Concluso il 23 giugno 2022
Entrato in vigore il 23 giugno 2022
(Stato 23 giugno 2022)
Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport della Confederazione svizzera
e
l’Agenzia europea per la difesa
(in seguito denominati «Parti» al plurale e «Parte» al singolare),
tenendo conto dell’articolo 10 dell’Accordo di cooperazione in materia di armamenti (Framework for Cooperation ), firmato dalle Parti il 16 marzo 2012, il quale stabilisce che tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni classificate devono essere conformi all’Accordo del 28 aprile 20081tra la Confederazione Svizzera e l’Unione europea sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate (in seguito denominato «Accordo sulle procedure di sicurezza»);
constatando che tale articolo necessita di essere approfondito in un accordo di attuazione (in seguito denominato «Accordo») al fine di stabilire disposizioni a livello operativo;
desiderando garantire la protezione delle informazioni classificate detenute o scambiate tra le Parti; e
constatando che le disposizioni del presente Accordo sono conformi all’Accordo sulle procedure di sicurezza e costituiscono un quadro adeguato per lo scambio di informazioni classificate secondo le regole di sicurezza definite nella Decisione del Consiglio 2013/488/EU2, che si applicano all’AED conformemente all’articolo 32 della decisione del Consiglio (PESC) 2015/18353;
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Autorità di sicurezza competenti
- Le autorità di sicurezza competenti per l’applicazione del presente Accordo sono:
(a) per il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS):
il settore Digitalizzazione e cibersicurezza DDPS (DCS DDPS);
(b) per l’Agenzia europea per la difesa (AED):
Corporate Services Directorate
Security and Infrastructure Unit.
- Ciascuna Parte informa l’altra Parte in merito a qualsiasi cambiamento relativo alla propria autorità di sicurezza competente.
- Ciascuna Parte adotta le misure necessarie per coordinare con l’altra Parte tutti i requisiti e tutte le procedure inerenti all’applicazione del presente Accordo.
Art. 2 Sistema di classificazione e identificatore dell’originatore
- Tutte le informazioni classificate fornite da una Parte all’altra Parte sono contrassegnate con un livello di classificazione di sicurezza conforme alle disposizioni e alle prescrizioni di sicurezza applicate dalla Parte fornitrice.
- I livelli di classificazione seguenti delle Parti sono considerati equivalenti:
| AED | SVIZZERA |
|---|
| RESTREINT UE/EU RESTRICTED | INTERN / INTERNE / AD USO INTERNO |
| CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL | VERTRAULICH / CONFIDENTIEL / CONFIDENZIALE |
| SECRET UE/EU SECRET | GEHEIM / SECRET / SEGRETO |
- Al fine di indicare l’originatore delle informazioni e di definire in particolare i suoi diritti, le informazioni classificate provenienti dall’AED saranno contrassegnate con la menzione dell’originatore «AED» a fianco o al di sotto di ogni indicazione del livello di classificazione di sicurezza UE.
- Oltre ai livelli di classificazione di sicurezza definiti all’articolo 2 paragrafo 2 del presente Accordo, le informazioni classificate di una Parte fornite all’altra Parte includeranno una dichiarazione esplicita di divulgabilità quale:
SECRET UE/EU SECRET
RELEASABLE TO SWITZERLAND
GEHEIM / SECRET / SEGRETO
RELEASABLE TO EDA
È possibile aggiungere ulteriori limitazioni di accesso o di distribuzione alla dichiarazione di divulgabilità se l’originatore lo ritiene necessario.
Art. 3 Dichiarazione di sicurezza relativa alle persone e autorizzazione d’accesso
- L’accesso a informazioni classificate è autorizzato solo alle persone che hanno una «necessità di conoscere». Inoltre le persone la cui funzione richiede l’accesso a informazioni classificate CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o VERTRAULICH / CONFIDENTIEL / CONFIDENZIALE, o SECRET UE/EU SECRET o GEHEIM / SECRET / SEGRETO devono, oltre alla «necessità di conoscere», essere in possesso di una dichiarazione di sicurezza relativa alle persone (Personnel Security Clearance , PSC) valida rilasciata conformemente alle disposizioni e alle prescrizioni di sicurezza delle Parti.
- Prima di ottenere l’accesso a informazioni classificate, tutte le persone che necessitano di tale accesso devono essere informate sulle disposizioni e prescrizioni di sicurezza relative alla classificazione delle informazioni in questione. Tali persone confermano per iscritto di essere state informate sulle disposizioni e prescrizioni di sicurezza applicabili e che la violazione di queste ultime può comportare azioni disciplinari e/o eventuali azioni legali ulteriori conformemente alle disposizioni legislative, normative e regolamentari applicabili.
