0.515.031•Accordo tra la Confederazione Svizzera e l’Agenzia internazionale dell’energia nucleare concernente l’applicazione di garanzie nell’ambito del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari
0.515.031Bilateral International Treaty6 set 1978
Conchiuso il 6 settembre 1978
Entrato in vigore il 6 settembre 1978
(Stato 6 settembre 1978)
Considerato che la Confederazione svizzera (dappresso «Svizzera») partecipa al Trattato di non proliferazione delle armi nucleari (dappresso «Trattato»), aperto alla firma a Londra, Mosca e Washington il 1° luglio 19682e entrato in vigore il 5 marzo 1970,
visto il paragrafo 1 dell’articolo III del Trattato nel tenore seguente: Ciascuno degli Stati militarmente non nucleari partecipanti al Trattato s’impegna ad accettare le garanzie sancite in un accordo da negoziare e concludere con l’Agenzia internazionale dell’energia nucleare, conformemente allo statuto della medesima e al suo sistema di garanzie, al solo scopo di accertare l’adempimento degli impegni assunti sulla base del presente Trattato per impedire la diversione di energia nucleare dall’impiego pacifico verso la produzione di armi nucleari o altri dispositivi nucleari esplosivi. Le modalità d’applicazione delle garanzie richieste in quest’articolo concernono le materie prime e i materiali fissili speciali, siano essi prodotti, trattati e impiegati in un grande impianto nucleare, siano esistenti al di fuori di esso. Le garanzie richieste dal presente articolo saranno applicate ad ogni materia prima o materiale fissile speciale in tutte le attività nucleari pacifiche svolte nel territorio di uno Stato, sotto la sua giurisdizione, o intraprese, sotto il suo controllo, in qualsiasi altro luogo.
considerando che l’Agenzia internazionale dell’energia nucleare (dappresso «Agenzia») è facoltata, in virtù dell’articolo III del proprio statuto3, a concludere tali accordi,
la Svizzera e l’Agenzia hanno convenuto quanto segue:
In virtù del paragrafo 1 dell’articolo III del Trattato, la Svizzera si impegna ad accettare garanzie, conformemente ai termini del presente Accordo, per tutte le materie grezze e per tutti i prodotti fissili speciali in tutte le attività nucleari pacifiche esercitate sul territorio svizzero, sotto la sua giurisdizione, o attuate sotto il suo controllo in qualsiasi luogo, unicamente per verificare che per tali materie e prodotti non vi sia diversione verso armi nucleari o altri dispositivi esplosivi nucleari.
L’Agenzia ha il diritto e l’obbligo di vigilare sull’applicazione delle garanzie, conformemente ai termini del presente Accordo, per tutte le materie grezze e per tutti i prodotti fissili speciali, in tutte le attività nucleari pacifiche esercitate sul territorio della Svizzera, sotto la sua giurisdizione o attuate sotto il suo controllo in qualsiasi luogo e ciò unicamente per verificare che per tali materie e prodotti non vi sia diversione verso armi nucleari o altri dispositivi esplosivi nucleari.
La Svizzera e l’Agenzia cooperano per agevolare l’applicazione delle garanzie previste nel presente Accordo.
Le garanzie previste nel presente Accordo sono applicate in modo che:
a) L’Agenzia prende ogni precauzione utile per tutelare i segreti commerciali e industriali o altre informazioni confidenziali di cui verrebbe a conoscenza in applicazione del presente Accordo.
b) i) L’Agenzia non pubblica né comunica a nessun Stato, organizzazione o persona, informazioni ottenute in applicazione del presente Accordo; tuttavia, singoli dettagli riguardanti l’applicazione dell’Accordo possono essere comunicati al Consiglio dei governatori dell’Agenzia (dappresso «Consiglio») e ai membri del personale dell’Agenzia se devono essere informati per esercitare le loro funzioni ufficiali in materia di garanzie, tuttavia soltanto nella misura necessaria per consentire all’Agenzia di onorare le proprie responsabilità nell’applicazione del presente Accordo; ii) ove gli Stati direttamente interessati lo consentano, possono essere pubblicate, su decisione del Consiglio, informazioni succinte riguardanti le materie nucleari assoggettate alle garanzie in virtù del presente Accordo.
a) L’Agenzia, nell’applicazione delle garanzie di cui nel presente Accordo, tiene pienamente conto dei perfezionamenti tecnologici in materia di garanzie e fa il possibile per ottimalizzare il rapporto costo/efficacia e assicurare l’applicazione del principio di un’efficace garanzia del flusso delle materie nucleari assoggettate alle garanzie in virtù del presente Accordo grazie all’impiego di apparecchi e altri mezzi tecnici in taluni punti strategici, nella misura in cui la tecnologia attuale o futura lo consenta.
ii) metodi statistici e di campionatura per valutare il flusso delle materie nucleari;
iii) la concentrazione di attività di verifica sugli stadi del ciclo del combustibile nucleare in cui sono prodotte, trasformate, utilizzate o cumulate materie nucleari a partire dalle quali possono essere facilmente fabbricate armi nucleari o dispositivi esplosivi nucleari, e la riduzione al minimo delle attività di verifica riguardanti le altre materie nucleari, sempre a condizione che ciò non disturbi l’applicazione delle garanzie di cui al presente Accordo, da parte dell’Agenzia.
a) La Svizzera allestisce ed applica un sistema di contabilità e controllo per tutte le materie nucleari assoggettate a garanzie in virtù del presente Accordo.
b) L’Agenzia applica le garanzie in modo che, nell’accertamento di eventuale diversione di materie nucleari dalla loro utilizzazione pacifica verso armi nucleari o altri dispositivi esplosivi nucleari, possa verificare i risultati ottenuti dal sistema della Svizzera. La verificazione comprende, segnatamente, misurazioni e osservazioni indipendenti, effettuate dall’Agenzia secondo le modalità specificate nella Seconda parte del presente Accordo. Procedendo a tali verificazioni, l’Agenzia tiene debitamente conto dell’efficacia tecnica del sistema della Svizzera.
a) Per garantire l’attuazione effettiva delle garanzie in virtù del presente Accordo, la Svizzera fornisce all’Agenzia, conformemente alle disposizioni enunciate nella Seconda parte del presente Accordo, le informazioni concernenti le materie nucleari assoggettate alle garanzie in virtù del presente Accordo e le caratteristiche degli impianti che hanno un’importanza nell’aspetto del controllo di tali materie.
b) i) L’Agenzia chiede soltanto il minimo di informazioni indispensabile per l’esecuzione dei propri obblighi in virtù del presente Accordo; ii) per quanto concerne le informazioni riguardanti gli impianti, dovranno essere ristrette al minimo necessario per il controllo delle materie nucleari assoggettate alle garanzie in virtù del presente Accordo.
