0.631.242.052•Decisione n. 1/2014 del Comitato misto UE-Svizzera del 10 ottobre 2014 che determina i casi di esenzione dall’obbligo di trasmissione dei dati di cui all’allegato I, articolo 3, paragrafo 3, primo comma, dell’accordo
0.631.242.052Bilateral International Treaty11 ott 2014
Accettata il 10 ottobre 2014
Entrata in vigore per la Svizzera l’11 ottobre 2014
(Stato 11 ottobre 2014)
Il Comitato misto,
visto l’accordo concluso il 25 giugno 20091tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza (di seguito «l’accordo»), in particolare l’articolo 21, paragrafo 3, in combinato disposto con l’allegato I, articolo 3, paragrafo 3, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1) L’accordo mira a mantenere l’agevolazione dei controlli e delle formalità al passaggio delle merci alle frontiere nonché la fluidità degli scambi commerciali tra le due parti contraenti, garantendo nel contempo un elevato livello di sicurezza nella catena logistica.
(2) Le parti contraenti si sono impegnate a garantire nel rispettivo territorio un livello di sicurezza equivalente tramite misure basate sulla legislazione vigente nell’Unione europea.
(3) Quando le merci lasciano il territorio doganale di una parte contraente a destinazione di un paese terzo attraversando il territorio doganale dell’altra parte contraente, i dati di sicurezza indicati nella dichiarazione sommaria di uscita presentata all’autorità competente della prima parte contraente sono trasmessi da quest’ultima all’autorità competente della seconda.
(4) Il comitato misto può decidere i casi in cui tale trasmissione dei dati non è necessaria, sempreché ciò non comprometta il livello di sicurezza garantito dall’accordo.
(5) Gli Stati membri dell’Unione europea e la Confederazione svizzera sono parti contraenti della Convenzione di Chicago2relativa all’aviazione civile internazionale; a norma dell’allegato 17 di tale convenzione, i vettori aerei, prima di caricare le merci a bordo di un aeromobile, le sottopongono nella loro totalità a controlli di sicurezza al fine di proteggere l’aviazione internazionale da atti di interferenza illecita.
(6) La Comunità europea e la Confederazione svizzera sono vincolate dall’accordo sul trasporto aereo concluso il 21 giugno 19993, che disciplina in particolare la sicurezza e la protezione nel settore dei trasporti aerei,
decide:
Nei casi di esportazioni di merci di cui all’allegato I, articolo 3, paragrafo 3, primo comma, dell’accordo, la trasmissione dei dati non è richiesta a condizione che:
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’adozione.
Fatto a Vacallo, 10 ottobre 2014
| Per il Comitato misto UE-Svizzera: La presidente M. Schärer |
|---|
{
"legislation": {
"type": "Bilateral international treaty",
"number": "0.631.242.052",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2015/649",
"documentDate": "2014-10-10",
"inForceSince": "2014-10-11"
},
"content": {
"number": "0.631.242.052",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2015/649",
"fedlexMetadata": {
"id": "0.631.242.052",
"hash": "7e9556793014cfd2533097b285c4bcb71ffa1c7932135b07c2b5e728d8c4b5ff",
"type": "Bilateral international treaty",
"number": "0.631.242.052",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"languages": [
"de",
"fr",
"it"
],
"scrapedAt": "2026-05-30T19:42:18.632Z",
"sourceUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2015/649/20141011/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2015-649-20141011-de-xml-2.xml",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2015/649",
"documentDate": "2014-10-10",
"inForceSince": "2014-10-11",
"manifestations": [
{
"title": "Beschluss Nr. 1/2014 vom 10. Oktober 2014 des Gemischten Ausschusses EU-Schweiz vom 10. Oktober 2014 zur Bestimmung der Fälle, in denen keine Übermittlung der Angaben gemäss Anhang I Artikel 3 Absatz 3 Unterabsatz 1 des Abkommens zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 25. Juni 2009 über die Erleichterung der Kontrollen und Formalitäten im Güterverkehr und über zollrechtliche Sicherheitsmassnahmen erforderlich ist",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2015/649/20141011/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2015-649-20141011-de-xml-2.xml",
"language": "de",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2015/649/20141011/de/xml"
},
{
"title": "Décision n<sup>o</sup> 1/2014 du 10 octobre 2014 du Comité mixte UE-Suisse du 10 octobre 2014 déterminant les cas de dispense de la transmission des données visée à l'article 3, paragraphe 3, premier alinéa, de l'annexe I de l'accord du 25 juin 2009 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif à la facilitation des contrôles et des formalités lors du transport des marchandises, ainsi qu'aux mesures douanières de sécurité",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2015/649/20141011/fr/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2015-649-20141011-fr-xml-2.xml",
"language": "fr",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2015/649/20141011/fr/xml"
},
{
"title": "Decisione n. 1/2014 del 10 ottobre 2014 del Comitato misto UE-Svizzera del 10 ottobre 2014 che determina i casi di esenzione dall'obbligo di trasmissione dei dati di cui all'allegato I, articolo 3, paragrafo 3, primo comma, dell'accordo del 25 giugno 2009 tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2015/649/20141011/it/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2015-649-20141011-it-xml-2.xml",
"language": "it",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2015/649/20141011/it/xml"
}
]
},
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2015/649/20141011/it/xml"
}
}