Conchiusa a Ginevra il 18 maggio 1956
Approvata dall’Assemblea federale il 10 marzo 19601
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 7 luglio 1960
Entrata in vigore per la Svizzera il 5 ottobre 1960
(Stato 30 agosto 2017)
Preambolo
Le Parti contraenti,
considerato che l’Accordo concernente l’applicazione provvisoria dei Disegni di Convenzioni internazionali doganali sul turismo, sui veicoli per i trasporti stradali commerciali e sul trasporto internazionale delle merci su strada, conchiuso a Ginevra il 16 giugno 19492, e in particolare l’articolo V del medesimo, il quale reca che, se delle convenzioni mondiali su materie disciplinate nei Disegni di Convenzioni mandate temporaneamente a effetto in virtù dell’Accordo «fossero conchiuse, ogni Governo aderente al presente Accordo che partecipasse all’una o all’altra di dette convenzioni, saràipso facto considerato, a contare dal giorno della sua entrata in vigore, come se avesse disdetto il presente accordo per quanto concerne i Disegni di Convenzioni corrispondenti alla convenzione o alle convenzioni alle quali esso avrà aderito»,
vista la Convenzione sulle agevolezze doganali a favore del turismo3e la Convenzione doganale per l’importazione temporanea di veicoli stradali privati4, entrambe conchiuse a Nuova York il 4 giugno 1954,
considerato che, contrariamente al Disegno di Convenzione internazionale doganale sul turismo, mandato temporaneamente a effetto in virtù dell’Accordo del 16 giugno 1949, le dette Convenzioni non contengono alcuna norma sull’importazione in franchigia temporanea degli aeromobili e delle imbarcazioni da diporto diverse dai caiacchi e dalle canoe, adoperati, d’una lunghezza inferiore a 5,5 m,
animate dal desiderio di promuovere il turismo internazionale con imbarcazioni da diporto e aeromobili,
hanno convenuto le disposizioni seguenti:
Capo I Definizioni
Art. 1
Secondo la presente Convenzione, sono considerati
- «diritti e tasse d’importazione»: non soltanto i dazi doganali, ma tutti i diritti e tasse esigibili a cagione dell’importazione;
- «imbarcazioni»: tutte le imbarcazioni da diporto, con o senza motore, come anche i loro pezzi di ricambio, i loro accessori e attrezzature ordinari, importati con tali imbarcazioni;
- «aeromobili»: tutti gli aeromobili, con o senza motore, come anche i loro pezzi di ricambio, i loro accessori e attrezzature ordinari, importati con tali aeromobili;
- «uso privato»: l’impiego di un aeromobile, o di una imbarcazione, da parte del proprietario o da chiunque ne abbia il godimento in virtù d’un contratto di locazione o di qualsiasi altro titolo, per scopi diversi da quelli commerciali e segnatamente da quelli del trasporto di persone a prezzo, a premio o per altro vantaggio materiale, o del trasporto industriale o commerciale di merci, retribuito o gratuito;
- «documento d’importazione temporanea»: il documento doganale che permette di riconoscere l’imbarcazione o l’aeromobile e d’accertare la prestazione della garanzia o il deposito dei diritti e tasse di importazione;
- «persone»: le persone, sia fisiche sia giuridiche, eccetto che dal contesto non risulti il contrario.
Capo II Importazione temporanea in franchigia di diritti e tasse d’importazione e senza divieti nè restrizioni d’importazione
Art. 2
- Ciascuna Parte contraente ammette temporaneamente in franchigia di diritti e tasse d’importazione, senza divieti nè restrizioni d’importazione, con l’onere della riesportazione e le altre condizioni previste nella presente Convenzione, le imbarcazioni e gli aeromobili appartenenti a persone che risiedono ordinariamente fuori del suo territorio, importati e impiegati per il loro uso privato con l’occasione d’una loro visita temporanea così dai proprietari di tali imbarcazioni e aeromobili, come da altre persone le quali risiedono ordinariamente fuori del suo territorio.
- Tali imbarcazioni e aeromobili sono trattati con un documento di importazione temporanea che assicuri il pagamento dei diritti e delle tasse d’importazione e, se è il caso, delle multe doganali inflitte, con riserva delle disposizioni speciali dell’articolo 27, capoverso 4.
Art. 3
I combustibili e i carburanti contenuti nei serbatoi delle imbarcazioni e degli aeromobili importati temporaneamente sono ammessi in franchigia di diritti e tasse d’importazione, qualora servano esclusivamente all’imbarcazione o all’aeromobile e se i serbatoi, nei quali sono contenuti, abbiano una capacità usuale, siano collocati in luoghi abituali e siano collegati con i motori.
