0.515.031.1•Protocollo aggiuntivo all’Accordo tra la Confederazione Svizzera e l’Agenzia internazionale dell’energia nucleare concernente l’applicazione di garanzie nell’ambito del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari
0.515.031.1Bilateral International Treaty1 feb 2005
Concluso il 16 giugno 2000
Entrato in vigore il 1° febbraio 2005
(Stato 1° febbraio 2005)
Considerato che la Confederazione Svizzera (dappresso «Svizzera») e l’Agenzia internazionale dell’energia nucleare (dappresso «Agenzia») sono parti di un accordo relativo all’applicazione di garanzie nell’ambito del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari2(dappresso «Accordo sulle garanzie»), entrato in vigore il 6 settembre 1978,
consapevoli del desiderio della comunità internazionale di continuare a promuovere la non proliferazione delle armi nucleari rafforzando l’efficacia e migliorando l’efficienza del sistema di garanzie dell’Agenzia,
ribadito che l’Agenzia deve tener conto, nell’applicazione delle garanzie, della necessità di evitare di ostacolare lo sviluppo economico e tecnologico della Svizzera o la cooperazione internazionale nell’ambito delle attività nucleari pacifiche; di rispettare le disposizioni in vigore in materia di sanità, di sicurezza, di protezione fisica e di altre questioni legate alla sicurezza, come pure i diritti delle persone fisiche; e di prendere tutte le precauzioni utili a proteggere i segreti commerciali, tecnologici e industriali, come pure le altre informazioni confidenziali di cui potrebbe essere a conoscenza,
considerato che la frequenza e l’intensità delle attività descritte nel presente Protocollo sono mantenute al livello minimo compatibile con l’obiettivo di rafforzare l’efficacia e di migliorare l’efficienza delle garanzie dell’Agenzia,
la Svizzera e l’Agenzia hanno convenuto quanto segue:
Le disposizioni dell’Accordo sulle garanzie sono applicabili al presente Protocollo nella misura in cui concernano quest’ultimo e siano compatibili con le sue disposizioni. In caso di conflitto tra le disposizioni dell’Accordo sulle garanzie e quelle del presente Protocollo, fanno stato le disposizioni di quest’ultimo.
ii) informazioni definite dall’Agenzia in funzione dei guadagni attesi in termini di efficacia o di efficienza e accettate dalla Svizzera sulle attività di sfruttamento rilevanti dal punto di vista delle garanzie negli impianti e nei luoghi fuori impianto dove vengono abitualmente utilizzate materie nucleari;
iii) una descrizione generale, per ciascun sito, di ogni edificio, compresi la sua utilizzazione e, se non già menzionato durante la descrizione, il suo contenuto. La descrizione deve comprendere un piano del sito;
iv) una descrizione dell’ampiezza delle operazioni per ogni luogo dove vengono condotte attività specificate nell’allegato I3al presente Protocollo;
v) informazioni indicanti il luogo, la situazione operativa e la capacità produttiva annua stimata delle miniere e delle officine di concentrazione di uranio come pure delle officine di concentrazione di torio e la produzione annua attuale di queste miniere e officine di concentrazione per l’insieme delle Svizzera. La Svizzera comunica, su domanda dell’Agenzia, la produzione annua attuale di una determinata miniera o di una determinata officina di concentrazione. Non è necessario che queste informazioni siano corredate da un computo dettagliato delle materie nucleari;
vi) le informazioni seguenti sulle materie grezze che non presentano ancora una composizione o una purezza atte alla fabbricazione di combustibile o all’arricchimento in isotopi:
