0.514.134.911•Convenzione quadro tra il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport della Confederazione Svizzera e il Ministro della difesa della Repubblica Francese relativa alla cooperazione bilaterale in materia di utilizzo del sistema satellitare «Composante Spatiale Optique» (CSO)
0.514.134.911Bilateral International Treaty20 giu 2023
Approvata dall’Assemblea federale il 21 settembre 20211
Conclusa ed entrata in vigore il 20 giugno 2023
(Stato 20 giugno 2023)
Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport della Confederazione Svizzera
e
il Ministro della difesa della Repubblica Francese,
di seguito denominati, rispettivamente, la«Parte svizzera»e la«Parte francese»
e, collettivamente, le«Parti»,
animati dal desiderio di promuovere relazioni fondate sul reciproco rispetto, sullo spirito di buon vicinato e sulla considerazione degli interessi della Confederazione Svizzera e della Repubblica Francese;
sottolineando la necessità di rafforzare la reciproca fiducia, la sicurezza e la stabilità in Europa;
considerando l’Accordo fra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Francese sullo scambio e la reciproca protezione delle informazioni classificate, concluso il 16 agosto 20062;
considerando l’Intesa di non divulgazione (IND) tra il Ministro della difesa della Repubblica Francese e il Capo del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport della Confederazione Svizzera concernente lo scambio di informazioni sul sistema Composante Spatiale Optique (CSO) del 21 novembre 2016,
hanno convenuto quanto segue:
Ai sensi della presente Convenzione quadro, le seguenti definizioni e abbreviazioni sono da intendersi come indicato nel seguito: – **** **** «contraente»: organizzazione industriale che realizza i lavori previsti nell’ambito di un contratto per attuare la presente Convenzione quadro e i suoi accordi tecnici (AT); – «cooperazione»: collaborazione tra le Parti concernente l’utilizzo del sistema CSO così come descritto all’articolo 2 della presente Convenzione quadro; – «CSO»: componente spaziale ottica (Composante Spatiale Optique); – «diritti di programmazione»: diritti necessari a impartire l’ordine ai satelliti di acquisire un prodotto di immagini CSO; – «GGAT»: gruppo di gestione degli accordi tecnici (Groupe de Gestion d’Arrangement Technique); – «informazioni»: dati legati al sistema CSO, tra cui i prodotti di immagini CSO, e ai suoi prodotti derivati, di natura scientifica o tecnica, qualunque ne siano la forma, le caratteristiche o il supporto di presentazione; – «mantenimento delle condizioni operative»: insieme delle attività necessarie a mantenere operativi il sistema CSO e il SSU in Svizzera, durante i loro cicli di vita, incluse le attività di formazione e di documentazione relative al funzionamento del suddetto sistema; – «prodotto di immagini CSO»: immagine e dati ausiliari associati disponibili mediante il SSU; – «prodotto di immagini derivato CSO»: insieme o parte di un prodotto di immagini CSO trasformato al di fuori del SSU, qualunque sia il livello di trasformazione; – «SSU»: segmento di terra dell’utente (Segment Sol Utilisateur). Parte del sistema CSO che consente l’accesso delle Parti al sistema CSO; – «sistema CSO»: insieme delle componenti di software e hardware inerenti al CSO; – «terzo»: ogni persona fisica o giuridica diversa dalle Parti alla presente Convenzione quadro.
Autorità direttive1. Per l’applicazione della presente Convenzione quadro sono competenti le seguenti autorità, di seguito denominate «le autorità direttive»:
– per la Parte francese: la Direction générale de l’armement (DGA);
– per la Parte svizzera: il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS).2. Le autorità direttive istituiscono un comitato direttivo responsabile della gestione d’insieme e dell’applicazione pratica della presente Convenzione quadro e degli accordi tecnici.3. Se necessario, si organizzano colloqui bilaterali tra le autorità direttive.
Comitato direttivo4. Il comitato direttivo è responsabile nei confronti delle autorità direttive della gestione d’insieme e dell’applicazione pratica della presente Convenzione quadro e degli accordi tecnici.5. Il comitato direttivo è composto da sei membri; ciascuna Parte nomina rispettivamente tre membri.6. Ogni decisione del comitato direttivo è presa all’unanimità, con ciascuna Parte che dispone di un voto, ed è consegnata in modo formale.7. Il comitato direttivo adotta le proprie regole e procedure.8. Il comitato direttivo è incaricato in particolare di:
Gli accordi tecnici necessari per l’attuazione della cooperazione sono conclusi tra le Parti. Questi accordi tecnici non possono andare oltre l’ambito stabilito dalla presente Convenzione quadro.
L’Accordo fra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Francese sullo scambio e la reciproca protezione delle informazioni classificate, concluso il 16 agosto 2006, od ogni accordo che gli succede, si applica alla presente Convenzione quadro e ai suoi accordi tecnici. Le disposizioni dettagliate sono definite in un’istruzione concernente la sicurezza del programma CSO relativa alla cooperazione approvata dal comitato direttivo.
Ogni controversia concernente l’interpretazione o l’applicazione della presente Convenzione quadro o dei suoi accordi tecnici è disciplinata mediante consultazioni o negoziati tra le Parti.
Fatto a Le Bourget il 20 giugno 2023.
| Per il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport della Confederazione Svizzera Guy Vallat | Per il Ministro della difesa della Repubblica Francese Emmanuel Chiva |
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