Conclusa il 20 maggio 1987
Approvata dall’Assemblea federale l’8 ottobre 19871
Strumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 28 ottobre 1987
Entrata in vigore il 1° gennaio 1988
(Stato 1° novembre 2025)
La Repubblica d’Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d’Islanda,
il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia, la Confederazione Svizzera (in seguito
denominati «Paesi AELS») e la Comunità economica europea (in seguito denominata «Comunità»),
visti gli accordi di libero scambio tra la Comunità ed i singoli Paesi AELS;
vista la dichiarazione congiunta intesa a costituire uno spazio economico europeo, adottata dai Ministri dei Paesi AELS e degli Stati membri della Comunità, nonché dalla Commissione delle Comunità europee a Lussemburgo, il 9 aprile 1984, particolarmente per quanto riguarda la semplificazione delle formalità di frontiera e le norme di origine;
considerando che la convenzione per la semplificazione delle formalità relative alla circolazione delle merci2, stipulata tra i Paesi AELS e la Comunità, introduce un documento amministrativo unico da utilizzare per tali scambi;
considerando che l’uso di detto documento unico, da utilizzare nel quadro di un regime comune di transito per il trasporto di merci tra la Comunità ed i Paesi AELS, nonché tra i Paesi AELS, semplificherà in tal modo gli scambi;
considerando che il modo più adeguato per raggiungere questo obiettivo è di estendere ai Paesi AELS che non lo applicano il regime di transito attualmente in vigore per il trasporto di merci all’interno della Comunità, tra la Comunità, l’Austria e la Svizzera, nonché tra l’Austria e la Svizzera;
considerando inoltre il regime di transito nordico vigente tra la Finlandia, la Norvegia e la Svezia,
hanno deciso di stipulare la seguente convenzione:
Disposizioni generali
Art. 1
- La presente convenzione, con l’introduzione di un regime comune di transito indipendentemente dal tipo e dall’origine delle merci, stabilisce le misure per il trasporto di merci in transito tra la Comunità ed i Paesi di transito comune nonché tra i Paesi di transito comune stessi, e riguarda, se del caso, le merci trasbordate, rispedite o immagazzinate.3
- Fatte salve le disposizioni della presente convenzione, in particolare quelle concernenti le garanzie, le merci che circolano all’interno della Comunità sono considerate vincolate al regime di transito unionale.4
- Fatte salve le disposizioni degli articoli 7 a 12, le norme che disciplinano la procedura di transito comunitario figurano nelle appendici I e II della presente convenzione.
- Ai fini del regime comune di transito, le dichiarazioni ed i documenti di transito sono conformi e sono redatti secondo quanto predisposto nell’appendice III.
Art. 2
- Il regime di transito comunitario è qui di seguito definito «regime T1» o «regime T2», secondo il caso.
- Il regime T1 può essere applicato a qualsiasi merce trasportata in conformità dell’articolo 1 paragrafo 1.
- Il regime T2 si applica alle merci trasportate in conformità dell’articolo 1 paragrafo 1:
a)5 nella Comunità:
solo quando le merci sono merci unionali. Per «merci unionali» si intendono le merci che rientrano in una delle categorie seguenti:
– merci interamente ottenute nel territorio doganale della Comunità, senza aggiunta di merci importate da Paesi o territori non facenti parte del territorio doganale della Comunità,
– merci introdotte nel territorio doganale della Comunità da Paesi o territori non facenti parte di tale territorio e immesse in libera pratica,
– merci ottenute o prodotte nel territorio doganale della Comunità, esclusivamente da merci di cui al secondo trattino o da merci di cui al primo e al secondo trattino,
– provenienti da Paese o territori che non fanno parte del territorio doganale della Comunità e che sono in libera pratica in uno Stato membro,
– ottenuto nel territorio doganale della Comunità esclusivamente da merci di cui al secondo trattino o da merci di cui al primo ed al secondo trattino;
tuttavia fatti salve la presente Convenzione e altri accordi conclusi della Comunità non sono considerate merci unionali, le merci che pur soddisfano alle condizioni previste dall’uno dei tre trattini di cui sopra sono reintrodotte nel territorio doganale della Comunità dopo essere state da questo esportate;
b)6 un Paese di transito comune:
soltanto quando le merci sono arrivate in detto Paese secondo la procedura T2 e sono rispedite in osservanza delle condizioni particolari stabilite nell’articolo 9.
- Le disposizioni particolari stabilite nella presente convenzione e relative al vincolo delle merci al regime T2 si applicano anche al rilascio dei documenti che attestano la posizione doganale di merci unionali, e le merci accompagnate da un documento di questo tipo saranno trattate alla stessa stregua delle merci trasportate in regime T2, rimanendo tuttavia inteso che il documento che attesta la posizione doganale di merci unionali non accompagna necessariamente le medesime.7
Art. 3
- Ai fini della presente convenzione, con il termine:
- 8 «transito» s’intende un regime di circolazione in virtù del quale le merci sono trasportate, sotto il controllo delle autorità competenti, da una parte contraente a un’altra parte contraente oppure alla stessa parte contraente attraversando almeno una frontiera;
- 9 «Paese» s’intende qualsiasi Paese di transito comune, qualsiasi Stato membro della Comunità o qualsiasi altro Stato che abbia aderito alla presente Convenzione;
- «Paese terzo», s’intende qualsiasi Stato che non sia Parte contraente della presente Convenzione;
- 10 «Paese di transito comune» s’intende qualsiasi Paese, diverso da uno Stato membro della Comunità, che è parte contraente della presente Convenzione.
- .11
- Per l’applicazione delle disposizioni della presente Convenzione relative alle procedure «T1» o «T2», i Paesi di transito comune12, la Comunità e i suoi Stati membri godono dei medesimi diritti e sono soggetti ai medesimi obblighi.
Art. 4
- La presente Convenzione non pregiudica l’applicazione di eventuali altri accordi internazionali relativi ad un regime di transito, fatte salve le restrizioni a tale applicazione per quanto riguarda il trasporto di merci tra due luoghi situati nella Comunità, nonché le restrizioni al rilascio del documento che serve ad attestare la posizione doganale di merci unionali13.
- La presente Convenzione non pregiudica inoltre:
- la circolazione delle merci in regime di ammissione temporanea; né
- gli accordi relativi al traffico frontaliero.
Art. 5
In mancanza di un accordo tra le Parti contraenti e un Paese terzo, tendente a rendere applicabile il regime T1 o T2 all’attraversamento di tale Paese da parte di merci che circolano tra le Parti contraenti, tale regime si applica ai trasporti che toccano il territorio del Paese terzo considerato, soltanto a condizione che l’attraversamento di tale Paese si effettui con un titolo di trasporto unico emesso nel territorio di una Parte contraente; l’effetto di tale regime resta sospeso nel territorio del Paese terzo.
Art. 6
A condizione che sia garantita l’applicazione delle misure cui le merci sono assoggettate, i Paesi hanno la facoltà di porre in atto tra loro, mediante accordi bilaterali o multilaterali nel quadro del regime T1 o T2, procedure semplificate conformi a criteri da stabilire se necessario nell’Appendice I14ed applicabili a taluni traffici o a determinate imprese. Tali accordi sono comunicati alla Commissione delle Comunità europee e agli altri Paesi.
Modalità di applicazione della procedura di transito
Art. 7
- Gli uffici competenti dei Paesi di transito comune sono autorizzati a espletare le funzioni di uffici doganali di partenza, di passaggio, uffici doganali di destinazione e uffici doganali di garanzia, fatte salve le disposizioni particolari della presente Convenzione.15
- Gli uffici competenti degli Stati membri della Comunità sono abilitati ad accettare dichiarazioni T1 o T2 per il transito fino a un ufficio doganale di destinazione situato in un Paese di transito comune. Fatte salve le disposizioni della presente Convenzione, tali uffici sono ugualmente autorizzati ad attestare la posizione doganale di merci unionali di tali merci.16
- Quando più spedizioni di merci sono raggruppate e caricate su un mezzo di trasporto unico e sono spedite come collettame da un medesimo titolare del regime, nell’ambito di un’unica operazione T1 o T2, da un ufficio doganale di partenza a un ufficio doganale di destinazione, per un medesimo destinatario, una parte contraente può richiedere che tali spedizioni siano, salvo in casi eccezionali debitamente giustificati, annotate su un’unica dichiarazione T1 o T2 e scortate dai corrispondenti elenchi degli articoli.17
- Nonostante l’obbligo di attestare la posizione doganale di merci unionali18, se del caso, la persona che assolve le formalità di esportazione presso l’ufficio doganale di frontiera di una parte contraente non è tenuta a vincolare le merci consegnate ad un regime T1 o T2, indipendentemente dal regime doganale cui vengono vincolate le merci presso l’ufficio doganale di frontiera limitrofo.
- Nonostante l’obbligo di attestare la posizione doganale di merci unionali19, se del caso, l’ufficio doganale di frontiera della parte contraente dove vengono espletate le formalità doganali può rifiutare di vincolare le merci al regime T1 o T2 se tale regime deve concludersi presso l’ufficio doganale di frontiera limitrofo.
Art. 8
Le merci trasportate, accompagnate da una procedura20T1 o T2, non possono essere oggetto di alcuna aggiunta, sottrazione o sostituzione, particolarmente in caso di rottura del carico, di trasbordo o di collettame.
Art. 9
- Le merci che sono introdotte in un Paese di transito comune21con un documento T2 e che sono suscettibili di essere rispedite secondo detto regime, restano sotto controllo permanente dell’amministrazione doganale di detto Paese, le quali ne garantiscono l’identità e l’integrità.
- Quando tali merci sono rispedite da un Paese di transito comune dopo essere state vincolate, in detto Paese di transito comune, a un regime doganale diverso da quello del transito o del deposito, non si può applicare la procedura T2.22
Tuttavia, la presente disposizione non si applica alle merci che sono state temporaneamente importate per esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe e che non sono state oggetto di manipolazioni diverse da quelle necessarie alla loro conservazione nello stato originario o da quelle consistenti nel frazionamento delle spedizioni.
3. Per le merci che sono rispedite da un Paese di transito comune23previo regime di magazzinaggio può essere applicato il regime T2 soltanto alle condizioni seguenti:
– la durata del deposito non deve aver superato cinque anni: tuttavia, per quanto riguarda le merci comprese nei capitoli da 1 a 24 della nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali (Convenzione internazionale sulla designazione armonizzata dei prodotti e sul sistema di codificazione, del 14 giugno 198324), tale durata è limitata a sei mesi;
– le merci devono essere state depositate in aree speciali e non aver subìto manipolazioni diverse da quelle necessarie per la loro conservazione nello stato originario o da quelle consistenti nel frazionamento delle spedizioni senza sostituzione dell’imballaggio;
– le manipolazioni devono essere state effettuate sotto sorveglianza doganale.
4. Le dichiarazioni T2 accettate o i documenti attestanti la posizione doganale di merci unionali rilasciati da un ufficio competente di un Paese di transito comune recano un riferimento alle corrispondenti dichiarazioni T2 o ai documenti attestanti la posizione doganale di merci unionali in base ai quali le medesime sono entrate in detto Paese di transito comune e recano tutte le menzioni particolari figuranti su questi ultimi.25
Art. 10
- Salvo altrimenti disposto nel paragrafo 2 o nelle Appendici, tutte le operazioni T1 o T2 formano oggetto di una garanzia valida per tutte le parti contraenti che intervengono nell’operazione in causa.
- Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano il diritto:
- delle parti contraenti di convenire fra loro di soprassedere alla garanzia per operazioni T1 o T2 che riguardano solo i loro territori;
- 26 di una parte contraente di non esigere la garanzia per la parte di un’operazione T1 o T2 tra l’ufficio doganale di partenza ed il primo ufficio doganale di passaggio.
- .27
Art. 11
L’identificazione delle merci è effettuata, di regola, mediante suggellamento.
2. Il suggellamento è effettuato:
- 28 per vano contenente le merci, quando il mezzo di trasporto o il container è stato approvato in applicazione di altre disposizioni o riconosciuto idoneo alla sigillatura da parte dell’ufficio doganale di partenza;
- per collo, negli altri casi.
3. L’ufficio doganale di partenza considera i mezzi di trasporto o i container idonei alla sigillatura alle seguenti condizioni:
a) il mezzo di trasporto o il container consente un’apposizione semplice ed efficace dei sigilli;
b) il mezzo di trasporto o il container è costruito in modo tale che, quando le merci sono rimosse o introdotte, la rimozione o l’introduzione lascia tracce visibili, i sigilli sono rotti o presentano segni di manomissione, o un sistema di sorveglianza elettronica registra la rimozione o l’introduzione;
c) il mezzo di trasporto o il container non presenta vani idonei all’occultamento di merci;
d) i vani riservati alle merci sono facilmente accessibili per la visita dell’autorità doganale.29
4. L’ufficio doganale di partenza30può rinunciare al suggellamento quando, tenuto conto di altre eventuali misure di identificazione, la descrizione delle merci nei dati della dichiarazione o nei documenti complementari permette la loro identificazione.31
Art. 12
- e 2. .32
- A richiesta dei servizi nazionali competenti per le statistiche del commercio estero, il titolare del regime o il suo rappresentante autorizzato, forniscono qualsiasi informazione riferentesi alle dichiarazioni T1 o T2 e necessaria all’elaborazione di dette statistiche.33
Assistenza amministrativa
Art. 13
- Le autorità competenti dei Paesi interessati, si comunicano reciprocamente qualsiasi informazione di cui dispongono e che sia importante per verificare la corretta applicazione della presente Convenzione.
- Ove occorra, le autorità dei Paesi interessati si comunicano reciprocamente le constatazioni, i documenti, i rapporti, i processi verbali e le informazioni relative alle operazioni di trasporto effettuate in regime T1 o T2 nonché
Inoltre, ove occorra, esse si comunicano reciprocamente le constatazioni fatte nei confronti di merci per le quali è prevista l’assistenza amministrativa e che sono state oggetto di deposito doganale.
3. In caso di sospetta irregolarità o sospetta infrazione riguardanti merci introdotte in un Paese in provenienza da un altro Paese o che hanno attraversato un Paese o hanno formato oggetto di deposito , le amministrazioni competenti dei Paesi interessati si comunicano reciprocamente, su richiesta, tutte le informazioni concernenti:
a)34 le condizioni in cui le merci sono state spedite:
– quando esse sono arrivate nel Paese cui è rivolta la richiesta, scortate da una procedura T1 o T2 o da un documento attestante la posizione doganale di merci unionali, qualunque sia il modo di rispedizione, oppure
– quando esse sono state rispedite da questo Paese, corredate da una procedura T1, T2 o da un documento attestante la posizione doganale di merci unionali, qualunque sia il modo d’introduzione;
b)35 le condizioni di deposito di queste merci quando esse sono arrivate nel Paese cui è rivolta la richiesta, corredate da una procedura T2 o da un documento attestante la posizione doganale di merci unionali, oppure quando esse sono state rispedite da questo Paese, scortate da una procedura T2 o da un documento attestante la posizione doganale di merci unionali.
4. Le richieste formulate ai sensi dei paragrafi 1 o 3 devono indicare il(i) caso(i) cui si riferiscono.
5. Se le autorità competenti di un Paese chiedono un tipo di assistenza che a loro volta non potrebbero fornire, esse devono porre in rilievo tale impossibilità nella loro richiesta. Le autorità competenti interpellate possono accogliere o respingere la richiesta.
6. Le informazioni ottenute in conformità dei paragrafi 1, 2 e 3 sono impiegate unicamente per gli scopi della presente Convenzione e ad esse viene riconosciuta dal Paese ricevente la stessa protezione di cui beneficiano le informazioni dello stesso genere a norma delle leggi di detto Paese. Tali informazioni possono essere impiegate per altri scopi soltanto con il consenso scritto dell’autorità competente che le fornisce e sono sottoposte alle restrizioni stabilite da tale autorità.
Recupero
Art. 13bis
Le autorità competenti dei paesi interessati, conformemente alle disposizioni dell’appendice IV, si prestano reciproca assistenza per il recupero dei crediti sorti nell’ambito del regime T1 o T2.
Comitato congiunto
Art. 14
- È istituito un comitato congiunto nel quale sono rappresentate le Parti contraenti della presente convenzione.
- Il comitato congiunto opera di comune accordo.
- Il comitato congiunto si riunisce in caso di necessità e almeno una volta all’anno. Ciascuna Parte contraente può chiedere la convocazione di una riunione.
- Il comitato congiunto stabilisce il proprio regolamento interno, che contiene, tra l’altro, disposizioni riguardanti l’organizzazione delle riunioni nonché la nomina e la durata in carica del presidente.
- Il comitato congiunto può decidere di istituire qualsiasi sottocomitato o gruppo di lavoro che possa assisterlo nell’esercizio delle sue funzioni.
Art. 15
- Il comitato congiunto ha la responsabilità di gestire la presente convenzione e di garantirne la corretta applicazione. A tal fine, esso deve regolarmente essere informato delle Parti contraenti in merito alle esperienze acquisite nell’applicazione della presente convenzione e formulare raccomandazioni, nonché prendere decisioni nei casi di cui al paragrafo 3.
- In particolare, esso raccomanda:
- le modifiche della presente convenzione, diverse da quelle di cui al paragrafo 3;
- ogni altra misura utile all’applicazione della presente convenzione.
- Il comitato adotta, mediante decisione:
- le modifiche alle appendici;
- 36 .
- le altre modifiche alla presente convenzione, rese necessarie dalle modifiche delle appendici;
.37
d)38 le misure transitorie39necessarie in caso di adesione di nuovi Stati membri alla Comunità.
e)40 l’invio a Paesi terzi, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), ad aderire alla presente Convenzione secondo la procedura di cui all’articolo 15bis.
Le decisioni di cui alle lettere da a) a d) vengono messe in vigore dalle parti contraenti in conformità delle rispettive legislazioni.4142
4. Se il rappresentante di una Parte contraente nel comitato congiunto accetta una decisione con riserva dell’osservanza delle proprie norme costituzionali, la decisione entra in vigore, se essa non precisa una data, il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica dello scioglimento della riserva.
5. La decisione del Comitato misto di cui al paragrafo 3, lettera e) che invita un Paese terzo ad aderire alla presente convenzione, è trasmessa al Segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee che la comunica al Paese terzo interessato unitamente al testo della convenzione in vigore a quella data.43
6. A decorrere dalla data di cui al paragrafo 5, il Paese terzo in questione può essere rappresentato da osservatori nel Comitato congiunto, nei sottocomitati o nei gruppi di lavoro.44
Adesione dei Paesi terzi
Art. 15bis
- Qualsiasi Paese terzo a cui, previa decisione del Comitato congiunto, il depositario della Convenzione rivolga un invito in tal senso può diventare Parte contraente della Convenzione.
- Il Paese terzo invitato diventa Parte contraente della presente Convenzione depositando uno strumento di adesione presso il Segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee. Allo strumento è acclusa una traduzione della Convenzione nella(e) lingua(e) ufficiale(i) del Paese terzo che aderisce.
- L’adesione ha effetto a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo al deposito dello strumento di adesione.
- Il depositario notifica a tutte le Parti contraenti la data di deposito dello strumento di adesione e la data in cui entra in vigore l’adesione.
- Le raccomandazioni e decisioni di cui all’articolo 15, paragrafi 2 e 3, adottate dal Comitato congiunto tra la data di cui al paragrafo 1 di tale articolo e la data di entrata in vigore di un’adesione, vengono comunicate anche al Paese terzo invitato tramite il Segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee.
L’accettazione di questi atti viene dichiarata nello strumento di adesione o in uno strumento a parte, depositato presso il Segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee entro sei mesi dalla comunicazione. Qualora la dichiarazione non venga presentata entro questo termine, l’adesione viene considerata non valida.
Disposizioni generali e finali
Art. 16
Ciascuna Parte contraente prende le misure atte a garantire che le disposizioni della presente convenzione vengano effettivamente e armoniosamente applicate, tenendo presente la necessità di ridurre, per quanto possibile, le formalità imposte agli scambi e l’esigenza di trovare soluzioni reciprocamente soddisfacenti alle difficoltà che insorgono nell’applicazione delle suddette disposizioni.
Art. 17
Le Parti contraenti si tengono reciprocamente informate in merito alle disposizioni che esse adottano per l’applicazione della presente convenzione.
Art. 18
Le disposizioni della presente convenzione lasciano impregiudicati i divieti o restrizioni all’importazione, all’esportazione o al transito di merci, stabiliti dalle Parti contraenti o degli Stati membri della Comunità, giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà industriale e commerciale.
Art. 19
Le appendici alla presente convenzione costituiscono parte integrante della stessa.
Art. 20
- La presente convenzione si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità economica europea, alle condizioni in esso indicate, e, dall’altra, ai territori dei Paesi di transito comune45.
- La presente convenzione si applica anche al Principato del Liechtenstein, finché esso rimane vincolato alla Confederazione Svizzera da un trattato di unione doganale46.
Art. 21
Ogni Parte contraente può recedere dalla presente convenzione con un preavviso scritto di dodici mesi, comunicato al depositario che provvede a informarne tutte le Parti contraenti.
Art. 22
- La presente convenzione entra in vigore il 1° gennaio 1988, sempreché le Parti contraenti abbiano depositato, anteriormente al 1° novembre 1987, i rispettivi atti di accettazione presso il Segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee, il quale agisce in qualità di depositario.
- Se la presente convenzione non entra in vigore il 1° gennaio 1988, essa entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al deposito dell’ultimo atto di accettazione.
- Il depositario notifica la data del deposito dell’atto di accettazione di ciascuna Parte contraente e la data di entrata in vigore della presente convenzione.
Art. 23
- Con l’entrata in vigore della presente convenzione cessano di essere applicabili gli accordi del 30 novembre 1972 e 23 novembre 197247sull’applicazione della regola del transito comunitario, conclusi rispettivamente dall’Austria e dalla Svizzera con la Comunità, nonché l’accordo del 12 luglio 197748sull’estensione dell’applicazione delle regole sul transito comunitario concluso tra questi Paesi e la Comunità.
- Tuttavia, gli accordi di cui al paragrafo 1 continuano ad essere applicabili alle operazioni T1 o T2 avviate anteriormente all’entrata in vigore della presente convenzione.
- Il regime di transito nordico tra Finlandia, Norvegia e Svezia49cesserà a decorrere dal giorno dell’entrata in vigore della presente convenzione.
Art. 24
La presente convenzione, redatta in esemplare unico in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, tedesca, finlandese, islandese, norvegese e svedese, ciascun testo facente ugualmente fede, è depositata negli archivi del Segretario generale del Consiglio delle Comunità europee il quale ne consegna una copia autentica a ciascuna Parte contraente.
Fatto a Interlaken, il 20 maggio millenovecentottantasette.
(Seguono le firme)
Appendice I
Procedure di transito comune
Titolo I: Disposizioni Generali
Capitolo I: Oggetto, campo d’applicazione e definizioni
Art. 1 Oggetto
- La presente appendice stabilisce le norme che disciplinano il regime di transito comune, conformemente all’articolo 1, paragrafo 3 della Convenzione.
- Salvo indicazione contraria, le disposizioni della presente appendice si applicano alle operazioni effettuate in regime di transito comune.
Art. 2 Non applicazione del regime di transito comune alle spedizioni postali
Il regime di transito comune non si applica alle spedizioni a mezzo posta (compresi i pacchi postali) effettuate a norma degli atti dell’Unione postale universale, quando le merci sono trasportate da parte o per conto di titolari di diritti e obblighi derivanti da tali atti.
Art. 3 Definizioni
Ai fini della Convenzione si intende per:
a) «autorità doganali»:
le amministrazioni doganali incaricate dell’applicazione della Convenzione e qualsiasi altra autorità cui sia conferito, conformemente al diritto nazionale, il potere di applicare la Convenzione;
b) «persona»:
una persona fisica, una persona giuridica e qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell’Unione, del diritto nazionale o del diritto di un Paese di transito comune, la capacità di agire;
c) «dichiarazione di transito»:
l’atto con cui una persona manifesta, nelle forme e modalità prescritte, la volontà di vincolare una merce al regime di transito comune;
d) «documento di accompagnamento transito»:
il documento prodotto mediante procedimenti informatici per accompagnare le merci e basato sui dati della dichiarazione di transito;
e) «dichiarante»:
la persona che presenta una dichiarazione di transito a nome proprio ovvero la persona a nome della quale tale dichiarazione è presentata;
f) «titolare del regime»:
la persona che presenta, o per conto della quale è presentata, la dichiarazione di transito;
g) «ufficio doganale di partenza»:
l’ufficio doganale in cui è accettata una dichiarazione di transito;
h) «ufficio doganale di passaggio»:
l’ufficio doganale competente per il punto di entrata nel territorio doganale di una parte contraente quando le merci circolano vincolate al regime di transito comune, o
l’ufficio doganale competente per il punto di uscita dal territorio doganale di una parte contraente quando le merci lasciano tale territorio nel corso di un’operazione di transito effettuata attraversando la frontiera fra tale parte contraente e un Paese terzo;
i) «ufficio doganale di destinazione»:
l’ufficio doganale a cui le merci in regime di transito comune sono presentate per concludere il regime;
j) «numero di riferimento principale» (Master Reference Number – MRN):
il numero di registrazione assegnato a una dichiarazione di transito dall’autorità doganale competente mediante procedimenti informatici;
k) «ufficio doganale di garanzia»:
l’ufficio doganale, determinato dalle autorità doganali di ciascun Paese, in cui le garanzie devono essere costituite;
l) «obbligazione»:
l’obbligo di una persona di corrispondere l’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione e le altre imposizioni applicabili alle merci vincolate al regime di transito comune;
m) «debitore»:
qualsiasi persona tenuta al pagamento dell’obbligazione;
n) «svincolo della merce»:
l’atto con cui le autorità doganali mettono la merce a disposizione ai fini previsti dal regime di transito comune cui essa è vincolata;
o) «persona stabilita nel territorio doganale di una parte contraente»:
– se si tratta di una persona fisica, qualsiasi persona che abbia la residenza abituale nel territorio doganale di tale parte contraente;
– se si tratta di una persona giuridica o di un’associazione di persone, qualsiasi persona che abbia la propria sede legale, l’amministrazione centrale o una stabile organizzazione nel territorio doganale di tale parte contraente;
p) «procedimenti informatici»:
lo scambio elettronico di informazioni tra gli operatori economici e le autorità doganali, tra le autorità doganali e tra queste e altre agenzie o istituzioni governative o europee o dei Paesi di transito comune in un formato concordato e definito, finalizzato al trattamento e all’archiviazione automatizzati dei dati dopo il loro ricevimento con uno dei mezzi seguenti:
i) scambio elettronico di dati,
ii) scambio da computer a computer,
iii) trasferimento elettronico di dati strutturati mediante messaggi o servizi normalizzati da un ambiente di trattamento elettronico a un altro senza intervento umano,
iv) inserimento on-line di dati nei sistemi informatici doganali per l’archiviazione e il trattamento, al fine di ottenere risposte online;
q) «scambio elettronico di dati» (Electronic Data Interchange – EDI):
una trasmissione elettronica tra due sistemi informatici di dati strutturati secondo norme di messaggio riconosciute;
r) «sistema di transito elettronico»:
sistema elettronico utilizzato per lo scambio elettronico di dati del regime di transito comune;
s) «messaggio normalizzato»:
una struttura predefinita per la trasmissione elettronica di dati;
t) «dati personali»:
qualsiasi informazione concernente una persona identificata o identificabile;
u) «infrastruttura di trasporto fissa»:
i mezzi tecnici (ad esempio gasdotti, oleodotti e linee elettriche) utilizzati per il trasporto continuo di merci;
v) «piano di continuità operativa»:
la procedura basata sull’utilizzo di documenti cartacei, redatti per consentire la presentazione della dichiarazione di transito e la verifica dell’operazione di transito quando le procedure basate su procedimenti informatici non possono essere utilizzate.
Capitolo II: Disposizioni generali relative al regime di transito comune
Art. 4 Sistema elettronico relativo al regime
- Per l’espletamento delle formalità doganali del regime di transito comune è utilizzato il sistema di transito elettronico, salvo indicazione contraria contenuta nella presente appendice.
- Le parti contraenti adottano di comune accordo le misure relative all’applicazione del sistema di transito elettronico che stabiliscono:
- le norme che definiscono e disciplinano i messaggi che gli uffici doganali si devono scambiare, necessari all’applicazione della normativa doganale;
- una serie comune di dati e il formato per i messaggi di dati da scambiare conformemente alla normativa doganale.
Art. 5 Utilizzo del sistema di transito elettronico
- Le autorità competenti utilizzano il sistema di transito elettronico per lo scambio di informazioni ai fini del regime di transito comune, salvo indicazione contraria contenuta nella presente appendice.
- Le parti contraenti utilizzano la rete comune di comunicazione/interfaccia comune di sistema dell’Unione europea (CCN/CSI) per lo scambio di informazioni di cui al paragrafo 1.
La partecipazione finanziaria dei Paesi di transito comune, l’accesso dei Paesi di transito comune alla rete CCN/CSI e le altre questioni connesse sono concordate tra l’Unione e ciascuno dei Paesi di transito comune.
Art. 6 Sicurezza dei dati
- Le parti contraenti determinano le condizioni per l’espletamento delle formalità con procedimenti informatici, che comprendono, in particolare, misure di controllo della fonte dei dati e di protezione di questi contro la distruzione accidentale o illecita, la perdita accidentale, l’alterazione o l’accesso non autorizzato.
- Oltre alle misure di cui al paragrafo 1, le autorità competenti definiscono e mantengono modalità di sicurezza adeguate ai fini del funzionamento efficace, affidabile e sicuro del sistema di transito elettronico.
- La modifica o la cancellazione dei dati è registrata con l’indicazione della finalità dell’operazione stessa, del momento preciso in cui avviene e dell’identità della persona che la effettua.
I dati originali o tutti i dati trattati sono conservati per un periodo di almeno tre anni civili a partire dalla fine dell’anno in cui i dati sono stati registrati o per un periodo più lungo se previsto dai Paesi.
4. Le autorità competenti verificano periodicamente la sicurezza dei dati.
5. Le autorità competenti interessate si informano reciprocamente in caso di sospette violazioni della sicurezza.
Art. 7 Tutela dei dati personali
- Le parti contraenti utilizzano i dati personali scambiati in applicazione della Convenzione unicamente ai fini del regime di transito comune e per altri regimi doganali o di custodia temporanea successivi al regime di transito comune.
Questa restrizione non impedisce che tali dati siano utilizzati dalle autorità doganali a fini di analisi di rischio e di indagine durante l’operazione di transito comune nonché di procedimento giudiziario a seguito dell’operazione stessa. Qualora i dati siano utilizzati per tali fini, alle autorità doganali che hanno fornito le informazioni è comunicato immediatamente tale utilizzo.
2. Le parti contraenti provvedono affinché il trattamento dei dati personali scambiati in applicazione della convenzione sia effettuato in conformità del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio50.
3. Ciascuna parte contraente adotta le misure necessarie a garantire il rispetto del presente articolo.
Capitolo III: Obblighi del titolare del regime, del trasportatore e del destinatario di merci che circolano in regime di transito comune
Art. 8 Obblighi del titolare del regime, del trasportatore e del destinatario di merci che circolano in regime di transito comune
- Il titolare del regime è tenuto a:
- presentare le merci intatte e le informazioni richieste all’ufficio doganale di destinazione nel termine prescritto e in conformità delle misure adottate dalle autorità doganali per l’identificazione delle merci stesse;
- rispettare le disposizioni doganali relative al regime di transito comune;
- salvo altrimenti disposto nella Convenzione, costituire una garanzia al fine di assicurare il pagamento dell’importo dell’obbligazione che potrebbe sorgere in relazione alle merci in questione.
- I trasportatori o i destinatari di merci che accettano le merci sapendo che esse circolano in regime di transito comune sono anch’essi tenuti a presentarle intatte all’ufficio doganale di destinazione nel termine prescritto e conformemente alle misure adottate dalle autorità doganali per la loro identificazione.
Capitolo IV: Garanzie
Art. 9 Sistema elettronico relativo alle garanzie
Per lo scambio e l’archiviazione di informazioni relative alle garanzie si utilizzano procedimenti informatici.
Art. 10 Obbligo di costituire una garanzia
- Il titolare del regime costituisce una garanzia al fine di assicurare il pagamento dell’obbligazione che potrebbe sorgere in relazione alle merci vincolate al regime di transito comune.
- La garanzia è:
- una garanzia isolata, relativa a una sola operazione; oppure
- una garanzia globale relativa a più operazioni in forma di un impegno assunto da un fideiussore ove si applichi una semplificazione di cui all’articolo 55, paragrafo 1, lettera a).
- Le autorità doganali possono tuttavia rifiutare il tipo di garanzia proposto se questo è incompatibile con il corretto funzionamento del regime di transito comune.
Art. 11 Forme di garanzia isolata
- La garanzia isolata può essere costituita in una delle forme seguenti:
- un deposito in contanti;
- un impegno assunto da un fideiussore;
- certificati.
- Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera c) la garanzia isolata è costituita da un impegno assunto da un fideiussore.
Art. 12 Fideiussore
- Il fideiussore di cui all’articolo 10, paragrafo 2, lettera b), e all’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, è una terza persona stabilita nella parte contraente in cui la garanzia è costituita e approvata dalle autorità doganali che la richiedono.
Nell’impegno il fideiussore elegge domicilio o designa un mandatario in ciascun Paese delle parti contraenti interessate dall’operazione di transito comune.
2. Il fideiussore si impegna per iscritto a pagare l’importo garantito dell’obbligazione. L’impegno copre anche, nei limiti dell’importo garantito, gli importi delle obbligazioni esigibili in seguito a controlli effettuati a posteriori.
3. Le autorità doganali possono rifiutarsi di accettare un fideiussore se questi non sembra assicurare l’effettivo pagamento dell’importo dell’obbligazione nei termini prescritti.
Art. 13 Esonero dalla garanzia
- Non è richiesta una garanzia nei seguenti casi:
- merci trasportate per via aerea quando si utilizza il regime di transito basato su documento di trasporto elettronico come dichiarazione di transito per il trasporto aereo;
- merci trasportate sul Reno, sulle vie navigabili del Reno, sul Danubio o sulle vie navigabili del Danubio;
- merci trasportate mediante un’infrastruttura di trasporto fissa;
- merci trasportate per ferrovia o per via aerea quando si utilizza il regime di transito su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia o per via aerea.
- Nei casi di cui al paragrafo 1, lettera d), l’esonero dalla garanzia si applica unicamente alle autorizzazioni per l’utilizzo del regime di transito comune su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia o per via aerea concesse anteriormente al 1° maggio 2016. Tale esonero si applica fino al 1° maggio 2019 oppure, per le autorizzazioni che hanno un periodo di validità limitato, fino alla fine di tale periodo, se quest’ultima data è anteriore.
Capitolo V: Disposizioni varie
Art. 14 Statuto giuridico di documenti e scritture
- I documenti rilasciati e le scritture tenute conformemente alle norme del Paese in cui sono stati rilasciati o sono tenute, a prescindere dal formato tecnico e dalle misure adottate o accettate dalle autorità competenti di un Paese, hanno i medesimi effetti giuridici nel Paese in cui sono stati rilasciati o sono tenute e nel territorio degli altri Paesi.
- I risultati dei controlli effettuati nell’ambito del regime di transito comune dalle autorità competenti di un Paese hanno la medesima forza giuridica in altri Paesi dei risultati dei controlli effettuati dalle autorità competenti di ciascuno di tali Paesi.
Art. 15 Elenco degli uffici doganali competenti per le operazioni di transito comune
Ciascun Paese inserisce nel sistema informatico gestito dalla Commissione europea («Commissione») l’elenco degli uffici doganali competenti per le operazioni di transito comune, indicandone il numero di identificazione, le funzioni e i giorni e orari di apertura. Qualsiasi modifica deve essere anch’essa inserita nel sistema informatico.
La Commissione comunica le informazioni agli altri Paesi mediante tale sistema informatico.
Art. 16 Ufficio centrale
I Paesi che hanno istituito un ufficio centrale incaricato della gestione e del monitoraggio del regime di transito comune, nonché del ricevimento e della trasmissione dei documenti inerenti a tale regime, ne informano la Commissione.
La Commissione trasmette tali informazioni agli altri Paesi.
Art. 17 Infrazioni e sanzioni
I Paesi adottano le disposizioni necessarie per reprimere le infrazioni o le irregolarità e per sanzionarle in modo effettivo, proporzionato e dissuasivo.
Titolo II: Funzionamento del regime
Capitolo I: Garanzia isolata
Art. 18 Calcolo dell’importo della garanzia isolata
La garanzia isolata costituita in conformità dell’articolo 10, paragrafo 2, lettera a), comprende l’importo dell’obbligazione che potrebbe sorgere, calcolato sulla base delle aliquote più elevate del dazio applicabile a merci del medesimo tipo. Ai fini del calcolo le merci unionali trasportate nel quadro della Convenzione sono considerate merci non unionali.
Art. 19 Garanzia isolata sotto forma di deposito in contanti
- Una garanzia isolata costituita sotto forma di deposito in contanti o di qualsiasi altro mezzo di pagamento equivalente è costituita conformemente alle disposizioni vigenti nel Paese di partenza in cui la garanzia è richiesta.
- Una garanzia isolata sotto forma di deposito in contanti costituita in una delle parti contraenti è valida in tutte le parti contraenti. Essa è rimborsata dopo l’appuramento del regime.
- La costituzione di una garanzia sotto forma di deposito in contanti o di qualsiasi altro mezzo di pagamento equivalente non dà diritto al pagamento di interessi da parte dell’autorità doganale.
Art. 20 Garanzia isolata sotto forma di impegno assunto da un fideiussore
- Un impegno assunto da un fideiussore ai fini di una garanzia isolata è fornito utilizzando il formulario di cui all’appendice III, allegato C1. Tale impegno è conservato dall’ufficio doganale di garanzia per il suo periodo di validità.
- Quando le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali lo esigono o conformemente a una prassi corrente, un Paese può permettere che l’impegno di cui al paragrafo 1 abbia una forma diversa, purché i suoi effetti giuridici siano identici a quelli dell’impegno indicato nel formulario.
- Per ogni impegno l’ufficio doganale di garanzia comunica al titolare del regime le seguenti informazioni:
- il numero di riferimento della garanzia;
- un codice di accesso associato al numero di riferimento della garanzia.
Il titolare del regime non può modificare tale codice di accesso.
Art. 21 Garanzia isolata a mezzo di certificati
- Un impegno assunto da un fideiussore ai fini di una garanzia isolata a mezzo di certificati è fornito utilizzando il formulario di cui all’appendice III, allegato C2. Tale impegno è conservato dall’ufficio doganale di garanzia per il suo periodo di validità.
Si applica l’articolo 20, paragrafo 2 mutatis mutandis.
2. I certificati sono compilati da un fideiussore utilizzando il formulario di cui all’appendice III, allegato C3, e forniti alle persone che intendono essere i titolari del regime. Tali certificati sono validi in tutte le parti contraenti.
Ciascun certificato copre un importo di 10 000 EUR per il quale il fideiussore è responsabile. Il periodo di validità di un certificato è di un anno a decorrere dalla data dell’emissione.
3. Il fideiussore fornisce all’ufficio doganale di garanzia tutte le informazioni richieste in ordine ai certificati di garanzia isolata che ha emesso.
4. Per ciascun certificato il fideiussore comunica alla persona che intende essere il titolare del regime le seguenti informazioni:
- il numero di riferimento della garanzia;
- un codice di accesso associato al numero di riferimento della garanzia.
La persona che intende essere il titolare del regime non può modificare tale codice di accesso.
5. La persona che intende essere il titolare del regime presenta all’ufficio doganale di partenza un numero di certificati corrispondente al multiplo di 10 000 EUR necessario a coprire l’importo totale dell’obbligazione che può sorgere.
6. Quando una dichiarazione di transito su supporto cartaceo è accettata conformemente all’articolo 26, paragrafo 1, lettera b), i certificati sono rilasciati in formato cartaceo e conservati dall’ufficio doganale di partenza. Tale ufficio doganale trasmette il numero di identificazione di ciascun certificato all’ufficio doganale di garanzia indicato sul certificato.
Art. 22 Approvazione dell’impegno
L’impegno assunto da un fideiussore è approvato dall’ufficio doganale di garanzia, che notifica l’approvazione alla persona tenuta a fornire la garanzia.
Art. 23 Revoca dell’approvazione del fideiussore o dell’impegno e cancellazione dell’impegno
- L’ufficio doganale di garanzia può revocare l’approvazione del fideiussore o l’approvazione dell’impegno assunto dal fideiussore in qualsiasi momento. L’ufficio doganale di garanzia notifica la revoca al fideiussore e alla persona tenuta a fornire la garanzia.
La revoca dell’approvazione del fideiussore o dell’impegno dello stesso prende effetto il sedicesimo giorno successivo alla data in cui la decisione in merito alla revoca perviene o si ritiene sia pervenuta al fideiussore.
2. Il fideiussore può cancellare il proprio impegno in qualsiasi momento. Il fideiussore notifica la cancellazione all’ufficio doganale di garanzia.
La cancellazione dell’impegno del fideiussore non concerne le merci che, al momento in cui la cancellazione prende effetto, sono già state vincolate e sono ancora vincolate a un regime di transito comune in virtù dell’impegno cancellato.
La cancellazione dell’impegno da parte del fideiussore prende effetto il sedicesimo giorno successivo alla data in cui la cancellazione è comunicata dal fideiussore all’ufficio doganale di garanzia.
3. Le autorità doganali del Paese responsabile per l’ufficio doganale di garanzia pertinente introducono nel sistema elettronico di cui all’articolo 9 le informazioni relative a qualsiasi revoca dell’approvazione di un garante, approvazione di un impegno da parte di un fideiussore o cancellazione da parte di un fideiussore, e la data alla quale diventano effettive.
Capitolo II: Mezzi di trasporto e dichiarazioni
Art. 24 Dichiarazione di transito e mezzo di trasporto
- Su una stessa dichiarazione di transito possono figurare soltanto le merci vincolate al regime di transito comune che sono trasferite o stanno per essere trasferite da un ufficio doganale di partenza a un ufficio doganale di destinazione su un unico mezzo di trasporto, in un container o in un collo.
Tuttavia, su una stessa dichiarazione di transito possono figurare merci trasferite o che stanno per essere trasferite da un ufficio doganale di partenza a un ufficio doganale di destinazione in più container o in più colli, quando i container o i colli sono caricati su un unico mezzo di trasporto.
2. Ai fini del presente articolo sono considerati un mezzo di trasporto unico i mezzi di trasporto seguenti, a condizione che le merci trasportate siano oggetto di un’unica spedizione:
- un veicolo stradale accompagnato dal suo o dai suoi rimorchi o semirimorchi;
- un gruppo di carrozze o di vagoni ferroviari;
- le navi componenti un unico convoglio.
3. Qualora, ai fini del regime di transito comune, un unico mezzo di trasporto sia utilizzato per il carico di merci in più uffici doganali di partenza e per il loro scarico in più uffici doganali di destinazione, per ciascuna spedizione sono presentate dichiarazioni di transito separate.
Art. 25 Dichiarazione di transito mediante procedimenti informatici
Le indicazioni e la struttura dei dati della dichiarazione di transito sono definiti nell’appendice III, allegati A1, A2 e B6.
A decorrere dalla data di introduzione dell’aggiornamento del nuovo sistema di transito elettronico («NCTS»), di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2879 della Commissione51, si applicano le indicazioni e la struttura dei dati della dichiarazione di transito definiti nell’allegato A1 bis dell’appendice III bis.
Art. 26 Dichiarazioni di transito su supporto cartaceo
- L’autorità doganale accetta una dichiarazione di transito su supporto cartaceo nei seguenti casi:
- se le merci sono trasportate da viaggiatori che non dispongono di un accesso diretto al sistema di transito elettronico, secondo le modalità di cui all’articolo 27;
- se il piano di continuità operativa è applicato in conformità dell’allegato II, nell’ipotesi di un guasto temporaneo:
- del sistema di transito elettronico,
ii) del sistema informatico utilizzato dai titolari del regime per presentare la dichiarazione di transito comune mediante procedimenti informatici,
iii) della connessione elettronica tra il sistema informatico utilizzato dai titolari del regime per presentare la dichiarazione di transito comune mediante procedimenti informatici e il sistema di transito elettronico;
c) se un Paese di transito comune decide in tal senso.
- Nel quadro dell’applicazione del paragrafo 1, lettere a) e c), le autorità doganali assicurano che i dati di transito siano registrati nel sistema di transito elettronico e scambiati tra le autorità doganali mediante tale sistema.
- L’accettazione di una dichiarazione di transito su supporto cartaceo di cui al paragrafo 1, lettera b), punti ii) e iii), è soggetta all’approvazione delle autorità doganali.
Art. 27 Dichiarazione di transito per i viaggiatori
Nei casi di cui all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), il viaggiatore compila la dichiarazione di transito su supporto cartaceo conformemente agli articoli 5 e 6 e all’appendice III, allegato B6.
A decorrere dalla data di aggiornamento del NCTS, di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2879 della Commissione, dell’11 aprile 2016, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all’utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell’Unione (GU L 99 del 15.4.2016, pag. 6), nei casi di cui all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a) il viaggiatore redige la dichiarazione di transito su supporto cartaceo conformemente agli articoli 5 e 6 e all’allegato A1bis dell’appendice IIIbis .
Art. 28 Spedizioni miste
Una spedizione può comprendere al tempo stesso merci che devono essere vincolate alla procedura T1 e merci che devono essere vincolate alla procedura T2, a condizione che ciascun articolo sia contrassegnato di conseguenza nella dichiarazione di transito con i codici «T1», «T2» o «T2F».
Art. 29 Autenticazione della dichiarazione di transito e responsabilità del titolare del regime
- La dichiarazione di transito è autenticata dal dichiarante.
- La presentazione, da parte del titolare del regime, di una dichiarazione di transito alle autorità doganali impegna la responsabilità di tale titolare per quanto riguarda:
- l’esattezza e la completezza delle informazioni indicate nella dichiarazione di transito;
- l’autenticità, l’esattezza e la validità dei documenti presentati a sostegno della dichiarazione di transito;
- il rispetto di tutti gli obblighi inerenti al vincolo delle merci al regime di transito comune indicate nella dichiarazione di transito.
Art. 29bis Presentazione di una dichiarazione di transito prima della presentazione delle merci
A decorrere dalla data di introduzione dell’aggiornamento del NCTS, di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2879, della Commissione, dell’11 aprile 2016, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all’utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell’Unione (GU L 99 del 15.4.2016, pag. 6), una dichiarazione di transito può essere presentata prima della presentazione prevista delle merci all’ufficio doganale di partenza. Se le merci non sono presentate entro 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione di transito, si considera che detta dichiarazione non sia stata presentata.
Capitolo III: Formalità da espletare presso l’ufficio doganale di partenza
Art. 30 Presentazione e accettazione di una dichiarazione di transito
- La dichiarazione di transito è presentata all’ufficio doganale di partenza.
- L’ufficio doganale di partenza accetta la dichiarazione di transito purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
- la dichiarazione contiene tutti i dati necessari ai fini dell’applicazione del regime di transito comune secondo quanto specificato nell’appendice III, allegato II;
- la dichiarazione è accompagnata da tutti i documenti richiesti;
- le merci cui la dichiarazione di transito si riferisce sono state presentate in dogana durante l’orario ufficiale di apertura.
L’ufficio doganale di partenza può, su richiesta del dichiarante, permettere che le merci siano presentate al di fuori dell’orario ufficiale di apertura o in qualsiasi altro luogo.
3. Le autorità doganali possono esonerare il dichiarante dal presentare i documenti di cui al paragrafo 1, lettera b), all’ufficio doganale di partenza. In questo caso tali documenti sono in possesso del dichiarante e a disposizione delle autorità doganali.
Art. 31 Modifica di una dichiarazione di transito
- Su sua richiesta, il dichiarante è autorizzato a modificare una o più indicazioni della dichiarazione di transito dopo l’accettazione di quest’ultima da parte delle autorità doganali. La modifica non può includere nella dichiarazione di transito merci diverse da quelle già dichiarate.
- Tuttavia non può più essere autorizzata alcuna modifica qualora la domanda sia presentata dopo che le autorità doganali:
- hanno informato il dichiarante che intendono procedere alla visita delle merci;
- hanno stabilito che le indicazioni della dichiarazione doganale sono inesatte;
- hanno svincolato le merci.
Art. 32 Invalidamento di una dichiarazione di transito
- Su richiesta del dichiarante, l’ufficio doganale di partenza invalida una dichiarazione di transito già accettata in uno dei seguenti casi:
- se ha accertato che le merci saranno vincolate immediatamente a un altro regime doganale;
- se ha accertato che, in seguito a circostanze particolari, non è più giustificato il vincolo delle merci al regime doganale per il quale sono state dichiarate.
Tuttavia, se l’ufficio doganale di partenza ha informato il dichiarante che intende procedere alla visita delle merci, la richiesta di invalidare la dichiarazione doganale può essere accolta solo dopo tale visita.
2. La dichiarazione di transito non può essere invalidata dopo lo svincolo delle merci, salvo se:
- merci in libera pratica in una parte contraente sono state erroneamente dichiarate per un regime di transito comune e la loro posizione doganale come merci in libera pratica nella stessa parte contraente è stata dimostrata in seguito;
- le merci sono state erroneamente dichiarate in più dichiarazioni doganali.
Art. 33 Itinerario per la circolazione di merci vincolate al regime di transito comune
- Le merci vincolate al regime di transito comune sono trasportate fino all’ufficio doganale di destinazione seguendo un itinerario economicamente giustificato.
- Qualora l’ufficio doganale di partenza o il dichiarante lo ritengano necessario, tale ufficio doganale prescrive un itinerario per la circolazione delle merci in regime di transito comune tenendo conto di tutte le informazioni pertinenti comunicate dal dichiarante.
Al momento di prescrivere un itinerario, l’ufficio doganale annota nel sistema di transito elettronico almeno l’indicazione dei Paesi attraverso i quali deve svolgersi il transito.
Art. 34 Termine per la presentazione delle merci
- L’ufficio doganale di partenza fissa il termine entro il quale le merci sono presentate all’ufficio doganale di destinazione, tenendo conto di quanto segue:
- l’itinerario;
- il mezzo di trasporto;
- la normativa in materia di trasporti o le altre normative che potrebbero avere un impatto sulla fissazione di un termine;
- tutte le informazioni pertinenti comunicate dal titolare del regime.
- Se il termine è stabilito dall’ufficio doganale di partenza, esso vincola le autorità doganali dei Paesi sul cui territorio sono introdotte le merci nel corso dell’operazione di transito comune e non può essere modificato da tali autorità.
Art. 35 Verifica di una dichiarazione di transito e visita delle merci
- Per verificare l’esattezza delle indicazioni contenute in una dichiarazione di transito che è stata accettata, l’ufficio doganale di partenza può:
- esaminare la dichiarazione e i documenti di accompagnamento;
- chiedere al dichiarante di fornire altri documenti;
- procedere alla visita delle merci;
- prelevare campioni per l’analisi o per un controllo approfondito delle merci.
- L’ufficio doganale di partenza verifica l’esistenza e la validità della garanzia.
- La visita delle merci di cui al paragrafo 1, lettera c), è eseguita in luoghi designati dall’ufficio doganale di partenza per tale scopo e durante l’orario ufficiale di apertura. Tuttavia le autorità doganali possono, su richiesta del dichiarante, procedere alla visita delle merci al di fuori dell’orario ufficiale di apertura o in qualsiasi altro luogo.
Art. 36 Identificazione dei sigilli
L’ufficio doganale di partenza registra nel sistema di transito elettronico il numero dei sigilli apposti da tale ufficio e i relativi identificatori.
Art. 37 Idoneità alla sigillatura
I veicoli stradali, i rimorchi, i semirimorchi e i container autorizzati per il trasporto di merci sotto sigillo doganale conformemente alle disposizioni di un accordo internazionale di cui l’Unione e i Paesi di transito comune sono parti contraenti sono altresì considerati idonei alla sigillatura.
