0.520.33•Secondo Protocollo relativo alla Convenzione dell’Aia del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato
0.520.33Multilateral International Treaty9 ott 2004
Concluso all’Aia il 26 marzo 1999
Approvato dall’Assemblea federale il 19 marzo 20042
Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il 9 luglio 2004
Entrato in vigore per la Svizzera il 9 ottobre 2004
(Stato 3 marzo 2026)
Le Parti,
coscienti della necessità di migliorare la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato e di allestire un sistema rafforzato di protezione a favore di beni culturali specialmente designati;
riaffermando l’importanza delle disposizioni della Convenzione per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato adottata all’Aia il 14 maggio 19543e sottolineando la necessità di completarle con misure che ne rafforzino l’attuazione;
desiderose di offrire alle Alte Parti contraenti della Convenzione un mezzo per partecipare più strettamente alla protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato attuando procedure adeguate;
considerando che le regole che disciplinano la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato dovrebbero riflettere gli sviluppi del diritto internazionale;
affermando che le regole del diritto internazionale consuetudinario continueranno a disciplinare le questioni che non sono regolamentate dal presente Protocollo;
hanno convenuto quanto segue:
Ai fini del presente Protocollo s’intende per:
Il presente Protocollo completa la Convenzione per quanto concerne le relazioni tra le Parti.
(1). Oltre alle disposizioni che si applicano in tempo di pace, il presente Protocollo è applicato nelle situazioni previste dall’articolo 18 paragrafi 1 e 2 della Convenzione e dall’articolo 22 paragrafo 1. (2). Se una delle parti a un conflitto armato non è vincolata dal presente Protocollo, le Parti al presente Protocollo vi rimangono vincolate nei loro rapporti reciproci. Sono inoltre vincolate dal presente Protocollo nelle loro relazioni con uno Stato parte che non ne è vincolato, se esso ne accetta le disposizioni e fintanto che le applica.
L’applicazione delle disposizioni del capitolo 3 del presente Protocollo non pregiudica:
Le misure preparatorie prese in tempo di pace per la tutela dei beni culturali contro gli effetti prevedibili di un conflitto armato, conformemente all’articolo 3 della Convenzione, comprendono, se del caso, la preparazione di un inventario, la pianificazione di misure urgenti per garantire la protezione dei beni contro i rischi d’incendio o di crollo degli edifici, la preparazione della rimozione dei beni culturali mobili o la fornitura di una protezionein situ adeguata di detti beni e la designazione di autorità competenti responsabili della tutela dei beni culturali.
Allo scopo di garantire il rispetto dei beni culturali conformemente all’articolo 4 della Convenzione:
ii) non esiste un’alternativa praticamente possibile per ottenere un vantaggio militare equivalente a quello offerto dal fatto di dirigere un atto di ostilità contro questo obiettivo;
b) può essere invocata una deroga in base a una necessità militare imperativa conformemente all’articolo 4 paragrafo 2 della Convenzione per utilizzare beni culturali a scopi che possono esporli alla distruzione o al deterioramento solo e fintanto che non è possibile operare una scelta tra tale utilizzazione dei beni culturali e un altro metodo praticamente possibile per ottenere un vantaggio militare equivalente;
c) la decisione di invocare una necessità militare imperativa è presa solo dal capo di una formazione equivalente o superiore per importanza a un battaglione o da una formazione più piccola se le circostanze non consentono di procedere diversamente;
d) in caso di attacco basato su una decisione presa conformemente al comma a), deve essere dato un avvertimento in tempo utile e con mezzi efficaci se le circostanze lo consentono.
Senza pregiudicare le altre precauzioni stabilite dal diritto internazionale umanitario nella conduzione di operazioni militari, ogni parte al conflitto deve:
ii) si può prevedere che provochi incidentalmente ai beni culturali protetti in virtù dell’articolo 4 della Convenzione danni che sarebbero eccessivi rispetto al vantaggio militare concreto e diretto previsto.
Le parti in conflitto devono per quanto possibile:
(1). Senza pregiudicare le disposizioni degli articoli 4 e 5 della Convenzione, ogni Parte che occupa totalmente o in parte il territorio di un’altra Parte vieta e impedisce, per quanto concerne il territorio occupato:
(2). Ogni scavo archeologico, trasformazione o cambiamento di utilizzazione di beni culturali di un territorio occupato deve aver luogo, salvo che le circostanze non lo consentano, in stretta collaborazione con le autorità nazionali competenti di tale territorio.
