0.514.126.81•Accordo tra la Confederazione Svizzera e l’Unione europea sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate
0.514.126.81Bilateral International Treaty1 giu 2008
Concluso il 28 aprile 2008
Entrato in vigore con scambio di note il 1° giugno 2008
(Stato 1° giugno 2008)
La Confederazione Svizzera
e
l’Unione europea,
in seguito denominata «l’UE»,
rappresentata dalla Presidenza del Consiglio dell’Unione europea,
in seguito denominate «le Parti»,
considerando che la Confederazione Svizzera e l’UE condividono gli obiettivi di rafforzare in tutti i modi la propria sicurezza e di fornire ai propri cittadini un livello elevato di sicurezza nell’ambito di uno spazio di sicurezza;
considerando che la Confederazione Svizzera e l’UE convengono che si dovrebbero sviluppare le consultazioni e la cooperazione fra loro su questioni di interesse comune in materia di sicurezza;
considerando che, in questo contesto, esiste pertanto una necessità costante di scambiare informazioni classificate fra la Confederazione Svizzera e l’UE;
riconoscendo che una consultazione e una cooperazione piene ed efficaci possono richiedere l’accesso alle informazioni classificate e al materiale della Confederazione Svizzera e dell’UE, nonché lo scambio di informazioni classificate e del relativo materiale fra la Confederazione Svizzera e l’UE;
consapevoli che tale accesso e lo scambio di informazioni classificate e del relativo materiale richiedono adeguate misure di sicurezza,
hanno convenuto quanto segue:
Al fine di soddisfare l’obiettivo di rafforzare in tutti i modi la sicurezza di ciascuna delle Parti, il presente accordo si applica alle informazioni o al materiale classificati, in qualsiasi forma, forniti dalle Parti o tra esse scambiati.
Ai fini del presente accordo, per informazioni classificate si intende qualunque informazione (ossia conoscenze che possono essere comunicate in qualunque forma) o qualsiasi materiale destinato ad essere protetto dalla divulgazione non autorizzata e che è stato designato a tal fine con una classificazione di sicurezza (in seguito denominate «informazioni classificate»).
Ai fini del presente accordo, si intende per «UE» il Consiglio dell’Unione europea (in seguito denominato «il Consiglio»), il Segretario Generale/Alto Rappresentante e il Segretariato Generale del Consiglio, e la Commissione delle Comunità europee (in seguito denominata «la Commissione europea»).
Ciascuna Parte:
Ciascuna delle Parti e dei suoi organismi, definiti nell’articolo 3, istituisce un’organizzazione di sicurezza e programmi di sicurezza fondati su principi di base e standard minimi di sicurezza che sono attuati nei sistemi di sicurezza delle Parti, da istituire ai sensi degli articoli 11 e 12, per assicurare che alle informazioni classificate contemplate dal presente accordo sia applicato un livello di protezione equivalente.
Le Parti si prestano reciproca assistenza per quanto riguarda la sicurezza delle informazioni classificate contemplate nel presente accordo e le questioni di sicurezza di interesse comune. Le autorità definite nell’articolo 11 svolgono consultazioni e ispezioni reciproche e convenute di comune accordo sulla sicurezza per valutare l’efficacia delle modalità in materia di sicurezza, che rientrano nelle rispettive competenze, da istituire ai sensi degli articoli 11 e 12.
a) per l’UE: tutta la corrispondenza è inviata al Consiglio al seguente indirizzo: Consiglio dell’Unione europea Chief Registry Officer Rue de la Loi/Wetstraat, 175 B 1048 Bruxelles tutta la corrispondenza è inoltrata dal Chief Registry Officer del Consiglio agli Stati membri e alla Commissione europea, fatto salvo il paragrafo 2; b) per la Confederazione Svizzera: tutta la corrispondenza è indirizzata al Chief Registry Officer del Dipartimento federale degli affari esteri e trasmessa, tramite la Missione della Svizzera presso l’Unione europea, al seguente indirizzo: Missione della Svizzera presso l’Unione europea Registry Officer Place du Luxembourg 1 B-1050 Bruxelles 2. Se necessario, la corrispondenza proveniente da una Parte e accessibile soltanto a funzionari, organi o servizi competenti specifici di quella Parte, può, per ragioni operative, essere indirizzata ed essere accessibile soltanto a funzionari, organi o servizi competenti specifici dell’altra Parte, specificamente indicati come destinatari, tenendo conto delle loro competenze e conformemente al principio della necessità di sapere. Per quanto riguarda l’UE, questa corrispondenza è inviata attraverso il Chief Registry Officer del Consiglio. Per quanto riguarda la Confederazione Svizzera, questa corrispondenza può essere trasmessa tramite la Missione della Svizzera presso l’Unione europea.
Il Segretario di Stato del Dipartimento federale degli affari esteri della Confederazione Svizzera e i Segretari Generali del Consiglio e della Commissione europea vigilano sull’attuazione del presente accordo.
Ai fini dell’attuazione del presente accordo:
Le modalità in materia di sicurezza, da definire ai sensi dell’articolo 11 d’intesa fra i quattro uffici in questione, prescrivono gli standard della reciproca protezione della sicurezza per le informazioni classificate contemplate nel presente accordo. Per l’UE tali standard sono soggetti all’approvazione del Comitato per la sicurezza del Consiglio.
Le autorità definite nell’articolo 11 stabiliscono le procedure da seguire in caso di compromissione, provata o sospetta, delle informazioni classificate contemplate nel presente accordo.
Prima della fornitura tra le Parti di informazioni classificate contemplate nel presente accordo, le autorità responsabili della sicurezza di cui all’articolo 11 devono convenire che la Parte ricevente è in grado di proteggere e salvaguardare le informazioni classificate contemplate nel presente accordo in maniera conforme alle modalità da definire ai sensi degli articoli 11 e 12.
Il presente accordo non impedisce in alcun modo alle Parti di concludere altri accordi relativi alla fornitura o allo scambio di informazioni classificate contemplate nel presente accordo, purché non contrastino con le disposizioni del presente accordo.
Tutte le divergenze tra le Parti relative all’interpretazione o all’applicazione del presente accordo sono trattate mediante negoziazione tra le Parti stesse.
Il presente accordo può essere denunciato da una Parte con notifica di denuncia per iscritto data all’altra Parte. Tale denuncia ha effetto sei mesi dopo il ricevimento della notifica dall’altra Parte, ma non riguarda gli obblighi già contratti ai sensi delle disposizioni del presente accordo. In particolare, tutte le informazioni classificate, fornite o scambiate ai sensi del presente accordo, continuano ad essere protette ai sensi delle disposizioni in esso contenute.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente abilitati a questo fine, hanno firmato il presente accordo.Fatto a Bruxelles, addì 28 aprile 2008, in due copie ciascuna in lingua inglese.
| Per la Confederazione Svizzera: Jacques de Watteville | Per l’Unione europea: Javier Solana |
|---|
Traduzione dal testo originale inglese. ↩
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