Art. 4
- I pezzi di ricambio importati per la riparazione d’una imbarcazione o di un aeromobile determinato, importato temporaneamente, sono ammessi temporaneamente in franchigia di diritti e tasse d’importazione, e senza divieti nè restrizioni d’importazione. Le Parti contraenti possono esigere che tali pezzi siano trattati con un documento d’importazione temporanea.
- I pezzi cambiati, che non venissero riesportati, sono soggetti ai diritti e alle tasse d’importazione, eccetto che non siano abbandonati al fisco, franchi da ogni spesa, oppure distrutti sotto la vigilanza ufficiale, a spese degli interessati, secondo l’ordinamento del Paese del quale si tratta.
Art. 5
Sono ammessi in franchigia di diritti e tasse d’importazione, senza divieti nè restrizioni d’importazione, i moduli dei documenti d’importazione temporanea, inviati alle associazioni autorizzate a concederli dalle associazioni straniere corrispondenti, dalle organizzazioni internazionali o dalle autorità doganali delle Parti contraenti.
Capo III Concessione dei documenti d’importazione temporanea
Art. 6
- Ogni Parte contraente può dare facoltà ad associazioni, segnatamente a quelle affiliate a un’organizzazione internazionale, di concedere, sia direttamente sia per il tramite di associazioni corrispondenti, e con le cautele e condizioni che avesse a stabilire, i documenti d’importazione temporanea previsti nella presente Convenzione.
- I documenti d’importazione temporanea possono essere validi per un solo Paese o territorio doganale, o per parecchi paesi o territori doganali.
- La validità di questi documenti non deve eccedere lo spazio di un anno a contare dal giorno dell’emissione.
Art. 7
- I documenti d’importazione temporanea valevoli per i territori di tutte le Parti contraenti, oppure di alcune, sono denominati libretti di passaggio in dogana (Carnets de passages en douane); questi sono conformi, per le imbarcazioni, al modulo riprodotto nell’allegato 2 della presente Convenzione e, per gli aeromobili, al modulo riprodotto nell’allegato 1 della medesima.
- Se il libretto di passaggi in dogana è valido soltanto per uno o parecchi territori, l’associazione che lo concede ne fa menzione su la copertina e i tagliandi d’entrata del medesimo.
- I documenti d’importazione temporanea validi soltanto per il territorio d’una delle Parti contraenti possono essere conformi al modulo riprodotto nell’allegato 3 della presente Convenzione. Le Parti contraenti hanno facoltà di far uso anche di altri documenti, secondo la legislazione e l’ordinamento loro.
- La durata della validità dei documenti d’importazione temporanea diversi da quelli concessi, conformemente all’articolo 6, dalle associazioni autorizzate è determinata da ciascuna Parte contraente secondo la legislazione o l’ordinamento di essa.
- Ogni Parte contraente trasmette alle altre Parti, che ne facciano domanda, i moduli dei documenti d’importazione temporanea, validi sul suo territorio, diversi da quelli riprodotti negli allegati della presente Convenzione.
Capo IV Indicazioni da menzionarsi sui documenti d’importazione temporanea
Art. 8
I documenti d’importazione temporanea concessi dalle associazioni autorizzate sono intestati al nome delle persone che sono proprietarie, o hanno il godimento, delle imbarcazioni o degli aeromobili importati temporaneamente. Quando i documenti concessi per imbarcazioni o aeromobili noleggiati sono intestati al nome del locatore, le autorità doganali del Paese d’importazione temporanea possono esigere che su tutti i tagliandi e le madri adoperati nei viaggi del conduttore sia fatta la menzione «Noleggiato a . ».
Art. 9
- Il peso da dichiararsi nel documento d’importazione temporanea è quello dell’imbarcazione o dell’aeromobile senza carico. Esso è menzionato secondo le unità del sistema metrico decimale. Se il documento è valevole soltanto per un Paese, le autorità doganali di questo possono prescrivere l’uso d’un altro sistema metrico.
- Il valore da dichiararsi nel documento d’importazione temporanea valevole per un solo Paese è menzionato nella moneta di questo. Il valore da dichiararsi in un libretto di passaggi in dogana è menzionato nella moneta del Paese in cui questo viene emesso.
- Gli oggetti e gli attrezzi d’equipaggiamento usuale dell’imbarcazione o dell’aeromobile non devono essere specificati nei documenti d’importazione temporanea.
- Se le autorità doganali ne esigono la dichiarazione, i pezzi di ricambio e gli accessori, che non siano considerati equipaggiamento usuale dell’imbarcazione o dell’aeromobile, sono menzionati, nei documenti d’importazione temporanea, con le indicazioni necessarie (p. e. peso e valore) e sono ripresentati all’uscita dal Paese.
