0.631.242.012•Convenzione doganale relativa all’importazione temporanea di materiale pedagogico
0.631.242.012Multilateral International Treaty14 feb 1974
Conchiusa in Bruxelles l’8 giugno 1970
Approvata dall’Assemblea federale il 5 giugno 19732
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 14 novembre 1973
Entrata in vigore per la Svizzera il 14 febbraio 1974
(Stato 10 aprile 2014)
Preambolo
Le Parti Contraenti alla presente Convenzione, elaborata sotto gli auspici del Consiglio di Cooperazione Doganale, con il concorso dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO);
Considerando l’importanza che presenta la circolazione internazionale del materiale pedagogico per lo sviluppo dell’insegnamento e della formazione professionale, basi determinanti per il progresso economico e sociale;
Convinte che tale sviluppo possa essere incrementato mediante l’adozione di agevolazioni generali in materia di importazione temporanea in franchigia di dazio e tasse per il materiale pedagogico,
Hanno convenuto quanto segue:
Giusta la presente Convenzione, s’intende per: (a) «materiale pedagogico»: l’insieme del materiale utilizzato ai fini dell’insegnamento o della formazione professionale, e segnatamente modelli, strumenti, apparecchi, macchine e loro accessori, il cui elenco non limitativo è allegato alla presente Convenzione; (b) «dazi e tasse all’importazione»: i dazi e tutti gli altri gravami diversi imposti all’importazione o in occasione dell’importazione di merce eccettuati quelli il cui ammontare è limitato al costo approssimativo del servizio prestato; (c) «ammissione temporanea»: l’importazione temporanea in franchigia di dazi e tasse all’importazione, senza né divieti né restrizioni d’importazione, in quanto seguiti da riesportazioni; (d) «istituti riconosciuti»: gli istituti d’insegnamento o di formazione professionale, pubblici o privati, che non perseguono essenzialmente scopo lucrativo, riconosciuti idonei ad accogliere il materiale pedagogico in ammissione temporanea dalle autorità competenti del Paese di importazione; (e) «ratificazione»: la ratificazione stessa, l’accettazione o l’approvazione; (f) «Consiglio»: l’organizzazione indetta dalla Convenzione per l’istituzione di un Consiglio di Cooperazione Doganale, conchiusa a Bruxelles il 15 dicembre 19503.
Ciascuna Parte Contraente si obbliga ad accordare l’ammissione temporanea: (a) al materiale pedagogico destinato ad essere impiegato, sul proprio territorio, esclusivamente al fine dell’insegnamento o della formazione professionale; (b) ai pezzi di ricambio riferentesi al materiale pedagogico ammesso temporaneamente in virtù del paragrafo (a) che precede, come anche agli attrezzi specialmente costruiti per la manutenzione, il controllo, la taratura o la riparazione del detto materiale.
L’ammissione temporanea del materiale pedagogico, dei pezzi di ricambio e degli attrezzi può essere subordinata alle condizioni seguenti: (a) che l’importazione sia fatta da istituti riconosciuti e che l’impiego avvenga sotto il controllo e la responsabilità di detti istituti; (b) che l’impiego, nel Paese d’importazione, non persegua finalità commerciali; (c) che, tenuto conto della destinazione, l’importazione avvenga entro limiti ragionevoli; (d) che sia possibile l’identificazione all’atto della riesportazione; (e) che, durante il soggiorno nel Paese d’importazione, la proprietà permanga a una persona fisica domiciliata all’estero o a una persona giuridica avente sede all’estero.
Ciascuna Parte Contraente può liberarsi completamente o parzialmente dagli obblighi assunti con la presente Convenzione allorquando: (a) le merci di valore pedagogico equivalente al materiale pedagogico per cui è prevista l’ammissione temporanea, o (b) i pezzi di ricambio da utilizzarsi in luogo di quelli per cui è prevista l’ammissione temporanea
sono prodotti e disponibili nel Paese d’importazione.
Qualora lo ritenga possibile, ciascuna Parte Contraente, si obbliga a non chiedere la costituzione di una garanzia per l’ammontare dei dazi e delle tasse all’importazione e di accontentarsi di un impegno scritto. Siffatto impegno può essere chiesto sia per ogni importazione sia a titolo generale per un periodo determinato oppure, ove occorra, per la durata del riconoscimento concesso all’istituto.
La riesportazione del materiale pedagogico collocato in ammissione temporanea può essere fatta in una o parecchie volte per il tramite di qualsiasi ufficio doganale aperto a siffatte operazioni che non deve essere necessariamente l’ufficio d’importazione.