Un bene culturale può essere collocato sotto protezione rafforzata se soddisfa le tre condizioni seguenti:
(1). Ogni Parte dovrebbe sottoporre al Comitato un elenco dei beni culturali per i quali ha intenzione di chiedere la concessione della protezione rafforzata. (2). La Parte che ha la giurisdizione o il controllo su un bene culturale può chiedere l’iscrizione di questo bene nell’Elenco che sarà allestito conformemente all’articolo 27 paragrafo 1 comma b). La domanda deve includere tutte le informazioni necessarie relative ai criteri menzionati nell’articolo 10. Il Comitato può invitare una Parte a chiedere l’iscrizione di un bene culturale nell’Elenco. (3). Altre Parti, il Comitato internazionale dello Scudo Blu e altre organizzazioni non governative che hanno una competenza adeguata possono raccomandare un bene culturale particolare al Comitato. In questi casi, il Comitato può decidere d’invitare una Parte a chiedere l’iscrizione di tale bene culturale nell’Elenco. (4). Né la domanda d’iscrizione di un bene culturale che si trova su un territorio sotto una sovranità o una giurisdizione rivendicati da più di uno Stato né l’iscrizione di tale bene pregiudicano in alcun modo i diritti delle parti alla controversia. (5). Quando riceve una domanda d’iscrizione di un bene nell’Elenco, il Comitato ne informa tutte le Parti. Le Parti possono sottoporre al Comitato, entro un termine di 60 giorni, le loro osservazioni relative a tale domanda. Tali osservazioni devono essere fondate unicamente sui criteri menzionati nell’articolo 10. Devono essere specifiche e riguardare i fatti. Il Comitato le esamina fornendo alla Parte che chiede l’iscrizione di un bene nell’Elenco l’occasione di rispondere prima di decidere. Una volta sottoposte le osservazioni al Comitato, la decisione riguardo all’iscrizione nell’Elenco è presa, fatto salvo l’articolo 26, dalla maggioranza dei quattro quinti dei membri del Comitato presenti e votanti. (6). Per decidere su una domanda, il Comitato dovrebbe chiedere il parere di organizzazioni governative e non governative così come di esperti individuali. (7). La decisione di concedere o di rifiutare la protezione rafforzata può essere fondata solo sui criteri menzionati nell’articolo 10. (8). In casi eccezionali, se è giunto alla conclusione che la Parte che chiede l’introduzione di un bene culturale nell’Elenco non è in grado di soddisfare il criterio dell’articolo 10 comma b), il Comitato può decidere di concedere la protezione rafforzata se la Parte richiedente sottopone una domanda di assistenza internazionale conformemente all’articolo 32. (9). Dall’inizio delle ostilità, una parte al conflitto può chiedere, a causa di una situazione di emergenza, la protezione rafforzata di beni culturali posti sotto la sua giurisdizione o il suo controllo, sottoponendo la sua domanda al Comitato. Il Comitato trasmette questa domanda immediatamente a tutte le parti in conflitto. In questo caso, il Comitato esamina d’urgenza le osservazioni delle Parti interessate. La decisione di concedere la protezione rafforzata a titolo provvisorio è presa il più rapidamente possibile e, fatte salve le disposizioni dell’articolo 26, dalla maggioranza dei quattro quinti dei membri del Comitato presenti e votanti. Il Comitato può concedere la protezione rafforzata a titolo provvisorio, aspettando l’esito della procedura normale di concessione della protezione, a condizione che siano soddisfatti i criteri di cui all’articolo 10 commi a) e c). (10). La protezione rafforzata è concessa dal Comitato a un bene culturale a partire dal momento della sua iscrizione nell’Elenco. (11). Il Direttore generale notifica senza indugio al Segretario generale delle Nazioni Unite e a tutte le Parti ogni decisione del Comitato di iscrivere un bene culturale nell’Elenco.
Le parti a un conflitto garantiscono l’immunità dei beni culturali posti sotto protezione rafforzata astenendosi dal farne oggetto di attacchi o di utilizzare questi beni o i loro immediati dintorni a sostegno di un’azione militare.
(1). Un bene culturale sotto protezione rafforzata perde questa protezione solo:
(2). Nelle circostanze previste nel paragrafo 1 comma b), tale bene può essere oggetto di un attacco solo se:
a) questo attacco è il solo mezzo praticamente possibile per porre fine all’utilizzazione di questo bene secondo il paragrafo 1 comma b);
b) tutte le precauzioni praticamente possibili sono state prese riguardo alla scelta dei mezzi e dei metodi di attacco in vista di porre termine a questa utilizzazione e di evitare o, in ogni caso, di ridurre al minimo i danni causati a questo bene culturale;
c) a meno che le circostanze non lo consentano a causa delle esigenze di legittima difesa immediata:
i) l’ordine di attaccare è dato al livello più alto del comando operativo,
ii) è stato dato un avvertimento alle forze avverse, con mezzi efficaci, ingiungendo loro di porre fine all’utilizzazione di cui al paragrafo 1 comma b), e
iii) è concesso un termine ragionevole alle forze avverse per ripristinare la situazione.
