0.514.116.31•Accordo tra il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, in nome del Consiglio federale svizzero e il Ministro federale della difesa della Repubblica d’Austria concernente la protezione delle informazioni militari classificate
0.514.116.31Bilateral International Treaty1 gen 2007
Concluso il 10 novembre 2006
Entrato in vigore il 1° gennaio 2007
(Stato 1° gennaio 2007) (Stato 1° gennaio 2007)
Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e
dello sport,
in nome del Consiglio federale svizzero
e
il Ministro federale della difesa della Repubblica d’Austria,
qui di seguito denominati «Parti»,
consapevoli dell’importanza della cooperazione tra le Parti fondata sull’accordo quadro in materia di cooperazione attualmente in vigore,
riconoscendo che tale cooperazione può rendere necessario lo scambio di informazioni militari classificate e
nell’intento di garantire la protezione delle informazioni militari classificate,
hanno convenuto quanto segue:
(1). Lo scopo del presente Accordo è la protezione delle informazioni militari classificate scambiate tra le Parti. (2). Il presente Accordo non è volto a entrare in contraddizione con la vigente legislazione nazionale o altri accordi internazionali vincolanti per le Parti. In caso di contraddizione, sono poziori quest’ultimi.
Ai fini del presente Accordo:
Nel seguito sono indicati i livelli e le corrispondenze in materia di classificazione militare:
| in Svizzera | in lingua inglese | in Austria |
|---|---|---|
| TOP SECRET | STRENG GEHEIM | |
| GEHEIM/SECRET/SEGRETO | SECRET | GEHEIM |
| VERTRAULICH/CONFIDENTIEL/ CONFIDENZIALE | CONFIDENTIAL | VERTRAULICH |
| RESTRICTED | EINGESCHRÄNKT |
In regola generale i succitati livelli di classificazione sono da considerarsi come reciprocamente corrispondenti. Un documento classificato EINGESCHRÄNKT inviato in Svizzera è trattato alla stregua di informazioni svizzere che recano la menzione AD USO DELL’UFFICIO o AD USO DEL SERVIZIO.
Le Parti si comunicano reciprocamente il nome dell’autorità o del servizio di sicurezza competente per la protezione delle informazioni militari classificate e per l’attuazione del presente Accordo come pure per ogni futura modifica dell’attuazione dell’Accordo medesimo.
(1). La Parte d’origine garantisce che i documenti siano classificati conformemente all’articolo 3 e che la Parte destinataria sia informata di quanto segue:
(2). La Parte destinataria:
a) garantisce che le informazioni militari classificate rechino la menzione del corrispondente livello di classificazione in conformità con le disposizioni di cui all’articolo 3 del presente Accordo;
b) assicura per tutte le informazioni militari classificate che riceve dall’altra Parte la medesima protezione prevista per le proprie informazioni militari classificate del corrispondente livello di classificazione conformemente all’articolo 3 del presente Accordo; e
c) garantisce che i livelli di classificazione non siano modificati senza approvazione scritta della Parte d’origine.
(3). Ciascuna Parte mette a disposizione dell’altra Parte informazioni sulle norme, le procedure e gli usi nazionali rilevanti per la protezione delle informazioni militari classificate e, a tal fine, consente visite di rappresentanti dell’altra Parte.
(4). Ciascuna Parte è autorizzata a consegnare informazioni classificate dell’altra Parte al rispettivo archivio nazionale unicamente dopo l’avvenuta declassificazione delle medesime e previo espresso consenso scritto della Parte d’origine.
L’accesso a informazioni militari classificate rimane limitato alle persone che necessitano di tale accesso «per motivi di servizio» e che hanno ricevuto dalla Parte destinataria un’abilitazione di sicurezza conformemente al livello di classificazione dell’informazione che deve essere resa accessibile.
Di norma le informazioni militari classificate sono inoltrate per via ufficiale, tuttavia possono essere adottate altre regolamentazioni, sempre che siano accettate da entrambi le Parti.
Senza il previo consenso espresso della Parte d’origine, la Parte destinataria non inoltra né rende note a terzi informazioni militari classificate e neppure impiega informazioni militari classificate altrimenti che per lo scopo e nel rispetto delle condizioni stabiliti dalla Parte d’origine.
(1). Le visite connesse con mandati classificati necessitano il previo consenso della Parte destinataria. Le domande di visita sono presentate per il tramite dell’ufficio dell’addetto alla difesa della rispettiva ambasciata.
(2). Le domande di visita devono comprendere almeno le seguenti informazioni:
(3). La Parte destinataria garantisce che il personale competente della struttura da visitare, per la quale occorre un’abilitazione di sicurezza ai sensi del presente Accordo, sia pertinentemente informato sulla(e) finalità della visita e sul massimo livello di classificazione a cui va dato accesso al/ai visitatore/i.
Tutti i visitatori devono essere informati sulle vigenti prescrizioni nazionali in materia di sicurezza, sui processi e sulle procedure volti alla protezione delle informazioni militari classificate nonché riguardo al loro rispetto. (4). La Parte destinataria: – non impiega i dati personali trasmessi relativi al(i) visitatore(i) per scopi diversi da quelli che ne hanno indotto la trasmissione; e – sopprime i dati personali trasmessi, o su richiesta della Parte d’origine o dopo che essi abbiano adempiuto il loro scopo. (5). Le domande di visita devono pervenire alla Parte destinataria almeno 3 (tre) settimane prima di una visita prevista. Nei casi urgenti le visite necessarie a breve termine possono essere regolamentate di comune accordo mediante procedure specifiche. (6). Nei casi riguardanti un progetto specifico o un determinato mandato possono essere concordate visite ripetute. Il consenso della competente autorità o del competente servizio di sicurezza è valevole per un periodo di 12 (dodici) mesi. Dopo l’avvenuta approvazione, le visite possono, limitatamente ai visitatori previsti, essere concordate direttamente tra i servizi o tra le aziende interessati.
(1). Se intende affidare a un mandatario sul territorio dell’altra Parte un mandato classificato comprendente informazioni militari classificate o se un mandatario deve essere abilitato a tal fine, la Parte d’origine si fa rilasciare dapprima dall’altra Parte un certificato di sicurezza che attesti che il mandatario proposto è titolare della pertinente abilitazione di sicurezza e dispone di misure di protezione adeguate per fornire la debita protezione a informazioni militari classificate.
La protezione di informazioni militari classificate da parte del mandatario abilitato è controllata dalla Parte destinataria conformemente alle pertinenti regolamentazioni e prescrizioni legali nazionali sulla protezione delle informazioni militari classificate. (2). Le Parti garantiscono che i mandatari, conformemente a quanto indicato nel paragrafo (1), siano informati sulle disposizioni applicabili delle regolamentazioni e prescrizioni legali nazionali sulla protezione delle informazioni militari classificate. (3). La Parte d’origine consegna all’altra Parte 2 (due) copie della parte rilevante del mandato classificato per rendere possibili i corrispondenti controlli di sicurezza. (4). Ciascun mandato classificato deve comprendere direttive sulla protezione delle informazioni militari classificate che contiene o concerne. Queste direttive devono designare tutte le informazioni militari classificate che il mandato contiene o che ne risultano e attribuire loro un corrispondente livello di classificazione.
(1). Ciascuna Parte informa l’altra Parte, nel caso in cui quest’ultima lo richieda, sullo statuto di sicurezza delle aziende o degli impianti del mandatario nel proprio Paese oppure sullo statuto di sicurezza di un visitatore. Tali informazioni devono essere designate quali certificati di sicurezza per le imprese (FSC) e abilitazioni di sicurezza (PSC). (2). Se una Parte riceve informazioni sfavorevoli su una persona alla quale è stata rilasciata un’abilitazione di sicurezza, essa deve informare l’altra Parte sulle misure previste o adottate. A condizione che indichi un motivo, ciascuna Parte può dal canto suo chiedere un esame di ogni abilitazione di sicurezza precedentemente rilasciata dall’altra Parte. La Parte richiedente è informata sul risultato di tale esame e su tutte le eventuali misure che ne conseguono. (3). A condizione che indichi un motivo, ciascuna Parte può chiedere all’altra Parte di esaminare ogni certificato di sicurezza per le imprese. Dopo tale esame, la Parte richiedente è informata sui risultati, nonché sui fatti rilevanti per la decisione. (4). Entrambe le Parti collaborano, se necessario, a indagini complementari, per quanto concerne i certificati di sicurezza per le imprese e le abilitazioni di sicurezza rilasciati.
(1). La Parte destinataria informa immediatamente l’altra Parte in caso di violazione della sicurezza in seguito alla perdita di informazioni militari classificate o in caso di sospettata trasmissione non autorizzata a una terza Parte. (2). La Parte destinataria avvia immediatamente (se necessario con il sostegno della Parte d’origine) un’indagine secondo le leggi e le disposizioni nazionali. La Parte destinataria informa quanto prima la Parte d’origine sulle circostanze, il risultato e le eventuali misure adottate.
Nell’attuazione delle disposizioni del presente Accordo ciascuna Parte sopporta le proprie spese.
Le controversie concernenti l’interpretazione o l’applicazione delle disposizioni del presente Accordo sono composte mediante consultazioni tra le Parti.
(1). Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla firma ed è concluso per un periodo indeterminato. (2). Il presente Accordo resta in vigore a tempo indeterminato. Il presente Accordo può essere denunciato mediante reciproco consenso scritto delle Parti. Esso può tuttavia anche essere denunciato da ciascuna delle due Parti mediante notifica scritta all’altra Parte. In questo caso l’Accordo si estingue 6 (sei) mesi dopo il ricevimento della notifica. (3). Le modifiche del presente Accordo necessitano del consenso scritto delle Parti ed entrano in vigore conformemente alle disposizioni di cui al paragrafo (1) del presente articolo. (4). Anche dopo la denuncia dell’Accordo, entrambe le Parti rimangono responsabili per la protezione di tutte le informazioni militari classificate scambiate in applicazione delle disposizioni del presente Accordo.
Il presente Accordo è fatto in doppio esemplare in lingua tedesca.
Soletta, 10 novembre 2006
| Per il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, in nome del Consiglio federale svizzero Urs Freiburghaus | Per il Ministro federale della difesa della Repubblica d’Austria Erich Deutsch |
|---|
Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’edizione tedesca della presente Raccolta. ↩
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