Art. 10
Ogni modificazione recata nel documento d’importazione temporanea dall’associazione emittente dev’essere approvata da questa o dall’associazione garante. Il documento che sia stato accettato dalle autorità doganali del Paese d’importazione non può essere modificato senza il consenso delle medesime.
Capo V Condizioni per l’importazione temporanea
Art. 11
- Le imbarcazioni e gli aeromobili trattati con documento d’importazione temporanea possono essere adoperati, per il loro uso privato, da altre persone le quali ne siano debitamente autorizzate dal titolare del documento, abbiano la loro residenza abituale fuori del Paese d’importazione e adempiano le altre condizioni previste nella presente Convenzione. Le autorità doganali delle Parti contraenti hanno il diritto di esigere la prova, che le dette persone siano debitamente autorizzate dal titolare del documento e adempiano quelle condizioni. Le autorità doganali, qualora non giudichino bastevoli le giustificazioni fornite, possono vietare, nel loro Paese, l’impiego di tali imbarcazioni e aeromobili. Per le imbarcazioni e gli aeromobili noleggiati, ogni Parte contraente può esigere che il conduttore sia presente durante l’importazione.
- Per derogazione alle disposizioni del capoverso 1, le autorità doganali delle Parti contraenti possono tollerare, con riserva delle condizioni che piacerà loro di stabilire, che l’equipaggio di una imbarcazione o d’un aeromobile circolante con documento d’importazione temporanea sia composto di persone ordinariamente residenti nel paese d’importazione della imbarcazione o dell’aeromobile, segnatamente qualora l’equipaggio operi per conto e secondo le istruzioni del titolare del documento d’importazione temporanea.
Art. 12
- L’imbarcazione o l’aeromobile trattato con documento d’importazione temporanea dev’essere esportato nello stato in cui era all’importazione, tenuto conto dell’usura ordinaria, e nel termine di validità del documento. Se l’imbarcazione o l’aeromobile è noleggiato, le autorità doganali delle Parti contraenti hanno il diritto di esigerne l’esportazione nel momento in cui il conduttore lascia il Paese d’importazione temporanea.
- L’esportazione dev’essere comprovata mediante un visto d’uscita apposto regolarmente, sul documento d’importazione temporanea, dalle autorità doganali del Paese nel quale l’imbarcazione o l’aeromobile è stato importato temporaneamente.
- Nondimeno, per lo scarico del documento d’importazione temporanea d’un aeromobile, le Parti contraenti possono esigere la prova che questo sia arrivato in territorio straniero.
Art. 13
- Nonostante l’obbligo della riesportazione previsto nell’articolo 12, questa non sarà richiesta, se l’imbarcazione o l’aeromobile abbia subito danno per un sinistro debitamente accertato, purchè, conformemente alle disposizioni date dalle autorità doganali:
- sia assoggettato ai diritti e tasse d’importazione pertinenti;
- sia abbandonato, franco da ogni spesa, al fisco del Paese d’importazione temporanea; oppure
- sia distrutto sotto vigilanza ufficiale, a spese dell’interessato, con condizione che i residui e i pezzi ricuperati vengano assoggettati ai diritti e tasse d’importazione pertinenti.
- L’obbligo della riesportazione nel termine di validità del documento d’importazione temporanea è sospeso durante lo spazio di tempo in cui l’imbarcazione o l’aeromobile non possa essere esportato perchè staggito, sempre che il sequestro non sia stato operato a domanda di privati.
- Le autorità doganali comunicheranno possibilmente all’associazione garante i sequestri operati da loro, o a loro proposta, su imbarcazioni o aeromobili trattati con documento d’importazione temporanea, e garantiti dalla detta associazione, e l’avviseranno delle misure che saranno per prendere.
Art. 14
Un’imbarcazione o un aeromobile importato nel territorio di una Parte contraente con documento d’importazione temporanea non può essere adoperato, nemmeno occasionalmente, per trasporti eseguiti a prezzo, a premio o per altro vantaggio materiale, tra punti situati nell’interno dei confini di quel territorio oppure partendo dallo stesso. Tale imbarcazione o aeromobile non può essere noleggiato dopo l’importazione e, se era noleggiato quando fu importato, non può essere ceduto nuovamente in locazione a persone diverse dal conduttore iniziale, nè sublocato.
Art. 15
Le persone cui spettano le agevolezze dell’importazione temporanea hanno, durante la validità del documento d’importazione temporanea, il diritto d’importare quante volte occorra l’imbarcazione o l’aeromobile menzionato nel documento, sempre che, a richiesta delle autorità doganali, facciano accertare, con un visto degli agenti doganali interessati, ciascun passaggio (entrata e uscita). Potranno nondimeno essere emessi dei documenti valevoli per un solo viaggio.
