0.515.091.2•Protocollo
0.515.091.2Multilateral International Treaty3 dic 1998
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"title": "Protocole sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi des mines, pièges et autres dispositifs, tel qu'il a été modifié le 3 mai 1996 (Protocole II, tel qu'il a été modifié le 3 mai 1996), annexé à la Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination",
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"title": "Protocollo sul divieto o la limitazione dell'impiego di mine, trappole e altri dispositivi nella versione modificata il 3 maggio 1996 (Protocollo II, nella versione modificata il 3 maggio 1996), allegato alla Convenzione del 10 ottobre 1980 sul divieto o la limitazione dell'impiego di talune armi classiche che possono essere ritenute capaci di causare effetti traumatici eccessivi o di colpire in modo indiscriminato",
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}sul divieto o la limitazione dell’impiego di mine, trappole
e altri dispositivi nella versione modificata il 3 maggio 1996
(Protocollo II, nella versione modificata il 3 maggio 1996),
allegato alla Convenzione del 10 ottobre 1980 sul divieto
o la limitazione dell’impiego di talune armi classiche
che possono essere ritenute capaci di causare effetti traumatici
eccessivi o di colpire in modo indiscriminato
Concluso a Ginevra il 3 maggio 1996
Approvato dall’Assemblea federale il 8 dicembre 19972
Ratificato con strumenti depositati dalla Svizzera il 24 marzo 1998
Entrato in vigore per la Svizzera il 3 dicembre 1998
(Stato 27 dicembre 2016)
Il Protocollo sul divieto o la limitazione dell’impiego di mine, trappole e altri dispositivi (Protocollo II), allegato alla Convenzione sul divieto o la limitazione dell’impiego di talune armi classiche che possono essere ritenute capaci di causare effetti traumatici eccessivi o di colpire in modo indiscriminato3(«la Convenzione») è modificato come indicato di seguito. Il testo del Protocollo modificato è il seguente:
«Protocollo sul divieto o la limitazione dell’impiego di mine, trappole e altri dispositivi, nella versione modificata il 3 maggio 1996 (Protocollo II, nella versi one modificata il 3 maggio 1996)
Art. 1 Campo d’applicazione1. Il presente Protocollo riguarda l’impiego terrestre di mine, trappole e altri dispositivi che sono di seguito definiti, comprese le mine posate per vietare l’accesso alle spiagge o l’attraversamento di vie navigabili o di corsi d’acqua, ma non si applica alle mine antinavi impiegate sul mare o nelle vie navigabili interne.2. Il presente Protocollo si applica, oltre alle situazioni di cui all’articolo 1 della presente Convenzione, alle situazioni di cui all’articolo 3 comune alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 19494. Il presente Protocollo non si applica alle situazioni di tensione e di disordini interni, quali sommosse, atti di violenza isolati e sporadici e altri atti di carattere analogo, che non sono conflitti armati.3. Nel caso di conflitti armati che non hanno un carattere internazionale e si verificano sul territorio di una delle Alte Parti contraenti, ogni parte del conflitto è tenuta ad applicare i divieti e le restrizioni previsti dal presente Protocollo.4. Il presente Protocollo non è invocato per minacciare la sovranità di uno Stato o la responsabilità del Governo di mantenere o di ristabilire, con tutti i mezzi legittimi, l’ordine pubblico nello Stato o di difendere l’unità nazionale e l’integrità territoriale dello Stato.5. Il presente Protocollo non è invocato per giustificare un intervento, diretto o indiretto, per qualunque ragione, nel conflitto armato o negli affari interni o esteri dell’Alta Parte contraente sul territorio della quale questo conflitto ha luogo.6. L’applicazione delle disposizioni del presente Protocollo a parti di un conflitto che non sono Alte Parti contraenti aventi accettato il presente Protocollo non modifica né esplicitamente né implicitamente il loro statuto giuridico né quello di un territorio contestato.
Art. 2 Definizioni
Ai fini del presente Protocollo, si intende:
Art. 3 Restrizioni generali circa l’impiego di mine, trappole e altri dispositivi1. Il presente articolo si applica:
Art. 4 Restrizioni all’impiego di mine antiuomo
È vietato impiegare mine antiuomo che non siano rilevabili ai sensi del paragrafo 2 dell’Allegato tecnico.
