0.631.244.54•Convenzione doganale concernente l’importazione temporanea di materiale professionale
0.631.244.54Multilateral International Treaty31 lug 1963
Conchiusa a Bruxelles l’8 giugno 1961
Approvata dall’Assemblea federale il 7 marzo 19631
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 30 aprile 1963
Entrata in vigore per la Svizzera il 31 luglio 1963
(Stato 26 giugno 2020)
Preambolo
I Governi firmatari della presente Convenzione,
Riuniti dal Consiglio di Cooperazione Doganale e dalle Parti Contraenti dell’«Accordo Generale su le Tariffe Doganali e il Commercio»2(GATT) e col concorso dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO);
Considerati i desideri dei rappresentanti del commercio internazionale per l’estensione dell’ordinamento dell’importazione temporanea in franchigia;
Persuasi che l’adozione d’un ordinamento generale concernente l’importazione temporanea in franchigia del materiale professionale agevola lo scambio internazionale delle cognizioni e delle tecniche specializzate,
hanno convenuto quanto segue:
Secondo la presente Convenzione, sono considerati: (a) «diritti d’importazione» i dazi doganali e tutti gli altri diritti e tasse esigibili a cagione dell’importazione, come anche le tasse interne che gravano sulle merci importate, escluse però le tasse e le imposizioni che non sono destinate a proteggere indirettamente i prodotti nazionali, oppure le tasse fiscali d’importazione; (b) «ammissione temporanea» l’importazione temporanea in franchigia di merci, senza restrizioni né divieti ma con l’onere della riesportazione; (c) «Consiglio» il Consiglio di Cooperazione Doganale; (d) «persone» le persone, sia fisiche sia giuridiche.
Ciascuna Parte Contraente vincolata da un Allegato alla presente Convenzione concede l’ammissione temporanea del materiale menzionato nell’Allegato con riserva delle disposizioni dell’Allegato stesso e degli Articoli 1 a 22. Il termine «materiale» concerne sia gli apparecchi ausiliari sia gli accessori.
Se una Parte Contraente dovesse, per assicurare l’adempimento delle condizioni concernenti l’ammissione temporanea, chiedere una garanzia, questa ammonterà, al massimo, al 10 per cento dei dazi d’importazione.
Le riesportazione di materiale ammesso temporaneamente deve avvenire nel termine di sei mesi dal giorno dell’importazione. Le autorità doganali possono, per motivi validi, prorogare tale termine secondo la legislazione in vigore nel paese d’importazione, oppure prolungarlo.
La riesportazione del materiale ammesso temporaneamente può essere effettuata in una o più volte, a destinazione di qualsiasi paese e attraverso qualunque ufficio doganale aperto a quest’operazione, ancorché diverso da quello d’importazione.
Le agevolezze previste dalla presente Convenzione sono anche concesse per l’importazione dei pezzi di ricambio destinati alla riparazione del materiale ammesso temporaneamente.
L’Allegato o gli Allegati in vigore rispetto a una Parte Contraente sono parte integrante della Convenzione, e ogni riferimento a quest’ultima si applica, per detta Parte, anche all’Allegato o agli Allegati.
Le disposizioni della presente Convenzione costituiscono agevolezze minime e non menomano l’applicazione delle ulteriori agevolezze che talune Parti Contraenti già accordano o volessero accordare, in virtù di disposizioni unilaterali o di accordi.
I territori di Parti Contraenti, costituitesi in unione doganale od economica, possono essere considerati, per l’applicazione della presente Convenzione, come un solo territorio.
Le disposizioni della presente Convenzione non ostano all’applicazione delle restrizioni e dei controlli che derivano dagli ordinamenti nazionali fondati su considerazioni che attengono alla moralità, alla sicurezza o alla sanità pubblica oppure su motivi d’ordine veterinario o fitopatologico, o che si riferiscono alla protezione dei brevetti, marchi di fabbrica, diritti d’autore e di riproduzione.
Ogni infrazione alle disposizioni della presente Convenzione, ogni sostituzione, falsa dichiarazione o maneggio, da cui consegue, in maniera indebita, a persona o a cosa, un utile fondato sugli ordinamenti d’importazione previsti nella presente Convenzione, implica la punibilità del contravventore, secondo la legislazione del paese dove l’infrazione è stata commessa, e il pagamento dei diritti d’importazione esigibili.
Non è ammessa alcun’altra riserva circa la presente Convenzione.