Art. 38 Caratteristiche dei sigilli doganali
- I sigilli doganali presentano almeno le caratteristiche e le specifiche tecniche seguenti:
- caratteristiche essenziali dei sigilli:
- rimanere intatti e solidamente fissati nelle normali condizioni d’uso,
ii) essere facilmente verificabili e riconoscibili,
iii) essere fabbricati in modo che qualsiasi violazione, manomissione o rimozione lasci tracce visibili a occhio nudo,
iv) non essere riutilizzabili o, per i sigilli ad uso multiplo, permettere a ogni loro apposizione di essere chiaramente identificati con un’indicazione unica,
v) essere muniti di singoli identificatori permanenti, facilmente leggibili e numerati in maniera unica;
b) specifiche tecniche:
i) la forma e le dimensioni dei sigilli possono variare in funzione del metodo di sigillatura utilizzato, ma le dimensioni devono essere tali da garantire che le marche di identificazione siano facilmente leggibili,
ii) le marche di identificazione del sigillo devono essere non falsificabili e difficilmente riproducibili,
iii) il materiale utilizzato deve essere tale da evitare rotture accidentali e impedire nel contempo la falsificazione o la riutilizzazione senza tracce.
- I sigilli certificati da un organismo competente conformemente alla norma internazionale ISO 17712:2013 «Container per il trasporto di merci – Sigilli meccanici» sono considerati conformi alle prescrizioni di cui al paragrafo 1.
Per i trasporti effettuati in container si utilizzano, nella più ampia misura possibile, sigilli con caratteristiche di alta sicurezza.
3. Il sigillo doganale reca le seguenti indicazioni:
- il termine «Dogana» in una delle lingue ufficiali dell’Unione o dei Paesi di transito comune o un’abbreviazione corrispondente;
- un codice di Paese, sotto forma di codice ISO-alfa-2 del Paese, che identifichi il Paese in cui il sigillo è stato apposto.
Le parti contraenti possono di comune accordo decidere di utilizzare caratteristiche di sicurezza e tecnologie comuni.
4. Ciascun Paese informa la Commissione circa i tipi di sigillo doganale di cui fa uso. La Commissione trasmette tali informazioni a tutti i Paesi.
5. Qualora un sigillo debba essere rimosso per permettere un’ispezione doganale, l’autorità doganale provvede opportunamente a riapplicare un sigillo doganale con caratteristiche di sicurezza almeno equivalenti e indica le modalità di tale operazione, in particolare il nuovo numero di sigillo, sui documenti relativi al carico.
6. I sigilli doganali conformi all’allegato II dell’appendice I della convenzione, quale modificata dalla decisione n. 1/2008, possono continuare a essere utilizzati fino a esaurimento delle scorte o fino al 1° maggio 2019, se questa data è anteriore.
Art. 39 Misure di identificazione alternative alla sigillatura
- In deroga all’articolo 11, paragrafo 1, della Convenzione, l’ufficio doganale di partenza può decidere di non sigillare le merci vincolate al regime di transito comune e di basarsi invece sulla descrizione delle merci contenuta nella dichiarazione di transito o nei documenti complementari, a condizione che tale descrizione sia sufficientemente precisa da consentire una facile identificazione delle merci e indichi la loro quantità e natura ed eventuali altre particolarità, ad esempio i numeri di serie.
- In deroga all’articolo 11, paragrafo 1, della Convenzione, a meno che l’ufficio doganale di partenza non decida altrimenti, né i mezzi di trasporto né i singoli colli contenenti le merci devono essere sigillati se:
- le merci sono trasportate per via aerea, e a ciascuna spedizione è apposta un’etichetta recante il numero della relativa lettera di trasporto aereo, o la spedizione costituisce un’unità di carico su cui è indicato il numero della relativa lettera di trasporto aereo;
- le merci sono trasportate per ferrovia e sono applicate misure di identificazione a cura delle aziende ferroviarie.
Art. 40 Svincolo delle merci per il regime di transito comune
- Solo le merci che sono state sigillate in conformità dell’articolo 11, paragrafi 1, 2 e 3, della Convenzione o per le quali sono state adottate misure di identificazione alternative in conformità dell’articolo 11, paragrafo 4, della Convenzione e dell’articolo 39 della presente appendice, sono svincolate per il regime di transito comune.
- Al momento dello svincolo delle merci, l’ufficio doganale di partenza trasmette le indicazioni relative all’operazione di transito comune:
- all’ufficio doganale di destinazione dichiarato;
- a ciascun ufficio doganale di passaggio dichiarato.
Tali indicazioni si basano sui dati, all’occorrenza rettificati, figuranti nella dichiarazione di transito.
3. L’ufficio doganale di partenza informa il titolare del regime in merito allo svincolo delle merci per il regime di transito comune.
Art. 41 Documento di accompagnamento transito ed elenco degli articoli
- 1. L’ufficio doganale di partenza fornisce un documento di accompagnamento transito al dichiarante o alla persona che ha presentato le merci al suddetto ufficio, su richiesta della persona in questione. Il documento di accompagnamento transito è fornito usando il formulario di cui all’allegato A3 dell’appendice III e include i dettagli di cui all’allegato A4 della medesima appendice.
- Se necessario, il documento di accompagnamento transito è integrato da un elenco degli articoli stabiliti usando il formulario di cui all’allegato A5 dell’appendice III e comprende i dati di cui all’allegato A6 dell’appendice III. L’elenco degli articoli fa parte integrante del documento di accompagnamento transito.
- A decorrere dalla data di introduzione dell’aggiornamento del NCTS di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2879, l’ufficio doganale di partenza fornisce al dichiarante o alla persona che ha presentato le merci al suddetto ufficio un documento di accompagnamento transito su richiesta della persona in questione, integrato da un elenco di articoli. L’elenco di articoli fa parte integrante del documento di accompagnamento transito.
Il documento di accompagnamento transito è redatto utilizzando il formulario di cui all’allegato A3bis dell’appendice IIIbis e comprende i dati di cui all’allegato A4bis dell’appendice IIIbis . L’elenco degli articoli è redatto utilizzando il formulario di cui all’allegato A5bis dell’appendice IIIbis e comprende i dati di cui all’allegato A6bis dell’ appendice IIIbis.
Capitolo IV: Formalità da espletare durante il trasporto
Art. 42 Presentazione del documento di accompagnamento transito o dell’MRN della dichiarazione di transito
Il documento di accompagnamento transito con l’MRN della dichiarazione di transito o l’MRN della dichiarazione di transito e altri documenti che accompagnano le merci sono presentati quando prescritto o qualora lo richiedano le autorità doganali.
Fino al potenziamento dell’aggiornamento del sistema NCTS di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2879, il documento di accompagnamento transito e l’elenco di articoli sono presentati in forma stampata.
Art. 42bis Mezzi di comunicazione dell’MRN di un’operazione di transito alle autorità doganali
L’MRN della dichiarazione di transito è presentato alle autorità doganali esclusivamente attraverso procedimenti informatici.
Se la presentazione dell’MRN attraverso procedimenti informatici non è possibile, l’autorità doganale destinataria accetta la presentazione dell’MRN attraverso un documento di accompagnamento transito o un codice a barre e può ammettere altri mezzi di comunicazione per l’MRN.
A decorrere dalla data di introduzione dell’aggiornamento del NCTS di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2879, l’MRN di una dichiarazione di transito è presentato alle autorità doganali per mezzo di un documento di accompagnamento transito.
Art. 43 Presentazione di merci che circolano in regime di transito comune all’ufficio doganale di passaggio
- Le merci e l’MRN della dichiarazione di transito sono presentati ad ogni ufficio doganale di transito in conformità dell’articolo 42bis .
- L’ufficio doganale di passaggio registra il passaggio delle merci alla frontiera sulla base delle indicazioni relative all’operazione di transito comune ricevute dall’ufficio doganale di partenza. Tale passaggio deve essere notificato dagli uffici doganali di passaggio all’ufficio doganale di partenza.
- Gli uffici doganali di passaggio possono ispezionare le merci. Le eventuali ispezioni delle merci sono effettuate principalmente sulla base delle indicazioni relative all’operazione di transito comune fornite dall’ufficio doganale di partenza.
- Quando il trasporto è effettuato attraverso un ufficio doganale di passaggio diverso da quello dichiarato, l’ufficio doganale di passaggio effettivo chiede le indicazioni relative all’operazione di transito comune all’ufficio doganale di partenza e comunica a quest’ultimo il passaggio delle merci alla frontiera.
- I paragrafi 1, 2 e 4 non si applicano al trasporto di merci per ferrovia a condizione che l’ufficio doganale di passaggio possa verificare il passaggio delle merci alla frontiera con altri mezzi. Tale verifica è effettuata solo in caso di necessità. La verifica può avvenire retroattivamente.
Art. 44 Incidenti durante la circolazione di merci nell’ambito di un’operazione di transito comune
- Il trasportatore è tenuto ad annotare il documento di accompagnamento transito e a presentare, senza indebito ritardo dopo l’incidente, le merci e tale documento all’autorità doganale più vicina del Paese sul cui territorio si trova il mezzo di trasporto nei casi seguenti:
- il trasportatore è obbligato a deviare dall’itinerario fissato conformemente all’articolo 33, paragrafo 2, per circostanze che sfuggono al suo controllo;
- in caso di rottura o manomissione dei sigilli durante il trasporto per cause indipendenti dalla volontà del trasportatore;
- se, sotto il controllo dell’autorità doganale, le merci sono trasferite da un mezzo di trasporto a un altro;
- in caso di pericolo imminente che renda necessario l’immediato scarico, parziale o totale, del mezzo di trasporto sigillato;
- se si verifica un incidente che può condizionare la capacità del titolare del regime o del trasportatore di adempiere ai propri obblighi;
- se uno degli elementi che costituiscono un mezzo di trasporto unico ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, è modificato.
Nei casi di cui al primo comma, lettere c) e f), quando le merci sono trasportate in una stessa unità di trasporto intermodale, il modo di trasporto è modificato senza movimentare le merci stesse e l’unità di trasporto intermodale reca un numero identificativo unico, tale modifica non è considerata come un incidente ai fini del primo comma.
Ai fini del secondo comma un’unità di trasporto intermodale è, per esempio, un container, una cassa mobile o un semirimorchio. Il secondo comma si applica anche a un veicolo caricato esso stesso trasportato con un mezzo di trasporto attivo.
Se ritengono che l’operazione di transito comune possa proseguire, le autorità doganali nel cui territorio si trova il mezzo di trasporto, dopo aver adottato le misure eventualmente necessarie, vistano le annotazioni apportate dal trasportatore nel documento di accompagnamento transito.
A decorrere dalla data di introduzione dell’aggiornamento del NCTS di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2879, il trasportatore presenta, senza indebito ritardo dopo l’incidente, le merci e l’MRN della dichiarazione di transito all’autorità doganale più vicina del Paese sul cui territorio si trova il mezzo di trasporto nei casi di cui al primo comma, lettere da a) a f).
Se ritengono che l’operazione di transito comune possa proseguire, le autorità doganali nel cui territorio si trova il mezzo di trasporto adottano le misure che ritengono necessarie e registrano le informazioni pertinenti relative agli incidenti di cui al primo comma del presente paragrafo nel sistema di transito elettronico di cui all’articolo 4.
2. Il trasportatore non è obbligato a presentare le merci e il documento di accompagnamento transito con le necessarie annotazioni all’autorità doganale di cui al paragrafo 1 nei seguenti casi:
- incidenti di cui al paragrafo 1, lettera c), se le merci sono trasferite da un mezzo di trasporto non sigillato;
- incidenti di cui al paragrafo 1, lettera f), se una o più carrozze o vagoni ferroviari sono ritirati da un gruppo di carrozze o di vagoni ferroviari a causa di problemi tecnici;
- incidenti di cui al paragrafo 1, lettera f), se la motrice di un veicolo stradale viene sostituita senza che siano sostituiti i suoi rimorchi o semirimorchi.
A decorrere dalla data di introduzione dell’aggiornamento del NCTS di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2879, il trasportatore non è obbligato a presentare le merci e l’MRN della dichiarazione di transito all’autorità doganale di cui al paragrafo 1, a condizione che il titolare del regime o il trasportatore per conto del titolare del regime fornisca le informazioni pertinenti relative all’incidente a tale autorità doganale nei seguenti casi:
- incidenti di cui al paragrafo 1, lettera c), se le merci sono trasferite da un mezzo di trasporto non sigillato;
- incidenti di cui al paragrafo 1, lettera f), se una o più carrozze o vagoni ferroviari sono ritirati da un gruppo di carrozze o di vagoni ferroviari a causa di problemi tecnici;
- incidenti di cui al paragrafo 1, lettera f), se la motrice di un veicolo stradale viene sostituita senza che siano sostituiti i suoi rimorchi o semirimorchi.
3. Le pertinenti informazioni del documento di accompagnamento transito relative agli incidenti di cui al paragrafo 1 sono introdotte nel sistema di transito elettronico dalle autorità doganali dell’ufficio doganale di passaggio o dell’ufficio doganale di destinazione, a seconda del caso.
A decorrere dalla data di introduzione dell’aggiornamento del NCTS, di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2879 della Commissione, dell’11 aprile 2016, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all’utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell’Unione (GU L 99 del 15.4.2016, pag. 6), le pertinenti informazioni relative agli incidenti di cui al paragrafo 1 sono introdotte nel sistema di transito elettronico dall’autorità doganale più vicina del paese sul cui territorio si trova il mezzo di trasporto.
Capitolo V: Formalità da espletare presso l’ufficio doganale di destinazione
Art. 45 Presentazione di merci vincolate al regime di transito comune presso l’ufficio doganale di destinazione
- Quando le merci vincolate a un regime di transito comune arrivano all’ufficio doganale di destinazione, sono presentati a tale ufficio doganale:
- le merci;
- l’MRN della dichiarazione di transito in conformità dell’articolo 42 bis;
- qualsiasi informazione richiesta dall’ufficio doganale di destinazione.
La presentazione deve avvenire durante l’orario ufficiale di apertura. Tuttavia, l’ufficio doganale di destinazione può, su richiesta dell’interessato, permettere che la presentazione abbia luogo al di fuori dell’orario ufficiale di apertura o in qualsiasi altro luogo.
2. Se la presentazione ha luogo dopo la scadenza del termine fissato dall’ufficio doganale di partenza in conformità dell’articolo 34, paragrafo 1, si considera che il titolare del regime abbia rispettato il termine se egli stesso o il trasportatore è in grado di dimostrare, con soddisfazione dell’ufficio doganale di destinazione, che il ritardo non gli è imputabile.
3. Se un documento di accompagnamento transito su supporto cartaceo è presentato all’ufficio doganale di destinazione, quest’ultimo lo conserva.
L’ufficio doganale di destinazione effettua controlli doganali in generale sulla base delle indicazioni contenute nella dichiarazione di transito comune ricevuta dall’ufficio doganale di partenza.
4. Se, alla conclusione del regime di transito comune, non è stata individuata alcuna irregolarità da parte dell’ufficio doganale di destinazione e il titolare del regime presenta il documento di accompagnamento transito, tale ufficio doganale vista il suddetto documento su richiesta del titolare del regime al fine di fornire una prova alternativa ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1. Il visto è costituito dal timbro dell’ufficio doganale suddetto, dalla firma del funzionario, dalla data e dal seguente testo:
– «Prova alternativa – 99202».
5. Il regime di transito comune può essere concluso in un ufficio doganale diverso da quello indicato nella dichiarazione di transito. In tal caso l’ufficio doganale suddetto è considerato l’ufficio doganale di destinazione.
Art. 46 Ricevute
- Su richiesta della persona che presenta le merci all’ufficio doganale di destinazione, tale ufficio doganale vista una ricevuta che certifica la presentazione delle merci presso tale ufficio doganale.
La ricevuta contiene un riferimento all’MRN della dichiarazione di transito.
2. La ricevuta è redatta utilizzando il formulario di cui all’appendice III, allegato B10, ed è previamente compilata dall’interessato.
3. La ricevuta non può servire come prova alternativa della conclusione del regime di transito comune ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1.
Art. 47 Notifica dell’arrivo di merci in regime di transito comune e risultati del controllo
- L’ufficio doganale di destinazione informa l’ufficio doganale di partenza dell’arrivo delle merci il giorno in cui le merci e l’MRN della dichiarazione di transito sono presentati in conformità dell’articolo 45, paragrafo 1.
- Qualora l’operazione di transito comune si concluda presso un ufficio doganale diverso da quello indicato nella dichiarazione di transito, l’ufficio doganale considerato equivalente all’ufficio doganale di destinazione in conformità dell’articolo 45, paragrafo 5, notifica l’arrivo all’ufficio doganale di partenza il giorno in cui le merci e l’MRN della dichiarazione di transito sono presentati in conformità dell’articolo 45, paragrafo 1.
L’ufficio doganale di partenza notifica l’arrivo all’ufficio doganale di destinazione indicato nella dichiarazione di transito.
3. La notifica di arrivo di cui ai paragrafi 1 e 2 non è considerata una prova che il regime di transito comune è stato concluso correttamente.
4. L’ufficio doganale di destinazione notifica i risultati del controllo all’ufficio doganale di partenza entro il terzo giorno successivo al giorno in cui le merci sono presentate all’ufficio doganale di destinazione o in un altro luogo a norma dell’articolo 45, paragrafo 1. In casi eccezionali detto termine può essere prorogato fino a un massimo di sei giorni.
5. In deroga al paragrafo 4 del presente articolo, se le merci sono ricevute da un destinatario autorizzato di cui all’articolo 87, l’ufficio doganale di partenza è informato entro il sesto giorno successivo al giorno in cui le merci sono state consegnate al destinatario autorizzato.
A decorrere dalla data di introduzione dell’aggiornamento del NCTS, di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2879 della Commissione, dell’11 aprile 2016, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all’utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell’Unione (GU L 99 del 15.4.2016, pag. 6), quando le merci sono trasportate per ferrovia e una o più carrozze o vagoni ferroviari sono ritirati da un gruppo di carrozze o di vagoni ferroviari a causa di problemi tecnici, come previsto all’articolo 44, paragrafo 2, lettera b), l’ufficio doganale di partenza è informato entro il 12° giorno successivo al giorno in cui la prima parte delle merci è stata presentata.
Capitolo VI: Formalità relative alla conclusione del regime
Art. 48 Conclusione e appuramento del regime
- Il regime di transito comune si conclude e gli obblighi del titolare del regime sono adempiuti quando le merci vincolate al regime e le informazioni richieste sono disponibili presso l’ufficio doganale di destinazione, conformemente alla normativa doganale.
- Le autorità doganali appurano il regime di transito comune quando sono in grado di stabilire, sulla base del raffronto fra i dati disponibili all’ufficio doganale di partenza e quelli disponibili all’ufficio doganale di destinazione, che il regime si è concluso regolarmente.
Art. 49 Procedura di ricerca per le merci che circolano in regime di transito comune
- Qualora l’ufficio doganale di partenza non abbia ricevuto i risultati del controllo entro sei giorni dal ricevimento della notifica di arrivo delle merci, in conformità dell’articolo 47, paragrafo 4 o paragrafo 5, tale ufficio chiede immediatamente i risultati del controllo all’ufficio doganale di destinazione che ha inviato la notifica di arrivo delle merci.
L’ufficio doganale di destinazione invia i risultati del controllo subito dopo aver ricevuto la richiesta dall’ufficio doganale di partenza.
2. Se l’autorità doganale del Paese di partenza non ha ancora ricevuto le informazioni che consentono l’appuramento del regime di transito comune o il recupero dell’obbligazione, essa chiede le informazioni pertinenti al titolare del regime o, qualora siano disponibili informazioni sufficienti nel luogo di destinazione, all’ufficio doganale di destinazione nei casi seguenti:
- l’ufficio doganale di partenza non ha ricevuto la notifica di arrivo delle merci entro la scadenza del termine per la presentazione delle merci fissato in conformità dell’articolo 34;
- l’ufficio doganale di partenza non ha ricevuto i risultati del controllo richiesti a norma del paragrafo 1;
- l’ufficio doganale di partenza constata che la notifica di arrivo delle merci o i risultati del controllo sono stati inviati per errore.
3. L’autorità doganale del Paese di partenza invia le richieste di informazioni in conformità del paragrafo 2, lettera a), entro un termine di sette giorni dalla scadenza del termine ivi indicato e le richieste di informazioni in conformità del paragrafo 2, lettera b), entro un termine di sette giorni dalla scadenza del termine di cui al paragrafo 1.
Tuttavia, se prima della scadenza di tali termini l’autorità doganale del Paese di partenza viene informata che il regime di transito comune non si è concluso correttamente, o sospetta che tale sia il caso, essa trasmette la richiesta senza indugio.
4. Le risposte alle richieste presentate in conformità del paragrafo 2 sono trasmesse entro 28 giorni dalla data in cui la richiesta è stata inviata.
5. Qualora, in seguito a una richiesta a norma del paragrafo 2, l’ufficio doganale di destinazione non abbia fornito informazioni sufficienti per l’appuramento del regime di transito comune, l’autorità doganale del Paese di partenza chiede al titolare del regime di fornire tali informazioni, al massimo entro 28 giorni dall’avvio della procedura di ricerca.
A decorrere dalla data di introduzione dell’aggiornamento del NCTS, di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2879 della Commissione, dell’11 aprile 2016, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all’utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell’Unione (GU L 99 del 15.4.2016, pag. 6), qualora, a seguito di una richiesta in conformità del paragrafo 2, l’ufficio doganale di destinazione non abbia fornito informazioni sufficienti per l’appuramento del regime di transito comune, l’autorità doganale del paese di partenza chiede al titolare del regime di fornire tali informazioni, al massimo entro 35 giorni dall’avvio della procedura di ricerca.
Il titolare del regime risponde alla richiesta entro 28 giorni dalla data in cui essa è stata inviata.
6. Se le informazioni fornite in risposta dal titolare del regime a norma del paragrafo 5 non sono sufficienti per appurare il regime di transito comune, ma l’autorità doganale del Paese di partenza le ritiene sufficienti per continuare la procedura di ricerca, tale autorità trasmette immediatamente una richiesta di informazioni supplementari all’ufficio doganale interessato.
L’ufficio doganale in questione risponde alla richiesta entro 40 giorni dalla data in cui essa è stata inviata.
7. Se nel corso di una procedura di ricerca di cui ai paragrafi da 1 a 6 viene stabilito che il regime di transito comune è stato concluso correttamente, l’autorità doganale del Paese di partenza appura tale regime e ne informa il titolare del regime della procedura di recupero e, se del caso, qualsiasi autorità doganale che abbia avviato il recupero.
8. Se nel corso di una procedura di ricerca di cui ai paragrafi da 1 a 6 risulta che il regime di transito comune non può essere appurato, l’autorità doganale del Paese di partenza stabilisce se è sorta un’obbligazione.
Se è sorta un’obbligazione, l’autorità doganale del Paese di partenza adotta le seguenti misure:
- individua il debitore;
- determina l’autorità doganale competente per la notifica dell’obbligazione.
Art. 50 Richiesta di trasferire il recupero dell’obbligazione
- Se l’autorità doganale del Paese di partenza, nel corso della procedura di ricerca e prima della scadenza del termine di cui all’articolo 114, paragrafo 2, ottiene prove che dimostrano che il luogo in cui si sono verificati i fatti che hanno determinato l’insorgenza dell’obbligazione si trova in un altro Paese, tale autorità doganale provvede immediatamente, e in ogni caso entro tale termine, a inviare tutte le informazioni disponibili all’autorità doganale competente in tale luogo.
- L’autorità doganale competente in tale luogo accusa ricevuta delle informazioni e comunica all’autorità doganale del Paese di partenza se è competente per il recupero. Se l’autorità doganale del Paese di partenza non ha ricevuto l’informazione entro 28 giorni, essa riprende immediatamente la procedura di ricerca o dà avvio alla procedura di recupero.
Art. 51 Prova alternativa della conclusione del regime di transito comune
- Il regime di transito comune si considera concluso correttamente quando il titolare del regime presenta, con soddisfazione dell’autorità doganale del Paese di partenza, uno dei seguenti documenti che identificano le merci:
- un documento certificato dall’autorità doganale del Paese di destinazione, che identifica le merci e stabilisce che esse sono state presentate all’ufficio doganale di destinazione o sono state consegnate a un destinatario autorizzato di cui all’articolo 87;
- un documento o una registrazione doganale, certificati dall’autorità doganale di un Paese, che attestino che le merci hanno fisicamente lasciato il territorio doganale della parte contraente;
- un documento doganale rilasciato in un Paese terzo in cui le merci sono vincolate a un regime doganale;
- un documento rilasciato in un Paese terzo, vistato o altrimenti certificato dall’autorità doganale di tale Paese, che certifica che le merci sono considerate in libera pratica nel Paese terzo in questione.
- In luogo dei documenti di cui al paragrafo 1 possono essere fornite come prova copie conformi dei medesimi certificate dall’organismo che ha vistato i documenti originali, dall’autorità del Paese terzo interessato o dall’autorità di un Paese.
Art. 52 Verifica e assistenza amministrativa
- Le autorità doganali competenti possono procedere a controlli a posteriori delle informazioni fornite nonché dei documenti, dei formulari, delle autorizzazioni o dei dati relativi all’operazione di transito comune al fine di verificare che i dati registrati, le informazioni scambiate e i timbri siano autentici. Tali controlli sono effettuati in caso di dubbi quanto all’esattezza e autenticità delle informazioni fornite o in caso di sospetta frode. Essi possono inoltre essere effettuati in base a un’analisi dei rischi o a campione.
- L’autorità competente che riceve una domanda di controllo a posteriori risponde immediatamente.
- Se l’autorità doganale competente del Paese di partenza presenta una domanda all’autorità doganale competente per un controllo a posteriori delle informazioni relative all’operazione di transito comune, si considera che le condizioni di cui all’articolo 48, paragrafo 2, per l’appuramento del regime di transito non siano soddisfatte fino a quando l’autenticità e l’esattezza dei dati non siano state confermate.
Capitolo VII: Regime di transito comune per il trasporto di merci mediante un’infrastruttura di trasporto fissa
Art. 53 Regime di transito comune per il trasporto di merci mediante un’infrastruttura di trasporto fissa
- Nel caso in cui merci trasportate mediante un’infrastruttura di trasporto fissa entrino nel territorio doganale di una parte contraente attraverso la suddetta infrastruttura, tali merci si considerano vincolate al regime di transito comune all’ingresso in detto territorio.
- Nel caso in cui le merci si trovino già nel territorio doganale di una parte contraente e siano trasportate mediante un’infrastruttura di trasporto fissa, tali merci si considerano vincolate al regime di transito comune al momento dell’immissione nell’infrastruttura di trasporto fissa.
- Ai fini del regime di transito comune, in caso di merci trasportate mediante infrastrutture di trasporto fisse, il titolare del regime è il gestore dell’infrastruttura di trasporto fissa stabilito nella parte contraente attraverso il cui territorio le merci entrano nel territorio doganale delle parti contraenti nel caso di cui al paragrafo 1, o il gestore dell’infrastruttura di trasporto fissa nella parte contraente in cui ha inizio il trasporto nel caso di cui al paragrafo 2.
Il titolare del regime e l’autorità doganale concordano i metodi di vigilanza doganale per le merci trasportate.
4. Ai fini dell’articolo 8, paragrafo 2, è considerato trasportatore il gestore dell’infrastruttura di trasporto fissa stabilito in un Paese attraverso il cui territorio le merci circolano a mezzo di infrastrutture di trasporto fisse.
5. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 8, il regime di transito comune è considerato concluso quando è fatta opportuna iscrizione nelle scritture commerciali del destinatario o del gestore dell’infrastruttura di trasporto fissa attestante che le merci trasportate mediante infrastrutture di trasporto fisse:
- sono arrivate all’impianto del destinatario;
- sono accettate nella rete di distribuzione del destinatario; oppure
- hanno lasciato il territorio doganale delle parti contraenti.
6. Quando merci trasportate a mezzo di infrastrutture di trasporto fisse tra due parti contraenti e ritenute vincolate al regime di transito comune conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 transitano, nel corso del loro tragitto, nel territorio di un Paese di transito comune dove questo regime non è utilizzato per i trasporti a mezzo di infrastrutture di trasporto fisse, il regime in questione è sospeso durante l’attraversamento di tale territorio.
7. Quando merci sono trasportate a mezzo di infrastrutture di trasporto fisse a partire da un Paese di transito comune dove il regime di transito comune non è utilizzato per il trasporto a mezzo di infrastrutture di trasporto fisse a destinazione di una parte contraente dove tale regime è utilizzato, il regime in questione è considerato avere inizio nel momento in cui le merci entrano nel territorio di quest’ultima parte contraente.
8. Quando merci sono trasportate a mezzo di infrastrutture di trasporto fisse a partire da una parte contraente dove il regime di transito comune è utilizzato per i trasporti a mezzo di infrastrutture di trasporto fisse a destinazione di un Paese di transito comune dove tale regime non è utilizzato, il regime in questione è considerato avere termine nel momento in cui le merci lasciano il territorio della parte contraente nella quale il regime è utilizzato.
Art. 54 Applicazione facoltativa del regime di transito comune al trasporto di merci mediante un’infrastruttura di trasporto fissa
Un Paese di transito comune può decidere di non applicare il regime di transito comune al trasporto di merci mediante un’infrastruttura di trasporto fissa. Tale decisione è comunicata alla Commissione, che ne informa gli altri Paesi.
Titolo III: Semplificazioni utilizzate per il regime di transito comune
Capitolo I: Disposizioni generali in materia di semplificazioni
Art. 55 Tipi di semplificazioni del transito
- Su richiesta, le autorità doganali possono autorizzare una delle seguenti semplificazioni:
- uso di una garanzia globale o esonero dalla garanzia;
- uso di sigilli di un modello particolare, quando è richiesto il suggellamento per assicurare l’identificazione delle merci vincolate al regime di transito comune;
- qualifica di speditore autorizzato, che consente al titolare dell’autorizzazione di vincolare le merci al regime di transito comune senza presentarle in dogana;
- qualifica di destinatario autorizzato, che consente al titolare dell’autorizzazione di ricevere le merci trasportate in regime di transito comune in un luogo autorizzato, per concludere il regime in conformità dell’articolo 48, paragrafo 1;
- uso del regime di transito comune su supporto cartaceo per le merci trasportate per via aerea;
- uso del regime di transito comune su supporto cartaceo specifico per le merci trasportate per ferrovia;
- applicazione di altre procedure semplificate basate sull’articolo 6 della Convenzione;
- regime di transito comune basato su un documento di trasporto elettronico come dichiarazione di transito per il trasporto aereo;
- uso di una dichiarazione doganale con requisiti ridotti in materia di dati per vincolare le merci al regime di transito comune.
- Le autorizzazioni a norma dell’articolo 1, lettera i), a utilizzare una dichiarazione doganale con requisiti ridotti in materia di dati per vincolare le merci al regime di transito comune sono concesse per:
- il trasporto ferroviario di merci;
- il trasporto di merci per via aerea se un documento di trasporto elettronico non è utilizzato come dichiarazione di transito.
- A decorrere dalla data di introduzione dell’aggiornamento del NCTS di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2879 della Commissione, dell’11 aprile 2016, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all’utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell’Unione (GU L 99 del 15.4.2016, pag. 6), si applicano il regime di transito comune su supporto cartaceo per le merci trasportate per via aerea di cui al paragrafo 1, lettera e), e il regime di transito comune su supporto cartaceo specifico per le merci trasportate per ferrovia di cui al paragrafo 1, lettera f).
A decorrere dalla data di introduzione dell’aggiornamento del NCTS, di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2879della Commissione, dell’11 aprile 2016, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all’utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell’Unione (GU L 99 del 15.4.2016, pag. 6), la semplificazione di cui al paragrafo 1, lettera i), non si applica.
Art. 56 Campo di applicazione territoriale delle autorizzazioni di semplificazioni
- Le semplificazioni di cui all’articolo 55, paragrafo 1, lettere b) e c), si applicano unicamente alle operazioni di transito comune che hanno inizio nella parte contraente in cui è concessa l’autorizzazione delle semplificazioni.
- La semplificazione di cui all’articolo 55, paragrafo 1, lettera d), si applica unicamente alle operazioni di transito comune che terminano nella parte contraente in cui è concessa l’autorizzazione della semplificazione.
- Le semplificazioni di cui all’articolo 55, paragrafo 1, lettere e) e h), si applicano unicamente nelle parti contraenti specificate nell’autorizzazione della semplificazione.
- Le semplificazioni di cui all’articolo 55, paragrafo 1, lettere a), f) e i), si applicano in tutte le parti contraenti.
Art. 57 Condizioni generali relative alle autorizzazioni di semplificazioni
- L’autorizzazione di cui all’articolo 55, paragrafo 1, lettera a), è concessa ai richiedenti che soddisfano le seguenti condizioni:
- sono stabiliti nel territorio doganale di una parte contraente;
- non hanno commesso violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale, né reati gravi in relazione all’attività economica svolta;
- utilizzano regolarmente il regime di transito comune o dispongono degli standard pratici di competenza o delle qualifiche professionali direttamente connesse all’attività svolta.
- Le autorizzazioni di cui all’articolo 55, paragrafo 1, lettere b), c), d) e i), sono concesse ai richiedenti che soddisfano le seguenti condizioni:
- sono stabiliti nel territorio doganale di una parte contraente;
- dichiarano che intendono utilizzare regolarmente il regime di transito comune;
- non hanno commesso violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale, né reati gravi in relazione all’attività economica svolta;
- dimostrano un alto livello di controllo delle proprie operazioni e del flusso di merci, mediante un sistema di gestione delle scritture commerciali e, se del caso, di quelle relative ai trasporti, che consenta adeguati controlli doganali;
- dispongono degli standard pratici di competenza o delle qualifiche professionali direttamente connesse all’attività svolta.
- Le autorizzazioni di cui all’articolo 55, paragrafo 1, lettera e), sono concesse ai richiedenti che soddisfano le seguenti condizioni:
- nel caso del regime di transito comune su supporto cartaceo per merci trasportate per via aerea, il richiedente è una compagnia aerea ed è stabilito nel territorio doganale di una parte contraente;
- .
- il richiedente utilizza regolarmente il regime di transito comune o l’autorità doganale competente sa che è in grado di adempiere agli obblighi previsti da tale regime;
- il richiedente non ha commesso infrazioni gravi o ripetute della legislazione doganale o fiscale.
- Le autorizzazioni di cui all’articolo 55, paragrafo 1, lettera f), sono concesse ai richiedenti che soddisfano le seguenti condizioni:
- sono aziende ferroviarie;
- sono stabiliti nel territorio doganale di una parte contraente;
- utilizzano regolarmente il regime di transito o l’autorità doganale competente sa che sono in grado di adempiere agli obblighi previsti da tale regime e
- non hanno commesso infrazioni gravi o ripetute della legislazione doganale o fiscale.
- Le autorizzazioni di cui all’articolo 55, paragrafo 1, lettera h), sono concesse ai richiedenti che soddisfano le seguenti condizioni:
- sono stabiliti nel territorio doganale di una parte contraente;
- dichiarano che intendono utilizzare regolarmente il regime di transito comune;
- non hanno commesso violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale, né reati gravi in relazione all’attività economica svolta;
- dimostrano un alto livello di controllo delle proprie operazioni e del flusso di merci, mediante un sistema di gestione delle scritture commerciali e, se del caso, di quelle relative ai trasporti, che consenta adeguati controlli doganali;
- dispongono degli standard pratici di competenza o delle qualifiche professionali direttamente connesse all’attività svolta;
- operano un numero significativo di voli tra aeroporti situati nelle parti contraenti;
- dimostrano di essere in grado di garantire che le indicazioni del documento di trasporto elettronico sono disponibili presso l’ufficio doganale di partenza all’aeroporto di partenza e presso l’ufficio doganale di destinazione all’aeroporto di destinazione e che tali indicazioni sono le stesse presso l’ufficio doganale di partenza e l’ufficio doganale di destinazione.
- Le autorizzazioni sono concesse solo a condizione che l’autorità doganale ritenga di essere in grado di vigilare sul regime di transito comune e di effettuare controlli senza uno sforzo amministrativo sproporzionato rispetto alle necessità della persona interessata.
Art. 58 Controllo delle condizioni di autorizzazione
Le autorità doganali controllano le condizioni che il titolare dell’autorizzazione deve rispettare. Controllano altresì l’osservanza degli obblighi derivanti da tale autorizzazione. Se il titolare dell’autorizzazione è stabilito da meno di tre anni, esso è oggetto di un attento controllo da parte dell’autorità doganale nel primo anno successivo alla concessione dell’autorizzazione.
Art. 59 Contenuto della domanda di autorizzazione
- Una domanda di autorizzazione per l’uso di semplificazioni è datata e firmata. Le parti contraenti stabiliscono le modalità di presentazione della domanda.
- Le domande contengono tutti gli elementi che permettono alle autorità doganali di accertare il rispetto delle condizioni necessarie per beneficiare delle semplificazioni richieste.
Art. 60 Responsabilità del richiedente
La persona che richiede l’utilizzo delle semplificazioni è responsabile, in applicazione delle disposizioni in vigore nelle parti contraenti e fatta salva l’applicazione eventuale di disposizioni penali:
- dell’esattezza e della completezza delle informazioni indicate nella domanda;
- dell’autenticità, dell’esattezza e della validità dei documenti presentati a sostegno della domanda.
Art. 61 Autorità doganali competenti per la concessione dell’autorizzazione
- Le domande di semplificazione di cui all’articolo 55, paragrafo 1, lettera c), sono presentate alle autorità doganali competenti per la concessione dell’autorizzazione nel Paese in cui le operazioni di transito comune devono avere inizio.
- Le domande di semplificazione di cui all’articolo 55, paragrafo 1, lettera d), sono presentate alle autorità doganali competenti per la concessione dell’autorizzazione nel Paese in cui le operazioni di transito comune devono concludersi.
- Le domande di semplificazione di cui all’articolo 55, paragrafo 1, lettere a), b), e), f), h) e i), sono presentate alle autorità doganali competenti per il luogo in cui la contabilità principale del richiedente a fini doganali è conservata o accessibile e in cui almeno una parte delle attività oggetto dell’autorizzazione devono essere svolte.
La contabilità principale del richiedente riguarda le scritture e i documenti che permettono all’autorità doganale di rilasciare l’autorizzazione.
4. Qualora uno speditore autorizzato di cui all’articolo 55, paragrafo 1, lettera c) o un richiedente che presenti la semplificazione di cui all’articolo 55, primo comma, lettera c), presenti altresì la semplificazione di cui all’articolo 55, primo comma, lettera b), tale domanda può essere presentata all’autorità doganale competente a prendere una decisione nel paese in cui le operazioni di transito comune dello speditore autorizzato devono avere inizio.
Art. 62 Accettazione e rifiuto delle domande e concessione delle autorizzazioni
- Le domande sono accettate o respinte e le autorizzazioni sono concesse conformemente alle disposizioni in vigore nelle parti contraenti.
- Le decisioni di rifiuto della domanda indicano i motivi del rifiuto e sono comunicate al richiedente conformemente ai termini e alle disposizioni in vigore nella parte contraente interessata.
Art. 63 Contenuto dell’autorizzazione
- L’autorizzazione e, se necessario, una o più copie autenticate sono consegnate al titolare dell’autorizzazione.
- L’autorizzazione precisa le condizioni alle quali le semplificazioni sono utilizzate e definisce le loro modalità di funzionamento e di controllo.
Art. 64 Data di decorrenza dell’autorizzazione
- L’autorizzazione decorre dalla data in cui il richiedente la riceve, o si ritiene l’abbia ricevuta, ed è applicabile da parte delle autorità doganali a decorrere da tale data.
Salvo ove altrimenti disposto dalla normativa doganale, la validità dell’autorizzazione non è limitata nel tempo.
2. L’autorizzazione prende effetto a decorrere da una data diversa dalla data in cui il richiedente la riceve o si ritiene l’abbia ricevuta nei seguenti casi:
- se l’autorizzazione avrà ripercussioni positive per il richiedente e quest’ultimo ha chiesto una diversa data di decorrenza degli effetti, nel qual caso l’autorizzazione prende effetto a decorrere dalla data chiesta dal richiedente, a condizione che sia successiva a quella in cui sarebbe stata applicabile a norma del paragrafo 1;
- se un’autorizzazione precedente è stata emanata con una limitazione di tempo e l’unico scopo dell’autorizzazione attuale è prorogarne la validità, nel qual caso l’autorizzazione prende effetto a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del periodo di validità dell’autorizzazione precedente;
- se l’effetto dell’autorizzazione è subordinato all’espletamento di determinate formalità da parte del richiedente, nel qual caso l’autorizzazione prende effetto a decorrere dalla data in cui il richiedente riceve, o si ritiene abbia ricevuto, la comunicazione dell’autorità doganale competente attestante che tutte le formalità sono state espletate in modo soddisfacente.
Art. 65 Annullamento, revoca e modifica delle autorizzazioni
- Il titolare di un’autorizzazione è tenuto a informare le autorità doganali di ogni evento verificatosi dopo il rilascio dell’autorizzazione e che può incidere sul suo mantenimento o sul suo contenuto.
- Le autorità doganali annullano un’autorizzazione se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
- l’autorizzazione è stata concessa sulla base di informazioni inesatte o incomplete;
- il titolare dell’autorizzazione sapeva o avrebbe dovuto ragionevolmente sapere che le informazioni erano inesatte o incomplete;
- se le informazioni fossero state esatte e complete, la decisione relativa all’autorizzazione sarebbe stata diversa.
- L’autorizzazione è revocata o modificata se, in casi diversi da quelli di cui al paragrafo 2:
- una o più delle condizioni stabilite per la sua concessione non sono state o non sono più rispettate; oppure
- su richiesta del titolare dell’autorizzazione.
- Il titolare dell’autorizzazione è informato dell’annullamento, della revoca o della modifica dell’autorizzazione conformemente ai termini e alle disposizioni in vigore nella parte contraente.
- L’annullamento di un’autorizzazione ha effetto a decorrere dalla data in cui l’autorizzazione iniziale ha preso effetto, se non altrimenti specificato nella decisione conformemente alla normativa doganale.
- La revoca o la modifica di un’autorizzazione ha effetto a decorrere dalla data in cui il richiedente la riceve o si ritiene l’abbia ricevuta. Tuttavia, in casi eccezionali e nella misura in cui gli interessi legittimi del titolare dell’autorizzazione lo esigano, le autorità doganali possono rinviarne l’applicabilità a una data ulteriore conformemente ai termini in vigore nelle parti contraenti. La data di decorrenza degli effetti è indicata nella decisione relativa alla revoca o alla modifica dell’autorizzazione.
Art. 66 Riesame di un’autorizzazione
- L’autorità doganale competente per la concessione dell’autorizzazione effettua un riesame nei seguenti casi:
- in caso di modifiche della pertinente normativa che incidono sull’autorizzazione;
- se necessario, a seguito del controllo effettuato;
- se necessario, a seguito delle informazioni fornite dal titolare dell’autorizzazione in conformità dell’articolo 65, paragrafo 1, o da altre autorità.
- L’autorità doganale competente per la concessione dell’autorizzazione comunica l’esito del riesame al titolare della stessa.
Art. 67 Sospensione di un’autorizzazione
- L’autorità doganale competente per la concessione dell’autorizzazione sospende l’autorizzazione invece di annullarla, revocarla o modificarla nei seguenti casi:
- se tale autorità doganale ritiene che possa sussistere un motivo sufficiente di annullamento, revoca o modifica dell’autorizzazione, ma non dispone ancora di tutti gli elementi necessari per decidere in merito all’annullamento, alla revoca o alla modifica;
- se tale autorità doganale ritiene che le condizioni relative all’autorizzazione non siano soddisfatte o che il titolare dell’autorizzazione non rispetti gli obblighi imposti a norma di tale autorizzazione e che sia opportuno consentire al titolare dell’autorizzazione di adottare provvedimenti per assicurare l’adempimento delle condizioni o il rispetto degli obblighi;
- se il titolare dell’autorizzazione chiede la sospensione perché si trova temporaneamente nell’incapacità di soddisfare le condizioni previste per l’autorizzazione o di rispettare gli obblighi imposti ai sensi di tale autorizzazione.
- Nei casi di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), il titolare dell’autorizzazione informa l’autorità doganale competente a concedere l’autorizzazione dei provvedimenti che adotterà per garantire l’adempimento delle condizioni o il rispetto degli obblighi, nonché del periodo di tempo necessario per adottare detti provvedimenti.
Art. 68 Periodo di sospensione di un’autorizzazione
- Il periodo di sospensione fissato dall’autorità doganale competente corrisponde al periodo di tempo di cui tale autorità necessita per stabilire se le condizioni per l’annullamento, la revoca o la modifica sono soddisfatte.
Tuttavia, se l’autorità doganale ritiene che il titolare dell’autorizzazione possa non soddisfare i criteri di cui all’articolo 57, paragrafo 1, lettera b), l’autorizzazione è sospesa fino a quando non sia accertato se un’infrazione grave o infrazioni reiterate sono state commesse da una delle seguenti persone:
- il titolare dell’autorizzazione;
- la persona responsabile della società che è titolare dell’autorizzazione di cui trattasi o che ne esercita il controllo della gestione;
- la persona responsabile delle questioni doganali nella società che è titolare dell’autorizzazione di cui trattasi.
2. Nei casi di cui all’articolo 67, paragrafo 1, lettere b) e c), il periodo di sospensione stabilito dall’autorità doganale competente a concedere l’autorizzazione corrisponde al periodo di tempo comunicato dal titolare dell’autorizzazione in conformità dell’articolo 67, paragrafo 2. Il periodo di sospensione può, se del caso, essere ulteriormente prorogato su richiesta del titolare dell’autorizzazione.
Il periodo di sospensione può essere ulteriormente prorogato del periodo di tempo di cui l’autorità doganale competente necessita per verificare che tali misure garantiscano l’adempimento delle condizioni o il rispetto degli obblighi; tale periodo di tempo non può superare i 30 giorni.
3. Se, a seguito della sospensione di un’autorizzazione, l’autorità doganale competente a concedere l’autorizzazione intende annullare, revocare o modificare tale autorizzazione in conformità dell’articolo 65, il periodo di sospensione, determinato in conformità dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, è prorogato, se del caso, fino a quando la decisione di annullamento, revoca o modifica prende effetto.
Art. 69 Fine del periodo di sospensione di un’autorizzazione
- La sospensione cessa allo scadere del periodo di sospensione a meno che, prima della scadenza di tale termine, si verifichi uno dei casi seguenti:
- la sospensione è revocata sulla base del fatto che, nei casi di cui all’articolo 67, paragrafo 1, lettera a), non vi sono motivi per l’annullamento, la revoca o la modifica dell’autorizzazione in conformità dell’articolo 65, nel qual caso la sospensione cessa alla data della revoca;
- la sospensione è revocata sulla base del fatto che, nei casi di cui all’articolo 67, paragrafo 1, lettere b) e c), il titolare dell’autorizzazione ha adottato, con soddisfazione dell’autorità doganale competente a concedere l’autorizzazione, i provvedimenti necessari per garantire l’adempimento delle condizioni stabilite per l’autorizzazione o la conformità agli obblighi imposti a norma di tale autorizzazione, nel qual caso la sospensione cessa alla data della revoca;
- l’autorizzazione sospesa è annullata, revocata o modificata, nel qual caso la sospensione cessa alla data dell’annullamento, della revoca o della modifica.
- L’autorità doganale competente per la concessione dell’autorizzazione informa il titolare della stessa della fine del periodo di sospensione.
Art. 70
Abrogato
Art. 71 Riesame delle autorizzazioni già in vigore al 1° maggio 2016
- Le autorizzazioni che sono state concesse in base all’articolo 44, paragrafo 1, lettere a), b), d) o e) dell’appendice I della convenzione, quale modificata dalla decisione n. 1/2008, o sono state concesse in base all’articolo 44, paragrafo 1, lettera f), punti i) o ii) qualora sia stata utilizzata la procedura semplificata di livello 1 e che sono valide al 1o maggio 2016 e che non hanno un periodo di validità limitato sono riesaminate entro il 1o maggio 2019.
- Le autorizzazioni concesse in base all’articolo 44, paragrafo 1, lettere a), b), d) ed e), dell’appendice I della convenzione, quale modificata dalla decisione n. 1/2008, che sono valide al 1° maggio 2016 restano valide con le seguenti modalità:
- per le autorizzazioni che hanno un periodo di validità limitato: fino alla fine di tale periodo o fino al 1° maggio 2019, se quest’ultima data è anteriore;
- per tutte le altre autorizzazioni: fino al riesame dell’autorizzazione.
- Le decisioni successive al riesame revocano le autorizzazioni oggetto del riesame e, se del caso, concedono nuove autorizzazioni. Tali decisioni sono notificate senza indugio ai titolari delle autorizzazioni.
Art. 72 Conservazione della documentazione da parte delle autorità doganali
- Le autorità doganali conservano le domande e i documenti giustificativi allegati, come pure una copia delle autorizzazioni rilasciate.
- Quando una domanda è respinta o un’autorizzazione è annullata, revocata, modificata o sospesa, la domanda e, secondo i casi, la decisione di rifiuto della domanda o di annullamento, di revoca, di modifica o di sospensione dell’autorizzazione e i documenti giustificativi allegati sono conservati per un periodo di almeno tre anni a decorrere dalla fine dell’anno civile durante il quale la domanda è stata respinta o l’autorizzazione è stata annullata, revocata, modificata o sospesa.
Art. 73 Validità dei sigilli già in uso al 1° maggio 2016
I sigilli doganali di cui all’articolo 38 e i sigilli di un modello particolare di cui all’articolo 82 conformi all’allegato II dell’appendice I della Convenzione, quale modificata dalla decisione n. 1/2008, possono continuare a essere utilizzati fino a esaurimento delle scorte o fino al 1° maggio 2019, se questa data è anteriore.
Capitolo II: Garanzia globale ed esonero dalla garanzia
Art. 74 Importo di riferimento
- Salvo ove diversamente disposto all’articolo 75, l’importo della garanzia globale è pari a un importo di riferimento stabilito dall’ufficio doganale di garanzia.
- L’importo di riferimento della garanzia globale corrisponde all’importo dell’obbligazione che potrebbe diventare esigibile in relazione a ciascuna operazione di transito comune per la quale la garanzia è fornita nel periodo di tempo compreso tra il vincolo delle merci al regime di transito comune e il momento in cui tale regime è appurato.
Ai fini di tale calcolo si tiene conto dei tassi più elevati dell’obbligazione applicabili a merci del medesimo tipo nel Paese dell’ufficio doganale di garanzia e le merci unionali trasportate nel quadro della Convenzione sono trattate come merci non unionali.
Qualora l’ufficio doganale di garanzia non disponga delle informazioni necessarie per determinare l’importo di riferimento, tale importo è fissato a 10 000 EUR per ciascuna operazione di transito.
3. L’ufficio doganale di garanzia stabilisce l’importo di riferimento in collaborazione con il titolare del regime. Nel fissare l’importo di riferimento l’ufficio doganale di garanzia si basa sulle informazioni relative alle merci vincolate al regime di transito comune nei 12 mesi precedenti e su una stima del volume delle operazioni previste secondo quanto indicato in particolare nella documentazione commerciale e contabile del titolare del regime.
4. L’ufficio doganale di garanzia procede a un riesame dell’importo di riferimento di propria iniziativa o a seguito di una richiesta da parte del titolare del regime e, se necessario, aggiorna tale importo.
5. Ciascun titolare del regime provvede affinché l’importo esigibile o che può diventare esigibile non superi l’importo di riferimento.
Tale persona informa l’ufficio doganale di garanzia quando l’importo di riferimento non è più a un livello sufficiente a coprire le sue operazioni.
6. A decorrere dalla data di introduzione dell’aggiornamento del NCTS di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2879 della Commissione, dell’11 aprile 2016, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all’utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell’Unione (GU L 99 del 15.4.2016, pag. 6), le autorità doganali effettuano il monitoraggio della garanzia.