Art. 4 Protezione di informazioni classificate
- Il presente Accordo si applica alle informazioni classificate fornite o scambiate tra le Parti.
- Ogni Parte protegge e salvaguarda le informazioni classificate soggette al presente Accordo fornite dall’altra Parte o scambiate con essa.
- La Parte ricevente protegge e salvaguarda le informazioni classificate dell’altra Parte conformemente alle proprie disposizioni in materia di sicurezza relative alle informazioni con un livello di classificazione equivalente secondo l’articolo 2 paragrafo 2 del presente Accordo.
- Le informazioni classificate scambiate nel quadro del presente Accordo non devono essere usate per scopi diversi da quelli stabiliti dall’originatore e da quelli per i quali le informazioni sono state fornite o scambiate.
- Le Parti non divulgano a terzi le informazioni classificate soggette al presente Accordo senza previo consenso scritto dell’originatore.
Art. 5 Uffici di registrazione e controllo di informazioni classificate
- Si crea un sistema di uffici di registrazione per la ricezione, la distribuzione, il controllo e la conservazione di informazioni con livello di classificazione CONFIDENTIEL UE/UE CONFIDENTIAL o VERTRAULICH / CONFIDENTIEL / CONFIDENZIALE o superiore, conformemente alle prescrizioni delle Parti.
- Le Parti si informano reciprocamente in merito agli uffici di registrazione autorizzati a ricevere e trattare le informazioni classificate scambiate nel quadro del presente Accordo e garantiscono che tali uffici di registrazione offrano un livello di protezione equivalente.
- Gli uffici di registrazione sono responsabili:
(a) della distribuzione e del controllo delle informazioni classificate;
(b) della conservazione delle informazioni classificate; e
(c) dell’eliminazione definitiva e/o del declassamento e/o della declassificazione di informazioni classificate secondo le istruzioni dell’originatore, compresa la conservazione dei certificati di distruzione per le informazioni con livello di classificazione CONFIDENTIEL UE/UE CONFIDENTIAL o VERTRAULICH / CONFIDENTIEL / CONFIDENZIALE o superiore della Svizzera o dell’AED.
- Le autorità di sicurezza competenti sono responsabili dell’apertura e della supervisione degli uffici di registrazione in seno alle rispettive amministrazioni e si informano reciprocamente dell’apertura o della chiusura di uffici di registrazione che conservano le informazioni classificate dell’altra Parte.
Art. 6 Trasmissione di informazioni classificate tra le parti
- Le informazioni classificate RESTREINT UE/EU RESTRICTED o INTERN / INTERNE / AD USO INTERNO possono essere scambiate tra le Parti tramite trasporto a mano, servizi postali, servizi di corriere commerciale o per via elettronica utilizzando prodotti crittografici convenuti tra le autorità di sicurezza competenti di cui all’articolo 1 del presente Accordo.
- Le informazioni con livello di classificazione CONFIDENTIEL UE/UE CONFIDENTIAL o VERTRAULICH / CONFIDENTIEL / CONFIDENZIALE possono essere trasmesse tra le Parti tramite valigia diplomatica o trasporto a mano da parte di un corriere titolare di un nulla osta di sicurezza e munito di un certificato di corriere rilasciato dall’ufficio di sicurezza della Parte che trasmette le informazioni o da servizi di corriere commerciale autorizzati secondo le prescrizioni e disposizioni di sicurezza della Parte che trasmette le informazioni.
- Le informazioni con livello di classificazione CONFIDENTIEL UE/UE CONFIDENTIAL o VERTRAULICH / CONFIDENTIEL / CONFIDENZIALE o superiore non possono essere trasmesse tra le Parti per via elettronica salvo previo accordo reciproco tra le Parti e su riserva della predisposizione di misure specifiche relative alla sicurezza delle informazioni e delle comunicazioni, compreso l’uso di prodotti crittografici convenuti tra le autorità di sicurezza competenti.
- La trasmissione tra le Parti di informazioni classificate SECRET UE/EU SECRET o GEHEIM / SECRET / SEGRETO attraverso corrieri designati è regolamentata caso per caso.
Art. 7 Visite
- Ai fini del presente Accordo e senza pregiudizio delle visite di valutazione, ogni Parte autorizza rappresentanti dell’altra Parte o suoi contraenti a visitare i propri stabilimenti su riserva del rispetto delle disposizioni di sicurezza della Parte ospitante.