(1). Se un bene culturale non soddisfa più uno dei criteri enunciati nell’articolo 10 del presente Protocollo, il Comitato può sospendere o annullare la protezione rafforzata di tale bene culturale togliendolo dall’Elenco. (2). In caso di gravi violazioni dell’articolo 12 dovute all’utilizzazione, a sostegno di un’azione militare, di un bene culturale sotto protezione rafforzata, il Comitato può sospendere la protezione rafforzata di tale bene. Se le violazioni sono continue, il Comitato può eccezionalmente annullare la protezione di tale bene togliendolo dall’Elenco. (3). Il Direttore generale notifica senza indugio al Segretario generale delle Nazioni Unite e a tutte le Parti al presente Protocollo ogni decisione del Comitato di sospendere o di annullare la protezione rafforzata di un bene culturale. (4). Prima di prendere tale decisione, il Comitato offre alle Parti l’occasione di esprimere il loro parere.
(1). Commette un’infrazione ai sensi del presente Protocollo chiunque, intenzionalmente e in violazione della Convenzione o del presente Protocollo, compie uno degli atti seguenti:
(2). Ogni Parte adotta le misure che potrebbero essere necessarie per punire nel suo diritto interno le infrazioni previste nel presente articolo e per reprimerle con pene adeguate. In tal modo, le Parti si conformano ai principi generali del diritto e al diritto internazionale, in particolare alle regole che estendono la responsabilità penale individuale a persone diverse dagli autori diretti dell’atto.
(1). Senza pregiudicare il paragrafo 2, ogni Parte adotta le misure legislative necessarie per stabilire la sua competenza riguardo alle infrazioni di cui all’articolo 15, nei seguenti casi:
(2). Per quanto concerne l’esercizio della competenza e senza pregiudicare l’articolo 28 della Convenzione:
a) il presente Protocollo non preclude la responsabilità penale individuale né l’esercizio della competenza in virtù del diritto interno e internazionale applicabile e non incide sull’esercizio della competenza in virtù del diritto internazionale consuetudinario;
b) ad eccezione del caso in cui uno Stato che non è Parte al presente Protocollo potrebbe accettarne e applicarne le disposizioni, conformemente all’articolo 3 paragrafo 2, i membri delle forze armate e i cittadini di uno Stato che non è Parte al presente Protocollo, esclusi quelli che servono nelle forze armate di uno Stato che ne è Parte, non hanno una responsabilità penale individuale conformemente al presente Protocollo, che non obbliga a stabilire la sua competenza su queste persone o a estradarle.
(1). La Parte sul territorio della quale è constatata la presenza dell’autore presunto di un’infrazione enunciata nell’articolo 15 paragrafo 1 commi a)–c), se non procede alla sua estradizione, sottopone il caso senza eccezioni e senza eccessivo indugio alle autorità competenti del perseguimento, secondo una procedura conforme al suo diritto interno o, se del caso, alle regole pertinenti del diritto internazionale. (2). Senza pregiudicare, se del caso, le regole pertinenti del diritto internazionale, ogni persona nei confronti della quale è avviata una procedura in virtù della Convenzione o del presente Protocollo beneficia della garanzia di un trattamento e di un procedimento equi, in tutte le fasi della procedura, conformemente al diritto interno e al diritto internazionale, e in alcun caso beneficia di garanzie meno favorevoli di quelle che le sarebbero riconosciute dal diritto internazionale.
(1). Le infrazioni previste nell’articolo 15 paragrafo 1 commi a)–c) devono essere incluse tra le infrazioni che possono dar luogo a estradizione in ogni trattato di estradizione concluso tra le Parti prima dell’entrata in vigore del presente Protocollo. Le Parti si impegnano a includere queste infrazioni in tutti i trattati di estradizione che concluderanno successivamente. (2). Se una Parte che subordina l’estradizione all’esistenza di un trattato riceve una domanda di estradizione da un’altra Parte con la quale non è legata da un trattato di estradizione, può considerare il presente Protocollo come base legale per l’estradizione per quanto concerne le infrazioni di cui all’articolo 15 paragrafo 1 commi a)–c). (3). Le Parti che non subordinano l’estradizione all’esistenza di un trattato riconoscono tra di esse le infrazioni previste nell’articolo 15 paragrafo 1 commi a)–c) come casi di estradizione alle condizioni previste dalla legislazione della Parte che riceve la domanda. (4). Se necessario, le infrazioni di cui all’articolo 15 paragrafo 1 commi a)–c) sono considerate ai fini dell’estradizione tra le Parti come commesse non solo nel luogo in cui sono occorse ma anche nel territorio delle Parti che hanno stabilito la loro giurisdizione conformemente all’articolo 16 paragrafo 1.