Art. 16
La validità dei visti apposti dagli agenti doganali, tra la prima entrata e l’ultima uscita, su un documento d’importazione temporanea d’un’imbarcazione, il quale non contenga dei tagliandi per ogni passaggio, è temporanea. Nondimeno, l’ultimo visto d’uscita temporanea è ammesso come prova della riesportazione dell’imbarcazione o dei pezzi di ricambio importati temporaneamente.
Art. 17
Se il documento d’importazione temporanea contiene dei tagliandi per ogni passaggio, ciascun accertamento d’entrata implica accettazione del documento e ciascun accertamento d’uscita ulteriore implica discarico del medesimo, salvo le disposizioni dell’articolo 18.
Art. 18
Quando il documento d’importazione temporanea sia stato scaricato definitivamente e senza riserva dalle autorità doganali, queste non possono più esigere, dall’associazione garante, il pagamento di diritti e tasse d’importazione, eccetto che il certificato di scarico non sia stato ottenuto per abuso oppure con frode.
Art. 19
- visti dei documenti d’importazione temporanea impiegati secondo le condizioni stabilite nella presente Convenzione non danno luogo al pagamento d’una rimunerazione per il servizio di dogana, quando siano apposti negli uffici doganali, nel tempo in cui questi siano aperti.
Capo VI Proroga della validità e rinnuovo dei documenti d’importazione temporanea
Art. 20
La mancanza dell’accertamento della riesportazione, nel termine prefisso, delle imbarcazioni o aeromobili importati temporaneamente non è rilevante, qualora siano presentati, per la riesportazione, alle autorità doganali entro i quattordici giorni successivi alla scadenza del documento, e il ritardo venga giustificato.
Art. 21
Ogni Parte contraente riconosce valide le proroghe di libretti di passaggi in dogana accordate da un’altra Parte contraente in conformità della procedura determinata nell’allegato 4 della presente Convenzione.
Art. 22
- Le domande di proroga della validità dei documenti d’importazione temporanea devono essere presentate alle competenti autorità doganali prima della scadenza, salvo impedimento cagionato da forza maggiore. Se il documento fu emesso da un’associazione autorizzata, la domanda di proroga dev’essere presentata dall’associazione garante.
- Le proroghe di termine necessarie per l’esportazione delle imbarcazioni, degli aeromobili, o dei pezzi di ricambio, importati temporaneamente, sono concesse quando gli interessati possano bastevolmente provare alle autorità doganali d’essere stati impediti, per forza maggiore, di esportarli nel termine prefisso.
Art. 23
Ogni Parte contraente autorizza, con riserva delle misure di vigilanza che stimerà di stabilire, il rinnuovo dei documenti d’importazione temporanea concessi dalle associazioni autorizzate e attenenti a imbarcazioni, aeromobili, o pezzi di ricambio, importati temporaneamente sul suo territorio, sempre che sussistano le condizioni per l’importazione temporanea. La domanda di rinnuovo è presentata dall’associazione garante.
Capo VII Sanazione di documenti d’importazione temporanea
Art. 24
- Se il documento d’importazione temporanea non sia stato scaricato regolarmente, le autorità doganali del Paese d’importazione accettano (prima o dopo il decorso del documento), come prova della riesportazione dell’imbarcazione, dell’aeromobile o dei pezzi di ricambio, un certificato conforme al modulo riprodotto nell’allegato 5 della presente Convenzione e concesso da un’autorità ufficiale (console, dogana, polizia, sindaco, usciere, ecc.), nel quale attesti che l’imbarcazione, l’aeromobile o i pezzi di ricambio le sono stati presentati e si trovano fuori del Paese d’importazione. Tali autorità possono parimente accettare ogni altro documento comprovante che l’imbarcazione, l’aeromobile o i pezzi di ricambio si trovano fuori del Paese d’importazione. Se il documento d’importazione temporanea non è un libretto di passaggi in dogana, e sia ancora valevole, le autorità doganali possono esigere che venga loro consegnato soltanto quando sia stato accertato che l’imbarcazione, o l’aeromobile si trova fuori del territorio d’importazione temporanea. Se il documento è un libretto, esse tengono conto, come prova della riesportazione dell’imbarcazione, dell’aeromobile o dei pezzi di ricambio, di visti di passaggio, apposti dalle autorità doganali dei Paesi visitati successivamente.
- Se il documento d’importazione temporanea non scaricato regolarmente, ma attenente a un’imbarcazione, aeromobile o pezzi di ricambio, sia andato distrutto, smarrito o rubato, le autorità doganali del Paese di importazione accettano, come prova della riesportazione, un certificato conforme al modulo riprodotto nell’allegato 5 della presente Convenzione e concesso da un’autorità ufficiale (console, dogana, polizia, sindaco, usciere ecc.), nel quale attesti che l’imbarcazione, l’aeromobile o i pezzi di ricambio, dei quali si tratta, le sono stati presentati e si trovavano fuori dal Paese d’importazione prima della scadenza del titolo. Tali autorità possono parimente accettare ogni altro documento comprovante che l’imbarcazione, l’aeromobile o i pezzi di ricambio si trovano fuori del Paese d’importazione.
