0.631.252.511•Convenzione doganale concernente il trasporto internazionale di merci con libretti TIR
0.631.252.511Multilateral International Treaty5 ott 1960
(Convenzione TIR) ^3^
Conchiusa a Ginevra il 15 gennaio 1959
Approvata dall’Assemblea federale il 10 marzo 19604
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 7 luglio 1960
Entrata in vigore per la Svizzera il 5 ottobre 1960
(Stato 28 settembre 2007)
Le Parti contraenti,
desiderose d’agevolare i trasporti internazionali di merci con veicoli stradali,
hanno convenuto le disposizioni seguenti.
Secondo la presente Convenzione, sono considerati:
(ii) costruito in maniera da agevolare il trasporto di merci su uno o vari mezzi di trasporto senza ricaricamento diretto delle medesime,
(iii) provveduto di dispositivi che lo rendono maneggevole, segnatamente nel trasporto da uno a un altro mezzo di trasporto,
(iv) congegnato in maniera da essere facilmente riempito e vuotato,
(v) d’un volume interno di almeno un metro cubo;
la locuzione «cassa mobile» non comprende gli imballaggi usuali, nè i veicoli;
d. «ufficio doganale di partenza»: ogni ufficio doganale interno, o di confine, di una Parte contraente, dove ha principio, per tutto o una parte del carico, il trasporto internazionale con veicolo stradale secondo l’ordinamento stabilito nella presente Convenzione;
e. «ufficio doganale di destinazione»: ogni ufficio doganale interno o di confine, d’una Parte contraente, dove termina, per tutto o una parte del carico, il trasporto internazionale con veicolo stradale secondo l’ordinamento stabilito nella presente Convenzione;
f. «ufficio doganale di passaggio»: ogni ufficio doganale di confine di una Parte contraente, per il quale passa il veicolo stradale, nel corso d’un trasporto internazionale secondo l’ordinamento stabilito nella presente Convenzione;
g. «persona»: le persone, sia fisiche sia giuridiche;
h. «merci grevi o voluminose»; ogni merce che, secondo l’avviso delle autorità doganali dell’ufficio doganale di partenza, non può essere scomposta per il trasporto e (i) il cui peso sia maggiore di 7000 kg, o
(ii) di cui una dimensione sia maggiore di 5 m, o
(iii) di cui due dimensioni siano maggiori di 2 m, o
(iv) debba essere caricata in maniera, che la sua altezza superi 2 m.
La presente Convenzione concerne i trasporti di merci, senza ricaricamento delle medesime, per una o parecchie frontiere, da un ufficio doganale di partenza d’una Parte contraente fino a un ufficio doganale di destinazione d’una Parte contraente, oppure della medesima Parte contraente, in veicoli stradali o in casse mobili caricate sui medesimi, ancorchè, su una parte del percorso tra gli uffici di partenza e di destinazione, tali veicoli siano trasportati con un altro mezzo.
Le disposizioni della presente Convenzione sono applicabili soltanto, se:
Purchè siano osservate le prescrizioni del presente capo o del capo V, le merci trasportate in veicoli stradali piombati o in casse mobili piombate:
Nondimeno, onde evitare ogni abuso, le autorità doganali possono per eccezione, e quando sospettino alcunchè d’irregolare, ordinare, in tali uffici, delle visite sommarie o minute delle merci.
Il trasporto con libretto TIR può essere trattato da parecchi uffici doganali di partenza e di destinazione, ma, salvo un’autorizzazione della Parte contraente o delle Parti contraenti interessate:
Le merci, il veicolo stradale e, se è il caso, la cassa mobile sono presentati all’ufficio doganale di partenza, insieme con il libretto TIR, per la verificazione e la piombatura.
Le autorità doganali possono stabilire, che il percorso sul territorio del loro paese avvenga entro un termine e secondo un itinerario da esse determinati.
Il veicolo stradale o la cassa mobile deve essere presentato, con il carico e il libretto TIR pertinente, a ogni ufficio doganale di passaggio e agli uffici doganali di destinazione.
Le autorità doganali degli uffici doganali di passaggio di ciascuna Parte contraente devono rispettare i piombi apposti dalle autorità doganali delle altre Parti contraenti, salvo il caso in cui stimassero di visitare le merci, in applicazione dell’ultimo periodo dell’articolo 4. Esse, tuttavia, possono aggiungervi la loro piombatura.