Art. 5 Restrizioni all’impiego di mine antiuomo non posate a distanza1. Il presente articolo si applica alle mine antiuomo che non sono posate a distanza.2. È vietato impiegare le armi cui si applica il presente articolo e che non sono conformi alle disposizioni dell’Allegato tecnico concernente l’autodistruzione o l’autodisattivazione, a meno che:
Art. 6 Restrizioni all’impiego di mine posate a distanza1. È vietato impiegare mine posate a distanza salvo se esse sono registrate conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 comma b) dell’Allegato tecnico.2. È vietato impiegare mine antiuomo posate a distanza non conformi alle disposizioni dell’Allegato tecnico relative all’autodistruzione e all’autodisattivazione.3. È vietato impiegare mine posate a distanza che non sono mine antiuomo salvo se, per quanto possibile, sono dotate di un meccanismo efficace di autodistruzione o di autoneutralizzazione e comprendono un dispositivo complementare di autodisattivazione concepito in modo che queste mine non funzionino più in quanto tali se non servono più agli scopi militari per i quali sono state posate.4. Il lancio o lo sganciamento di mine posate a distanza che potrebbero avere ripercussioni sulla popolazione civile deve essere preceduto da un efficace avviso, a meno che le circostanze non lo consentano.
Art. 7 Divieto d’impiego di trappole e altri dispositivi1. Senza pregiudicare le regole del diritto internazionale relative al tradimento e alla perfidia, è vietato, in qualsiasi circostanza, impiegare trappole e altri dispositivi che siano fissati o associati in un modo qualsiasi a:
Art. 8 Trasferimenti1. Alfine di realizzare gli obiettivi del presente Protocollo, ogni Alta Parte contraente si impegna a:
Art. 9 Registrazione e impiego di informazioni riguardanti campi minati,
zone minate, mine, trappole e altri dispositivi1. Tutte le informazioni riguardanti i campi minati, le zone minate, mine, trappole e altri dispositivi devono essere registrate conformemente alle disposizioni dell’Allegato tecnico.2. Tutte queste registrazioni devono essere conservate dalle parti di un conflitto le quali, dopo la cessazione delle ostilità attive, prendono senza indugio tutte le misure necessarie e appropriate, inclusa l’utilizzazione di dette informazioni, per proteggere i civili contro gli effetti di campi minati, zone minate, mine, trappole e altri dispositivi nelle zone sotto il loro controllo.
Contemporaneamente, forniscono, ognuna all’altra o alle altri parti del conflitto come pure al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, tutte le informazioni in loro possesso riguardanti i campi minati, le zone minate, mine, trappole e altri dispositivi che hanno posato in zone che non sono più sotto il loro controllo; nel caso in cui le forze di una parte del conflitto si trovino in un territorio di una parte avversa è tuttavia inteso che, secondo il principio di reciprocità, ognuna delle parti può non fornire queste informazioni al Segretario generale e all’altra parte, qualora l’esigano interessi di sicurezza, finché nessuna delle parti si trovi più nel territorio dell’altra. In quest’ultimo caso, le informazioni mantenute segrete devono essere comunicate non appena questi interessi di sicurezza lo consentano. Per quanto possibile, le parti del conflitto si sforzano, per mutuo accordo, di comunicare queste informazioni il più presto possibile, in modo compatibile con gli interessi di sicurezza di ciascuna di esse.3. Il presente articolo si applica senza pregiudicare le disposizioni degli articoli 10
e 12 del presente Protocollo.
Art. 10 Rimozione di campi minati, zone minate, mine, trappole e altri dispositivi
e cooperazione internazionale a tale scopo1. Immediatamente dopo la cessazione delle ostilità attive, tutti i campi minati, le zone minate, le mine, trappole e altri dispositivi devono essere rimossi, sgomberati, distrutti o mantenuti conformemente all’articolo 3 e al paragrafo 2 dell’articolo 5 del presente Protocollo.2. Le Alte Parti contraenti e le parti di un conflitto assumono questa responsabilità per quanto riguarda i campi minati, le zone minate, mine, trappole e altri dispositivi situati in zone che esse controllano.3. Se una parte non controlla più zone in cui ha posato campi minati, zone minate, mine, trappole e altri dispositivi, essa fornisce alla parte che ne ha il controllo, in virtù del paragrafo 2 del presente articolo, in quanto quest’ultima lo consenta, l’assistenza tecnica e materiale di cui ha bisogno per soddisfare questa responsabilità.4. Le parti si sforzano, quando è necessario, di concludere un accordo, sia fra di loro sia, se del caso, con altri Stati e con organizzazioni internazionali, per fornire assistenza tecnica e materiale, compresa, se le circostanze lo consentono, l’organizzazione delle operazioni congiunte necessarie per rispettare queste responsabilità.