Il Segretario del Consiglio notifica a tutte le Parti Contraenti come anche ai paesi firmatari e aderenti, al Segretario Generale delle Nazioni Unite e alle Parti Contraenti del GATT e all’UNESCO: (a) le firme, le ratificazioni e le adesioni secondo l’Articolo 15; (b) la data d’entrata in vigore della presente Convenzione conformemente all’Articolo 16; (c) le disdette secondo l’Articolo 17; (d) l’entrata in vigore degli emendamenti conformemente all’Articolo 18; (e) le notificazioni ricevute secondo l’Articolo 19.
Giusta l’Articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, la presente Convenzione sarà registrata presso la Segreteria delle Nazioni Unite, su richiesta del Segretario del Consiglio.
In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno firmato la presente Convenzione.Fatto a Bruxelles, l’otto giugno millenovecentosessantuno nelle lingue inglese e francese, i cui testi fanno ugualmente fede, e in un solo esemplare depositato presso il Segretario del Consiglio, che trasmetterà una copia certificata conforme a tutti gli Stati di cui all’Articolo 15, numero 1.(Seguono le firme)
1. Definizione
Per l’applicazione del presente allegato è considerato «materiale per la stampa, la radio e la televisione» tutto l’occorrente ai rappresentanti della stampa, radiodiffusione e televisione per svolgere interviste, registrazioni o trasmissioni in altri Paesi, nell’ambito di programmi stabiliti.
2. Condizioni per la concessione dell’ammissione temporanea.
Il materiale: (a) deve essere di proprietà di una persona fisica o giuridica, domiciliata o avente la propria sede all’estero; (b) deve essere importato da una persona fisica o giuridica come alla lettera (a); (c) deve poter essere identificato all’atto della riesportazione, restando inteso che ai supporti vergini di suono e d’immagini sarà applicata la procedura d’identificazione meno severa; (d) deve essere impiegato dalla persona che si reca nel paese d’importazione, o sotto la direzione della stessa; (e) non deve essere oggetto d’un contratto di nolo o altro analogo cui faccia parte una persona domiciliata o stabilita nel paese d’importazione temporanea, restando inteso che detta disposizione non è applicabile ove fossero realizzati dei programmi comuni di radiodiffusione o di televisione.
A. Materiale per la stampa come:
Macchine per scrivere;
Apparecchi fotografici e cinematografici;
Apparecchi per la trasmissione, registrazione o riproduzione d’immagini e di suoni;
Supporti vergini di suoni e d’immagini.
B. Materiale per la radio come:
Apparecchi di comunicazione e emissione;
Apparecchi per la registrazione e riproduzione del suono;
Istrumenti e apparecchi per misurazioni e controlli tecnici;
Accessori (orologi, cronometri, bussole, gruppi generatori, trasformatori, pile o accumulatori, apparecchi di ventilazione e riscaldamento, ecc.);
Supporti vergini di suoni.
C. Materiale per la televisione come:
Telecamere;
Istrumenti e apparecchi per le misurazioni e i controlli tecnici;
Apparecchi emittenti e ripetitori;
Apparecchi di comunicazione;
Apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono e delle immagini; Apparecchi d’illuminazione;
Apparecchi (orologi, cronometri, bussole, gruppi generatori, trasformatori, pile o accumulatori, apparecchi di ventilazione o riscaldamento, ecc.);
Supporti vergini di suoni e immagini;
Copie di prova («Film rushes»);
Istrumenti musicali, costumi decori e altri accessori teatrali.
D. Veicoli costruiti o trasformati per gli scopi di cui sopra.
1. Definizione
Per l’applicazione del presente allegato è considerato «materiale cinematografico» tutto l’occorrente ad una persona che si rechi in un altro paese a realizzare una o più pellicole cinematografiche stabilite.
2. Condizione per la concessione dell’ammissione temporanea:
Il materiale: (a) deve appartenere a una persona fisica o giuridica domiciliata o avente la propria sede all’estero; (b) deve essere importato da una persona fisica o giuridica come alla lettera (a); (c) deve poter essere identificato all’atto della riesportazione, restando inteso che ai supporti vergini di suono e d’immagini sarà applicata la procedura d’identificazione meno severa; (d) deve essere impiegato esclusivamente dalla persona che si reca nel paese d’importazione o sotto la direzione della stessa, restando inteso che detta condizione non è applicabile al materiale importato per la realizzazione di una pellicola prodotta in produzione comune in virtù d’un contratto con una persona domiciliata o stabilita nel paese d’importazione temporanea e gradita dalle autorità competenti dello stesso paese nell’ambito d’un accordo intergovernativo di produzione cinematografica in comune; (e) non deve essere oggetto d’un contratto di nolo o altro analogo cui faccia parte una persona domiciliata o stabilita nel paese d’importazione temporanea.