Onde evitare ogni abuso, le autorità doganali possono, quando stimino necessario:
La visita del carico non sarà ordinata che per eccezione.
Quando, durante il percorso o in un ufficio doganale di passaggio, venga operata la visita del carico di un veicolo stradale o d’una cassa mobile, le autorità doganali devono menzionare, sui tagliandi del libretto TIR adoperati nel loro Paese e sulle madri corrispondenti, l’apposizione dei nuovi piombi.
Il libretto TIR è scaricato subito dopo l’arrivo all’ufficio doganale di destinazione. Se le merci non vengono assoggettate subito a un altro ordinamento doganale, le autorità doganali possono riservarsi il diritto di scaricare il libretto, con condizione che sia fornita un’altra garanzia in luogo di quella dell’associazione garante per il medesimo.
Quando alle autorità doganali risulti bastevolmente provato che le merci trasportate con libretto TIR siano perite per forza maggiore, i diritti e le tasse ordinariamente esigibili sono rilasciati.
Purchè siano osservate le prescrizioni del presente capo e del capo V, le merci grevi o voluminose trasportate con libretto TIR non sono soggette, negli uffici doganali di passaggio, al pagamento o al deposito di diritti e tasse d’importazione o d’esportazione.
L’obbligo dell’associazione garante concerne tanto le merci annoverate nel libretto TIR, quanto le merci che, pur non essendovi annoverate, si trovino fra quelle oppure sul piano di carico.
L’ufficio doganale di partenza può esigere che al libretto TIR siano allegati gli elenchi degli imballaggi, le fotografie, le cianografie, ecc., delle merci trasportate. In tal caso, esso appone un visto su questi documenti, ne fissa una copia di ciascuno sul verso della pagina di copertina del libretto TIR e li menziona in tutti i manifesti del medesimo.
I trasporti di merci grevi o voluminose con libretto TIR non sono trattati che da un solo ufficio doganale di partenza e di destinazione.
A richiesta degli uffici doganali di passaggio d’entrata, la persona che presenta il carico è tenuta a completare la descrizione delle merci nel manifesto del libretto TIR e a firmare questa menzione suppletiva.
Le autorità doganali possono, se stimino utile:
Gli uffici doganali di passaggio di ogni Parte contraente devono rispettare, per quanto possibile, i contrassegni e i piombi apposti dalle autorità doganali delle altre Parti contraenti. Queste, tuttavia, vi possono aggiungere i loro contrassegni e piombi.
Quando, per operare la visita doganale durante il percorso, o in un ufficio doganale di passaggio, vengano tolti i contrassegni, oppure vengano rotti i piombi, le autorità doganali devono menzionare, sui tagliandi del libretto TIR, adoperati nel loro Paese, e sulle madri corrispondenti, l’apposizione dei nuovi contrassegni o dei nuovi piombi.
I moduli del libretto TIR, spediti alle associazioni garanti dalle associazioni corrispondenti straniere o dalle organizzazioni internazionali sono ammessi in franchigia di diritti e tasse d’importazione, senza divieti nè restrizioni d’importazione.
I singoli veicoli stradali o i treni di veicoli stradali, che operano un trasporto internazionale di merci con libretto TIR, devono portare sulla parte anteriore, e su quella posteriore, una targa rettangolare con l’iscrizione «TIR», le cui qualità particolari sono stabilite nell’allegato 9. La targa è collocata in maniera che sia ben visibile, amovibile e possa essere piombata. 1 piombi sono apposti dalle autorità doganali del primo ufficio doganale di partenza e tolti dall’ultimo ufficio doganale di destinazione.
Se, durante il percorso, accade che la piombatura apposta dalle autorità doganali venga rotta in contingenze diverse da quelle previste negli articoli 14 o 28, oppure che le merci periscano o siano danneggiate senza che la piombatura venga rotta, si applica la procedura prevista nell’allegato 1 della presente Convenzione sull’impiego del libretto TIR, con riserva delle norme delle legislazioni nazionali, e viene compilato un processo verbale d’accertamento secondo il modulo riprodotto nell’allegato 2 della presente Convenzione.
Le Parti contraenti si comunicano i modelli delle piombature che adoperano.