a) quantità, composizione chimica, utilizzazione o utilizzazione prevista di queste materie, che sia a fini nucleari o meno, per ogni luogo in Svizzera dove tali materie si trovino in quantità superiori a dieci tonnellate di uranio e/o venti tonnellate di torio e, per gli altri luoghi dove si trovino in quantità superiori a 1 tonnellata, totale complessivo per la Svizzera, se questo totale supera dieci tonnellate di uranio o venti tonnellate di torio. Non è necessario che queste informazioni siano corredate da un computo dettagliato delle materie nucleari;
b) quantità, composizione chimica e destinazione di ogni esportazione fuori dalla Svizzera di tali materie a fini espressamente non nucleari in quantità superiori a:
1) dieci tonnellate di uranio, o per esportazioni successive di uranio fuori dalla Svizzera destinate a uno stesso Stato, di cui ciascuna è inferiore a dieci tonnellate ma il cui totale supera dieci tonnellate all’anno;
2) venti tonnellate di torio, o per esportazioni successive di torio fuori dalla Svizzera destinate a uno stesso Stato, di cui ciascuna è inferiore a venti tonnellate ma il cui totale supera venti tonnellate all’anno;
c) quantità, composizione chimica, ubicazione attuale e utilizzazione o utilizzazione prevista di ogni importazione in Svizzera di tali materie a fini espressamente non nucleari in quantità superiori a:
1) dieci tonnellate di uranio, o per importazioni successive di uranio in Svizzera, di cui ciascuna è inferiore a dieci tonnellate ma il cui totale supera dieci tonnellate all’anno;
2) venti tonnellate di torio, o per importazioni successive di torio in Svizzera, di cui ciascuna è inferiore a venti tonnellate ma il cui totale supera venti tonnellate all’anno;
dato per inteso che non è necessario fornire informazioni su tali materie destinate a un’utilizzazione non nucleare una volta che esse si presentino sotto la forma voluta per la loro utilizzazione non nucleare finale;
vii) a) informazioni sulle quantità, le utilizzazioni e le ubicazioni delle materie nucleari esentate dalle garanzie in applicazione dell’articolo 37 dell’Accordo sulle garanzie; b) informazioni sulle quantità (anche sotto forma di stime) e sulle utilizzazioni in ogni luogo delle materie nucleari esentate dalle garanzie in applicazione dell’articolo 36 b) dell’Accordo sulle garanzie, ma che non si presentano ancora sotto la forma voluta per la loro utilizzazione non nucleare finale, in quantità superiori a quelle indicate all’articolo 37 dell’Accordo sulle garanzie. Non è necessario che queste informazioni siano corredate da un computo dettagliato delle materie nucleari;
viii) informazioni sul luogo o il trattamento ulteriore delle scorie da mediamente ad altamente attive contenenti plutonio, uranio fortemente arricchito o uranio 233 per le quali le garanzie sono state levate in applicazione dell’articolo 11 dell’Accordo sulle garanzie. Ai fini del presente paragrafo, il « trattamento ulteriore » non comprende il reimballaggio delle scorie o il loro ulteriore condizionamento, senza separazione di elementi, in vista del loro deposito o del loro immagazzinamento definitivo;
ix) le informazioni seguenti sull’equipaggiamento e le materie non nucleari specificati che sono indicati nella lista che figura nell’allegato II:
a) per ogni esportazione fuori della Svizzera di equipaggiamenti e di materie di questo tipo, dati di identificazione, quantità, luogo dove è previsto il loro impiego nello Stato destinatario e data o data prevista, secondo il caso, dell’esportazione;
b) su esplicita domanda dell’Agenzia, conferma da parte della Svizzera, in qualità di Stato importatore, delle informazioni fornite all’Agenzia da parte di un altro Stato concernenti l’esportazione di equipaggiamenti e materie simili verso la Svizzera;
x) i piani generali per i prossimi dieci anni relativi allo sviluppo del ciclo del combustibile nucleare (ivi comprese le previste attività di ricerca e di sviluppo legate al ciclo del combustibile nucleare) una volta che sono stati approvati dalle autorità svizzere competenti.