Art. 11 Cooperazione e assistenza tecnica1. Ogni Alta Parte contraente si impegna a facilitare uno scambio il più ampio possibile di attrezzature e materiale nonché di informazioni scientifiche e tecniche riguardanti l’applicazione del presente Protocollo e i mezzi di sminamento e ha il diritto di partecipare a un simile scambio. In particolare, le Alte Parti contraenti non impongono indebite restrizioni alla fornitura, per scopi umani-tari, di attrezzature di sminamento e delle corrispondenti informazioni tecniche.2. Ogni Alta Parte contraente si impegna a fornire alla banca dati sullo sminamento, istituita nell’ambito degli organismi delle Nazioni Unite, informazioni sullo sminamento riguardanti segnatamente vari mezzi e tecniche, nonché liste di esperti, organismi specializzati o centri nazionali che possono essere contattati.3. Ogni Alta Parte contraente in grado di farlo fornisce un’assistenza allo sminamento tramite gli organismi delle Nazioni Unite o altri organismi internazionali o ancora mediante accordi bilaterali, oppure versa contributi al Fondo speciale per l’assistenza allo sminamento.4. Le domande d’assistenza delle Alte Parti contraenti, sostenute da informazioni pertinenti, possono essere indirizzate all’Organizzazione delle Nazioni Unite, ad altri organismi appropriati o ad altri Stati. Esse possono essere presentate al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, che le trasmette a tutte le Alte Parti contraenti e alle organizzazioni internazionali competenti.5. Nel caso delle domande che sono indirizzate all’Organizzazione delle Nazioni Unite, il Segretario generale dell’Organizzazione può, entro i limiti delle risorse di cui dispone, fare il necessario per valutare la situazione e, in collaborazione con la Alta Parte contraente richiedente, determinare quale assistenza allo sminamento o all’applicazione del Protocollo occorra fornire a questa parte. Il Segretario generale può anche fare rapporto alle Alte Parti contraenti su ogni valutazione così effettuata come pure sul tipo e sull’ampiezza dell’assistenza richiesta.6. Le Alte Parti contraenti si impegnano, senza pregiudicare le loro disposizioni costituzionali e altre disposizioni giuridiche, a cooperare e a trasferire le tecniche per facilitare l’applicazione dei divieti e delle restrizioni pertinenti che sono enunciati nel presente Protocollo.7. Ogni Alta Parte contraente ha il diritto, se del caso, di cercare di ottenere e di ricevere da un’altra Alta Parte contraente un’assistenza tecnica, per quanto necessario e per quanto possibile, riguardante tecnologie specifiche e pertinenti, che non siano quelle legate all’armamento, alfine di ridurre il periodo durante il quale essa differirebbe il rispetto di talune disposizioni, come previsto nell’Allegato tecnico.
Art. 12 Protezione contro gli effetti di campi minati, zone minate, mine,
trappole e altri dispositivi
Applicazionea) Eccettuate le forze e missioni di cui al paragrafo 2 comma a) i), di seguito, il presente articolo si applica unicamente alle missioni che svolgono compiti in una zona situata sul territorio di un’Alta Parte contraente con il consenso di quest’ultima.