Ogni Parte contraente comunica alle altre Parti contraenti l’elenco degli uffici doganali di partenza, di passaggio e di destinazione, che designa per i trasporti con libretto TIR, specificando, se occorra, gli uffici che fossero aperti soltanto per i trasporti disciplinati dalle disposizioni del capo III. Le Parti contraenti limitrofe si consulteranno per determinare gli uffici doganali di frontiera da menzionare in tali elenchi.
Per le operazioni doganali menzionate nella presente Convenzione non è richiesta alcuna indennità, purchè non avvengano in giorni, ore e luoghi diversi da quelli in cui sono compiute ordinariamente.
Ogni infrazione alle disposizioni della presente Convenzione implica la punibilità del contravventore nel Paese dove l’infrazione è stata commessa e secondo la legislazione di questo Paese.
Le disposizioni della presente Convenzione non escludono l’applicazione di restrizioni e riscontri fondati sugli ordinamenti nazionali e su considerazioni di moralità, sicurezza e sanità pubblica oppure di polizia veterinaria o fitopatologica, nè la riscossione di somme esigibili in virtù di tali ordinamenti.
Nessuna disposizione della presente Convenzione esclude, per le Parti contraenti costituitesi in unione doganale o economica, il diritto di emanare nomi particolari sui trasporti di merci che hanno principio, terminano o transitano sul loro territorio, in quanto non menomino le agevolezze prescritte nella presente Convenzione.
La presente Convenzione cessa d’avere effetto, se, in qualunque momento successivo alla sua entrata in vigore, il numero delle Parti contraenti sia stato inferiore a cinque per uno spazio continuato di dodici mesi.
Oltre le notificazioni considerate negli articoli 46 e 47, il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite notifica ai Paesi indicati nel capoverso 1 dell’articolo 39 e a quelli divenuti Parti contraente secondo il capoverso 2 del medesimo articolo:
Non appena una Parte contraente dell’Accordo concernente l’applicazione provvisoria dei disegni di convenzioni internazionali doganali sul turismo, sui veicoli per i trasporti stradali commerciali e sul trasporto delle merci su strada, conchiuso a Ginevra il 16 giugno 1949, sarà divenuta Parte contraente della presente Convenzione, provvederà, secondo l’articolo IV di quell’accordo, a disdirlo in quanto concerne il Disegno di Convenzione doganale sul trasporto internazionale delle merci su strada.
Il Protocollo di firma della presente Convenzione ha forza, valore e durata come la Convenzione stessa, della quale è considerato parte integrante.
Dopo il 15 aprile 1959, il testo originale della presente Convenzione sarà depositato presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, il quale ne trasmetterà delle copie autenticate a ciascun Paese indicato nell’articolo 39, capoversi 1 e 2.
In fede di che, i sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.Fatto a Ginevra, il quindici di gennaio millenovecentocinquantanove, in un solo esemplare, nelle lingue francese e inglese, i cui testi fanno ugualmente fede.(Seguono le firme)
Il libretto TIR è stampato in lingua francese(Pagina 1 della copertina)(Indicazioni sulle organizzazioni internazionali cui è affiliata l’associazione emittente)
| 1. | N. |
|---|---|
| 2. | Valido fino al |
| 3. | Concesso da |
| (Nome dell’assicurazione emittente) | |
| 4. | Titolare |
| (Nome e indirizzo) | |
| 5. | Paese di partenza |
| 6. | Paese o Paesi di destinazione |
| 7. | Numero d’immatricolazione del veicolo stradale |
| 8. | Certificato d’ammissione del veicolo stradale/della cassa mobile* n. |
| 9. | Data |
| 10. | Peso lordo totale delle merci (come è dichiarato nel manifesto) |
| 11. | Valore totale delle merci (come è dichiarato nel manifesto) |
| (da indicare nella moneta del Paese di partenza o in quella prescritta dalle autorità competenti di quel Paese) | |
| 12. | Firma del delegato dell’associazione emittente e bollo di questa associazione: |
| 13. | Firma del segretario dell’organizzazione internazionale: |
| * | Cancellare la menzione che non serve. |
(Pagina 2 della copertina)
Il sottoscritto
agendo in nome e per conto di*
. (nome e indirizzo del possessore del libretto)
| ., li . 19 | |||
|---|---|---|---|
| (Firma del titolare del libretto o del suo rappresentante) | |||
| * | Cancellare la menzione che non serve. |
Il sottoscritto
si obbliga a rispettare, nel trasporto con il presente libretto TIR, le leggi e i regolamenti applicabili, e, in particolare, a rispettare il termine e l’itinerario prefisso, e a ripresentare le merci, con i piombi doganali intatti, all’ufficio doganale di
| Luogo: ., li . 19 | |
|---|---|
| (Firma) |
(Pagina 3 della copertina)
1. Il libretto TIR è emesso nel Paese di partenza o nel Paese in cui il titolare ha il domicilio o la residenza d’affari.