A. Materiale come:
Cineprese d’ogni genere;
Istrumenti e apparecchi per misurazioni e controlli tecnici;
Carrelli e argani;
Apparecchi d’illuminazione;
Apparecchi per la registrazione e riproduzione del suono; Supporti vergini di suoni e d’immagini;
Copie di prova («film rushes»);
Accessori (orologi, cronometri, bussole, gruppi generatori, trasformatori, pile o accumulatori, apparecchi di ventilazione e riscaldamento, ecc.);
Istrumenti musicali, costumi, decori e altri accessori teatrali.
B. Veicoli costruiti o trasformati per gli scopi di cui sopra.
1. Definizione
Per l’applicazione del presente allegato è considerato «altro materiale professionale» quello che, non indicato negli altri allegati, occorre a una persona che si rechi all’estero per esercitare una professione o un mestiere determinato.
È escluso il materiale impiegato esclusivamente per i trasporti interni o per la fabbricazione industriale e il condizionamento delle merci, oppure quello usato nello sfruttamento delle risorse naturali (a meno che non si tratti d’oggetti manuali) per la costruzione, la riparazione e la manutenzione d’immobili e per lo sterramento e altri lavori del genere.
2. Condizioni per la concessione dell’ammissione temporanea:
Il materiale: (a) deve appartenere a una persona fisica o giuridica domiciliata o avente la propria sede all’estero; (b) deve essere importato da una persona fisica o giuridica come alla lettera (a); (c) deve poter essere identificato all’atto della riesportazione; (d) deve essere impiegato esclusivamente dalla persona che si rechi nel paese d’importazione o sotto la direzione della stessa.
A. Materiale per il montaggio, la prova, il collaudo, il controllo, la verifica e la manutenzione o la riparazione di macchine, impianti, materiale di trasporto ecc. come:
Attrezzi;
Materiale e apparecchi di misurazione, d’accertamento e di controllo (per temperatura, pressione, distanza, altezza, superficie, velocità, ecc.) compresi gli apparecchi elettrici (voltometri, amperometri, cavi per misurazione, comparatori, trasformatori registratori ecc.) e i calibri;
Apparecchi e materiale per fotografare le macchine e gli impianti durante e dopo il montaggio;
Apparecchi per il controllo tecnico dei natanti.
B. Materiale occorrente agli uomini d’affari, ai periti nell’organizzazione tecnica e scientifica del lavoro, nella produttività e contabilità come anche di altre persone che svolgono professioni analoghe, come:
Macchine per scrivere;
Apparecchi per la trasmissione, registrazione e riproduzione del suono;
Istrumenti e apparecchi di calcolo.
C. materiale occorrente ai periti che eseguiscono rilievi topografici o sondaggi geofisici, come: Istrumenti e apparecchi per misurazioni; Apparecchi per trivellazioni; Apparecchi di trasmissione e di comunicazione.
D. Istrumenti e apparecchi occorrenti ai medici, chirurghi, veterinari, levatrici e persone che svolgono professioni analoghe.
E. Materiale occorrente ai periti d’archeologia, paleontologia, geografia, zoologia ecc.
F. Materiale per artisti, truppe teatrali e orchestre, impiegato nelle rappresentazioni come: istrumenti musicali, decori e costumi, animali ecc.
G. Materiale illustrativo per conferenzieri.
H. Veicoli specialmente costruiti o adattati per gli scopi sopraccitati come, posti di controllo ambulanti, carri‑officina e carri laboratorio.
| Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S) Firmato senza riserva di ratificazione (F) | Entrata in vigore | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Algeria | 5 settembre | 1972 A | 5 dicembre | 1972 | |
| Australia | 4 dicembre | 1967 A | 4 marzo | 1968 | |
| Austria | 5 ottobre | 1962 | 6 gennaio | 1963 | |
| Belgio | 7 settembre | 1965 A | 8 dicembre | 1965 | |
| Bulgaria | 31 luglio | 1964 A | 1° novembre | 1964 | |
| Ceca, Repubblica | 1° gennaio | 1993 S | 1° luglio | 1962 | |
| Cipro | 15 dicembre | 1972 A | 15 marzo | 1973 | |
| Corea (Sud) | 4 aprile | 1978 A | 4 luglio | 1978 | |
| Croazia | 29 settembre | 1994 A | 29 dicembre | 1994 | |
| Cuba | 3 dicembre | 1962 | 4 marzo | 1963 | |
| Danimarca | 14 aprile | 1965 | 15 luglio | 1965 | |
| Egitto | 25 marzo | 1963 A | 26 giugno | 1963 | |
| Finlandia | 1° agosto | 1964 A | 2 novembre | 1964 | |
| Francia | 31 marzo | 1962 F | 1° luglio | 1962 | |
| Germania | 11 luglio | 1969 | 11 ottobre | 1969 | |
| Giappone | 1° agosto | 1973 A | 1° novembre | 1973 | |
| Grecia | 19 luglio | 1962 A | 20 ottobre | 1962 | |
| Iran | 16 aprile | 1968 | 16 luglio | 1968 | |
| Irlanda | 15 aprile | 1965 A | 16 luglio | 1965 | |
| Islanda | 8 dicembre | 1970 A | 8 marzo | 1971 | |
| Israele | 1° febbraio | 1966 A | 1° maggio | 1966 | |
| Italia | 20 settembre | 1963 | 21 dicembre | 1963 | |
| Kenya | 31 agosto | 1983 A | 1° dicembre | 1983 | |
| Lesotho | 27 gennaio | 1982 A | 27 aprile | 1982 | |
| Libano | 11 dicembre | 1979 A | 11 marzo | 1980 | |
| Liechtenstein | 30 aprile | 1963 | 31 luglio | 1963 | |
| Lussemburgo | 28 gennaio | 1966 A | 28 aprile | 1966 | |
| Macedonia del Nord | 3 aprile | 1996 A | 3 luglio | 1996 | |
| Madagascar | 12 aprile | 1962 A | 13 luglio | 1962 | |
| Malta | 11 maggio | 1988 A | 11 agosto | 1988 | |
| Messico | 7 novembre | 2000 | 7 febbraio | 2001 | |
| Niger | 14 marzo | 1962 F | 1° luglio | 1962 | |
| Norvegia | 30 marzo | 1962 F | 1° luglio | 1962 | |
| Nuova Zelanda | 17 maggio | 1977 A | 17 agosto | 1977 | |
| Paesi Bassi | 17 gennaio | 1964 A | 18 aprile | 1964 | |
| Aruba | 1° gennaio | 1986 | 1° gennaio | 1986 | |
| Curaçao | 17 gennaio | 1964 A | 18 aprile | 1964 | |
| Parte caraibica (Bonaire, Sant’Eustachio e Saba) | 17 gennaio | 1964 A | 18 aprile | 1964 | |
| Sint Maarten | 17 gennaio | 1964 A | 18 aprile | 1964 | |
| Polonia | 19 luglio | 1969 A | 19 ottobre | 1969 | |
| Portogallo | 15 marzo | 1962 F | 1° luglio | 1962 | |
| Regno Unito | 25 marzo | 1963 | 26 giugno | 1963 | |
| Guernesey | 25 marzo | 1963 | 26 giugno | 1963 | |
| Isola di Man | 25 marzo | 1963 | 26 giugno | 1963 | |
| Jersey | 25 marzo | 1963 | 26 giugno | 1963 | |
| Rep. Centrafricana | 1° aprile | 1962 A | 2 luglio | 1962 | |
| Romania | 26 marzo | 1968 A | 26 giugno | 1968 | |
| Serbia | 5 novembre | 1963 A | 6 febbraio | 1964 | |
| Slovacchia | 23 febbraio | 1993 S | 1° luglio | 1962 | |
| Slovenia | 23 novembre | 1992 A | 23 febbraio | 1993 | |
| Spagna | 11 febbraio | 1963 | 12 maggio | 1963 | |
| Sri Lanka | 23 maggio | 1991 A | 23 agosto | 1991 | |
| Stati Uniti | 3 dicembre | 1968 A | 3 marzo | 1969 | |
| Sudafrica | 28 settembre | 1971 A | 28 dicembre | 1971 | |
| Svezia | 19 marzo | 1964 | 20 giugno | 1964 | |
| Svizzera* | 30 aprile | 1963 | 31 luglio | 1963 | |
| Thailandia | 30 settembre | 1994 | 30 dicembre | 1994 | |
| Trinidad e Tobago | 5 gennaio | 1981 A | 5 aprile | 1981 | |
| Tunisia | 21 aprile | 1972 A | 21 luglio | 1972 | |
| Turchia | 23 agosto | 1974 | 23 novembre | 1974 | |
| Uganda | 11 luglio | 1989 A | 11 ottobre | 1989 | |
| Ungheria | 4 febbraio | 1963 A | 5 maggio | 1963 | |
| Zimbabwe | 18 febbraio | 1987 A | 18 maggio | 1987 | |
| * | Riserve e dichiarazioni. | ||||
| Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU, eccetto quelle della Svizzera. |
Svizzera
La Convenzione s’applica parimenti al Principato del Liechtenstein fintantoché esso rimarrà vincolato alla Svizzera da un trattato d’unione doganale3.
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