0.513.245.41•Accordo tra il Consiglio federale svizzero ed il Governo della Repubblica Italiana concernente la cooperazione in materia di sicurezza aerea contro le minacce aeree non militari
0.513.245.41Bilateral International Treaty8 feb 2006
Concluso il 31 gennaio 2006
Approvato dall’Assemblea federale il 5 dicembre 20051
Entrato in vigore mediante scambio di note l’8 febbraio 2006
(Stato 8 febbraio 2006)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica Italiana,
qui di seguito denominati «Parti»,
considerando la Convenzione del 19 giugno 19952tra gli Stati parti del Trattato dell’Atlantico del Nord e gli altri Stati partecipanti al Partenariato per la pace relativa allo statuto delle loro forze (Statuto delle truppe del PfP) e il Protocollo addizionale del 19 giugno 19953alla Convenzione tra gli Stati parti del Trattato dell’Atlantico del Nord e gli altri Stati partecipanti al Partenariato per la Pace relativa allo status delle loro forze, ratificato in Italia in data 23 settembre 1998 ed entrata in vigore in data 23 ottobre 1998, ratificato dalla Svizzera in data 9 aprile 2003 ed entrato in vigore in data 9 maggio 2003,
sottolineando l’importanza strategica dello spazio aereo per la sicurezza di ciascuno Stato e del suo contesto,
desiderando definire un quadro appropriato per la cooperazione in materia di sicurezza aerea,
hanno convenuto quanto segue:
Nel presente Accordo si applicano le definizioni seguenti:
3*. Misure generali di sicurezza aerea* : l’identificazione con l’ausilio di mezzi tecnici e la classificazione;
4. Misure attive di sicurezza aerea:
5. Parte ricevente : la Parte nel cui spazio aereo nazionale sono messe in atto le misure d’esecuzione del presente Accordo;
6. Parte inviante : la Parte cui appartiene l’aeromobile militare operante nel quadro del presente Accordo.
La cooperazione prevista dal presente Accordo avviene nel rispetto reciproco della sovranità nazionale di ciascuna delle Parti.
L’esecuzione di misure transfrontaliere di sicurezza aerea necessita un coordinamento tra i comandi tattici (TACOM) e un trasferimento del controllo tattico (TACON) dei mezzi aerei delle Parti. 2. Il tiro a scopo d’intimidazione che implica l’impiego di armi nonché il tiro distruttivo non sono disciplinati dal presente Accordo poiché restano di competenza esclusiva di ciascuna Parte (in quanto elementi di sovranità e sicurezza nazionale) e possono quindi essere previsti unicamente con uno strumento d’intervento nazionale, al di sopra del territorio nazionale, nell’ambito di catene di controllo e d’impiego nazionali. 3. Nell’ambito del presente Accordo, i mezzi militari di una delle Parti possono circolare sul territorio dell’altra Parte conservando le loro armi e le loro munizioni. 4. Le Parti si impegnano a effettuare regolarmente esercitazioni di sicurezza aerea con transito della frontiera.
Le Parti rispetteranno le norme vigenti in materia di sicurezza e di protezione dell’ambiente, come pure le disposizioni di sicurezza concernenti il loro materiale, le loro armi e munizioni, i loro veicoli e aeromobili.
Lo scambio di informazioni concernenti la situazione aerea generale di ciascuna delle Parti sarà disciplinato in un successivo accordo di attuazione. Le Parti si scambieranno le informazioni di natura operativa suscettibili di ampliare le conoscenze di ciascuna.
Ciascuna Parte sosterrà i propri costi di attuazione del presente Accordo.
Durante l’impiego delle Forze Armate delle Parti in relazione con il presente Accordo, sono applicabili le disposizioni della Convenzione del 19 giugno 1995 tra gli Stati parti del Trattato dell’Atlantico del Nord e gli altri Stati partecipanti al Partenariato per la Pace relativa allo status delle loro forze, come pure del Protocollo addizionale del 19 giugno 1995 alla Convenzione tra gli Stati parti del Trattato dell’Atlantico del Nord e gli altri Stati partecipanti al Partenariato per la Pace relativa allo status delle loro forze.
Nel caso in cui un aeromobile della Parte inviante verrà coinvolto in un incidente aereo e in un altro evento significativo nello spazio aereo della Parte ricevente, questa Parte costituirà una Commissionedi Inchiesta nella quale parteciperà anche personale della Parte inviante.
Ciascuna Parte può sospendere unilateralmente il presente Accordo mediante notifica all’altra Parte in caso di guerra, di stato di assedio, di crisi o per qualsiasi altro motivo d’interesse nazionale. La sospensione può avere effetto immediato.
In caso di dispute che dovessero sorgere dall’esecuzione o dall’interpretazione del presente Accordo, le Parti si consulteranno per risolvere le controversie a mezzo di trattative bilaterali senza ricorso a tribunali o ad arbitrati internazionali.
In fede di che, i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.Fatto a Roma, il 31 gennaio 2006, in due originali in lingua italiana facenti fede.
| Per il Consiglio Federale: Bruno Max Spinner | Per il Governo della Repubblica Italiana: Leonardo Tricarico |
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