- Per le visite che richiedono l’accesso a informazioni con livello di classificazione CONFIDENTIEL UE/UE CONFIDENTIAL o VERTRAULICH / CONFIDENTIEL / CONFIDENZIALE o superiore, o durante le quali i visitatori possono avere accesso a tali informazioni, si presenta una domanda di visita alla Parte ospitante o ad altre autorità competenti designate dalla stessa, attraverso formulari di domanda di visita.
Art. 8 Contratti classificati
- Le informazioni classificate ricevute dall’altra Parte possono essere fornite a un contraente o a un potenziale contraente soltanto previo consenso scritto della Parte fornitrice e se sussiste un accordo o modalità in materia di sicurezza adeguate tra la Parte fornitrice e lo Stato nel quale il contraente è registrato, conformemente alle disposizioni di sicurezza della Parte fornitrice.
- Prima di fornire a un contraente o potenziale contraente informazioni con livello di classificazione CONFIDENTIEL UE/UE CONFIDENTIAL o VERTRAULICH / CONFIDENTIEL / CONFIDENZIALE o superiore, la Parte ricevente si assicura, conformemente alle disposizioni e prescrizioni in vigore, che il contraente o potenziale contraente sia in possesso di una dichiarazione di sicurezza aziendale adeguata.
- Quando conclude un contratto retto dal presente Accordo, la Parte ricevente informa in merito la Parte fornitrice. I requisiti di sicurezza applicabili al contratto sono descritti, a seconda dei casi, nella Lettera sugli aspetti di sicurezza (Security Aspects Letter, SAL) o nelle Istruzioni di sicurezza del programma/progetto (Programme/Project Security Instructions , PSI) allegate al contratto.
Art. 9 Violazioni della sicurezza, perdita o compromissione di informazioni classificate
- Qualora sia noto o vi siano ragionevoli motivi di ritenere che vi sia stata compromissione o perdita di informazioni classificate ricevute dall’altra Parte, la Parte presso la quale si è verificato l’incidente deve:
(a) informare il prima possibile la Parte fornitrice, attraverso un primo rapporto o una prima comunicazione, della compromissione o della perdita di informazioni classificate;
(b) condurre un’inchiesta approfondita per stabilire i fatti relativi all’incidente;
(c) fornire alla Parte fornitrice un rapporto d’inchiesta scritto e completo contenente una descrizione dettagliata delle circostanze, le conclusioni dell’inchiesta e le misure che sono state/verranno predisposte per prevenire futuri incidenti analoghi.
- I rapporti summenzionati vengono forniti all’autorità di sicurezza competente di cui all’articolo 1.
- Tutte le violazioni della sicurezza, o presunte tali, riconducibili a singoli individui possono comportare azioni disciplinari e/o eventuali azioni legali ulteriori conformemente alle disposizioni legislative, normative e regolamentari applicabili.
Art. 10 Contatti e visite di valutazione
- Le autorità di sicurezza competenti mantengono contatti costanti per sorvegliare la comunicazione e lo scambio di informazioni classificate tra le Parti. Si riuniscono come di comune accordo per discutere ed esaminare questioni di interesse comune e per valutare l’attuazione del presente Accordo.
- Il Security Office dell’AED e il settore Digitalizzazione e cibersicurezza del DDPS facilitano lo svolgimento di visite di valutazione reciproche conformemente all’allegato VI numero 9 della Decisione del Consiglio 2013/488/EU con l’obiettivo di verificare che le informazioni classificate prodotte dalle Parti siano trattate e protette in modo adeguato. Tali visite si effettuano previo accordo reciproco tra le Parti.
Art. 11 Disposizioni finali, verifiche e modifiche
- Il presente Accordo entra in vigore alla data dell’ultima firma.
- Il presente Accordo può essere verificato su richiesta di ciascuna Parte e può essere emendato previo consenso scritto di entrambe le Parti.
- Ciascuna Parte può denunciare il presente Accordo mediante notifica scritta trasmessa all’altra Parte, osservando un preavviso di sei mesi. Se il presente Accordo è denunciato, qualsiasi informazione classificata già scambiata o creata nell’ambito del presente Accordo deve essere trattata conformemente alle disposizioni del presente Accordo per tutto il tempo necessario alla protezione di informazioni classificate.
- Le controversie tra le Parti concernenti l’applicazione o l’interpretazione del presente Accordo sono composte mediante negoziati tra le Parti al livello più basso possibile e non sono sottoposte a un tribunale nazionale o internazionale né a parti terze per composizione.
Firmato a Bruxelles il 23 giugno 2022 in due originali, ciascuno in lingua inglese e tedesca. In caso di divergenze di interpretazione prevale il testo inglese.
Per il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport della Confederazione svizzera: Roger Michlig | Per la Agenzia europea per la difesa: Olli Ruutu |
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