c) Ove la Svizzera lo chieda, l’Agenzia è disposta a esaminare, in un luogo di giurisdizione svizzera, le informazioni descritte che, a parere della Svizzera, risultano particolarmente nevralgiche. Non occorre che tali informazioni siano comunicate materialmente all’Agenzia, a condizione che siano serbate in un luogo sotto giurisdizione svizzera, in modo che l’Agenzia possa riesaminarle senza difficoltà.
a) i) L’Agenzia deve ottenere il consenso della Svizzera per la designazione di ispettori dell’Agenzia per la Svizzera. ii) Se, nel caso di una designazione proposta oppure in un qualsiasi momento dopo la designazione di un ispettore, la Svizzera si erge contro la designazione di tale ispettore, l’Agenzia propone alla Svizzera una o diverse altre designazioni; iii) se, a seguito di un reiterato rifiuto della Svizzera di accettare la designazione di ispettori dell’Agenzia, sono pregiudicate le ispezioni da eseguire in virtù dell’Accordo, il rifiuto è rinviato, dal Direttore generale dell’Agenzia (dappresso «Direttore generale») al Consiglio, per esame, onde siano presi i provvedimenti adeguati.
b) La Svizzera adotta i provvedimenti necessari affinché gli ispettori dell’Agenzia possano svolgere effettivamente le proprie funzioni nel quadro del presente Accordo.
ii) sia garantita la tutela dei segreti industriali o concernenti altre informazioni confidenziali giunti a conoscenza degli ispettori.
La Svizzera applica le pertinenti disposizioni dell’Accordo sui privilegi e le immunità dell’Agenzia internazionale dell’energia atomica4all’Agenzia (segnatamente ai suoi beni, fondi e averi) e ai suoi ispettori e altri funzionari esercitanti funzioni in virtù del presente Accordo.
Le garanzie sono levate per quanto concerne le materie nucleari quando l’Agenzia ha accertato che dette materie sono state consumate oppure sono state diluite in modo da non più essere utilizzabili per un’attività nucleare assoggettata alle garanzie, oppure sono divenute praticamente irricuperabili.
Conformemente alle disposizioni enunciate nella Seconda parte del presente Accordo, la Svizzera prenotifica all’Agenzia i trasferimenti fuori della Svizzera previsti per le materie nucleari assoggettate alle garanzie in virtù del presente Accordo. L’Agenzia leva le garanzie applicabili alle materie nucleari in virtù del presente Accordo quando lo Stato destinatario ne ha assunta la responsabilità, come previsto nella Seconda parte. L’Agenzia tiene registri in cui sono consegnati ciascuno trasferimento e, all’occorrenza, la riapplicazione di garanzie a materie nucleari trasferite.
Ove materie nucleari, assoggettate alle garanzie in virtù del presente Accordo, debbano essere impiegate in attività non nucleari, come ad esempio la produzione di leghe o di ceramiche, la Svizzera conviene con l’Agenzia, prima che le materie siano utilizzate, le condizioni in cui possano essere levate le garanzie applicabili a tali materie.
Se la Svizzera ha intenzione, come ne ha facoltà, di impiegare materie nucleari, assoggettate alle garanzie in virtù del presente accordo, in un’attività nucleare per cui non necessitano le garanzie giusta il medesimo accordo, si applicano le modalità seguenti:
ii) che, durante il periodo in cui le garanzie non sono applicate, le materie nucleari non serviranno alla fabbricazione di armi nucleari o altri dispositivi esplosivi nucleari;
b) la Svizzera e l’Agenzia concludono un accordo giusta il quale, sinché le materie nucleari sono utilizzate in attività di tal natura, non sono applicate le garanzie di cui nel presente Accordo. Nel concludendo accordo deve esse e precisato, per quanto possibile, il periodo o le circostanze in cui le garanzie non sono applicate. In ogni caso, le garanzie di cui nel presente Accordo s’applicano nuovamente non appena le materie sono ritrasferite a un’altra attività nucleare pacifica. L’Agenzia è informata circa la quantità totale e la composizione di tali materie non assoggettate alle garanzie e trovantesi in Svizzera, come anche in merito a tutte le esportazioni di tali materie;
c) Ogni accordo è conchiuso col consenso dell’Agenzia. Il consenso è dato nel modo più rapido possibile; esso concerne unicamente problemi come le disposizioni relative ai termini, alle modalità d’applicazione, all’allestimento dei rapporti, ecc. ma non implica un’approvazione dell’attività militare – né la conoscenza di segreti militari inerenti a tale attività – e non concerne l’utilizzazione delle materie nucleari in tale attività.
La Svizzera e l’Agenzia disciplinano le spese che sorgono coll’adempimento dei rispettivi obblighi in virtù del presente Accordo. Tuttavia, ove la Svizzera o persone assoggettate alla sua giurisdizione incorrano in spese straordinarie per espressa domanda dell’Agenzia, quest’ultima rimborsa la somma di tali spese sempre che le abbia previamente autorizzate. In ogni caso, i costi delle operazioni supplementari per provvedimenti o prelevamenti di campioni chiesti dagli ispettori sono a carico dell’Agenzia.
La Svizzera fa in modo che l’Agenzia e i suoi funzionari beneficino, al fine dell’attuazione del presente Accordo, della medesima protezione come i propri cittadini in materia di responsabilità civile in caso di sinistro nucleare, comprese qualsiasi assicurazione o garanzia finanziaria che possa essere prevista nella propria legislazione o nei propri disciplinamenti.
Ogni domanda di risarcimento fatta dalla Svizzera all’Agenzia o dall’Agenzia alla Svizzera per qualsiasi danno risultante dall’attuazione delle garanzie applicabili in virtù del presente Accordo, sempre che il danno non sia causato da un sinistro nucleare, è disciplinata conformemente al diritto internazionale.
Nel caso in cui, sul fondamento d’un rapporto del Direttore generale, il Consiglio ritenga come essenziale e urgente che la Svizzera adotti un determinato provvedimento per poter verificare che materie nucleari, assoggettate alle garanzie in virtù del presente Accordo, non siano divertite verso armi nucleari o altri dispositivi esplosivi nucleari, il Consiglio può invitare la Svizzera ad adottare, senza indugio, tale provvedimento indipendentemente da qualsiasi procedura avviata per la composizione di una controversia conformemente all’articolo 22 del presente Accordo.