Il monitoraggio dell’importo di riferimento a copertura dell’importo dell’obbligazione che può diventare esigibile con riguardo alle merci vincolate al regime di transito comune è garantito tramite il sistema elettronico di cui all’articolo 4, paragrafo 1, per ciascuna operazione di transito al momento del vincolo delle merci al regime di transito comune.
7. Il monitoraggio della garanzia per le merci vincolate al regime di transito comune facendo ricorso alla semplificazione di cui all’articolo 55, paragrafo 1, lettera f), durante il periodo che intercorre tra la scadenza dell’esonero di cui all’articolo 13, paragrafo 2, e la data di introduzione dell’aggiornamento del NCTS di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2879, è assicurato da audit regolari e appropriati.
Art. 75 Livello della garanzia globale
- Il titolare del regime può essere autorizzato a usare una garanzia globale di importo ridotto o a beneficiare di un esonero dalla garanzia.
- L’importo della garanzia globale può essere ridotto:
- al 50 per cento dell’importo di riferimento determinato a norma dell’articolo 74, qualora siano soddisfatte le condizioni seguenti:
- il richiedente tiene un sistema contabile compatibile con i principi contabili generalmente accettati applicati nella parte contraente in cui è tenuta la contabilità, consente i controlli doganali mediante audit e conserva una documentazione cronologica dei dati che fornisce una pista di controllo dal momento dell’inserimento dei dati nel fascicolo,
ii) il richiedente dispone di un’organizzazione amministrativa che corrisponde al tipo e alla dimensione dell’impresa e che è adatta alla gestione dei flussi di merci, e di un sistema di controllo interno che consente di prevenire, individuare e correggere gli errori e di prevenire e individuare le transazioni illegali o fraudolente,
iii) il richiedente non è oggetto di una procedura fallimentare,
iv) nei tre anni precedenti la presentazione della domanda il richiedente ha ottemperato ai propri obblighi finanziari per quanto riguarda il pagamento di obbligazioni riscosse per o in relazione all’importazione o all’esportazione di merci,
v) il richiedente dimostra, sulla base delle scritture e delle informazioni disponibili per gli ultimi tre anni precedenti la presentazione della domanda, che dispone di sufficiente capacità finanziaria per ottemperare ai propri obblighi e adempiere ai propri impegni tenuto conto del tipo e del volume di attività commerciale, incluso il fatto di non aver registrato un attivo netto negativo, salvo nei casi in cui questo può essere coperto,
b) al 30 per cento dell’importo di riferimento determinato a norma dell’articolo 74, qualora siano soddisfatte le condizioni seguenti:
i) il richiedente tiene un sistema contabile compatibile con i principi contabili generalmente accettati applicati nella parte contraente in cui è tenuta la contabilità, consente i controlli doganali mediante audit e conserva una documentazione cronologica dei dati che fornisce una pista di controllo dal momento dell’inserimento dei dati nel fascicolo,
ii) il richiedente dispone di un’organizzazione amministrativa che corrisponde al tipo e alla dimensione dell’impresa e che è adatta alla gestione dei flussi di merci, e di un sistema di controllo interno che consente di prevenire, individuare e correggere gli errori e di prevenire e individuare le transazioni illegali o fraudolente,
iii) il richiedente provvede affinché i dipendenti responsabili abbiano l’istruzione di informare le autorità doganali ogniqualvolta incontrino difficoltà nell’ottemperare alle norme doganali e stabilisce procedure per informare le autorità doganali di tali difficoltà,
iv) il richiedente non è oggetto di una procedura fallimentare,
v) nei tre anni precedenti la presentazione della domanda il richiedente ha ottemperato ai propri obblighi finanziari per quanto riguarda il pagamento di obbligazioni riscosse per o in relazione all’importazione o all’esportazione di merci,
vi) il richiedente dimostra, sulla base delle scritture e delle informazioni disponibili per gli ultimi tre anni precedenti la presentazione della domanda, che dispone di sufficiente capacità finanziaria per ottemperare ai propri obblighi e adempiere ai propri impegni tenuto conto del tipo e del volume di attività commerciale, incluso il fatto di non aver registrato un attivo netto negativo, salvo nei casi in cui questo può essere coperto,
c) allo 0 per cento dell’importo di riferimento determinato a norma dell’articolo 74, qualora siano soddisfatte le condizioni seguenti:
i) il richiedente tiene un sistema contabile compatibile con i principi contabili generalmente accettati applicati nella parte contraente in cui è tenuta la contabilità, consente i controlli doganali mediante audit e conserva una documentazione cronologica dei dati che fornisce una pista di controllo dal momento dell’inserimento dei dati nel fascicolo,
ii) il richiedente consente all’autorità doganale l’accesso fisico ai suoi sistemi contabili e, se del caso, alle sue scritture commerciali e relative ai trasporti,
iii) il richiedente dispone di un sistema logistico che identifica le merci come merci in libera pratica nella parte contraente o come merci di Paesi terzi e indica, se del caso, la loro ubicazione,
iv) il richiedente dispone di un’organizzazione amministrativa che corrisponde al tipo e alla dimensione dell’impresa e che è adatta alla gestione dei flussi di merci, e di un sistema di controllo interno che consente di prevenire, individuare e correggere gli errori e di prevenire e individuare le transazioni illegali o fraudolente,
v) ove applicabile, il richiedente dispone di procedure soddisfacenti che consentono di gestire le licenze e le autorizzazioni concesse conformemente alle misure di politica commerciale o connesse agli scambi di prodotti agricoli,
vi) il richiedente dispone di procedure soddisfacenti di archiviazione delle proprie scritture e informazioni e di protezione contro la perdita dei dati,
vii) il richiedente provvede affinché i dipendenti responsabili abbiano l’istruzione di informare le autorità doganali ogniqualvolta incontrino difficoltà nell’ottemperare alle norme doganali e stabilisce procedure per informare le autorità doganali di tali difficoltà,
viii) il richiedente dispone di misure adeguate di sicurezza per proteggere il proprio sistema informatico contro qualsiasi manipolazione non autorizzata e tutelare la propria documentazione,
ix) il richiedente non è oggetto di una procedura fallimentare,
x) nei tre anni precedenti la presentazione della domanda il richiedente ha ottemperato ai propri obblighi finanziari per quanto riguarda il pagamento di obbligazioni riscosse per o in relazione all’importazione o all’esportazione di merci,
xi) il richiedente dimostra, sulla base delle scritture e delle informazioni disponibili per gli ultimi tre anni precedenti la presentazione della domanda, che dispone di sufficiente capacità finanziaria per ottemperare ai propri obblighi e adempiere ai propri impegni tenuto conto del tipo e del volume di attività commerciale, incluso il fatto di non aver registrato un attivo netto negativo, salvo nei casi in cui questo può essere coperto,
- Quando verificano se il richiedente dispone di una capacità finanziaria sufficiente ai fini di concedere un’autorizzazione a utilizzare una garanzia globale con un importo ridotto o a beneficiare di un esonero dalla garanzia ai sensi del paragrafo 2, lettera a), punto v), del paragrafo 2, lettera b), punto vi), e del paragrafo 2, lettera c), punto xi), le autorità doganali tengono in considerazione la capacità del richiedente di ottemperare ai propri obblighi di pagamento delle obbligazioni e di altri oneri che potrebbero insorgere, non coperti da detta garanzia.
Se giustificato, le autorità doganali possono tenere conto del rischio di insorgenza di dette obbligazioni per quanto concerne il tipo e il volume di attività commerciali del richiedente connesse alle dogane e il tipo di merci per le quali è richiesta la garanzia.
Art. 76 Modalità della garanzia globale e dell’esonero dalla garanzia
L’ufficio doganale di garanzia comunica al titolare del regime le seguenti informazioni:
- il numero di riferimento della garanzia;
- un codice di accesso associato al numero di riferimento della garanzia.
Su richiesta della persona che ha fornito la garanzia, l’ufficio doganale di garanzia attribuisce uno o più codici di accesso aggiuntivi a tale garanzia a uso di tale persona o dei suoi rappresentanti.
Art. 77 Divieto temporaneo di ricorrere alla garanzia globale o alla garanzia globale di importo ridotto, compreso l’esonero dalla garanzia
L’utilizzo della garanzia globale e della garanzia globale di importo ridotto, compreso l’esonero dalla garanzia, può essere temporaneamente vietato nei seguenti casi:
- in circostanze particolari;
- per le merci per le quali è stata provata l’esistenza di frodi quantitativamente rilevanti connesse all’uso della garanzia.
Le circostanze particolari, le frodi quantitativamente rilevanti e le norme procedurali per il divieto temporaneo di ricorrere alla garanzia globale e alla garanzia globale di importo ridotto, compreso l’esonero dalla garanzia, sono stabilite nell’allegato I.
Art. 78 Atto costitutivo della garanzia
- La garanzia globale è fornita sotto forma di un impegno assunto da un fideiussore utilizzando il formulario di cui all’appendice III, allegato C4. La prova di tale impegno è conservata dall’ufficio doganale di garanzia per il periodo di validità della garanzia.
- L’articolo 20, paragrafo 2, e l’articolo 22 si applicano mutatis mutandis.
Art. 79 Certificati di garanzia globale e di esonero dalla garanzia
- Sulla base dell’autorizzazione e su richiesta del titolare del regime, l’ufficio doganale di garanzia rilascia a questi uno o più certificati di garanzia globale redatti conformemente al formulario di cui all’appendice III, allegato C5, oppure uno o più certificati di esonero dalla garanzia redatti conformemente al formulario di cui all’appendice III, allegato C6, al fine di consentire al titolare del regime di fornire la prova di una garanzia globale o di un esonero dalla garanzia nell’ambito dell’articolo 26, paragrafo 1, lettera b).
- La validità di un certificato è limitata a due anni. Tuttavia tale durata può essere prorogata dall’ufficio doganale di garanzia una sola volta per un periodo non superiore a due anni.
Art. 80 Revoca e cancellazione relative all’autorizzazione a utilizzare la garanzia globale o all’impegno del fideiussore
- L’articolo 23, paragrafi 1 e 2, si applica mutatis mutandis alla revoca e alla cancellazione relative all’autorizzazione a utilizzare la garanzia globale o all’impegno del fideiussore.
- La revoca di un’autorizzazione a utilizzare una garanzia globale o di un esonero dalla garanzia da parte delle autorità doganali e la data in cui prende effetto la revoca, da parte dell’ufficio doganale di garanzia, dell’impegno di un fideiussore o la data in cui prende effetto la cancellazione di un impegno da parte di un fideiussore sono introdotte nel sistema di cui all’articolo 9 dall’ufficio doganale di garanzia.
- A decorrere dalla data in cui la revoca o la cancellazione di cui al paragrafo 1 prende effetto, i certificati di garanzia globale o di esonero dalla garanzia emessi nel quadro dell’applicazione dell’articolo 26, paragrafo 1, lettera b), non devono più essere utilizzati per il vincolo di merci al regime di transito comune e sono restituiti senza indugio dal titolare del regime all’ufficio doganale di garanzia.
Ciascun Paese comunica alla Commissione gli elementi identificativi dei certificati in corso di validità che non sono stati restituiti o che sono stati dichiarati rubati, perduti o falsificati. La Commissione ne dà notizia agli altri Paesi.
Capitolo III: Uso di sigilli di un modello particolare
Art. 81 Autorizzazione per l’uso di sigilli di un modello particolare
- Sono concesse autorizzazioni a norma dell’articolo 55, paragrafo 1, lettera b), a utilizzare sigilli di un modello particolare su mezzi di trasporto, container o imballaggi utilizzati per il regime di transito comune se le autorità doganali approvano i sigilli indicati nella domanda di autorizzazione.
- L’autorità doganale accetta, nel contesto dell’autorizzazione, i sigilli di un modello particolare approvati dalle autorità doganali di un altro Paese a meno che non disponga di informazioni indicanti che il particolare sigillo non è adatto ai fini doganali.
Art. 82 Formalità per l’uso di sigilli di un modello particolare
- I sigilli di un modello particolare devono essere conformi ai requisiti di cui all’articolo 38, paragrafo 1.
I sigilli certificati da un organismo competente conformemente alla norma internazionale ISO 17712:2013 «Container per il trasporto di merci – Sigilli meccanici» sono considerati conformi a tali requisiti.
Per i trasporti effettuati in container si utilizzano, nella più ampia misura possibile, sigilli con caratteristiche di alta sicurezza.
2. I sigilli di un modello particolare recano una delle seguenti indicazioni:
- il nome della persona autorizzata a usarli in conformità dell’articolo 55, paragrafo 1, lettera b);
- un’abbreviazione o un codice corrispondente sulla base dei quali l’autorità doganale del Paese di partenza è in grado di identificare la persona interessata.
3. Il titolare del regime indica il numero e i singoli identificatori dei sigilli di un modello particolare nella dichiarazione di transito e appone i sigilli al più tardi al momento dello svincolo delle merci per il regime di transito comune.
4. I sigilli di un modello particolare conformi all’allegato II dell’appendice I della convenzione, quale modificata dalla decisione n. 1/2008, possono continuare a essere utilizzati fino a esaurimento delle scorte o fino al 1° maggio 2019, se questa data è anteriore.
Art. 83 Vigilanza doganale per l’uso di sigilli di un modello particolare
L’autorità doganale effettua le seguenti operazioni:
- notifica alla Commissione e alle autorità doganali delle altre parti contraenti i sigilli di un modello particolare in uso e i sigilli di un modello particolare che essa ha deciso di non approvare per motivi di irregolarità o carenze tecniche;
- riesamina i sigilli di un modello particolare da essa approvati e in uso, se viene informata che un’altra autorità ha deciso di non approvare un determinato sigillo di un modello particolare;
- conduce una consultazione reciproca al fine di giungere a una valutazione comune;
- sorveglia l’uso dei sigilli di un modello particolare da parte di persone autorizzate in conformità dell’articolo 81.
Se necessario, le parti contraenti possono di comune accordo stabilire un sistema di numerazione comune e definire l’uso di caratteristiche di sicurezza e tecnologie comuni.
Capitolo IV: Qualifica di speditore autorizzato
Art. 84 Autorizzazioni che conferiscono la qualifica di speditore autorizzato per il vincolo delle merci al regime di transito comune
La qualifica di speditore autorizzato di cui all’articolo 55, paragrafo 1, lettera c), è concessa unicamente ai richiedenti che sono autorizzati a fornire una garanzia globale o a fruire di un esonero dalla garanzia di cui all’articolo 55, paragrafo 1, lettera a).
Art. 85 Contenuto dell’autorizzazione per la qualifica di speditore autorizzato
L’autorizzazione specifica in particolare:
- l’ufficio o gli uffici doganali di partenza competenti per le operazioni di transito comune da effettuare;
- il termine di cui dispongono le autorità doganali, dopo la presentazione della dichiarazione di transito da parte dello speditore autorizzato, per procedere a un eventuale controllo prima dello svincolo delle merci;
- le misure di identificazione da adottare; a tal fine, le autorità doganali possono prescrivere che i mezzi di trasporto o i colli siano provvisti di sigilli di un modello particolare, approvati dalle autorità doganali in quanto rispondenti alle caratteristiche di cui all’articolo 82 e la cui apposizione sarà effettuata dallo speditore autorizzato;
- le categorie o i movimenti di merci esclusi;
- le misure operative e di controllo cui si deve conformare lo speditore autorizzato. Se del caso, eventuali condizioni specifiche relative agli accordi sui transiti che avvengono al di fuori delle normali ore lavorative del o degli uffici doganali di partenza.
Art. 86 Vincolo delle merci al regime di transito comune da parte di uno speditore autorizzato
- Lo speditore autorizzato che intende vincolare delle merci al regime di transito comune presenta una dichiarazione di transito all’ufficio doganale di partenza. Lo speditore autorizzato non deve avviare l’operazione di transito comune prima della scadenza del termine specificato nell’autorizzazione di cui all’articolo 55, paragrafo 1, lettera c).
- Lo speditore autorizzato inserisce le seguenti informazioni nel sistema di transito elettronico:
- l’itinerario, se prescritto in conformità dell’articolo 33, paragrafo 2;
- il termine fissato in conformità dell’articolo 34 entro il quale le merci devono essere presentate all’ufficio doganale di destinazione;
- ove del caso, il numero e i singoli identificatori dei sigilli.
- Lo speditore autorizzato stampa un documento di accompagnamento transito solo dopo aver ricevuto la notifica dello svincolo delle merci per il regime di transito comune dall’ufficio doganale di partenza.
A decorrere dalla data di introduzione dell’aggiornamento del NCTS di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2879, lo speditore autorizzato può stampare un documento di accompagnamento transito, a condizione che abbia ricevuto la notifica dello svincolo delle merci per il regime di transito comune dall’ufficio doganale di partenza.
Capitolo V: Qualifica di destinatario autorizzato
Art. 87 Autorizzazioni che conferiscono la qualifica di destinatario autorizzato a ricevere merci che circolano in regime di transito comune
La qualifica di destinatario autorizzato di cui all’articolo 55, paragrafo 1, lettera d), è concessa unicamente ai richiedenti che dichiarano che riceveranno regolarmente merci vincolate a un regime di transito comune.
Art. 88 Formalità per le merci che circolano in regime di transito comune ricevute da un destinatario autorizzato
- Al momento dell’arrivo delle merci in un luogo precisato nell’autorizzazione di cui all’articolo 55, paragrafo 1, lettera d), il destinatario autorizzato è tenuto a:
- informare senza indugio l’ufficio doganale di destinazione dell’arrivo delle merci, riferendo eventuali irregolarità o incidenti verificatisi durante il trasporto;
- scaricare le merci soltanto dopo aver ricevuto l’autorizzazione dell’ufficio doganale di destinazione;
- dopo lo scarico, registrare senza indugio i risultati dell’ispezione e ogni altra informazione pertinente riguardante lo scarico nelle proprie scritture contabili;
- notificare all’ufficio doganale di destinazione i risultati dell’ispezione delle merci e informarlo di qualsiasi irregolarità al massimo entro il terzo giorno successivo al giorno in cui il destinatario ha ricevuto l’autorizzazione per lo scarico delle merci.
- Se l’ufficio doganale di destinazione ha ricevuto notifica dell’arrivo delle merci nei locali del destinatario autorizzato, esso informa di tale arrivo l’ufficio doganale di partenza.
- Se l’ufficio doganale di destinazione ha ricevuto i risultati dell’ispezione delle merci di cui al paragrafo 1, lettera d), esso invia i risultati del controllo all’ufficio doganale di partenza al massimo entro il sesto giorno successivo al giorno in cui le merci sono state consegnate al destinatario autorizzato.
Art. 89 Contenuto dell’autorizzazione
- L’autorizzazione specifica in particolare:
- l’ufficio o gli uffici doganali di destinazione responsabili delle merci che il destinatario autorizzato riceve;
- il termine entro cui il destinatario autorizzato deve ricevere dall’ufficio doganale di destinazione il permesso di scaricare le merci;
- le categorie o i movimenti di merci esclusi;
- le misure operative e di controllo cui si deve conformare lo speditore autorizzato. Se del caso, eventuali condizioni specifiche relative agli accordi sui transiti che avvengono al di fuori delle normali ore lavorative del o degli uffici doganali di destinazione.
- Le autorità doganali indicano nell’autorizzazione se il destinatario autorizzato può disporre della merce fin dall’arrivo della stessa, senza intervento dell’ufficio doganale di destinazione.
Art. 90 Conclusione del regime di transito comune per merci ricevute da un destinatario autorizzato
- Si considera che il titolare del regime abbia rispettato i propri obblighi e il regime di transito comune si considera concluso in conformità dell’articolo 48, paragrafo 1, quando le merci sono state presentate intatte al destinatario autorizzato come previsto all’articolo 55, paragrafo 1, lettera d), della presente appendice, nel luogo precisato nell’autorizzazione entro il termine fissato in conformità dell’articolo 34.
- Su richiesta del trasportatore, il destinatario autorizzato rilascia una ricevuta che certifica l’arrivo delle merci in un luogo specificato nell’autorizzazione di cui all’articolo 55, paragrafo 1, lettera d), e contiene un riferimento all’MRN dell’operazione di transito comune. La ricevuta è redatta utilizzando il formulario di cui all’appendice III, allegato B10.
Capitolo VI: Regime di transito comune su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia
Sezione 1: Disposizioni generali relative all’uso del regime di transito comune su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia
Art. 91 Lettera di vettura CIM come dichiarazione di transito per l’utilizzo del regime di transito comune su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia
La lettera di vettura CIM è considerata una dichiarazione di transito ai fini del regime di transito comune su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia a condizione che sia utilizzata per le operazioni di trasporto effettuate da aziende ferroviarie autorizzate che cooperano fra loro.
Art. 92 Uffici contabili delle aziende ferroviarie autorizzate e controllo doganale
- Le aziende ferroviarie autorizzate conservano le scritture presso i rispettivi uffici contabili e si avvalgono del sistema convenuto di comune accordo applicato in tali uffici per indagare sulle irregolarità.
- L’autorità doganale del Paese in cui è stabilita l’azienda ferroviaria autorizzata ha accesso ai dati nell’ufficio contabile di tale azienda.
- Ai fini del controllo doganale l’azienda ferroviaria autorizzata mette a disposizione dell’autorità doganale del Paese di destinazione, nel Paese di destinazione, tutte le lettere di vettura CIM utilizzate come dichiarazione di transito per l’utilizzo del regime di transito comune su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia, conformemente alle disposizioni stabilite di mutuo accordo con detta autorità.
Art. 93 Titolare del regime di transito comune su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia e relativi obblighi
- Il titolare del regime di transito comune su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia è uno dei seguenti:
- un’azienda ferroviaria autorizzata stabilita in un Paese che accetta di trasportare le merci sotto scorta di una lettera di vettura CIM utilizzata come dichiarazione di transito ai fini dell’utilizzo del regime di transito comune su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia e che compila la casella 58b della lettera di vettura CIM barrando la casella «sì» e inserendo il proprio codice UIC;
- quando l’operazione di trasporto ha inizio al di fuori del territorio doganale delle parti contraenti e le merci entrano in detto territorio doganale, qualsiasi altra azienda ferroviaria autorizzata stabilita in un Paese e a nome della quale la casella 58b è compilata da un’azienda ferroviaria di un Paese terzo.
- Il titolare del regime si assume la responsabilità della dichiarazione implicita secondo la quale anche le aziende ferroviarie successive o sostitutive che partecipano all’operazione di transito comune su supporto cartaceo soddisfano i requisiti del regime di transito comune su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia.
Art. 94 Obblighi dell’azienda ferroviaria autorizzata
- Le merci sono successivamente prese in consegna e trasportate da diverse aziende ferroviarie autorizzate a livello nazionale e le aziende ferroviarie autorizzate che partecipano al trasporto si dichiarano congiuntamente responsabili nei confronti dell’autorità doganale per eventuali obbligazioni.
- Fatti salvi gli obblighi del titolare del regime di cui all’articolo 8, anche le altre aziende ferroviarie autorizzate che prendono in consegna le merci durante l’operazione di trasporto e che sono indicate nella casella 57 della lettera di vettura CIM sono responsabili della corretta applicazione del regime di transito comune su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia.
- Le aziende ferroviarie autorizzate, in cooperazione tra loro, gestiscono un sistema convenuto di comune accordo per verificare e indagare le irregolarità dei loro movimenti di merci e sono responsabili:
- della liquidazione separata dei costi di trasporto sulla base delle informazioni che devono essere tenute a disposizione per ogni operazione di transito comune su supporto cartaceo relativa a merci trasportate per ferrovia e per ogni mese con riguardo alle aziende ferroviarie autorizzate indipendenti che partecipano all’operazione in ciascun Paese;
- della ripartizione dei costi di trasporto per ogni Paese nel cui territorio le merci entrano nel corso dell’operazione di transito comune su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia;
- del pagamento della rispettiva quota dei costi sostenuti da ciascuna delle aziende ferroviarie autorizzate cooperanti.
Art. 95 Etichetta
Le aziende ferroviarie autorizzate provvedono affinché le merci trasportate in regime di transito comune su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia siano identificate da etichette recanti un pittogramma il cui modello figura nell’appendice III, allegato B11.
Le etichette sono apposte o stampate direttamente sulla lettera di vettura CIM e sono apposte sul vagone ferroviario, nel caso di un carico completo, o sui colli negli altri casi.
L’etichetta di cui al primo comma può essere sostituita dall’apposizione di un timbro che riproduce il pittogramma di cui all’appendice III, allegato B11.
Art. 96 Modifica del contratto di trasporto
Se un contratto di trasporto è modificato in modo da far terminare:
- all’interno del territorio doganale di una parte contraente un’operazione di trasporto che doveva concludersi al suo esterno; o
- all’esterno del territorio doganale di una parte contraente un’operazione di trasporto che doveva concludersi al suo interno,
le aziende ferroviarie autorizzate possono procedere all’esecuzione del contratto modificato soltanto previo accordo dell’ufficio doganale di partenza.
In tutti gli altri casi le aziende ferroviarie autorizzate possono procedere all’esecuzione del contratto modificato. Esse comunicano immediatamente all’ufficio doganale di partenza l’avvenuta modifica.
Sezione 2: Circolazione delle merci tra le parti contraenti
Art. 97 Utilizzazione della lettera di vettura CIM
- Quando un’operazione di trasporto cui si applica il regime di transito comune su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia inizia e deve terminare all’interno del territorio delle parti contraenti, la lettera di vettura CIM è presentata all’ufficio doganale di partenza.
- L’ufficio doganale di partenza appone in modo visibile nello spazio riservato alla dogana degli esemplari nn. 1, 2 e 3 della lettera di vettura CIM:
- il codice «T1» se le merci circolano sotto la procedura T1;
- il codice «T2» o «T2F», secondo il caso, se le merci circolano sotto la procedura T2 nei casi in cui, conformemente alle disposizioni unionali, l’apposizione di tale codice è obbligatoria.
Il codice «T2» o «T2F» è autenticato con il timbro dell’ufficio doganale di partenza.
3. Fatti salvi i casi di cui al paragrafo 2, le merci che circolano tra due punti dell’Unione transitando nel territorio di uno o più Paesi di transito comune e le merci che circolano con partenza dall’Unione a destinazione di un Paese di transito comune sono vincolate, secondo le modalità stabilite da ciascuno Stato membro dell’Unione europea e per l’intero percorso dalla stazione di partenza a quella di arrivo, alla procedura T2 senza la necessità di presentare all’ufficio doganale di partenza la lettera di vettura CIM relativa a tali merci.
Nel caso di merci che circolano tra due punti dell’Unione transitando nel territorio di uno o più Paesi di transito comune non è necessario apporre le etichette di cui all’articolo 95.
4. Le merci il cui trasporto ha inizio in un Paese di transito comune sono considerate vincolate alla procedura T1. Se tuttavia le merci devono circolare sotto la procedura T2, conformemente alle disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 3, lettera b), della Convenzione, l’ufficio doganale di partenza indica nell’esemplare 3 della lettera di vettura CIM che le merci cui fa riferimento tale documento circolano sotto la procedura T2. A tal fine esso appone in maniera ben visibile nella casella riservata alla dogana il codice «T2» o «T2F», a seconda del caso, il timbro dell’ufficio doganale di partenza e la firma del funzionario competente. Per le merci che circolano sotto la procedura T1 non è necessario apporre il codice «T1» sul detto documento.
5. Tutti gli esemplari della lettera di vettura CIM sono restituiti alla persona interessata.
6. Ciascun Paese di transito comune ha la facoltà di prevedere che le merci che circolano vincolate alla procedura T1 possano essere trasportate sotto tale procedura senza la necessità di presentare la lettera di vettura CIM all’ufficio doganale di partenza.
7. Per quanto riguarda le merci di cui ai paragrafi 2, 3 e 5, l’ufficio doganale competente per la stazione di destinazione assume il ruolo di ufficio doganale di destinazione. Se tuttavia le merci sono immesse in libera pratica o vincolate a un altro regime in una stazione intermedia, l’ufficio doganale competente per tale stazione assume il ruolo di ufficio doganale di destinazione.
Art. 98 Misure di identificazione
A meno che l’ufficio doganale di partenza non decida altrimenti e tenuto conto delle misure d’identificazione applicate dalle aziende ferroviarie autorizzate, di norma tale ufficio doganale non sigilla il mezzo di trasporto o i singoli colli contenenti le merci.
Art. 99 Formalità presso l’ufficio doganale di passaggio
Quando si applica il regime di transito comune su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia, non è necessario espletare alcuna formalità presso l’ufficio doganale di passaggio.
Art. 100 Formalità presso l’ufficio doganale di destinazione
- Quando le merci vincolate al regime di transito comune su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia arrivano all’ufficio doganale di destinazione, l’azienda ferroviaria autorizzata presenta in tale ufficio doganale:
- le merci;
- gli esemplari 2 e 3 della lettera di vettura CIM.
L’ufficio doganale di destinazione restituisce l’esemplare 2 della lettera di vettura CIM all’azienda ferroviaria autorizzata dopo averlo timbrato e ne conserva l’esemplare 3.
2. L’ufficio doganale competente per la stazione di destinazione assume il ruolo di ufficio doganale di destinazione.
Tuttavia, se le merci sono immesse in libera pratica o vincolate a un altro regime doganale in una stazione intermedia, l’ufficio doganale competente per tale stazione assume il ruolo di ufficio doganale di destinazione.
3. Nel caso di cui all’articolo 97, paragrafo 3, non è necessario espletare alcuna formalità presso l’ufficio doganale di destinazione.
Sezione 3: Trasporto di merci a destinazione di o in provenienza da paesi terzi
Art. 101 Trasporto di merci a destinazione di paesi terzi
- Quando un’operazione di trasporto ha inizio all’interno del territorio di una parte contraente e deve terminare in un Paese terzo, si applicano gli articoli 97 e 98.
- L’ufficio doganale competente per la stazione di frontiera attraverso la quale le merci in regime di transito comune su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia lasciano il territorio di una parte contraente assume il ruolo di ufficio doganale di destinazione.
- Non è necessario espletare alcuna formalità presso tale ufficio doganale.
Art. 102 Trasporto di merci in provenienza da paesi terzi
- L’ufficio doganale competente per la stazione di frontiera attraverso la quale le merci vincolate al regime di transito comune su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia entrano nel territorio di una parte contraente assume il ruolo di ufficio doganale di partenza per un’operazione di trasporto che ha inizio in un Paese terzo e deve concludersi all’interno del territorio di una parte contraente.
Non è necessario espletare alcuna formalità presso tale ufficio doganale.
2. L’ufficio doganale competente per la stazione di destinazione assume il ruolo di ufficio doganale di destinazione. Se tuttavia le merci sono immesse in libera pratica o vincolate a un altro regime doganale in una stazione intermedia, l’ufficio doganale competente per tale stazione assume il ruolo di ufficio doganale di destinazione.
Le formalità di cui all’articolo 100 sono espletate presso tale ufficio doganale.
Art. 103 Trasporto di merci attraverso il territorio delle parti contraenti
- Per le operazioni di trasporto che hanno inizio e devono concludersi in un Paese terzo gli uffici doganali che devono svolgere il ruolo di ufficio doganale di partenza e ufficio doganale di destinazione sono quelli indicati rispettivamente all’articolo 101, paragrafo 2, e all’articolo 102, paragrafo 1.
- Non è necessario espletare alcuna formalità presso l’ufficio doganale di partenza o di destinazione.
Art. 104 Posizione doganale delle merci
Le merci trasportate a norma dell’articolo 102, paragrafo 1, o dell’articolo 103, paragrafo 1, sono considerate come circolanti sotto la procedura T1, a meno che la posizione doganale di merci unionali sia stabilita conformemente alle disposizioni dell’appendice II.
Sezione 4: Altre disposizioni
Art. 105 Distinte di carico
- Se una lettera di vettura CIM riguarda più di un vagone o di un container, possono essere utilizzate le distinte di carico figuranti nel formulario di cui all’appendice III, allegato B4.
La distinta di carico reca il numero del vagone al quale la lettera di vettura CIM si riferisce oppure, se del caso, il numero del container contenente le merci.
2. Per le operazioni di trasporto che hanno inizio all’interno del territorio delle parti contraenti e che riguardano allo stesso tempo merci che circolano sotto la procedura T1 e merci che circolano sotto la procedura T2, sono redatte distinte di carico separate.
I numeri d’ordine delle distinte di carico relative a ciascuno dei due tipi di merci sono indicati nella casella riservata alla descrizione delle merci nella lettera di vettura CIM.
3. Le distinte di carico che accompagnano la lettera di vettura CIM costituiscono parte integrante della stessa e producono gli stessi effetti giuridici.
4. L’originale delle distinte di carico è autenticato dal timbro della stazione di spedizione.
Art. 106 Campo di applicazione delle procedure normali e delle procedure su supporto cartaceo per il trasporto combinato strada-ferrovia
- In caso di operazioni di trasporto combinato strada-ferrovia le disposizioni degli articoli da 91 a 105 non escludono la possibilità di ricorrere alle procedure definite nel titolo II. Restano tuttavia applicabili le disposizioni degli articoli 92 e 95.
- Nei casi di cui al paragrafo 1 un riferimento alla o alle dichiarazioni di transito utilizzate è apposto chiaramente, al momento della redazione della lettera di vettura CIM, nella casella riservata all’indicazione dei documenti di accompagnamento.
Tale riferimento specifica il tipo di dichiarazione di transito, l’ufficio doganale di partenza, la data e il numero di registrazione di ciascuna dichiarazione di transito utilizzata.
Inoltre l’esemplare 2 della lettera di vettura CIM è autenticato dall’azienda ferroviaria competente per l’ultima stazione ferroviaria interessata dall’operazione di transito comune. Tale azienda ferroviaria autentica la lettera di vettura CIM dopo aver accertato che il trasporto delle merci è scortato dalla o dalle dichiarazioni di transito cui è fatto riferimento.
3. Qualora merci oggetto di un trasporto combinato strada-ferrovia, accompagnate da una o più dichiarazioni di transito secondo la procedura definita nel titolo II, siano accettate dalle aziende ferroviarie in una stazione ferroviaria e caricate su vagoni, tali aziende ferroviarie assumono la responsabilità del pagamento dell’obbligazione in caso di infrazioni o irregolarità commesse durante il percorso ferroviario, nel caso in cui non esista una garanzia valida nel Paese in cui l’infrazione o l’irregolarità è stata o si ritiene sia stata commessa e nella misura in cui risulti impossibile recuperare tali importi a carico del titolare del regime.
Art. 107 Speditore autorizzato e destinatario autorizzato
- Quando la presentazione della lettera di vettura CIM come dichiarazione di transito e delle merci all’ufficio doganale di partenza non è richiesta per le merci che devono essere vincolate da uno speditore autorizzato di cui all’articolo 55, paragrafo 1, lettera c), al regime di transito comune su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia, l’ufficio doganale di partenza adotta le misure necessarie per assicurare che gli esemplari 1, 2 e 3 della lettera di vettura CIM rechino, a seconda del caso, il codice «T1», «T2» o «T2F».
- Quando le merci arrivano nel luogo di un destinatario autorizzato di cui all’articolo 55, paragrafo 1, lettera d), le autorità doganali possono prevedere che, in deroga all’articolo 88, gli esemplari 2 e 3 della lettera di vettura CIM siano consegnati direttamente dalle aziende ferroviarie autorizzate o dall’impresa di trasporto all’ufficio doganale di destinazione.
Capitolo VII: Regime di transito comune su supporto cartaceo per le merci trasportate per via aerea e regime di transito comune basato su documento di trasporto elettronico come dichiarazione di transito per il trasporto aereo
Art. 108 Manifesto come dichiarazione di transito ai fini dell’utilizzo del regime di transito comune su supporto cartaceo per le merci trasportate per via aerea
- Una compagnia aerea può essere autorizzata a utilizzare come dichiarazione di transito il manifesto delle merci il cui contenuto corrisponda al formulario di cui all’allegato 9, appendice 3, della Convenzione sull’aviazione civile internazionale, firmata a Chicago il 7 dicembre 194452.
- L’autorizzazione di cui all’articolo 55, paragrafo 1, lettera e), relativa al regime di transito comune su supporto cartaceo per merci trasportate per via aerea indica la forma del manifesto e gli aeroporti di partenza e di destinazione delle operazioni di transito comune. La compagnia aerea autorizzata per tale regime a norma dell’articolo 55, lettera e), invia una copia autenticata dell’autorizzazione alle autorità doganali competenti di ciascun aeroporto interessato.
- Se un’operazione di trasporto riguarda sia merci che circolano sotto la procedura T1 sia merci che circolano sotto la procedura T2 tra un territorio fiscale speciale e un’altra parte del territorio doganale dell’Unione che non sia un territorio fiscale speciale, tali merci sono elencate in manifesti distinti.
Art. 109 Formalità che devono essere espletate dalla compagnia aerea
- La compagnia aerea inserisce nel manifesto le seguenti informazioni:
- il codice «T1» se le merci circolano sotto la procedura T1;
- il codice «T2» o «T2F», secondo il caso, se le merci circolano sotto la procedura T2 nei casi in cui, conformemente alle disposizioni unionali, l’apposizione di tale codice è obbligatoria;
- il nome della compagnia aerea che trasporta le merci;
- il numero del volo;
- la data del volo;
- l’aeroporto di partenza e l’aeroporto di destinazione.
- Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, per ogni spedizione la compagnia aerea specifica nel manifesto le seguenti informazioni:
- il numero della lettera di vettura aerea;
- il numero di colli;
- la descrizione commerciale delle merci con l’indicazione di tutte le informazioni necessarie alla loro identificazione;
- la massa lorda.
- In caso di collettame, la descrizione delle merci nel manifesto è sostituita, se necessario, dalla menzione «Consolidamento», eventualmente in forma abbreviata. In tal caso le lettere di vettura aerea concernenti le spedizioni riprese sul manifesto riportano la descrizione commerciale delle merci, con l’indicazione di tutte le informazioni necessarie alla loro identificazione. Tali lettere di vettura aerea sono allegate al manifesto.
- La compagnia aerea data e firma il manifesto.
- Il manifesto è presentato in almeno due esemplari alle autorità doganali competenti dell’aeroporto di partenza, che ne conservano uno.
- Un esemplare del manifesto è presentato alle autorità doganali competenti dell’aeroporto di destinazione.
Art. 110 Verifica di un elenco di manifesti utilizzati come dichiarazione di transito su supporto cartaceo per merci trasportate per via aerea
- Una volta al mese le autorità doganali competenti di ciascun aeroporto di destinazione autenticano un elenco, compilato dalle compagnie aeree, dei manifesti che sono stati loro presentati nel mese precedente e lo trasmettono alle autorità doganali di ciascun aeroporto di partenza.
- Tale elenco comprende per ciascun manifesto le informazioni seguenti:
- il numero del manifesto;
- il codice che lo identifica come dichiarazione di transito conformemente all’articolo 109, paragrafo 1, lettere a) e b);
- il nome della compagnia aerea che ha trasportato le merci;
- il numero del volo; e
- la data del volo.
- L’autorizzazione di cui all’articolo 55, paragrafo 1, lettera e), relativa al regime di transito comune su supporto cartaceo per merci trasportate per via aerea può anche prevedere che le compagnie aeree stesse possano trasmettere l’elenco di cui al paragrafo 1 del presente articolo alle autorità doganali competenti di ciascun aeroporto di partenza.
- In caso di constatazione di irregolarità rispetto alle informazioni contenute nei manifesti che figurano in tale elenco, le autorità doganali competenti dell’aeroporto di destinazione informano le autorità doganali competenti dell’aeroporto di partenza e l’autorità doganale competente che ha rilasciato l’autorizzazione, facendo riferimento in particolare alle lettere di vettura aerea relative alle merci che hanno dato luogo alle constatazioni.
Art. 111
Abrogato
Art. 111bis Consultazione preliminare all’autorizzazione di utilizzare un documento di trasporto elettronico come dichiarazione di transito per il trasporto aereo
- Dopo aver esaminato se le condizioni di cui all’articolo 57, paragrafo 5, per l’autorizzazione relativa all’uso di un documento di trasporto elettronico come dichiarazione di transito per il trasporto aereo di cui all’articolo 55, paragrafo 1, lettera h), sono soddisfatte, l’autorità doganale competente a concedere l’autorizzazione consulta l’autorità doganale presso gli aeroporti di partenza e di destinazione.
Se, a seguito dell’esame di cui al primo comma, l’autorità doganale consultata stabilisce che il richiedente non soddisfa uno o più dei criteri e delle condizioni previsti per la concessione di tale autorizzazione, i risultati debitamente documentati e giustificati di tale esame sono trasmessi all’autorità doganale competente a concedere l’autorizzazione.
2. Il termine per la consultazione è di 45 giorni a decorrere dalla data della comunicazione, da parte dell’autorità doganale competente a concedere l’autorizzazione, delle condizioni che devono essere esaminate dall’autorità consultata.
3. Il termine stabilito per la consultazione a norma del paragrafo 2 può essere prorogato dall’autorità doganale competente a concedere l’autorizzazione in uno dei seguenti casi:
- se, a causa della natura degli esami da effettuare, l’autorità consultata necessita di più tempo;
- se il richiedente effettua adeguamenti al fine di assicurare il rispetto delle condizioni e dei criteri di cui al paragrafo 1 e ne informa l’autorità doganale competente a concedere l’autorizzazione, che a sua volta ne informa l’autorità doganale consultata.
4. Se l’autorità doganale consultata non reagisce entro il termine stabilito per la consultazione a norma del paragrafo 2, le condizioni oggetto della consultazione sono considerate soddisfatte.
5. La procedura di consultazione di cui ai paragrafi da 1 a 4 può essere altresì applicata ai fini del riesame e del monitoraggio.
Art. 111ter Formalità per l’uso di un documento di trasporto elettronico come dichiarazione di transito per il trasporto aereo
- Le merci sono svincolate per il regime di transito comune quando le indicazioni del documento di trasporto elettronico sono state messe a disposizione dell’ufficio doganale di partenza all’aeroporto secondo le modalità definite nell’autorizzazione.
- Se le merci devono essere vincolate al regime di transito comune, il titolare del regime inserisce gli appositi codici accanto ai pertinenti articoli del documento di trasporto elettronico:
- «T1» – merci non aventi la posizione doganale di merci unionali che sono vincolate al regime di transito comune;
- «T2» – merci aventi la posizione doganale di merci unionali che sono vincolate al regime di transito comune;
- «T2F» – merci aventi la posizione doganale di merci unionali che sono trasferite da una parte del territorio doganale dell’Unione in cui non si applicano le disposizioni della direttiva 2006/112/CE del Consiglio53o della direttiva 2008/118/CE del Consiglio54a un paese di transito comune;
- «C» – merci unionali non vincolate ad un regime di transito;
- «TD» – merci già vincolate a un regime di transito;
- «X» – merci unionali la cui esportazione è stata conclusa e l’uscita confermata e che non sono vincolate a un regime di transito.
- Il regime di transito comune si conclude nel momento in cui le merci sono presentate all’ufficio doganale di destinazione all’aeroporto e le indicazioni del documento di trasporto elettronico sono state messe a disposizione di tale ufficio doganale secondo le modalità definite nell’autorizzazione.
- Il titolare del regime notifica immediatamente agli uffici doganali di partenza e di destinazione qualsiasi infrazione e irregolarità.
- Il regime di transito comune si considera appurato, a meno che le autorità doganali non siano state informate o abbiano stabilito che il regime non si è concluso correttamente.
Titolo IV: Obbligazione e recupero
Capitolo I: Obbligazione e debitore
Art. 112 Nascita dell’obbligazione
- Comporta il sorgere di un’obbligazione ai sensi dell’articolo 3, lettera l):
- la sottrazione delle merci al regime di transito comune; oppure
- l’inosservanza di una delle condizioni stabilite per il vincolo delle merci al regime di transito comune o l’utilizzo del regime di transito comune.
- L’obbligazione è estinta con una delle seguenti modalità:
- se l’obbligazione era sorta a norma del paragrafo 1, lettera a) o lettera b), e se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
- l’inadempienza che ha portato alla nascita di un’obbligazione non ha avuto conseguenze significative sul corretto funzionamento e non costituiva un tentativo di frode,
ii) tutte le formalità necessarie per regolarizzare la posizione della merce sono espletate a posteriori;
b) se la sottrazione delle merci al regime di transito comune o l’inosservanza di una delle condizioni stabilite per il vincolo delle merci al regime di transito comune o l’utilizzo del regime di transito comune è dovuta alla distruzione totale o alla perdita irrimediabile delle merci per una causa inerente alla loro stessa natura, per un caso fortuito o per causa di forza maggiore, o per ordine delle autorità doganali.
Le merci sono considerate irrimediabilmente perdute quando sono inutilizzabili da parte di qualsiasi persona.
3. L’obbligazione sorge nel momento in cui:
- le merci sono state sottratte al regime di transito comune o nel momento in cui le condizioni per l’utilizzo del regime di transito comune non erano o cessano di essere soddisfatte;
- una dichiarazione doganale è stata accettata per il vincolo delle merci a un regime di transito comune qualora risulti a posteriori che una delle condizioni stabilite per il vincolo delle merci a tale regime non era realmente soddisfatta.
Art. 113 Identificazione del debitore
- Il debitore è uno dei seguenti:
- la persona tenuta a osservare le condizioni stabilite per il vincolo delle merci al regime di transito comune o per l’utilizzo del regime di transito comune;
- qualsiasi persona che sapeva o avrebbe dovuto ragionevolmente sapere che una condizione prevista dalla Convenzione non era stata rispettata e che ha agito per conto della persona tenuta a rispettare tale condizione, o che ha partecipato all’atto che ha dato luogo al mancato rispetto di tale condizione;
- qualsiasi persona che ha acquisito o detenuto le merci in questione e che sapeva o avrebbe dovuto ragionevolmente sapere nel momento in cui le ha acquisite o ricevute che non era stata rispettata una condizione prevista dalla Convenzione o dalla normativa doganale;
- il titolare del regime.
- Nel caso di cui all’articolo 112, paragrafo 1, lettera b), il debitore è la persona tenuta a rispettare le condizioni stabilite per il vincolo o l’utilizzazione delle merci nell’ambito del regime di transito comune.
- Se, all’atto della redazione di una dichiarazione doganale di vincolo delle merci al regime di transito comune, i dati richiesti ai sensi della normativa doganale relativa alle condizioni che disciplinano il vincolo delle merci a tale regime doganale sono forniti alle autorità doganali e comportano il sorgere di un’obbligazione, è debitrice anche la persona che ha fornito i dati necessari a redigere la dichiarazione doganale e che era o avrebbe dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della loro erroneità.
- Se più persone sono debitrici dell’importo corrispondente a un’unica obbligazione, esse sono tenute al pagamento dell’obbligazione in solido.
Art. 114 Luogo in cui sorge l’obbligazione
- L’obbligazione sorge:
- nel luogo in cui si verificano i fatti da cui essa risulta;
- se tale luogo non può essere determinato, nel luogo in cui le autorità doganali constatano che le merci si trovano in una situazione che fa nascere l’obbligazione.
- Se le merci sono state vincolate a un regime di transito comune che non è stato appurato e il luogo in cui sorge l’obbligazione non può essere determinato a norma del paragrafo 1, lettere a) e b), del presente articolo entro i seguenti termini:
- sette mesi a decorrere dalla data ultima in cui le merci avrebbero dovuto essere presentate all’ufficio doganale di destinazione, salvo nel caso in cui, prima della scadenza di tale termine, una richiesta di trasferire il recupero dell’obbligazione di cui all’articolo 50 sia stata inviata all’autorità competente del luogo in cui, in base alle prove ottenute dall’autorità doganale del Paese di partenza, si sono verificati i fatti che hanno fatto sorgere l’obbligazione, nel qual caso tale termine è prorogato al massimo di un mese;
- un mese a decorrere dalla scadenza del termine di cui all’articolo 49, paragrafo 4, entro cui il titolare del regime è tenuto a rispondere alla richiesta di informazioni necessarie all’appuramento del regime, qualora all’autorità doganale del Paese di partenza non sia stato comunicato l’arrivo delle merci e il titolare del regime non abbia fornito informazioni o abbia fornito informazioni insufficienti,
l’obbligazione sorge nel Paese da cui dipende l’ultimo ufficio doganale di passaggio che notifica l’attraversamento della frontiera all’ufficio doganale di partenza o, ove questo non sia possibile, nel Paese da cui dipende l’ufficio doganale di partenza.
3. Le autorità doganali di cui all’articolo 116, paragrafo 1, sono le autorità del Paese in cui l’obbligazione è sorta o si ritiene sia sorta conformemente al presente articolo.
Art. 115 Richiesta di trasferire il recupero dell’obbligazione
- Se le autorità competenti che hanno notificato l’obbligazione ottengono elementi di prova concernenti il luogo in cui l’evento che ha dato origine all’obbligazione si è verificato, tali autorità sospendono la procedura di recupero e inviano immediatamente, e in ogni caso entro il termine, tutti i documenti utili, tra cui una copia autenticata degli elementi di prova, alle autorità competenti di tale luogo.
- Le autorità competenti di tale luogo confermano il ricevimento della richiesta e comunicano alle autorità competenti che hanno notificato l’obbligazione se sono competenti per il recupero. Se non ricevono risposta entro 28 giorni, le autorità competenti che hanno notificato l’obbligazione riprendono immediatamente la procedura di recupero che avevano avviato.
Capitolo II: Azione nei confronti del debitore o del fideiussore
Art. 116 Azione nei confronti del debitore
- Le autorità doganali competenti avviano l’azione di recupero non appena sono in grado di:
- calcolare l’importo dell’obbligazione; e
- determinare il debitore.
- Tali autorità notificano al debitore l’importo dell’obbligazione secondo le modalità e entro i termini in vigore nelle parti contraenti.
- Tutte le obbligazioni notificate in conformità del paragrafo 2 sono pagate dal debitore secondo le modalità e entro i termini in vigore nelle parti contraenti.
Art. 117 Azione nei confronti del fideiussore
- Fatto salvo il paragrafo 4, la responsabilità del fideiussore copre tutto il periodo in cui l’importo dell’obbligazione può divenire esigibile.
- Se il regime di transito comune non è stato appurato, le autorità doganali del Paese di partenza notificano al fideiussore il mancato appuramento del regime entro nove mesi dalla data prescritta per la presentazione delle merci all’ufficio doganale di destinazione.
- Se il regime di transito comune non è stato appurato, le autorità doganali determinate in conformità dell’articolo 114 notificano al fideiussore, entro tre anni a decorrere dalla data di accettazione della dichiarazione di transito, che è o potrà essere tenuto al pagamento dell’obbligazione di cui risponde per l’operazione di transito comune interessata. La notifica precisa l’MRN e la data della dichiarazione di transito, il nome dell’ufficio doganale di partenza, il nome del titolare del regime e l’importo in questione.
- Il fideiussore è dispensato dai suoi obblighi se una delle notifiche di cui ai paragrafi 2 e 3 non è stata effettuata entro i termini previsti.
- Se una delle notifiche è stata inviata, il fideiussore viene informato dell’avvenuta riscossione dell’obbligazione o dell’appuramento del regime.
Art. 118 Scambio di informazioni e cooperazione ai fini del recupero
Fatto salvo l’articolo 13 bis della Convenzione e in conformità dell’articolo 114 della presente appendice, i Paesi si prestano mutua assistenza per determinare le autorità competenti per il recupero.
Queste ultime informano l’ufficio doganale di partenza e l’ufficio doganale di garanzia di tutti i casi di nascita di un’obbligazione in relazione a dichiarazioni di transito accettate dall’ufficio doganale di partenza nonché delle azioni intraprese nei confronti del debitore al fine della riscossione degli importi dovuti. Esse informano inoltre l’ufficio doganale di partenza della riscossione dei dazi e delle altre imposizioni per permettere all’ufficio doganale di appurare l’operazione di transito.