(1). Le Parti si accordano la maggiore assistenza giudiziaria possibile per le investigazioni o le procedure penali o di estradizione relative alle infrazioni di cui all’articolo 15, compresa l’assistenza in vista dell’ottenimento di elementi di prova di cui dispongono e che sono necessari ai fini della procedura. (2). Le Parti adempiono gli obblighi che incombono loro in virtù del paragrafo 1 conformemente a tutti i trattati o accordi di assistenza giudiziaria che esistono tra di esse. In assenza di simili trattati o accordi, le Parti si concedono assistenza conformemente al loro diritto interno.
(1). Per i bisogni di estradizione e di assistenza giudiziaria, le infrazioni di cui rispettivamente all’articolo 15 paragrafo 1 commi a)–c) e all’articolo 15 non devono essere considerate né come infrazioni politiche né come infrazioni connesse a infrazioni politiche né come infrazioni ispirate da motivi politici. Di conseguenza, una domanda di estradizione o di assistenza giudiziaria fondata su tali infrazioni non può essere rifiutata per il solo motivo che concerne un’infrazione politica, un’infrazione connessa a un’infrazione politica o un’infrazione ispirata da motivi politici. (2). Nessuna disposizione del presente Protocollo deve essere interpretata come implicante un obbligo di estradizione o di assistenza giudiziaria se la Parte che riceve la domanda di estradizione ha seri motivi per credere che tale domanda per le infrazioni di cui all’articolo 15 paragrafo 1 commi a)–c) o la domanda di assistenza concernente le infrazioni di cui all’articolo 15 sia stata presentata per perseguire o sanzionare una persona per motivi di razza, religione, nazionalità origine etnica o opinioni politiche e che dando seguito alla domanda si pregiudicherebbe la situazione di tale persona per una di queste considerazioni.
Senza pregiudicare l’articolo 28 della Convenzione, ogni Parte adotta le misure legislative, amministrative o disciplinari che potrebbero essere necessarie per far cessare i seguenti atti se sono commessi intenzionalmente:
(1). Il presente Protocollo è applicabile in caso di conflitto armato che non presenta un carattere internazionale e che ha luogo sul territorio di una delle Parti. (2). Il presente Protocollo non si applica alle situazioni di tensioni e di tumulti interni, come sommosse, atti isolati e sporadici di violenza e altri atti analoghi. (3). Nessuna disposizione del presente Protocollo è invocata per minacciare la sovranità di uno Stato o la responsabilità del governo di mantenere o di ripristinare l’ordine pubblico nello Stato o di difendere l’unità nazionale e l’integrità territoriale dello Stato con tutti i mezzi legittimi. (4). Nessuna disposizione del presente Protocollo minaccia la priorità giurisdizionale di una Parte sul territorio della quale ha luogo un conflitto armato che non presenta un carattere internazionale per quanto concerne le violazioni di cui all’articolo 15. (5). Nessuna disposizione del presente Protocollo è invocata come giustificazione di un intervento diretto o indiretto, per qualsiasi ragione, nel conflitto armato o negli affari interni o esterni della Parte sul territorio della quale ha luogo il conflitto. (6). L’applicazione del presente Protocollo alla situazione menzionata nel paragrafo 1 non influisce sullo statuto giuridico delle parti in conflitto. (7). L’UNESCO può offrire i suoi servizi alle parti in conflitto.
(1). L’Adunanza delle Parti è convocata contemporaneamente alla Conferenza generale dell’UNESCO, in coordinazione con l’Adunanza delle Alte Parti contraenti se quest’ultima è stata convocata dal Direttore generale dell’UNESCO.
(2). L’Adunanza delle Parti adotta il proprio regolamento interno.
(3). All’Adunanza delle Parti compete:
(4). Il Direttore generale convoca un’Adunanza straordinaria delle parti se almeno un quinto di quest’ultima ne fa richiesta.
(1). È istituito un Comitato per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato. Il Comitato è composto di dodici Parti che sono elette dall’Adunanza delle Parti. (2). Il Comitato si riunisce una volta all’anno in sessione ordinaria e ogni qualvolta lo ritenga necessario in sessione straordinaria. (3). Nella composizione del Comitato, le Parti badano ad assicurare un’equa rappresentanza delle diverse regioni e culture del mondo. (4). Quali rappresentanti, le Parti che compongono il Comitato scelgono persone qualificate nei settori del patrimonio culturale, della difesa o del diritto internazionale, e badano, di comune intesa, affinché il Comitato nel suo insieme riunisca le adeguate competenze in tutti i settori.