Forze e missioni di mantenimento della pace e determinate altre forze e missionia) Il presente paragrafo si applica a:
i) ogni forza o missione delle Nazioni Uniteche svolge in una zona qualsiasi compiti di mantenimento della pace o di osservazione o compiti analoghi, conformemente alla Carta delle Nazioni Unite5;
ii) ogni missione istituita conformemente al Capitolo VIII della Carta delle Nazioni Unite che svolge compiti in una zona di conflitto.
b) Ogni Alta Parte contraente o ogni parte di un conflitto, se sollecitata dal
capo di una forza o di una missione cui si applica il presente paragrafo:
i) prende, per quanto le sia possibile, le misure richieste per proteggere, in ogni zona posta sotto il suo controllo, la forza o la missione contro gli effetti di mine, trappole e altri dispositivi;
ii) se è necessario per proteggere efficacemente questo personale, rimuove o rende inoffensive, per quanto possibile, tutte le mine e tutte le trappole o altri dispositivi nella zona in questione;
iii) informa il capo della forza o della missione dell’ubicazione di tutti i campi minati, zone minate, mine, trappole e altri dispositivi conosciuti nella zona in cui la forza o la missione svolge i suoi compiti e, per quanto possibile, mette a disposizione di quest’ultimo tutte le informazioni in suo possesso riguardanti questi campi minati, zone minate, mine, trappole e altri dispositivi.
Missioni di accertamento dei fatti o a carattere umanitario di organismi delle Nazioni Unitea) Il presente paragrafo si applica a ogni missione di accertamento dei fatti o a carattere umanitario di un organismo delle Nazioni Unite.
b) Ogni Alta Parte contraente o ogni parte di un conflitto, se sollecitata dal
capo di una missione cui si applica il presente paragrafo:
i) assicura al personale della missione la protezione descritta nel paragrafo 2 comma b) i) del presente articolo;
ii) se la missione ha bisogno, per svolgere i propri compiti, di avere accesso a un luogo posto sotto il controllo della parte o di passare da tale luogo, e alfine di assicurare al personale della missione un accesso sicuro a questo luogo o un passaggio sicuro attraverso di esso:
aa) a meno che le ostilità in corso l’impediscano, segnala al capo della missione una via sicura verso questo luogo, a condizione che la parte disponga delle informazioni richieste; o
bb) se le informazioni che permettono di determinare una via sicura non sono fornite conformemente al comma aa), libera una via attraverso i campi minati, a condizione che ciò sia necessario e sia possibile farlo.
Missioni del Comitato internazionale della Croce Rossaa) Il presente paragrafo si applica a ogni missione del Comitato internazionale della Croce Rossa che svolge compiti con il consenso dello Stato o degli
Stati ospiti come prevedono le Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 e, se del caso, i Protocolli aggiuntivi a queste Convenzioni.
b) Ogni Alta Parte contraente o ogni parte di un conflitto, se sollecitata dal
capo di una missione cui si applica il presente paragrafo:
i) assicura al personale della missione la protezione descritta nel paragrafo 2 comma b) i) del presente articolo;
ii) prende le misure di cui al paragrafo 3 comma b) ii) del presente articolo.
Altre missioni a carattere umanitario e missioni d’inchiestaa) Il presente paragrafo si applica alle seguenti missioni, qualora esse non siano oggetto dei paragrafi 2–4 del presente articolo, se svolgono compiti in una zona di conflitto o se portano assistenza alle vittime di un conflitto:
i) ogni missione a carattere umanitario di una società nazionale della Croce Rossa o della Mezzaluna Rossa o della Federazione internazionale di queste società;
ii) ogni missione di un’organizzazione imparziale a carattere umanitario, compresa ogni missione di sminamento imparziale a carattere umanitario;
iii) ogni missione d’inchiesta costituita in applicazione delle disposizioni delle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 19496o, se del caso, in
applicazione dei Protocolli aggiuntivi7a queste Convenzioni.
b) Ogni Alta Parte contraente o ogni parte di un conflitto, se sollecitata dal capo di una missione cui si applica il presente paragrafo e per quanto possibile:
i) assicura al personale della missione la protezione di cui al paragrafo 2 comma b) i) del presente articolo;
ii) prende le misure di cui al paragrafo 3 comma b) ii) del presente articolo.
ConfidenzialitàTutte le informazioni fornite a titolo confidenziale in applicazione delle disposizioni del presente articolo devono essere trattate in modo strettamente confidenziale da chi le riceve e non devono essere divulgate a chiunque non partecipi o non sia associato alla forza o alla missione considerata senza l’autorizzazione espressa di chi le ha fornite.
Rispetto delle leggi e prescrizioniSenza pregiudicare i privilegi e immunità di cui possono godere o le esigenze delle loro funzioni, i membri delle forze e missioni oggetto del presente articolo:
a) rispettano le leggi e prescrizioni dello Stato ospite;
b) si astengono da qualsiasi azione o attività incompatibile con il carattere
imparziale e internazionale delle loro funzioni.