- Se sia andato distrutto, smarrito o rubato un libretto di passaggi in dogana quando l’imbarcazione, l’aeromobile o i pezzi di ricambio si trovano sul territorio d’una Parte contraente, le autorità doganali di questa, a domanda dell’associazione interessata, accettano un documento succedaneo, la cui validità cessa con quella del libretto al quale è sostituito. Questa accettazione annulla quella anteriore fondata sul libretto distrutto, smarrito o rubato. Se per la riesportazione dell’imbarcazione, dell’aeromobile o dei pezzi di ricambio sia stata concessa, in luogo d’un documento succedaneo, una licenza d’esportazione oppure un documento analogo, il visto d’uscita appostovi è accettato come prova della riesportazione.
- Ove accada che un’imbarcazione o un aeromobile venga rubato dopo la sua riesportazione e questa non sia regolarmente accertata nel documento, nè in questo siano apposti dei visti d’entrata concessi dalle autorità doganali di Paesi successivamente visitati, il documento può essere sanato, purchè venga presentato dall’associazione garante e siano da questa fornite delle prove bastevoli del furto. Se il documento non è ancora scaduto, le autorità doganali possono esigerne il deposito.
Art. 25
Nei casi previsti nell’articolo 24, le autorità doganali si riservano il diritto di riscuotere una tassa di sanatoria.
Art. 26
Le autorità doganali non hanno il diritto d’esigere dall’associazione garante il pagamento di diritti e tasse d’importazione per un’imbarcazione, un aeromobile o dei pezzi di ricambio, se il nondiscarico del documento di importazione temporanea non le sia stato notificato nel termine di un anno a contare dalla scadenza del medesimo.
Art. 27
- La prova della riesportazione dell’imbarcazione, dell’aeromobile, o dei pezzi di ricambio, in conformità delle norme della presente convenzione, dev’essere fornita, dall’associazione garante, nel termine di un anno dalla notificazione del nondiscarico del titolo d’importazione temporanea.
- Se questa prova non è fornita nel termine prescritto, l’associazione garante, deve depositare senza indugio, o pagare temporaneamente, i diritti e tasse d’importazione. Il deposito o il pagamento diverrà definitivo dopo un anno dal giorno in cui è stato operato. Durante il decorso di questo termine, l’associazione garante può ancora godere delle agevolezze previste nel capoverso 1, allo scopo d’ottenere la restituzione delle somme depositate o pagate.
- Nei Paesi la cui legislazione non preveda l’ordinamento di deposito o di pagamento temporaneo di diritti e tasse d’importazione, le riscossioni fatte secondo il capoverso 2 sono definitive; le somme riscosse possono nondimeno essere restituite, qualora siano adempiute le condizioni previste nel presente articolo.
- Quando il documento d’importazione temporanea non sia stato scaricato, l’associazione garante non è tenuta a pagare una somma maggiore dell’ammontare dei diritti e tasse d’importazione applicabili all’imbarcazione, all’aeromobile o ai pezzi di ricambio non riesportati, accresciuto, se occorra, dell’interesse moratorio.
Art. 28
Le disposizioni della presente Convenzione non toccano il diritto delle Parti contraenti di perseguire, nel caso di frode, contravvenzione o abuso, i possessori di titoli d’importazione temporanea e coloro che si valgano di essi, allo scopo di conseguire il pagamento di diritti e tasse d’importazione oppure d’infliggere le pene nelle quali tali persone siano incorse. In questo caso, le associazioni garanti presteranno aiuto alle autorità doganali.
Capo VIII Disposizioni varie
Art. 29
Le Parti contraenti si studieranno di non prescrivere forme doganali che possano intralciare il progresso del turismo internazionale.
Art. 30
Ogni infrazione alle disposizioni della presente Convenzione, ogni sostituzione, falsa dichiarazione o maneggio da cui consegua, in maniera indebita, a persona o a cosa, un utile fondato sull’ordinamento d’importazione previsto nella presente Convenzione implica la punibilità del contravventore, nel Paese dove l’infrazione è stata commessa e secondo la legislazione di questo Paese.
Art. 31
Nessuna disposizione della presente Convenzione esclude, per le Parti contraenti costituitesi in unione doganale o economica, il diritto di emanare norme particolari, applicabili alle persone che risiedono ordinariamente sul territorio della medesima.
