddisfi i requisiti stabiliti dalla Parte ospitante per la pertinente attività.
- Su richiesta della Parte d’invio, la Parte ospitante fornisce informazioni concernenti l’equipaggiamento necessario.
Art. 18 Costi
- Sempre che non sia convenuto diversamente, le Parti contraenti assumono i propri costi risultanti da attività connesse con l’attuazione del presente Accordo.
- Sempre che non sia convenuto diversamente, i costi per manifestazioni di carattere ufficiale sono assunti dalla Parte ospitante.
- Le Parti contraenti non sono vincolate da obblighi, nemmeno per quanto concerne il rimborso delle spese, che non siano disciplinati nel presente Accordo o in altri accordi tecnici conclusi dalle autorità competenti secondo l’articolo 8 capoverso 2.
Art. 19 Protezione delle informazioni classificate
- Le Parti contraenti scambiano e proteggono le informazioni classificate secondo l’Accordo sullo scambio e sulla reciproca protezione di informazioni classificate tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Slovenia.
- Fino all’entrata in vigore dell’Accordo citato al capoverso 1 del presente articolo, le Parti contraenti possono scambiarsi solo informazioni non classificate.
Art. 20 Composizione delle controversie
Le controversie tra le Parti contraenti concernenti l’interpretazione o l’applicazione del presente Accordo sono risolte mediante negoziati tra le stesse Parti contraenti.
Art. 21 Disposizioni finali
- Il presente Accordo entra in vigore alla data di ricezione dell’ultima notifica con la quale le Parti contraenti si informano reciprocamente per via diplomatica che tutti i procedimenti giudiziari interni necessari per l’entrata in vigore sono conclusi.
- Il presente Accordo può essere denunciato da ciascuna Parte contraente per via diplomatica mediante notifica scritta con un preavviso di sei mesi.
- Il presente Accordo può essere emendato in ogni momento previo reciproco consenso scritto. In tal caso, l’articolo 21 capoverso 1 si applica per analogia.
- A prescindere dalla denuncia del presente Accordo, tutti gli obblighi finanziari in essere ai sensi del presente Accordo rimangono soggetti alle disposizioni dello stesso finché saranno completamente adempiuti.
Fatto a Berna il 10 giugno 2024 in due esemplari originali in lingua inglese.
Per il Consiglio federale svizzero Viola Amherd | Per il Governo della Repubblica di Slovenia Marjan Sarec |
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