Art. 13 Consultazioni delle Alte Parti contraenti1. Le Alte Parti contraenti si impegnano a consultarsi e a cooperare reciprocamente per quanto riguarda tutte le questioni concernenti il funzionamento del presente Protocollo. A tale scopo, ogni anno si tiene una conferenza delle Alte Parti contraenti.2. La partecipazione alle conferenze annuali è disciplinata dal relativo regolamento interno.3. Fra l’altro, la conferenza:
Art. 14 Rispetto delle disposizioni1. Ogni Alta Parte contraente prende tutte le misure appropriate, legislative e altre, per prevenire e reprimere le violazioni delle disposizioni del presente Protocollo commesse da persone o in luoghi posti sotto la sua giurisdizione o il suo controllo.2. Le misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo comprendono le misure richieste per far sì che chiunque, intenzionalmente, uccida o ferisca gravemente dei civili nell’ambito di un conflitto armato e contrariamente alle disposizioni del presente Protocollo sia passibile di sanzioni penali e sia tradotto in giustizia.3. Ogni Alta Parte contraente esige inoltre che le sue forze armate stabiliscano e facciano conoscere le istruzioni militari e le modalità operative corrispondenti e che i membri delle forze armate ricevano, ognuno secondo i suoi doveri e le sue responsabilità, una formazione al rispetto delle disposizioni del presente Protocollo.4. Le Alte Parti contraenti si impegnano a consultarsi e a cooperare reciprocamente a livello bilaterale, tramite il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite o nell’ambito di altre procedure internazionali appropriate, in vista di risolvere ogni problema concernente l’interpretazione e l’applicazione delle disposizioni del presente Protocollo.
Allegato tecnico
Registrazionea) La registrazione dell’ubicazione delle mine che non sono posate a distanza, dei campi minati, delle zone minate, delle trappole e di altri dispositivi dev’essere effettuata conformemente alle seguenti disposizioni:
i) l’ubicazione dei campi minati, delle zone minate e delle zone in cui sono state posate trappole e altri dispositivi è indicata precisamente rispetto alle coordinate di almeno due punti di riferimento, con le dimensioni stimate della zona contenente queste armi rispetto a questi punti di riferimento;
ii) carte, schizzi e altri documenti sono approntati per indicare l’ubicazione dei campi minati, delle zone minate, delle trappole e altri dispositivi rispetto ai punti di riferimento; vi sono pure indicati il loro perimetro e la loro estensione;
iii) ai fini del rilevamento e della rimozione di mine, trappole e altri dispositivi, le carte, schizzi o altri documenti contengono informazioni
complete sul tipo, il numero, il metodo di posa, il tipo e la durata di vita del detonatore, la data e l’ora della posa, i dispositivi antimanipolazione (se del caso) e le altre informazioni pertinenti, relative a tutte le armi collocate; per quanto possibile, il documento relativo a un campo minato deve indicare l’ubicazione esatta di ogni mina, salvo per i campi in cui le mine sono disposte in file, per cui è sufficiente l’ubicazione delle file; l’ubicazione esatta e il meccanismo di funzionamento di ogni trappola sono registrati separatamente.
b) L’ubicazione e l’estensione supposte della zona in cui si trovano le mine
posate a distanza devono essere indicate rispetto alle coordinate di punti di riferimento (per principio punti situati agli angoli), in seguito verificati e, se ciò è possibile, segnati sul suolo il più presto possibile. Il numero complessivo e il tipo di mine posate, la data e l’ora della posa e il termine di autodistruzione devono pure essere registrati.
c) Esemplari dei documenti devono essere conservati a un livello di comando sufficientemente elevato per garantire per quanto possibile la loro sicurezza.
d) L’impiego di mine fabbricate dopo l’entrata in vigore del presente Protocollo è vietato in quanto non portino le seguenti indicazioni, in inglese oppure nella o nelle lingue nazionali:
i) nome del Paese d’origine;
ii) mese e anno di fabbricazione;
iii) numero di serie o numero del lotto.
Queste indicazioni dovrebbero essere visibili, leggibili, durevoli e resistenti agli effetti ambientali, per quanto possibile.