2. Il libretto TIR è stampato in francese; possono nondimeno esservi aggiunte delle pagine recanti la traduzione del testo in una lingua del Paese d’emissione.
3. Il manifesto è compilato nella lingua del Paese di partenza. Le autorità doganali degli altri Paesi toccati si riservano il diritto di esigere una traduzione nella loro lingua. Per evitare le soste cagionate da una tale traduzione, si consiglia ai vettori di provvedere delle traduzioni necessarie il conduttore.
5. I pesi, il volume e altre misure sono recate in unità del sistema metrico decimale e i valori nella moneta del Paese di partenza o in quella prescritta dalle autorità di tale Paese.
6. Il libretto TIR non deve recare alcuna raschiatura, nè scrittura sovrapposta. Le correzioni vanno fatte cancellando le indicazioni errate e aggiungendo, se occorre, quelle esatte. Ogni correzione, aggiunta o modificazione dev’essere approvata da chi l’ha operata e vistata dalle autorità doganali.
7. La pagina 2 della copertina del libretto TIR e ogni esemplare del manifesto devono essere datati e firmati dal titolare del libretto o dal suo rappresentante. La persona che presenta il carico all’ufficio doganale deve firmare l’impegno sul rovescio dei tagliandi dispari, a richiesta delle autorità doganali.
8. I trasporti di merci grevi o voluminose con libretto TIR non possono essere trattati che da un solo ufficio doganale di partenza e di destinazione. Gli altri trasporti con libretto TIR possono essere trattati da parecchi uffici doganali di partenza e di destinazione, ma, salva un’autorizzazione speciale:
Se il trasporto è trattato da un solo ufficio doganale di partenza e un solo ufficio doganale di destinazione, il libretto deve contenere almeno 2 tagliandi per il Paese di partenza, 2 tagliandi per il Paese di destinazione e 2 tagliandi per ciascun altro Paese toccato dal trasporto. Per ciascun luogo di carico, o di scarico, suppletivo occorrono altri 2 tagliandi e altrettanti ne occorrono se i luoghi di scarico sono situati in due Paesi diversi.
9. Quando gli uffici doganali di partenza o di destinazione sono parecchi, le iscrizioni concernenti le merci accettate o destinate a ciascun ufficio devono essere separate sul manifesto.
10. Si raccomanda al conduttore del veicolo d’avvertire, affinchè in ciascun ufficio doganale di partenza, di passaggio o di destinazione sia staccato un tagliando del libretto TIR. I tagliandi dispari sono adoperati per le operazioni d’accettazione, quelli pari per le operazioni di scarico.
11. Se, durante il percorso, dovesse accadere, per un caso fortuito, che una piombatura doganale si rompa, che una merce perisca o sia danneggiata, le autorità del Paese in cui si trova il veicolo compilano, subito che sia possibile, a richiesta del vettore, un processo verbale d’accertamento. Il vettore farà capo alle autorità doganali, se in vicinanza ve ne siano, o, altrimenti, ad altre autorità competenti. A tale scopo, i vettori si provvederanno di moduli per processo verbale d’accertamento, conformi a quelli riprodotti nell’allegato 2 della convenzione TIR; per ogni Paese toccato; i moduli sono stampati in francese e nella lingua del Paese.