Allegato I
Applicazione dell’articolo 77
Divieto temporaneo di ricorrere alla garanzia globale di importo ridotto o alla garanzia globale
- Situazioni nelle quali il ricorso alla garanzia globale di importo ridotto o il ricorso alla garanzia globale può essere vietato temporaneamente:
1.1. Divieto temporaneo di ricorrere alla garanzia globale di importo ridotto
Per «circostanze particolari» ai sensi dell’articolo 77, lettera a), si intende una situazione nella quale si stabilisce, per un numero significativo di casi che riguardano più titolari del regime e che mettono in pericolo il buon funzionamento del regime, che, nonostante l’eventuale applicazione degli articoli 65 o 80, la garanzia globale o la garanzia globale di importo ridotto di cui all’articolo 75, lettere a) e b), non è più in grado di garantire il pagamento, entro il termine previsto, dell’obbligazione sorta in seguito alla sottrazione al regime di transito comune di alcuni tipi di merci.
1.2. Divieto temporaneo di ricorrere alla garanzia globale
Per «frodi quantitativamente rilevanti» di cui all’articolo 77, lettera b), si intende una situazione nella quale si stabilisce che, nonostante l’eventuale applicazione degli articoli 65 o 80, la garanzia globale o la garanzia globale di importo ridotto di cui all’articolo 75, lettere a) e b), non è più in grado di assicurare il pagamento, entro il termine previsto, dell’obbligazione sorta in seguito alla sottrazione al regime di transito comune di alcuni tipi di merci, tenuto conto della portata di dette sottrazioni e delle condizioni nelle quali sono effettuate, segnatamente quando derivano da attività della criminalità organizzata sul piano internazionale.
- Procedura decisionale per vietare temporaneamente di ricorrere alla garanzia globale di importo ridotto o alla garanzia globale
2.1. La decisione del comitato congiunto di vietare temporaneamente il ricorso alla garanzia globale di importo ridotto o alla garanzia globale in applicazione dell’articolo 77, lettere a) o b), (di seguito «la decisione») è adottata secondo la procedura seguente.
2.1.1. La decisione può essere adottata su richiesta di una o più parti contraenti.
2.1.2. Quando una tale richiesta viene formulata, le parti contraenti si informano reciprocamente in merito alle constatazioni effettuate e valutano se le condizioni di cui ai punti 1.1 o 1.2 siano soddisfatte.
2.2. Se le parti contraenti ritengono che tali condizioni siano soddisfatte, trasmettono al comitato congiunto un progetto di decisione per adozione mediante la procedura scritta di cui al punto 2.3.
2.3. La parte contraente che esercita la presidenza del comitato congiunto invia il progetto di decisione alle altre parti contraenti.
La decisione è adottata se, entro trenta giorni a decorrere dalla data di invio del progetto di decisione, alla parte contraente che esercita la presidenza del comitato congiunto non è pervenuta per lettera alcuna obiezione dalle altre parti contraenti. La parte contraente che esercita la presidenza del comitato congiunto informa le altre parti contraenti in merito all’adozione della decisione.
Qualora alla parte contraente che esercita la presidenza del comitato congiunto siano comunicate obiezioni da una o più parti contraenti entro il termine previsto, essa ne informa le altre parti contraenti.
2.4. Ciascuna parte contraente assicura la pubblicazione della decisione.
2.5. L’effetto della decisione è limitato a un periodo di dodici mesi. Tuttavia il comitato congiunto può deciderne il rinnovo o l’abrogazione dopo un nuovo esame con le parti contraenti.
- Misure che permettono di ridurre le conseguenze finanziarie del divieto di ricorrere alla garanzia globale
I titolari di un’autorizzazione di garanzia globale il cui uso è stato temporaneamente vietato a norma dell’articolo 77 possono, su loro richiesta, beneficiare di una garanzia isolata alla quale si applicano le seguenti disposizioni particolari:
– la garanzia isolata è oggetto di uno specifico atto costitutivo che copre soltanto i tipi di merci interessati dalla decisione;
– tale garanzia isolata può essere utilizzata solo presso l’ufficio doganale di partenza indicato nell’atto costitutivo della garanzia;
– essa può riguardare più operazioni, simultanee o successive, a condizione che il totale degli importi per le operazioni impegnate e per le quali il regime non è stato ancora appurato non superi l’importo di riferimento della garanzia isolata. In tal caso l’ufficio doganale di garanzia attribuisce per una garanzia un codice di accesso iniziale al titolare del regime. Quest’ultimo può assegnare a tale garanzia uno o più codici di accesso che possono essere utilizzati da lui stesso o dai suoi rappresentanti;
– ogni volta che il regime è appurato per un’operazione di transito comune coperta dalla garanzia isolata, l’importo corrispondente all’operazione in causa è liberato e può essere riutilizzato per un’altra operazione, nel limite dell’importo della garanzia.
- Deroga al divieto temporaneo di ricorso alla garanzia globale o alla garanzia globale di importo ridotto
4.1. Il titolare del regime può essere autorizzato a ricorrere alla garanzia globale o alla garanzia globale di importo ridotto per vincolare al regime di transito comune merci a cui si applica la decisione di divieto temporaneo se dimostra che non è sorta alcuna obbligazione per i tipi di merci in questione nel quadro delle operazioni di transito comune avviate nel corso dei due anni precedenti la decisione o, qualora in tale periodo siano sorte obbligazioni, se dimostra che esse sono state corrisposte integralmente dal debitore o dal fideiussore entro il termine previsto.
Per poter usufruire della garanzia globale oggetto di divieto temporaneo il titolare del regime deve inoltre soddisfare le condizioni stabilite all’articolo 75, paragrafo 2, lettera b).
4.2. Gli articoli da 59 a 72 si applicano mutatis mutandis alle domande e alle autorizzazioni relative alle deroghe di cui al punto 4.1.
4.3. Quando concedono una deroga, le autorità competenti appongono nella casella 8 del certificato di garanzia globale il testo seguente:
«– UTILIZZAZIONE NON LIMITATA – 99209».
Allegato II
Procedura di continuità operativa per il transito comune
Capitolo I: Disposizioni generali
- Il presente allegato stabilisce disposizioni specifiche per il ricorso alla procedura di continuità operativa, a norma dell’articolo 26, paragrafo 1, dell’appendice I, per i titolari del regime, compresi gli speditori autorizzati, nel caso di un guasto temporaneo:
– del sistema di transito elettronico;
– del sistema informatico utilizzato dai titolari del regime per presentare la dichiarazione di transito comune mediante procedimenti informatici;
– della connessione elettronica tra il sistema informatico utilizzato dai titolari del regime per presentare la dichiarazione di transito comune mediante procedimenti informatici e il sistema di transito elettronico;
- Dichiarazioni di transito
2.1. La dichiarazione di transito utilizzata per la procedura di continuità operativa deve essere riconoscibile da tutte le parti interessate dall’operazione di transito al fine di evitare problemi all’ufficio doganale di passaggio, all’ufficio doganale di destinazione e al momento dell’arrivo presso il destinatario autorizzato. Pertanto l’utilizzazione dei documenti è limitata nel modo seguente:
– un documento amministrativo unico (DAU); o
– un DAU stampato su carta normale dal sistema informatico dell’operatore economico, come previsto nell’appendice III, allegato B6, o
a decorrere dalla data di introduzione dell’aggiornamento del NCTS di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2879, un DAU stampato su carta normale dal sistema informatico dell’operatore economico, come previsto nell’appendice III, allegato B6bis ; o
– un documento di accompagnamento transito (DAT), integrato, se necessario, dall’elenco degli articoli (EdA),
a decorrere dalla data di introduzione dell’aggiornamento del NCTS di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2879, un documento di accompagnamento transito (DAT) integrato dall’elenco degli articoli (EdA).
2.2. La dichiarazione di transito può essere completata con uno o più formulari complementari, utilizzando il formulario di cui all’allegato I, appendice 3, della Convenzione relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci, firmata a Interlaken il 20 maggio 1987 («Convenzione DAU»). I formulari costituiscono parte integrante della dichiarazione. Distinte di carico conformi all’appendice III, allegato B5, e fornite utilizzando il modello di cui all’appendice III, allegato B4, possono essere utilizzate come parte descrittiva di una dichiarazione di transito scritta, di cui formano parte integrante, al posto dei formulari complementari.
A decorrere dalla data di introduzione dell’aggiornamento del NCTS di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2879, distinte di carico conformi all’appendice III, allegato B5bis , e redatte utilizzando il modello che figura nell’appendice III, allegato B4bis , possono essere utilizzate come parte descrittiva di una dichiarazione di transito scritta, di cui formano parte integrante, al posto dei formulari complementari.
2.3. Ai fini dell’applicazione del punto 2.1 del presente allegato, la dichiarazione di transito è compilata conformemente all’appendice III, allegato B6.
A decorrere dalla data di introduzione dell’aggiornamento del NCTS di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2879, ai fini dell’applicazione del punto 2.1 del presente allegato, la dichiarazione di transito è compilata conformemente all’appendice III, allegato B6bis .
Capitolo II: Modalità di applicazione
- Indisponibilità del sistema di transito elettronico
3.1. Le modalità di applicazione sono le seguenti:
– la dichiarazione di transito è compilata e presentata all’ufficio doganale di partenza negli esemplari 1, 4 e 5 del DAU in conformità della Convenzione DAU, o in due esemplari del DAT, integrati, se necessario, dall’elenco degli articoli, in conformità dell’appendice III, allegati A3, A4, A5 e A6;
a decorrere dalla data di introduzione dell’aggiornamento del NCTS di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2879, la dichiarazione di transito è compilata e presentata all’ufficio doganale di partenza negli esemplari 1, 4 e 5 del DAU in conformità della Convenzione DAU, o in due esemplari del DAT, integrati, se necessario, dall’elenco degli articoli, in conformità dell’appendice III, allegati A3bis , A4bis , A5bis e A6bis ;
– la dichiarazione di transito è registrata nella casella C con un sistema di numerazione diverso da quello del sistema di transito elettronico;
– la procedura di continuità operativa è indicata sugli esemplari della dichiarazione di transito con uno dei timbri di cui all’appendice III, allegato B7, nella casella A del DAU o al posto dell’MRN e del codice a barre nel DAT;
– lo speditore autorizzato rispetta tutti gli obblighi e le condizioni relativi alle diciture da riportare nella dichiarazione e all’uso del timbro speciale di cui ai punti 22-25 del presente allegato, utilizzando rispettivamente le caselle C e D;
– la dichiarazione di transito viene vistata dall’ufficio doganale di partenza in caso di procedura normale o dallo speditore autorizzato nel caso in cui si applichi l’appendice I, articolo 84.
3.2. Quando viene presa la decisione di utilizzare la procedura di continuità operativa, ogni dato di transito recante l’LRN o l’MRN assegnati all’operazione di transito è soppresso dal sistema di transito elettronico sulla base delle informazioni fornite da una persona che ha inserito quei dati di transito nel sistema di transito elettronico.
3.3. L’autorità doganale controlla il ricorso alla procedura di continuità operativa per evitarne l’abuso.
- Indisponibilità del sistema informatico utilizzato dai titolari del regime per presentare i dati della dichiarazione di transito comune mediante procedimenti informatici o della connessione elettronica tra tale sistema informatico e il sistema di transito elettronico
Si applicano le disposizioni del punto 3 del presente allegato.
Quando il sistema informatico o la connessione elettronica tra tale sistema informatico e il sistema di transito elettronico sono nuovamente disponibili, il titolare del regime ne informa l’autorità doganale.
- Indisponibilità del sistema informatico dello speditore autorizzato o della connessione elettronica tra tale sistema informatico e il sistema di transito elettronico
In caso di indisponibilità del sistema informatico dello speditore autorizzato o della connessione elettronica tra tale sistema informatico e il sistema di transito elettronico, si applica la procedura seguente:
– si applicano le disposizioni del punto 4 del presente allegato;
– se lo speditore autorizzato effettua oltre il 2% annuo delle sue dichiarazioni con la procedura di continuità operativa, si procede a una revisione dell’autorizzazione per valutare se sussistano ancora le pertinenti condizioni.
- Registrazione dei dati da parte dell’autorità doganale
Nei due casi di cui ai punti 4 e 5 del presente allegato l’autorità doganale può consentire al titolare del regime di presentare all’ufficio doganale di partenza la dichiarazione di transito in un esemplare (utilizzando il DAU o il DAT) affinché essa sia trattata dal sistema di transito elettronico.
Capitolo III: Funzionamento della procedura
- Modalità della garanzia isolata mediante fideiussione
Se l’ufficio doganale di partenza per l’operazione di transito è diverso dall’ufficio doganale di garanzia, quest’ultimo conserva una copia dell’impegno del fideiussore. L’originale viene presentato dal titolare del regime all’ufficio doganale di partenza, dove viene conservato. Se necessario, l’ufficio doganale di partenza può chiederne la traduzione nella lingua o in una delle lingue ufficiali del Paese in questione.
- Firma della dichiarazione di transito e impegno del titolare del regime.
La firma della dichiarazione di transito da parte del titolare del regime impegna la responsabilità di quest’ultimo per quanto riguarda:
– l’esattezza delle indicazioni riportate nella dichiarazione;
– l’autenticità dei documenti presentati;
– l’osservanza di tutti gli obblighi inerenti al vincolo delle merci al regime di transito.
- Misure di identificazione
In caso di applicazione dell’appendice I, articolo 36, paragrafo 7, l’ufficio doganale di partenza annota nella casella «D. Controllo dell’ufficio di partenza» della dichiarazione di transito, alla voce «Suggelli apposti», la dicitura seguente:
– «Dispensa – 99201».
- Annotazione della dichiarazione di transito e svincolo delle merci – L’ufficio doganale di partenza annota sugli esemplari della dichiarazione di transito i risultati della verifica.
– Se i risultati della verifica sono conformi alla dichiarazione, l’ufficio doganale di partenza concede lo svincolo delle merci e ne indica la data sugli esemplari della dichiarazione di transito.
- Il trasporto delle merci vincolate al regime di transito comune si effettua sotto la copertura degli esemplari 4 e 5 del DAU o sotto la copertura di un esemplare del DAT rilasciato al titolare del regime dall’ufficio doganale di partenza. L’esemplare 1 del DAU e l’esemplare del DAT rimangono presso l’ufficio doganale di partenza.
- Ufficio doganale di passaggio
12.1. Il trasportatore presenta a ogni ufficio doganale di passaggio, che lo conserva, un avviso di passaggio redatto su un formulario di cui all’appendice III, allegato B8. In luogo dell’avviso di passaggio, l’ufficio doganale di passaggio può accettare e conservare una fotocopia dell’esemplare 4 del DAU o una fotocopia dell’esemplare del DAT.
12.2. Quando il trasporto delle merci è effettuato attraverso un ufficio doganale di passaggio diverso da quello dichiarato, l’ufficio doganale di passaggio effettivo ne informa l’ufficio doganale di partenza.
- Presentazione all’ufficio doganale di destinazione.
13.1. L’ufficio doganale di destinazione registra gli esemplari della dichiarazione di transito, vi annota la data di arrivo e indicazioni sui controlli effettuati.
13.2. L’operazione di transito può concludersi in un ufficio diverso dall’ufficio doganale indicato nella dichiarazione di transito. Tale ufficio diventa, in tal caso, l’ufficio doganale di destinazione effettivo.
Se l’ufficio doganale di destinazione effettivo appartiene a una parte contraente diversa da quella da cui dipende l’ufficio doganale dichiarato, l’ufficio doganale effettivo appone nella casella «I. Controllo dell’ufficio doganale di destinazione» della dichiarazione di transito, oltre alle menzioni usuali spettanti all’ufficio doganale di destinazione, la dicitura seguente:
– «Differenze: ufficio doganale al quale sono state presentate le merci … (numero di riferimento dell’ufficio doganale) – 99203».
13.3. Nel caso di cui al punto 13.2, secondo comma, del presente allegato l’ufficio doganale di destinazione effettivo tiene la merce sotto il suo controllo e non può autorizzarne la messa a disposizione per una destinazione diversa dalla parte contraente da cui dipende l’ufficio doganale di partenza senza espressa autorizzazione di quest’ultimo, se la dichiarazione di transito presenta la dicitura seguente:
– «Uscita dall’Unione soggetta a restrizioni o a imposizioni a norma del(la) regolamento/direttiva/decisione n. … 99204».
- Ricevute
La ricevuta può essere redatta nell’apposito spazio sul verso dell’esemplare n. 5 del DAU o nel modello di cui all’appendice III, allegato B10.
- Rinvio dell’esemplare n. 5 del DAU o dell’esemplare del DAT.
L’autorità doganale competente della parte contraente di destinazione rinvia l’esemplare n. 5 del DAU all’autorità doganale della parte contraente di partenza senza indugio e comunque entro un termine massimo di 8 giorni dalla conclusione dell’operazione. Quando è utilizzato il DAT, viene rinviata, secondo le stesse condizioni dell’esemplare n. 5, una copia del DAT presentato.
- Comunicazione al titolare del regime e prove alternative della conclusione del regime
Se allo scadere del termine di 30 giorni a decorrere dalla data di scadenza del termine di presentazione delle merci all’ufficio doganale di destinazione gli esemplari di cui al punto 15 del presente allegato non sono pervenuti all’autorità doganale della parte contraente di partenza, tale autorità ne informa il titolare del regime, invitandolo a dimostrare che il regime si è concluso correttamente.
- Procedura di ricerca
17.1. Se allo scadere del termine di 60 giorni a decorrere dalla data di scadenza del termine di presentazione delle merci all’ufficio doganale di destinazione l’ufficio doganale di partenza non dispone della prova che il regime è stato concluso correttamente, l’autorità doganale della parte contraente di partenza chiede immediatamente le informazioni necessarie all’appuramento del regime. Se in una delle fasi di una procedura di ricerca viene accertato che il regime di transito comune non può essere appurato, l’autorità doganale della parte contraente di partenza stabilisce se è sorta un’obbligazione doganale.
Se è sorta un’obbligazione, l’autorità doganale della parte contraente di partenza adotta le seguenti misure:
– individua il debitore;
– determina le autorità doganali competenti per la notifica dell’obbligazione.
17.2. Se, prima dello scadere di tale termine, l’autorità doganale della parte contraente di partenza viene informata, o sospetta, che il regime di transito comune non è stato concluso correttamente, essa invia la richiesta senza indugio.
17.3. La procedura viene avviata anche quando emerge a posteriori che la prova della conclusione del regime di transito comune è stata falsificata ed è necessario ricorrere a tale procedura per conseguire gli obiettivi di cui al punto 17.1 del presente allegato.
- Garanzia – importo di riferimento
18.1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 74 dell’appendice I, il titolare del regime si assicura che gli importi impegnati, tenuto conto delle operazioni per le quali il regime non si è concluso, non superino l’importo di riferimento.
18.2. Quando l’importo di riferimento risulta insufficiente per coprire le sue operazioni di transito, il titolare del regime è tenuto a segnalarlo all’ufficio doganale di garanzia.
- Certificati di garanzia globale, certificati di esonero dalla garanzia e certificati di garanzia isolata
19.1. All’ufficio doganale di partenza deve essere presentata la documentazione seguente:
– certificato di garanzia globale, conforme al formulario di cui all’appendice III, allegato C5;
– certificati di esonero dalla garanzia, conformi al formulario di cui all’appendice III, allegato C6;
– certificato di garanzia isolata, conforme al formulario di cui all’appendice III, allegato C3.
19.2 La dichiarazione di transito deve fare riferimento ai certificati.
19.3 La validità di un certificato di garanzia globale o di un certificato di esonero dalla garanzia è limitata a due anni. Tuttavia tale durata può essere prorogata dall’ufficio doganale di garanzia una sola volta per un periodo non superiore a due anni.
19.4 A decorrere dalla data in cui prendono effetto la revoca di un’autorizzazione a utilizzare una garanzia globale o la revoca e l’annullamento di un impegno assunto relativamente a una garanzia globale, i certificati emessi non possono più essere utilizzati per il vincolo di merci al regime di transito comune e sono restituiti senza indugio dal titolare del regime all’ufficio doganale di garanzia.
19.5 Ciascun paese trasmette alla Commissione informazioni sugli elementi identificativi dei certificati in corso di validità che non sono stati restituiti o che sono stati dichiarati rubati, perduti o falsificati. La Commissione ne dà di conseguenza notizia agli altri paesi.
- Distinte di carico speciali
20.1. L’autorità doganale può accettare la dichiarazione di transito integrata da distinte di carico che non rispondono a tutte le condizioni di cui all’appendice III, allegato B5.
A decorrere dalla data di introduzione dell’aggiornamento del NCTS di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2879, l’autorità doganale può accettare la dichiarazione di transito integrata da distinte di carico che non rispondono a tutte le condizioni di cui all’appendice III, allegato B5bis .
Tali distinte possono essere utilizzate unicamente:
– se sono stilate da imprese le cui scritture sono basate su un sistema di trattamento elettronico dei dati;
– se sono concepite e compilate in modo da poter essere utilizzate senza difficoltà dall’autorità doganale;
– se citano, per ogni articolo, le informazioni richieste nell’appendice III, allegato B5;
a decorrere dalla data di introduzione dell’aggiornamento del NCTS di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2879, l’autorità doganale può accettare la dichiarazione di transito integrata da distinte di carico che non rispondono a tutte le condizioni di cui all’appendice III, allegato B5bis .
20.2. Può inoltre essere autorizzato l’uso, come distinte di carico di cui al punto 20.1 del presente allegato, di elenchi descrittivi stilati ai fini dell’espletamento delle formalità di spedizione/esportazione, anche se tali elenchi sono stilati dalle imprese le cui scritture non sono basate su un sistema di trattamento elettronico dei dati.
20.3. Il titolare del regime le cui scritture sono basate su un sistema di trattamento elettronico dei dati e che già utilizza distinte di carico speciali può essere autorizzato a utilizzare tali distinte anche per le operazioni di transito comune concernenti un solo tipo di merci, nella misura in cui tale semplificazione sia necessaria in funzione del sistema informatico del suddetto titolare.
- Utilizzazione di sigilli di un modello speciale.
Il titolare del regime indica nella casella «D. Controllo dell’ufficio di partenza» della dichiarazione di transito, alla voce «suggelli apposti», il numero e i singoli identificatori dei sigilli apposti.
- Speditore autorizzato – Preautenticazione e formalità alla partenza.
22.1. Ai fini dell’applicazione dei punti 3 e 5 del presente allegato, l’autorizzazione prevede che la casella «C. Ufficio di partenza» della dichiarazione di transito sia:
– preventivamente munita dell’impronta del timbro dell’ufficio doganale di partenza e della firma di un funzionario di detto ufficio; oppure
– munita dallo speditore autorizzato dell’impronta di un timbro speciale approvato dall’autorità competente e conforme al modello che figura nell’appendice III, allegato B9. L’impronta del timbro può essere prestampata sui formulari quando la stampa è affidata a una tipografia autorizzata a tal fine.
Lo speditore autorizzato è tenuto a completare tale casella indicandovi la data della spedizione delle merci e ad attribuire alla dichiarazione di transito un numero conformemente alle norme previste a tal fine nell’autorizzazione.
22.2. L’autorità doganale può richiedere l’uso di formulari recanti un segno distintivo che ne consenta l’identificazione.
- Speditore autorizzato – Misure di custodia del timbro.
Lo speditore autorizzato è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie per garantire la custodia dei timbri speciali o dei formulari recanti l’impronta del timbro dell’ufficio doganale di partenza o di un timbro speciale.
Egli informa l’autorità doganale delle misure di sicurezza applicate ai sensi del primo comma.
23.1. In caso di utilizzazione abusiva da parte di chiunque di formulari preventivamente muniti dell’impronta del timbro dell’ufficio doganale di partenza o recanti l’impronta di un timbro speciale, lo speditore autorizzato risponde, fatte salve le azioni penali, del pagamento dei dazi e delle altre imposizioni divenuti esigibili in un determinato Paese relativamente alle merci trasportate sotto la copertura di tali formulari, a meno che dimostri all’autorità doganale che l’ha autorizzato di aver adottato le misure di cui al punto 23.
- Speditore autorizzato – Menzioni obbligatorie
24.1. Al più tardi al momento della spedizione delle merci, lo speditore autorizzato completa la dichiarazione di transito indicando eventualmente, nella casella 44, l’itinerario vincolante fissato conformemente all’articolo 33, paragrafo 2, dell’appendice I e nella casella «D. Controllo dell’ufficio di partenza», il termine fissato conformemente all’articolo 34 dell’appendice I entro il quale le merci sono presentate all’ufficio doganale di destinazione, le misure di identificazione applicate e la dicitura seguente:
– «Speditore autorizzato – 99206».
24.2. Quando l’autorità competente della parte contraente di partenza procede al controllo alla partenza di una spedizione, essa appone il suo visto nella casella «D. Controllo dell’ufficio di partenza» della dichiarazione.
24.3. Dopo la spedizione, l’esemplare n. 1 del DAU o l’esemplare del DAT è inviato senza indugio all’ufficio doganale di partenza conformemente alle norme stabilite nell’autorizzazione. Gli altri esemplari accompagnano le merci conformemente al punto 11 del presente allegato.
- Speditore autorizzato – Dispensa dalla firma.
25.1. L’autorità doganale può dispensare lo speditore autorizzato dall’apposizione della firma sulle dichiarazioni di transito recanti l’impronta del timbro speciale di cui alla parte II, capitolo II, del presente allegato, e compilate mediante il sistema di trattamento elettronico dei dati. Questa dispensa può essere concessa a condizione che lo speditore autorizzato abbia previamente presentato all’autorità doganale un impegno scritto con il quale riconosce di essere il titolare del regime per tutte le operazioni di transito effettuate sotto la copertura di dichiarazioni di transito recanti l’impronta del timbro speciale.
25.2. Le dichiarazioni di transito compilate secondo le disposizioni del punto 25.1 del presente allegato recano, nella casella riservata alla firma del titolare del regime, la dicitura seguente:
«– Dispensa dalla firma – 99207».
- Destinatario autorizzato – Obblighi
26.1. Quando le merci arrivano in un luogo precisato nell’autorizzazione, il destinatario autorizzato informa senza indugio l’ufficio doganale di destinazione in merito a tale arrivo. Egli segnala la data di arrivo, lo stato dei sigilli eventualmente apposti nonché qualsiasi irregolarità negli esemplari n. 4 e n. 5 del DAU o nell’esemplare del DAT che hanno accompagnato le merci e li consegna all’ufficio doganale di destinazione conformemente alle norme previste nell’autorizzazione.
26.2. L’ufficio doganale di destinazione appone sugli esemplari n. 4 e n. 5 del DAU o sull’esemplare del DAT le annotazioni previste al punto 13 del presente allegato.
Appendice II
Posizione doganale di merci unionali e disposizioni relative all’euro
Art. 1
La presente appendice fissa le modalità di applicazione della Convenzione e dell’appendice I relative alla posizione doganale di merci unionali e all’utilizzo dell’euro.
Titolo I: Prova della posizione doganale di merci unionali
Capitolo I: Campo di applicazione
Art. 2
- La prova della posizione doganale di merci unionali può essere apportata conformemente al presente titolo solo quando le merci alle quali si riferisce sono trasportate direttamente da una parte contraente a un’altra.
Sono considerate trasportate direttamente da una parte contraente a un’altra:
- le merci il cui trasporto si effettua senza transitare nel territorio di un Paese terzo;
- le merci il cui trasporto si effettua transitando nel territorio di uno o più Paesi terzi, a condizione che l’attraversamento di tali Paesi avvenga sotto la copertura di un titolo di trasporto unico, emesso in una parte contraente.
2. Il presente titolo non si applica alle merci:
a) destinate ad essere esportate all’esterno delle parti contraenti o
b) trasportate sotto il regime di trasporto internazionale delle merci scortate da carnet TIR, a meno che:
– le merci che devono essere scaricate nel territorio di una parte contraente siano trasportate insieme a merci da scaricare in un Paese terzo, oppure
– le merci siano trasportate dal territorio di una parte contraente a quello di un’altra parte contraente passando per un Paese terzo.
3. Il presente titolo è applicabile alle spedizioni a mezzo posta (compresi i pacchi postali) inviate da un ufficio postale di una parte contraente a un ufficio postale di un’altra parte contraente.
Art. 2bis
Abrogato
Capitolo II: Prova della posizione doganale di merci unionali
Art. 3 Ufficio competente
Ai sensi del presente capitolo per «ufficio competente» si intendono le autorità competenti a provare la posizione doganale di merci unionali.
Art. 4 Disposizioni generali
- La prova della posizione doganale di merci unionali che non circolano sotto la procedura T2 può essere fornita mediante uno dei documenti di cui al presente capitolo.
- Purché le condizioni per il suo rilascio siano soddisfatte, il documento utilizzato per giustificare la posizione doganale di merci unionali può essere rilasciato a posteriori. In tal caso esso reca la dicitura seguente, in rosso:
– Rilasciato a posteriori – 99210.
Sezione 1: Documento T2L
Art. 5 Definizione
- La prova della posizione doganale di merci unionali è fornita, alle condizioni indicate in seguito, mediante la presentazione di un documento T2L.
- Un documento T2L deve recare il codice «T2L» o «T2LF».
Art. 6 Formulario da utilizzare
- Il documento T2L è fornito utilizzando un formulario conforme a uno dei modelli che figurano nella Convenzione DAU.
- Tale formulario può essere eventualmente integrato da uno o più formulari complementari conformi ai modelli che figurano nella Convenzione DAU; essi formano parte integrante del documento T2L.
- Distinte di carico fornite secondo il modello che figura nell’allegato B4 dell’appendice III possono essere utilizzate, in sostituzione dei formulari complementari, come parte descrittiva del documento T2L, di cui costituiscono parte integrante.
- I formulari di cui ai paragrafi da 1 a 3 sono compilati conformemente all’allegato B5bis dell’appendice III. Essi sono stampati e compilati in una delle lingue ufficiali delle parti contraenti accettate dalle autorità competenti.
Art. 7 Distinte di carico speciali
- Le autorità competenti possono autorizzare qualsiasi persona che risponda alle condizioni di cui all’articolo 57 dell’appendice I a utilizzare come distinte di carico elenchi che non soddisfano tutte le condizioni indicate nell’appendice III.
- L’utilizzo di tali elenchi può essere autorizzato unicamente:
- se sono stilati da imprese le cui scritture si basano su un sistema integrato di trattamento elettronico o automatico dei dati;
- se sono concepiti e compilati in modo da poter essere utilizzati senza difficoltà dalle autorità competenti;
- se citano, per ogni articolo, le informazioni richieste nell’allegato B5bis dell’appendice III.
- Può essere anche autorizzato l’utilizzo come distinte di carico di cui al paragrafo 1 di elenchi descrittivi forniti ai fini del compimento delle formalità di spedizione/esportazione, anche se questi elenchi sono forniti da operatori economici le cui scritture non sono basate su un sistema integrato di elaborazione elettronica o automatica dei dati.
Art. 8 Rilascio di un documento T2L
- Fatto salvo l’articolo 19, il documento T2L è rilasciato in un unico esemplare.
- Il documento T2L e, se del caso, il o i formulari complementari o la o le distinte di carico utilizzati sono vistati dall’ufficio competente su richiesta dell’interessato. Il visto deve recare le seguenti menzioni che devono figurare, per quanto possibile, nella casella « C. Ufficio di partenza» di detti documenti:
- per il documento T2L, il nome e il timbro dell’ufficio competente, la firma di un funzionario di detto ufficio, la data del visto e un numero di registrazione oppure il numero della dichiarazione di spedizione o di esportazione, se tale dichiarazione è necessaria;
- per il formulario complementare o la distinta di carico, il numero che figura sul documento T2L. Questo numero deve essere apposto a mezzo di un timbro che rechi il nome dell’ufficio competente oppure a mano; in quest’ultimo caso deve essere accompagnato dal timbro ufficiale di detto ufficio.
I documenti vengono consegnati all’interessato non appena le formalità relative alla spedizione delle merci verso il Paese di destinazione sono state espletate.
Sezione 2: Documenti commerciali
Art. 9 Fattura e documento di trasporto
- La prova della posizione doganale di merci unionali è fornita, conformemente alle condizioni indicate di seguito, mediante la presentazione della fattura o del documento di trasporto relativo a tali merci.
- La fattura o il documento di trasporto di cui al paragrafo 1 devono riportare almeno il nome e l’indirizzo completo dello speditore/esportatore o dell’interessato, se quest’ultimo non è lo speditore/esportatore, la quantità, la natura, le marche e i numeri dei colli, la designazione delle merci come pure la massa lorda in chilogrammi e, se necessario, i numeri dei contenitori.
L’interessato deve apporre sul suddetto documento, in modo ben visibile, la sigla «T2L» o «T2LF» accompagnata dalla sua firma manoscritta.
3. Quando le formalità sono espletate mediante sistemi informatizzati pubblici o privati, le autorità competenti autorizzano gli interessati che ne facciano richiesta a sostituire la firma di cui al paragrafo 2 con una tecnica di identificazione che può eventualmente fondarsi sull’uso di codici e ha le stesse conseguenze giuridiche della firma manoscritta.
Tale agevolazione è concessa solo qualora siano soddisfatte le condizioni tecniche e amministrative fissate dalle autorità competenti.
4. La fattura o il documento di trasporto debitamente compilato e firmato dall’interessato sono vistati, su richiesta dello stesso, dall’ufficio competente se il valore delle merci supera 15 000 EUR. Tale visto deve recare il nome e il timbro dell’ufficio competente, la firma di un funzionario di detto ufficio, la data del visto e un numero di registrazione oppure il numero della dichiarazione di spedizione o di esportazione, se tale dichiarazione è necessaria.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto se la fattura o il documento di trasporto riguardano esclusivamente merci unionali.
6. Ai fini dell’applicazione della presente Convenzione, la fattura o il documento di trasporto che soddisfano le condizioni e le formalità di cui ai paragrafi da 2 a 5 equivalgono al documento T2L.
7. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 9, paragrafo 4 della Convenzione, l’ufficio doganale di un Paese di transito comune sul cui territorio sono entrate merci sotto la copertura di una fattura o di un documento di trasporto equivalenti a un documento T2L può allegare al documento T2 o T2L che rilascia per questi merci una copia o fotocopia certificata conforme di tale fattura o documento di trasporto.
Art. 10 Manifesto marittimo
- La prova della posizione doganale di merci unionali è fornita, conformemente alle condizioni indicate di seguito, dal manifesto della compagnia di navigazione relativo a tali merci.
- Il manifesto riporta almeno le indicazioni seguenti:
- il nome e l’indirizzo completo della compagnia di navigazione;
- l’identità della nave;
- il luogo e la data di carico delle merci;
- il luogo di scarico delle merci.
Il manifesto riporta inoltre, per ogni spedizione:
- il riferimento alla polizza di carico marittima o ad un altro documento commerciale;
- la quantità, la natura, le marche e i numeri dei colli;
- la designazione delle merci secondo la denominazione commerciale abituale, con l’indicazione delle informazioni necessarie alla loro identificazione;
- la massa lorda in chilogrammi;
- se del caso, i numeri dei contenitori;
- le indicazioni seguenti relative alla posizione delle merci:
– la sigla «C» (equivalente a «T2L») o la sigla «F» (equivalente a «T2LF») per le merci di cui può essere giustificata la posizione doganale di merci unionali,
– la sigla «N» per le altre merci.
3. Il manifesto debitamente compilato e firmato dalla compagnia di navigazione è vistato, su richiesta della stessa, dalle autorità competenti. Il visto deve includere il nome e il timbro dell’ufficio competente, la firma di un funzionario di detto ufficio e la data del visto.
Art. 11
Abrogato
Sezione 3: Altre prove applicabili a talune operazioni
Art. 12 Trasporto sotto la copertura di carnet TIR o di carnet ATA
- Quando le merci sono trasportate sotto la copertura di un carnet TIR, in uno dei casi di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), o sotto la copertura di un carnet ATA, il dichiarante può, per giustificare la posizione doganale di merci unionali e fatte salve le disposizioni dell’articolo 2, apporre in modo ben visibile nella casella riservata alla designazione delle merci la sigla «T2L» o «T2LF» accompagnata dalla sua firma su tutte le pagine interessate del carnet utilizzato, prima di fare vistare quest’ultimo dall’ufficio doganale di partenza. La sigla «T2L» o la sigla «T2LF» devono essere convalidate, su tutte le pagine dove sono state apposte, dal timbro dell’ufficio doganale di partenza unitamente alla firma del funzionario competente.
- Nel caso in cui il carnet TIR o il carnet ATA comprendano sia merci unionali che merci non unionali, queste due categorie di merci devono essere indicate separatamente e la sigla «T2L» oppure «T2LF» deve essere apposta in modo da riferirsi chiaramente alle sole merci unionali.
Art. 13 Merci contenute nei bagagli trasportati da un passeggero
Nella misura in cui debba essere stabilita la posizione doganale di merci unionali trasportate da un passeggero o contenute nei suoi bagagli, si considera che tali merci, sempre che non siano destinate a fini commerciali, abbiano la posizione doganale di merci unionali:
- quando sono dichiarate come merci aventi la posizione doganale di merci unionali e non sussistono dubbi in merito alla veridicità di tale dichiarazione;
- negli altri casi, secondo le modalità di cui al presente capitolo.
Sezione 4: Prova della posizione doganale di merci unionali fornita da un emittente autorizzato
Art. 14 Emittente autorizzato
- Le autorità competenti di ciascun Paese possono autorizzare qualsiasi persona, di seguito denominata «emittente autorizzato», che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 57, paragrafo 1, paragrafo 2, lettera d), e paragrafo 6, dell’appendice I e che intende giustificare la posizione doganale di merci unionali tramite un documento T2L conformemente all’articolo 6 o tramite uno dei documenti previsti dagli articoli da 9 a 11, di seguito denominati «documenti commerciali», a utilizzare tali documenti senza doverli fare vistare dall’ufficio competente.
- Le disposizioni degli articoli 59 e 60, dell’articolo 61, paragrafo 3, degli articoli da 62 a 69 e dell’articolo 72 dell’appendice I si applicanomutatis mutandis all’autorizzazione di cui al paragrafo 1.
Art. 15 Contenuto dell’autorizzazione
L’autorizzazione determina in particolare:
- l’ufficio incaricato della preautenticazione, a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera a), dei formulari utilizzati per redigere i documenti in questione;
- le circostanze in cui l’emittente autorizzato giustifica l’utilizzo dei suddetti formulari;
- le categorie o i movimenti di merci esclusi;
- il termine entro il quale e le condizioni in cui l’emittente autorizzato informa l’ufficio competente per permettergli di effettuare eventuali controlli prima della partenza delle merci.
Art. 16 Preautenticazione e formalità alla partenza
- L’autorizzazione prevede che il recto dei documenti commerciali interessati oppure la casella «C. Ufficio di partenza» che figura sul recto dei formulari utilizzati ai fini dell’emissione del documento T2L e, se necessario, del o dei formulari complementari sia:
- preventivamente munito dell’impronta del timbro dell’ufficio di cui all’articolo 15, paragrafo 1, lettera a), e della firma di un funzionario di detto ufficio, oppure
- munito dall’emittente autorizzato dell’impronta del timbro speciale in metallo ammesso dalle autorità competenti e conforme al modello che figura nell’allegato B9 dell’appendice III. L’impronta del timbro può essere prestampata sui formulari quando la stampa è affidata a una tipografia autorizzata a tal fine.
- L’emittente autorizzato è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie per garantire la custodia dei timbri speciali o dei formulari recanti l’impronta del timbro dell’ufficio doganale di partenza o di un timbro speciale.
Egli informa le autorità competenti delle misure di sicurezza applicate ai sensi del comma precedente.
3. In caso di utilizzo abusivo da parte di chiunque di formulari recanti l’impronta preventivamente apposta del timbro dell’autorità competente o recanti l’impronta del timbro speciale, l’emittente autorizzato risponde, fatte salve le azioni penali, del pagamento dei dazi e delle altre imposizioni divenuti esigibili in un determinato Paese e relativi alle merci trasportate sotto la copertura di tali formulari, a meno che dimostri alle autorità competenti che lo hanno autorizzato di aver adottato le misure di cui al paragrafo 2.
4. Al più tardi al momento della spedizione delle merci l’emittente autorizzato è tenuto a compilare il formulario e a firmarlo. Egli deve inoltre indicare nella casella «D. Controllo dell’ufficio di partenza» del documento T2L, o in un altro punto ben visibile del documento commerciale utilizzato, il nome dell’ufficio competente, la data di redazione del documento e la menzione seguente:
– Emittente autorizzato.
Art. 17 Dispensa dalla firma
- L’emittente autorizzato può essere dispensato dall’apposizione della firma sui documenti T2L o sui documenti commerciali utilizzati recanti l’impronta del timbro speciale di cui all’allegato B9 dell’appendice III e compilati tramite un sistema integrato di trattamento elettronico o automatico dei dati. Tale dispensa può essere accordata a condizione che l’emittente autorizzato abbia previamente presentato a tali autorità un impegno scritto con il quale si riconosce responsabile delle conseguenze giuridiche inerenti all’emissione di tutti i documenti T2L o di tutti i documenti commerciali recanti l’impronta del timbro speciale.
- I documenti T2L o i documenti commerciali forniti secondo le disposizioni del paragrafo 1 devono recare, invece della firma dell’emittente autorizzato, la menzione seguente:
– Dispensa dalla firma.
Art. 18 Manifesto marittimo trasmesso mediante scambio di dati
- Le autorità competenti di ciascun Paese possono autorizzare le compagnie di navigazione a rimandare la redazione del manifesto che serve a giustificare la posizione doganale di merci unionali fino, al più tardi, al giorno successivo alla partenza della nave e, in ogni caso, prima dell’arrivo della nave al porto di destinazione.
- L’autorizzazione di cui al paragrafo 1 è accordata esclusivamente alle compagnie di navigazione internazionali che:
- soddisfano le condizioni di cui all’articolo 57, paragrafo 1, all’articolo 57, paragrafo 2, lettera d), e all’articolo 57, paragrafo 6 dell’appendice I; tuttavia, in deroga all’articolo all’articolo 57, paragrafo 1, lettera a), le compagnie marittime possono non essere stabilite in una parte contraente se vi dispongono di un ufficio regionale, e
- utilizzano sistemi di scambio elettronico di dati per trasmettere le informazioni tra i porti di partenza e di destinazione nei territori delle parti contraenti, e
- operano un numero significativo di viaggi tra i Paesi secondo itinerari riconosciuti.
- Al ricevimento della domanda le autorità competenti del Paese nel quale la società di navigazione è stabilita notificano tale domanda agli altri Paesi sul territorio dei quali sono situati rispettivamente i porti di partenza e di destinazione previsti.
Qualora non ricevano alcuna obiezione entro 45 giorni della data della notifica, le autorità competenti accordano la procedura semplificata di cui al paragrafo 4.
Tale autorizzazione è valida nei Paesi interessati e si applica soltanto alle operazioni effettuate tra i porti previsti dalla suddetta autorizzazione.
4. La semplificazione si applica come segue:
- il manifesto al porto di partenza viene trasmesso mediante un sistema di scambio elettronico di dati al porto di destinazione;
- la compagnia di navigazione appone sul manifesto le indicazioni che figurano nel paragrafo 2 dell’articolo 10;
- una versione stampata del manifesto trasmesso mediante un sistema di scambio elettronico di dati è presentata su richiesta, al più tardi il giorno lavorativo successivo alla partenza della nave, alle autorità competenti del porto di partenza, e in ogni caso prima dell’arrivo della nave nel porto di destinazione;
- una versione stampata del manifesto trasmesso mediante scambio elettronico di dati è presentata alle autorità competenti del porto di destinazione;
- le autorità competenti del porto di partenza effettuano controlli, tramite audit, in base a un’analisi dei rischi;
- le autorità competenti del porto di destinazione effettuano controlli, tramite audit, in base a un’analisi dei rischi e, se del caso, trasmettono particolari dei manifesti alle autorità competenti del porto di partenza a fini di verifica.
5. Fatte salve le disposizioni del titolo IV dell’appendice I:
– la compagnia di navigazione notifica alle autorità competenti qualsiasi tipo di infrazione o irregolarità;
– le autorità competenti del porto di destinazione notificano non appena possibile ogni infrazione o irregolarità alle autorità competenti del porto di partenza, come pure all’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione.
Art. 18bis Manifesto doganale delle merci
- Le autorità competenti di ciascun paese possono autorizzare le società di navigazione a fornire la prova della posizione doganale di merci unionali sotto forma di un manifesto doganale delle merci relativo alle merci trasmesso mediante scambio elettronico di dati.
- L’autorizzazione di cui al paragrafo 1 è concessa esclusivamente alle società di navigazione che soddisfano i requisiti di cui all’appendice I, articolo 57, paragrafo 1, lettere a) e b), e paragrafo 2, lettera d).
- Gli emittenti autorizzati a stabilire la prova della posizione doganale di merci unionali per mezzo di un manifesto della società di navigazione di cui all’articolo 10 possono rilasciare anche il manifesto doganale delle merci di cui al presente articolo.
- Il manifesto doganale delle merci comprende almeno le informazioni di cui all’articolo 10, paragrafo 2.
Art. 19 Obbligo di fare una copia
L’emittente autorizzato è tenuto a fare una copia di ciascun documento T2L o di ogni documento commerciale rilasciato ai sensi della presente sezione. Le autorità competenti determinano le modalità secondo le quali la suddetta copia è presentata ai fini di controllo e conservata per almeno tre anni.
Art. 20 Controlli presso l’emittente autorizzato
Le autorità competenti possono effettuare presso gli emittenti autorizzati qualsiasi controllo ritengano utile. Gli emittenti autorizzati sono tenuti a prestare la loro assistenza a tal fine e a fornire le informazioni necessarie.
Capitolo III: Assistenza reciproca
Art. 21
Le autorità competenti dei Paesi si prestano assistenza reciproca per il controllo dell’autenticità e dell’esattezza dei documenti, oltre che della regolarità delle modalità utilizzate, in virtù delle disposizioni del presente titolo, ai fini della prova della posizione doganale di merci unionali.
Titolo Ibis: Dispositions concernant la non-modification du statut douanier de marchandises de l’union pour les marchandises transportées via un corridor T2
Art. 21bis Presunzione della posizione doganale di merci unionali
- Le merci che hanno la posizione doganale di merci unionali e che sono trasportate per ferrovia possono circolare, senza essere soggette a un regime doganale, da un punto all’altro del territorio doganale dell’Unione ed essere trasportate attraverso il territorio di un paese di transito comune senza che muti la loro posizione doganale, se:
- il trasporto delle merci è scortato da un documento di trasporto unico rilasciato in uno Stato membro dell’Unione europea;
- il documento di trasporto unico reca la seguente dicitura: «Corridor-T2»;
- il transito attraverso un paese di transito comune è monitorato mediante un sistema elettronico in tale paese di transito comune; e
- l’azienda ferroviaria in questione è autorizzata dal paese di transito comune di cui si attraversa il territorio a utilizzare la procedura «Corridor-T2».
- Il paese di transito comune tiene informato il comitato congiunto di cui all’articolo 14 della convenzione, o un gruppo di lavoro istituito da detto comitato sulla base del paragrafo 5 del medesimo articolo, sulle modalità relative al sistema elettronico di monitoraggio, e sulle aziende ferroviarie autorizzate ad avvalersi della procedura di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Titolo II: Disposizioni relative all’euro
Art. 22
- Il controvalore in valute nazionali degli importi in euro considerati nella presente Convenzione è calcolato sulla base dei tassi di conversione in vigore il primo giorno lavorativo del mese di ottobre con effetto al 1° gennaio dell’anno successivo.
Se, per una data valuta nazionale, tale tasso non è disponibile, il tasso da applicare per detta valuta è quello del primo giorno per il quale è stato pubblicato un tasso dopo il primo giorno lavorativo di ottobre. Qualora dopo il primo giorno lavorativo del mese di ottobre non sia stato pubblicato un tasso, il tasso da applicare è quello dell’ultimo giorno, precedente tale data, per il quale un tasso è stato pubblicato.
2. Il controvalore dell’euro da prendere in considerazione per l’applicazione del paragrafo 1 è quello applicabile alla data dell’accettazione della dichiarazione di transito comune coperta dal o dai certificati di garanzia isolata, conformemente all’articolo 30, paragrafo 2 dell’appendice I.
Appendice III
Dichiarazione di transito e formulari in caso di utilizzo di procedimenti informatici
Art. 1
La presente appendice riprende le disposizioni, i formulari e i modelli necessari per compilare le dichiarazioni, il documento di accompagnamento transito e gli altri documenti utilizzati ai fini del regime di transito comune conformemente alle appendici I e II.
Titolo I: Dichiarazione di transito e formulari necessari alla trasmissione elettronica di dati
Art. 2 Dichiarazione di transito
La dichiarazione di transito di cui all’articolo 21, paragrafo 1 dell’appendice I è conforme alla struttura e alle indicazioni che figurano nell’allegato A1 con utilizzo dei codici indicati nell’allegato A2.
Art. 3 Documento di accompagnamento transito
Il documento di accompagnamento transito è fornito utilizzando il formulario che figura nell’allegato A3. Esso è redatto e utilizzato in conformità alle note esplicative di cui all’allegato A4.
Art. 4 Elenco degli articoli
L’elenco degli articoli è fornito utilizzando il formulario che figura nell’allegato A5. Esso è redatto e utilizzato in conformità alle note esplicative di cui all’allegato A6.
Titolo II: Formulari utilizzati per compilare: – la prova della posizione doganale di merci unionali – la dichiarazione di transito per i viaggiatori – la procedura di continuità operativa per il transito
Art. 5
- I formulari sui quali è redatto il documento che comprova la posizione doganale di merci unionali sono conformi ai formulari che figurano nell’allegato I, appendici da 1 a 4, della Convenzione DAU.
- Il formulario sul quale è redatta la dichiarazione di transito quando si applica la procedura di continuità operativa per il transito o la dichiarazione di transito per i viaggiatori è fornito utilizzando il formulario che figura nell’allegato I, appendice 1, della Convenzione DAU.
- I dati annotati sui formulari devono risultare a ricalco:
- per le appendici 1–3, sugli esemplari di cui all’allegato II, appendice 1, della Convenzione DAU;
- per le appendici 2 e 4, sugli esemplari di cui all’allegato II, appendice 2, della Convenzione DAU.
- I formulari sono compilati e utilizzati:
- come documento che comprova la posizione doganale di merci unionali, in conformità alle istruzioni di cui all’allegato B2;
- come dichiarazione di transito per i viaggiatori o per la procedura di continuità operativa per il transito, in conformità alle istruzioni di cui all’allegato B6.
In entrambi i casi è opportuno usare, ove necessario, i codici di cui agli allegati A2, B1, B3 e B6.
Art. 6
- I formulari sono stampati conformemente all’allegato II, articolo 2, della Convenzione DAU.
- Nell’angolo superiore sinistro del formulario le parti contraenti possono stampare un contrassegno d’identificazione della parte contraente interessata. Esse possono inoltre stampare le parole «TRANSITO UNIONALE» anziché «TRANSITO COMUNITARIO». Quando tali documenti sono presentati in un altro Paese contraente, la presenza di tale contrassegno o di tale indicazione non impedisce l’accettazione della dichiarazione.
Titolo III: Formulari diversi dal documento amministrativo unico e dal documento di accompagnamento transito
Art. 7 Distinte di carico
- Il formulario su cui sono redatte le distinte di carico è fornito utilizzando il formulario che figura nell’allegato B4. Esso è compilato in conformità alle istruzioni di cui all’allegato B5.
- Per il formulario delle distinte di carico è utilizzata una carta collata per scritture del peso di almeno 40 gr/m2e di resistenza tale da non presentare, a un uso normale, alcuna lacerazione o sgualcitura. Il colore della carta è a scelta degli interessati.
- Il formato del formulario è di 210 × 297 mm, con una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più nel senso della lunghezza.
Art. 8 Avviso di passaggio
Il formulario su cui è redatto l’avviso di passaggio nell’ambito dell’applicazione dell’articolo 22 dell’appendice I è fornito utilizzando il formulario che figura nell’allegato B8 dell’appendice III.
Art. 9 Ricevute
La ricevuta è fornita utilizzando il formulario che figura nell’allegato B10.