Specificazioni riguardanti la rilevabilìtàa) Nella struttura delle mine antiuomo fabbricate dopo il 1° gennaio 1997 dev’essere incorporato un materiale o un dispositivo che renda la mina rilevabile con un’attrezzatura cercamine corrente e che emetta un segnale di risposta equivalente a quello di una massa unica coerente di 8 grammi di ferro o più.
Specificazioni riguardanti l’autodistruzione e l’autodisattivazionea) Tutte le mine antiuomo posate a distanza devono essere concepite e fabbricate in modo che non vi sia più del 10 per cento delle mine attivate che non si autodistruggono entro 30 giorni dalla posa. Ogni mina deve pure essere dotata di un dispositivo complementare di autodisattivazione concepito e fabbricato in modo che, combinando il suo funzionamento con quello del meccanismo di autodistruzione, al massimo una mina attivata su 1000 funzioni ancora come mina 120 giorni dopo la posa.
b) Tutte le mine antiuomo che non sono posate a distanza e sono impiegate al di fuori di zone segnalate, quali sono definite nell’articolo 5 del presente Protocollo, devono soddisfare le esigenze riguardanti l’autodistruzione e l’autodisattivazione di cui al comma a).
c) Nel caso in cui un’Alta Parte contraente ritenga di non poter immediatamente rispettare le disposizioni dei commi a) e/o b), può dichiarare, nel momento in cui notifica il suo consenso a essere vincolata dal presente Protocollo che, per quanto riguarda le mine fabbricate prima dell’entrata in vigore del Protocollo, essa differisce il rispetto di queste disposizioni per un periodo non
superiore a nove anni dall’entrata in vigore del Protocollo.
Durante questo periodo, la Alta Parte contraente:
i) si impegna a limitare, per quanto possibile, l’impiego delle mine
antiuomo non conformi a queste disposizioni;
ii) soddisfa le esigenze relative all’autodistruzione o quelle concernenti l’autodisattivazione nel caso delle mine antiuomo posate a distanza e soddisfa, almeno, le esigenze concernenti l’autodisattivazione nel caso delle altre mine antiuomo.
Segnalazione internazionale dei campi minati e delle zone minateSegnali simili a quelli dell’esempio che figura in appendice e come descritti di seguito devono essere utilizzati per segnalare i campi minati e le zone minate alfine che questi campi e zone possano essere visti e riconosciuti dalla popolazione civile:
a) dimensioni e forma: triangolo con un lato di almeno 28 centimetri (11 pollici) e i due altri lati di almeno 20 centimetri (7,9 pollici) o quadrato di almeno 15 centimetri (6 pollici) di lato;
b) colore: rosso o arancio con un bordo riflettente giallo;
c) simbolo: simbolo rappresentato nell’appendice o un altro simbolo che, nella zona in cui il segnale dev’essere installato, sia facilmente riconoscibile come indicante una zona pericolosa;
d) lingua: il segnale dovrebbe portare la menzione «mine» in una delle sei
lingue ufficiali della Convenzione (inglese, arabo, cinese, spagnolo, francese e russo) e nella o nelle lingue dominanti della regione;
e) distanza: i segnali dovrebbero essere posti attorno al campo minato o alla zona minata a una distanza sufficiente per poter essere visti da ogni parte da un civile che si avvicina alla zona.»