b. La Svizzera fa tutto ciò che è ragionevolmente possibile per fornire all’Agenzia le seguenti informazioni:
i) descrizione generale delle attività di ricerca e di sviluppo legate al ciclo del combustibile nucleare che non coinvolgono materie nucleari espressamente legate all’arricchimento, al ritrattamento di combustibile nucleare o al trattamento di scorie da mediamente ad altamente attive contenenti plutonio, uranio fortemente arricchito o uranio 233, svolte in qualsiasi luogo della Svizzera, ma non finanziate, espressamente autorizzate o controllate dalla Svizzera o eseguite per suo conto, come pure informazioni indicanti il luogo di queste attività. Ai fini del presente capoverso, il «trattamento» di scorie da mediamente ad altamente attive non comprende il reimballaggio di scorie o il loro condizionamento, senza separazione di elementi, in vista del loro deposito o del loro immagazzinamento definitivo;
ii) descrizione generale delle attività e dell’identità della persona o dell’ente che conduce tali attività in luoghi definiti dall’Agenzia al di fuori di un sito che, a parere dell’Agenzia, potrebbe essere funzionalmente legato alle attività di questo sito. Tali informazioni vanno fornite su espressa domanda dell’Agenzia. Esse sono trasmesse in consultazione con l’Agenzia e nel tempo voluto.
c. Su domanda dell’Agenzia, la Svizzera fornisce precisazioni o chiarimenti a proposito di ogni informazione trasmessa in virtù del presente articolo, nella misura in cui ciò sia necessario ai fini delle garanzie.
Le disposizioni che seguono sono applicabili nell’ambito dell’attivazione dell’accesso complementare in virtù dell’articolo 5 del presente Protocollo:
ii) ogni luogo di cui all’articolo 5 paragrafi b. o c. per risolvere una questione relativa all’esattezza e all’esaustività delle informazioni fornite in applicazione dell’articolo 2 o per risolvere una contraddizione relativa a queste informazioni;
iii) ogni luogo di cui all’articolo 5 capoverso a.iii) nella misura necessaria all’Agenzia per confermare, al fine delle garanzie, la dichiarazione fatta dalla Svizzera di declassamento di un impianto o di un luogo fuori impianto dove sono state abitualmente utilizzate materie nucleari;
b. i) fatte salve le disposizioni del capoverso ii) qui di seguito, l’Agenzia dà alla Svizzera un preavviso di accesso di almeno 24 ore; ii) per l’accesso a qualsiasi luogo di un sito di cui è fatta richiesta nell’ambito di visite volte a verificare informazioni descrittive o di ispezioni ad hoc o regolari di tale sito, il termine di preavviso, se l’Agenzia lo richiede, è di almeno due ore, ma può, in circostanze eccezionali, essere inferiore a due ore;
c. il preavviso è dato per iscritto e indica le ragioni della domanda d’accesso e le attività previste nell’ambito dell’accesso in questione;
d. in caso di questioni o contraddizioni, l’Agenzia dà la possibilità alla Svizzera di chiarire la questione o la contraddizione e di facilitarne la soluzione. Questa possibilità è offerta prima che si faccia domanda di accesso, a meno che l’Agenzia non consideri che il fatto di ritardare l’accesso possa nuocere all’oggetto della domanda di accesso. In qualsiasi caso, l’Agenzia non trae conclusioni quanto alla questione o alla contraddizione fintanto che tale possibilità non è stata offerta alla Svizzera;
e. a meno che la Svizzera non accetti altrimenti, l’accesso ha luogo unicamente durante le normali ore lavorative;
f. la Svizzera ha il diritto di fare accompagnare da suoi rappresentanti gli ispettori dell’Agenzia che beneficiano di un mandato d’accesso, a meno che gli ispettori non siano per questo ritardati o ostacolati in altro modo nell’esercizio delle loro funzioni.