(1). Le Parti elette nel Comitato rimangono in carica per quattro anni e sono immediatamente rieleggibili una sola volta. (2). Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, il mandato della metà dei membri scelti in occasione della prima elezione termina alla fine della prima sessione ordinaria dell’Adunanza delle Parti che segue quella durante la quale sono stati eletti. Sono sorteggiati dal Presidente dell’Adunanza dopo la prima elezione.
(1). Il Comitato adotta il proprio regolamento interno. (2). Il quorum è costituito dalla maggioranza dei membri. Le decisioni del Comitato sono prese alla maggioranza dei due terzi dei membri votanti. (3). I membri non partecipano al voto su decisioni inerenti ai beni culturali interessati da un conflitto armato nel quale sono parti.
(1). Al Comitato compete:
(2). Il Comitato esercita le proprie funzioni cooperando con il Direttore generale.
(3). Il Comitato coopera con le organizzazioni governative e non governative internazionali e nazionali che perseguono obiettivi simili a quelli della Convenzione, del suo Primo Protocollo e del presente Protocollo. Per facilitare lo svolgimento delle proprie funzioni, il Comitato può invitare alle proprie riunioni, alle quali partecipano a titolo consultivo, eminenti organizzazioni professionali che hanno relazioni formali con l’UNESCO, segnatamente il Comitato internazionale dello Scudo Blu (CIBB) e suoi organi costitutivi. A queste riunioni possono essere invitati, a titolo consultivo, anche rappresentanti dell’Istituto Internazionale per la Conservazione e il Restauro dei Beni Culturali (ICCROM; Centro di Roma) e del Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR).
Il Comitato è assistito dal Segretariato dell’UNESCO che prepara la documentazione, l’ordine del giorno delle riunioni e assicura l’esecuzione delle decisioni.
(1). È istituito un Fondo allo scopo di:
(2). Il Fondo è costituito quale fondo di deposito, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario dell’UNESCO.
(3). Le spese del Fondo sono vincolate esclusivamente agli obiettivi decisi dal Comitato conformemente agli orientamenti definiti nell’articolo 23 paragrafo 3 comma c). Il Comitato può accettare contributi destinati in modo specifico a un programma o progetto particolare di cui esso stesso ha deciso l’attuazione.
(4). Le risorse del Fondo sono costituite:
a) da contributi volontari delle Parti;
b) da contributi, donazioni o legati provenienti da:
i) altri Stati,
ii) dall’UNESCO o da altre organizzazioni del sistema delle Nazioni Unite,
iii) da altre organizzazioni intergovernative o non governative, e
iv) da organismi pubblici o privati o da privati;
c) dagli interessi maturati delle risorse del Fondo;
d) dal ricavato delle collette e delle manifestazioni organizzate a favore del Fondo; e
e) da qualsiasi altra risorsa autorizzata dagli orientamenti applicabili del Fondo.
(1). Le Parti si sforzano con mezzi adeguati, segnatamente con programmi d’educazione e d’informazione, di far apprezzare e rispettare meglio i beni culturali dall’insieme della propria popolazione.
(2). Le Parti diffondono il presente Protocollo il più ampiamente possibile sia in tempo di pace sia in tempo di conflitto armato.
(3). Le autorità militari o civili che, in periodo di conflitto armato, assumono responsabilità inerenti all’applicazione del presente Protocollo, devono conoscerne perfettamente il testo. A tale scopo, le Parti:
In caso di grave violazione del presente Protocollo, le Parti s’impegnano ad agire, sia congiuntamente, per il tramite del Comitato, sia separatamente, in cooperazione con l’UNESCO e l’Organizzazione delle Nazioni Unite e conformemente allo Statuto delle Nazioni Unite4.
(1). Una Parte può domandare al Comitato un’assistenza internazionale a favore di beni culturali sotto protezione rafforzata nonché un’assistenza per elaborare, perfezionare o applicare leggi, disposizioni amministrative e misure di cui all’articolo 10. (2). Una parte in conflitto che non è Parte al presente Protocollo ma che ne accetta e ne applica le disposizioni, come previsto nell’articolo 3 paragrafo 2, può domandare al Comitato un’adeguata assistenza internazionale. (3). Il Comitato adotta disposizioni che disciplinano la presentazione delle domande d’assistenza internazionale e definisce le forme che tale assistenza può assumere. (4). Le Parti sono incoraggiate a fornire qualsiasi forma di assistenza tecnica, per il tramite del Comitato, alle Parti o parti in conflitto che ne fanno domanda.