Art. 10 Certificato di garanzia isolata
- Il formulario su cui è redatto il certificato di garanzia isolata è conforme al modello figurante nell’allegato C3.
- Per il formulario del certificato di garanzia isolata è utilizzata una carta non contenente pasta meccanica, collata per scritture, del peso di almeno 55 gr/m2. Essa deve avere un fondo arabescato di colore rosso in modo da evidenziare qualsiasi falsificazione operata con mezzi meccanici o chimici. La carta è di colore bianco.
- Il formato è di 148 × 105 mm.
- Il formulario del certificato di garanzia isolata deve essere corredato di una dicitura che indichi il nome e l’indirizzo del tipografo o di una sigla che ne consenta l’identificazione. Esso deve recare inoltre un numero che lo contraddistingue.
- Per quanto riguarda i certificati di garanzia isolata, la lingua da utilizzare è indicata dalle autorità competenti del Paese da cui dipende l’ufficio di garanzia.
Art. 11 Certificato di garanzia globale o di esonero dalla garanzia
- I formulari su cui è redatto il certificato di garanzia globale o di esonero dalla garanzia, di seguito denominati «il certificato», sono conformi ai modelli figuranti negli allegati C5 e C6. Essi sono compilati in conformità alle istruzioni di cui all’allegato C7.
- Per il formulario del certificato di garanzia è utilizzata una carta di colore bianco, non contenente pasta meccanica, del peso di almeno 100 gr/m2. Essa deve avere sulle due facciate un fondo arabescato in modo da evidenziare qualsiasi falsificazione operata con mezzi meccanici o chimici. Tale fondo è:
– di colore verde per i certificati di garanzia e
– di colore azzurro per i certificati di esonero dalla garanzia.
- Il formato del formulario è di 210 × 148 mm.
- È compito delle parti contraenti provvedere o far provvedere alla stampa dei formulari dei certificati. Ogni certificato deve recare un numero di serie che lo contraddistingue.
Art. 12 Disposizioni comuni al titolo III
- Il formulario deve essere compilato a macchina oppure con un procedimento meccanografico o affine. I formulari di cui agli articoli 7 e 8 possono anche essere compilati a mano, in modo leggibile; in quest’ultimo caso devono essere compilati con inchiostro e in stampatello.
- Il formulario deve essere redatto in una delle lingue ufficiali delle parti contraenti accettata dalle autorità competenti del Paese di partenza. Questa disposizione non si applica ai certificati di garanzia isolata.
- Ove necessario, le autorità competenti di un altro Paese in cui il formulario deve essere presentato possono chiedere la traduzione del formulario nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali di questo Paese.
- Per quanto riguarda il certificato di garanzia globale o di esonero dalla garanzia, la lingua da utilizzare è indicata dalle autorità competenti del Paese da cui dipende l’ufficio di garanzia.
- Il formulario non deve contenere cancellature o alterazioni. Le modifiche eventualmente apportate devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate e aggiungendo, all’occorrenza, le indicazioni volute. Ogni modifica così operata deve essere approvata dall’autore e appositamente vistata dalle autorità competenti.
- Una parte contraente può, a condizione di ottenere l’accordo delle altre parti contraenti e di non portare pregiudizio alla corretta applicazione della Convenzione, applicare ai formulari di cui al presente titolo misure particolari intese ad aumentarne la sicurezza.
Note esplicative relative all’utilizzazione delle dichiarazioni di transito tramite scambio di messaggi informatici normalizzati
(Dichiarazione di transito EDI)
Titolo I: Generalità
La dichiarazione di transito EDI è presentata per via elettronica, salvo qualora la Convenzione disponga diversamente.
La dichiarazione di transito EDI si basa sugli elementi di informazione che figurano nella Convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci e che corrispondono alle diverse caselle del documento amministrativo unico (DAU), definiti nel presente allegato e nell’allegato B1, eventualmente associati a un codice o sostituiti da un codice.
Il presente allegato contiene le esigenze particolari di base che si applicano qualora le formalità siano effettuate tramite scambio di messaggi normalizzati EDI. Sono applicabili anche i codici supplementari presentati nell’allegato A2. L’allegato B1 si applica alla dichiarazione di transito EDI, salvo indicazione contraria nel presente allegato o nell’allegato A2.
La struttura e il contenuto dettagliati della dichiarazione di transito EDI sono conformi alle specificazioni tecniche comunicate dalle autorità competenti al titolare del regime al fine di garantire il funzionamento corretto del sistema. Tali specificazioni si basano sulle esigenze esposte nel presente allegato.
Il presente allegato descrive la struttura dello scambio di informazioni. La dichiarazione di transito EDI è organizzata in gruppi contenenti dati (attributi). Questi ultimi sono raggruppati in blocchi logici coerenti nell’ambito del messaggio. La posizione rientrata di un gruppo di dati indica che esso dipende da un gruppo di dati di livello superiore.
Se del caso, è indicato il numero di casella corrispondente del DAU.
Il termine «numero» nella spiegazione relativa a un gruppo di dati indica il numero di volte che il gruppo può essere ripetuto nella dichiarazione di transito.
Il termine «tipo/lunghezza» nella spiegazione relativa a un attributo precisa le esigenze in materia di tipo e di lunghezza del dato. I codici relativi al tipo di dato sono i seguenti:
a alfabetico
n numerico
an alfanumerico.
Il numero che segue il codice indica la lunghezza del dato autorizzata. Si applicano le seguenti convenzioni:
Gli eventuali due punti che precedono l’indicazione della lunghezza significano che il dato non ha lunghezza fissa e che la lunghezza massima è pari al numero di caratteri indicato. Una virgola nella lunghezza del campo indica che l’attributo può contenere decimali, nel qual caso la cifra che precede la virgola indica la lunghezza totale dell’attributo e la cifra che segue la virgola indica il numero massimo di decimali.
Titolo II: Indicazioni da fornire nelle dichiarazioni di transito e struttura della dichiarazione di transito EDI
Capitolo I: Indicazioni richieste
Il presente allegato contiene tutti i dati, sulla base di quelli inseriti nella Convenzione «DAU», che possono essere richiesti nei diversi Paesi.
Capitolo II: Struttura
A. Elenco dei gruppi di dati
Operazione di transito
Operatore speditore
Operatore destinatario
Designazione delle merci
– operatore speditore
– operatore destinatario
– contenitori
– colli
– riferimenti amministrativi precedenti
– documenti/certificati presentati
– menzioni speciali
Ufficio doganale di partenza
Operatore titolare del regime
Rappresentante
Ufficio doganale di passaggio
Ufficio doganale di destinazione
Operatore destinatario autorizzato
Risultato del controllo
Suggelli apposti
– marche dei suggelli
Garanzia
– riferimento della garanzia – limitazione della validità UE
– limitazione della validità non UE
B. Elementi di informazione che figurano sulla dichiarazione di transito
Questo gruppo di dati deve essere utilizzato.
Il numero di riferimento locale (LRN) deve essere utilizzato. Esso è definito a livello nazionale e assegnato dall’utilizzatore in accordo con le autorità competenti per identificare ogni singola dichiarazione.
Le menzioni sono le seguenti:
- merci destinate a circolare sotto la procedura T2:
T2 o T2F
- merci destinate a circolare sotto la procedura T1:
T1
- spedizioni di cui all’articolo 28 dell’appendice I:
T-
Questo attributo deve essere utilizzato.
Questo attributo è facoltativo. Il numero totale di colli corrisponde alla somma degli attributi «Numero di colli» e «Numero di pezzi», maggiorata di un’unità per ciascuna merce dichiarata «alla rinfusa».
Indicare il Paese dal quale le merci sono spedite/esportate.
Questo attributo è utilizzato se viene dichiarato un solo Paese di spedizione. Deve essere utilizzato il codice Paese di cui all’allegato A2. In questo caso non si può utilizzare l’attributo «Paese di spedizione» del gruppo di dati «DESIGNAZIONE DELLE MERCI».
Se vengono dichiarati vari Paesi di spedizione, l’attributo corrispondente del gruppo di dati «OPERAZIONE DI TRANSITO» non può essere utilizzato.
In questo caso è invece utilizzato l’attributo «Paese di spedizione» del gruppo di dati «DESIGNAZIONE DELLE MERCI».85
Indicare il nome del Paese interessato.
Questo attributo è utilizzato se viene dichiarato un solo Paese di destinazione. Deve essere utilizzato il codice Paese di cui all’allegato A2. In questo caso non può essere utilizzato l’attributo «Paese di destinazione» del gruppo di dati «DESIGNAZIONE DELLE MERCI».
Se vengono dichiarati vari Paesi di destinazione, l’attributo corrispondente del gruppo di dati «OPERAZIONE DI TRANSITO» non può essere utilizzato. In questo caso è invece utilizzato l’attributo «Paese di destinazione» del gruppo di dati «DESIGNAZIONE DELLE MERCI».
Indicare l’identità, per esempio il(i) numero(i) d’immatricolazione o il nome del mezzo di trasporto (autocarro, imbarcazione, carrozza ferroviaria, aeromobile) su cui le merci sono caricate al momento della loro presentazione all’ufficio doganale di partenza servendosi dei codici previsti a tale scopo. Per esempio, se la motrice e il rimorchio hanno targhe diverse, indicare il numero di targa della motrice e quello del rimorchio.
Tuttavia, nel caso di merci collocate in contenitori destinati al trasporto su veicoli stradali, le autorità competenti possono autorizzare il titolare del regime a non compilare la casella, qualora la situazione logistica al punto di partenza non permetta di fornire l’identità del mezzo di trasporto all’atto della compilazione della dichiarazione di transito e a condizione che le parti contraenti siano in grado di garantire che le informazioni relative al mezzo di trasporto saranno indicate successivamente nella casella 55.
In caso di invio mediante infrastrutture fisse non è necessario indicare il numero d’immatricolazione.
Il codice lingua di cui all’allegato A2 è utilizzato per definire la lingua (LNG) se viene utilizzato il campo per il testo libero.
Occorre utilizzare il codice Paese di cui all’allegato A2.
Indicare la nazionalità del mezzo di trasporto (autocarro, imbarcazione, carrozza ferroviaria, aeromobile) sul quale le merci sono caricate al momento della loro presentazione all’ufficio doganale di partenza (o quella del veicolo propulsore, se si tratta di un convoglio), servendosi dei codici previsti a tale scopo. Per esempio, se la motrice e il rimorchio hanno targhe diverse, indicare la nazionalità della motrice.
Tuttavia, nel caso di merci collocate in contenitori destinati al trasporto su veicoli stradali, le autorità competenti possono autorizzare il titolare del regime a non compilare la casella, qualora la situazione logistica al punto di partenza non permetta di fornire l’identità del mezzo di trasporto all’atto della compilazione della dichiarazione di transito e a condizione che le parti contraenti siano in grado di garantire che le informazioni relative al mezzo di trasporto saranno indicate successivamente nella casella 55.
In caso di invio mediante infrastrutture fisse o di trasporto ferroviario non è necessario indicare la nazionalità.
Negli altri casi l’indicazione della nazionalità è facoltativa per le parti contraenti.
Indicare, conformemente ai codici previsti a tale scopo, i dati necessari relativi alla situazione presunta al passaggio della frontiera della parte contraente in cui è situato l’ufficio doganale di partenza quale risulta al momento del vincolo delle merci al regime di transito comune.
Sono utilizzati i codici seguenti:
0: no
1: sì.
La compilazione della casella è obbligatoria per quanto concerne la nazionalità.
La nazionalità non viene tuttavia indicata quando le merci sono trasportate per ferrovia o circolano mediante infrastrutture fisse.
Si utilizza il codice Paese di cui all’allegato A2.
Indicare il tipo di mezzo di trasporto (autocarro, imbarcazione, carrozza ferroviaria, aeromobile), poi l’identità, precisando ad esempio il numero d’immatricolazione o la denominazione del mezzo attivo di trasporto (cioè il propulsore) del quale si presuppone l’uso al momento del passaggio della frontiera all’uscita della parte contraente in cui è situato l’ufficio doganale di partenza, e infine il codice relativo alla nazionalità di tale mezzo di trasporto quale risulta al momento del vincolo delle merci al regime di transito comune.
In caso di trasporto combinato, o quando siano utilizzati più mezzi di trasporto, il mezzo attivo di trasporto è quello che assicura la movimentazione del tutto. Ad esempio, nel caso di autocarro su nave, il mezzo attivo di trasporto è la nave; tra motrice e rimorchio, il mezzo attivo di trasporto è la motrice, ecc.
Tuttavia il numero di immatricolazione non viene indicato quando le merci sono trasportate per ferrovia o circolano mediante infrastrutture fisse.
L’utilizzazione di questo attributo è facoltativa per le parti contraenti.
Il codice lingua di cui all’allegato A2 è utilizzato per definire la lingua (LNG) se viene utilizzato il campo per il testo libero.
L’utilizzazione di questo attributo è facoltativa per le parti contraenti.
Indicare, servendosi dei codici previsti a tale scopo, il modo di trasporto corrispondente al mezzo attivo di trasporto con il quale si presume che le merci lascino il territorio della parte contraente in cui è situato l’ufficio doganale di partenza.
L’utilizzazione di questo attributo è facoltativa per le parti contraenti.
L’utilizzazione di questo attributo è facoltativa per le parti contraenti e va effettuata conformemente alla nota esplicativa relativa alla casella 25 che figura nell’allegato A2.
L’utilizzazione di questo attributo è facoltativa per le parti contraenti.
Questo attributo non può essere utilizzato se viene utilizzato il gruppo di dati «RISULTATO DEL CONTROLLO». In caso contrario, l’utilizzazione dell’attributo è facoltativa. Se l’attributo è utilizzato, occorre indicare con precisione, in forma codificata, il luogo in cui le merci possono essere esaminate. Gli attributi «Localizzazione convenuta delle merci»/«Codice della localizzazione convenuta», «Localizzazione autorizzata delle merci» e «Succursale doganale» non possono essere utilizzati contemporaneamente.
Questo attributo non può essere utilizzato se viene utilizzato il gruppo di dati «RISULTATO DEL CONTROLLO». In caso contrario, l’utilizzazione dell’attributo è facoltativa. Se l’attributo è utilizzato, occorre indicare con precisione il luogo in cui le merci possono essere esaminate. Gli attributi «Localizzazione convenuta delle merci»/«Codice della localizzazione convenuta», «Localizzazione autorizzata delle merci» e «Succursale doganale» non possono essere utilizzati contemporaneamente.
Il codice lingua di cui all’allegato A2 è utilizzato per definire la lingua (LNG) se viene utilizzato il campo per il testo libero.
L’utilizzazione di questo attributo è facoltativa se viene utilizzato il gruppo di dati «RISULTATO DEL CONTROLLO». Se l’attributo è utilizzato, occorre indicare con precisione il luogo in cui le merci possono essere esaminate. Se il gruppo di dati «RISULTATO DEL CONTROLLO» non è utilizzato, non può essere utilizzato nemmeno l’attributo. Gli attributi «Localizzazione convenuta delle merci»/«Codice della localizzazione convenuta», «Localizzazione autorizzata delle merci» e «Succursale doganale» non possono essere utilizzati contemporaneamente.
Questo attributo non può essere utilizzato se viene utilizzato il gruppo di dati «RISULTATO DEL CONTROLLO». In caso contrario, l’utilizzazione dell’attributo è facoltativa. Se l’attributo è utilizzato, occorre indicare con precisione il luogo in cui le merci possono essere esaminate. Gli attributi «Localizzazione convenuta delle merci»/«Codice della localizzazione convenuta», «Localizzazione autorizzata delle merci» e «Succursale doganale» non possono essere utilizzati contemporaneamente.
Questo attributo deve essere utilizzato.
Il codice lingua di cui all’allegato A2 è utilizzato per definire la lingua del documento di accompagnamento transito.
L’utilizzazione del codice lingua di cui all’allegato A2 è facoltativa. Se questo attributo non è utilizzato, il sistema utilizzerà la lingua corrente dell’ufficio doganale di partenza.
Questo attributo deve essere utilizzato.
Questo attributo deve essere utilizzato.
Il codice lingua di cui all’allegato A2 è utilizzato per definire la lingua (LNG) del campo per il testo libero.
Questo gruppo di dati è utilizzato se viene dichiarato un solo speditore. In questo caso il gruppo di dati «OPERATORE speditore» del gruppo di dati «DESIGNAZIONE DELLE MERCI» non può essere utilizzato.
Questo attributo deve essere utilizzato.
Questo attributo deve essere utilizzato.
Occorre utilizzare il codice Paese di cui all’allegato A2.
Questo attributo deve essere utilizzato.
Questo attributo deve essere utilizzato.
Il codice lingua di cui all’allegato A2 è utilizzato per definire la lingua del nome e dell’indirizzo (NAD LNG).
L’utilizzazione di questo attributo è facoltativa per le parti contraenti.
Questo gruppo di dati è utilizzato se viene dichiarato un solo destinatario e l’attributo «Paese di destinazione» del gruppo di dati «OPERAZIONE DI TRANSITO» contiene un «Paese» quale definito nella Convenzione relativa ad un regime comune di transito. In questo caso il gruppo di dati «OPERATORE destinatario» del gruppo di dati «DESIGNAZIONE DELLE MERCI» non può essere utilizzato.
Questo attributo deve essere utilizzato.
Questo attributo deve essere utilizzato.
Si deve utilizzare il codice Paese di cui all’allegato A2.
Questo attributo deve essere utilizzato.
Questo attributo deve essere utilizzato.
Il codice lingua di cui all’allegato A2 è utilizzato per definire la lingua del nome e dell’indirizzo (NAD LNG).
L’utilizzazione di questo attributo è facoltativa per le parti contraenti.
Questo gruppo di dati deve essere utilizzato.
Questo attributo è utilizzato se il codice «T-» è stato utilizzato per l’attributo «Tipo di dichiarazione» del gruppo di dati «OPERAZIONE DI TRANSITO». In caso contrario, questo attributo non può essere utilizzato.
Paese dal quale le merci sono spedite/esportate.
Questo attributo è utilizzato se vengono dichiarati vari Paesi di spedizione. Devono essere utilizzati i codici Paese di cui all’allegato A2. L’attributo «Paese di spedizione» del gruppo di dati «OPERAZIONE DI TRANSITO» non può essere utilizzato. Se viene dichiarato un solo Paese di spedizione, deve essere utilizzato l’attributo corrispondente del gruppo di dati «OPERAZIONE DI TRANSITO».
Questo attributo è utilizzato se vengono dichiarati vari Paesi di destinazione. Devono essere utilizzati i codici Paese di cui all’allegato A2. L’attributo «Paese di destinazione» del gruppo di dati «OPERAZIONE DI TRANSITO» non può essere utilizzato. Se viene dichiarato un solo Paese di destinazione, deve essere utilizzato l’attributo corrispondente del gruppo di dati «OPERAZIONE DI TRANSITO».
Questo attributo deve essere utilizzato.
Indicare in tutti i casi la denominazione commerciale abituale delle merci; questa denominazione deve comprendere le indicazioni necessarie all’identificazione delle merci; se l’attributo «Codice merci» deve essere compilato, la denominazione deve essere espressa in termini sufficientemente precisi per permettere la classificazione delle merci. Da questo attributo devono risultare anche informazioni richieste da eventuali norme specifiche (accise, ecc.). In caso d’impiego di contenitori, nella casella vanno indicati anche i loro marchi d’identificazione.
Il codice lingua di cui all’allegato A2 è utilizzato per definire la lingua (LNG) del campo per il testo libero.
Indicare il numero d’ordine dell’articolo in questione rispetto al totale degli articoli dichiarati nei formulari utilizzati, secondo quanto precisato nell’attributo «Numero totale di articoli».
Questo attributo è utilizzato anche se è stato utilizzato il valore «1» per l’attributo «Numero totale di articoli» del gruppo di dati «OPERAZIONE DI TRANSITO». In questo caso «1» è utilizzato anche per questo attributo. Ciascun numero di articolo è unico per tutta la dichiarazione.
Questo attributo deve comprendere un minimo di 4 e un massimo di 8 cifre.
Questa casella va completata quando la dichiarazione di transito è compilata dalla medesima persona contemporaneamente o successivamente a una dichiarazione in dogana in cui figuri il codice delle merci.
Indicare il codice corrispondente alle merci in questione.
Questa casella va compilata nelle dichiarazioni di transito T2 e T2F emesse in un Paese di transito comune solo quando la dichiarazione di transito precedente contiene l’indicazione del codice delle merci.
Indicare in questo caso il codice figurante sugli esemplari di tale dichiarazione.
Negli altri casi la compilazione di questa casella è facoltativa.
Indicare la massa lorda, espressa in chilogrammi, delle merci descritte nell’attributo corrispondente. La massa lorda corrisponde alla massa globale delle merci e di tutti i loro imballaggi, esclusi i contenitori e le altre attrezzature di trasporto.
Questo attributo è facoltativo se vari tipi di merce riportati su una stessa dichiarazione sono imballati insieme in modo tale che sia impossibile assegnare una massa lorda a ciascuno di essi.
Indicare la massa netta, espressa in chilogrammi, delle merci descritte nell’attributo corrispondente. Si tratta della massa delle merci prive del loro imballaggio.
L’utilizzazione di questo attributo è facoltativa per le parti contraenti.
Questo gruppo di dati non può essere utilizzato quando viene dichiarato un solo speditore. In questo caso è utilizzato il gruppo di dati «OPERATORE speditore» che figura nella parte «OPERAZIONE DI TRANSITO».
Questo attributo deve essere utilizzato.
Questo attributo deve essere utilizzato.
Si deve utilizzare il codice Paese di cui all’allegato A2.
Questo attributo deve essere utilizzato.
Questo attributo deve essere utilizzato.
Il codice lingua di cui all’allegato A2 è utilizzato per definire la lingua del nome e dell’indirizzo (NAD LNG).
L’utilizzazione di questo attributo è facoltativa per le parti contraenti.
Questo gruppo di dati è utilizzato quando sono dichiarati più destinatari e l’attributo «Paese di destinazione» della parte «DESIGNAZIONE DELLE MERCI» contiene un «Paese» quale definito nella Convenzione relativa ad un regime comune di transito. Quando invece è dichiarato un solo destinatario, il gruppo di dati «OPERATORE destinatario» della parte «DESIGNAZIONE DELLE MERCI» non può essere utilizzato.
Questo attributo deve essere utilizzato.
Questo attributo deve essere utilizzato.
Si deve utilizzare il codice Paese di cui all’allegato A2.
Questo attributo deve essere utilizzato.
Questo attributo deve essere utilizzato.
Il codice lingua di cui all’allegato A2 è utilizzato per definire la lingua del nome e dell’indirizzo (NAD LNG).
L’utilizzazione di questo attributo è facoltativa per le parti contraenti.
Questo gruppo di dati è utilizzato se l’attributo «Contenitori» del gruppo di dati «OPERAZIONE DI TRANSITO» contiene il codice «1».
Questo attributo deve essere utilizzato.
Questo gruppo di dati deve essere utilizzato.
Questo attributo è utilizzato se l’attributo «Natura dei colli» contiene codici di cui all’allegato A2 diversi da quelli utilizzati per «alla rinfusa» (VQ, VG, VL, VY, VR o VO) o per «merce non imballata» (NE, NF, NG). La sua utilizzazione è facoltativa se l’attributo «Natura dei colli» contiene uno dei codici summenzionati.
Il codice lingua di cui all’allegato A2 è utilizzato per definire la lingua (LNG) se viene utilizzato il campo per il testo libero.
Sono utilizzati i codici di imballaggio che figurano nell’allegato A2.
Questo attributo è utilizzato se l’attributo «Natura dei colli» contiene codici di cui all’allegato A2 diversi da quelli utilizzati per «alla rinfusa» (VQ, VG, VL, VY, VR o VO) o per «merce non imballata» (NE, NF, NG). Esso non può essere utilizzato se l’attributo «Natura dei colli» contiene uno dei codici summenzionati.
Questo attributo è utilizzato se l’attributo «Natura dei colli» contiene un codice di cui all’allegato A2 per «merce non imballata» (NE). In caso contrario, esso non può essere utilizzato.
Indicare il riferimento del regime doganale precedente o dei documenti doganali corrispondenti.
Questo gruppo di dati è utilizzato, fra l’altro, se l’attributo «Tipo di dichiarazione» dei gruppi di dati «OPERAZIONE DI TRANSITO» o «DESIGNAZIONE DELLE MERCI» contiene i codici «T2» o «T2F» e se il Paese dell’ufficio doganale di partenza è un Paese di transito comune quale definito nella Convenzione relativa ad un regime comune di transito.
Quando si utilizza il gruppo di dati si deve utilizzare almeno un codice di documento precedente di cui all’allegato A2.
Questo attributo deve essere utilizzato.
Il codice lingua di cui all’allegato A2 è utilizzato per definire la lingua (LNG) del campo per il testo libero.
L’utilizzazione di questo attributo è facoltativa per le parti contraenti.
Il codice lingua di cui all’allegato A2 è utilizzato per definire la lingua (LNG) se viene utilizzato il campo per il testo libero.
Indicare le menzioni richieste da normative specifiche eventualmente vigenti nel Paese di spedizione/esportazione e i numeri di riferimento dei documenti presentati a sostegno della dichiarazione (compresi, se del caso, il numero della licenza/autorizzazione di esportazione, i dati relativi ai regolamenti veterinari e fitosanitari, il numero della polizza di carico ecc.).
L’utilizzazione di questo gruppo di dati è facoltativa per le parti contraenti. Se è utilizzato il gruppo di dati, almeno uno dei seguenti attributi deve essere utilizzato.
Deve essere utilizzato il codice di cui all’allegato A2.
Il codice lingua di cui all’allegato A2 è utilizzato per definire la lingua (LNG) se viene utilizzato il campo per il testo libero.
Il codice lingua di cui all’allegato A2 è utilizzato per definire la lingua (LNG) se viene utilizzato il campo per il testo libero.
L’utilizzazione di questo gruppo di dati è facoltativa per le parti contraenti. Qualora venga utilizzato questo gruppo, esso deve comportare gli attributi «Codice menzioni speciali» oppure «Testo».
Deve essere utilizzato il codice di cui all’allegato A2.
Se la casella «Codice menzioni speciali» contiene il codice «DG0» o «DG1», l’attributo «Esportazione dall’UE» o «Esportazione dal Paese» deve essere utilizzato (i due attributi non possono essere utilizzati contemporaneamente). In caso contrario, l’attributo non può essere utilizzato. Se questo attributo è utilizzato, devono essere utilizzati i codici seguenti:
0 = no
1 = sì.
Se la casella «Codice menzioni speciali» contiene il codice «DG0» o «DG1», l’attributo «Esportazione dall’UE» o «Esportazione dal Paese» deve essere utilizzato (i due attributi non possono essere utilizzati contemporaneamente). In caso contrario, l’attributo non può essere utilizzato. Se questo attributo è utilizzato, vanno utilizzati i codici Paese di cui all’allegato A2.
Il codice lingua di cui all’allegato A2 è utilizzato per definire la lingua (LNG) se è utilizzato il campo per il testo libero.
Questo gruppo di dati deve essere utilizzato.
Deve essere utilizzato il codice di cui all’allegato A2.
Questo gruppo di dati deve essere utilizzato.
Questo attributo è utilizzato quando il gruppo di dati «Risultato del controllo» contiene il codice A3 o quando è utilizzato l’attributo «GRN».
Questo attributo è utilizzato se l’attributo «TIN» è utilizzato e se gli altri attributi di questo gruppo di dati non sono ancora noti al sistema.
Questo attributo è utilizzato se l’attributo «TIN» è utilizzato e se gli altri attributi di questo gruppo di dati non sono ancora noti al sistema.
Il codice Paese di cui all’allegato A2 è utilizzato se l’attributo «TIN» è utilizzato e se gli altri attributi di questo gruppo di dati non sono ancora noti al sistema.
Questo attributo è utilizzato se l’attributo «TIN» è utilizzato e se gli altri attributi di questo gruppo di dati non sono ancora noti al sistema.
Questo attributo è utilizzato se l’attributo «TIN» è utilizzato e se gli altri attributi di questo gruppo di dati non sono ancora noti al sistema.
Il codice lingua di cui all’allegato A2 è utilizzato per definire la lingua del nome e dell’indirizzo (NAD LNG) se vengono utilizzati i campi per il testo libero.
Questo gruppo di dati è utilizzato se il titolare del regime si avvale di un rappresentante autorizzato.
Questo attributo deve essere utilizzato.
L’utilizzazione di questo attributo è facoltativa.
Il codice lingua di cui all’allegato A2 è utilizzato per definire la lingua (LNG) se viene utilizzato il campo per il testo libero.
Indicare l’ufficio doganale di entrata previsto in ogni parte contraente di cui si prevede di attraversare il territorio o, se il trasporto deve attraversare un territorio diverso da quello delle parti contraenti, l’ufficio doganale di uscita attraverso il quale il trasporto lascerà il territorio delle parti contraenti.
Questo gruppo di dati deve essere utilizzato almeno una volta se vengono dichiarate diverse parti contraenti per la partenza e l’arrivo.
Deve essere utilizzato il codice di cui all’allegato A2.
Questo gruppo di dati deve essere utilizzato.
Deve essere utilizzato il codice di cui all’allegato A2.
Nell’allegato A2 è indicata unicamente la struttura del codice; gli uffici doganali di destinazione figurano nell’elenco degli uffici competenti per le operazioni di transito comune (EUD sul sito EUROPA).
Questo gruppo di dati può essere utilizzato per indicare che le merci saranno consegnate a un destinatario autorizzato.
Questo attributo deve essere utilizzato.
Questo gruppo di dati è utilizzato se uno speditore autorizzato presenta la dichiarazione.
Deve essere utilizzato il codice A3.
Questo attributo deve essere utilizzato.
Questo gruppo di dati è utilizzato quando una dichiarazione viene presentata da uno speditore autorizzato la cui autorizzazione prevede l’uso di sigilli o qualora un titolare del regime sia autorizzato a impiegare sigilli di modello speciale.
Questo attributo deve essere utilizzato.
Questo gruppo di dati è utilizzato.
Questo attributo deve essere utilizzato.
Deve essere utilizzato il codice lingua (LNG) di cui all’allegato A2.
Questo gruppo di dati deve essere utilizzato.
Deve essere utilizzato il codice di cui all’allegato A2.
Questo gruppo di dati è utilizzato se la casella «Tipo di garanzia» contiene il codice «0», «1», «2», «4» o «9».
Questo attributo è utilizzato per indicare il numero di riferimento della garanzia (GRN) se l’attributo «Tipo di garanzia» contiene il codice «0», «1», «2», «4» o «9». In questo caso l’attributo «Altro riferimento della garanzia» non può essere utilizzato.
Il numero di riferimento (GRN), assegnato dall’ufficio doganale di garanzia per identificare ciascuna garanzia, è strutturato come segue.
I campi 1 e 2 sono compilati come sopra indicato.
Nel campo 3 deve figurare un identificatore unico, per anno e per Paese, dell’accettazione della garanzia attribuito dall’ufficio doganale di garanzia. Le amministrazioni nazionali che desiderano inserire il numero di riferimento dell’ufficio di garanzia nel GRN possono utilizzare fino ai primi sei caratteri del codice per inserire il codice nazionale dell’ufficio doganale di garanzia.
Nel campo 4 va introdotto un valore che serva da numero di controllo per i campi da 1 a 3 del GRN. Esso consente di individuare un errore al momento della registrazione dei dati dei primi quattro campi del GRN.
Il campo 5 sarà compilato solo quando il GRN riguarda una garanzia isolata a mezzo di certificati registrata nel sistema di transito elettronico. In questo caso nel campo andrà riportato il numero di identificazione di ciascun certificato.
Questo attributo è utilizzato se l’attributo «Tipo di garanzia» contiene un codice diverso da «0», «1», «2», «4» o «9». In questo caso l’attributo GRN non può essere utilizzato.
Questo attributo è utilizzato se è utilizzato l’attributo «GRN»; in caso contrario, l’utilizzazione di questo dato è facoltativa per ogni Paese. In funzione del tipo di garanzia, l’attributo è assegnato dall’ufficio doganale di garanzia, dal garante o dal titolare del regime ed è utilizzato per rendere sicura una garanzia specifica.
Devono essere utilizzati i codici seguenti:
0 = no
1 = sì.
Il codice Paese di cui all’allegato A2 deve essere utilizzato per indicare la parte contraente. Il codice di uno Stato membro dell’Unione europea non può essere utilizzato.
Codici supplementari per il sistema di transito elettronico
Il presente allegato sarà soppresso a decorrere dalla data di introduzione dell’aggiornamento del NCTS di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578 della Commissione, dell’11 aprile 2016, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all’utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell’Unione (GU L 99 del 15.4.2016, pag. 6).
1. Codici Paesi (CNT)
Si applica il «codice Paese ISO alfa-2» quale specificato nella norma ISO 3166-1 del 1997 e successivi aggiornamenti.
2. Codice lingua
Si applica la codificazione ISO alfa-2 definita nella norma ISO-639:1988.
3. Codice dei prodotti (COM)
Per le prime sei cifre si utilizzano le prime sei cifre del sistema armonizzato (SA6). Il codice dei prodotti può essere ampliato a otto cifre ad uso nazionale.
4. .
5. Codici di imballaggio
(Raccomandazione UN/ECE n. 21/rev. 8.1, del 12 luglio 2010)
6. Codice documento precedente
Sono utilizzati i seguenti codici:
T2 = Dichiarazione di transito concernente una procedura di transito comune relativa a merci unionali.
T2F = Dichiarazione di transito concernente una procedura di transito comune relativa a merci unionali provenienti da o a destinazione di una parte del territorio doganale dell’Unione che non applica le norme IVA dell’Unione.
T2CIM = Merci unionali trasportate sotto scorta di una lettera di vettura CIM
T2TIR = Carattere comunitario delle merci trasportate sotto scorta di un carnet TIR.
T2ATA = Merci unionali trasportate sotto scorta di un carnet ATA.
T2L = Documento amministrativo unico comprovante la posizione doganale di merci unionali.
T2LF = Documento amministrativo unico comprovante la posizione doganale di merci unionali negli scambi fra parti del territorio doganale dell’Unione che applicano le norme IVA dell’Unione e parti di tale territorio che non le applicano.
T1 = Dichiarazione di transito concernente una procedura di transito comune relativa a merci merci non unionali.
*…… ………………………………………………………………………
- qualsiasi altro documento precedente (an.5)
7. Codici dei documenti e dei certificati presentati
(codici numerici estratti dai Repertori UN per l’interscambio elettronico di dati per l’amministrazione, il commercio ed il trasporto, 1997b: lista di codici per l’elemento dato 1001, Nome del documento/messaggio in codice)
Certificato di conformità 2
Certificato di qualità 3
Certificato di circolazione delle merci A.TR.1 18
Elenco dei contenitori 235
Distinta di carico 271
Fattura proforma 325
Fattura commerciale 380
Lettera di vettura emessa da uno spedizioniere 703
Polizza di carico principale 704
Polizza di carico 705
Polizza di carico emessa da uno spedizioniere 714
Lettera di vettura SMGS (fer) 722
Lettera di vettura stradale 730
Lettera di vettura aerea 740
Lettera di vettura aerea principale 741
Bollettino di spedizione (pacchi postali) 750
Documento di trasporto multimodale/combinato (termine generico) 760
Manifesto di carico 785
Bordereau 787
Documento di spedizione modello T 820
Documento di spedizione modello T1 821
Documento di spedizione modello T2 822
Documento di spedizione modello T2 825
Dichiarazione delle merci per l’esportazione 830
Certificato fitosanitario 851
Certificato sanitario 852
Certificato veterinario 853
Certificato d’origine (termine generico) 861
Dichiarazione d’origine 862
Certificato di origine preferenziale 864
Certificato di origine, modulo A (SPG) 865
Licenza d’importazione 911
Dichiarazione del carico (arrivo) 933
Autorizzazione di embargo 941
Modulo TIF 951
Carnet TIR 952
Certificato di circolazione delle merci EUR.1 954
Carnet ATA 955
Altri ZZZ
8. Codici dei modi di trasporto, posta ed altre spedizioni
A. Codice di una cifra (obbligatorio)
B. Codice di due cifre (la seconda è facoltativa per le parti contraenti)
9. Codice menzioni speciali
Sono utilizzati i seguenti codici:
DG0 = Esportazione da un «Paese di transito comune» soggetta a restrizioni o esportazione dall’Unione soggetta a restrizioni
DG1 = Esportazione da un «Paese di transito comune» soggetta a dazi doganali o esportazione dall’Unione soggetta a dazi doganali
DG2 = Esportazione
Possono inoltre essere definiti codici menzioni speciali supplementari a livello nazionale.
10. Codici relativi ai tipi di garanzia
L’elenco dei codici da utilizzare è il seguente:
Indicazione dei Paesi
Si utilizzano i codici previsti per la casella 51.
11. Numero di riferimento dell’ufficio doganale (COR)
Campo 1 come illustrato sopra.
Il campo 2 deve essere compilato liberamente con un codice alfanumerico a sei caratteri. I sei caratteri permettono alle amministrazioni nazionali, se necessario, di definire una gerarchia degli uffici doganali.
Gli uffici doganali di destinazione figurano nell’elenco degli uffici competenti per le operazioni di transito comune (EUD sul sito EUROPA).
Modello di documento d’accompagnamento transito
Note esplicative ed elementi d’informazione (dati) del documento d’accompagnamento transito
La carta da utilizzare per il documento d’accompagnamento transito può essere di colore verde.Il documento d’accompagnamento transito viene stampato sulla base dei dati forniti dalla dichiarazione di transito, eventualmente rettificata dal titolare del regime e/o verificata dall’ufficio doganale di partenza, e completati come segue:
1. MRN (numero di riferimento principale – Master Reference Number)
L’informazione è presentata sotto forma alfanumerica a 18 caratteri secondo il modello seguente:
I campi 1 e 2 sono compilati come indicato sopra.
Nel campo 3 deve figurare un identificatore dell’operazione di transito. Le modalità di compilazione di tale campo sono stabilite dalle singole amministrazioni nazionali; tuttavia a ogni operazione di transito trattata nel corso dell’anno nel Paese in questione deve essere attribuito un numero esclusivo.
Le amministrazioni nazionali che desiderino includere il numero di riferimento delle delle autorità doganali nel MRN possono utilizzare sino ai primi sei caratteri del codice.
Nel campo 4 deve essere immessa una cifra di controllo per il MRN. Essa permette di individuare eventuali errori all’atto della registrazione del numero completo.
L’MRN viene stampato anche sotto forma di codice a barre utilizzando il «codice 128» standard, set di caratteri «B».
2.
Casella 3:
– prima suddivisione: numero consecutivo del foglio stampato stesso;
– seconda suddivisione: numero totale di fogli stampati (compresi gli elenchi degli articoli);
– non deve essere usata in presenza di un solo articolo.
3. Nello spazio alla destra della casella 8:
Nome e indirizzo dell’ufficio doganale al quale trasmettere l’esemplare di rinvio del documento d’accompagnamento transito se è utilizzata la procedura di continuità operativa per il transito.
Tutti i riferimenti all’«obbligato principale» sono intesi come riferimenti al «titolare del regime.
4.
Casella C:
– nome dell’ufficio doganale di partenza,
– numero di riferimento dell’ufficio doganale di partenza,
– data di accettazione della dichiarazione di transito,
– nome e numero di autorizzazione dello speditore autorizzato (se del caso).
5.
Casella D:
– risultati del controllo,
– sigilli apposti o indicazione «– –» che identifica la «Dispensa – 99201»,
– eventualmente, la dicitura «Itinerario vincolante».
Il documento d’accompagnamento transito non può essere oggetto di alcuna modifica, aggiunta o soppressione, salvo indicazione contraria contenuta nella presente Convenzione.
6. Formalità durante il trasporto
Tra il momento in cui le merci lasciano l’ufficio doganale di partenza e quello in cui arrivano all’ufficio doganale di destinazione può essere necessario aggiungere alcune menzioni sul documento d’accompagnamento transito che accompagna le merci. Tali menzioni riguardano l’operazione di trasporto e devono essere annotate sull’esemplare dal trasportatore responsabile del mezzo di trasporto su cui le merci sono caricate, man mano che si svolgono le operazioni. Le menzioni possono essere annotate a mano in modo leggibile; in tal caso l’esemplare deve essere compilato a penna e in stampatello.
Il vettore può procedere al trasbordo soltanto dopo aver ottenuto l’autorizzazione delle autorità competenti del Paese in cui il trasbordo deve essere effettuato.
Se ritengono che l’operazione di transito comune possa proseguire normalmente, tali autorità, dopo aver adottato le misure eventualmente necessarie, vistano il documento d’accompagnamento transito.
Le autorità doganali dell’ufficio doganale di passaggio o dell’ufficio doganale di destinazione, secondo il caso, sono tenute a inserire nel sistema i dati aggiunti sul documento di accompagnamento transito. I dati possono essere inseriti anche dal destinatario autorizzato.
Tali menzioni si riferiscono alle caselle seguenti:
– Trasbordi: utilizzare la casella n. 55
Casella n. 55: Trasbordi
Le prime tre righe della casella devono essere compilate dal trasportatore quando, durante l’operazione considerata, le merci in questione vengono trasbordate da un mezzo di trasporto a un altro o da un contenitore a un altro.
Tuttavia, nel caso di merci collocate in contenitori destinati a essere trasportati mediante veicoli stradali, le autorità doganali possono autorizzare il titolare del regime a non compilare la casella 18 qualora la situazione logistica al punto di partenza possa impedire di fornire l’identità e la nazionalità del mezzo di trasporto all’atto della compilazione della dichiarazione di transito e qualora esse siano in grado di garantire che le informazioni relative a tali mezzi di trasporto saranno inserite successivamente nella casella n. 55.
– Altri incidenti: utilizzare la casella n. 56
Casella n. 56: Altri incidenti durante il trasporto
La casella va compilata conformemente agli obblighi esistenti in materia di transito.
Inoltre, se le merci sono caricate su un semirimorchio e durante il trasporto viene cambiata solo la motrice (senza che vi siano manipolazioni o trasbordi di merci), vanno indicati in questa casella il numero di immatricolazione e la nazionalità della nuova motrice. In tal caso l’attestazione di controllo delle autorità competenti non è necessaria.
Modello di elenco degli articoli
Note esplicative ed elementi d’informazione (dati) dell’elenco degli articoli
Quando un movimento riguarda più articoli, il foglio A dell’elenco degli articoli è sempre stampato dal sistema informatico ed è allegato all’esemplare del documento d’accompagnamento transito.
Le caselle dell’elenco degli articoli possono essere ingrandite in senso verticale.
Devono essere stampati i seguenti dati:
- nella casella di identificazione (angolo superiore sinistro):
- elenco degli articoli,
- numero di serie del foglio e numero totale di fogli (compreso il documento d’accompagnamento transito).
- UdP – nome dell’ufficio doganale di partenza;
- data – data di accettazione della dichiarazione di transito;
- MRN – (numero di riferimento principale – Master Reference);
- nelle varie caselle della parte «Designazione delle merci» devono essere stampati i seguenti dati:
- Articolo n. – numero di serie dell’articolo in questione;
- Regime – se la posizione di tutte le merci comprese nella dichiarazione è la stessa, questa casella non viene utilizzata;
- in caso di spedizione mista viene stampata la posizione effettiva delle merci, T1, T2 o T2F.
Codici da utilizzare nei formulari per la compilazione delle dichiarazioni di transito
Il presente allegato sarà soppresso a decorrere dalla data di introduzione dell’aggiornamento del NCTS di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578 della Commissione, dell’11 aprile 2016, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all’utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell’Unione (GU L 99 del 15.4.2016, pag. 6).
A – Indicazioni relative alle diverse caselle
Casella 19: Contenitore
I codici da utilizzare sono i seguenti:
0: merci non trasportate in contenitori;
1: merci trasportate in contenitori.
Casella 27: Luogo di carico/scarico
I codici saranno stabiliti dalle parti contraenti.
Casella 33: Codice delle merci
Prima sottocasella
Indicare il codice corrispondente alle merci, composto almeno dalle sei cifre del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci. Nell’Unione, tuttavia, ove una normativa unionale lo preveda, devono essere utilizzate le otto cifre della nomenclatura combinata.
Altre sottocaselle
Da compilare, se del caso, utilizzando altri codici specifici delle parti contraenti (da indicare cominciando subito dopo la prima sottocasella).
Casella 51: Uffici di passaggio previsti
Codici dei paesi
Il codice relativo ai paesi è il codice ISO alfa-2 (ISO 3166-1).
L’elenco dei codici da utilizzare è il seguente:
AT Austria
BE Belgio
BG Bulgaria
CH Svizzera
CY Cipro
CZ Repubblica ceca
DE Germania
DK Danimarca
EE Estonia
ES Spagna
FI Finlandia
FR Francia
GB Regno Unito
GR Grecia
HR Croazia
HU Ungheria
IE Irlanda
IS Islanda
IT Italia
LT Lituania
LU Lussemburgo
LV Lettonia
MK Repubblica di Macedonia del Nord
MT Malta
NL Paesi Bassi
NO Norvegia
PL Polonia
PT Portogallo
RO Romania
RS Serbia
SE Svezia
SI Slovenia
SK Slovacchia
TR Turchia
UA Ucraina
Casella 53: Ufficio di destinazione (e Paese)
Si utilizzano i codici previsti per la casella 51.
B – Codici delle versioni linguistiche delle diciture
V. allegato B6, Titolo III.
Istruzioni per la compilazione dei formulari da utilizzare per comprovare la posizione doganale di merci unionali
A. Disposizioni generali
1. Qualora, in virtù della Convenzione, sia necessario giustificare la posizione doganale di merci unionali, va utilizzato un formulario conforme all’esemplare n. 4 del modello che figura nell’allegato I, appendice 1, della Convenzione DAU o all’esemplare n. 4/5 del modello che figura nell’allegato I, appendice 2, della stessa Convenzione. Se del caso, tale formulario viene completato da uno o più formulari conformi all’esemplare n. 4 o all’esemplare n. 4/5 del modello di formulario figurante, rispettivamente, nelle appendici 3 e 4 dell’allegato I della Convenzione DAU.
2. L’interessato deve compilare soltanto le caselle indicate nella parte superiore del formulario, alla voce «Nota importante».
3. I formulari devono essere compilati a macchina oppure con un procedimento meccanografico o simile. Essi possono anche essere compilati a mano in modo leggibile, a penna e in stampatello.
4. Essi non devono contenere né cancellature né alterazioni. Le eventuali modifiche devono essere apportate cancellando le indicazioni errate e, se del caso, aggiungendovi quelle desiderate. Ogni modifica così operata deve essere approvata dall’autore e vistata dalle autorità competenti. Queste possono esigere, se del caso, la presentazione di un nuovo formulario.
5. Gli spazi non utilizzati nelle caselle compilate dall’interessato devono essere sbarrati, in modo da impedire iscrizioni successive.
B. Indicazioni relative alle diverse caselle
Casella 1: Dichiarazione
Nella terza sottocasella inserire, a seconda del caso, la sigla «T2L» o «T2LF».
In caso di utilizzo di formulari complementari indicare, a seconda del caso, la sigla «T2Lbis» o «T2LFbis» nella terza sottocasella della casella 1 del o dei formulari utilizzati.
Casella 2: Speditore/esportatore
Questa parte è facoltativa per le parti contraenti. Indicare il cognome e nome o la ragione sociale e l’indirizzo completo dell’interessato. Per quanto riguarda il numero di identificazione, potranno indicarlo i Paesi interessati (numero di identificazione attribuito all’interessato dalle autorità competenti per fini fiscali, statistici o altri). In caso di collettame le parti contraenti possono prevedere che la menzione seguente:
– Vari – 99211
sia indicata in tale casella e che l’elenco degli speditori sia accluso alla dichiarazione.
Casella 3: Formulari
Indicare il numero d’ordine del formulario rispetto al totale dei formulari eventualmente utilizzati.
Esempi: se il documento T2L è costituito da un solo formulario, indicare 1/1; se il documento T2L comprende un formulario complementare T2L bis, numerare il documento T2L 1/2 e il formulario complementare 2/2; se il documento T2L comprende due formulari complementari T2L bis, numerare il documento T2L 1/3, il primo documento T2Lbis 2/3 e il secondo documento T2Lbis 3/3.
Casella 4: Distinte di carico
Indicare il numero di distinte di carico allegate.
Casella 5: Articoli
Indicare il numero totale degli articoli menzionati nel documento T2L.
Casella 14: Dichiarante/rappresentante
Indicare il cognome e nome o la ragione sociale e l’indirizzo completo dell’interessato, in conformità alle disposizioni vigenti. In caso di identità fra l’interessato e lo speditore identificato nella casella 2 indicare la menzione seguente:
– Speditore – 99213.
Per quanto riguarda il numero di identificazione, potranno indicarlo i Paesi interessati (numero di identificazione attribuito all’interessato dalle autorità competenti per fini fiscali, statistici o altri).
Casella 31: Colli e designazione delle merci – Marchi e numeri –Numero del contenitore
Indicare i marchi, i numeri, la quantità e la natura dei colli oppure, nel caso di merci non imballate, il numero di tali merci oggetto del documento o, secondo il caso, la dicitura seguente:
– Alla rinfusa – 99212.
Indicare in tutti i casi la denominazione commerciale abituale delle merci; questa denominazione deve recare le indicazioni necessarie all’identificazione delle merci; qualora la casella 33 «Codice delle merci» debba essere compilata, la denominazione deve essere espressa in termini sufficientemente precisi per permettere la classificazione delle merci. In questa casella devono essere annotate anche le informazioni richieste da eventuali norme specifiche (accise, ecc.). In caso d’impiego di contenitori, nella casella vanno indicati anche i loro marchi d’identificazione.
Casella 32: Numero dell’articolo
Indicare il numero d’ordine dell’articolo in questione rispetto al totale degli articoli dichiarati nel documento T2L e nei formulari complementari o nelle distinte di carico allegati, secondo quanto precisato nella nota relativa alla casella 5.
Se il documento T2L si riferisce a un solo articolo, le parti contraenti possono prevedere che non sia indicato nulla in questa casella, tenuto conto che nella casella 5 figura la cifra «1».
Casella 33: Codice delle merci
Questa casella va compilata nei documenti T2L redatti in un Paese di transito comune solo quando la dichiarazione di transito o il documento precedente contengono l’indicazione del codice delle merci.
Casella 35: Massa lorda
Indicare la massa lorda, espressa in chilogrammi, delle merci descritte nella casella n. 31. La massa lorda corrisponde alla massa globale delle merci e di tutti i loro imballaggi, esclusi i contenitori e le altre attrezzature di trasporto.
Quando un documento T2L comprende diversi tipi di merce, basta indicare la massa lorda totale nella prima casella 35, senza compilare le altre caselle 35.
Casella 38: Massa netta
Questa casella va compilata in un Paese di transito comune solo quando la dichiarazione di transito o il documento precedente contengono l’indicazione della massa netta. Indicare la massa netta, espressa in chilogrammi, delle merci descritte nella casella 31. Si tratta della massa delle merci prive del loro imballaggio.
Casella 40: Dichiarazione sommaria/documento precedente
Indicare la natura, il numero, la data e l’ufficio di rilascio della dichiarazione o del documento precedente sulla base del quale è redatto il T2L.
Casella 44: Menzioni speciali, documenti presentati, certificati e autorizzazioni
Questa casella va compilata in un Paese di transito comune solo quando la dichiarazione di transito o il documento precedente contengono indicazioni in tale casella. Tali indicazioni devono essere riprese nel documento T2L.
Casella 54: Luogo e data, firma, cognome e nome del dichiarante o del suo rappresentante
Fatte salve eventuali disposizioni specifiche relative all’uso dell’informatica, la firma originale manoscritta della persona interessata, seguita dal cognome e nome, deve figurare nel documento T2L. Se l’interessato è una persona giuridica, il firmatario deve indicare, dopo la firma e il cognome e nome, la propria qualifica.