Nel caso in cui il Consiglio, dopo aver esaminate le informazioni pertinenti comunicate dal Direttore generale, accerti che l’Agenzia non è in grado di verificare se materie nucleari, assoggettate alle garanzie del presente Accordo, siano state divertite verso armi nucleari o verso altri dispositivi esplosivi nucleari, il Consiglio può fare rendiconto, come recitato al paragrafo C dell’articolo XII dello Statuto dell’Agenzia5(dappresso «Statuto»), può parimente prendere, quando sono applicabili, gli altri provvedimenti previsti in detto paragrafo. Per tale scopo, il Consiglio tiene conto della misura in cui l’applicazione delle garanzie ha potuto fornire talune assicurazioni e attribuisce alla Svizzera qualsiasi possibilità per prestare le assicurazioni suppletive necessarie.
La Svizzera e l’Agenzia si consultano, su domanda dell’una o dell’altra, in merito a ogni problema riguardante l’interpretazione o l’applicazione del presente Accordo.
La Svizzera è facoltata a chiedere che qualsiasi problema d’interpretazione o d’applicazione del presente Accordo sia esaminato dal Consiglio. Il Consiglio invita la Svizzera a partecipare alle discussioni su ogni problema di tal natura.
Qualsiasi controversia riguardante l’interpretazione o l’applicazione del presente Accordo, eccettuate quelle concernenti un accertamento fatto dal Consiglio in virtù dell’articolo 19, o riguardanti un provvedimento adottato dal Consiglio in seguito a tale accertamento, non disciplinata per via di negoziato o di altro mezzo gradito dalla Svizzera e dall’Agenzia deve, su domanda dell’una o dell’altra, essere sottoposta al tribunale d’arbitrato composto come segue: la Svizzera e l’Agenzia designano ciascuna un arbitro e questi due cooptano per un terzo arbitro che presiede il Tribunale. Se la Svizzera o l’Agenzia non ha designato l’arbitro entro i trenta giorni successivi la domanda d’arbitrato, la Svizzera o l’Agenzia può chiedere al Presidente della Corte internazionale di giustizia di designare un arbitro. Analoga procedura è applicata ove il terzo arbitro non è cooptato entro i trenta giorni successivi alla designazione o alla nomina del secondo arbitro. Il quorum è costituito dalla maggioranza dei membri del Tribunale d’arbitrato; tutte le decisioni devono essere approvate dai due arbitri. La procedura d’arbitrato è stabilita dal tribunale. Le decisioni del tribunale hanno forza obbligatoria per la Svizzera e l’Agenzia.
L’applicazione in Svizzera delle garanzie dell’Agenzia, in virtù di altri accordi di garanzie conclusi con l’Agenzia, è sospesa sinché permane in vigore il presente Accordo. Ove la Svizzera abbia ricevuto assistenza dall’Agenzia per un progetto, resta valido l’impegno assunto dalla Svizzera, giusta il pertinente accordo d’assistenza, di non usare nessuno degli oggetti contemplati nell’Accordo per perseguire finalità militari.6
a) La Svizzera e l’Agenzia si consultano, a domanda dell’una o dell’altra Parte, in merito a qualsiasi emendamento del presente Accordo.
b) Tutti gli emendamenti devono essere accettati dalla Svizzera e dall’Agenzia.
c) Gli emendamenti del presente Accordo entrano in vigore alle stesse condizioni come per l’Accordo stesso.
d) Il Direttore generale informa senza indugio tutti gli Stati membri dell’Agenzia in merito a qualsiasi emendamento del presente Accordo.
Il presente Accordo entra in vigore alla data in cui l’Agenzia riceve dalla Svizzera notificazione scritta riguardante l’adempimento delle condizioni d’ordine costituzionale e legislativo necessarie all’entrata in vigore. Il Direttore generale informa senza indugio tutti gli Stati membri dell’Agenzia in merito all’entrata in vigore del presente Accordo.
Il presente Accordo vige sinché la Svizzera partecipa al Trattato.
La presente Parte dell’Accordo specifica le modalità d’applicare per l’attuazione delle disposizioni della Prima parte.
L’obiettivo delle modalità d’applicazione delle garanzie enunciate nella presente parte dell’Accordo è quello di scoprire rapidamente la diversione di quantità significative di materie nucleari per attività nucleari pacifiche verso la fabbricazione di armi nucleari o altri dispositivi esplosivi nucleari oppure per finalità sconosciute e di dissuadere qualsiasi diversione mediante un rapido accertamento.
Per conseguire la finalità enunciata all’articolo 28, è fatto uso della contabilità materie come provvedimento di garanzia d’importanza essenziale, associata al confinamento e alla vigilanza come importanti misure completive.
La conclusione tecnica delle operazioni di verificazione da parte dell’Agenzia è una dichiarazione, per ciascuna zona di bilancio materie, indicante la differenza d’inventario, per un periodo determinato, e il limite d’esattezza delle differenze dichiarate.
Conformemente all’articolo 7, l’Agenzia, nelle proprie attività di verificazione, fa pienamente uso del sistema svizzero di contabilità e di controllo per tutte le materie nucleari assoggettate alle garanzie in virtù del presente Accordo ed evita ogni ripetizione inutile di operazioni contabili e di controllo fatte dalla Svizzera.
Il sistema svizzero di contabilità e di controllo per tutte le materie nucleari assoggettate alle garanzie in virtù del presente Accordo si fonda su un insieme di zone di bilancio materie e consente, all’occorrenza, come specificato negli accordi completivi, l’attuazione delle disposizioni seguenti:
Le garanzie non si applicano in virtù del presente Accordo alle materie nelle attività d’estrazione o di trattamento dei minerali.
a) Ove materie contenenti uranio o torio non aventi ancora raggiunto lo stadio del ciclo del combustibile8di cui al capoverso c) siano direttamente o indirettamente esportate verso uno Stato non dotato d’armi nucleari, la Svizzera informa l’Agenzia in merito alla quantità, alla composizione e alla destinazione di tali materie a meno che esse non siano esportate per finalità specificatamente non nucleari.
b) Ove materie contenenti uranio o torio non aventi raggiunto lo stadio del ciclo del combustibile9di cui al capoverso c) siano importate, la Svizzera informa l’Agenzia in merito alla quantità e alla composizione di tali materie a meno che quest’ultime non siano importate per finalità specificatamente non nucleari.
c) Ove materie nucleari, di composizione e purezza idonee alla fabbricazione di combustibili o alla separazione degli isotopi, lascino la fabbrica o lo stadio di trattamento in cui sono stati prodotte oppure se tali materie nucleari o qualsiasi altra materia nucleare prodotta in uno stadio successivo del cielo di combustibile nucleare sia importata in Svizzera, si applicano le altre modalità di garanzie specificate nel presente Accordo.
a) Le garanzie sono levate, per quanto concerne le materie nucleari assoggettate alle garanzie in virtù del presente Accordo, secondo le condizioni enunciate all’articolo 11. Ove non siano adempite tali condizioni, sempre che la Svizzera consideri irrealizzabile o inauspicabile al momento il ricupero di materie nucleari controllate, contenute in rifiuti ritrattabili, la Svizzera e l’Agenzia si consultano in merito ai provvedimenti di garanzie appropriate da applicarsi.
b) Le garanzie sono levate per quanto concerne le materie nucleari assoggettate alle garanzie in virtù del presente Accordo, nelle condizioni enunciate all’articolo 13, sempreché la Svizzera e l’Agenzia convengano che tali materie nucleari sono praticamente irrecuperabili.
