Conchiusa il 10 agosto 1877
Approvata dal Consiglio federale il 20 novembre 1877
Entrata in vigore il 10 aprile 1878
(Stato 10 aprile 1878)
Tra
1. Il Governo della Repubblica francese, rappresentato dai signori:
(Seguono i nomi dei plenipotenziari francesi)
da una parte, e
2. Il Governo della Confederazione Svizzera, rappresentato dai signori:
(Seguono i nomi dei plenipotenziari svizzeri)
dall’altra parte,
fu, con riserva di ratifica, convenuto quanto segue:
Art. 1
Ogni bolletta francese a cauzione per vini, spiriti, liquori, birre, sidri, tanto in fusti che in bottiglie, diretti al confine svizzero, per ottenere il suo scarico definitivo deve ricevere il visto del dazio federale svizzero.
Il visto sarà apposto da quella ricevitoria federale che nel qui annesso prospetto corrisponde all’officio francese di sortita e dalla quale la mercanzia ha ricevuto spaccio per l’entrata o per il transito nella Svizzera.
Art. 2
Parimenti, ogni bolletta svizzera a cauzione per vini, spiriti, liquori, birre, sidri, tanto in fusti che in bottiglie, diretti al confine francese, per ottenere il suo scarico definitivo deve ricevere il visto degli agenti francesi.
Il visto sarà apposto dall’officio francese, che nel qui annesso prospetto corrisponde alla ricevitoria svizzera di sortita, e dal quale la mercanzia ha ricevuto lo spaccio necessario per l’entrata e la circolazione nella Francia.
Art. 3
Il visto consiste nelle parole*«visto e riconosciuto»,* con data, firma e bollo dell’officio rispettivo.
In Francia esso viene apposto immediatamente dopo l’emissione dei titoli di movimento; in Svizzera, immediatamente dopo l’espedizione della merce per l’entrata o il transito; e in ambo i casi, dopo presa cognizione dei ricapiti che servirono al trasporto e ai quali deve essere appuntata la bolletta a cauzione.
Art. 4
Tostochè sia apposto il visto, la bolletta a cauzione sarà rimessa al conducente della merce, il quale è obbligato a consegnarla indilatamente all’officio competente per lo scarico.
Però, se la merce transita per la Svizzera, a destinazione della Savoia o del Paese di Gex, il conducente terrà con sè la bolletta a cauzione munita del visto, per presentarla all’officio francese di confine nella zona.
Art. 5
Gli offici autorizzati a porre il visto son noverati nel prospetto qui in fine annesso.
Le Parti contraenti potranno però, di concerto fra loro, modificare questo prospetto in tutto o in parte, giusta le circostanze.
Art. 6
La presente Convenzione starà in vigore sino a tutto l’anno mille ottocento ottanta, e in seguito si riterrà d’anno in anno rinnovata, se non viene nè dall’uno nè dall’altro contraente tre mesi innanzi dinunziata.
Così conchiuso in Ginevra, in abrogazione della Convenzione, al medesimo oggetto relativa, del 19 luglio 18752, e sotto riserva delle ratificazioni a tenor di legge, addì 10 agosto mille ottocento settantasette.
Elenco degli uffici autorizzati a esercitare il controllo della circolazione delle bevande tra la Svizzera e la Francia e viceversa