C. Codici delle versioni linguistiche delle diciture
V. allegato B6, Titolo III.
Codici per compilazione dei formulari da utilizzare per comprovare la posizione doganale di merci unionali
A. Indicazioni relative alle diverse caselle
Casella 33: Codice delle merci
Prima sottocasella
Indicare il codice corrispondente alle merci, composto almeno dalle sei cifre del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci. Nell’Unione, tuttavia, ove una normativa unionale lo preveda, devono essere utilizzate le otto cifre della nomenclatura combinata.
Altre sottocaselle
Da compilare, se del caso, utilizzando altri codici specifici delle parti contraenti (da indicare cominciando subito dopo la prima sottocasella).
B. Codici delle versioni linguistiche delle diciture
V. allegato B6, Titolo III.
Istruzioni relative alla distinta di carico
Titolo I: Osservazioni di carattere generale
1. Definizione
La distinta di carico di cui all’articolo 7 dell’appendice III è un documento conforme alle caratteristiche esposte nel presente allegato.
2. Formato delle distinte di carico
2.1 Può essere utilizzata come distinta di carico soltanto la faccia anteriore del formulario.
2.2 Le distinte di carico recano:
- l’intestazione «Distinta di carico»;
- un riquadro di 70 mm per 55 mm diviso in una parte superiore di 70 mm per 15 mm e in una parte inferiore di 70 mm per 40 mm;
- nell’ordine seguente, delle colonne la cui intestazione è così redatta:
– numero d’ordine,
– marchi, numeri, quantità e natura dei colli; designazione delle merci,
– Paese di spedizione/esportazione,
– massa lorda (kg),
– riservato all’amministrazione.
Gli interessati possono adattare alle loro necessità la larghezza di queste colonne. Tuttavia, la colonna intitolata «Riservato all’amministrazione» deve avere una larghezza minima di 30 mm. Gli interessati possono inoltre disporre liberamente degli spazi diversi da quelli previsti alle lettere a), b) e c).
2.3 Immediatamente al di sotto dell’ultima iscrizione deve essere tracciata una riga orizzontale e gli spazi non utilizzati devono essere barrati in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta.
Titolo II: Informazioni da inserire nelle diverse rubriche
1. Riquadro
1.1 Parte superiore
Se la distinta di carico è allegata a una dichiarazione di transito, il titolare del regime vi appone nella parte superiore la sigla «T1», «T2» o «T2F».
1.2 Parte inferiore
In questa parte del riquadro devono figurare gli elementi indicati nel paragrafo 4 del titolo III.
2. Colonne
2.1 Numero d’ordine
Ogni articolo indicato nella distinta di carico deve essere preceduto da un numero d’ordine.
2.2 Marchi, numeri, quantità e natura dei colli; designazione delle merci
Quando la distinta di carico è allegata a una dichiarazione di transito, le informazioni richieste sono fornite conformemente agli allegati B1 e B6 dell’appendice III. Devono figurarvi le informazioni che nella dichiarazione di transito sono indicate nelle caselle 31 «Colli e designazione delle merci», 44 «Menzioni speciali/Documenti presentati/Certificati e autorizzazioni» e, eventualmente, nelle caselle 33 «Codice delle merci» e 38 «Massa netta».
Se la distinta di carico è allegata a un documento T2L, le informazioni richieste sono fornite conformemente agli allegati B2 e B3 dell’appendice III.
2.3 Paese di spedizione/esportazione
Indicare il nome del Paese dal quale le merci sono spedite/esportate.
2.4 Massa lorda (kg)
Indicare le menzioni riportate nella casella 35 del DAU (v. allegati B2 e B6 dell’appendice III).
Titolo III: Utilizzazione delle distinte di carico
1. A una stessa dichiarazione di transito non possono essere allegati una o più distinte di carico e uno o più formulari complementari.
2. In caso di utilizzo delle distinte di carico, le caselle 15 «Paese di spedizione/esportazione», 32 «Numero dell’articolo», 33 «Codice delle merci», 35 «Massa lorda (kg)», 38 «Massa netta (kg)» e, eventualmente, 44 «Menzioni speciali, documenti presentati, certificati e autorizzazioni» del formulario della dichiarazione di transito vanno sbarrate e la casella 31 «Colli e designazione delle merci» non può essere compilata per indicare i marchi, i numeri, la quantità e la natura dei colli, nonché la designazione delle merci. Un riferimento al numero d’ordine e alla sigla delle diverse distinte di carico è apposto nella casella 31 «Colli e designazione delle merci» del formulario della dichiarazione di transito utilizzato.
3. La distinta di carico è presentata in un numero di esemplari pari a quello degli esemplari della dichiarazione di transito cui si riferisce.
4. All’atto della registrazione della dichiarazione di transito, la distinta di carico è munita dello stesso numero di registrazione degli esemplari della dichiarazione di transito cui si riferisce. Questo numero deve essere apposto a mezzo di un timbro che rechi il nome dell’ufficio doganale di partenza oppure a mano. In quest’ultimo caso è necessario anche il timbro ufficiale di detto ufficio.
La firma di un funzionario dell’ufficio doganale di partenza è facoltativa.
5. Quando a un formulario utilizzato per la procedura T1 o T2 sono allegate più distinte di carico, queste devono recare un numero d’ordine attribuito dal titolare del regime; il numero delle distinte di carico allegate è indicato nella casella 4 «Distinte di carico» di detto formulario.
6. Le disposizioni di cui ai paragrafi da 1 a 5 si applicanomutatis mutandis qualora la distinta di carico sia allegata a un documento T2L.
Istruzioni sull’impiego dei formulari per la compilazione delle dichiarazioni di transito
Titolo I: Osservazioni di carattere generale
Nell’ambito dell’applicazione dell’articolo 22 dell’appendice I, il formulario figurante nell’allegato I, appendice 1, della Convenzione DAU deve essere utilizzato per vincolare le merci al regime di transito comune conformemente all’allegato II, appendice 3, titolo I, della Convenzione DAU.
Ove la normativa renda necessario fare copie supplementari degli esemplari della dichiarazione di transito (in particolare a norma dell’articolo 12, paragrafo 1 della Convenzione o dell’articolo 37, paragrafo 4 dell’appendice I), il titolare del regime può utilizzare a tale scopo e in funzione della necessità esemplari supplementari o fotocopie di tali esemplari.
Tali esemplari supplementari o fotocopie devono essere firmati dal titolare del regime, presentati alle autorità competenti e vistati da queste ultime nelle stesse condizioni del documento unico. Fatte salve menzioni particolari previste dalla normativa, essi sono identificati come «copie» e accettati dalle autorità competenti allo stesso titolo dei documenti originali, purché la loro qualità e leggibilità siano ritenute soddisfacenti da tali autorità.
Titolo II: Informazioni da inserire nelle diverse caselle
I. Formalità da espletare nel Paese di partenza
Casella 1: Dichiarazione
Devono figurare nella terza sottocasella le seguenti indicazioni:
- merci destinate a circolare sotto la procedura T2:
T2 o T2F
- merci destinate a circolare sotto la procedura T1:
T1
- spedizioni di cui all’articolo 28 dell’appendice I:
T1 Merci non aventi la posizione doganale di merci unionali che so no vincolate al regime di transito comune.
T2 Merci aventi la posizione doganale di merci unionali che sono vincolate al regime di transito comune.
T2F Merci aventi la posizione doganale di merci unionali che sono trasferite da una parte del territorio doganale dell’Unione in cui non si applicano le disposizioni della direttiva 2006/112/CE del Consiglio*, o della direttiva 2008/118/CE del Consiglio** e un Paese di transito comune.
- Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU UE L 347 dell’11.12.2006, pag. 1).
** Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GU UE L 9 del 14.1.2009, pag. 12).
Casella 2: Speditore/esportatore
La compilazione di questa casella è facoltativa per le parti contraenti.
Indicare il cognome e nome o la ragione sociale e l’indirizzo completo dell’interessato. Per quanto riguarda il numero di identificazione, possono indicarlo le parti contraenti stesse (numero di identificazione attribuito all’interessato dalle autorità competenti per fini fiscali, statistici o altri).
In caso di collettame le parti contraenti possono prevedere che la menzione seguente:
– Vari – 99211
sia indicata in tale casella e che l’elenco degli speditori sia accluso alla dichiarazione di transito.
Casella 3: Formulari
Indicare il numero d’ordine del fascicolo e il numero totale dei fascicoli di formulari e formulari complementari utilizzati. Se per esempio si presentano un formulario e due formulari complementari, numerare il formulario con le cifre 1/3, il primo formulario complementare con 2/3 e il secondo formulario complementare con 3/3.
Se la dichiarazione riguarda un unico articolo (cioè quando si deve compilare una sola casella «designazione delle merci»), non indicare nulla nella casella 3 e apporre un «1» nella casella 5.
Se, invece di un fascicolo di otto esemplari, ne vengono utilizzati due di quattro esemplari, questi sono ritenuti costituire un solo fascicolo.
Casella 4: Numero di distinte di carico
Indicare in cifre il numero di distinte di carico eventualmente allegate o il numero di elenchi descrittivi commerciali autorizzati dalle autorità competenti.
Casella 5: Articoli
Indicare il numero totale degli articoli che figurano nella dichiarazione di transito.
Casella 6: Totale dei colli
La compilazione di questa casella è facoltativa per le parti contraenti. Indicare il numero totale dei colli componenti la spedizione in oggetto.
Casella 8: Destinatario
Indicare il cognome e nome o la ragione sociale e l’indirizzo completo della o delle persone o società a cui le merci devono essere consegnate. In caso di collettame le parti contraenti possono far apporre in questa casella la dicitura prevista alla casella 2 e far accludere alla dichiarazione di transito l’elenco dei destinatari.
Le parti contraenti possono consentire che tale casella non sia compilata quando il destinatario è stabilito al di fuori del loro territorio.
In questo stadio non è obbligatorio indicare il numero di identificazione.
Casella 15: Paese di spedizione/esportazione
Casella 15a
Indicare il nome del Paese dal quale le merci sono spedite/esportate.
Casella 17: Paese di destinazione
Casella 17a
Indicare il nome del Paese interessato.
Casella 18: Identità e nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza
Indicare l’identità, per esempio il(i) numero(i) d’immatricolazione o il nome del(i) mezzo(i) di trasporto (autocarro, imbarcazione, carrozza ferroviaria, aeromobile) su cui le merci sono caricate al momento della loro presentazione all’ufficio doganale di partenza, seguita dalla nazionalità del mezzo di trasporto (o del veicolo propulsore, se si tratta di un convoglio), servendosi dei codici previsti a tale scopo. Per esempio, se la motrice e il rimorchio hanno targhe diverse, indicare il numero di targa della motrice e del rimorchio e la nazionalità della motrice.
Tuttavia, nel caso di merci collocate in contenitori destinati al trasporto su veicoli stradali, le autorità competenti possono autorizzare il titolare del regime a non compilare la casella, qualora la situazione logistica al punto di partenza non permetta di fornire l’identità e la nazionalità del mezzo di trasporto all’atto della compilazione della dichiarazione di transito e a condizione che le parti contraenti siano in grado di garantire che le informazioni relative al mezzo di trasporto saranno indicate successivamente nella casella 55.
In caso di invio mediante infrastrutture fisse non è necessario indicare il numero d’immatricolazione o la nazionalità. In caso di trasporto ferroviario non è necessario indicare la nazionalità.
Negli altri casi l’indicazione della nazionalità è facoltativa per le parti contraenti.
Casella 19: Contenitore (Ctr)
La compilazione di questa casella è facoltativa per le parti contraenti.
Indicare, conformemente ai codici previsti a tale scopo, i dati necessari relativi alla situazione presunta al passaggio della frontiera della parte contraente in cui è situato l’ufficio doganale di partenza quale risulta al momento del vincolo delle merci al regime di transito comune.
Casella 21: Identità e nazionalità del mezzo attivo di trasporto che attraversa la frontiera
Per quanto riguarda l’identità, la compilazione di questa casella è facoltativa per le parti contraenti.
È invece obbligatoria per quanto concerne la nazionalità.
Il numero di immatricolazione o la nazionalità non vengono tuttavia indicati quando le merci sono trasportate per ferrovia o circolano mediante infrastrutture fisse.
Indicare il tipo di mezzo di trasporto (autocarro, imbarcazione, carrozza ferroviaria, aeromobile), poi la sua identità, precisando per esempio il numero d’immatricolazione o la denominazione del mezzo attivo di trasporto (cioè il propulsore) del quale si presuppone l’uso al momento del passaggio della frontiera all’uscita della parte contraente in cui è situato l’ufficio doganale di partenza, e infine il codice relativo alla nazionalità di tale mezzo di trasporto quale risulta al momento del vincolo delle merci al regime comune di transito.
In caso di trasporto combinato, o quando siano utilizzati più mezzi di trasporto, il mezzo attivo di trasporto è quello che assicura la movimentazione del tutto. Per esempio, nel caso di autocarro su nave, il mezzo attivo di trasporto è la nave; tra motrice e rimorchio, il mezzo attivo di trasporto è la motrice, ecc.
Casella 25: Modo di trasporto alla frontiera
La compilazione di questa casella è facoltativa per le parti contraenti.
Indicare, servendosi dei codici previsti a tale scopo, il modo di trasporto corrispondente al mezzo attivo di trasporto con il quale si presume che le merci lascino il territorio della parte contraente in cui è situato l’ufficio doganale di partenza.
Casella 27: Luogo di carico
La compilazione di questa casella è facoltativa per le parti contraenti.
Indicare il luogo di carico delle merci quale risulta al momento del vincolo delle merci al regime di transito comune, se del caso sotto forma di codice quando ciò sia previsto, sul mezzo attivo di trasporto sul quale le merci devono attraversare la frontiera della parte contraente in cui è situato l’ufficio doganale di partenza.
Casella 31: Colli e designazione delle merci – Marchi e numeri – Numero(numeri) del contenitore(dei contenitori) – Quantità e natura
Indicare i marchi, i numeri, la quantità e la natura dei colli oppure, nel caso di merci non imballate, il numero di tali merci oggetto della dichiarazione o, secondo il caso, apporre la dicitura seguente:
– Alla rinfusa – 99212.
Indicare in tutti i casi la denominazione commerciale abituale delle merci; questa denominazione deve recare le indicazioni necessarie all’identificazione delle merci; se è necessario compilare la casella 33 «Codice delle merci», la denominazione deve essere espressa in termini sufficientemente precisi da permettere la classificazione delle merci. In questa casella devono essere annotate anche le informazioni richieste da eventuali norme specifiche (accise, ecc.). In caso d’impiego di contenitori, nella casella vanno indicati anche i loro marchi d’identificazione.
Casella 32: Numero dell’articolo
Indicare il numero d’ordine dell’articolo in questione rispetto al numero totale degli articoli dichiarati nei formulari utilizzati, secondo quanto precisato nella nota relativa alla casella 5.
Se la dichiarazione si riferisce a un solo articolo, le parti contraenti possono prevedere che non sia indicato nulla in questa casella, tenuto conto che nella casella 5 figura la cifra «1».
Casella 33: Codice delle merci
Questa casella va completata se:
– la dichiarazione di transito è presentata dalla medesima persona contemporaneamente o successivamente a una dichiarazione in dogana in cui figuri il codice delle merci
oppure
– la Convenzione specifica che il suo uso è obbligatorio.
Indicare il codice corrispondente alle merci in questione.
Questa casella va compilata anche nelle dichiarazioni di transito T2 e T2F emesse in in un Paese di transito comune solo quando la dichiarazione di transito precedente contiene l’indicazione del codice delle merci.
Indicare in questo caso il codice figurante sugli esemplari di tale dichiarazione.
Negli altri casi la compilazione di questa casella è facoltativa.
Casella 35: Massa lorda
Indicare la massa lorda, espressa in chilogrammi, delle merci descritte nella casella 31. La massa lorda corrisponde alla massa globale delle merci e di tutti i loro imballaggi, esclusi i contenitori e le altre attrezzature di trasporto.
Quando la dichiarazione comprende diversi tipi di merce, basta indicare la massa lorda totale nella prima casella 35, senza compilare le altre caselle 35.
Casella 38: Massa netta
La compilazione di questa casella è facoltativa per le parti contraenti. Indicare la massa netta, espressa in chilogrammi, delle merci descritte nella casella 31. Si tratta della massa delle merci prive del loro imballaggio.
Casella 40: Dichiarazione sommaria/documento precedente
Indicare il riferimento del regime doganale precedente o dei documenti doganali corrispondenti. Qualora vadano indicati vari riferimenti, le parti contraenti possono prevedere che la dicitura seguente:
– Vari – 99211
figuri in tale casella e che l’elenco dei riferimenti in questione sia allegato alla dichiarazione di transito.
Casella 44: Menzioni speciali, documenti presentati, certificati e autorizzazioni
Indicare le menzioni richieste da normative specifiche eventualmente vigenti nel Paese di spedizione/esportazione e i numeri di riferimento dei documenti presentati a sostegno della dichiarazione o eventuali riferimenti aggiuntivi ritenuti necessari con riguardo alla dichiarazione o alle merci coperte dalla dichiarazione (ad esempio il numero della licenza/autorizzazione di esportazione, i dati relativi ai regolamenti veterinari e fitosanitari, il numero della polizza di carico). La sottocasella «codice menzioni speciali (MS)» non va completata.
Casella 50: Titolare del regime e rappresentante autorizzato; luogo, data e firma
Indicare cognome e nome o ragione sociale e indirizzo completo del titolare del regime e l’eventuale numero di identificazione attribuitogli dalle autorità competenti. Se del caso, indicare cognome, nome o ragione sociale del rappresentante autorizzato che firma per il titolare del regime.
Fatte salve le eventuali disposizioni particolari relative all’uso del sistema di transito elettronico, l’originale della firma manoscritta della persona interessata deve figurare sull’esemplare che viene conservato all’ufficio doganale di partenza. Se l’interessato è una persona giuridica, il firmatario deve indicare, dopo la firma, il proprio cognome, nome e qualifica.
Casella 51: Uffici di passaggio previsti (e Paesi)
Indicare l’ufficio doganale di entrata previsto in ogni parte contraente di cui si prevede di attraversare il territorio o, se il trasporto deve attraversare un territorio diverso da quello delle parti contraenti, l’ufficio doganale di uscita attraverso il quale il trasporto lascerà il territorio delle parti contraenti.
Gli uffici doganali di passaggio figurano nell’elenco degli uffici competenti per le operazioni di transito comune. Indicare inoltre, dopo il nome dell’ufficio doganale, il codice del Paese interessato.
Casella 52: Garanzia
Indicare, avvalendosi dei codici previsti, il tipo di garanzia o di esonero dalla garanzia utilizzato per l’operazione considerata e, se necessario, il numero del certificato di garanzia globale o di esonero dalla garanzia oppure il numero del certificato di garanzia isolata e, se del caso, l’ufficio doganale di garanzia.
Se la garanzia globale, l’esonero dalla garanzia o la garanzia isolata mediante fideiussione non sono validi per tutte le parti contraenti, indicare dopo «non valida per» la o le parti contraenti interessate servendosi dei codici previsti a tale scopo.
Casella 53: Ufficio di destinazione (e Paese)
Indicare l’ufficio doganale a cui le merci devono essere presentate per porre termine all’operazione di transito. Gli uffici doganali di destinazione figurano nell’elenco degli uffici competenti per le operazioni di transito comune (EUD sul sito EUROPA).
Dopo il nome dell’ufficio indicare il codice del Paese interessato.
II. Formalità da espletare durante il percorso
Tra il momento in cui le merci lasciano l’ufficio doganale di partenza e quello in cui arrivano all’ufficio doganale di destinazione può accadere che si renda necessario aggiungere alcuni dati sugli esemplari n. 4 e n. 5 della dichiarazione di transito che accompagnano le merci. Tali dati riguardano l’operazione di trasporto e devono essere annotati su tali esemplari dal vettore responsabile del mezzo di trasporto su cui le merci si trovano caricate mano a mano che si svolgono le operazioni di trasporto. Questi dati si possono annotare manualmente in modo leggibile.
In tal caso, gli esemplari devono essere compilati a penna e in stampatello.
I dati si riferiscono alle caselle seguenti:
– Trasbordi: compilare la casella 55
Casella 55: Trasbordi
Le prime tre righe di tale casella devono essere compilate dal vettore se, nel corso dell’operazione in questione, le merci sono trasbordate da un mezzo di trasporto a un altro o da un contenitore a un altro.
Il vettore può procedere al trasbordo soltanto dopo aver ottenuto l’autorizzazione delle autorità competenti del Paese in cui il trasbordo deve essere effettuato.
Quando ritengono che l’operazione di transito comune possa proseguire normalmente e dopo aver preso, se del caso, le disposizioni necessarie, tali autorità appongono un visto sugli esemplari n. 4 e n. 5 della dichiarazione di transito.
– Altri incidenti di percorso: compilare la casella 56
Casella 56: Altri incidenti durante il trasporto
La casella deve essere compilata conformemente agli obblighi esistenti in materia di transito.
Inoltre, quando le merci sono state caricate su un semirimorchio e durante il trasporto viene cambiata solo la motrice (senza che vi siano manipolazioni o trasbordi di merci), indicare in questa casella il numero di immatricolazione e la nazionalità del nuovo veicolo trainante. In tal caso il visto delle autorità competenti non è necessario.
Titolo III: Tabella delle versioni linguistiche e dei relativi codici
Titolo IV: Osservazioni relative ai formulari complementari
- I formulari complementari devono essere utilizzati unicamente quando la dichiarazione riguarda più di un articolo (v. casella 5). Essi devono essere presentati congiuntamente a un formulario contenuto nell’allegato I, appendice 1, della Convenzione DAU.
- Le osservazioni di cui ai titoli I e II si applicano anche ai formulari complementari.
Tuttavia:
– la sigla «T1bis», «T2bis» o «T2Fbis» deve apparire nella terza suddivisione della casella 1, secondo la procedura di transito comune applicabile alle merci in questione;
– la compilazione delle caselle 2 e 8 del formulario complementare figurante nell’allegato I, appendice 3, della Convenzione DAU è facoltativa per le parti contraenti e dovrebbe comportare solo il nome e l’eventuale numero di identificazione della persona interessata.
C. Se vengono utilizzati formulari complementari:
– le caselle «Colli e designazione delle merci» non utilizzate del formulario complementare devono essere sbarrate, in modo da impedirne la successiva utilizzazione;
– le caselle 32 «Numero dell’articolo», 33 «Codice delle merci», 35 «Massa lorda (kg)», 38 «Massa netta (kg)» e 44 «Menzioni speciali, documenti presentati, certificati e autorizzazioni» del formulario della dichiarazione di transito utilizzato vanno sbarrate e la casella 31 «Colli e designazione delle merci» non può essere compilata per indicare i marchi, i numeri, la quantità e la natura dei colli, nonché la designazione delle merci. Un riferimento al numero d’ordine e alla sigla dei diversi formulari complementari è apposto nella casella 31 «Colli e designazione delle merci» del formulario della dichiarazione di transito utilizzato.
Modelli di timbri utilizzati per la procedura di continuità operativa
1. Timbro n. 1
(dimensioni: 26×59 mm)
2. Timbro n. 2
(dimensioni: 26×59 mm)
TC 10 – Avviso di passaggio
Modello di timbro speciale utilizzato da uno speditore autorizzato
- Stemma o altri simboli o lettere che caratterizzano il Paese
- Numero di riferimento dell’ufficio doganale di partenza
- Numero della dichiarazione
- Data
- Speditore autorizzato
- Numero di autorizzazione
TC 11 – RICEVUTA
Etichetta
(transito per ferrovia)
Impegno del fideiussore — garanzia isolata
I. Impegno del fideiussore
1. Il(la) sottoscritto(a) (1)
residente a (2)
si costituisce fideiussore in solido, presso l’ufficio di garanzia di
a concorrenza di un importo massimo di
nei confronti dell’Unione europea (costituita dal Regno del Belgio, dalla Repubblica di Bulgaria, dalla Repubblica Ceca, dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica federale di Germania, dalla Repubblica di Estonia, dalla Repubblica Ellenica, dalla Repubblica di Croazia, dal Regno di Spagna, dalla Repubblica Francese, dall’Irlanda, dalla Repubblica Italiana, dalla Repubblica di Cipro, dalla Repubblica di Lettonia, dalla Repubblica di Lituania, dal Granducato di Lussemburgo, dall’Ungheria, dalla Repubblica di Malta, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica d’Austria, dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica Portoghese, dalla Romania, dalla Repubblica di Slovenia, dalla Repubblica Slovacca, dalla Repubblica di Finlandia, dal Regno di Svezia) nonché nei confronti della Georgia, della Repubblica d’Islanda, della Repubblica di Moldova, del Montenegro, della Repubblica di Macedonia del Nord, del Regno di Norvegia, della Repubblica di Serbia, della Confederazione Svizzera, della Repubblica di Turchia, dell’Ucraina, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (3) (4), del Principato di Andorra e della Repubblica di San Marino (5), per tutte le somme di cui il soggetto che costituisce la presente garanzia (6):
è o diventi debitore nei confronti di detti Paesi a titolo di dazi e altri diritti e tributi dovuti (7), con riguardo alle merci descritte di seguito oggetto della seguente operazione doganale (8):
Descrizione delle merci:
2. Il(la) sottoscritto(a) si impegna ad effettuare, alla prima richiesta scritta delle autorità competenti degli Stati di cui al paragrafo 1, il pagamento delle somme richieste senza poterlo differire oltre il termine di 30 giorni dalla data della richiesta, a meno che il(la) sottoscritto(a) o ogni altra persona interessata non provi, prima della scadenza di tale termine, con soddisfazione delle autorità doganali, che il regime speciale diverso dal regime di uso finale è stato appurato, che la vigilanza doganale sulle merci in regime di uso finale o la custodia temporanea si sono concluse correttamente o, nel caso delle operazioni diverse dai regimi speciali e dalla custodia temporanea, che la situazione delle merci è stata regolarizzata.
Le autorità competenti possono, a richiesta del(della) sottoscritto(a) e per ogni ragione ritenuta valida, prorogare oltre il termine di 30 giorni dalla data della richiesta di pagamento il termine entro il quale il(la) sottoscritto(a) è tenuto(a) a effettuare il pagamento delle somme richieste. Le spese risultanti dalla concessione di tale termine supplementare, e in particolare gli interessi, devono essere calcolati in modo che il loro importo sia equivalente a quello che sarebbe richiesto a tal fine sul mercato monetario o finanziario nazionale.
3. Il presente impegno è valido a decorrere dal giorno in cui esso è accettato dall’ufficio di garanzia. Il(la) sottoscritto(a) è responsabile del pagamento dell’obbligazione sorta in occasione dell’operazione doganale coperta dal presente impegno, che abbia avuto inizio anteriormente alla data di efficacia della revoca o risoluzione dell’atto costitutivo della garanzia, anche in caso di richiesta di pagamento successiva.
4. Ai fini del presente impegno, il(la) sottoscritto(a) elegge il proprio domicilio (9) in ciascuno degli altri Stati di cui al punto 1, presso:
Il(la) sottoscritto(a) riconosce che qualsiasi comunicazione o notifica e, più generalmente, qualsiasi formalità o procedura relative al presente impegno, indirizzate o compiute per scritto presso uno dei domicili eletti, saranno accettate e a lui(lei) debitamente comunicate.
Il(la) sottoscritto(a) riconosce la competenza del giudice dei luoghi in cui ha eletto domicilio.
Il(la) sottoscritto(a) s’impegna a mantenere le elezioni di domicilio o, se indotto(a) a modificare uno o più domicili eletti, a informare preventivamente l’ufficio di garanzia.
Fatto a il
(Firma) (10)
II. Accettazione dell’ufficio di garanzia
Ufficio di garanzia di
Impegno del fideiussore accettato il . a copertura dell’operazione doganale che ha dato luogo alla dichiarazione doganale/dichiarazione di custodia temporanea n. . del .(11)
(Timbro e firma)
Note:
(1) Cognome e nome o ragione sociale.
(2) Indirizzo completo.
(3) Ai sensi del protocollo su Irlanda / Irlanda del Nord dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, l’Irlanda del Nord deve essere considerata parte dell’Unione europea ai fini della presente garanzia. Pertanto un fideiussore stabilito nel territorio doganale dell’Unione europea elegge un domicilio o designa un mandatario in Irlanda del Nord se la garanzia può essere ivi utilizzata. Tuttavia, qualora una garanzia nell’ambito del transito comune sia valida nell’Unione europea e nel Regno Unito, un singolo domicilio o un mandatario nominato nel Regno Unito può coprire tutte le parti del Regno Unito, inclusa l’Irlanda del Nord.
(4) Cancellare il nome dello Stato / i nomi degli Stati sul cui territorio la garanzia non può essere utilizzata.
(5) I riferimenti al Principato di Andorra e alla Repubblica di San Marino riguardano soltanto le operazioni di transito unionale.
(6) Cognome e nome, o ragione sociale, nonché indirizzo completo della persona che presta la garanzia.
(7) Applicabile con riguardo alle altre imposizioni dovute connesse all’importazione o all’esportazione delle merci quando la garanzia è utilizzata ai fini del vincolo delle merci al regime di transito unionale/comune o può essere utilizzata in più di uno Stato membro.
(8) Inserire una delle operazioni doganali seguenti:
- custodia temporanea;
- regime di transito unionale/regime di transito comune;
- regime di deposito doganale;
- regime di ammissione temporanea con esonero totale dai dazi all’importazione;
- regime di perfezionamento attivo;
- regime di uso finale;
- immissione in libera pratica nell’ambito di una dichiarazione doganale normale senza dilazione di pagamento;
- immissione in libera pratica nell’ambito di una dichiarazione doganale normale con dilazione di pagamento;
- immissione in libera pratica nell’ambito di una dichiarazione doganale presentata a norma dell’articolo 166 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione;
- immissione in libera pratica nell’ambito di una dichiarazione doganale presentata a norma dell’articolo 182 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione;
- regime di ammissione temporanea con esonero parziale dai dazi all’importazione;
- se diversa dalle precedenti, indicare il tipo di operazione.
(9) Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista dalla legislazione di uno di tali Paesi, il fideiussore designa, in questo Paese, un mandatario autorizzato a ricevere ogni comunicazione a lui(lei) destinata e gli impegni previsti al punto 4 secondo e quarto comma devono essere stipulati mutatis mutandis. I giudici dei luoghi di domicilio del garante e dei mandatari sono competenti in materia di vertenze inerenti alla presente garanzia.
(10) Il firmatario deve far precedere la propria firma dalla seguente menzione manoscritta: «Buono a titolo di garanzia per l’importo di …», indicando l’importo in lettere.
(11) Deve essere compilato dall’ufficio in cui le merci sono state vincolate al regime o erano in custodia temporanea.
Impegno del fideiussore – garanzia isolata a mezzo di certificati
I. Impegno del fideiussore
1. Il(la) sottoscritto(a) (1)
residente a (2)
si costituisce fideiussore in solido, presso l’ufficio di garanzia di
nei confronti dell’Unione europea (costituita dal Regno del Belgio, dalla Repubblica di Bulgaria, dalla Repubblica Ceca, dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica federale di Germania, dalla Repubblica di Estonia, dalla Repubblica Ellenica, dalla Repubblica di Croazia, dal Regno di Spagna, dalla Repubblica Francese, dall’Irlanda, dalla Repubblica Italiana, dalla Repubblica di Cipro, dalla Repubblica di Lettonia, dalla Repubblica di Lituania, dal Granducato di Lussemburgo, dall’Ungheria, dalla Repubblica di Malta, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica d’Austria, dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica Portoghese, dalla Romania, dalla Repubblica di Slovenia, dalla Repubblica Slovacca, dalla Repubblica di Finlandia, dal Regno di Svezia), nonché nei confronti della Georgia, della Repubblica d’Islanda, della Repubblica di Moldova, del Montenegro, della Repubblica di Macedonia del Nord, del Regno di Norvegia, della Repubblica di Serbia, della Confederazione Svizzera, della Repubblica di Turchia, dell’Ucraina, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (3), del Principato di Andorra e della Repubblica di San Marino (4), per tutte le somme di cui un titolare del regime è o diventi debitore nei confronti di detti Paesi a titolo di dazi e altri diritti e tributi dovuti in relazione all’importazione o all’esportazione delle merci vincolate al regime di transito comune/unionale, per i quali il(la) sottoscritto(a) ha accettato di impegnare la propria responsabilità mediante il rilascio di certificati di garanzia isolata a concorrenza di un importo massimo di 10 000 EUR per certificato.
2. Il(la) sottoscritto(a) si impegna ad effettuare, alla prima richiesta scritta delle autorità competenti dei Paesi di cui al punto 1, il pagamento delle somme richieste, fino a concorrenza di 10 000 EUR per certificato di garanzia isolata e senza poterlo differire oltre il termine di 30 giorni dalla data della richiesta, a meno che il(la) sottoscritto(a) o ogni altra persona interessata non provi, prima della scadenza di tale termine, con soddisfazione delle autorità competenti, che l’operazione è stata appurata.
Le autorità competenti possono, a richiesta del(della) sottoscritto(a) e per ogni ragione ritenuta valida, prorogare oltre il termine di 30 giorni dalla data della richiesta di pagamento il termine entro il quale il(la) sottoscritto(a) è tenuto(a) a effettuare il pagamento delle somme richieste. Le spese risultanti dalla concessione di tale termine supplementare, e in particolare gli interessi, devono essere calcolati in modo che il loro importo sia equivalente a quello che sarebbe richiesto a tal fine sul mercato monetario o finanziario nazionale.
3. Il presente impegno è valido a decorrere dal giorno in cui esso è accettato dall’ufficio di garanzia. Il(la) sottoscritto(a) è responsabile del pagamento dell’obbligazione sorta in occasione dell’operazione di transito comune/unionale, coperta dal presente impegno, che abbia avuto inizio anteriormente alla data di efficacia della revoca o risoluzione dell’atto costitutivo della garanzia, anche in caso di richiesta di pagamento successiva.
4. Ai fini del presente impegno, il(la) sottoscritto(a) elegge il proprio domicilio (5) in ciascuno degli altri Stati di cui al punto 1, presso:
Il(la) sottoscritto(a) riconosce che qualsiasi comunicazione o notifica e, più generalmente, qualsiasi formalità o procedura relative al presente impegno, indirizzate o compiute per scritto presso uno dei domicili eletti, saranno accettate e a lui(lei) debitamente comunicate.
Il(la) sottoscritto(a) riconosce la competenza del giudice dei luoghi in cui ha eletto domicilio.
Il(la) sottoscritto(a) s’impegna a mantenere le elezioni di domicilio o, se indotto(a) a modificare uno o più domicili eletti, a informare preventivamente l’ufficio di garanzia.
Fatto a il
(Firma) (6)
II. Accettazione dell’ufficio di garanzia
Ufficio di garanzia di
Impegno del fideiussore accettato il
(Timbro e firma)
Note:
(1) Cognome e nome o ragione sociale.
(2) Indirizzo completo.
(3) Ai sensi del protocollo su Irlanda / Irlanda del Nord dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, l’Irlanda del Nord deve essere considerata parte dell’Unione europea ai fini della presente garanzia. Pertanto un fideiussore stabilito nel territorio doganale dell’Unione europea elegge un domicilio o designa un mandatario in Irlanda del Nord se la garanzia può essere ivi utilizzata. Tuttavia, qualora una garanzia nell’ambito del transito comune sia valida nell’Unione europea e nel Regno Unito, un singolo domicilio o un mandatario nominato nel Regno Unito può coprire tutte le parti del Regno Unito, inclusa l’Irlanda del Nord.
(4) I riferimenti al Principato di Andorra e alla Repubblica di San Marino riguardano soltanto le operazioni di transito unionale.
(5) Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista dalla legislazione di uno di tali Paesi, il fideiussore designa, in questo Paese, un mandatario autorizzato a ricevere ogni comunicazione a lui(lei) destinata e gli impegni previsti al punto 4 secondo e quarto comma devono essere stipulati mutatis mutandis. I giudici dei luoghi di domicilio del garante e dei mandatari sono competenti in materia di vertenze inerenti alla presente garanzia.
(6) Il firmatario deve far precedere la propria firma dalla seguente menzione manoscritta: «Buono a titolo di garanzia».
Certificato di garanzia isolata
(recto)
(verso)
Requisiti tecnici applicabili ai certificati
Per il certificato di garanzia isolata è utilizzata una carta non contenente pasta meccanica, collata per scritture, del peso di almeno 55 g/m2. Essa deve avere un fondo arabescato di colore rosso che faccia apparire qualsiasi falsificazione operata con mezzi meccanici o chimici. La carta è di colore bianco.
Il formato è di 148×105 mm.
Il certificato di garanzia isolata è corredato di una dicitura che indichi il nome e l’indirizzo del tipografo o di una sigla che ne consenta l’identificazione e reca, inoltre, un numero di identificazione.
Impegno del fideiussore – garanzia globale
I. Impegno del fideiussore
1. Il(la) sottoscritto(a) (1)
residente a (2)
si costituisce fideiussore in solido, presso l’ufficio di garanzia di
a concorrenza di un importo massimo di
nei confronti dell’Unione europea (costituita dal Regno del Belgio, dalla Repubblica di Bulgaria, dalla Repubblica Ceca, dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica federale di Germania, dalla Repubblica di Estonia, dall’Irlanda, dalla Repubblica Ellenica, dal Regno di Spagna, dalla Repubblica Francese, dalla Repubblica di Croazia, dalla Repubblica Italiana, dalla Repubblica di Cipro, dalla Repubblica di Lettonia, dalla Repubblica di Lituania, dal Granducato di Lussemburgo, dall’Ungheria, dalla Repubblica di Malta, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica d’Austria, dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica Portoghese, dalla Romania, dalla Repubblica di Slovenia, dalla Repubblica Slovacca, dalla Repubblica di Finlandia, dal Regno di Svezia), nonché nei confronti della Georgia, della Repubblica d’Islanda, della Republica di Moldova, del Montenegro, della Repubblica di Macedonia del Nord, del Regno di Norvegia, della Repubblica di Serbia, della Confederazione Svizzera, della Repubblica di Turchia, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (3) (4), del Principato di Andorra e della Repubblica di San Marino (5), per tutte le somme di cui il soggetto che costituisce la presente garanzia (6)
è o diventi debitore nei confronti di detti Paesi a titolo di dazi e altri diritti e tributi dovuti (7) che potrebbero sorgere o sono sorti con riguardo alle merci oggetto delle operazioni doganali descritte al punto 1*bis* e/o al punto 1*ter* .
L’importo massimo della garanzia comprende un importo di:
a) che rappresenta il 100/50/30 per cento (8) della quota dell’importo di riferimento corrispondente a un importo di obbligazioni doganali e altri oneri che potrebbero sorgere, pari alla somma degli importi di cui al punto 1*bis* ,
e
b) che rappresenta il 100/30 per cento (8) della quota dell’importo di riferimento corrispondente a un importo di obbligazioni doganali e altri oneri sorti, pari alla somma degli importi di cui al punto 1*ter* .
1*bis* . Gli importi che costituiscono la quota dell’importo di riferimento corrispondente a un importo di obbligazioni doganali e, ove del caso, altri oneri che potrebbero sorgere sono i seguenti per ciascuna delle finalità di seguito elencate (9):
- custodia temporanea – …;
- regime di transito unionale/regime di transito comune – …;
- regime di deposito doganale – …;
- regime di ammissione temporanea con esonero totale dai dazi all’importazione – …;
- regime di perfezionamento attivo – …;
- regime di uso finale – …;
- se diversa dalle precedenti, indicare il tipo di operazione – ….
1*ter* . Gli importi che costituiscono la quota dell’importo di riferimento corrispondente a un importo di obbligazioni doganali e, ove del caso, altri oneri sorti sono i seguenti per ciascuna delle finalità di seguito elencate (9):
- immissione in libera pratica nell’ambito di una dichiarazione doganale normale senza dilazione di pagamento – …;
- immissione in libera pratica nell’ambito di una dichiarazione doganale normale con dilazione di pagamento – …;
- immissione in libera pratica nell’ambito di una dichiarazione doganale presentata a norma dell’articolo 166 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione – …;
- immissione in libera pratica nell’ambito di una dichiarazione doganale presentata a norma dell’articolo 182 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione – …
- regime di ammissione temporanea con esonero parziale dai dazi all’importazione – …;
- regime di uso finale – … (10);
- se diversa dalle precedenti, indicare il tipo di operazione – ….
2. Il(la) sottoscritto(a) si impegna ad effettuare, alla prima richiesta scritta delle autorità competenti degli Stati di cui al punto 1, il pagamento delle somme richieste senza poterlo differire oltre il termine di 30 giorni dalla data della richiesta, fino al limite dell’importo massimo sopra indicato, a meno che il(la) sottoscritto(a) o ogni altra persona interessata non provi, prima della scadenza di tale termine, con soddisfazione delle autorità doganali, che il regime speciale diverso dal regime di uso finale è stato appurato, che la vigilanza doganale sulle merci in regime di uso finale o la custodia temporanea si sono concluse correttamente o, nel caso delle operazioni diverse dai regimi speciali, che la situazione delle merci è stata regolarizzata.
Le autorità competenti possono, a richiesta del(della) sottoscritto(a) e per ogni ragione ritenuta valida, prorogare oltre il termine di 30 giorni dalla data della richiesta di pagamento il termine entro il quale il(la) sottoscritto(a) è tenuto(a) a effettuare il pagamento delle somme richieste. Le spese risultanti dalla concessione di tale termine supplementare, e in particolare gli interessi, devono essere calcolati in modo che il loro importo sia equivalente a quello che sarebbe richiesto a tal fine sul mercato monetario o finanziario nazionale.
Tale importo può essere diminuito delle somme già pagate in virtù del presente impegno soltanto quando il(la) sottoscritto(a) è invitato(a) a pagare un’obbligazione sorta in occasione di un’operazione doganale che ha avuto inizio anteriormente alla data di ricevimento della precedente richiesta di pagamento oppure nei 30 giorni successivi a tale data.
3. Il presente impegno è valido a decorrere dal giorno in cui esso è accettato dall’ufficio di garanzia. Il(la) sottoscritto(a) è responsabile del pagamento dell’obbligazione sorta in occasione dell’operazione doganale coperta dal presente impegno, che abbia avuto inizio anteriormente alla data di efficacia della revoca o risoluzione dell’atto costitutivo della garanzia, anche in caso di richiesta di pagamento successiva.
4. Ai fini del presente impegno, il(la) sottoscritto(a) elegge il proprio domicilio (11) in ciascuno degli altri Stati di cui al punto 1, presso:
Il(la) sottoscritto(a) riconosce che qualsiasi comunicazione o notifica e, più generalmente, qualsiasi formalità o procedura relative al presente impegno, indirizzate o compiute per scritto presso uno dei domicili eletti, saranno accettate e a lui(lei) debitamente comunicate.
Il(la) sottoscritto(a) riconosce la competenza del giudice dei luoghi in cui ha eletto domicilio.
Il(la) sottoscritto(a) s’impegna a mantenere le elezioni di domicilio o, se indotto(a) a modificare uno o più domicili eletti, a informare preventivamente l’ufficio di garanzia.
Fatto a il
(Firma) (12)
II. Accettazione dell’ufficio di garanzia
Ufficio di garanzia di
Impegno del fideiussore accettato il
(Timbro e firma)
Note:
(1) Cognome e nome o ragione sociale.
(2) Indirizzo completo.
(3) Ai sensi del protocollo su Irlanda / Irlanda del Nord dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, l’Irlanda del Nord deve essere considerata parte dell’Unione europea ai fini della presente garanzia. Pertanto un fideiussore stabilito nel territorio doganale dell’Unione europea elegge un domicilio o designa un mandatario in Irlanda del Nord se la garanzia può essere ivi utilizzata. Tuttavia, qualora una garanzia nell’ambito del transito comune sia valida nell’Unione europea e nel Regno Unito, un singolo domicilio o un mandatario nominato nel Regno Unito può coprire tutte le parti del Regno Unito, inclusa l’Irlanda del Nord.
(4) Cancellare il nome del Paese / i nomi dei Paesi sul cui territorio la garanzia non può essere utilizzata.
(5) I riferimenti al Principato di Andorra e alla Repubblica di San Marino riguardano soltanto le operazioni di transito unionale.
(6) Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo della persona che fornisce la garanzia.
(7) Applicabile con riguardo alle altre imposizioni dovute connesse all’importazione o all’esportazione delle merci quando la garanzia è utilizzata ai fini del vincolo delle merci al regime di transito comune/unionale o può essere utilizzata in più di uno Stato membro o in più di una parte contraente.
(8) Cancellare le menzioni inutili.
(9) I regimi diversi dal transito comune si applicano soltanto nell’Unione.
(10) Per gli importi dichiarati nell’ambito di una dichiarazione doganale per il regime di uso finale.
(11) Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista dalla legislazione di uno di tali Paesi, il fideiussore designa, in questo Paese, un mandatario autorizzato a ricevere ogni comunicazione a lui(lei) destinata e gli impegni previsti al punto 4 secondo e quarto comma devono essere stipulati mutatis mutandis. I giudici dei luoghi di domicilio del fideiussore e dei mandatari sono competenti in materia di vertenze inerenti alla presente garanzia.
(12) Il firmatario deve far precedere la propria firma dalla seguente menzione manoscritta: «Buono a titolo di garanzia per l’importo di …, indicando l’importo in lettere.
TC31 CERTIFICATO DI GARANZIA GLOBALE
Recto
(*) Solo per le operazioni di transito unionale
Verso
10. Persone abilitate a firmare le dichiarazioni di transito unionale/comune per il titolare del regime
1 Quando il titolare del regime è una persona giuridica, la firma nella casella 12 deve essere seguita dall’indicazione di cognome, nome e qualifica di chi firma.
TC33 – Certificato di esonero dalla garanzia
(*) Solo per le operazioni di transito unionale
Verso 9. Persone abilitate a firmare le dichiarazioni di transito unionale/comune per il titolare del regime
- Quando il titolare del regime è una persona giuridica, la firma nella casella 11 deve essere seguita dall’indicazione di cognome, nome e qualifica di chi firma.
Istruzioni relative ai certificati di garanzia globale e di esonero dalla garanzia
1. Menzioni da apportare sul recto dei certificati
Dopo il rilascio del certificato non può essere apportata alcuna modifica, aggiunta o soppressione alle menzioni figuranti nelle caselle da 1 a 8 del certificato di garanzia globale e nelle caselle da 1 a 7 del certificato di esonero dalla garanzia.
1.1 Codice valuta
I vari Paesi indicano nella casella 6 del certificato di garanzia globale e nella casella 5 del certificato di esonero dalla garanzia il codice ISO ALFA 3 (ISO 4217) della valuta utilizzata.
1.2 Menzioni particolari
Se il titolare del regime si è impegnato a presentare la dichiarazione di transito presso un unico ufficio doganale di partenza, la denominazione di detto ufficio doganale è apposta in lettere maiuscole nella casella 8 del certificato di garanzia globale o nella casella 7 del certificato di esonero dalla garanzia.
1.3 Diciture apposte sui certificati in caso di proroga del termine di validità
In caso di proroga del periodo di validità del certificato, l’ufficio doganale di garanzia compila la casella 9 del certificato di garanzia globale o la casella 8 del certificato di esonero dalla garanzia.
2. Menzioni da apportare sul verso dei certificati – Persone autorizzate a firmare le dichiarazioni di transito
2.1 Al rilascio del certificato o in un qualsiasi altro momento durante il periodo di validità dello stesso il titolare del regime designa sotto la sua responsabilità, sul verso del certificato, le persone da lui autorizzate a firmare le dichiarazioni di transito. Ogni designazione comporta l’indicazione del cognome e nome della persona autorizzata, seguiti dalla firma di detta persona. Il titolare del regime convalidare con la sua firma la designazione di ogni persona autorizzata. Il titolare del regime ha il diritto di sbarrare le caselle che non intende utilizzare.
2.2 Il titolare del regime può annullare in qualsiasi momento l’iscrizione del nome di una persona autorizzata, fatta sul verso del certificato.
2.3 La persona che figura sul verso di un certificato presentato a un ufficio doganale di partenza è il rappresentante autorizzato del titolare del regime.
3. Utilizzo del certificato in caso di deroga al divieto di ricorso alla garanzia globale
Le modalità e diciture figurano nell’allegato IV, punto 4, dell’appendice I.
Appendice III bis
Dichiarazioni di transito, documenti di accompagnamento transito e altri documenti
La presente appendice si applica a decorrere dalla data di introduzione dell’aggiornamento del NCTS di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2879 della Commissione55, dell’11 aprile 2016, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all’utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell’Unione (GU L 99 del 15.4.2016, pag. 6).
Art. 1
La presente appendice riprende le disposizioni, i formulari e i modelli necessari per compilare le dichiarazioni, il documento di accompagnamento transito e gli altri documenti utilizzati ai fini del regime di transito comune conformemente alle appendici I e II.
Titolo I: Dichiarazione di transito e formulari in caso di utilizzo di procedimenti informatici
Art. 2 Dichiarazione di transito
La dichiarazione di transito di cui all’articolo 25 dell’appendice I contiene i dati specificati nell’allegato A1bis ed è redatta in conformità ai formati e utilizzando i codici di cui a tale allegato.
Art. 3 Documento di accompagnamento transito
Il documento di accompagnamento transito è redatto utilizzando il modulo di cui all’allegato A3bis . Esso è redatto e utilizzato in conformità alle note esplicative di cui all’allegato A4bis .
Art. 4 Elenco degli articoli
L’elenco degli articoli è redatto utilizzando il modulo di cui all’allegato A5bis . Esso è redatto e utilizzato in conformità alle note esplicative di cui all’allegato A6bis .
Titolo II: Formulari utilizzati per compilare: – la prova della posizione doganale di merci unionali, – la dichiarazione di transito per i viaggiatori, – la procedura di continuità operativa per il transito
Art. 5
- I formulari sui quali è redatto il documento che comprova la posizione doganale di merci unionali sono redatti utilizzando il formulario che figura nell’allegato I, appendici da 1 a 4, della convenzione DAU.
- I formulari sui quali è redatta la dichiarazione di transito quando si applica la procedura di continuità operativa per il transito o la dichiarazione di transito per i viaggiatori sono redatti utilizzando il formulario che figura nell’allegato I, appendice 1, della convenzione DAU.
- I dati annotati sui formulari devono risultare a ricalco:
- per le appendici 1 e 3, sugli esemplari di cui all’allegato II, appendice 1, della convenzione DAU;
- per le appendici 2 e 4, sugli esemplari di cui all’allegato II, appendice 2, della convenzione DAU.
- I formulari sono compilati ed utilizzati:
- come documento che comprova la posizione doganale di merci unionali, in conformità alla nota esplicativa di cui all’allegato B2;
- come dichiarazione di transito per la procedura di continuità operativa per il transito per i viaggiatori, in conformità alla nota esplicativa di cui all’allegato B6.
In entrambi i casi è opportuno usare, se del caso, i codici di cui agli allegati A1bis e B3.
Art. 6
- I formulari sono stampati conformemente all’allegato II, articolo 2, della convenzione DAU.
- Nell’angolo superiore sinistro del formulario le parti contraenti possono stampare il proprio contrassegno di identificazione. Esse possono inoltre stampare le parole «TRANSITO COMUNE» invece delle parole «TRANSITO UNIONALE». I documenti che portano tale contrassegno o tale indicazione sono accettati quando sono presentati nel territorio di un’altra parte contraente.
Titolo III: Formulari diversi dal documento amministrativo unico e dal documento di accompagnamento transito
Art. 7 Distinte di carico
- I formulari su cui è redatta la distinta di carico sono redatti utilizzando il formulario di cui all’allegato B4 dell’appendice III. Essi sono compilati in conformità alla nota esplicativa di cui all’allegato B5 dell’appendice III bis.
- I formulari sono stampati su carta collata per scritture del peso di almeno 40 gr/m2e di resistenza tale da non presentare, ad un uso normale, alcuna lacerazione o sgualcitura. La scelta del colore della carta è lasciata agli interessati.
- Il formato dei formulari è di 210 × 297 mm, con una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più nel senso della lunghezza.