Su domanda della Svizzera, l’Agenzia esenta dalle garanzie le materie nucleari seguenti:
Su domanda della Svizzera, l’Agenzia esenta dalle garanzie le materie nucleari, altrimenti garantite, a condizione che il quantitativo totale delle materie nucleari esentate in Svizzera, in virtù del presente articolo, non superino in nessun momento i limiti seguenti:
ii) uranio con un arricchimento pari o superiore allo 0,2 (20%); il peso considerato è il prodotto del peso reale per l’arricchimento;
iii) uranio con un arricchimento inferiore allo 0,2 (20%) ma superiore a quello dell’uranio naturale; il peso considerato è il prodotto del peso reale per il quintuplo del quadrato dell’arricchimento;
b) dieci tonnellate complessivamente di uranio naturale e di uranio impoverito con un arricchimento superiore allo 0,005 (0,5%);
c) venti tonnellate di uranio impoverito aventi un arricchimento uguale o inferiore allo 0,005 (0,5%);
d) venti tonnellate di torio; oppure quelle quantità più considerevoli che il Consiglio può11specificare per applicazione uniforme.
Ove una materia nucleare esentata debba essere trattata o depositata contemporaneamente con materie nucleari assoggettate alle garanzie in virtù del presente Accordo, sono adottate disposizioni per la riapplicazione delle garanzie a tale materia.
La Svizzera e l’Agenzia concludono accordi suppletivi che specifichino particolareggiatamente, nella misura necessaria per consentire all’Agenzia l’adempimento efficace delle proprie responsabilità in virtù del presente Accordo, l’applicazione delle modalità enunciate nel presente Accordo. La Svizzera e l’Agenzia possono estendere o modificare, di comune accordo, gli accordi suppletivi senza emendare il presente Accordo.
Gli accordi suppletivi entrano in vigore contemporaneamente con il presente Accordo oppure non appena possibile dopo l’entrata in vigore di quest’ultimo. La Svizzera e l’Agenzia non trascurano nessun sforzo affinché l’entrata in vigore sia possibile entro i novanta12giorni successivi all’entrata in vigore del presente Accordo; tale termine può essere prorogato soltanto se ciò è convenuto dalla Svizzera e dall’Agenzia. La Svizzera comunica senza indugio all’Agenzia le informazioni necessarie per l’elaborazione di tali accordi. Con l’entrata in vigore del presente Accordo, l’Agenzia ha il diritto d’applicare le modalità enunciatele, per quanto concerne le materie nucleari elencate nell’inventario di cui all’articolo 41, anche se gli accordi suppletivi non sono ancora entrati in vigore.
Sul fondamento del rapporto iniziale di cui all’articolo 62, l’Agenzia allestisce un inventario unico di tutte le materie nucleari assoggettate alle garanzie in Svizzera in virtù del presente Accordo, indipendentemente dall’origine, e lo tiene aggiornato fondandosi sui rapporti successivi e sui risultati delle proprie operazioni di verifica. Copie dell’inventario sono comunicate alla Svizzera, a intervalli da convenirsi.
In virtù dell’articolo 8, durante la discussione degli accordi suppletivi sono comunicate all’Agenzia le informazioni descrittive concernenti gli impianti esistenti. I termini di presentazione delle informazioni descrittive per i nuovi impianti sono specificati in detti accordi; tali informazioni sono fornite non appena possibile prima dell’introduzione di materie nucleari in un nuovo impianto.
Le informazioni descrittive trasmesse all’agenzia devono recare per ciascun impianto, ove occorra:
Altre informazioni utili per l’applicazione delle garanzie sono comunicate all’Agenzia per ciascun impianto, segnatamente informazioni circa l’organigramma delle responsabilità relative alla contabilità e al controllo delle materie. La Svizzera comunica all’Agenzia informazioni completive circa le norme di igiene e di sicurezza che l’Agenzia deve osservare e cui gli ispettori devono conformarsi nell’impianto.
Le informazioni descrittive13concernenti le modificazioni producenti incidenza al fine delle garanzie sono comunicate all’Agenzia per esame. L’Agenzia è informata circa qualsiasi modificazione delle informazioni comunicate in virtù dell’articolo 44 e ciò tempestivamente affinché, ove occorra, possano essere adeguate le modalità d’applicazione delle garanzie.
Le informazioni descrittive comunicate all’Agenzia sono utilizzate per le finalità seguenti:
ii) nella determinazione delle zone di bilancio materie occorre cercare per quanto possibile di impiegare il confinamento e la vigilanza affinché le misurazioni del flusso risultino complete e ne sia semplificata in tal modo l’applicazione delle garanzie mediante concentrazione delle operazioni di misurazione in punti nodali;
iii) per la contabilità dell’Agenzia è data facoltà di combinare parecchie zone di bilancio materie impiegate in un impianto o in siti distinti in una sola zona di bilancio materie, ove l’Agenzia ritenga che siffatta combinazione risulti compatibile con i bisogni riguardanti la verifica;
iv) su domanda della Svizzera è possibile definire una zona di bilancio materie speciale che includerebbe nei propri limiti un procedimento i cui particolari risultano nevralgici per l’aspetto commerciale;
c) stabilire la frequenza teorica e la modalità dell’inventario delle scorte fisiche delle materie nucleari al fine della contabilità dell’Agenzia;
d) determinazione del contenuto della contabilità e dei rapporti come anche dei metodi di valutazione della contabilità;
e) determinazione del fabbisogno per quanto concerne la verifica della quantità e dell’ubicazione delle materie nucleari e emanazione delle modalità di verificazione;
f) determinazione di adeguate combinazioni di metodi e tecniche di confinamento e vigilanza come anche dei punti strategici in cui esse saranno applicate.
I risultati dell’esame delle informazioni descrittive14sono inclusi negli accordi suppletivi.
Le informazioni descrittive sono riesaminate in funzione dei mutamenti intervenuti nelle condizioni d’esercizio, dei progressi della tecnologia, delle garanzie o dell’esperienza acquisita nell’applicazione delle modalità di verifica, affinché possano essere modificati i provvedimenti adottati dall’Agenzia conformemente all’articolo 46.