(1). Una Parte può invocare l’assistenza tecnica dell’UNESCO in vista di organizzare la protezione dei propri beni culturali, segnatamente per quanto concerne le misure preparatorie da adottare per assicurare la tutela dei beni culturali, le misure di prevenzione e organizzative concernenti le situazioni urgenti e l’allestimento di inventari nazionali dei beni culturali, o a proposito di qualsiasi altro problema suscitato dall’applicazione del presente Protocollo. L’UNESCO concede tale assistenza nei limiti del proprio programma e delle proprie possibilità. (2). Le Parti sono incoraggiate a fornire un’assistenza tecnica, sia bilaterale sia multilaterale. (3). L’UNESCO è autorizzata ad avanzare, di propria iniziativa, proposte alle Parti in tali settori.
Il presente Protocollo è applicato con l’assistenza delle Potenze protettrici incaricate di tutelare gli interessi delle Parti in conflitto.
(1). Le Potenze protettrici offrono i loro buoni uffici ogni qual volta lo ritengono utile nell’interesse dei beni culturali, segnatamente se vi è disaccordo fra le parti in conflitto sull’applicazione o l’interpretazione delle disposizioni del presente Protocollo. (2). A tale scopo, ciascuna delle Potenze protettrici può, su invito di una Parte, del Direttore generale o di propria iniziativa, proporre alle parti in conflitto una riunione di loro rappresentanti, e in particolare delle autorità incaricate della protezione dei beni culturali, eventualmente sul territorio di uno Stato che non è parte al conflitto. Le parti in conflitto sono tenute a dare seguito alle proposte di riunione che sono loro rivolte. Le Potenze protettrici propongono all’approvazione delle parti in conflitto una personalità di uno Stato non parte al conflitto o presentata dal Direttore generale che è invitata a partecipare a questa riunione in qualità di presidente.
(1). Nel caso di un conflitto in cui non sono state designate Potenze protettrici, il Direttore generale può offrire i suoi buoni uffici o intervenire in qualsiasi altra forma di conciliazione o di mediazione al fine di risolvere la controversia. (2). Su invito di una Parte o del Direttore generale, il Presidente del Comitato può proporre alle parti in conflitto una riunione di loro rappresentanti, e in particolare delle autorità incaricate della protezione dei beni culturali, se del caso nel territorio di uno Stato non parte al conflitto.
(1). Le Parti traducono il presente Protocollo nelle lingue ufficiali del loro Paese e trasmettono le traduzioni ufficiali al Direttore generale. (2). Ogni quattro anni, le Parti sottopongono al Comitato un rapporto sull’attuazione del presente Protocollo.
Nessuna disposizione del presente Protocollo concernente la responsabilità penale individuale influisce sulla responsabilità degli Stati in materia di diritto internazionale, segnatamente in merito all’obbligo di riparazione.
Il presente Protocollo è redatto in arabo, cinese, francese, inglese, russo e spagnolo, i sei testi facenti ugualmente fede.
Il presente Protocollo reca la data del 26 marzo 1999. Resta aperto alla firma delle Alte Parti contraenti all’Aia dal 17 maggio al 31 dicembre 1999.
(1). Il presente Protocollo è soggetto alla ratifica, accettazione o approvazione da parte delle Alte Parti contraenti che ne sono i firmatari, conformemente alle rispettive procedure costituzionali. (2). Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il Direttore generale.
(1). Il presente Protocollo è aperto all’adesione delle altre Alti Parti contraenti a partire dal 1° gennaio 2000. (2). L’adesione avviene mediante il deposito di uno strumento d’adesione presso il Direttore generale.
(1). Il presente Protocollo entra in vigore tre mesi dopo il deposito di venti strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione. (2). Successivamente entra in vigore, per ogni Parte, tre mesi dopo il deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.
Le condizioni previste negli articoli 18 e 19 della Convenzione danno effetto immediato alle ratifiche, accettazioni, approvazioni del presente Protocollo o alle adesioni a quest’ultimo, depositate dalle parti in conflitto, prima o dopo l’inizio delle ostilità o dell’occupazione. In questi casi, il Direttore generale trasmette, per la via più rapida, le comunicazioni previste nell’articolo 46.
(1). Ogni Parte può disdire il presente Protocollo. (2). La disdetta è notificata con uno strumento scritto depositato presso il Direttore generale. (3). Essa avrà effetto un anno dopo il ricevimento dello strumento. Tuttavia, se al termine di detto anno la Parte che recede è implicata in un conflitto armato, la disdetta è sospesa sino alla fine delle ostilità, ma in ogni caso, fino a quando non siano terminate le operazioni di rimpatrio dei beni culturali.
Il Direttore generale informa tutte le Alte Parti contraenti e l’Organizzazione delle Nazioni Unite, del deposito di tutti gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione menzionati negli articoli 41 e 42, come pure delle disdette previste nell’articolo 45.