Appendice
Art. 2 Entrata in vigoreIl Protocollo modificato entra in vigore come è previsto nel paragrafo 1 comma b) dell’articolo 8 della Convenzione.( Seguono le firme )
| Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) | Entrata in vigore | ||
|---|---|---|---|---|
| Albania | 28 agosto | 2002 | 28 febbraio | 2003 |
| Argentina | 21 ottobre | 1998 | 21 aprile | 1999 |
| Australia | 22 agosto | 1997 | 3 dicembre | 1998 |
| Austria* | 27 luglio | 1998 | 27 gennaio | 1998 |
| Bangladesh | 6 settembre | 2000 | 6 marzo | 2001 |
| Belarus* | 2 marzo | 2004 | 2 settembre | 2004 |
| Belgio* | 10 marzo | 1999 | 10 settembre | 1999 |
| Bolivia | 21 settembre | 2001 | 21 marzo | 2002 |
| Bosnia e Erzegovina | 7 settembre | 2000 | 7 marzo | 2001 |
| Brasile | 4 ottobre | 1999 | 4 aprile | 2000 |
| Bulgaria | 3 dicembre | 1998 | 3 giugno | 1999 |
| Burkina Faso | 26 novembre | 2003 | 26 maggio | 2004 |
| Cambogia | 25 marzo | 1997 | 3 dicembre | 1998 |
| Camerun | 7 dicembre | 2006 | 7 giugno | 2007 |
| Canada* | 5 gennaio | 1998 | 3 dicembre | 1998 |
| Capo Verde | 16 settembre | 1997 | 3 dicembre | 1998 |
| Ceca, Repubblica | 10 agosto | 1998 | 10 febbraio | 1999 |
| Cile | 15 ottobre | 2003 | 15 aprile | 2004 |
| Cina* | 4 novembre | 1998 | 4 maggio | 1999 |
| Cipro | 22 luglio | 2003 | 22 gennaio | 2004 |
| Colombia | 6 marzo | 2000 | 6 settembre | 2000 |
| Corea (Sud)* | 9 maggio | 2001 | 9 novembre | 2001 |
| Costa Rica | 17 dicembre | 1998 | 17 giugno | 1999 |
| Croazia | 25 aprile | 2002 | 25 ottobre | 2002 |
| Danimarca* | 30 aprile | 1997 | 3 dicembre | 1998 |
| Dominicana, Repubblica | 21 giugno | 2010 | 21 dicembre | 2010 |
| Ecuador | 14 agosto | 2000 | 14 febbraio | 2001 |
| El Salvador | 26 gennaio | 2000 | 26 luglio | 2000 |
| Estonia | 20 aprile | 2000 | 20 ottobre | 2000 |
| Filippine | 12 giugno | 1997 | 3 dicembre | 1998 |
| Finlandia* | 3 aprile | 1998 | 3 dicembre | 1998 |
| Francia* | 23 luglio | 1998 | 23 gennaio | 1999 |
| Gabon | 22 settembre | 2010 | 22 marzo | 2011 |
| Georgia | 8 giugno | 2009 | 8 dicembre | 2009 |
| Germania* | 2 maggio | 1997 | 3 dicembre | 1998 |
| Giamaica | 25 settembre | 2008 | 25 marzo | 2009 |
| Giappone | 10 giugno | 1997 | 3 dicembre | 1998 |
| Giordania | 6 settembre | 2000 | 6 marzo | 2001 |
| Grecia* | 20 gennaio | 1999 | 20 luglio | 1999 |
| Grenada | 10 dicembre | 2014 | 10 giugno | 2015 |
| Guatemala | 29 ottobre | 2001 | 29 aprile | 2002 |
| Guinea-Bissau | 6 agosto | 2008 | 6 febbraio | 2009 |
| Honduras | 30 ottobre | 2003 | 30 aprile | 2004 |
| India | 2 settembre | 1999 | 2 marzo | 2000 |
| Iraq | 24 settembre | 2014 | 24 marzo | 2015 |
| Irlanda* | 27 marzo | 1997 | 3 dicembre | 1998 |
| Islanda | 22 agosto | 2008 | 22 febbraio | 2009 |
| Israele* | 30 ottobre | 2000 | 30 aprile | 2001 |
| Italia* | 13 gennaio | 1999 | 13 luglio | 1999 |
| Kuwait | 24 maggio | 2013 | 24 novembre | 2013 |
| Lettonia | 22 agosto | 2002 | 22 febbraio | 2003 |
| Liberia | 16 settembre | 2005 | 16 marzo | 2006 |
| Liechtenstein* | 19 novembre | 1997 | 3 dicembre | 1998 |
| Lituania | 3 giugno | 1998 | 3 dicembre | 1998 |
| Lussemburgo | 5 agosto | 1999 | 5 febbraio | 2000 |
| Macedonia | 31 maggio | 2005 | 30 novembre | 2005 |
| Madagascar | 14 marzo | 2008 | 14 settembre | 2008 |
| Maldive | 7 settembre | 2000 | 7 marzo | 2001 |
| Mali | 24 ottobre | 2001 | 24 aprile | 2002 |
| Malta | 24 settembre | 2004 | 24 marzo | 2005 |
| Marocco | 19 marzo | 2002 | 19 settembre | 2002 |
| Moldova | 16 luglio | 2001 | 16 gennaio | 2002 |
| Monaco | 12 agosto | 1997 | 3 dicembre | 1998 |
| Montenegro | 30 dicembre | 2011 | 30 giugno | 2012 |
| Nauru | 12 novembre | 2001 | 12 maggio | 2002 |
| Nicaragua | 5 dicembre | 2000 | 5 giugno | 2001 |
| Niger | 18 settembre | 2007 | 18 marzo | 2008 |
| Norvegia | 20 aprile | 1998 | 3 dicembre | 1998 |
| Nuova Zelanda | 8 gennaio | 1998 | 3 dicembre | 1998 |
| Paesi Bassi* | 25 marzo | 1999 | 25 settembre | 1999 |
| Parte caraibica (Bonaire, Sant’Eustachio e Saba) | 28 aprile | 2014 | 28 aprile | 2014 |
| Pakistan* | 9 marzo | 1999 | 9 settembre | 1999 |
| Panama | 3 novembre | 1999 | 3 maggio | 2000 |
| Paraguay | 22 settembre | 2004 | 22 marzo | 2005 |
| Perù | 3 luglio | 1997 | 3 dicembre | 1998 |
| Polonia | 14 ottobre | 2003 | 14 aprile | 2004 |
| Portogallo | 31 marzo | 1999 | 30 settembre | 1999 |
| Regno Unito* | 11 febbraio | 1999 | 11 agosto | 1999 |
| Romania | 25 agosto | 2003 | 25 febbraio | 2004 |
| Russia* | 2 marzo | 2005 | 2 settembre | 2005 |
| Saint Vincent e Grenadine | 6 dicembre | 2010 | 6 giugno | 2011 |
| Santa Sede | 22 luglio | 1997 | 22 gennaio | 1998 |
| Seicelle | 8 giugno | 2000 | 8 dicembre | 2000 |
| Senegal | 29 novembre | 1999 | 29 maggio | 2000 |
| Serbia | 14 febbraio | 2011 | 14 agosto | 2011 |
| Sierra Leone | 30 settembre | 2004 | 30 marzo | 2005 |
| Slovacchia | 30 novembre | 1999 | 30 maggio | 2000 |
| Slovenia | 3 dicembre | 2002 | 3 giugno | 2003 |
| Spagna | 27 gennaio | 1998 | 3 dicembre | 1998 |
| Sri Lanka | 24 settembre | 2004 | 24 marzo | 2005 |
| Stati Uniti* | 24 maggio | 1999 | 24 novembre | 1999 |
| Sudafrica* | 26 giugno | 1998 | 26 dicembre | 1998 |
| Svezia* | 16 luglio | 1997 | 3 dicembre | 1998 |
| Svizzera* | 24 marzo | 1998 | 3 dicembre | 1998 |
| Tagikistan | 12 ottobre | 1999 | 12 aprile | 2000 |
| Tunisia | 23 marzo | 2006 | 23 settembre | 2006 |
| Turchia | 2 marzo | 2005 | 2 settembre | 2005 |
| Turkmenistan | 19 marzo | 2004 | 19 settembre | 2004 |
| Ucraina* | 15 dicembre | 1999 | 15 giugno | 2000 |
| Ungheria* | 30 gennaio | 1998 | 3 dicembre | 1998 |
| Uruguay | 18 agosto | 1998 | 18 febbraio | 1999 |
| Venezuela | 19 aprile | 2005 | 19 ottobre | 2005 |
| Zambia | 25 settembre | 2013 | 25 marzo | 2014 |
| * Riserve e dichiarazioni. Le riserve e dichiarazioni, ad eccezione di quella della Svizzera, non sono pubblicate nella RU. I testi francese e inglese si possono consultare sul Sito Internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite: http://untreaty.un.org/ od ottenere presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione trattati internazionali, 3003 Berna. | ||||
| Dichiarazione interpretativa relativa all’articolo 2 paragrafo 3La Svizzera interpreta la definizione di mina antiuomo come escludente qualsiasi mina concepita per esplodere per effetto della presenza, della vicinanza o del contatto di un veicolo, quando munita di dispositivo antimanipolazione. |