12. Se, per un sinistro, occorra ricaricare la merce su un altro veicolo o in un’altra cassa mobile, il ricaricamento dev’essere operato alla presenza di una delle autorità menzionate nel numero 11, la quale compilerà un processo verbale d’accertamento e attesterà nel medesimo la regolarità delle operazioni. Qualora il libretto TIR non rechi la menzione «merci grevi o voluminose», il veicolo, o la cassa mobile, sostituito dev’essere ammesso e piombato, e la piombatura adoperata sarà descritta nel processo verbale d’accertamento. Nondimeno, qualora non sia possibile valersi d’un veicolo, o d’una cassa mobile, ammesso, potrà essere autorizzato il ricaricamento su un veicolo, o cassa mobile, non ammesso, purchè offra una sicurezza bastevole; in questo caso, le autorità doganali dei Paesi successivi giudicheranno se possano parimente lasciar continuare in tale veicolo, o cassa mobile, il trasporto con libretto TIR.
13. Se, per un pericolo imminente, occorra scaricare subito la merce o parte di essa, il conduttore vi provvede direttamente senza chiedere o attendere l’intervento delle autorità menzionate nel numero 11. In questo caso, egli dovrà provare bastevolmente d’aver dovuto operare in tal modo nell’interesse del veicolo, della cassa mobile o del carico, e, subito dopo aver preso le cautele più urgenti, dovrà farne menzione nella pagina 4 della copertina del libretto TIR e avvertirne le autorità menzionate nel numero 11, affinchè accertino i fatti, riscontrino il carico, piombino il veicolo o la cassa mobile e compilino il processo verbale d’accertamento.
14. Nelle contingenze di cui ai numeri 11, 12 e 13, l’autorità che interviene menziona il processo verbale d’accertamento nella pagina 4 della copertina del libretto TIR. Il processo verbale d’accertamento sarà allegato a quest’ultimo e accompagnerà il carico fino all’ufficio doganale di destinazione.
Processo verbale d’accertamento
I processi verbali d’accertamento sono compilati su moduli stampati in una delle lingue del paese in cui i fatti sono accaduti e in lingua francese
| 1. | Trasporto internazionale di merci in veicoli stradali con libretto TIR |
|---|---|
| 2. | Processo verbale d’accertamento |
| 3. | compilato in applicazione dei numeri dall’11 al 14 delle norme concernenti l’impiego del libretto TIR |
| 4. | I sottoscritt i *** |
| 5. | Certificano, che li . 19., a ore |
| 6. | sul territorio di ., nel luogo detto: |
| 7. | è stato loro presentato il veicolo stradale immatricolato in |
| 8. | sotto il n. |
| 9. | trasportante delle merci con libretto TIR, |
| 10. | concesso il ., sotto il n. |
| 11. | da** |
| 12. | Essi hanno accertato quanto segue: |
| 13. | le piombature seguenti dell’ufficio doganale di partenza di |
| . e dell’ufficio doganale di | |
| 14. | sono rotte/mancano***; |
| 15. | la parte del veicolo stradale riservata al carico/la cassa mobile*** non è più intatta; |
| 16. | non manca alcuna merce***; |
| 17. | le merci indicate qui appresso (nell’ordine della loro iscrizione nel libretto TIR) |
| mancano/sono perite*** | |
| * | Nome e grado degli agenti e indicazione dell’autorità dalla quale dipendono. |
| ** | Nome e indirizzo dell’associazione emittente. |
| *** | Cancellare la menzione che non serve. |
| 18. | Contrassegni e numeri dei colli | Quantità e genere dei colli | Designazione delle merci | Osservazioni (indicare segnatamente le quantità mancanti) |
|---|---|---|---|---|
| 19. | Il vettore ha fornito le spiegazioni seguenti (cause della rottura dei piombi, della perdita delle merci, misure prese per proteggerle, ecc. | |||
| 20. | I sottoscritti certificato che | |||
| 21. | sono stati presi i provvedimenti seguenti (apposizione di nuovi piombi, ricaricamento delle merci, ecc.) | |||
| 22. | Quantità e qualità particolari delle nuove piombature | |||
| 23. | Qualità particolari del veicolo stradale/della cassa mobile* in cui è stata ricaricata la merce | |||
| 24. | Il veicolo stradale/la cassa mobile di cui sopra* | |||
| 25. | – ha il certificato d’ammissione n. | |||