Il materiale pedagogico collocato in ammissione temporanea può anche non essere riesportato ovverossia può essere destinato al consumo interno con la riserva però che siano soddisfatte le condizioni e le formalità previste da leggi e regolamenti del Paese d’importazione temporanea.
In caso di infortunio debitamente accertato, nonostante l’obbligo di riesportazione previsto nella presente Convenzione, la riesportazione di tutto il materiale pedagogico o di parte di esso gravemente danneggiato non è richiesta sempre che, giusta la decisione delle autorità doganali: (a) esso sia assoggettato ai dazi e alle tasse all’importazione; oppure (b) abbandonato, in franchigia da qualsiasi spesa, al Tesoro pubblico del Paese d’importazione temporanea; oppure (c) distrutto sotto controllo ufficiale, senza che risultino spese per il Tesoro pubblico del Paese d’importazione temporanea.
Le disposizioni previste all’Articolo 9 s’applicano parimente ai pezzi che sono stati sostituiti in seguito a riparazione o modificazioni apportate al materiale pedagogico durante il soggiorno sul territorio d’importazione temporanea.
Le disposizioni degli Articoli 6 a 9, s’applicano parimente ai pezzi di ricambio e agli attrezzi di cui all’Articolo 2.
Le disposizioni della presente Convenzione sanciscono agevolazioni minime e non pregiudicano l’applicazione di agevolazioni maggiori accordate o accordabili da talune Parti Contraenti in virtù di disposizioni unilaterali, d’accordi bilaterali o multilaterali.
Nell’applicazione della presente Convenzione, i territori di Parti Contraenti che costituiscono un’unione doganale o economica possono essere considerati come un unico territorio.
Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano l’applicazione di divieti e restrizioni in virtù di regolamenti nazionali e fondati su considerazioni etiche o d’ordine pubblico, di sicurezza pubblica, di igiene o salute pubblica o riferentesi alla protezione di brevetti e marchi di fabbrica.
Qualsiasi infrazione alle disposizioni della presente Convenzione, come anche qualsiasi sostituzione, falsa dichiarazione o manovra fatta nell’intento di porre indebitamente una persona (fisica o giuridica) o materiale al beneficio delle agevolazioni previste nella presente Convenzione, espone il contravventore, nel Paese in cui è commessa l’infrazione, alle sanzioni previste da leggi e regolamenti di detti Paesi e, all’occorrenza, al pagamento di dazi e delle tasse all’importazione esigibili.
Non è ammessa riserva alcuna alla presente Convenzione.
L’Allegato al presente testo è considerato parte integrante della Convenzione.
Il Segretario Generale del Consiglio notifica a tutte le Parti Contraenti, agli Stati firmatari, al Segretario delle Nazioni Unite e al Direttore Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO): (a) le firme, ratificazione e adesione di cui all’Articolo 17; (b) la data in cui la Convenzione entra in vigore conformemente all’Articolo 18; (c) le notificazioni ricevute conformemente all’Articolo 19; (d) le disdette ricevute conformemente all’Articolo 21; (e) gli emendamenti considerati accettati conformemente all’Articolo 24 e la data della loro entrata in vigore.
Conformemente all’Articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, la Convenzione è registrata presso il Segretariato delle Nazioni Unite su richiesta del Segretario Generale del Consiglio.
