0.631.252.512•Convenzione doganale concernente il trasporto internazionale di merci con libretti TIR
0.631.252.512Multilateral International Treaty3 ago 1978
(Convenzione TIR)
Conchiusa a Ginevra il 14 novembre 1975
Approvata dall’Assemblea federale il 27 settembre 19771
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 3 febbraio 1978
Entrata in vigore per la Svizzera il 3 agosto 1978
(Stato 1° giugno 2025)
Le Parti Contraenti,
desiderose di facilitare i trasporti internazionali di merci con veicoli stradali;
considerando che il miglioramento delle condizioni di trasporto costituisce un fattore essenziale allo sviluppo della reciproca collaborazione;
dichiarandosi favorevoli ad una semplificazione e armonizzazione delle formalità amministrative nell’ambito dei trasporti internazionali, segnatamente alle frontiere,
hanno convenuto quanto segue:
Secondo la presente Convenzione, sono considerati:
ij)10 «contenitore», un dispositivo per il trasporto (cassa mobile, cisterna amovibile o altro dispositivo analogo):
i) rappresentante un corpo cavo, interamente o parzialmente chiuso, destinato a contenere merci;
ii) di natura durevole e quindi abbastanza resistente da poter essere adoperato più volte;
iii) costruito particolarmente per agevolare il trasporto di merci, senza trasbordo, in uno o più generi di trasporto;
iv) costruito in modo da essere facilmente manipolato, segnatamente all’atto del trasbordo da un genere di trasporto all’altro;
v) costruito in modo da poter essere facilmente riempito e vuotato; e
vi) d’un volume interno di almeno un metro cubo;
Le «carrozzerie amovibili» sono equiparate ai contenitori;
k)11 «ufficio doganale di partenza», ogni ufficio doganale di una Parte contraente dove inizia, per l’intero carico o per una parte di esso, il trasporto TIR;
l)12 «ufficio doganale di destinazione», ogni ufficio doganale di una Parte contraente dove termina, per l’intero carico o una parte di esso, il trasporto TIR;
m)13 «ufficio doganale di passaggio», ogni ufficio doganale di una Parte contraente attraverso il quale un veicolo stradale, un autotreno o un contenitore entra in questa parte contraente o la lascia nel corso di un trasporto TIR;
n)14 «persone», tanto le persone fisiche, quanto le persone giuridiche;
o)15 «titolare» di un libretto TIR, la persona a cui è stato rilasciato un libretto TIR conformemente alle pertinenti disposizioni della Convenzione e in nome della quale è stata fatta una dichiarazione doganale sotto forma di un libretto TIR indicante la volontà di assoggettare merci al regime TIR all’ufficio doganale di partenza. Il titolare è responsabile della presentazione del veicolo stradale, dell’autotreno o del contenitore, con il carico e il libretto TIR relativi, all’ufficio doganale di partenza, all’ufficio doganale di passaggio e all’ufficio doganale di destinazione, nel debito rispetto delle pertinenti disposizioni della Convenzione;
p)16 «merci ponderose o voluminose», tutte le merci ponderose o voluminose che a cagione del loro peso, delle loro dimensioni o della loro natura non sono di solito trasportate nè in un veicolo stradale chiuso, nè in un contenitore chiuso;
q)17 «associazione garante», un’associazione autorizzata18dalle autorità doganali o da altre autorità competenti19di una Parte contraente come garante delle persone che usufruiscono del regime TIR;
r)20 «organizzazione internazionale» un’organizzazione autorizzata dal Comitato di gestione ad assumere la responsabilità dell’organizzazione e del funzionamento efficaci di un sistema internazionale di garanzia;
s)21 «regime eTIR», il regime TIR attuato mediante uno scambio elettronico di dati che costituisce l’equivalente funzionale del libretto TIR. Nella misura in cui si applicano le disposizioni della Convenzione TIR, le specifiche del regime eTIR sono definite nell’Allegato 11.
La presente Convenzione concerne i trasporti di merci, senza trasbordo, attraverso una o parecchie frontiere, eseguiti da un ufficio doganale di partenza d’una Parte contraente ad un ufficio doganale di destinazione di un’altra Parte contraente, o della medesima Parte contraente, con veicoli stradali, autotreni o contenitori, a condizione che una parte del tragitto tra l’inizio e la fine del trasporto TIR22sia effettuato su strada.