| 26. | – non è provveduto di certificato d’ammissione* | |||
| 27. | Firma e bollo degli agenti che hanno compilato il processo verbale d’accertamento: | |||
| 28. | Visto dell’ufficio doganale confinario di uscita del Paese in cui è stato compilato il presente processo verbale: | |||
| * | Cancellare la menzione che non serve. |
– sia commettendoli mediante ribadini, bulloni o altri congegni che traversano gli orli curvati o piegati e, all’occorrenza, i dispositivi, i quali servono a commettere detti orli, – sia commettendoli mediante liste metalliche curvate, sotto pressione, in forma d’uncino, simultaneamente agli elementi da commettere, e assicuranti in questo modo una connessione durevole degli orli curvati (vedi schizzo n. 1).5 3. Le aperture di ventilazione sono permesse, con condizione che nella dimensione più ampia non siano maggiori di 400 mm. Se per esse è possibile accedere direttamente all’interno del compartimento riservato al carico, devono essere provviste d’una tela metallica o d’una piastra metallica perforata (dimensione massima dei buchi: 3 mm nei due casi) e protette da una rete metallica saldata (dimensione massima delle maglie: 10 mm). Se per esse non è possibile accedere direttamente al compartimento riservato al carico (p. e. a cagione d’un sistema a gomiti o a zig zag), saranno provviste dei medesimi dispositivi, ma con buchi e maglie fino a 10 mm e 20 mm, in luogo di 3 mm e 10 mm, rispettivamente. Questi dispositivi non debbono poter essere levati dall’esterno, senza che non ne rimangano delle tracce visibili. Le tele metalliche saranno composte di fili di almeno 1 mm di diametro e conteste in maniera, che questi non possano venir accostati tra loro, nè i buchi venir allargati, senza che non ne rimangano delle tracce visibili. 4. I lucernari sono permessi, con condizione che siano provveduti di vetro o di rete metallica fissi e inamovibili dall’esterno. La dimensione massima delle maglie della rete non deve superare 10 mm. 5. Le aperture del pavimento, per la lubrificazione, la manutenzione, per il riempimento della sabbiera e altri scopi tecnici, sono permesse soltanto, se siano provvedute d’un coperchio fissato in maniera che non sia possibile l’accesso al compartimento riservato al carico.
I cavi d’acciaio non devono essere rivestiti; è nondimeno ammesso un rivestimento di materia plastica trasparente, non estensibile. Le traversine di ferro non devono essere rivestite di materia opaca. 9. Ogni cavo o corda deve essere d’un solo pezzo e provvisto, a ciascuna estremità, di terminali metallici. Il dispositivo di fissazione di ciascun terminale metallico deve contenere un ribadino cavo, traversante il cavo o la corda, il quale permetta il passaggio del filo della piombatura doganale. Il cavo o la corda deve rimanere visibile dall’una e dall’altra parte del ribadino cavo, affinchè sia possibile riscontrare che sia d’un solo pezzo (vedi schizzo 6, qui appresso). 10. Le sbarre metalliche d’allacciatura devono essere d’un solo pezzo. All’una estremità, esse saranno perforate, per ricevere il dispositivo di chiusura; dall’altra, recheranno una testa forgiata e costruita in maniera, che non sia possibile far rotare la sbarra sul suo asse. 11. Quando siano adoperati dei cavi o delle corde, le pareti del veicolo devono avere un’altezza minima di 350 mm ed essere rivestite dal copertone su un’altezza non minore di 300 mm. 12. Nelle aperture per il carico e lo scarico del veicolo, le due estremità del copertone saranno sovrapposte in maniera sufficiente. La loro chiusura sarà inoltre assicurata da un risvolto applicato all’esterno e cucito secondo il capoverso 3. I legami per l’allacciatura devono essere quelli previsti nel capoverso 8, oppure corregge, a condizione però che siano larghe almeno 20 mm e abbiano uno spessore di almeno 3 mm, o cinghie di tessuto gommato e inestensibile.8Queste devono essere fissate all’interno del copertone e provvedute d’occhielli per il passaggio del cavo, della corda o della sbarra di cui al capoverso 8.