La Svizzera accorda all’Agenzia accesso a: a. i) ogni parte dei siti; ii) ogni luogo indicato dalla Svizzera in virtù dell’articolo 2 capoversi v)‑viii); iii) ogni impianto declassato o a ogni luogo fuori impianto declassato dove sono state abitualmente utilizzate materie nucleari; b. ogni luogo, oltre a quelli di cui al capoverso a.i) del presente articolo, indicato dalla Svizzera in virtù dell’articolo 2 capoversi a.i), a.iv), a.ix)b) o dell’articolo 2 paragrafo b, dato per inteso che, se non è in grado di accordare un tale accesso, la Svizzera fa tutto quanto è ragionevolmente possibile per soddisfare con altri mezzi e senza ritardo le esigenze dell’Agenzia; c. ogni luogo, oltre a quelli di cui ai paragrafi a. e b. del presente articolo, specificato da parte dell’Agenzia al fine della campionatura dell’ambiente in un luogo preciso, dato per inteso che, se non è in grado di accordare un tale accesso, la Svizzera fa tutto quanto è ragionevolmente possibile per soddisfare senza ritardo le esigenze dell’Agenzia in luoghi adiacenti o attraverso altri mezzi.
Quando applica l’articolo 5, l’Agenzia può svolgere le seguenti attività:
Nessuna disposizione del presente Protocollo impedisce alla Svizzera di accordare all’Agenzia l’accesso ad altri luoghi oltre a quelli di cui agli articoli 5 e 9 oppure di domandare all’Agenzia di effettuare verifiche in un luogo particolare. L’Agenzia intraprende senza indugio tutto quanto ragionevolmente possibile per dare seguito a tale domanda.
La Svizzera accorda all’Agenzia l’accesso ai luoghi specificati dall’Agenzia per la campionatura dell’ambiente in una vasta zona, dato per inteso che se non è in grado di accordare tale accesso la Svizzera fa tutto quanto ragionevolmente possibile per soddisfare le esigenze dell’Agenzia in altri luoghi. L’Agenzia non domanda tale accesso fintantoché il Consiglio non abbia approvato il ricorso alla campionatura dell’ambiente in una vasta zona e le modalità di applicazione di tale misura e fintantoché non abbiano avuto luogo consultazioni tra l’Agenzia e la Svizzera.
L’Agenzia informa la Svizzera:
Entro un termine di tre mesi a partire dalla data di ricezione della relativa domanda, la Svizzera rilascia i pertinenti visti validi per entrate/uscite multiple e/o, se necessario, visti di transito per l’ispettore designato indicato nella relativa domanda, al fine di consentirgli di entrare e di soggiornare sul territorio svizzero per adempiere alle sue funzioni. I visti eventualmente richiesti sono validi per un anno almeno e sono rinnovati in funzione delle esigenze, al fine di coprire la durata della designazione dell’ispettore per la Svizzera.
ii) le condizioni di impiego del personale incaricato di proteggere le informazioni confidenziali;
iii) le procedure previste in caso di violazione o di presunta violazione della confidenzialità.
c. Il regime previsto dal paragrafo a del presente articolo è approvato e periodicamente riesaminato dal Consiglio.
Ai fini del presente Protocollo: a. perattività di ricerca e di sviluppo legate al ciclo del combustibile nucleare si intendono le attività che si riferiscono espressamente a qualsiasi aspetto della messa a punto di processi o di sistemi concernenti uno dei seguenti impianti o operazioni: – trasformazione di materie nucleari, – arricchimento di materie nucleari, – fabbricazione di combustibile nucleare, – reattori, – installazioni critiche, – ritrattamento di combustibile nucleare, – trattamento (eccezion fatta per il reimballaggio o il condizionamento che non comportano la separazione di elementi, ai fini del deposito o dell’immagazzinamento definitivo) di scorie da mediamente ad altamente attive contenenti plutonio, uranio fortemente arricchito o uranio 233, eccezion fatta per le attività legate alla ricerca scientifica teorica o fondamentale oppure ai lavori di ricerca e di sviluppo concernenti le applicazioni industriali dei radio-isotopi, le applicazioni mediche, idrologiche e agricole, le ripercussioni sulla salute e l’ambiente, e il miglioramento della manutenzione; b. persito si intende la zona delimitata dalla Svizzera secondo le informazioni descrittive concernenti un impianto, ivi compresi