Art. 8 Avviso di passaggio
I formulari su cui è redatto l’avviso di passaggio nell’ambito dell’applicazione dell’articolo 21 dell’appendice I sono redatti utilizzando il formulario di cui all’allegato B8 dell’appendice III.
Art. 9 Ricevute
Le ricevute sono redatte utilizzando il formulario di cui all’allegato B10 dell’appendice III.
Art. 10 Garanzia isolata
- I formulari su cui è redatto il certificato di garanzia isolata sono conformi al modello figurante nell’allegato C3 dell’appendice III.
- I formulari sono stampati su carta non contenente pasta meccanica, collata per scritture, del peso di almeno 55 g/m2. Essi hanno un fondo arabescato di colore rosso che faccia apparire qualsiasi falsificazione operata con mezzi meccanici o chimici. La carta è di colore bianco.
- Il formato è di 148 × 105 mm.
- I formulari del certificato di garanzia isolata sono corredati di una dicitura indicante il nome e l’indirizzo del tipografo o di una sigla che ne consenta l’identificazione; essi recano inoltre un numero che li contraddistingua.
- La lingua da utilizzare per i certificati di garanzia isolata è indicata dalle autorità competenti del paese da cui dipende l’ufficio di garanzia.
Art. 11 Certificato di garanzia globale o di esonero dalla garanzia
- I formulari su cui è redatto il certificato di garanzia globale o di esonero dalla garanzia, di seguito denominati «certificati», sono conformi ai modelli figuranti negli allegati C5 e C6 dell’appendice III. Essi sono compilati in conformità alla nota esplicativa di cui all’allegato C7 di tale appendice.
- I certificati sono stampati su carta di colore bianco, non contenente pasta meccanica, del peso di almeno 100 g/m2. Essi hanno sulle due facciate un fondo arabescato che faccia apparire qualsiasi falsificazione operata con mezzi meccanici o chimici. Tale fondo è:
– di colore verde per i certificati di garanzia, e
– di colore azzurro per i certificati di esonero dalla garanzia.
- Il formato del formulario è di 210 × 148 mm.
- È compito delle parti contraenti provvedere o far provvedere alla stampa dei formulari dei certificati. Ogni certificato reca un numero di serie che lo contraddistingue.
Art. 12 Disposizioni comuni al titolo III
- I formulari devono essere compilati a macchina oppure con un procedimento meccanografico o affine. I formulari di cui agli articoli 7 e 8 possono anche essere compilati a mano, in modo leggibile; in quest’ultimo caso devono essere compilati con inchiostro e in stampatello.
- I formulari sono redatti in una delle lingue ufficiali delle parti contraenti accettata dalle autorità competenti del paese di partenza. Questa disposizione non si applica ai certificati di garanzia isolata.
- Ove necessario, le autorità competenti di un altro paese in cui il formulario deve essere presentato possono chiederne la traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali di tale paese.
- La lingua da utilizzare per i certificati di garanzia globale o di esonero dalla garanzia è indicata dalle autorità competenti del paese da cui dipende l’ufficio di garanzia.
- I formulari non devono recare cancellature o alterazioni. Le eventuali modifiche sono apportate cancellando le indicazioni errate e aggiungendo, all’occorrenza, le indicazioni volute. Ogni modifica così operata deve essere siglata dall’autore e appositamente vistata dalle autorità competenti.
- Una parte contraente può, a condizione di ottenere l’accordo delle altre parti contraenti e di non portare pregiudizio alla corretta applicazione della convenzione, applicare ai formulari di cui al presente titolo misure particolari intese ad aumentarne la sicurezza.
Requisiti comuni in materia di dati per una dichiarazione di transito
Il presente allegato si applica a decorrere dalla data di introduzione dell’aggiornamento del NCTS di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2879, o di eventuali successivi aggiornamenti di detta decisione, ad eccezione delle disposizioni relative ai dati connessi a un documento di trasporto elettronico come dichiarazione di transito di cui all’articolo 55, paragrafo 1, lettera h), dell’appendice I, che si applicano al più tardi a decorrere dal 1° maggio 2018.
Titolo I: Requisiti in materia di dati
Capo I: Note introduttive alle tabelle dei requisiti in materia di dati
1. I dati, i formati e i codici e, se del caso, la struttura dei dati, quali definiti nel presente allegato, si applicano sia alle dichiarazioni di transito presentate utilizzando un procedimento informatico, sia alle dichiarazioni su supporto cartaceo.
2. I dati che possono essere forniti per ciascun regime di transito e i formati dei dati sono stabiliti nella tabella dei requisiti in materia di dati del titolo II. L’applicazione delle disposizioni specifiche relative a ciascun dato, come da descrizione di cui al titolo III, lascia impregiudicato lo stato dei dati quale definito nelle tabelle dei requisiti in materia di dati.
I dati sono elencati nell’ordine del numero del dato.
3. I simboli «A», «B» o «C» nella tabella del titolo II non incidono sul fatto che taluni dati sono raccolti soltanto quando le circostanze lo richiedono. Ad esempio il dato 18 09 057 000 Codice della nomenclatura combinata (status «A») sarà raccolto solo se richiesto dalla legislazione delle parti contraenti.
Possono essere integrati da condizioni o chiarimenti elencati nelle note numerate relative ai requisiti in materia di dati di cui al titolo II, capo II, e nelle note del titolo III.
4. Lasciando del tutto impregiudicato l’obbligo di fornire dati a norma del presente allegato, e fatto salvo l’articolo 29 dell’appendice I, il contenuto dei dati forniti alle dogane per adempiere a un dato requisito sarà basato sulle informazioni in possesso dell’operatore economico che fornisce i dati nel momento in cui li fornisce alla dogana.
5. Quando le informazioni contenute in una dichiarazione di transito di cui al presente allegato assumono la forma di codici, si applica l’elenco dei codici di cui al titolo III o i codici nazionali, ove previsti.
6. I codici nazionali possono essere utilizzati dai Paesi per i dati: 12 01 000 000 Documento precedente (sottodato 12 01 002 000 Tipo e sottodato 12 01 005 000 Unità di misura e qualificatore), 12 02 000 000 Menzioni speciali (sottodato 12 02 008 000 Codice), 12 03 000 000 Documento giustificativo (sottodato 12 03 002 000 Tipo), 12 04 000 000 Riferimento aggiuntivo (sottodato 12 04 002 000 Tipo), certificati e autorizzazioni.
Gli Stati membri dell’Unione europea comunicano alla Commissione l’elenco dei codici nazionali utilizzati per questi dati. La Commissione pubblica l’elenco di tali codici.
7. Cardinalità massime per ciascun regime di transito:
D 1x
MC 1x (per intestazione della dichiarazione)
HC 999x (per MC per il transito)
HI 9,999x (per HC)
8. Si utilizzano i seguenti riferimenti agli elenchi di codici definiti nelle norme internazionali o negli atti giuridici delle parti contraenti:
9. I codici specificati nel titolo III che si possono trovare nella banca dati TARIC sono definiti di comune accordo con le parti contraenti.
Capo II: Legenda della tabella
Sezione 1: Titoli delle colonne
Sezione 2: Titoli delle colonne
Sezione 3: Simboli nelle colonne Dichiarazione
Sezione 4: Simboli nella colonna Formato
Il termine «tipo/lunghezza» nella spiegazione relativa a un attributo precisa le esigenze in materia di tipo e di lunghezza del dato. I codici relativi al tipo di dato sono i seguenti:
a alfabetico
n numerico
an alfanumerico
Il numero che segue il codice indica la lunghezza del dato autorizzata. Si applicano le seguenti convenzioni.
I due puntini facoltativi prima dell’indicazione della lunghezza indicano che il dato non ha una lunghezza fissa: in tal caso l’indicazione concerne il numero massimo di caratteri utilizzabile. Una virgola nella lunghezza del dato indica che l’attributo può contenere decimali, nel qual caso la cifra prima della virgola indica la lunghezza totale dell’attributo e la cifra che segue la virgola indica il numero massimo dei decimali.
Esempi di lunghezze e formati del campo:
a1 1 carattere alfabetico, lunghezza fissa
n2 2 caratteri numerici, lunghezza fissa
an3 3 caratteri alfanumerici, lunghezza fissa
a.4 fino a 4 caratteri alfabetici
n.5 fino a 5 caratteri numerici
an.6 fino a 6 caratteri alfanumerici
n.7,2 fino a 7 caratteri numerici compresi al massimo 2 decimali, è ammessa la fluttuazione di un separatore.
Titolo II: Tabella dei requisiti comuni in materia di dati per le dichiarazioni di transito
Capo I: Tabella
^*) La cardinalità per il numero di sigilli deve essere intesa in relazione al materiale di trasporto, vale a dire 1x per container.
Capo II: Note
Titolo III Note e codici relativi ai requisiti comuni in materia di dati per una dichiarazione di transito
Il termine «tipo/lunghezza» nella spiegazione relativa a un attributo precisa le esigenze in materia di tipo e di lunghezza del dato. I codici relativi al tipo di dato sono i seguenti:
Gruppo 11 – Informazioni del messaggio (inclusi i codici dei regimi)
11 01 000 000 Tipo di dichiarazione
Inserire il codice pertinente.
I codici da utilizzare sono:
11 02 000 000 Tipo di dichiarazione supplementare
Inserire il codice pertinente.
I codici da utilizzare sono:
11 03 000 000 Numero di articolo
Numero dell’articolo riportato nella spedizione house della dichiarazione, nella dichiarazione sommaria, nella notifica o nella prova della posizione doganale di merci unionali. Numero unico per ogni spedizione house. Gli articoli sono numerati in modo sequenziale partendo da 1 per il primo articolo e aumentando la numerazione di 1 per ciascun articolo successivo per spedizione house.
11 07 000 000 Sicurezza
Utilizzando i codici pertinenti indicare se la dichiarazione è combinata con una dichiarazione sommaria di uscita (EXS) o una dichiarazione sommaria di entrata (ENS) in conformità della normativa sulle misure di sicurezza delle rispettive parti contraenti.
I codici da utilizzare sono:
11 08 000 000 Indicatore di serie di dati ridotta
Utilizzando i codici pertinenti indicare se la dichiarazione contiene la serie di dati ridotta.
I codici da utilizzare sono:
11 11 000 000 Numero di articolo della dichiarazione
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:
Numero unico per tutta la dichiarazione. Gli articoli sono numerati in modo sequenziale partendo da 1 per il primo articolo, aumentando la numerazione di 1 per ciascun articolo successivo.
Gruppo 12 – Riferimenti a messaggi, documenti, certificati e autorizzazioni
12 01 000 000 Documento precedente
Indicare le informazioni relative al documento precedente.
Per gli Stati membri dell’Unione europea - Inserire informazioni sulla cancellazione delle merci riportate nella dichiarazione interessata in relazione alla conclusione della custodia temporanea. Tra le informazioni devono figurare i quantitativi cancellati e la rispettiva unità di misura.
12 01 001 000 Numero di riferimento
Indicare il riferimento della custodia temporanea o del precedente regime doganale o dei corrispondenti documenti doganali.
Per gli Stati membri dell’Unione europea – Se l’esportazione è seguita dal transito, indicare l’MRN della dichiarazione di esportazione.
I codici da utilizzare sono:
Inserire il numero di identificazione del documento o altro riferimento riconoscibile nel dato 12 01 001 000.
Se l’MRN è indicato come documento precedente, il numero di riferimento deve presentare la seguente struttura:
Campi 1 e 2 come illustrato sopra.
Nel campo 3 deve figurare un identificativo del messaggio di cui trattasi. Le modalità di compilazione di tale campo sono stabilite dalle singole amministrazioni nazionali; tuttavia ad ogni messaggio trattato nell’anno nel Paese interessato deve essere attribuito un numero unico in relazione al regime in questione.
Le amministrazioni nazionali che desiderino includere nell’MRN il numero di riferimento dell’ufficio doganale competente possono utilizzare sino ai primi 6 caratteri per rappresentarlo.
Il campo 4 deve essere compilato con l’identificativo del regime stabilito nella tabella seguente.
Nel campo 5 deve essere inserita una cifra di controllo per l’MRN. Questo campo permette di individuare eventuali errori nell’acquisizione dell’intero MRN.
Codici da utilizzare nel campo 4 – Identificativo del regime:
12 01 002 000 Tipo
Indicare il tipo di documento utilizzando il codice pertinente.
I codici da utilizzare sono:
I codici sono reperibili nella banca dati TARIC.
12 01 003 000 Tipo di imballaggio
Indicare il codice che specifica il tipo di colli pertinente per la cancellazione del numero di colli.
I codici da utilizzare sono:
Codice del tipo di imballaggio di cui alla nota introduttiva 8 numero 1.
12 01 004 000 Numero di colli
Inserire il pertinente numero di cancellazione dei colli.
12 01 005 000 Unità di misura e qualificatore
Indicare il qualificatore e l’unità di misura di cancellazione pertinenti.
I codici e i relativi formati da utilizzare sono:
Devono essere utilizzati le unità di misura e i qualificatori definiti nella TARIC. In tal caso il formato delle unità di misura e dei qualificatori è an.4, ma non sarà mai un formato n.4, riservato alle unità di misura e ai qualificatori nazionali.
Se nella TARIC non esistono tali unità di misura e qualificatori, possono essere utilizzati unità di misura e qualificatori nazionali. Il loro formato è n.4.
12 01 006 000 Quantità
Indicare i quantitativi cancellati pertinenti.
12 01 007 000 Identificatore dell’articolo °°°Numero dell’articolo di merci***
Inserire il numero dell’articolo di merci come dichiarato nel documento precedente.
12 01 079 000 Informazioni aggiuntive
Inserire informazioni complementari concernenti il documento precedente.
Questo dato consente all’operatore economico di fornire eventuali informazioni complementari relative al documento precedente.
12 02 000 000 Menzioni speciali
Utilizzare questo dato per informazioni per le quali la legislazione delle parti contraenti non specifica il campo di inserimento.
12 02 008 000 Codice
Indicare il codice pertinente e, se del caso, il codice fornito dal Paese interessato.
I codici e i relativi formati da utilizzare sono:
Le menzioni speciali che riguardano l’ambito doganale sono codificate con un codice numerico a cinque cifre:
Codice 0xxxx – categoria generale
Codice 2xxxx – transito
I codici «00200», «20100», «20200» e «20300» sono utilizzati per le dichiarazioni di transito su supporto cartaceo e in formato elettronico, se del caso.
I Paesi possono definire codici nazionali.
I codici nazionali devono avere il formato a1an4.
12 02 009 000 Testo
Se necessario, può essere fornito un testo esplicativo relativo al codice dichiarato.
12 03 000 000 Documento giustificativo
12 03 001 000 Numero di riferimento
Identificazione o numero di riferimento di documenti o certificati unionali o internazionali delle parti contraenti prodotti a supporto della dichiarazione.
Utilizzando i codici pertinenti, inserire le informazioni previste dalle norme specifiche applicabili unitamente ai dati di riferimento dei documenti presentati a supporto della dichiarazione.
Identificazione o numero di riferimento di documenti o certificati nazionali prodotti a supporto della dichiarazione.
12 03 002 000 Tipo
Utilizzando i codici pertinenti indicare il tipo di documento.
Inserire informazioni sulla cancellazione delle merci riportate nella dichiarazione interessata in relazione ai titoli e certificati di importazione ed esportazione.
I codici e i relativi formati da utilizzare sono:
Documenti, certificati e autorizzazioni internazionali delle parti contraenti prodotti a supporto della dichiarazione di transito devono essere inseriti nel formato a1an3. L’elenco di documenti, certificati, autorizzazioni e i rispettivi codici figurano nella banca dati TARIC.
I documenti, i certificati e le autorizzazioni nazionali prodotti a supporto della dichiarazione di transito devono essere inseriti nel formato n1an3. I quattro caratteri che formano il codice corrispondono alla nomenclatura propria di tale Paese.
12 03 013 000 Numero di riga dell’articolo nel documento
Indicare il numero progressivo dell’articolo nel documento giustificativo (ad esempio certificato, titolo, permesso, documento di entrata, ecc.) corrispondente all’articolo in questione.
12 03 079 000 Informazioni aggiuntive
Inserire informazioni complementari concernenti il documento giustificativo.
Questo dato consente all’operatore economico di fornire eventuali informazioni complementari relative al documento giustificativo.
12 04 000 000 Riferimento aggiuntivo
12 04 001 000 Numero di riferimento
Numero di riferimento o altro numero di riferimento riconoscibile non coperto dal documento giustificativo, dal documento di trasporto o da informazioni aggiuntive.
12 04 002 000 Tipo
Utilizzando i codici pertinenti, inserire i dati richiesti da eventuali norme specifiche applicabili.
I codici e i relativi formati da utilizzare sono:
I codici delle parti contraenti per i riferimenti aggiuntivi devono essere inseriti nel formato a1an3. L’elenco dei riferimenti aggiuntivi e i rispettivi codici figurano nella banca dati TARIC.
I Paesi possono definire codici nazionali. I codici nazionali dei riferimenti aggiuntivi devono essere inseriti nel formato n1an3, eventualmente seguito da un numero di identificazione o da un altro riferimento riconoscibile. I quattro caratteri che formano il codice corrispondono alla nomenclatura propria di tale Paese.
12 05 000 000 Documento di trasporto
Questo dato comprende il tipo e il riferimento del documento di trasporto.
12 05 001 000 Numero di riferimento
Colonne D1 e D2 della tabella dei requisiti in materia di dati:
Questo dato comprende il riferimento al documento o ai documenti di trasporto che accompagnano le merci in transito.
Per la colonna D3:
Questo dato comprende il riferimento del documento di trasporto utilizzato come dichiarazione di transito.
12 05 002 000 Tipo
Utilizzando i codici pertinenti indicare il tipo di documento.
I codici da utilizzare sono:
I codici sono reperibili nella banca dati TARIC.
12 08 000 000 Numero di riferimento/UCR
Questa indicazione concerne il numero di riferimento unico della spedizione attribuito dalla persona interessata alla spedizione in causa.
Può essere in forma di codici OMD (ISO 15459) o equivalenti. Esso fornisce accesso ai dati commerciali soggiacenti di interesse per le dogane.
12 09 000 000 LRN (Numero di riferimento locale)
Deve essere utilizzato il numero di riferimento locale (LRN). Esso è definito a livello nazionale ed assegnato dal dichiarante in accordo con le autorità competenti per identificare ogni singola dichiarazione.
12 12 000 000 Autorizzazione
12 12 001 000 Numero di riferimento
Inserire il numero di riferimento di tutte le autorizzazioni necessarie per la dichiarazione e la notifica.
12 12 002 000 Tipo
Utilizzando i codici pertinenti indicare il tipo di documento.
I codici da utilizzare sono:
I codici sono reperibili nella banca dati TARIC.
Gruppo 13 – Parti
13 02 000 000 Speditore
La parte che spedisce le merci come stipulato nel contratto di trasporto dalla persona che lo ha firmato.
Questo dato deve essere fornito quando si tratta di una persona diversa dal dichiarante.
13 02 016 000 Nome
Indicare il nome completo e, se applicabile, la forma giuridica della parte.
13 02 017 000 Numero di identificazione
Inserire il numero EORI dello speditore o il numero di identificazione dell’operatore in un Paese di transito comune.
Se le agevolazioni sono concesse nell’ambito di un programma, riconosciuto dalla parte contraente interessata, di partenariato commerciale di un Paese terzo, si indica il numero di identificazione unico del Paese terzo che quest’ultimo ha comunicato alla parte contraente interessata. Tale numero può essere utilizzato ogniqualvolta è in possesso del dichiarante.
I codici da utilizzare sono:
La struttura del numero di identificazione unico del Paese terzo comunicato alla parte contraente interessata è la seguente:
Codice Paese: il codice Paese di cui alla nota introduttiva 8 numero 3.
13 02 018 000 Indirizzo
13 02 018 019 Via e numero
Indicare il nome della via dell’indirizzo della parte e il numero dell’edificio o della struttura.
13 02 018 020 Paese
Inserire il codice del Paese.
I codici da utilizzare sono:
Il codice Paese di cui alla nota introduttiva 8 numero 3.
13 02 018 021 Codice postale
Indicare il codice postale pertinente per il relativo indirizzo.
13 02 018 022 Città
Indicare il nome della città dell’indirizzo della parte.
13 02 074 000 Persona di contatto
13 02 074 016 Nome
Indicare il nome della persona di contatto.
13 02 074 075 Numero di telefono
Indicare il numero di telefono della persona di contatto.
13 02 074 076 Indirizzo di posta elettronica
Indicare l’indirizzo di posta elettronica della persona di contatto.
13 03 000 000 Destinatario
La parte cui le merci sono effettivamente destinate.
Questo dato e i relativi sottodati possono essere dichiarati a livello di HI fino all’aggiornamento del NCTS di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2879 da tutte le parti contraenti.
13 03 016 000 Nome
Indicare il nome completo e, se applicabile, la forma giuridica della parte.
13 03 017 000 Numero di identificazione
Inserire il numero EORI o il numero di identificazione dell’operatore in un Paese di transito comune.
Se le agevolazioni sono concesse nell’ambito di un programma, riconosciuto dalla parte contraente interessata, di partenariato commerciale di un Paese terzo, si indica il numero di identificazione unico del Paese terzo che quest’ultimo ha comunicato alla parte contraente interessata. Tale numero può essere utilizzato ogniqualvolta è in possesso del dichiarante.
I codici da utilizzare sono:
Deve essere utilizzato il numero di identificazione quale definito nel dato 13 02 017 000 Speditore/Numero di identificazione.
13 03 018 000 Indirizzo
13 03 018 019 Via e numero
Indicare il nome della via dell’indirizzo della parte e il numero dell’edificio o della struttura.
13 03 018 020 Paese
Inserire il codice del Paese.
I codici da utilizzare sono:
Il codice Paese di cui alla nota introduttiva 8 numero 3.
Per i Paesi di transito comune il codice XI è facoltativo.
13 03 018 021 Codice postale
Indicare il codice postale pertinente per il relativo indirizzo.
13 03 018 022 Città
Indicare il nome della città dell’indirizzo della parte.
13 06 000 000 Rappresentante
Questa informazione è richiesta se diversa dal dato 13 05 000 000 Dichiarante o, se del caso, dal dato 13 07 000 000 Titolare del regime di transito.
13 06 017 000 Numero di identificazione
Inserire il numero EORI della persona interessata o il numero di identificazione dell’operatore in un Paese di transito comune.
I codici da utilizzare sono:
Deve essere utilizzato il numero di identificazione quale definito nel dato 13 02 017 000 Speditore/Numero di identificazione.
13 06 030 000 Status
Indicare il codice pertinente relativo allo status del rappresentante.
I codici da utilizzare sono:
Per designare lo status del rappresentante è necessario inserire uno dei seguenti codici prima del nome completo:
Il codice 3 non è pertinente per i regimi doganali di transito.
13 06 074 000 Persona di contatto
13 06 074 016 Nome
Indicare il nome della persona di contatto.
13 06 074 075 Numero di telefono
Indicare il numero di telefono della persona di contatto.
13 06 074 076 Indirizzo di posta elettronica
Indicare l’indirizzo di posta elettronica della persona di contatto.
13 07 000 000 Titolare del regime di transito
13 07 016 000 Nome
Indicare il nome completo (persona o società) e l’indirizzo del titolare del regime di transito. Se del caso, indicare il nome completo (persona o società) del rappresentante autorizzato che presenta la dichiarazione di transito per conto del titolare del regime.
13 07 017 000 Numero di identificazione
Inserire il numero EORI del titolare del regime di transito o il numero di identificazione dell’operatore in un Paese di transito comune.
I codici da utilizzare sono:
Deve essere utilizzato il numero di identificazione quale definito nel dato 13 02 017 000 Speditore/Numero di identificazione.
13 07 018 000 Indirizzo
13 07 018 019 Via e numero
Indicare il nome della via dell’indirizzo della parte e il numero dell’edificio o della struttura.
13 07 018 020 Paese
Inserire il codice del Paese.
I codici da utilizzare sono:
il codice Paese di cui alla nota introduttiva 8 numero 3.
13 07 018 021 Codice postale
Indicare il codice postale pertinente per il relativo indirizzo.
13 07 018 022 Città
Indicare il nome della città dell’indirizzo della parte.
13 07 074 000 Persona di contatto
13 07 074 016 Nome
Indicare il nome della persona di contatto.
13 07 074 075 Numero di telefono
Indicare il numero di telefono della persona di contatto.
13 07 074 076 Indirizzo di posta elettronica
Indicare l’indirizzo di posta elettronica della persona di contatto.
13 14 000 000 Attore supplementare della catena di approvvigionamento
È possibile indicare qui attori supplementari della catena di approvvigionamento al fine di dimostrare che l’intera catena di approvvigionamento è stata coperta da operatori economici titolari dello status di AEO.
Se è utilizzata questa categoria di dati, occorre indicare il ruolo e il numero di identificazione, altrimenti questo dato è facoltativo.
13 14 017 000 Numero di identificazione
Il numero EORI o il numero di identificazione unico del Paese terzo deve essere dichiarato quando tale numero è stato assegnato alla parte.
I codici da utilizzare sono:
Deve essere utilizzato il numero di identificazione quale definito nel dato 13 02 017 000 Speditore/Numero di identificazione.
13 14 031 000 Ruolo
Indicare il pertinente codice ruolo che specifica il ruolo degli attori supplementari della catena di approvvigionamento.
I codici da utilizzare sono:
Le seguenti parti possono essere dichiarate:
Gruppo 15 – Date/Ore/Periodi
15 11 000 000 Data limite
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:
la data alla quale le merci devono essere presentate all’ufficio doganale di destinazione.
Gruppo 16 – Luoghi/Paesi/Regioni
16 03 000 000 Paese di destinazione
Indicare, mediante il codice pertinente, l’ultimo Paese di destinazione delle merci.
Il Paese di ultima destinazione conosciuta è definito come l’ultimo Paese nel quale devono essere consegnate le merci quale è noto al momento dello svincolo nell’ambito del regime doganale.
I codici da utilizzare sono:
il codice Paese di cui alla nota introduttiva 8 numero 3.
Per i Paesi di transito comune il codice XI è facoltativo.
16 06 000 000 Paese di spedizione
Avvalendosi del codice pertinente, indicare il Paese da cui sono spedite/esportate le merci o dove è iniziato il movimento di transito ed è stata presentata la dichiarazione di transito.***
I codici da utilizzare sono:
il codice Paese di cui alla nota introduttiva 8 numero 3.
16 12 000 000 Paese di transito della spedizione
Questo dato è richiesto quando un itinerario vincolante è definito dall’ufficio doganale di partenza (si veda 16 17 000 000 Itinerario vincolante).***
Identificazione in ordine cronologico dei Paesi attraverso i quali le merci transitano dal Paese di partenza a quello di destinazione. Sono compresi anche il Paese di partenza e quello di destinazione delle merci.
16 12 020 000 Paese
Inserire il o i codici Paese pertinenti nella corretta sequenza del transito della spedizione.
I codici da utilizzare sono:
il codice Paese di cui alla nota introduttiva 8 numero 3.
16 13 000 000 Luogo di carico
Nome del porto marittimo, aeroporto, terminale merci, stazione ferroviaria o altro luogo in cui le merci sono caricate sul mezzo utilizzato per il loro trasporto, compreso il Paese in cui è situato. Se disponibili, devono essere fornite informazioni codificate che permettano l’identificazione del luogo.
Qualora non sia disponibile un codice UN/LOCODE per il luogo di cui trattasi, il codice Paese è seguito dal nome del luogo con il massimo livello di precisione disponibile.
16 13 020 000 Paese
Se il codice UN/LOCODE non è disponibile, indicare il codice Paese del luogo in cui le merci sono caricate sul mezzo di trasporto utilizzato per attraversare la frontiera della parte contraente.
I codici da utilizzare sono:
se il luogo di carico non è codificato secondo il codice UN/LOCODE, il Paese in cui è situato il luogo di carico è identificato con il codice Paese di cui alla nota introduttiva 8 numero 3.
16 13 036 000 UN/LOCODE
Indicare il codice UN/LOCODE del luogo in cui le merci sono caricate sul mezzo di trasporto utilizzato per il loro trasporto per attraversare la frontiera della parte contraente.
I codici da utilizzare sono:
codice UN/LOCODE di cui alla nota introduttiva 8 numero 4.
16 13 037 000 Luogo
Se il codice UN/LOCODE non è disponibile, indicare il nome del luogo in cui le merci sono caricate sul mezzo di trasporto utilizzato per il loro trasporto per attraversare la frontiera della parte contraente.
16 15 000 000 Ubicazione delle merci
Utilizzando i codici pertinenti, indicare il luogo in cui possono essere esaminate le merci. Il luogo deve essere indicato con precisione sufficiente da consentire alla dogana di effettuare il controllo fisico delle merci.
In un dato momento deve essere utilizzato un solo tipo di ubicazione.
16 15 036 000 UN/LOCODE
Utilizzare i codici definiti nell’elenco di codici Paese UN/LOCODE.
I codici da utilizzare sono:
codice UN/LOCODE di cui alla nota introduttiva 8 numero 4.
16 15 045 000 Tipo di ubicazione
Indicare il codice pertinente specifico per il tipo di ubicazione.
I codici da utilizzare sono:
per il tipo di ubicazione, utilizzare i codici indicati di seguito:
16 15 046 000 Qualificatore dell’identificazione
Indicare il codice pertinente relativo all’identificazione dell’ubicazione. Sulla base dell’apposito qualificatore, deve essere fornito solo l’identificativo pertinente.
I codici da utilizzare sono:
Per l’identificazione del luogo utilizzare uno degli identificativi indicati di seguito:
Se il codice «X» (codice EORI) o «Y» (numero di autorizzazione) è utilizzato per l’identificazione del luogo e vi sono numerosi siti associati al codice EORI o al numero di autorizzazione, si può utilizzare un identificativo supplementare per consentire l’identificazione univoca del luogo.
16 15 047 000 Ufficio doganale
Indicare il codice dell’ufficio doganale pertinente in cui le merci sono disponibili per un ulteriore controllo doganale.
16 15 047 001 Numero di riferimento
Utilizzando il codice pertinente, indicare il numero di riferimento dell’ufficio doganale in cui le merci sono disponibili per un ulteriore controllo doganale.
I codici da utilizzare sono:
L’identificativo dell’ufficio doganale deve seguire la struttura definita per il dato 17 05 001 000 Ufficio doganale di destinazione/Numero di riferimento.
16 15 048 000 GNSS
Inserire le coordinate pertinenti del sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) del luogo in cui le merci sono disponibili.
16 15 048 049 Latitudine
Indicare la latitudine del luogo in cui le merci sono disponibili.
16 15 048 050 Longitudine
Indicare la longitudine del luogo in cui le merci sono disponibili.
16 15 051 000 Operatore economico
Utilizzare il numero di identificazione dell’operatore economico nella cui sede le merci possono essere controllate.
16 15 051 017 Numero di identificazione
Inserire il numero EORI o il numero di identificazione dell’operatore in un Paese di transito comune del titolare dell’autorizzazione.
I codici da utilizzare sono:
utilizzare il codice Paese definito per il dato 13 02 017 000 Speditore/Numero di identificazione.
16 15 052 000 Numero di autorizzazione
Indicare il numero di autorizzazione della persona interessata.
16 15 053 000 Identificativo supplementare
Nel caso di diverse sedi, al fine di indicare più precisamente l’ubicazione in relazione a un EORI, all’identificazione di un operatore in un Paese di transito comune o a un’autorizzazione, inserire il codice pertinente, se disponibile.
16 15 018 000 Indirizzo
16 15 018 019 Via e numero
Indicare la via e il numero pertinenti.
16 15 018 020 Paese
Inserire il codice del Paese.
I codici da utilizzare sono:
Il codice Paese di cui alla nota introduttiva 8 numero 3.
16 15 018 021 Codice postale
Indicare il codice postale pertinente per il relativo indirizzo.
16 15 018 022 Città
Indicare il nome della città dell’indirizzo della parte.
16 15 081 000 Indirizzo codice postale
Questa sottocategoria può essere utilizzata quando è possibile determinare l’ubicazione delle merci con il codice postale integrato dal numero civico, se necessario.
16 15 081 020 Paese
Inserire il codice del Paese.
I codici da utilizzare sono:
Il codice Paese di cui alla nota introduttiva 8 numero 3.
16 15 081 021 Codice postale
Indicare il codice postale pertinente per l’ubicazione delle merci.
16 15 081 025 Numero civico
Inserire il numero civico relativo all’ubicazione delle merci.
16 15 074 000 Persona di contatto
16 15 074 016 Nome
Indicare il nome della persona di contatto.
16 15 074 075 Numero di telefono
Indicare il numero di telefono della persona di contatto.
16 15 074 076 Indirizzo di posta elettronica
Indicare l’indirizzo di posta elettronica della persona di contatto.
16 17 000 000 Itinerario vincolante***
Utilizzando i codici pertinenti, indicare se l’itinerario vincolante è applicato.
L’itinerario vincolante definisce il tragitto lungo il quale le merci devono essere trasportate dall’ufficio doganale di partenza all’ufficio doganale di destinazione secondo un itinerario economicamente giustificato.
I codici da utilizzare sono:
I codici applicabili sono:
Gruppo 17 – Uffici doganali
17 03 000 000 Ufficio doganale di partenza
17 03 001 000 Numero di riferimento
Indicare, mediante il codice pertinente, il numero di riferimento dell’ufficio in cui ha inizio l’operazione di transito.
I codici da utilizzare sono:
l’identificativo dell’ufficio doganale deve seguire la struttura definita per il dato 17 05 001 000 Ufficio doganale di destinazione/Numero di riferimento.
17 04 000 000 Ufficio doganale di transito
17 04 001 000 Numero di riferimento
Indicare il codice dell’ufficio doganale competente per il punto di entrata nel territorio di una parte contraente quando le merci circolano vincolate al regime di transito o l’ufficio doganale competente per il punto di uscita dal territorio di una parte contraente quando le merci lasciano tale territorio nel corso di un’operazione di transito effettuata attraversando una frontiera fra tale parte contraente e un Paese terzo.
Utilizzando il codice pertinente, indicare il numero di riferimento dell’ufficio doganale interessato.
I codici da utilizzare sono:
l’identificativo dell’ufficio doganale deve seguire la struttura definita per il dato 17 05 001 000 Ufficio doganale di destinazione/Numero di riferimento.
17 05 000 000 Ufficio doganale di destinazione
17 05 001 000 Numero di riferimento
Indicare, mediante il codice pertinente, il numero di riferimento dell’ufficio in cui ha termine l’operazione di transito.
I codici e i relativi formati da utilizzare sono:
I codici da utilizzare (an8) hanno la seguente struttura:
– i primi due caratteri (a2) servono a identificare il Paese mediante il codice Paese di cui alla nota introduttiva 8 numero 3;
– i sei caratteri seguenti (an6) individuano l’ufficio interessato in tale Paese. Si propone di adottare la struttura seguente:
– i primi tre caratteri (an3) rappresentano il codice UN/LOCODE del nome del luogo, seguiti da una suddivisione alfanumerica nazionale (an3). Se non si utilizza questa suddivisione, è opportuno inserire «000».
Esempio: BEBRU000: BE = ISO 3166 per Belgio; BRU = codice UN/LOCODE del nome del luogo per Bruxelles; 000 se la suddivisione non viene utilizzata.
17 06 000 000 Ufficio doganale di uscita per il transito
17 06 001 000 Numero di riferimento
Utilizzando il codice pertinente, indicare il numero di riferimento dell’ufficio interessato.
Questo dato è richiesto quando la dichiarazione di transito è combinata con la dichiarazione sommaria di uscita. Indicare il codice dell’ufficio doganale previsto in cui il movimento di transito lascia la zona di sicurezza.
Per gli Stati membri dell’Unione europea: questo dato non è richiesto quando il movimento di transito segue il regime di esportazione.
I codici da utilizzare sono:
l’identificativo dell’ufficio doganale deve seguire la struttura definita per il dato 17 05 001 000 Ufficio doganale di destinazione/Numero di riferimento.
Gruppo 18 – Identificazione delle merci
18 01 000 000 Massa netta
Indicare la massa netta, in chilogrammi, delle merci interessate dall’articolo pertinente della dichiarazione. La massa netta corrisponde alla massa propria delle merci prive di tutti i loro imballaggi.
Quando una massa netta superiore a 1 kg comporta una frazione di unità (kg), si procede al seguente arrotondamento:
– da 0,001 a 0,499: arrotondamento all’unità inferiore (kg);
– da 0,5 a 0,999: arrotondamento all’unità superiore (kg).
Una massa netta inferiore a 1 kg deve essere indicata come «0,» seguito da un numero di decimali fino a 6, eliminando tutti gli «0» alla fine della quantità (ad esempio, 0,123 per un imballaggio di 123 grammi, 0,00304 per un imballaggio di 3 grammi e 40 milligrammi o 0,000654 per un imballaggio di 654 milligrammi).
18 02 000 000 Unità supplementari °°° Unità supplementare***
Se necessario, indicare la quantità dell’articolo in questione espressa nell’unità prevista dalla legislazione dell’Unione e pubblicata nella TARIC.
18 04 000 000 Massa lorda
La massa lorda è il peso delle merci corrispondente alla dichiarazione, compreso l’imballaggio, ma escluso il materiale di trasporto.
Quando la massa lorda è superiore a 1 kg e comporta una frazione di unità (kg), si procede al seguente arrotondamento:
– da 0,001 a 0,499: arrotondamento all’unità inferiore (kg);
– da 0,5 a 0,999: arrotondamento all’unità superiore (kg).
Una massa lorda inferiore a 1 kg deve essere indicata come «0,» seguito da un numero di decimali fino a 6, eliminando tutti gli «0» alla fine della quantità (ad esempio, 0,123 per un imballaggio di 123 grammi, 0,00304 per un imballaggio di 3 grammi e 40 milligrammi o 0,000654 per un imballaggio di 654 milligrammi).
Indicare la massa lorda, in chilogrammi, delle merci interessate dall’articolo pertinente.
Se la dichiarazione comprende diversi articoli che riguardano merci imballate insieme in modo tale da rendere impossibile la determinazione della massa lorda delle merci facenti capo a un qualsiasi articolo, è sufficiente indicare la massa lorda totale a livello di intestazione.
18 05 000 000 Descrizione delle merci
Quando il dichiarante o il titolare del regime di transito fornisce il codice CUS per le sostanze e i preparati chimici, i Paesi possono esonerarlo dall’obbligo di fornire una descrizione precisa delle merci.
Si tratta della descrizione commerciale abituale. Se deve essere fornito il codice delle merci, la descrizione deve sufficientemente precisa per consentire la classificazione delle merci.
18 06 000 000 Imballaggio
Questo dato si riferisce alle caratteristiche dell’imballaggio delle merci oggetto della dichiarazione o della notifica.
18 06 003 000 Tipo di imballaggio
Codice che specifica il tipo di imballaggio.
I codici da utilizzare sono:
Codice del tipo di imballaggio di cui alla nota introduttiva 8 numero 1.
18 06 004 000 Numero di colli
Numero totale di colli sulla base dell’unità di imballaggio esterna più piccola. Il numero di articoli singoli imballati in modo da non poter essere divisi senza prima aprire l’imballaggio, o il numero di pezzi se le merci sono prive di imballaggio.
Questo dato non deve essere fornito nel caso di merci alla rinfusa.
18 06 054 000 Marchi di spedizione
Descrizione libera dei marchi e dei numeri sulle unità di trasporto o sugli imballaggi.
18 07 000 000 Merci pericolose
18 07 055 000 Codice di identificazione delle merci pericolose delle Nazioni Unite
Il codice di identificazione delle merci pericolose delle Nazioni Unite (UNDG) è il numero di serie attribuito nell’ambito delle Nazioni Unite alle sostanze e agli articoli contenuti in un elenco delle merci pericolose più comunemente trasportate.
18 08 000 000 Codice CUS
Il numero CUS (Customs Union and Statistics) è assegnato nell’ambito dell’inventario doganale europeo delle sostanze chimiche (ECICS).
I codici da utilizzare sono:
codice CUS di cui alla nota introduttiva 8 numero 9.
18 09 000 000 Codice delle merci
Ove necessario deve essere utilizzato almeno il codice della sottovoce del sistema armonizzato.
18 09 056 000 Codice della sottovoce del sistema armonizzato*
Indicare il codice della sottovoce del sistema armonizzato (codice SA a sei cifre).
I codici da utilizzare sono:
i codici sono reperibili nella banca dati TARIC.
18 09 057 000 Codice della nomenclatura combinata
Inserire le due cifre supplementari del codice della nomenclatura combinata ove richiesto dalla legislazione delle parti contraenti.
I codici da utilizzare sono:
i codici sono reperibili nella banca dati TARIC.
Gruppo 19 – Informazioni sui trasporti (modi, mezzi e apparecchiature)
19 01 000 000 Indicatore del container
Indicare, mediante il codice pertinente, la situazione presunta al passaggio della frontiera esterna della parte contraente sulla base delle informazioni disponibili al momento dell’espletamento delle formalità di transito.
I codici da utilizzare sono:
I codici applicabili sono:
19 02 000 000 Numero di riferimento del trasporto
Identificazione dell’itinerario compiuto dal mezzo di trasporto, ad esempio numero del viaggio, numero del volo IATA o numero dell’uscita, se pertinenti.
Per il trasporto aereo, nei casi in cui l’operatore dell’aeromobile trasporta merci nell’ambito di un accordo di code-sharing o di un analogo accordo contrattuale con altri partner, si utilizzano i numeri di volo dei partner.
19 03 000 000 Modo di trasporto fino alla frontiera
Indicare, mediante il codice pertinente, il modo di trasporto corrispondente al mezzo di trasporto attivo col quale si presume che le merci usciranno dal territorio doganale della parte contraente.
I codici da utilizzare sono:
I codici applicabili sono:
19 04 000 000 Modo di trasporto interno
Indicare, mediante il codice pertinente, il modo di trasporto alla partenza.
I codici da utilizzare sono:
Devono essere utilizzati i codici indicati nel presente titolo per il dato 19 03 000 000 Modo di trasporto fino alla frontiera.
19 05 000 000 Mezzo di trasporto alla partenza
19 05 017 000 Numero di identificazione
Questa informazione è trasmessa in forma di numero IMO di identificazione della nave o numero unico europeo di identificazione delle navi (ENI) per il trasporto via mare o per vie navigabili interne.
Per gli altri modi di trasporto il metodo di identificazione è il seguente:
Se le merci sono trasportate utilizzando una motrice e un rimorchio, indicare i rispettivi numeri di immatricolazione. Se non si conosce il numero di immatricolazione della motrice, indicare il numero di immatricolazione del rimorchio.
19 05 061 000 Tipo di identificazione
Utilizzando il codice pertinente, indicare il tipo di numero di identificazione.
I codici da utilizzare sono:
I codici applicabili sono:
19 05 062 000 Nazionalità
Indicare, mediante il codice pertinente, la nazionalità del mezzo di trasporto (o quella del mezzo che muove il tutto quando trattasi di vari mezzi di trasporto) su cui le merci sono direttamente caricate al momento delle formalità di transito.
Se le merci sono trasportate utilizzando una motrice e un rimorchio, indicare le rispettive nazionalità. Se non si conosce la nazionalità della motrice, indicare la nazionalità del rimorchio.
I codici da utilizzare sono:
il codice Paese di cui alla nota introduttiva 8 numero 3.
19 07 000 000 Materiale di trasporto
19 07 044 000 Riferimento delle merci
Per ogni container indicare il numero o i numeri di articolo per le merci trasportate nel container.
19 07 063 000 Numero di identificazione del container
Marchi (lettere e/o numeri) che identificano il container.
Per modi di trasporto diversi da quello aereo, il container è una cassa speciale per il trasporto di merci, rafforzata e sovrapponibile, che consente la movimentazione orizzontale o verticale.
Nel trasporto aereo, il container è una cassa speciale per il trasporto di merci, rafforzata, che consente la movimentazione orizzontale o verticale.
Ai fini del presente dato le casse mobili e i semirimorchi utilizzati per il trasporto stradale e ferroviario sono considerati container.
Se del caso, per i container contemplati dalla norma ISO 6346 l’identificativo (prefisso) assegnato dall’Ufficio internazionale dei contenitori e del trasporto intermodale (Bureau international des containers – BIC) viene fornito in aggiunta al numero di identificazione del container.
Per le casse mobili e i semirimorchi si utilizza il codice ILU (Intermodal Loading Units) quale introdotto dalla norma europea EN 13044.
19 08 000 000 Mezzo di trasporto attivo alla frontiera
19 08 084 000 Ufficio doganale alla frontiera
Indicare, mediante il codice pertinente, il numero di riferimento dell’ufficio presso il quale il mezzo di trasporto attivo attraversa la frontiera della parte contraente.
I codici da utilizzare sono:
l’identificativo dell’ufficio doganale deve seguire la struttura definita per il dato 17 05 001 000 Ufficio doganale di destinazione/Numero di riferimento.
19 08 017 000 Numero di identificazione
Indicare l’identità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera della parte contraente.
In caso di trasporto combinato o quando ci si avvale di vari mezzi di trasporto, il mezzo di trasporto attivo è quello che muove il tutto. Ad esempio, se si tratta di camion su nave, il mezzo di trasporto attivo è la nave. Se si tratta di motrice e rimorchio, il mezzo di trasporto attivo è la motrice. A seconda del mezzo di trasporto interessato, per quanto concerne l’identità possono essere utilizzate le diciture seguenti:
19 08 061 000 Tipo di identificazione
Utilizzando il codice pertinente, indicare il tipo di numero di identificazione.
I codici da utilizzare sono:
per il tipo di identificazione devono essere utilizzati i codici indicati nel presente titolo per il dato 19 05 061 000 Mezzo di trasporto alla partenza/Tipo di identificazione.
19 08 062 000 Nazionalità
Indicare, mediante il codice pertinente, la nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera della parte contraente.
In caso di trasporto combinato o quando ci si avvale di vari mezzi di trasporto, il mezzo di trasporto attivo è quello che muove il tutto. Ad esempio, se si tratta di camion su nave, il mezzo di trasporto attivo è la nave. Se si tratta di motrice e rimorchio, il mezzo di trasporto attivo è la motrice.
I codici da utilizzare sono:
il codice Paese di cui alla nota introduttiva 8 numero 3.
19 02 000 000 Numero di riferimento del trasporto
Identificazione dell’itinerario compiuto dal mezzo di trasporto, ad esempio numero del viaggio, numero del volo IATA o numero dell’uscita, se pertinenti.
Per il trasporto aereo, nei casi in cui l’operatore dell’aeromobile trasporta merci nell’ambito di un accordo di code-sharing o di un analogo accordo contrattuale con altri partner, si utilizzano i numeri di volo dei partner.
19 10 000 000 Sigilli
19 10 068 000 Numero di sigilli
Indicare il numero di sigilli apposti sul materiale di trasporto, ove applicabile.
19 10 015 000 Identificativo
Questa informazione è fornita qualora uno speditore autorizzato presenti una dichiarazione per la cui autorizzazione sia previsto l’uso di sigilli di tipo speciale o al titolare del regime di transito sia stato concesso di utilizzare sigilli di tipo speciale.
Gruppo 99 – Altri dati (dati statistici, garanzie, dati relativi alle tariffe)
99 02 000 000 Tipo di garanzia
Indicare, mediante il codice pertinente, il tipo di garanzia utilizzato per l’operazione di transito.
I codici da utilizzare sono:
I codici applicabili sono:
* Per gli Stati membri dell’Unione europea.
99 03 000 000 Riferimento della garanzia
99 03 069 000 NRG (Numero di riferimento della garanzia)
Inserire il numero di riferimento della garanzia.
99 03 070 000 Codice di accesso
Inserire il codice di accesso.
99 03 012 000 Valuta
Utilizzando il codice pertinente, indicare la valuta in cui è espresso l’importo da coprire.
I codici da utilizzare sono:
codice della valuta di cui alla nota introduttiva 8 numero 2.
99 03 071 000 Importo da coprire
Indicare l’importo dell’obbligazione doganale che può sorgere o è sorta in relazione a una determinata dichiarazione e che dovrà essere coperta dalla garanzia.
99 03 073 000 Altro riferimento della garanzia
Inserire il riferimento della garanzia diverso dal numero di riferimento della garanzia (NRG).
99 04 000 000 Riferimento specifico della garanzia
Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella sui requisiti in materia di dati:
inserire il riferimento della garanzia diverso dal numero di riferimento della garanzia (NRG).
Titolo IV: Versioni linguistiche e relativi codici
Documento di accompagnamento transito
Il presente allegato si applica a decorrere dalla data di introduzione dell’aggiornamento del NCTS di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2879 o a ogni successivo aggiornamento di detta decisione.
Modello di documento di accompagnamento transito
Note e elementi d’informazione (dati) del documento di accompagnamento transito
Il presente allegato si applica a decorrere dalla data di introduzione dell’aggiornamento del NCTS di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2879 o a ogni successivo aggiornamento di tali decisioni.L’acronimo «BCP» («Business continuity plan» – «piano di continuità operativa») utilizzato in questo allegato riguarda la procedura di continuità operativa di cui all’articolo 26 dell’appendice I.Il documento di accompagnamento transito può essere stampato su carta semplice.Il documento di accompagnamento transito viene prodotto sulla base dei dati forniti dalla dichiarazione di transito, eventualmente rettificata dal titolare del regime di transito o verificata dall’ufficio doganale di partenza, completati come segue:
1. Casella MRN
L’MRN deve essere indicato sulla prima pagina e su tutti gli elenchi di articoli, fatta eccezione per i casi in cui questi formulari sono utilizzati nel contesto del BCP, nel qual caso non viene assegnato un MRN.
L’MRN viene prodotto anche sotto forma di codice a barre utilizzando il «codice 128» standard, set di caratteri «B».
2. Casella formulari
– Prima suddivisione: numero d’ordine del foglio stampato
– Seconda suddivisione: numero totale di fogli stampati (compresi gli elenchi degli articoli)
3. Casella sicurezza (11 07)
Se il documento non contiene informazioni di sicurezza, la casella viene lasciata vuota.
4. Casella totale articoli
La somma di tutti gli articoli contenuti in una dichiarazione.
5. Casella totale dei colli
La somma di tutti i colli contenuti in una dichiarazione.
6. Casella «BCP – Esemplare di rinvio da inviare all’ufficio doganale»
Nome, indirizzo e numero di identificazione dell’ufficio doganale al quale trasmettere la copia del documento di accompagnamento transito qualora sia utilizzato il BCP.
7. Casella garanzia non valida
In caso di ricorso al BCP, si indicano i codici Paese dei Paesi ove non è possibile utilizzare la garanzia fornita.
8. Incidenti durante il trasporto (BCP)
Questa sezione è utilizzata quando si ricorre al BCP e si sono verificati incidenti durante un trasporto.
Tra il momento in cui le merci lasciano l’ufficio doganale di partenza e quello in cui arrivano all’ufficio di destinazione può essere necessario aggiungere alcune menzioni sul documento di accompagnamento transito che accompagna le merci. Tali menzioni riguardano l’operazione di trasporto e devono essere annotate dal trasportatore responsabile del mezzo di trasporto su cui le merci sono caricate, man mano che si svolgono le operazioni. Le menzioni possono essere annotate a mano in modo leggibile; in tal caso, l’esemplare deve essere compilato a penna e in stampatello.
Si rammenta ai trasportatori che le merci possono essere trasbordate unicamente con l’autorizzazione delle autorità doganali del Paese nel cui territorio è effettuato il trasbordo, fatte salve le eccezioni previste/definite all’articolo 44 dell’appendice I.
Se le merci sono trasportate con unità di trasporto intermodale, quali ad esempio container, casse mobili e semirimorchi, il titolare del regime di transito non è tenuto a fornire queste informazioni se la situazione logistica relativa al punto di partenza non permette di fornire l’identità e la nazionalità del mezzo di trasporto al momento in cui le merci sono svincolate per il transito. Le unità di trasporto intermodale recano numeri di identificazione unici, indicati nel dato 19 07 063 000 (Numero di identificazione del container), senza manipolazione delle merci stesse durante il cambiamento modale.