| Commessura per saldatura | Schizzo 4*9* |
|---|
| Rappezzatura del copertone | Schizzo 5*10* |
|---|
La procedura d’ammissione è stabilita come segue:
| 1. | Certificato n. | ||
|---|---|---|---|
| 2. | Attestante che il veicolo stradale designato appresso è conforme alle condizioni richieste per essere ammesso al trasporto internazionale di merci sotto chiusura doganale. | ||
| 3. | Valido fino al | ||
| 4. | Il presente certificato dev’essere restituito al servizio che l’ha emesso, qualora il veicolo sia tolto dalla circolazione, sia mutato il proprietario o il vettore, sia decorsa la validità, oppure siano notevolmente mutate le qualità essenziali del veicolo. | ||
| 5. | Genere del veicolo | ||
| 6. | Nome e residenza d’affari del titolare (proprietario o vettore) | ||
| 7. | Nome o contrassegno del costruttore | ||
| 8. | Numero del telaio | ||
| 9. | Numero del motore | ||
| 10. | Numero d’immatriculazione | ||
| 11. | Altre qualità particolari | ||
| 12. | Allegati* (indicare la quantità) | ||
| 13. | Compilato in . (luogo), li . (data) 19 | ||
| 14. | Firma e bollo del servizio emittente | ||
| * | Il presente certificato dev’essere corredato di fotografie o di disegni, eseguiti secondo le norme stabilite dal servizio emittente e autenticati da questo. |
Le casse mobili pieghevoli o smontabili devono essere conformi alle condizioni prescritte per quelle che non sono tali, sempre che i dispositivi di chiusura a chiavistello, i quali permettono di piegarle o di smontarle, possano essere piombati dalla dogana, e che nessuna parte di tali casse mobili possa essere spostata senza rottura dei piombi.
La cassa mobile, destinata a costituire lo spazio di carico di un veicolo stradale, che non è chiusa come le altre casse menzionate nel presente allegato, bensì aperta e provvista di copertone, è ammessa al trasporto internazionale di merci con veicoli stradali sotto chiusura doganale, a condizione che essa sia conforme alle prescrizioni dell’articolo 5, dell’allegato 3, e, nella misura in cui sono applicabili, alle disposizioni del presente allegato. Devono inoltre essere visibili, quando la cassa mobile posta su un veicolo stradale è munita di copertone, le indicazioni e i certificati d’ammissione prescritti nei capoversi 1 e 4, dell’articolo 1, del presente allegato.
Le disposizioni dell’articolo 1, capoverso 4, e dell’articolo 3, capoverso 4, come anche quelle dell’articolo 2 capoversi 3 e 4 concernenti la protezione delle aperture di ventilazione con una rete metallica saldata, diversa da quelle provvedute d’un sistema a gomiti o a zig zag, e delle aperture di scolo, non sono obbligatorie avanti il 1° gennaio 1961; tuttavia, i certificati d’ammissione emessi prima di quel giorno per casse mobili che non soddisfacciano a tali disposizioni, sono valevoli soltanto sino al 31 dicembre 1960.
La procedura d’ammissione è stabilita come segue:
| 1. | Certificato n. |
|---|---|
| 2. | Attestante che la cassa mobile designata appresso è conforme alle condizioni richieste per essere ammessa al trasporto sotto piombatura doganale. |
| 3. | Valido fino al |
| 4. | Il presente certificato dev’essere restituito al servizio che l’ha emesso, qualora la cassa mobile sia tolta dalla circolazione, sia mutato il proprietario, sia decorsa la validità, oppure siano notevolmente mutate le qualità essenziali della cassa mobile. |
| 5. | Genere della cassa mobile |
| 6. | Nome e residenza d’affari del proprietario |
| 7. | Contrassegni e numeri di riconoscimento |
| 8. | Tara |
| 9. | Dimensioni esterne in centimetri |
| . cm × . cm × cm | |
| 10. | Qualità essenziali della costruzione (genere dei materiali e della costruzione, parti rinforzate, bulloni ribaditi o saldati, ecc.) |
| 11. | Compilato in . (luogo), li . (data) 19 |
| 12. | Firma e bollo del servizio che emette il certificato |
1Le dimensioni delle targhe devono essere di 250 mm x 400 mm.
2Le lettere TIR, in caratteri latini maiuscoli, devono essere alte 200 mm e la loro stanghetta d’uno spessore di almeno 20 mm. Esse saranno di colore bianco su fondo azzurro.