gli impianti fuori uso, e le informazioni concernenti un luogo fuori impianto dove si utilizzano abitualmente materie nucleari, ivi compresi i luoghi fuori impianto fuori uso dove sono state abitualmente utilizzate materie nucleari (ciò concerne solo i luoghi contenenti cellule calde o in cui sono svolte attività legate alla trasformazione, all’arricchimento, alla fabbricazione o al trattamento di combustibile irradiato). Il sito comprende ugualmente tutte le strutture, installate nello stesso posto dell’impianto o del luogo, per la fornitura o l’utilizzazione di servizi essenziali, in particolare le cellule calde per il trattamento di materiali irradiati che non contengono materie nucleari, gli impianti di trattamento, di deposito e di immagazzinamento definitivo delle scorie e gli edifici associati ad attività specifiche indicate dalla Svizzera in virtù dell’articolo 2 capoverso a.iv); c. perimpianto declassato oluogo fuori impianto declassato si intende uno stabilimento o un luogo in cui le strutture e gli equipaggiamenti residuali essenziali per la sua utilizzazione sono stati ritirati o resi inutilizzabili, cosicché non è utilizzato per depositare materie nucleari e non può più servire a manipolare, trattare o utilizzare tali materie; d. perimpianto fuori uso oluogo fuori impianto fuori uso si intende uno stabilimento o un luogo in cui le operazioni sono state arrestate e da cui le materie nucleari sono state ritirate, ma che non è stato declassato; e. peruranio fortemente arricchito si intende l’uranio che contiene 20 per cento o più di isotopo 235; f. percampionatura dell’ambiente in un luogo preciso si intende il prelievo di campioni dall’ambiente (p. es. aria, acqua, vegetazione, suolo, strisci) in un luogo specificato dall’Agenzia e nelle sue vicinanze immediate, allo scopo di permettere all’Agenzia di pronunciarsi sull’assenza o meno di materie o di attività nucleari non dichiarate nel luogo in questione; g. percampionatura dell’ambiente in una vasta zona si intende il prelievo di campioni dall’ambiente (p. es. aria, acqua, vegetazione, suolo, strisci) in un insieme di luoghi specificati dall’Agenzia allo scopo di permettere all’Agenzia di pronunciarsi sull’assenza o meno di materie o di attività nucleari non dichiarate in una vasta zona; h. permateria nucleare si intende qualsiasi materia grezza o qualsiasi prodotto fissile speciale come definiti all’articolo XX dello Statuto. Il termine materia grezza non è interpretato come applicantesi ai minerali o ai residui minerari. Se, dopo l’entrata in vigore del presente Protocollo, il Consiglio, in virtù dell’articolo XX dello Statuto, designa altre materie e le integra nella lista di quelle considerate come materie grezze o prodotti fissili speciali, tale designazione prende effetto ai fini del presente Protocollo soltanto dopo che è stata accettata dalla Svizzera. i. Perimpianto si intende: i) un reattore, un’installazione critica, un’officina di trasformazione, un’officina di fabbricazione, un’officina di ritrattamento, un’officina di separazione di isotopi o un impianto di deposito separato; ii) qualsiasi luogo in cui sono abitualmente utilizzate materie nucleari in quantità superiore a un chilogrammo effettivo. a. Perluogo fuori impianto si intende qualsiasi stabilimento o luogo che non costituisce un impianto, in cui sono abitualmente utilizzate materie nucleari in quantità uguale o inferiore a un chilogrammo effettivo.
Fatto a Vienna, il 16 giugno 2000, in due esemplari in lingua inglese e in lingua francese, i due testi facenti ugualmente fede.
| Per la Confederazione Svizzera: Marianne von Grünigen | Per l’Agenzia internazionale dell’energia atomica: Mohamed El Baradei |
|---|
Dal testo originale francese. ↩
RS 0.515.031 ↩
Gli all. I e II non sono pubblicati nella RU. Estratti possono essere ottenuti presso l’Ufficio federale dell’energia, 3003 Berna, o presso il Segretariato di Stato all’economia, 3003 Berna. Possono essere anche consultati in francese, tedesco, italiano e inglese all’indirizzo del sito internet dell’Ufficio federale dell’energia: www.bfe.admin.ch/index.html?lang=it. ↩
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