Art. 32
Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata come menomante il diritto di ogni Parte contraente d’applicare, alle importazioni temporanee di imbarcazioni da diporto e d’aeromobili, dei divieti o delle restrizioni fondati su considerazioni che non siano economiche, ma attengano, per esempio, alla moralità, alla sicurezza o alla sanità pubblica.
Capo IX Disposizioni finali
Art. 33
- I Paesi membri della Commissione economica per l’Europa, e quelli che vi sono ammessi a titolo consultivo, conformemente al paragrafo 8 del mandato conferito alla medesima, possono divenire Parti contraenti della presente Convenzione:
- firmandola;
- ratificandola, dopo averla firmata con riserva di ratificazione;
- aderendovi.
- 1 Paesi autorizzati a partecipare a taluni lavori della Commissione economica per l’Europa, conformemente al paragrafo Il del mandato conferito alla medesima, possono divenire Parti contraenti della presente convenzione, aderendovi dopo che sia entrata in vigore.
- La Convenzione è aperta alla firma fino al 31 agosto 1956. A contare da tale giorno, essa è aperta all’adesione.
- La ratificazione o l’adesione si opera mediante il deposito d’uno strumento presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
Art. 34
- La presente Convenzione entra in vigore il novantesimo giorno dopo che cinque dei Paesi menzionati nel capoverso 1 dell’articolo 33 l’abbiano firmata senza riserva di ratificazione oppure abbiano depositato il loro strumento di ratificazione o d’adesione.
- Per ciascun Paese che la ratifichi, o vi aderisca, dopo che cinque Paesi l’abbiano firmata senza riserva di ratificazione, oppure abbiano depositato i loro strumenti di ratificazione o di adesione, la presente convenzione entra in vigore il novantesimo giorno dopo il deposito dello strumento di ratificazione o di adesione.
Art. 35
- Ogni Parte contraente può disdire la presente convenzione mediante notificazione indirizzata al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
- La disdetta ha effetto quindici mesi dopo il giorno in cui sia stata notificata al Segretario generale.
- La disdetta non menoma la validità dei documenti d’importazione temporanea emessi prima del giorno in cui abbia effetto, nè l’obbligo di garanzia delle associazioni. Del pari, essa non è operante rispetto alle proroghe accordate secondo l’articolo 21.
Art. 36
La presente Convenzione cessa d’avere effetto, se, in qualunque momento successivo alla sua entrata in vigore, il numero delle Parti contraenti sia stato inferiore a cinque per uno spazio continuato di dodici mesi.
Art. 37
- Ogni Paese, firmando senza riserva la presente Convenzione, depositando lo strumento di ratificazione o d’adesione, oppure in qualsiasi momento successivo, può dichiarare, mediante notificazione indirizzata al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, che la Convenzione è applicabile a tutti o a parti dei territori che rappresenta nelle faccende internazionali. La Convenzione sarà applicabile al territorio o ai territori menzionati nella notificazione, a contare dal novantesimo giorno in cui questa sia pervenuta al Segretario generale, oppure, se la Convenzione non fosse ancora entrata in vigore, a contare dalla sua entrata in vigore.
- Ogni Paese che, in conformità del capoverso 1, abbia fatto una dichiarazione intesa a estendere a un territorio che egli rappresenta nelle faccende internazionali gli effetti della presente Convenzione, potrà disdirla, rispetto a quel territorio, in conformità dell’articolo 35.
Art. 38
- Ogni controversia tra due o parecchie Parti contraenti, concernente l’interpretazione o l’applicazione della presente Convenzione, sarà al possibile composta mediante negoziato tra le Parti in litigio.
- Ogni controversia che non sia stata accomodata mediante negoziato sarà sottoposta all’arbitrato, se una qualsiasi delle Parti contraenti in litigio ne faccia istanza, e sarà per conseguenza rimessa in uno o più arbitri eletti di comune accordo dalle medesime. Qualora queste non s’accordino sulla scelta dell’arbitro, o degli arbitri, nei tre mesi che seguono la istanza d’arbitrato, una qualsiasi di loro potrà domandare al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite di designare un arbitro unico, nel quale sarà rimessa la controversia.
- La sentenza dell’arbitro o degli arbitri designati secondo il capoverso 2 è obbligatoria per le Parti contraenti in litigio.
Art. 39
- Ogni Parte contraente può, nel firmare o ratificare la presente Convenzione, oppure nell’aderirvi, dichiarare che non si considera vincolata per l’articolo 38 della Convenzione. Rispetto a tale Parte, non vi saranno vincolate nemmeno le altre Parti contraenti.
- Ogni Parte contraente che abbia significato una riserva secondo il capoverso 1 può revocarla, in ogni momento, mediante notificazione indirizzata al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
- Non è ammessa alcun’altra riserva circa alla presente Convenzione.