Il presente Protocollo è registrato presso il Segretariato dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, conformemente all’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite5, su richiesta del Direttore generale.
In fede di che , i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.Fatto all’Aia, il 26 marzo 1999, in un solo esemplare che sarà depositato nell’archivio dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura, e copie del quale, certificate conformi, saranno rimesse a tutte le Alte Parti contraenti.(Seguono le firme)
| Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S) | Entrata in vigore | ||
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 12 marzo | 2018 A | 12 giugno | 2018 |
| Arabia Saudita | 6 novembre | 2007 A | 6 febbraio | 2008 |
| Argentina | 7 gennaio | 2002 A | 9 marzo | 2004 |
| Armenia | 18 maggio | 2006 | 18 agosto | 2006 |
| Austria* | 1° marzo | 2002 | 9 marzo | 2004 |
| Azerbaigian* | 17 aprile | 2001 A | 9 marzo | 2004 |
| Bahrein | 26 agosto | 2008 A | 26 novembre | 2008 |
| Barbados | 2 ottobre | 2008 A | 2 gennaio | 2009 |
| Belgio* | 13 ottobre | 2010 | 13 gennaio | 2011 |
| Benin | 17 aprile | 2012 A | 17 luglio | 2012 |
| Bielorussia | 13 dicembre | 2000 | 9 marzo | 2004 |
| Bosnia ed Erzegovina | 22 maggio | 2009 A | 22 agosto | 2009 |
| Botswana | 19 novembre | 2021 A | 19 febbraio | 2022 |
| Brasile | 23 settembre | 2005 A | 23 dicembre | 2005 |
| Bulgaria | 14 giugno | 2000 | 9 marzo | 2004 |
| Burkina Faso | 5 febbraio | 2018 A | 5 maggio | 2018 |
| Cambogia | 17 settembre | 2013 | 17 dicembre | 2013 |
| Canada | 29 novembre | 2005 A | 28 febbraio | 2006 |
| Cile | 11 settembre | 2008 A | 11 dicembre | 2008 |
| Cipro | 16 maggio | 2001 | 9 marzo | 2004 |
| Colombia | 24 novembre | 2010 | 24 febbraio | 2011 |
| Congo (Kinshasa)a | 28 agosto | 2024 | 28 agosto | 2024 |
| Costa Rica | 9 dicembre | 2003 A | 9 marzo | 2004 |
| Croazia | 8 febbraio | 2006 | 8 maggio | 2006 |
| Danimarcab | 5 settembre | 2018 A | 5 dicembre | 2018 |
| Ecuador | 2 agosto | 2004 | 2 novembre | 2004 |
| Egitto | 3 agosto | 2005 | 3 novembre | 2005 |
| El Salvador | 27 marzo | 2002 A | 9 marzo | 2004 |
| Estonia | 17 gennaio | 2005 | 17 aprile | 2005 |
| Finlandia | 27 agosto | 2004 | 27 novembre | 2004 |
| Francia* | 20 marzo | 2017 | 20 giugno | 2017 |
| Gabon | 29 agosto | 2003 A | 9 marzo | 2004 |
| Georgia | 13 settembre | 2010 A | 13 dicembre | 2010 |
| Germania | 25 novembre | 2009 | 25 febbraio | 2010 |
| Giappone | 10 settembre | 2007 | 10 dicembre | 2007 |
| Gibuti | 9 aprile | 2018 A | 9 luglio | 2018 |
| Giordania | 5 maggio | 2009 A | 5 agosto | 2009 |
| Grecia | 20 aprile | 2005 | 20 luglio | 2005 |
| Guatemala | 4 febbraio | 2005 A | 4 maggio | 2005 |
| Guinea equatoriale | 19 novembre | 2003 A | 9 marzo | 2004 |
| Haiti | 19 maggio | 2025 A | 19 agosto | 2025 |
| Honduras | 26 gennaio | 2003 A | 9 marzo | 2004 |
| Iran* | 24 maggio | 2005 A | 24 agosto | 2005 |
| Iraq | 6 aprile | 2022 A | 6 luglio | 2022 |
| Irlanda | 17 maggio | 2018 A | 17 agosto | 2018 |
| Italia | 10 luglio | 2009 | 10 ottobre | 2009 |
| Libano | 8 ottobre | 2020 A | 8 gennaio | 2021 |
| Libia | 20 luglio | 2001 A | 9 marzo | 2004 |
| Liechtenstein | 31 gennaio | 2017 A | 30 aprile | 2017 |
| Lituania | 13 marzo | 2002 A | 9 marzo | 2004 |
| Lussemburgo | 30 giugno | 2005 | 30 settembre | 2005 |
| Macedonia del Nord | 19 aprile | 2002 | 9 marzo | 2004 |