Se ritengono che l’operazione di transito unionale possa proseguire normalmente, le autorità doganali, dopo aver adottato le misure eventualmente necessarie, vistano il documento di accompagnamento transito.
Tali menzioni si riferiscono alle caselle seguenti:
Casella ufficio doganale di registrazione dell’incidente:
Numero di riferimento dell’ufficio doganale dove è registrato l’incidente.
Casella codice incidente:
Indicare la natura dell’incidente verificatosi ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 1, dell’appendice I.
9. Casella Ufficio doganale di partenza (17 03)
In questa casella si indicano se del caso anche il nome e il numero di autorizzazione dello speditore autorizzato.
Il documento d’accompagnamento transito non può essere oggetto di alcuna modifica, aggiunta o soppressione, salvo indicazione contraria contenuta nel presente regolamento.
Elenco degli articoli
Il presente allegato si applica a decorrere dalla data di introduzione dell’aggiornamento del NCTS di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2879.
Modello di elenco di articoli
Note e elementi informativi (dati) dell’elenco degli articoli
Il presente allegato si applica a decorrere dalla data di introduzione dell’aggiornamento del NCTS di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2879 o a ogni successivo aggiornamento.
L’acronimo «BCP» («Business continuity plan» – «piano di continuità operativa») utilizzato in questo allegato riguarda situazioni in cui si applica la procedura di continuità operativa di cui all’articolo 26 dell’appendice I.
Le caselle dell’elenco degli articoli possono essere ingrandite in senso verticale. Oltre alle disposizioni delle note esplicative degli allegati A1 bis e B6 bis, gli elementi devono essere stampati come segue, se del caso utilizzando codici:
Le caselle dell’elenco degli articoli possono essere ingrandite in senso verticale. Oltre alle disposizioni delle note esplicative dell’allegato A1 bis, gli elementi devono essere stampati come segue, se del caso utilizzando codici:
1. Casella MRN — quale definita nell’allegato A3 bis. L’MRN deve essere stampato sulla prima pagina e su tutti gli elenchi di articoli, fatta eccezione per i casi in cui questi formulari sono utilizzati nel contesto del BCP, nel qual caso non viene assegnato un MRN.
2. Nelle varie caselle, a livello di ciascun articolo, devono essere stampati i seguenti dati:
a Casella tipo (11 01) – Da utilizzarsi solo in caso di spedizioni miste. Indicare la posizione effettiva delle merci (T1, T2 o T2F).
b. Casella formulari:
– Prima suddivisione: numero d’ordine del foglio stampato.
– Seconda suddivisione numero totale di fogli stampati (elenchi degli articoli).
Requisiti comuni in materia di dati per T2L/T2LF come prova della posizione doganale di merci unionali
Il presente allegato si applica a decorrere dalla data di introduzione del sistema relativo alla prova della posizione unionale delle merci di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2879 della Commissione, dell’11 aprile 2016, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all’utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell’Unione (GU L 99 del 15.4.2016, pag. 6).
Titolo I: Generalità
1. I dati che devono essere forniti per il T2L/T2LF come prova della posizione doganale di merci unionali sono indicati nella tabella sui requisiti in materia di dati. L’applicazione delle disposizioni specifiche relative a ciascun dato, come da descrizione di cui all’appendice II, titolo I, lascia impregiudicato lo stato dei dati quale definito nelle tabelle dei requisiti in materia di dati.
2. I simboli «A», «B» o «C» nella tabella seguente non hanno rilevanza sul fatto che taluni dati sono raccolti soltanto quanto le circostanze lo richiedono. Essi possono essere integrati dalle condizioni o dai chiarimenti elencati nelle note allegate ai requisiti in materia di dati.
3. I formati, i codici e, se del caso, la struttura dei requisiti dei dati descritti nel presente allegato sono specificati all’allegato B3bis .
Titolo II: Simboli
Simboli nelle caselle
Ogni combinazione dei simboli «X» e «Y» indica che il dato di cui trattasi può essere fornito dal dichiarante a ognuno dei livelli interessati.
Titolo III
Sezione I: Tabella dei requisiti in materia di dati
(Le note alla presente tabella sono inserite fra parentesi)
Gruppo 1 – Informazioni del messaggio (inclusi i codici dei regimi)
Gruppo 2 – Riferimenti a messaggi, documenti, certificati e autorizzazioni
Gruppo 3 – Parti
Gruppo 5 – Date/Ore/Periodi/Luoghi/Paesi/Regioni
Gruppo 6 – Identificazione delle merci
Gruppo 7 – Informazioni sui trasporti (modi, mezzi e apparecchiature)
Sezione II: Note
Titolo IV: Note in relazione ai requisiti in materia di dati
Sezione I: Introduzione
Le descrizioni e le note di cui al presente titolo si applicano ai dati di cui alla tabella dei requisiti in materia di dati del titolo III, capitolo 3, sezione I, del presente allegato.
Sezione II: Requisiti in materia di dati
1/3. Prova del tipo di posizione doganale
Inserire il codice pertinente.
1/4. Formulari
Indicare il numero d’ordine del fascicolo rispetto al totale dei fascicoli utilizzati (formulari e formulari supplementari senza alcuna distinzione). Se ad esempio si presentano un formulario e due formulari complementari, numerare il formulario con le cifre «1/3», il primo formulario complementare con «2/3» ed il secondo formulario complementare con «3/3».
Se la prova della posizione è compilata a partire da due fascicoli di quattro esemplari invece di un fascicolo di otto esemplari, questi due fascicoli sono ritenuti costituire un solo fascicolo per quanto concerne il numero di formulari.
1/5. Distinte di carico
Indicare, in cifre, il numero di distinte di carico eventualmente allegate o il numero di elenchi descrittivi di carattere commerciale autorizzati dall’autorità competente.
1/6. Numero di articoli
Numero dell’articolo in relazione al numero totale di articoli riportati nella prova della posizione doganale di merci unionali qualora vi sia più di un articolo.
1/8. Firma/Autenticazione
Firma o autenticazione della pertinente prova della posizione doganale di merci unionali.
1/9. Numero totale di articoli
Numero totale di articoli dichiarati nella prova della posizione doganale di merci unionali. L’articolo è definito come le merci in una prova della posizione doganale di merci unionali che hanno in comune tutti i dati con l’attributo «X» nella tabella relativa ai requisiti in materia di dati di cui al titolo III, capitolo 3, sezione I, del presente allegato.
2/1. Dichiarazione semplificata/Documenti precedenti
Se del caso, indicare il riferimento della dichiarazione doganale sulla base della quale è rilasciata la prova della posizione doganale dei beni dell’Unione.
Se è fornito l’MRN della dichiarazione doganale per l’immissione in libera pratica e la prova della posizione doganale di merci unionali non riguarda tutti gli articoli delle merci riprese nella dichiarazione doganale, indicare in quest’ultima i rispettivi numeri degli articoli.
2/2. Menzioni speciali
Inserire il codice pertinente.
2/3. Documenti presentati, certificati e autorizzazioni, riferimenti complementari
a) Identificazione o numero di riferimento di documenti, certificati e autorizzazioni unionali o internazionali prodotti a supporto della prova della posizione e riferimenti complementari.
Indicare, utilizzando i codici pertinenti, le informazioni richieste da regolamentazioni specifiche eventualmente applicabili e i riferimenti dei documenti presentati a sostegno della prova della posizione, oltre ai riferimenti complementari.
b) Identificazione o numero di riferimento di documenti, certificati e autorizzazioni nazionali prodotti a supporto della prova della posizione e riferimenti complementari.
Se del caso, indicare il numero di autorizzazione dell’emittente autorizzato.
2/5. LRN (Numero di riferimento locale)
Va utilizzato il numero di riferimento locale (LRN). Esso è definito a livello nazionale ed assegnato dal dichiarante in accordo con le autorità competenti per identificare ogni singola prova di posizione.
3/1. Esportatore
Indicare cognome e nome o la ragione sociale e l’indirizzo della persona interessata.
3/2 N. di identificazione dell’esportatore
Per gli Stati membri dell’Unione europea: indicare il numero EORI.
Per i paesi di transito comune: indicare il numero EORI nell’Unione e il numero di identificazione dell’operatore in un paese di transito comune. Se il numero EORI non è stato concesso, indicare unicamente il numero di identificazione dell’operatore in un paese di transito comune.
3/20. N. di identificazione del rappresentante
Questa informazione è richiesta se diversa dal dato 3/43. (N. di identificazione della persona che chiede una prova della posizione doganale di merci unionali).
Per gli Stati membri dell’Unione europea: indicare il numero EORI.
Per i paesi di transito comune: indicare il numero EORI nell’Unione e il numero di identificazione dell’operatore in un paese di transito comune. Se il numero EORI non è stato concesso, indicare unicamente il numero di identificazione dell’operatore in un paese di transito comune.
3/21. Codice di qualifica del rappresentante
Indicare il codice pertinente relativo alla qualifica del rappresentante.
3/43. Numero di identificazione della persona che chiede una prova della posizione doganale di merci unionali
Per gli Stati membri dell’Unione europea: indicare il numero EORI.
Per i paesi di transito comune: indicare il numero EORI nell’Unione e il numero di identificazione dell’operatore in un paese di transito comune. Se il numero EORI non è stato concesso, indicare unicamente il numero di identificazione dell’operatore in un paese di transito comune.
5/4. Data della dichiarazione
Data in cui la rispettiva prova della posizione è stata rilasciata e, se del caso, firmata o comunque autenticata.
5/5. Luogo della dichiarazione
Luogo in cui è stata rilasciata la rispettiva prova della posizione.
5/28. Periodo di validità richiesto per la prova
Indicare il periodo di validità richiesto della prova della posizione doganale di merci unionali, espresso in giorni.
6/1. Massa netta (kg)
Indicare la massa netta, espressa in chilogrammi, per ciascun articolo di merce. Per massa netta si intende la massa delle merci senza alcun imballaggio.
Quando una massa netta superiore a 1 kg comporta una frazione di unità (kg), si procede al seguente arrotondamento:
– da 0,001 a 0,499: arrotondamento all’unità inferiore (kg),
– da 0,5 a 0,999: arrotondamento all’unità superiore (kg).
Una massa netta inferiore a un kg deve essere indicata come «0» seguito da un numero di decimali fino a 6, eliminando tutti gli «0» alla fine della quantità (ad esempio, 0,123 per un imballaggio di 123 grammi, 0,00304 per un imballaggio di 3 grammi e 40 milligrammi o 0,000654 per un imballaggio di 654 milligrammi).
6/5. Massa lorda (kg)
La massa lorda è il peso delle merci compreso l’imballaggio ma escluso il materiale di trasporto.
Se la massa lorda è superiore a 1 kg e comporta una frazione di unità (kg), si procede al seguente arrotondamento:
– da 0,001 a 0,499: arrotondamento all’unità inferiore (kg),
– da 0,5 a 0,999: arrotondamento all’unità superiore (kg).
Una massa netta inferiore a un kg deve essere indicata come «0» seguito da un numero di decimali fino a 6, eliminando tutti gli «0» alla fine della quantità (ad esempio, 0,123 per un imballaggio di 123 grammi, 0,00304 per un imballaggio di 3 grammi e 40 milligrammi o 0,000654 per un imballaggio di 654 milligrammi).
Laddove possibile l’operatore economico può indicare tale peso a livello di articolo.
6/8. Descrizione delle merci
Inserire la descrizione commerciale abituale. Se deve essere fornito il codice delle merci, la descrizione deve essere sufficientemente precisa per consentire la classificazione delle merci.
6/9. Tipo di colli
Inserire il codice che specifica il tipo di colli.
6/10. Numero di colli
Numero totale di colli sulla base dell’unità di imballaggio esterna più piccola. Il numero di articoli singoli imballati in modo da non poter essere divisi senza prima aprire l’imballaggio, o numero di pezzi se le merci sono prive di imballaggio.
Questo dato non deve essere fornito nel caso di merci alla rinfusa.
6/11. Marchi di spedizione
Descrizione libera dei marchi e dei numeri sulle unità di trasporto o sui colli.
6/14. Codice delle merci – Codice della nomenclatura combinata
Inserire il codice corrispondente alle merci, composto almeno dalle sei cifre del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci. Il codice delle merci può essere ampliato a otto cifre ad uso nazionale.
7/2. Container
Indicare la situazione presunta al passaggio della frontiera della parte contraente sulla base delle informazioni disponibili all’atto della presentazione della richiesta di prova, utilizzando il codice pertinente.
7/10. Numero di identificazione del container
Marchi (lettere e/o numeri) che identificano il container utilizzato per il trasporto.
Per modi di trasporto diversi da quello aereo, il container è una cassa speciale per il trasporto di merci, rafforzata e sovrapponibile, che consente la movimentazione orizzontale o verticale.
Nel trasporto aereo, il container è una cassa speciale per il trasporto di merci, rafforzata e che consente la movimentazione orizzontale o verticale.
Ai fini del presente dato le casse mobili e i semirimorchi utilizzati per il trasporto stradale e ferroviario sono considerati container.
Se del caso, per i container contemplati dalla norma ISO 6346, l’identificativo (prefisso) assegnato dall’Ufficio internazionale dei contenitori e del trasporto intermodale (Bureau international des containers – BIC) viene fornito in aggiunta al numero di identificazione del container.
Per le casse mobili e i semirimorchi si utilizza il codice ILU (Intermodal Loading Units) quale introdotto dalla norma europea EN 13044.
Formato e codici dei requisiti comuni in materia di dati per T2L/T2LF come prova della posizione doganale di merci unionali
Il presente allegato si applica a decorrere dalla data di introduzione del sistema relativo alla prova della posizione unionale delle merci di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2879 della Commissione, dell’11 aprile 2016, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all’utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell’Unione (GU L 99 del 15.4.2016, pag. 6).
Titolo I: Generalità
1. I formati, i codici e, se del caso, la struttura dei dati compresi nel presente allegato si applicano in relazione ai requisiti in materia di dati per la prova della posizione doganale di merci unionali specificati nell’allegato B2bis , titolo III.
2. I formati, i codici e, se del caso, la struttura dei dati definiti nel presente allegato si applicano alla prova della posizione doganale di merci unionali su supporto cartaceo.
3. Il titolo II del presente allegato comprende i formati relativi ai dati.
4. Quando le informazioni contenute in una prova della posizione doganale di merci unionali di cui all’allegato B2bis , titolo III, assumono la forma di codici, si applica l’elenco dei codici fornito nel titolo III del presente allegato.
5. Il termine «tipo/lunghezza» nella spiegazione relativa a un attributo precisa le prescrizioni in materia di tipo e di lunghezza del dato. I codici relativi al tipo di dato sono i seguenti:
a alfabetico
n numerico
an alfanumerico
Il numero che segue il codice indica la lunghezza del dato autorizzata. Si applicano le seguenti convenzioni.
I due puntini facoltativi prima dell’indicazione della lunghezza indicano che i dati non hanno una lunghezza fissa: in tal caso l’indicazione concerne il numero massimo di caratteri utilizzabile. Una virgola nella lunghezza del dato indica che l’attributo può contenere decimali, nel qual caso la cifra prima della virgola indica la lunghezza totale dell’attributo e la cifra che segue la virgola indica il numero massimo di decimali.
Esempi di lunghezze e formati del campo:
a1 1 carattere alfabetico, lunghezza fissa
n2 2 caratteri numerici, lunghezza fissa
an3 3 caratteri alfanumerici, lunghezza fissa
a.4 fino a 4 caratteri alfabetici
n.5 fino a 5 caratteri numerici
an.6 fino a 6 caratteri alfanumerici
n.7,2 fino a 7 caratteri numerici compresi al massimo 2 decimali, è ammessa la fluttuazione di un separatore.
6. La cardinalità a livello di intestazione nella tabella di cui al titolo II del presente allegato indica il numero di volte in cui il dato può essere utilizzato a livello di intestazione in una prova della posizione doganale di merci unionali.
7. La cardinalità a livello di articolo nella tabella di cui al titolo II del presente allegato indica il numero di volte in cui il dato può essere ripetuto in relazione all’articolo nella prova della posizione doganale di merci unionali in questione.
Titolo II: Formati e cardinalità dei requisiti comuni in materia di dati per la prova della posizione doganale di merci unionali
Titolo III: Codici relativi ai requisiti comuni in materia di dati per la prova della posizione doganale di merci unionali
Il presente titolo contiene i codici da utilizzare per le prove standard su supporto cartaceo della posizione doganale di merci unionali.
1/3. Prova del tipo di posizione doganale
Codici da utilizzare nel contesto dei documenti T2L
T2L Prova attestante la posizione doganale di merci unionali
T2LF Prova attestante la posizione doganale delle merci unionali spedite verso, da o tra territori fiscali speciali
T2LSM Prova attestante la posizione delle merci dirette a San Marino in applicazione dell’articolo 2 della decisione n. 4/92 del comitato di cooperazione CEE-San Marino del 22 dicembre 1992.
2/1. Dichiarazione semplificata/Documenti precedenti
Questo dato è costituito da codici alfanumerici.
Ciascun codice si compone di tre elementi. Il primo elemento (an.3), rappresentato da una combinazione di cifre e/o lettere, indica la natura del documento. Il secondo elemento (an.35) rappresenta i dati del documento indispensabili per identificarlo, ovvero il suo numero di identificazione o altro riferimento riconoscibile. Il terzo elemento (an.5) è utilizzato per individuare a quale elemento del documento precedente è fatto riferimento.
Se è presentata una dichiarazione doganale su supporto cartaceo, i tre elementi sono separati da un trattino (–).
1. Il primo elemento (an.3):
Scegliere l’abbreviazione del documento dall’elenco delle abbreviazioni dei documenti riportato di seguito.
Elenco delle abbreviazioni dei documenti
(Codici numerici estratti dai repertori UN per l’interscambio elettronico di dati per l’amministrazione, il commercio ed il trasporto, 2014b: elenco di codici per il dato 1001, nome del documento/messaggio in codice).
2. Il secondo elemento (an.35):
Inserire il numero di identificazione del documento o altro riferimento riconoscibile.
3. Il terzo elemento (an.5):
Il numero di articolo delle merci interessate quale fornito nel dato 1/6. Numero di articolo nel precedente documento.
2/2. Menzioni speciali
Le menzioni speciali che riguardano l’ambito doganale sono codificate con un codice numerico a cinque cifre. Il codice viene inserito dopo la menzione considerata, a meno che la legislazione delle parti contraenti non preveda che il codice sostituisca il testo.
2/3. Documenti presentati, certificati e autorizzazioni, riferimenti complementari
- I documenti, i certificati e le autorizzazioni internazionali o delle parti contraenti presentati a sostegno della prova della posizione doganale di merci unionali e i riferimenti complementari sono indicati utilizzando un codice definito nel titolo II seguito da un numero di identificazione o da un altro riferimento riconoscibile. L’elenco di documenti, certificati, autorizzazioni, dei riferimenti complementari e dei rispettivi codici figura nella base dati TARIC.
- I documenti, i certificati e le autorizzazioni nazionali presentati a sostegno della prova della posizione doganale di merci unionali e i riferimenti complementari sono indicati utilizzando un codice definito nel titolo II, eventualmente seguito da un numero di identificazione o da un altro riferimento riconoscibile. I quattro caratteri che formano il codice corrispondono alla nomenclatura propria di ciascun paese.
3/2. Codice di qualifica del rappresentante
Per designare la qualifica di rappresentante è necessario inserire uno dei seguenti codici (n1) prima del nome e dell’indirizzo completi:
2 Rappresentante – rappresentanza diretta (il rappresentante doganale agisce in nome e per conto di un’altra persona)
3 Rappresentante – rappresentanza indiretta (il rappresentante doganale agisce in nome proprio ma per conto di un’altra persona)
Se è stampato su supporto cartaceo, il codice viene inserito tra parentesi quadre (es.: [2] o [3]).
7/2. Container
0 Merci non trasportate in container
1 Merci trasportate in container.
Nota esplicativa sull’uso della distinta di carico
Salvo se diversamente specificato, il presente allegato si applica a decorrere dalla data di introduzione dell’aggiornamento del NCTS di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2879 della Commissione, dell’11 aprile 2016, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all’utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell’Unione (GU L 99 del 15.4.2016, pag. 6).
Titolo I: Generalità
1. Definizioni
La distinta di carico di cui all’articolo 7 dell’appendice III è un documento conforme alle caratteristiche descritte nel presente allegato.
2. Formulario della distinta di carico
2.1 Soltanto la parte anteriore del formulario può essere utilizzata come distinta di carico.
2.2 Le distinte di carico recano:
- l’intestazione «Distinta di carico»;
- un riquadro di 70 mm per 55 mm diviso in una parte superiore di 70 mm per 15 mm e in una parte inferiore di 70 mm per 40 mm;
- nell’ordine seguente, colonne la cui intestazione è redatta come segue:
– numero d’ordine,
– marchi, numeri, quantità e natura dei colli; descrizione delle merci,
– paese di spedizione/esportazione,
– massa lorda in chilogrammi,
– spazio riservato all’amministrazione.
Gli interessati possono adattare la larghezza delle colonne alle loro necessità. Tuttavia la colonna intitolata «Spazio riservato all’amministrazione» deve avere una larghezza minima di 30 mm. Gli interessati possono inoltre disporre liberamente spazi diversi da quelli previsti alle lettere a), b) e c).
2.3 Nello spazio immediatamente sottostante l’ultima iscrizione deve essere tracciata una linea orizzontale e gli spazi non utilizzati devono essere barrati in modo da rendere impossibili ulteriori aggiunte.
Titolo II: Informazioni da inserire nelle diverse rubriche
1. Riquadro
1.1 Parte superiore
Quando la distinta di carico è allegata a una dichiarazione di transito, il titolare del regime di transito annota nella parte superiore la sigla «T1», «T2» o «T2F».
Quando la distinta di carico è allegata a un documento T2L, l’interessato annota nella parte superiore la sigla «T2L» o la sigla «T2LF».
1.2 Parte inferiore
In questa parte del riquadro devono figurare gli elementi indicati nel paragrafo 4 del titolo III.
2. Colonne
2.1 Numero d’ordine
Ogni articolo indicato nella distinta di carico deve essere preceduto da un numero d’ordine.
2.2 Marchi, numeri, quantità e natura dei colli; descrizione delle merci
Quando la distinta di carico è allegata a una dichiarazione di transito, le informazioni richieste sono fornite conformemente agli allegati B1 e B6bis dell’appendice III. Nella distinta devono figurare le informazioni che nella dichiarazione di transito sono riportate nelle caselle 31 (Colli e descrizione delle merci), 44 (Menzioni speciali/documenti presentati/certificati e autorizzazioni) e, se del caso, nelle caselle 33 (Codice delle merci) e 38 (Massa netta).
Se a un documento T2L è allegata una distinta di carico, le informazioni richieste devono essere riportate conformemente all’allegato B2bis dell’appendice IIIbis .
2.3 Paese di spedizione/esportazione
Indicare il nome del paese dal quale le merci sono spedite o esportate. Non utilizzare questa colonna se a un documento T2L è allegata una distinta di carico.
2.4 Massa lorda (kg)
Indicare le menzioni riportate nella casella 35 del DAU (cfr. allegati B2bis e B6bis dell’appendice III).
Titolo III: Uso delle distinte di carico
1. Una dichiarazione di transito non può contenere sia una distinta di carico che uno o più formulari supplementari.
2. In caso di utilizzo di distinte di carico, le caselle 15 (paese di spedizione/esportazione), 32 (numero di articolo), 33 (Codice delle merci), 35 (massa lorda [kg]) e, se del caso, 44 (Menzioni speciali, documenti presentati, certificati ed autorizzazioni) del formulario della dichiarazione di transito devono essere barrate e la casella 31 (Colli e descrizione delle merci) non può essere utilizzata per annotare i marchi, i numeri, la quantità e natura dei colli o la descrizione delle merci. Nella casella 31 (Colli e descrizione delle merci) del formulario di dichiarazione di transito utilizzato vanno riportati un riferimento al numero d’ordine e il simbolo delle varie distinte di carico.
3. La distinta di carico è presentata nello stesso numero di esemplari della dichiarazione di transito cui si riferisce.
4. All’atto della registrazione della dichiarazione di transito, la distinta di carico è munita dello stesso numero di registrazione degli esemplari della dichiarazione di transito cui si riferisce. Questo numero deve essere apposto mediante un timbro recante il nome dell’ufficio doganale di partenza oppure a mano. In quest’ultimo caso è necessario anche il timbro ufficiale di detto ufficio.
La firma di un funzionario dell’ufficio doganale di partenza è facoltativa.
5. Quando a un formulario utilizzato per il regime T1 o T2 sono allegate più distinte di carico, queste devono recare un numero d’ordine attribuito dal titolare del regime di transito; il numero delle distinte di carico allegate è indicato nella casella 4 (Distinte di carico) di detto formulario.
6. Le disposizioni di cui ai paragrafi da 1 a 5 si applicano mutatis mutandis qualora la distinta di carico sia allegata a un documento T2L.
Appendice IV
Assistenza reciproca per il recupero dei crediti
Oggetto
Art. 1
La presente appendice stabilisce le norme per garantire il recupero in ciascun paese dei crediti di cui all’articolo 3 sorti in un altro paese. Le disposizioni di applicazione sono stabilite nell’allegato I della presente appendice.
Definizioni
Arti. 2
Ai sensi della presente appendice s’intende per:
– «autorità richiedente», l’autorità competente di un paese che presenta una richiesta di assistenza per uno dei crediti di cui all’articolo 3;
– «autorità adita», l’autorità competente di un paese cui è diretta una richiesta di assistenza.
Ambito di applicazione
Art. 3
La presente appendice si applica a:
- tutti i crediti relativi a un debito di cui all’articolo 3, lettera l), dell’appendice I che sono esigibili in relazione a un’operazione di transito comune iniziata dopo l’entrata in vigore della presente appendice;
- interessi e spese relativi al recupero dei crediti di cui sopra.
Richiesta di informazioni
Art. 4
- L’autorità adita fornisce all’autorità richiedente, su richiesta di quest’ultima, tutte le informazioni utili per il recupero di crediti.
Al fine di ottenere tali informazioni, l’autorità adita esercita i poteri previsti dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative applicabili per il recupero di crediti analoghi sorti nel paese in cui essa ha sede.
2. La richiesta di informazioni contiene almeno le seguenti informazioni:
- nome, indirizzo e altri dati utili all’identificazione della persona cui si riferiscono le informazioni da fornire;
- informazioni relative al credito o ai crediti, come la natura e l’importo del credito;
- altre informazioni, se necessarie.
3. L’autorità adita non è tenuta a trasmettere informazioni:
a) che non sarebbe in grado di ottenere per il recupero di crediti analoghi sorti nel paese in cui essa ha sede;
b) che rivelerebbero un segreto commerciale, industriale o professionale; ovvero
c) la cui comunicazione sarebbe tale da pregiudicare la sicurezza o l’ordine pubblico del paese in cui essa ha sede.
4. L’autorità adita informa l’autorità richiedente dei motivi che si oppongono al soddisfacimento della richiesta di informazioni.
5. Le informazioni ottenute in forza del presente articolo sono utilizzate unicamente per le finalità della presente Convenzione e ad esse è riconosciuta dal paese ricevente la stessa protezione di cui beneficiano le informazioni dello stesso genere a norma delle leggi di detto paese. Tali informazioni possono essere impiegate per altre finalità soltanto con il consenso scritto dell’autorità competente che le fornisce e sono sottoposte alle restrizioni stabilite da detta autorità.
6. La richiesta di informazioni è redatta utilizzando il formulario di cui all’allegato II della presente appendice.
Richiesta di notifica
Art. 5
- Su richiesta dell’autorità richiedente, l’autorità adita procede, secondo le norme legislative in vigore per la notifica di atti o decisioni analoghi nel paese in cui ha sede, alla notifica al destinatario di tutti gli atti e le decisioni, ivi compresi quelli giudiziari, relativi ad un credito e/o un suo recupero, emanati nel paese in cui ha sede l’autorità richiedente.
- La richiesta di notifica contiene almeno le seguenti informazioni:
- nome, indirizzo e altri dati utili ai fini dell’identificazione del destinatario;
- natura e oggetto dell’atto o della decisione da notificare;
- informazioni relative al credito o ai crediti, come la natura e l’importo del credito;
- altre informazioni, se necessarie.
2bis . L’autorità richiedente presenta una richiesta di notifica solo qualora non sia in grado di provvedere alla notifica nel paese in cui ha sede conformemente alle norme che disciplinano la notifica dei documenti in questione o qualora tale notifica dia luogo a difficoltà eccessive.
3. L’autorità adita informa immediatamente l’autorità richiedente circa il seguito dato alla richiesta di notifica e, più in particolare, circa la data in cui l’atto o la decisione sono stati trasmessi al destinatario.
4. La richiesta di notifica è redatta utilizzando il formulario di cui all’allegato III della presente appendice.
Richiesta di recupero
Art. 6
- Su richiesta dell’autorità richiedente, l’autorità adita procede, secondo le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative applicabili per il recupero dei crediti analoghi sorti nel paese in cui essa ha sede, al recupero dei crediti oggetto di un titolo esecutivo.
- A tal fine ogni credito che sia oggetto di una richiesta di recupero è considerato credito del paese in cui ha sede l’autorità adita, fatta salva l’applicazione dell’articolo 12.
Art. 7
- La richiesta di recupero di un credito che l’autorità richiedente inoltra all’autorità adita deve essere accompagnata da un esemplare ufficiale o da una copia certificata conforme del titolo esecutivo emesso nel paese in cui ha sede l’autorità richiedente e, se del caso, dall’originale o da una copia certificata conforme di altri documenti necessari al recupero.
- L’autorità richiedente può formulare una richiesta di recupero soltanto:
- se il credito e/o il titolo esecutivo non sono contestati nel paese in cui essa ha sede;
- quando essa ha avviato, nel paese in cui ha sede, la procedura di recupero che può essere eseguita in base al titolo di cui al paragrafo 1, e quando le misure adottate non hanno condotto al pagamento integrale del credito;
- se l’importo del credito è superiore a 1500 EUR. Il controvalore in valuta nazionale degli importi in EUR di cui alla presente appendice è calcolato conformemente alle disposizioni dell’articolo 22 dell’appendice II.
- La richiesta di recupero contiene almeno le seguenti informazioni:
- nome, indirizzo e altri dati utili ai fini dell’identificazione della persona interessata;
- natura esatta del credito o dei crediti;
- importo del credito o dei crediti;
- altre informazioni, se necessarie;
- una dichiarazione dell’autorità richiedente che precisa la data a decorrere dalla quale è possibile procedere all’esecuzione secondo le norme giuridiche in vigore nel paese in cui essa ha sede e conferma che sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2.
- L’autorità richiedente invia all’autorità adita, non appena ne sia a conoscenza, ogni informazione utile relativa al caso che ha motivato la richiesta di recupero.
Art. 8
Il titolo esecutivo per il recupero del credito è, all’occorrenza e secondo le disposizioni in vigore nel paese in cui ha sede l’autorità adita, omologato, riconosciuto, completato o sostituito con un titolo che ne permetta l’esecuzione nel suo territorio.
All’omologazione, al riconoscimento al completamento o alla sostituzione del titolo si deve provvedere quanto prima a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta di recupero. Essi non possono essere rifiutati quando il titolo esecutivo nel paese in cui ha sede l’autorità richiedente sia formalmente regolare.
Nel caso in cui il compimento di una di queste formalità dia luogo ad un esame o ad una contestazione relativa al credito e/o al titolo esecutivo emesso dall’autorità richiedente si applica l’articolo 12.
Art. 9
- Il recupero è effettuato nella moneta del paese in cui ha sede l’autorità adita.
- L’autorità adita può, se lo consentono le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti nel paese in cui ha sede, concedere al debitore una dilazione di pagamento o autorizzare un pagamento rateale. Gli interessi riscossi dall’autorità adita per tale dilazione di pagamento devono essere trasferiti all’autorità richiedente.
È altresì trasferito all’autorità richiedente ogni altro interesse riscosso per ritardato pagamento a norma delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti nel paese in cui ha sede l’autorità adita.
Art. 10
I crediti da recuperare non beneficiano di nessun privilegio nel paese in cui ha sede l’autorità adita.
Art. 11
L’autorità adita informa senza indugio l’autorità richiedente del seguito dato alla richiesta di recupero.
Richieste contestate
Art. 12
- Se, nel corso della procedura di recupero, un interessato contesta il credito e/o il titolo esecutivo emesso nel paese in cui ha sede l’autorità richiedente, questi deve adire l’organo competente del paese in cui ha sede l’autorità richiedente, secondo le norme vigenti in quest’ultimo. Quest’azione deve essere notificata dall’autorità richiedente all’autorità adita. Essa può, inoltre essere notificata dall’interessato all’autorità adita.
- Non appena l’autorità adita ha ricevuto la notifica di cui al paragrafo 1 dall’autorità richiedente o dall’interessato, essa sospende la procedura di esecuzione in attesa della decisione dell’organo competente in materia.
2bis. Se lo ritiene necessario, e fatto salvo l’articolo 13, l’autorità adita può far ricorso a provvedimenti cautelari per garantire il recupero, se le disposizioni legislative o regolamentari in vigore nel paese in cui essa ha sede lo consentono per crediti analoghi.
3. Quando la contestazione riguarda i provvedimenti esecutivi adottati nel paese in cui ha sede l’autorità adita, l’azione è avviata davanti all’organo competente di questo paese, in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari ivi vigenti.
4. Qualora l’organo competente adito ai sensi del paragrafo 1 sia un tribunale ordinario o amministrativo, la decisione di tale tribunale, sempreché sia favorevole all’autorità richiedente e consenta il recupero del credito nel paese in cui l’autorità richiedente ha sede, costituisce il «titolo esecutivo» ai sensi degli articoli 6, 7 e 8 e il recupero del credito è effettuato sulla base di tale decisione.
Richiesta di adozione di provvedimenti cautelari
Art. 13
- Su domanda dell’autorità richiedente, l’autorità adita procede all’adozione di provvedimenti cautelari, se consentito dalla legislazione nazionale e conformemente alle proprie prassi amministrative, per garantire il recupero qualora un credito o il titolo che consente l’esecuzione nel paese in cui ha sede l’autorità richiedente sia contestato al momento della presentazione della richiesta o qualora il credito non sia ancora oggetto di un titolo che consente l’esecuzione nel paese in cui ha sede l’autorità richiedente, purché l’adozione di provvedimenti cautelari sia possibile, in una situazione analoga, in base alla legislazione e alle prassi amministrative del paese.
1bis. La richiesta di provvedimenti cautelari può essere corredata di altri documenti relativi ai crediti emessi nel paese in cui ha sede l’autorità richiedente.
2. Per l’attuazione del paragrafo 1 si applicano mutatis mutandis l’articolo 6, l’articolo 7, paragrafi 3 e 4, e gli articoli 8, 11, 12 e 14.
3. La richiesta di provvedimenti cautelari è redatta utilizzando il formulario di cui all’allegato IV della presente appendice.
Deroghe
Art. 14
L’autorità adita non è tenuta:
- ad accordare l’assistenza prevista dagli articoli da 6 a 13 se il recupero del credito è di natura tale da provocare, a causa della situazione del debitore, gravi difficoltà d’ordine economico o sociale nel paese, in cui essa ha sede, nella misura in cui le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative in vigore nel paese consentano tale deroga per crediti nazionali;
- ad accettare il recupero di un credito se ritiene che ciò può contravvenire all’ordine pubblico o ad altro interesse essenziale del paese nel quale ha sede l’autorità;
- a procedere al recupero del credito quando l’autorità richiedente non ha esaurito, sul territorio del paese in cui essa ha sede, le azioni esecutive del credito stesso;
- ad accordare assistenza se l’importo totale dei crediti per i quali è chiesta l’assistenza è inferiore a 1500 EUR.
L’autorità adita informa l’autorità richiedente dei motivi che ostano all’accoglimento della richiesta di assistenza.
Art. 15
- I problemi riguardanti la prescrizione sono disciplinati esclusivamente dalle norme di legge in vigore nel paese in cui ha sede l’autorità richiedente.
- Gli atti di recupero compiuti dall’autorità adita in conformità della richiesta di assistenza che, se fossero stati effettuati dall’autorità richiedente, avrebbero avuto l’effetto di sospendere, di interrompere o di prorogare la prescrizione secondo le norme di legge vigenti nel paese in cui ha sede l’autorità richiedente, si considerano, a questo effetto, compiuti in quest’ultimo paese.
- L’autorità richiedente e l’autorità interpellata si informano a vicenda di qualsiasi provvedimento che interrompe, sospende o proroga i termini di prescrizione del credito per il quale sono chiesti le misure di recupero o i provvedimenti cautelari o che può produrre tale effetto.
Riservatezza
Art. 16
I documenti e le informazioni inviati all’autorità adita per l’applicazione della presente appendice possono essere comunicati soltanto:
- alla persona cui si fa riferimento nella richiesta di assistenza;
- alle persone e alle autorità incaricate del recupero dei crediti, e solo ai fini del recupero stesso;
- alle autorità giudiziarie competenti per le azioni di recupero dei crediti.
Lingue
Art. 17
- Le richieste di assistenza e i relativi documenti sono corredati di una traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del paese in cui ha sede l’autorità adita o in una lingua che possa essere accettata da detta autorità.
- Le informazioni e gli altri dati comunicati dall’autorità adita all’autorità richiedente sono redatti nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del paese in cui ha sede dell’autorità adita o in un’altra lingua concordata tra l’autorità richiedente e l’autorità adita.
Spese di assistenza
Art. 18
- I paesi interessati rinunciano da una parte e dall’altra a qualsiasi rimborso delle spese risultanti dall’assistenza reciproca che essi si prestano in applicazione della presente appendice.
Tuttavia, qualora il recupero presenti una difficoltà particolare, riguardi spese molto elevate o si ricolleghi alla lotta contro le organizzazioni criminali, l’autorità richiedente e l’autorità adita possono convenire modalità specifiche di rimborso caso per caso.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, il paese in cui ha sede l’autorità richiedente resta responsabile, nei confronti del paese in cui ha sede l’autorità adita, delle conseguenze pecuniarie di azioni riconosciute non fondate quanto all’esistenza del credito o alla validità del titolo emesso dall’autorità richiedente.
Autorità abilitate
Art. 19
I paesi comunicano alla Commissione l’elenco delle autorità abilitate a formulare o a ricevere richieste di assistenza, nonché ogni successiva modifica dello stesso.
La Commissione mette le informazioni ricevute a disposizione degli altri paesi.
Art. 20–22
(La presente appendice non contiene gli articoli da 20 a 22)
Disposizioni finali
Art. 23
Le disposizioni della presente appendice non ostano all’applicazione di una più ampia assistenza reciproca che alcuni paesi si accordano o potrebbero accordarsi in virtù di accordi o convenzioni, anche nel settore della notifica di atti giudiziari o extragiudiziari.
Art. 24–26
(La presente appendice non contiene gli articoli da 24 a 26).
Allegato I
Disposizioni applicative
Titolo I: Ambito di applicazione
Art. 1
- Il presente allegato stabilisce le modalità pratiche per l’applicazione dell’appendice IV.
- Il presente allegato stabilisce inoltre le modalità pratiche per la conversione e il trasferimento delle somme recuperate.
Titolo II : Disposizioni generali
Art. 1 bis
- L’autorità richiedente può formulare una richiesta di assistenza per un solo credito o per diversi crediti qualora questi siano recuperabili nei confronti di una stessa persona.
- Una richiesta di informazioni, recupero o provvedimenti cautelari può riguardare una delle seguenti persone:
- il debitore o i debitori;
- oppure un’altra persona tenuta al pagamento del credito ai sensi delle norme vigenti nel paese in cui ha sede l’autorità richiedente.
Qualora l’autorità richiedente abbia conoscenza che i beni appartenenti all’una o all’altra delle persone designate al comma precedente sono detenuti da una terza persona, la richiesta può riguardare anche quest’ultima.
3. Qualora l’autorità adita rifiuti di trattare una richiesta di assistenza, notifica all’autorità richiedente i motivi del rifiuto, indicando le disposizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 3, dell’appendice IV sui cui tale rifiuto si fonda. Tale notifica deve essere effettuata dall’autorità adita non appena ha preso la decisione e, in ogni caso, entro un mese dalla data in cui è stata accusata ricezione della richiesta.
4. Ogni richiesta di informazioni, di notifica, di recupero o di adozione di provvedimenti cautelari deve indicare se una richiesta analoga sia stata indirizzata a un’altra autorità.
Titolo III: Richiesta di informazioni
Art. 2
La richiesta di informazioni di cui all’articolo 4 dell’appendice IV è redatta per iscritto secondo il modello di cui all’allegato II. Essa reca il timbro ufficiale dell’autorità richiedente ed è firmata da un agente dell’autorità stessa debitamente autorizzato a formulare tale richiesta.
Art. 3
(Il presente allegato non contiene l’articolo 3).
Art. 4
L’autorità adita assicura per iscritto (ad esempio, mediante posta elettronica o telefax) la ricezione della richiesta di informazioni senza indugio e, comunque, entro sette giorni dalla data di ricezione della richiesta medesima.
Una volta ricevuta la richiesta, l’autorità adita invita, se del caso, l’autorità richiedente a fornire le informazioni supplementari necessarie. L’autorità richiedente fornisce tutte le informazioni supplementari necessarie cui, di regola, ha accesso.
Art. 5
- L’autorità adita trasmette all’autorità richiedente le informazioni richieste man mano che le riceve.
- Se non è stato possibile ottenere tutte o parte delle informazioni richieste entro termini ragionevoli, tenuto conto del caso specifico, l’autorità adita ne informa l’autorità richiedente, specificandone le ragioni.
- In ogni caso, allo scadere del termine di sei mesi dalla data in cui è stata accusata ricezione della richiesta, l’autorità adita informa l’autorità richiedente sull’esito delle ricerche effettuate allo scopo di ottenere le informazioni richieste.
- Tenuto conto delle informazioni ad essa comunicate dall’autorità adita, l’autorità richiedente può chiedere a quest’ultima di proseguire le sue ricerche. Tale richiesta deve essere formulata per iscritto (ad esempio, mediante posta elettronica o telefax) nel termine di due mesi dalla ricezione della comunicazione del risultato delle ricerche effettuate dall’autorità adita. L’autorità adita dà seguito a tale richiesta secondo le disposizioni previste per la richiesta iniziale.
Art. 6
(Il presente allegato non contiene l’articolo 6).
Art. 7
L’autorità richiedente può in qualsiasi momento ritirare la richiesta di informazioni che essa ha trasmesso all’autorità adita. La decisione di ritiro è comunicata per iscritto (ad esempio, mediante posta elettronica o telefax) all’autorità adita.
Titolo IV: Richiesta di notifica
Art. 8
La richiesta di notifica di cui all’articolo 5 dell’appendice IV è redatta per iscritto utilizzando il modello di cui all’allegato II. Essa reca il timbro ufficiale dell’autorità richiedente ed è firmata da un agente dell’autorità stessa debitamente autorizzato a formulare tale richiesta.
L’atto (o la decisione) di cui è richiesta la notifica deve essere allegato alla richiesta prevista dal comma precedente, in duplice copia.
Art. 9
La richiesta di notifica può riguardare ogni persona fisica o giuridica che, ai sensi delle disposizioni vigenti nel paese in cui ha sede l’autorità richiedente, deve avere conoscenza di un atto o di una decisione che la riguarda.
Art. 10
- Non appena ricevuta la richiesta di notifica, l’autorità adita adotta le misure necessarie per procedere alla notifica stessa, a norma delle disposizioni vigenti nello Stato membro in cui essa ha sede.
Se necessario, fatto salvo il rispetto del termine ultimo per la notifica indicato nella richiesta, l’autorità adita invita l’autorità richiedente a fornire informazioni supplementari.
L’autorità richiedente fornisce tutte le informazioni supplementari cui ha accesso.
2. L’autorità adita informa l’autorità richiedente in merito alla data della notifica non appena quest’ultima è stata effettuata. Tale informazione si effettua rinviando all’autorità richiedente uno degli esemplari della sua richiesta debitamente completata dell’attestato che figura a tergo.
Titolo V: Richiesta di recupero e/o di adozione di provvedimenti cautelari
Art. 11
- La richiesta di recupero e/o di adozione di provvedimenti cautelari di cui agli articoli 6 e 13 dell’appendice IV è redatta per iscritto utilizzando il formulario di cui all’allegato IV. La richiesta contiene la dichiarazione comprovante che ricorrono le condizioni previste dall’appendice IV per l’avvio della procedura di mutua assistenza in materia, reca il timbro ufficiale dell’autorità richiedente ed è firmata da un suo agente debitamente autorizzato a formulare tale richiesta.
- Il titolo che consente l’esecuzione nel paese in cui ha sede l’autorità adita e che accompagna la richiesta è completato dall’autorità richiedente, o sotto la sua responsabilità, sulla base del titolo iniziale che consente l’esecuzione nel paese in cui ha sede detta autorità.
2bis . Il titolo che consente l’esecuzione può essere rilasciato globalmente per più crediti allorché riguardi una sola persona.
Ai fini dell’applicazione degli articoli da 12 a 19, i diversi crediti rientranti nello stesso titolo esecutivo sono considerati come costituenti un credito unico.
Art. 12
(Il presente allegato non contiene l’articolo 12).
Art. 13
- L’autorità richiedente indica gli importi del credito da recuperare tanto nella moneta del paese in cui essa ha sede quanto nella moneta del paese in cui ha sede l’autorità adita.
- Il tasso di cambio da utilizzare ai fini dell’applicazione del paragrafo 1 è l’ultimo corso di vendita registrato sul o sui mercati di cambio più rappresentativi del paese in cui l’autorità richiedente ha sede il giorno in cui la richiesta è stata firmata.
Art. 14
- L’autorità adita accusa senza indugio ricezione per iscritto (ad esempio, mediante posta elettronica o telefax) della richiesta di recupero e/o di adozione di provvedimenti cautelari e, comunque, entro sette giorni dalla richiesta stessa.
- L’autorità adita può, se necessario, chiedere all’autorità richiedente di fornire informazioni supplementari o di completare il titolo che consente l’esecuzione nel paese adito. L’autorità richiedente fornisce tutte le informazioni supplementari necessarie cui, di regola, ha accesso.
Art. 15
- Qualora il recupero della totalità o di parte del credito o l’adozione di provvedimenti cautelari non possa intervenire entro termini ragionevoli in relazione al caso specifico, l’autorità adita ne informa l’autorità richiedente, indicandone i motivi.
L’autorità richiedente, tenuto conto delle informazioni fornitele dall’autorità adita, può chiedere a quest’ultima di proseguire la procedura di recupero e/o di adozione di provvedimenti cautelari da essa avviata. Tale richiesta deve essere redatta per iscritto (ad esempio, mediante posta elettronica o telefax) nel termine di due mesi dalla ricezione della comunicazione del risultato della procedura di recupero e/o di adozione di provvedimenti cautelari ad opera dell’autorità adita. L’autorità adita dà seguito a tale richiesta secondo le disposizioni previste per la richiesta iniziale.
2. Entro sei mesi dalla data in cui è stata accusata ricezione della richiesta, l’autorità adita informa l’autorità richiedente dello stato del procedimento da essa avviato per il recupero o per l’adozione di provvedimenti cautelari o dell’esito del medesimo.
3. L’autorità adita notifica all’autorità richiedente quanto prima, e in ogni caso entro un mese dalla ricezione della notifica di cui all’articolo 14, paragrafo 1, se le disposizioni legislative, regolamentari e le prassi amministrative vigenti nel paese in cui ha sede l’autorità adita non consentono l’adozione dei provvedimenti cautelari o il recupero di cui all’articolo 12, paragrafo 2bis , dell’appendice IV.
Art. 16
Le contestazioni del credito o del titolo esecutivo avviate nel paese in cui ha sede l’autorità richiedente sono notificate per iscritto (ad esempio, mediante posta elettronica o telefax) dall’autorità richiedente all’autorità adita non appena l’autorità richiedente ne è stata informata.
Art. 17
- Se la richiesta di recupero e/o di adozione di provvedimenti cautelari diviene inutile a seguito del pagamento del credito, dell’annullamento di quest’ultimo o per qualsiasi altro motivo, l’autorità richiedente ne informa immediatamente per iscritto (ad esempio, mediante posta elettronica o telefax) l’autorità adita affinché quest’ultima possa interrompere l’azione intrapresa.
- Se l’importo del credito oggetto della richiesta di recupero e/o di adozione di provvedimenti cautelari risulta modificato per una qualunque ragione, l’autorità richiedente ne informa immediatamente per iscritto (ad esempio, mediante posta elettronica o telefax) l’autorità adita.
Se la modifica consiste in una riduzione dell’importo del credito, l’autorità adita prosegue l’azione intrapresa per il recupero e/o l’adozione di provvedimenti cautelari, ma tale azione resta limitata alla somma che rimane da riscuotere. Se, nel momento in cui l’autorità adita è informata della diminuzione dell’importo del credito, il recupero dell’importo iniziale è già stato effettuato da essa senza che la procedura di trasferimento di cui all’articolo 18 sia stata iniziata, l’autorità adita rimborsa a colui che ne ha diritto l’importo riscosso in eccesso.
Se la modifica consiste in un aumento dell’importo del credito, l’autorità richiedente trasmette al più presto all’autorità adita una richiesta complementare di recupero e/o di adozione di provvedimenti cautelari. Tale richiesta complementare è, nella misura del possibile, trattata dall’autorità adita congiuntamente alla richiesta iniziale dell’autorità richiedente. Qualora, tenuto conto dello stato di avanzamento della procedura in corso, non è possibile allegare la richiesta complementare alla richiesta iniziale, l’autorità adita è tenuta a dar seguito alla richiesta complementare soltanto se riguarda un importo uguale o superiore a quello previsto dall’articolo 7 dell’appendice IV.
3. Per la conversione dell’importo modificato del credito nella moneta del paese in cui ha sede l’autorità adita, l’autorità richiedente ricorre al tasso ufficiale di cambio applicato nella propria richiesta iniziale.
Art. 18
Le somme recuperate dall’autorità adita, ivi compresi, eventualmente, gli interessi di cui all’articolo 9, paragrafo 2 dell’appendice IV, sono trasferite all’autorità richiedente nella moneta del paese in cui ha sede l’autorità adita. Il trasferimento deve avvenire nel mese che segue il giorno in cui è stato effettuato il recupero.
Tuttavia, se le misure di recupero applicate dall’autorità adita sono contestate per motivi che non rientrano nella responsabilità del paese in cui ha sede l’autorità richiedente, l’autorità adita può sospendere il trasferimento degli importi recuperati in relazione ai crediti fino a quando la controversia non sia stata risolta e se sono rispettate contemporaneamente le seguenti condizioni:
- l’autorità adita ritiene probabile che l’esito della contestazione sarà favorevole alla parte interessata; e
- l’autorità richiedente non ha dichiarato che rimborserà le somme già trasferite se l’esito della contestazione è favorevole alla parte interessata.
Art. 19
A prescindere dalle somme eventualmente riscosse dall’autorità adita per gli interessi di cui all’articolo 9, paragrafo 2, dell’appendice IV, il credito è considerato recuperato in proporzione al recupero dell’importo espresso nella moneta nazionale del paese in cui ha sede l’autorità adita, in base al tasso di cambio di cui all’articolo 13, paragrafo 2.
Titolo VI: Disposizioni generali e finali
Art. 20
- L’autorità richiedente può formulare una richiesta di assistenza per uno solo o diversi crediti allorché questi siano a carico di una stessa persona.
- Le informazioni previste negli allegati II, III e IV possono essere fornite su documenti redatti su carta bianca con dei mezzi informatici che rispettino le condizioni di forma dei formulari che figurano negli allegati.
Art. 21
Le informazioni e gli altri dati comunicati dall’autorità adita all’autorità richiedente sono redatti nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del paese in cui ha sede l’autorità adita.
Allegato II
(art. 4 dell’appendice IV)Convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito
Allegato III
(art. 5 dell’appendice IV)Convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito
Allegato IV
(art. 6–13 dell’appendice IV)Convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito