0.513.213.61•Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica federale di Germania concernente la cooperazione in materia di sicurezza aerea in caso di minacce da parte di aeromobili civili
0.513.213.61Bilateral International Treaty20 mag 2008
Concluso il 24 aprile 2007
Approvato dall’Assemblea federale il 27 settembre 20072
Entrato in vigore mediante scambio di note il 20 maggio 2008
(Stato 20 maggio 2008)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica federale di Germania,
qui di seguito denominati «Parti»,
considerando la Convenzione del 19 giugno 19953tra gli Stati parti del Trattato dell’Atlantico del Nord e gli altri Stati partecipanti al Partenariato per la pace relativa allo statuto delle loro forze (Statuto delle truppe del PPP) e il Protocollo addizionale del 19 giugno 19954allo Statuto delle truppe del PPP,
visto l’Accordo del 1º marzo 19965tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania concernente la reciproca protezione di documenti segreti e di informazioni classificate,
visto l’Accordo del 16 maggio 20006tra il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport e il Ministero federale della Difesa della Repubblica federale di Germania concernente la cooperazione delle Forze aeree per gli esercizi e nel settore dell’istruzione,
consapevoli dell’importanza strategica dello spazio aereo per la sicurezza di ciascuno Stato e del suo contesto,
animati dal desiderio di definire un quadro appropriato per la cooperazione in materia di sicurezza aerea in caso di minacce da parte di aeromobili civili,
hanno convenuto quanto segue:
Nel presente Accordo si applicano le definizioni seguenti: (1). «Zona di reciproco interesse»: lo spazio aereo soprastante i territori delle Parti. (2). «Minaccia per la sicurezza aerea»: aeromobile civile per il quale, in base a pertinenti informazioni o a causa di un comportamento insolito, sussiste un sospetto giustificato che rappresenti un pericolo per la sicurezza aerea. (3). «Misure di sicurezza aerea»: misure attuate su richiesta delle istanze competenti in materia di sicurezza aerea ai fini della raccolta e dello scambio di informazioni, comprendenti:
(1). Il presente Accordo definisce il quadro della cooperazione tra le Parti nel campo della sicurezza aerea contro le minacce per la sicurezza aerea. Tale cooperazione è intesa a:
(1). Lo scambio reciproco di informazioni concernenti la situazione aerea generale di ciascuna Parte avviene sulla base dei sistemi a disposizione delle Parti. Le Parti si scambiano, conformemente all’Accordo del 1º marzo 1996 concernente la reciproca protezione di documenti segreti e di informazioni classificate, informazioni di natura operativa suscettibili di ampliare le conoscenze di ciascuna di esse. (2). Le Parti provvedono affinché gli organi competenti per gli impieghi ai sensi del presente Accordo e i servizi di controllo del traffico aereo di volta in volta competenti assicurino lo scambio reciproco di informazioni e di dati onde garantire la sicurezza e l’ordine nello spazio aereo segnatamente per quanto concerne la navigazione aerea.
La cooperazione prevista dal presente Accordo avviene nel rispetto della sovranità e delle competenze di ciascuna Parte.
In caso di trasmissione di dati personali sulla base del presente Accordo e conformemente al diritto nazionale, sono applicabili, nel rispetto delle prescrizioni legali valevoli per ciascuna Parte, le disposizioni seguenti:
Per garantire la sicurezza aerea, possono essere adottate, nel rispetto delle regolamentazioni nazionali in vigore concernenti il comportamento nello spazio aereo, le misure seguenti:
(1). L’istanza competente in materia di sicurezza aerea della Parte ricevente decide, su proposta dell’istanza competente in materia di sicurezza aerea della Parte inviante, quando le misure di cui all’articolo 1 capoverso 3 possono essere eseguite all’interno del proprio spazio aereo da un aeromobile della Parte inviante. A tal fine l’istanza competente in materia di sicurezza aerea della Parte inviante dovrà dapprima aver autorizzato l’aeromobile a effettuare impieghi nello spazio aereo della Parte ricevente. (2). L’adozione di misure transfrontaliere di sicurezza aerea necessita un coordinamento tra le istanze competenti e, in caso di transito della frontiera, un trasferimento del controllo tattico (transfer of authority) degli aeromobili delle Parti. (3). Le Parti si impegnano a effettuare regolarmente esercitazioni transfrontaliere di sicurezza aerea. Al riguardo, la direzione, la sorveglianza e la pianificazione dell’utilizzazione dello spazio aereo saranno eseguite congiuntamente dalle istanze competenti.
(1). La Parte inviante garantisce la sicurezza tecnica del materiale, delle armi, delle munizioni, dei veicoli e degli aeromobili presenti sul territorio nazionale della Parte ricevente nel quadro di una delle misure previste dal presente Accordo. (2). La sorveglianza incombe alla Parte ricevente. Le Forze armate della Parte inviante cooperano con la Parte ricevente.
Le Parti rispettano le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza e di protezione dell’ambiente, come pure le prescrizioni di sicurezza concernenti il materiale, le armi, le munizioni, i veicoli e gli aeromobili.
In caso di incidente aereo o altro evento nello spazio aereo di una delle Parti in cui è coinvolto, in relazione con le misure previste dal presente Accordo, un aeromobile dell’altra Parte, gli esperti civili e/o militari di quest’ultima Parte sono autorizzati a partecipare alla commissione d’inchiesta istituita dalla Parte sul cui territorio nazionale si è verificato l’incidente o l’evento.
(1). In caso di grave malattia, lesione o ferimento, le Parti garantiscono l’assistenza medica d’urgenza del personale secondo le disposizioni per esse valevoli. (2). I costi per l’assistenza medica di cui al capoverso 1 sono a carico dello Stato ricevente fino alla constatazione della possibilità di trasportare il paziente. Ogni ulteriore assistenza è a carico dello Stato inviante.
Ciascuna Parte assume i costi delle proprie Forze armate connessi con l’attuazione del presente Accordo. L’obbligo di assumere i costi per l’assistenza sanitaria si fonda sull’articolo 11 capoverso 2.
Durante l’impiego delle Forze armate delle Parti in relazione con il presente Accordo, sono applicabili le disposizioni dello Statuto delle truppe del PPP, come pure del Protocollo addizionale del 19 giugno 1995 allo Statuto delle truppe del PPP.
È applicabile l’articolo I dello Statuto delle truppe del PPP in relazione con l’articolo VIII dello Statuto delle truppe della NATO.
Ciascuna Parte può sospendere unilateralmente il presente Accordo mediante notifica all’altra Parte in caso di guerra, di stato di assedio, di crisi o per qualsiasi altro motivo d’interesse nazionale. La sospensione può avere effetto immediato.
(1). Il presente Accordo entra in vigore il giorno in cui le Parti si sono notificate reciprocamente che sono soddisfatti i presupposti nazionali per l’entrata in vigore. Determinante è il giorno della ricezione dell’ultima notifica. (2). Il presente Accordo può essere abrogato o emendato in ogni momento, per scritto, di comune accordo tra le Parti. (3). Il presente Accordo è valido per una durata indeterminata. Esso può essere denunciato in qualsiasi momento da una delle Parti, con un preavviso scritto di sei (6) mesi. (4). Le controversie tra le Parti concernenti l’interpretazione o l’applicazione del presente Accordo sono composte esclusivamente in via negoziale.
Fatto a Lucerna il 24 aprile 2007 in due originali in lingua tedesca.
| Per il Consiglio federale svizzero: Samuel Schmid | Per il Governo della Repubblica federale di Germania: Franz Josef Jung |
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