| Madagascar | 3 luglio | 2018 | 3 ottobre | 2018 |
| Malia | 15 novembre | 2012 A | 15 novembre | 2012 |
| Malta | 12 febbraio | 2025 A | 12 maggio | 2025 |
| Marocco | 5 dicembre | 2013 | 5 marzo | 2014 |
| Mauritania | 7 luglio | 2023 | 7 ottobre | 2023 |
| Messico | 7 ottobre | 2003 A | 9 marzo | 2004 |
| Moldova | 16 gennaio | 2026 A | 16 aprile | 2026 |
| Montenegro | 26 aprile | 2007 S | 3 giugno | 2006 |
| Nicaragua | 1° giugno | 2001 A | 9 marzo | 2004 |
| Niger | 16 giugno | 2006 A | 16 settembre | 2006 |
| Nigeria | 21 ottobre | 2005 | 21 gennaio | 2006 |
| Norvegia | 5 settembre | 2016 A | 5 dicembre | 2016 |
| Nuova Zelandac | 23 ottobre | 2013 A | 23 gennaio | 2014 |
| Oman | 16 maggio | 2011 | 16 agosto | 2011 |
| Paesi Bassi | 30 gennaio | 2007 | 30 aprile | 2007 |
| Parte caraibica (Bonaire, Sant’Eustachio e Saba) | 10 ottobre | 2010 | 10 gennaio | 2011 |
| Palestina | 22 marzo | 2012 A | 22 giugno | 2012 |
| Panama | 8 marzo | 2001 A | 9 marzo | 2004 |
| Paraguay | 9 novembre | 2004 A | 9 febbraio | 2005 |
| Perù | 24 maggio | 2005 | 24 agosto | 2005 |
| Polonia | 3 gennaio | 2012 A | 3 aprile | 2012 |
| Portogallo | 9 aprile | 2018 A | 9 luglio | 2018 |
| Qatar | 4 settembre | 2000 | 9 marzo | 2004 |
| Regno Unito* | 12 settembre | 2017 A | 12 dicembre | 2017 |
| Repubblica Ceca | 8 giugno | 2007 A | 8 settembre | 2007 |
| Repubblica Dominicana | 3 marzo | 2009 A | 3 giugno | 2009 |
| Romania | 7 agosto | 2006 | 7 novembre | 2006 |
| San Marino | 10 dicembre | 2024 A | 10 marzo | 2025 |
| Serbia | 2 settembre | 1999 A | 9 marzo | 2004 |
| Slovacchia | 11 febbraio | 2004 | 11 maggio | 2004 |
| Slovenia | 13 aprile | 2004 A | 13 luglio | 2004 |
| Spagna | 6 luglio | 2001 | 9 marzo | 2004 |
| Sudafrica | 11 febbraio | 2015 A | 11 maggio | 2015 |
| Svezia | 10 novembre | 2017 | 10 febbraio | 2018 |
| Svizzera | 9 luglio | 2004 | 9 ottobre | 2004 |
| Tagikistan | 21 febbraio | 2006 A | 21 maggio | 2006 |
| Togo | 24 gennaio | 2017 A | 24 aprile | 2017 |
| Turkmenistan | 22 gennaio | 2018 A | 22 aprile | 2018 |
| Ucraina*a | 30 giugno | 2020 A | 30 giugno | 2020 |
| Ungheria | 26 ottobre | 2005 | 26 gennaio | 2006 |
| Uruguay | 3 gennaio | 2007 A | 3 aprile | 2007 |
| Yemen | 1° giugno | 2023 | 1° settembre | 2023 |
| * Riserve e dichiarazioni. Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU, ad eccezione di quelle della Svizzera. I testi in francese e in inglese si possono consultare sul sito internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura (UNESCO)https://www.unesco.org/fr/legal-affairs/second-protocol-hague-convention-1954-protection-cultural-property-event-armed-conflict?hub=66535oppure richiedere alla Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione dei trattati internazionali, 3003 Berna. a Adesione con applicazione che dà effetto immediato nel senso dell’art. 44 del Protocollo. b Il Protocollo non vale né per le Isole Féroé né per la Groenlandia. c Il Protocollo non vale per Tokelau. |
Al momento della sua conclusione, la versione originale francese del Secondo Protocollo conteneva discrepanze linguistiche con la versione originale inglese. Il Comitato per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato ha adottato delle correzioni, entrate in vigore il 7 settembre 2017, per ripristinare la concordanza linguistica (RU 2024 382). ↩
RU 2005 147 ↩
RS 0.520.3 ↩
RS 0.120 ↩
RS 0.120 ↩
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