Art. 40
- Dopo che la presente Convenzione sia stata in vigore tre anni, ogni Parte contraente potrà chiedere, mediante notificazioni indirizzate al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, la convocazione d’una conferenza intesa a rivederla. Il Segretario generale comunicherà questa istanza a tutte le Parti contraenti e convocherà una conferenza di revisione, qualora, nell’intervallo di quattro mesi a contare dalla notificazione, almeno un terzo delle Parti contraenti gli significhi che consenta all’istanza.
- Se viene convocata una conferenza secondo il capoverso 1, il Segretario generale ne dà avviso a tutte le Parti contraenti e le invita a presentare, nel termine di tre mesi, le proposte che desiderino siano esaminate nella medesima. Il Segretario generale comunicherà a tutte le Parti contraenti l’ordine provvisorio delle trattande e il testo di tali proposte, tre mesi prima del giorno d’apertura della conferenza.
- Il Segretario generale invita a ogni conferenza convocata secondo il presente articolo tutti i Paesi indicati nel capoverso 1 dell’articolo 33, e i Paesi divenuti Parti contraenti secondo il capoverso 2 dell’articolo 33.
Art. 41
- Ogni Parte contraente può proporre uno o parecchi emendamenti alla presente Convenzione. Il testo del disegno d’emendamento è comunicato al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, il quale lo comunicherà a tutte le Parti contraenti e agli altri Paesi indicati nel capoverso 1 dell’articolo 33.
- Ogni disegno d’emendamento, trasmesso in conformità del capoverso 1, è considerato accolto, qualora non sia contrastato da alcuna Parte contraente, nel termine di sei mesi a contare dal giorno in cui fu trasmesso.
- Il Segretario generale, come prima sia possibile, notifica a tutte le Parti contraenti, se al disegno d’emendamento sia stata mossa alcuna obiezione. In quest’ultimo caso, l’emendamento è considerato respinto e non avrà luogo. Qualora non sia stata mossa alcuna obiezione, l’emendamento entra in vigore, per tutte le Parti contraenti, tre mesi dopo il decorso del termine di sei mesi previsto nel capoverso 2.
- Indipendentemente dalla procedura d’emendamento prevista nei capoversi 1, 2 e 3, gli allegati della presente Convenzione possono essere modificati mediante accordo tra le amministrazioni competenti di tutte le Parti contraenti. Il Segretario generale determina il giorno dell’entrata in vigore dei testi modificati in tale maniera.
Art. 42
Oltre le notificazioni considerate negli articoli 40 e 41, il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite notifica ai Paesi indicati nel capoverso 1 dell’articolo 33 e a quelli divenuti Parti contraenti secondo il capoverso 2 del medesimo articolo:
- le firme, le ratificazioni e le adesioni, secondo l’articolo 33;
- i giorni in cui la presente Convenzione entra in vigore secondo l’articolo 34;
- le disdette secondo l’articolo 35;
- l’abrogazione della presente Convenzione, secondo l’articolo 36;
- le notificazioni ricevute secondo l’articolo 37;
- le dichiarazioni e notificazioni ricevute secondo l’articolo 39, capoversi 1 e 2;
- l’entrata in vigore di ogni emendamento secondo l’articolo 41.
Art. 43
Non appena una Parte contraente dell’Accordo concernente l’applicazione provvisoria dei Disegni di Convenzioni internazionali doganali sul turismo, sui veicoli per i trasporti stradali commerciali e sul trasporto delle merci su strada, conchiuso a Ginevra il 16 giugno 19495, sarà divenuta Parte contraente della presente Convenzione, provvederà, secondo l’articolo IV di quell’Accordo, a disdirlo in quanto concerne il Disegno di Convenzione internazionale doganale sul turismo, sempre che una siffatta disdetta già non risulti ipso facto per l’articolo V del detto Accordo.
Art. 44
Il Protocollo di firma della presente Convenzione ha forza, valore e durata come la Convenzione stessa, della quale è considerato parte integrante.
Art. 45
Dopo il 31 agosto 1956, il testo originale della presente Convenzione sarà depositato presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, il quale ne trasmetterà delle copie autenticate a ciascun Paese indicato nell’articolo 33, capoversi 1 e 2.
In fede di che, i sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.Fatto a Ginevra, il diciotto maggio milienovecentocinquantasei, in un solo esemplare, nelle lingue inglese e francese, i cui testi fanno ugualmente fede.(Seguono le firme)
Allegato 1
Libretto di passaggi in dogana per aeromobile
Tutte le menzioni stampate del libretto sono compilate in francese.
Le dimensioni del libretto sono di 33 × 24 cm.