In fede di che, i sottoscritti debitamente autorizzati hanno firmato la presente Convenzione.Fatto a Bruxelles, l’otto giugno millenovecentosettanta, nelle lingue francese e inglese, i due testi facenti parimente fede, in un solo esemplare depositato presso il Segretario Generale del Consiglio che ne trasmette copie certificate conformi a tutti gli Stati di cui al paragrafo 1 dell’Articolo 17.(Seguono le firme)
| (a) | Registratori o riproduttori di suoni o immagini, come: |
|---|---|
| Proiettori di diapositive o film fissi; Proiettori cinematografici; Retroproiettori e episcopi; Magnetofoni, magnetoscopi e cinescopi; TV in circuito chiuso. | |
| (b) | Supporti di suoni o immagini, come: |
| Diapositive, film fissi e microfilm; Pellicole cinematografiche; Registrazioni sonore (nastri magnetici, dischi); Videocassette. | |
| (c) | Materiale specializzato, come: |
| Materiale bibliografico ed audiovisivo per biblioteche; Biblioteche circolanti; Laboratori linguistici; Materiale d’interpretazione simultanea; Macchine (meccaniche o elettroniche) per l’insegnamento programmato; Oggetti specialmente concepiti per l’istruzione o la formazione dei minorati. | |
| (d) | Altro materiale, come: |
| Panelli murali, modellini, grafici, carte, piani, fotografie e disegni; Strumenti, apparecchi e modelli per dimostrazione; Collezioni monografiche con commento didattico visivo o sonoro; Strumenti, apparecchi, macchine utensili per tirocinio. |
| Stati partecipanti | Ratificazione Adesione (A) Firma senza riserva di ratificazione (Fi) | Entrata in vigore | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Africa del Sud | 18 dicembre | 1975 A | 18 marzo | 1976 | |
| Algeria | 16 giugno | 1971 | 16 settembre | 1971 | |
| Argentina | 3 gennaio | 1973 A | 3 aprile | 1973 | |
| Australia | 25 giugno | 1971 Fi | 25 settembre | 1971 | |
| Austria | 10 ottobre | 1972 A | 10 gennaio | 1973 | |
| Barbados | 7 marzo | 1975 A | 7 giugno | 1975 | |
| Benin | 5 febbraio | 1971 Fi | 10 settembre | 1971 | |
| Camerun | 29 giugno | 1971 Fi | 29 settembre | 1971 | |
| Cipro | 30 novembre | 1973 | 28 febbraio | 1974 | |
| Corea (Sud) | 18 giugno | 1982 A | 18 settembre | 1982 | |
| Filippine | 5 aprile | 1973 | 5 luglio | 1973 | |
| Francia | 15 marzo | 1973 A | 15 giugno | 1973 | |
| Germania* | 10 giugno | 1971 Fi | 10 settembre | 1971 | |
| Giordania | 25 giugno | 1971 Fi | 25 settembre | 1971 | |
| Grecia | 23 gennaio | 1974 A | 23 aprile | 1974 | |
| India | 4 dicembre | 1973 A | 4 marzo | 1974 | |
| Iran | 24 aprile | 1972 A | 21 luglio | 1972 | |
| Iraq | 2 dicembre | 1971 A | 2 marzo | 1972 | |
| Israele | 5 aprile | 1973 A | 5 luglio | 1973 | |
| Lesotho | 27 gennaio | 1982 A | 27 aprile | 1982 | |
| Libano | 16 febbraio | 1971 Fi | 10 settembre | 1971 | |
| Marocco | 3 agosto | 1973 | 3 novembre | 1973 | |
| Niger | 21 marzo | 1972 A | 21 giugno | 1972 | |
| Nuova Zelanda | 28 novembre | 1977 A | 28 febbraio | 1978 | |
| Paesi Bassi | 6 giugno | 1986 | 6 settembre | 1986 | |
| Aruba | 6 giugno | 1986 | 6 settembre | 1986 | |
| Curaçao | 6 giugno | 1986 | 6 settembre | 1986 | |
| Parte caraibica (Bonaire, Sant’Eustachio e Saba) | 6 giugno | 1986 | 6 settembre | 1986 | |
| Sint Maarten | 6 giugno | 1986 | 6 settembre | 1986 | |
| Polonia | 29 agosto | 1972 | 29 novembre | 1972 | |
| Portogallo | 3 giugno | 1975 A | 3 settembre | 1975 | |
| Ruanda | 5 novembre | 1970 Fi | 10 settembre | 1971 | |
| Senegal | 2 settembre | 1975 A | 2 dicembre | 1975 | |
| Somalia | 29 giugno | 1971 Fi | 29 settembre | 1971 | |
| Spagna | 17 novembre | 1972 A | 17 febbraio | 1973 | |
| Sri Lanka | 23 maggio | 1991 A | 23 agosto | 1991 | |
| Svizzera | 14 novembre | 1973 | 14 febbraio | 1974 | |
| Togo | 21 dicembre | 1970 Fi | 10 settembre | 1971 | |
| Tunisia | 20 ottobre | 1971 | 20 gennaio | 1972 | |
| Turchia | 17 maggio | 1991 | 17 agosto | 1991 | |
| Uganda | 11 luglio | 1989 A | 11 ottobre | 1989 | |
| Ungheria | 25 febbraio | 1976 A | 25 maggio | 1976 | |
| Zimbabwe | 18 febbraio | 1987 A | 18 maggio | 1987 | |
| * | Riserve e dichiarazioni. | ||||
| Le riserve ed dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato all’indirizzo: http://treaties.un.org/ oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna. | |||||
| a | Solo per il Regno in Europa. |
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