In procinto di firmare la Convenzione che porta la data di oggi, i sottoscritti a ciò debitamente autorizzati, dichiarano quanto segue:1Le disposizioni della presente Convenzione stabiliscono delle agevolezze minime. Le Parti contraenti non intendono restringere le maggiori agevolezze che talune di loro accordano o abbiano ad accordare nel trasporto internazionale di merci su strada. Le Parti contraenti possono, in particolare, convenire d’ammettere, secondo l’ordinamento stabilito nel capo IV della Convenzione, delle merci che non fossero compiutamente conformi alla definizione recata nella lettera h dell’articolo 1 della medesima.2Le disposizioni della presente Convenzione non ostano all’applicazione di altre norme nazionali, o convenzionali, disciplinanti i trasporti.3Le Parti contraenti faranno estrema diligenza per facilitare– agli uffici doganali le operazioni concernenti le merci soggette a rapido deperimento, – agli uffici doganali di passaggio, le operazioni fuori dei giorni, e delle ore, ordinari d’apertura.4Le Parti contraenti riconoscono che una buona applicazione della presente Convenzione ricerca la concessione d’agevolezze alle associazioni interessate, per quanto concernea. il trasferimento delle divise necessarie al pagamento dei diritti e delle tasse d’importazione, e delle multe, chiesto dalle Parti contraenti, in virtù della presente convenzione, e b. il trasferimento delle divise necessarie al pagamento dei moduli di libretto TIR inviati alle associazioni garanti dalle associazioni straniere corrispondenti o dalle organizzazioni internazionali.5Adarticoli 1, lettera a, 4 e 20Le disposizioni degli articoli 4 e 20 non vietano la riscossione di somme modiche per tasse di statistica.6Adarticolo 37Ciascuna Parte contraente esaminerà se non sia possibile revocare o attenuare talune restrizioni o certi riscontri, negli uffici doganali di passaggio, per i trasporti menzionati nel capo III della presente Convenzione, in considerazione delle sicurezze offerte a un tale rispetto dall’ordinamento previsto nella Convenzione.In fede di che, i sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati, hanno firmato il presente protocollo.Fatto a Ginevra, il quindici gennaio millenovecentocinquantanove, in un solo esemplare, nelle lingue inglese e francese, i cui testi fanno ugualmente fede.(Seguono le firme)
Giusta l’art. 56 cpv. 1 della Convenzione TIR 1975 (RS0.631.252.512 ) la Svizzera rimane vincolata alla presente Convenzione nei rapporti con i Paesi seguenti:
| Stati partecipanti | Ratificazione Adesione (A) | Entrata in vigore | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Giappone | 14 maggio | 1971 A | 12 agosto | 1971 | |
| Svizzera* | 7 luglio | 1960 | 5 ottobre | 1960 | |
| * | Riserve e dichiarazioni, vedi qui di seguito. |
Svizzera
La convenzione s’applica parimenti al Principato del Liechtenstein, fintantoché esso sarà vincolato alla Svizzera da un trattato d’unione doganale (RS0.631.112.514 ).
RU 1960 1147; FF 1960 1705 ediz. ted. 1960 1725 ediz. franc. ↩
Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta. ↩
La presente Conv. è ancora applicabile per la Svizzera solo nei rapporti con gli Stati contraenti che non hanno aderito alla Conv. TIR del 14 nov. 1975 (RS 0.631.252.512 art. 56 n. 1). Vedi l’elenco degli Stati partecipanti pubblicato qui di seguito. ↩
RU 1960 1081 ↩
Nuovo testo giusta il n. 1 dell’accordo tra le amministrazioni competenti di tutte le Parti contraenti, in vigore dal 1° lug. 1966 (RU 1966 1338). ↩
Nuovo testo giusta il n. I2 dell’accordo tra le amministrazioni competenti di tutte le Parti contraenti, in vigore dal 1° lug. 1966 (RU 1966 1338). ↩
Nuovo testo degli ultimi 2 per. giusta l’accordo tra tutte le Parti contraenti, in vigore dal 1° ago. 1979 (RU 1980 272). ↩
Nuovo testo del per. 3 giusta il n. I 3 dell’accordo tra le amministrazioni competenti di tutte le Parti contraenti, in vigore dal 1° lug. 1966 (RU 1966 1338). ↩
Originario schizzo 3. Introdotto dall’accordo tra tutte le Parti contraenti, in vigore dal 19. nov. 1963 (RU 1964 481). ↩
Originario schizzo 3. ↩
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