Allegato 2
Libretto di passaggi in dogana per imbarcazione da diporto
Tutte le menzioni stampate del libretto sono compilate in francese.
Le dimensioni del libretto sono di 22 × 27 cm.
L’associazione che emette il libretto deve far apporre il suo nome su ciascun tagliando, seguito dalle iniziali dell’Organizzazione internazionale cui è affiliata.
Allegato 3
Trittico per imbarcazione da diporto
Tutte le menzioni stampate del trittico sono compilate nella lingua designata dal Paese d’importazione.
Le dimensioni del trittico sono di 13 × 29,5 cm.
Allegato 4
Proroga della validità del libretto di passaggi in dogana
1La formula di proroga della validità dev’essere conforme al modulo contenuto nel presente allegato.
Essa è compilata in francese. Le menzioni in essa contenute possono essere ripetute in un’altra lingua.
2La persona che chiede la proroga e l’associazione garante che si occupa di queste domande devono seguire la seguente procedura:
- Il titolare di un libretto di passaggi in dogana, tosto che s’accorge di dover domandare una proroga del termine di validità del suo documento, lo consegna all’associazione garante, insieme con una domanda di proroga, nella quale spiega le circostanze che lo costringono a presentare l’istanza. Come giustificazione, egli allega, secondo il caso, un certificato medico, un attestato dell’officina di riparazione o qualsiasi altro documento che comprovi essere il ritardo cagionato da forza maggiore.
- L’associazione garante, se giudica che la domanda può essere presentata alla dogana, stampa, mediante uno stampino umido, la formula menzionata nel capoverso 1, sulla copertina del libretto di passaggi in dogana, nel luogo riservato a tale scopo.
- L’associazione garante indica, nella parte sinistra della formula, il giorno (in lettere e cifre) fino al quale è chiesta la proroga. Il presidente dell’associazione, o il suo delegato, vi appone la sua firma e il bollo dell’associazione.
- La durata della proroga non deve oltrepassare il termine ragionevolmente necessario a compiere il viaggio, ossia, d’ordinario, uno spazio non maggiore di tre mesi a contare dal giorno della scadenza del libretto di passaggi in dogana :
- Successivamente, l’associazione garante trasmette il libretto all’autorità doganale competente del suo Paese. Essa vi allega la domanda del titolare, corredata dei documenti giustificativi.
- L’autorità doganale risolve se la proroga debba essere accordata. Essa può restringere la durata della proroga domandata, oppure negarla assolutamente. Se la proroga è concessa, il funzionario doganale competente completa la formula impressa sulla copertina del libretto dall’associazione garante, le assegna un numero d’ordine o di registrazione, vi menziona il luogo, il giorno e la sua qualità. Indi, firma la formula e vi appone il bollo ufficiale della dogana.
- Dopo di che, il libretto di passaggi in dogana è ritrasmesso all’associazione garante, che lo restituisce all’interessato.
Allegato 5
Modulo di certificato per la sanazione dei documenti d’importazione temporanea non scaricati, distrutti, smarriti o rubati
Allegato 5
Pagina 2
Protocollo di firma
In procinto di firmare la Convenzione che porta la data di oggi, i sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati dichiarano quanto segue:
1Quando una Parte contraente stimi di non esentare certi aeromobili commerciali dal trattamento con libretto di passaggi in dogana, le disposizioni della presente Convenzione si applicanomutatis mutandis .
2Le disposizioni della presente Convenzione stabiliscono delle agevolezze minime. Le Parti contraenti non intendono restringere le maggiori agevolezze che talune di loro accordano o abbiano ad accordare sull’importazione temporanea delle imbarcazioni da diporto e degli aeromobili.
3Le Parti contraenti si riservano il diritto d’accordare i medesimi vantaggi alle persone residenti abitualmente sul territorio di Paesi non contraenti.
4Le Parti contraenti riconoscono che una buona applicazione della presente Convenzione ricerca la concessione d’agevolezze alle associazioni autorizzate, per quanto concerne:
- il trasferimento delle divise necessarie al pagamento dei diritti e delle tasse d’importazione richiesto dalle autorità doganali d’una Parte contraente per il nondiscarico di titoli d’importazione temporanea previsti nella Convenzione;
- il trasferimento delle divise nel caso di restituzione di diritti e tasse d’importazione secondo l’articolo 27 della Convenzione;
- il trasferimento delle divise necessarie al pagamento dei moduli di importazione temporanea, inviati alle associazioni autorizzate dalle loro associazioni o federazioni corrispondenti.
In fede di che, i sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.
Fatto a Ginevra, il diciotto maggio millenovecentocinquantasei, in un solo esemplare, nelle lingue inglese e francese, i cui testi fanno ugualmente fede.
(Seguono le firme)