0.512.21•Accordo tra il Consiglio federale svizzero e l’Organizzazione delle Nazioni Unite sulla cooperazione ai fini dell’organizzazione di attività di formazione alle operazioni di pace internazionali e sulle pertinenti intese riguardanti i privilegi e le immunità da accordare in vista di tali attività
0.512.21Bilateral International Treaty3 dic 2019
Concluso a New York il 3 dicembre 2019
Entrato in vigore il 3 dicembre 2019
(Stato 3 dicembre 2019)
Il Consiglio federale svizzero, di seguito denominato «la Svizzera»
e
l’Organizzazione delle Nazioni Unite, di seguito denominata «l’ONU»
di seguito denominati congiuntamente «le Parti»,
tenendo conto della necessità di contribuire, nello spirito dello Statuto delle Nazioni Unite1, al rafforzamento della pace, della fiducia e della stabilità nel mondo,
considerando che la cooperazione nell’ambito della formazione alle operazioni di pace internazionali è un fattore essenziale di sicurezza e di stabilità,
ricordando le risoluzioni 46/48 del 9 dicembre 1991, 48/42 del 10 dicembre 1993 e 49/37 del 9 febbraio 1995 dell’Assemblea generale riguardanti le necessità in materia di formazione al mantenimento della pace,
considerando che un accordo sulle pertinenti intese riguardanti i privilegi e le immunità delle persone che partecipano alle attività volte a favorire la formazione alle operazioni di pace internazionali che devono avere luogo in Svizzera faciliterebbe i negoziati condotti in vista di future attività di formazione,
ricordando la Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite (la «Convenzione generale»), conclusa il 13 febbraio 19462, alla quale la Svizzera è Parte, e l’Accordo sui privilegi e le immunità dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, conchiuso l’11 giugno e il 1° luglio 19463tra il Consiglio federale svizzero e il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (l’«Accordo di sede»),
hanno convenuto quanto segue:
Il presente Accordo si applica alle seguenti categorie di persone che partecipano alle attività di formazione o esercitanti le relative funzioni:
Gli enti competenti in relazione all’applicazione del presente Accordo (gli «enti autorizzati») sono: ‒ per l’ONU, il dipartimento responsabile; ‒ per la Confederazione Svizzera, il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS).
Conformemente all’Accordo di sede, la Svizzera facilita l’entrata e l’uscita di tutte le persone che partecipano alle attività di formazione.
Tutte le persone che partecipano alle attività di formazione, nonché lo Stato o l’organizzazione che li invia, sono informati che i partecipanti devono essere coperti da un’assicurazione sanitaria adeguata prima di entrare sul territorio svizzero.
Gli enti autorizzati tengono riunioni e consultazioni quando ciò si rivela necessario per valutare, coordinare e pianificare le attività condotte in virtù del presente Accordo.
Le controversie tra le Parti relative all’interpretazione o all’applicazione del presente Accordo sono composte dalle Parti stesse in via negoziale.
Fatto a New York il 3 dicembre 2019, in due esemplari, in lingua inglese e francese, entrambi i testi facenti parimenti fede. In caso di divergenze d’interpretazione prevale il testo inglese.
| Per il Consiglio federale svizzero: Jürg Lauber | Per l’Organizzazione delle Nazioni Unite: Miguel de Serpa Soares |
|---|
1. Fatte salve le necessità e le particolarità di un’attività di formazione specifica e le risorse disponibili, e mediante intesa tra gli enti autorizzati, l’ONU ha la responsabilità di adottare almeno le disposizioni seguenti:
{
"legislation": {
"type": "Bilateral international treaty",
"number": "0.512.21",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2019/798",
"documentDate": "2019-12-03",
"inForceSince": "2019-12-03"
},
"content": {
"number": "0.512.21",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2019/798",
"fedlexMetadata": {
"id": "0.512.21",
"hash": "e068c11ff8d4ac16ff7c70eea6bc4700f6f208bdbb6464342006cdc80ac19f31",
"type": "Bilateral international treaty",
"number": "0.512.21",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"languages": [
"de",
"fr",
"it"
],
"scrapedAt": "2026-05-30T19:42:15.834Z",
"sourceUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2019/798/20191203/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2019-798-20191203-de-xml-2.xml",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2019/798",
"documentDate": "2019-12-03",
"inForceSince": "2019-12-03",
"manifestations": [
{
"title": "Abkommen vom 3. Dezember 2019 zwischen dem Schweizerischen Bundesrat und der Organisation der Vereinten Nationen über die Zusammenarbeit zur Organisation von Ausbildungsaktivitäten für internationale Friedenseinsätze und über die Vereinbarungen zu den im Hinblick auf diese Aktivitäten zu gewährenden Vorrechten und Immunitäten (mit Anhang)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2019/798/20191203/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2019-798-20191203-de-xml-2.xml",
"language": "de",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2019/798/20191203/de/xml"
},
{
"title": "Accord du 3 décembre 2019 entre le Conseil fédéral suisse et l'Organisation des Nations Unies sur la coopération aux fins de l'organisation d'activités de formation aux opérations de paix internationales et sur les arrangements pertinents concernant les privilèges et immunités à accorder en vue de ces activités (avec annexe)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2019/798/20191203/fr/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2019-798-20191203-fr-xml-2.xml",
"language": "fr",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2019/798/20191203/fr/xml"
},
{
"title": "Accordo del 3 dicembre 2019 tra il Consiglio federale svizzero e l'Organizzazione delle Nazioni Unite sulla cooperazione ai fini dell'organizzazione di attività di formazione alle operazioni di pace internazionali e sulle pertinenti intese riguardanti i privilegi e le immunità da accordare in vista di tali attività (con allegato)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2019/798/20191203/it/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2019-798-20191203-it-xml-2.xml",
"language": "it",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2019/798/20191203/it/xml"
}
]
},
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2019/798/20191203/it/xml"
}
}