L’Agenzia può, in cooperazione con la Svizzera, inviare ispettori negli impianti per verificare le informazioni descrittive trasmesse all’Agenzia in virtù degli articoli 42 a 45 per le finalità enunciate all’articolo 46.
Ove materie nucleari debbano essere abitualmente impiegate fuori degli impianti, sono comunicate, all’occorrenza, le informazioni seguenti all’Agenzia:
L’Agenzia è informata senza indugio circa qualsiasi modificazione delle informazioni trasmesse in virtù del presente articolo.
Le informazioni15trasmesse all’Agenzia in virtù dell’articolo 49 possono essere impiegate, nella voluta misura, per le finalità enunciate nei capoversi b) a f) dell’articolo 46.
Nell’allestimento del sistema di controllo delle materie giusta l’articolo 7, la Svizzera fa in modo che sia tenuta una contabilità per quanto concerne ciascuna delle zone di bilancio materie. La tenuta della contabilità è disciplinata negli accordi suppletivi.
La Svizzera adotta disposizioni per agevolare l’esame della contabilità da parte degli ispettori, segnatamente se essa non è tenuta in inglese, in spagnolo, in francese o in russo.
La contabilità è custodita durante almeno cinque anni.
La contabilità comprende, se necessario:
Il sistema di misurazione su cui si fonda la contabilità per l’allestimento dei rapporti, è conforme alle norme internazionali le più recenti o è equivalente qualitativamente a tali norme.
Le rilevazioni18contabili contengono, per quanto concerne ciascuna zona di bilancio materie, le scritture seguenti:
Per ogni variazione di riserva e per tutte le riserve fisiche, le rilevazioni19indicano, in quanto concerne ciascuna partita di materie nucleari: l’identificazione delle materie, i dati riguardanti la partita e i dati di base. I dati devono riferire circa le quantità di uranio, di torio e di plutonio separatamente per ciascuna partita di materie nucleari. Per ciascuna variazione di riserva sono indicate la data della variazione e, all’occorrenza, la zona di bilancio materie mittente e la zona di bilancio materia destinataria oppure il destinatario.
Le rilevazioni d’operazioni20recano, per ciascuna zona di bilancio materie, ove occorra, le scritture seguenti:
La Svizzera comunica all’Agenzia i rapporti definiti agli articoli 60 a 69 per quanto concerne le materie nucleari assoggettate alle garanzie in virtù del presente Accordo.
I rapporti sono redatti in inglese, in spagnolo, in francese o in russo, salvo disposizioni contrarie degli accordi suppletivi.
I rapporti sono fondati sulla contabilità tenuta conformemente agli articoli 51 a 58 e comprendono, secondo i casi, i rapporti contabili e i rapporti speciali.
L’Agenzia riceve un rapporto iniziale su tutte le materie nucleari assoggettate alle garanzie in virtù del presente Accordo. Il rapporto iniziale è inviato dalla Svizzera all’Agenzia nei trenta giorni successivi all’ultimo giorno del mese civile durante il quale è entrato in vigore il presente Accordo e descrive la situazione all’ultimo giorno di detto mese.
Per ciascuna zona di bilancio materie, la Svizzera comunica all’Agenzia i rapporti contabili seguenti:
I rapporti si fondano sulle informazioni disponibili nella data in cui sono allestiti e ove occorra possono essere successivamente rettificati.
I rapporti sulle variazioni delle riserve recano l’identificazione delle materie e dei dati riguardanti la partita per ciascuna partita di materie nucleari, la data della variazione della riserva e, all’occorrenza, la zona di bilancio materie mittente e la zona di bilancio materie destinataria oppure il destinatario. A tali rapporti sono allegate note concise:
La Svizzera deve fare rendiconto di ciascuna variazione di riserva, adeguamento o correzione, sia periodicamente in un elenco ricapitolativo, sia separatamente. Il rendiconto delle variazioni delle riserve avviene per partita. Come specificato negli accordi suppletivi, le piccole variazioni delle riserve di materie nucleari, come i trasferimenti di campioni al fine analitico, possono essere raggruppate come se fossero un’unica variazione delle riserve.
L’Agenzia comunica alla Svizzera, per ciascuna zona di bilancio materie, gli inventari semestrali delle riserve contabili delle materie nucleari assoggettate alle garanzie in virtù del presente Accordo, allestiti secondo i rapporti sulle variazioni delle riserve per il periodo cui si riferisce ciascun inventario.
I rapporti sul bilancio materie recano le scritture seguenti, salvo se la Svizzera e l’Agenzia convengano altrimenti:
A ciascun rapporto sul bilancio materie è allegato un inventario della riserva fisica in cui le singole partite sono registrate separatamente e per ognuna di esse è data l’identificazione delle materie e i dati concernenti la partita.
La Svizzera invia senza indugio rapporti speciali:
Su domanda dell’Agenzia, la Svizzera fornisce le precisazioni o gli schiarimenti riguardanti tutti i rapporti in quanto ciò sia necessario al fine delle garanzie.
L’Agenzia ha diritto di fare ispezioni conformemente alle disposizioni degli articoli 71 a 82.
L’Agenzia può fare ispezioni ad hoc per:
L’Agenzia può fare ispezioni regolari per:
L’Agenzia può fare ispezioni speciali, con riserva delle disposizioni dell’articolo 77:
Un’ispezione è definita speciale quando si aggiunge alle ispezioni regolari previste agli articoli 78 a 82 oppure se gli ispettori hanno un diritto d’accesso alle informazioni o ai luoghi oppure se s’aggiungono a quelle specificate all’articolo 76 per le ispezioni regolari e le ispezioni ad hoc.
Per le finalità specificate negli articoli 71 a 73, l’Agenzia può:
Nell’ambito delle disposizioni dell’articolo 74, l’Agenzia ha facoltà di:
ii) i campioni tarati forniti dall’Agenzia per analisi siano analizzati;
iii) per la taratura degli apparecchi e dei dispositivi siano usati campioni assoluti adeguati;
iv) siano effettuate altre tarature;
d) prevedere l’impiego del materiale proprio per le misurazioni indipendenti e per la vigilanza e, ove sia convenuto e specificato negli accordi suppletivi, prevedere l’istallazione di tale materiale;
e) apporre i sigilli e altri dispositivi di identificazione e di denuncia sui confinamenti ove sia convenuto e specificato negli accordi suppletivi;
f) adottare con la Svizzera le volute disposizioni per la spedizione dei campioni prelevati per l’Agenzia.
a) Per le finalità enunciate ai capoversi a) e b) dell’articolo 71 e fino al momento in cui i punti strategici sono stati specificati negli accordi suppletivi, gli ispettori dell’Agenzia hanno accesso in qualsiasi luogo in cui, secondo il rapporto iniziale o un’ispezione fatta in occasione di tale rapporto sono custodite materie nucleari.
b) Per le finalità enunciate al capoverso c) dell’articolo 71, gli ispettori hanno accesso a ogni luogo di cui l’Agenzia ha ricevuto notificazione conformemente ai sottocapoversi d) iii) dell’articolo 92 o d) iii) dell’articolo 95.
c) Per le finalità enunciate all’articolo 72, gli ispettori dell’Agenzia hanno accesso unicamente ai punti strategici designati negli accordi suppletivi e alla contabilità tenuta conformemente agli articoli 51 a 58.
d) Ove la Svizzera ritenga che in ragione di circostanze eccezionali debbasi apportare limitazioni importanti al diritto d’accesso accordato all’Agenzia, la Svizzera e l’Agenzia concludono senza indugio degli accordi intesi a consentire all’Agenzia di assumersi le proprie responsabilità in materia di garanzie tenuto conto delle limitazioni introdotte. Il Direttore generale fa rendiconto al Consiglio circa ciascuno di tali accordi.
Nelle circostanze che possono giustificare ispezioni speciali secondo le finalità enunciate all’articolo 73, la Svizzera e l’Agenzia si consultano immediatamente. Dopo le consultazioni l’Agenzia può:
L’Agenzia segue un calendario delle ispezioni ottimale e mantiene il numero, l’intensità e la durata delle ispezioni regolari al minimo compatibile con l’applicazione effettiva delle modalità di garanzia enunciate nel presente Accordo; essa impiega nel modo più razionale e più economico possibile le risorse di cui dispone per le ispezioni.
Nel caso di impianti e zone di bilancio materie esterni agli impianti che contengono una quantità di materie nucleari o che hanno una produzione annua, ove quest’ultima è superiore, non superiore ai cinque chilogrammi effettivi, l’Agenzia può procedere a un’ispezione regolare annua.
Per gli impianti contenenti una quantità di materie nucleari o aventi una produzione annua superiore ai cinque chilogrammi effettivi, il numero, la frequenza, la durata, il calendario e le modalità delle ispezioni regolari sono determinanti in funzione del principio secondo cui, in casi estremi o limite, il regime d’ispezione non è più intenso di quanto sia necessario e sufficiente per conoscere in ogni momento il flusso e le riserve di materie nucleari; la frequenza massima d’ispezioni regolari per quanto concerne tale impianto è determinata come segue:
La Svizzera e l’Agenzia possono convenire modificazioni alle cifre specificate al presente articolo riguardanti il massimo di ispezioni se il Consiglio decide che la modificazione è giustificata.
Con riserva delle disposizioni degli articoli 78 a 80, il numero, l’intensità, la durata, il calendario e le modalità delle ispezioni regolari di ogni impianto sono determinati segnatamente secondo i criteri seguenti:
La Svizzera e l’Agenzia si consultano qualora la Svizzera ritenga che l’ispezione risulti indebitamente concentrata su tali impianti.
L’Agenzia dà preavviso alla Svizzera in merito all’arrivo degli ispettori negli impianti o nelle zone di bilancio materie esterne agli impianti:
I preavvisi di ispezione comprendono i nomi degli ispettori che indicano gli impianti e le zone di bilancio materie esterne agli impianti che sono da ispezionare come anche i periodi durante i quali essi saranno ispezionati. Ove gli ispettori giungano da un territorio esterno a quello della Svizzera, l’Agenzia dà parimente preavviso circa il luogo24e il momento del loro arrivo in Svizzera.
Nonostante le disposizioni dell’articolo 83, l’Agenzia può a titolo di provvedimento completivo, effettuare senza preavviso parte delle ispezioni regolari previste all’articolo 80, secondo il principio del sondaggio aleatorio. Procedendo a ispezioni inopinate, l’Agenzia tiene pienamente conto del programma operativo fornito dalla Svizzera conformemente al capoverso b) dell’articolo 64. Inoltre, ogni qualvolta possibile, sul fondamento del programma operativo, essa avvisa periodicamente la Svizzera del proprio programma generale di ispezioni annunciate e inopinate precisando i periodi generali durante i quali sono previste tali ispezioni. Procedendo a ispezioni inopinate, l’Agenzia non risparmierà sforzo alcuno per ridurre al minimo le difficoltà pratiche che quelle potessero cagionare alla Svizzera e agli esercenti d’impianti, tenendo conto dei pertinenti disposti dell’articolo 44 e dell’articolo 89.25Parimenti la Svizzera fa tutto quanto possibile per agevolare il compito degli ispettori.
Gli ispettori sono designati secondo le modalità seguenti:
Tuttavia, per quanto concerne gli ispettori occorrenti all’Agenzia per le finalità enunciate all’articolo 48 e per le ispezioni ad hoc conformemente ai capoversi a) e b) dell’articolo 71, le formalità di designazione sono terminate ove possibile entro i trenta giorni successivi l’entrata in vigore del presente Accordo. Ove sia impossibile procedere a tale designazione entro il termine convenuto, gli ispettori sono designati a titolo temporaneo.
La Svizzera accorda o rinnova per quanto possibile rapidamente i visti necessari a ciascun ispettore designato26per la Svizzera.
Gli ispettori, nell’esercizio delle proprie funzioni giusta l’articolo 48 e 71 a 75, adempiono i loro compiti in modo da non disturbare o ritardare la costruzione, la messa in servizio o l’esercizio degli impianti oppure compromettere la sicurezza di questi ultimi. Segnatamente, gli ispettori non devono far funzionare essi stessi un impianto né tanto meno ordinare al personale dell’impianto di procedere a una qualsiasi operazione. Ove gli ispettori ritengano che in virtù degli articoli 74 e 75 l’esercente debba effettuare operazioni particolari in un impianto, ne fanno una domanda precipua.
Se, nell’esercizio delle proprie funzioni, occorrono agli ispettori servizi che possono procurarsi in Svizzera, segnatamente per l’uso di materiale, la Svizzera agevola loro l’ottenimento di tali servizi e l’uso di tale materiale.
La Svizzera ha diritto di fare accompagnare gli ispettori dai propri rappresentanti durante le ispezioni con la riserva che gli ispettori non siano con ciò ritardati o altrimenti disturbati nell’esercizio delle loro funzioni.
L’Agenzia informa la Svizzera:
Le materie nucleari assoggettate o assoggettabili alle garanzie in virtù del presente Accordo e oggetto di un trasferimento internazionale sono considerate, ai fini dell’Accordo, sotto responsabilità della Svizzera:
La fase del trasferimento nella quale avverrà il trapasso della responsabilità va determinata27conformemente agli accordi appositi che saranno conclusi fra gli Stati interessati. Né la Svizzera, né alcun altro Stato sarà considerato come avente tale responsabilità su materie nucleari per l’unica ragione che queste ultime si trovano in transito sul proprio territorio o al di sopra di esso oppure sono trasportati sotto la bandiera di detto Stato o dei suoi aeromobili.
a) La Svizzera notifica all’Agenzia ogni trasferimento previsto fuori della Svizzera di materie nucleari assoggettate alle garanzie in virtù del presente Accordo, se la spedizione è superiore a un chilogrammo effettivo oppure se, nel periodo di tre mesi, sono inviate al medesimo Stato diverse spedizioni distinte ciascuna inferiore al chilogrammo effettivo, ma superiore a tal peso complessivamente. Nessuna pre-notificazione è richiesta per i trasferimenti a destinazione del Lichtenstein.
b) La notificazione è fatta all’Agenzia dopo conclusione del contratto che prevede il trasferimento e normalmente almeno due settimane prima che le materie nucleari siano preparate per la spedizione.
c) La Svizzera e l’Agenzia possono convenire modalità diverse per la prenotificazione.
ii) lo stato destinatario delle materie nucleari;
iii) le date e i luoghi in cui le materie nucleari sono preparate per la spedizione;
iv) le date approssimative di spedizione e di arrivo delle materie nucleari;
v) la fase28del trasferimento in cui lo Stato destinatario assume la responsabilità delle materie nucleari ai fini del presente Accordo e la probabile data in cui tale fase sarà raggiunta29.
La notificazione di cui all’articolo 92 è tale che consente all’Agenzia di procedere, ove occorra, a un’ispezione ad hoc per identificare le materie nucleari e, se possibile, verificarne la quantità e la composizione prima che siano trasferite fuori della Svizzera e, se l’Agenzia lo desidera o se la Svizzera30lo domanda, di porre i sigilli sulle materie nucleari quando sono preparate per la spedizione. Tuttavia, il trasferimento di materie nucleari non deve essere in nessun modo ritardato da provvedimenti presi o previsti dall’Agenzia a seguito di tale notificazione.
Se le materie nucleari non sottostanno alle garanzie dell’Agenzia sul territorio dello Stato destinatario, la Svizzera prende le debite disposizioni affinché l’Agenzia riceva, nei tre mesi successivi al momento in cui lo Stato destinatario accetta la responsabilità delle materie nucleari in luogo e vece della Svizzera, una conferma del trasferimento dallo Stato destinatario.
a) La Svizzera notifica all’Agenzia ogni trasferimento previsto di materie nucleari assoggettate alle garanzie in virtù del presente Accordo e destinate alla Svizzera se la spedizione supera il chilogrammo effettivo o se, nel periodo di tre mesi, diverse spedizioni distinte sono ricevute dal medesimo Stato, sempre che ciascuna spedizione sia inferiore al chilogrammo effettivo ma considerato complessivamente superi tale peso. Nessuna prenotificazione è richiesta per i trasferimenti in provenienza dal Liechtenstein.
b) La notificazione è fatta all’Agenzia per quanto possibile prima della data prevista per l’arrivo delle materie nucleari e in nessun caso più tardi31della data in cui la Svizzera ne assume la responsabilità.
c) La Svizzera e l’Agenzia possono convenire modalità diverse per la prenotificazione.
ii) la fase32del trasferimento in cui la Svizzera assume la responsabilità delle materie nucleari ai fini del presente Accordo e la probabile data in cui tale fase sarà raggiunta33;
iii) la data prevista dell’arrivo, il luogo in cui si prevede che le materie nucleari saranno sballate e la data in cui è previsto lo sballamento.
La notificazione di cui all’articolo 95 è tale da consentire all’Agenzia di procedere, se necessario, ad un’ispezione ad hoc per identificare le materie nucleari e, se possibile, verificarne la quantità e la composizione, nel momento in cui la spedizione è sballata. Tuttavia, lo sballamento non dovrà essere ritardato in ragione dei provvedimenti presi o previsti dall’Agenzia a seguito di tale notificazione.
La Svizzera invia un rapporto speciale giusta l’articolo 68 ove circostanze o un incidente eccezionali l’inducano a ritenere che durante un trasferimento internazionale materie nucleari sono state o hanno potuto essere perse, segnatamente se si produce un considerevole ritardo nel trasferimento.
Al fine del presente Accordo:
A. Peradeguamento, si intende una scrittura contabile indicante un divario tra speditore e destinatario o una differenza d’inventario.
B. Perproduzione annua, s’intende, giusta gli articoli 79 e 80, la quantità di materie nucleari trasferite annualmente fuori di un impianto funzionante secondo la propria capacità nominale.
C. Perpartita, si intende una porzione di materie nucleari trattata come unità al fine della contabilità in un punto principale di misurazione e la cui composizione e quantità sono definite secondo un insieme unico di caratteristiche o di misure. Le materie nucleari possono essere alla rinfusa o contenute in un certo numero d’articoli identificabili.
Ai fini dei rapporti, i pesi dei diversi articoli della partita sono sommati e poi arrotondati all’unità più vicina.
E. Lariserva contabile di una zona di bilancio materie è la somma algebrica della riserva fisica determinata nell’inventario più recente e di tutte le variazioni della riserva intervenute a contare da tale inventario.
F. Perrettifica s’intende una scrittura contabile intesa a rettificare un errore identificato o a tradurre la misura migliorata di una quantità già contabilizzata. Ciascuna rettifica deve specificare la scrittura cui essa si riferisce.
H. Perarricchimento si intende il rapporto del peso globale dell’uranio 233 e dell’uranio 235 rispetto al peso totale dell’uranio considerato.
ii) arrivo in provenienza dall’interno: arrivo in provenienza da un’altra zona di bilancio materie o da un’attività non controllata (non pacifica) o arrivo al punto di partenza dell’applicazione delle garanzie;
iii) produzione nucleare: produzione di prodotti fissili speciali in un reattore;
iv) levata dell’esenzione: applicazione di garanzie a materie nucleari anteriormente esentate per il fatto dell’utilizzazione o della quantità;
b) Diminuzioni:
i) esportazione:
ii) spedizione a destinazione dell’interno: spedizione a destinazione di un’altra zona di bilancio materie o d’un’attività non controllata (non pacifica);
iii) consumo: perdita di materia nucleare dovuta alla trasformazione in elementi o isotopi diversi a seguito di reazioni nucleari;
iv) scorie misurate: materia nucleare che è stata misurata o valutata sul fondamento di misurazioni e destinata a fini tali da non più potersi prestate a un’utilizzazione nucleare;
v) scorie conservate: materia nucleare prodotta durante il trattamento o a seguito di un sinistro d’esercizio e ritenuta per il momento irrecuperabile, comunque immagazzinata;
vi) esenzione: esenzione di materie nucleari dalle garanzie per l’impiego oppure per la quantità;
vii) altre perdite: ad esempio perdita accidentale (ovverosia perdita irreparabile di materia nucleare per inavvertenza dovuta a un sinistro d’esercizio) oppure furto.
K. Perpunto principale di misurazione, s’intende un luogo in cui, per la forma, la materia nucleare può essere misurata per determinarne il flusso o la riserva. 1 punti principali di misurazione comprendono le entrate e le uscite (comprese le scorie misurate) e i magazzini delle zone di bilancio materie, considerata questa enumerazione come non esaustiva.
L. Peranno d’ispettore, si intende, giusta l’articolo 8034, 300 giornate d’ispettore, dove una giornata d’ispettore è una giornata durante la quale un ispettore ha accesso in ogni momento a un impianto per complessivamente otto ore al massimo.
N. La differenza d’inventario è la differenza tra la riserva contabile e la riserva fisica.
O. Permateria nucleare, s’intende qualsiasi materia grezza o qualsiasi prodotto fissile speciale come definiti all’articolo XX dello Statuto. E termine materia grezza non è interpretato come applicantesi ai minerali o ai residui minerari. Se, dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, il Consiglio in virtù dell’articolo XX dello Statuto, designa altre materie e le integra nella lista di quelle considerate come materie grezze o prodotti fissili speciali, tale designazione prende effetto in virtù del presente Accordo soltanto dopo che è stata accettata dalla Svizzera.
P. Lariserva fisica è la somma di tutte le quantità di materie nucleari delle partite che si trovano in un determinato momento in una zona di bilancio materie. Tali quantità sono i risultati di misurazioni o valutazioni calcolate, ottenuti secondo modalità specificate.
Q. Perdivergenza tra mittente e destinatario, si intende la differenza tra la quantità di materia nucleare35di una partita, dichiarata dalla zona di bilancio materie mittente e la quantità misurata dalla zona di bilancio materie destinataria.
R. Perdati di base, s’intendono i dati, registrati durante misurazioni o campionature, oppure impiegati per ottenere rapporti empirici che consentano l’identificazione di materia nucleare e la determinazione dei dati concernenti la partita. I dati di base inglobano, ad esempio, il peso dei componenti, i fattori di conversione applicati per determinare il peso dell’elemento, il peso specifico, la concentrazione dell’elemento, le abbondanze isotopiche, la relazione tra le letture volumetriche e manometriche e la relazione tra il plutonio e l’energia prodotti.
S. Perpunto strategico, si intende un luogo scelto in occasione dell’esame d’informazioni descrittive in cui, in condizioni normali e in congiunzione con le informazioni provenienti dall’insieme di tutti i punti strategici, sono ottenute e verificate le informazioni necessarie e sufficienti per l’attuazione dei provvedimenti di garanzia. Un punto strategico può essere un luogo qualsiasi in cui sono fatte misurazioni principali relative alla contabilità bilancio materie e laddove misurazioni di confinamento e di vigilanza sono attuate.
Fatto a Vienna, il 6 settembre 1978, in due esemplari in lingua inglese e in lingua francese, i due testi facenti egualmente fede.
| Per la Confederazione svizzera: J. Manz | Per l’Agenzia internazionale dell’energia atomica: Sigvard Eklund |
|---|
Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta. ↩
RS 0.515.03 ↩
RS 0.732.011 ↩
RS 0.192.110.127.32 ↩
RS 0.732.011 ↩
RU 1980 315 ↩
RU 1980 315 ↩
RU 1980 315 ↩
RU 1980 315 ↩
RU 1980 315 ↩
RU 1980 315 ↩
RU 1980 315 ↩
RU 1980 315 ↩
RU 1980 315 ↩
RU 1980 315 ↩
RU 1980 315 ↩
RU 1980 315 ↩
RU 1980 315 ↩
RU 1980 315 ↩
RU 1980 315 ↩
RU 1980 315 ↩
RU 1980 315 ↩
RU 1980 315 ↩
RU 1980 315 ↩
RU 1980 315 ↩
RU 1980 315 ↩
RU 1980 315 ↩
RU 1980 315 ↩
RU 1980 315 ↩
RU 1980 315 ↩
RU 1980 315 ↩
RU 1980 315 ↩
RU 1980 315 ↩
RU 1980 315 ↩
RU 1980 315 ↩
{
"legislation": {
"type": "Bilateral international treaty",
"number": "0.515.031",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1978/1720_1720_1720",
"documentDate": "1978-09-06",
"inForceSince": "1978-09-06"
},
"content": {
"number": "0.515.031",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1978/1720_1720_1720",
"fedlexMetadata": {
"id": "0.515.031",
"hash": "b57dcc903bfa83a8f8eb8ec08f442e1ea3946a5b7b4a86b7c6a3eec5888a7bb1",
"type": "Bilateral international treaty",
"number": "0.515.031",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"languages": [
"de",
"fr",
"it"
],
"scrapedAt": "2026-05-30T19:42:16.284Z",
"sourceUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1978/1720_1720_1720/19780906/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1978-1720_1720_1720-19780906-de-xml-2.xml",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1978/1720_1720_1720",
"documentDate": "1978-09-06",
"inForceSince": "1978-09-06",
"manifestations": [
{
"title": "Abkommen vom 6. September 1978 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der internationalen Atomenergieorganisation über die Anwendung von Sicherungsmassnahmen im Rahmen des Vertrages über die Nichtverbreitung von Kernwaffen",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1978/1720_1720_1720/19780906/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1978-1720_1720_1720-19780906-de-xml-2.xml",
"language": "de",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1978/1720_1720_1720/19780906/de/xml"
},
{
"title": "Accord du 6 septembre 1978 entre la Confédération suisse et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1978/1720_1720_1720/19780906/fr/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1978-1720_1720_1720-19780906-fr-xml-2.xml",
"language": "fr",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1978/1720_1720_1720/19780906/fr/xml"
},
{
"title": "Accordo del 6 settembre 1978 tra la Confederazione svizzera e l'Agenzia internazionale dell'energia nucleare concernente l'applicazione di garanzia nell'ambito del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1978/1720_1720_1720/19780906/it/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1978-1720_1720_1720-19780906-it-xml-2.xml",
"language": "it",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1978/1720_1720_1720/19780906/it/xml"
}
]
},
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1978/1720_1720_1720/19780906/it/xml"
}
}