0.513.234.91•Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese concernente la cooperazione in materia di sicurezza aerea contro le minacce aeree non militari
0.513.234.91Bilateral International Treaty19 lug 2005
Concluso il 26 novembre 2004
Approvato dall’Assemblea federale l’8 giugno 20052
Entrato in vigore mediante scambio di note il 19 luglio 2005
(Stato 19 luglio 2005)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica francese,
qui di seguito denominati «Parti»,
considerando la Convenzione del 19 giugno 19953tra gli Stati parti del Trattato dell’Atlantico del Nord e gli altri Stati partecipanti al Partenariato per la pace relativa allo statuto delle loro forze (Statuto delle truppe del PPP) e il Protocollo addizionale del 19 giugno 19954alla Convenzione tra gli Stati parti del Trattato dell’Atlantico del Nord e gli altri Stati partecipanti al Partenariato per la pace relativa allo statuto delle loro forze,
sottolineando l’importanza strategica dello spazio aereo per la sicurezza di ciascuno Stato e del suo contesto,
desiderando definire un quadro appropriato per la cooperazione in materia di sicurezza aerea,
hanno convenuto quanto segue:
Nel presente Accordo si applicano le definizioni seguenti:
La cooperazione prevista dal presente Accordo avviene nel rispetto della sovranità e delle competenze di ciascuna Parte.
L’esecuzione di misure transfrontaliere di sicurezza aerea necessita un coordinamento tra i comandi tattici (TACOM) e un trasferimento del controllo tattico (TACON) dei mezzi aerei delle Parti. 2. Il tiro a scopo d’intimazione che implica l’impiego di armi nonché il tiro distruttivo restano di competenza esclusiva di ciascuna Parte e possono quindi essere previsti unicamente con uno strumento d’intervento nazionale, al di sopra del territorio nazionale, nell’ambito di catene di controllo e d’impiego nazionali, previa autenticazione nazionale. 3. Nell’ambito del presente Accordo, i mezzi militari di una delle Parti possono circolare sul territorio dell’altra Parte conservando le loro armi e le loro munizioni. 4. Le Parti si impegnano a effettuare regolarmente esercitazioni di sicurezza aerea con transito della frontiera.
Le Parti rispettano le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza e di protezione dell’ambiente, come pure le prescrizioni di sicurezza concernenti il loro materiale, le loro armi e munizioni, i loro veicoli e aeromobili.
Lo scambio di informazioni concernenti la situazione aerea generale di ciascuna delle Parti è disciplinato nel quadro di un accordo tecnico. Le Parti si scambiano le informazioni di natura operativa suscettibili di ampliare le conoscenze di ciascuna.
Ciascuna Parte assume i costi delle proprie forze armate connessi con l’attuazione del presente Accordo.
Durante l’impiego delle forze armate delle Parti in relazione con il presente Accordo, sono applicabili le disposizioni della Convenzione del 19 giugno 1995 tra gli Stati parti del Trattato dell’Atlantico del Nord e gli altri Stati partecipanti al Partenariato per la pace relativa allo statuto delle loro forze, come pure del Protocollo addizionale del 19 giugno 1995 alla Convenzione tra gli Stati parti del Trattato dell’Atlantico del Nord e gli altri Stati partecipanti al Partenariato per la pace relativa allo statuto delle loro forze.
In caso di incidente aereo o altro evento nello spazio aereo nazionale di una delle Parti in cui è coinvolto un aeromobile dell’altra Parte, gli esperti militari di quest’ultima Parte sono autorizzati a sedere nella commissione d’inchiesta istituita dalla Parte ricevente.
Ciascuna Parte può sospendere unilateralmente il presente Accordo mediante notifica all’altra Parte in caso di guerra, di stato di assedio, di crisi o per qualsiasi altro motivo d’interesse nazionale. La sospensione può avere effetto immediato.
Le controversie che dovessero sorgere dall’esecuzione o dall’interpretazione del presente Accordo sono risolte tra le Parti in via negoziale.
Fatto a Berna, il 26 novembre 2004, in due esemplari in lingua francese, entrambi facenti fede.
| Per il Consiglio federale svizzero: Samuel Schmid | Per il Governo della Repubblica francese: Jacques Rummelhardt |
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