Per applicare le disposizioni della presente Convenzione:
ii) con altri veicoli stradali, autotreni o contenitori, sempreché siano adempiute le condizioni menzionate al capo III c);
iii) con veicoli stradali o veicoli speciali come torpedoni, gru, spazzatrici, betoniere ecc., esportati e dunque equiparati a merci che si spostano con i propri mezzi da un ufficio doganale di partenza a un ufficio doganale di destinazione a tenore delle condizioni menzionate nel capo III c). Quando questi veicoli trasportano altre merci, si applicano di conseguenza le condizioni di cui nei commi i) o ii) qui sopra.
b)23 i trasporti devono essere garantiti da associazioni abilitate conformemente all’articolo 6 ed essere effettuati sulla scorta di un libretto TIR conforme al modello riprodotto nell’allegato 1 della presente convenzione o essere effettuati nell’ambito del regime eTIR.
Presso gli uffici doganali di passaggio, le merci trasportate nel regime TIR non soggiacciono all’obbligo di pagare o di depositare i tributi d’entrata o d’uscita.
2bis. Un’organizzazione internazionale è autorizzata dal Comitato di gestione ad assumere la responsabilità dell’organizzazione e del funzionamento efficaci di un sistema internazionale di garanzia. L’autorizzazione è concessa fintanto che l’organizzazione adempie le condizioni e i requisiti di cui alla terza parte dell’allegato 9. Il Comitato di gestione può revocare l’autorizzazione qualora vengano meno tali condizioni e requisiti.26 3. Un’associazione rilascia i libretti TIR unicamente a persone alle quali le autorità competenti delle Parti contraenti sul cui territorio dette persone risiedono o sono domiciliate non abbiano rifiutato l’accesso al regime TIR.27 4. Le persone che adempiono le condizioni e le prescrizioni minime convenute nella seconda parte dell’Allegato 9 alla presente Convenzione possono essere autorizzate ad accedere al regime TIR. Senza pregiudicare le disposizioni dell’articolo 38, l’autorizzazione è revocata qualora non fosse più garantito il rispetto di questi criteri.28 5. L’accesso al regime TIR è accordato in virtù delle procedure definite nella seconda parte dell’allegato 9 alla presente Convenzione.29
I moduli di libretti TIR, inviati alle associazioni garanti da associazioni estere con le quali sono in relazione o da organizzazioni internazionali, saranno ammessi in esenzione da tributi d’entrata o d’uscita e non saranno assoggettati nè a divieti, nè a restrizioni d’importazione e d’esportazione.
Entro un anno dalla data di accettazione del libretto TIR da parte delle autorità competenti, dette autorità notificano all’associazione garante il non appuramento, oppure entro un termine di due anni, qualora l’attestazione della fine dell’operazione TIR sia stata falsificata oppure ottenuta abusivamente o fraudolentemente.34 2. Qualora il pagamento degli importi di cui all’articolo 8, paragrafi 1 e 2, diventi esigibile, le autorità competenti, per quanto possibile, ne faranno richiesta alle persone tenute al pagamento prima di rivolgersi all’associazione garante.35 3. La richiesta di pagamento delle somme di cui all’articolo 8, paragrafi 1 e 2, è inviata all’associazione garante al più presto dopo un mese36, e al più tardi dopo due anni, a decorrere dal giorno in cui si è notificato all’associazione che l’operazione TIR non è stata appurata oppure che l’attestazione della fine dell’operazione TIR è stata falsificata oppure ottenuta abusivamente o fraudolentemente. Tuttavia, nei casi di operazioni TIR che, durante il succitato termine di due anni, sono soggette a procedimenti amministrativi o giudiziari relativi all’obbligo di pagamento delle persone di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la richiesta di pagamento è notificata entro il termine di un anno, a decorrere dal giorno in cui ha effetto la decisione delle autorità competenti o del tribunale.37 4. L’associazione garante versa gli importi richiesti entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data della richiesta di pagamento.38 5. Gli importi versati sono restituiti all’associazione garante a condizione che, entro due anni dalla data della richiesta di pagamento, si comprovi, a soddisfazione delle autorità competenti, che in relazione all’operazione TIR in questione non è stata commessa alcuna irregolarità. Il termine di due anni può essere prolungato conformemente alla legislazione nazionale.39
Per usufruire delle disposizioni giusta le sezioni a) e b) del presente Capo, ogni veicolo stradale deve adempiere, riguardo al tipo di costruzione e all’equipaggiamento, le condizioni fissate nell’Allegato 2 della presente Convenzione ed essere stato ammesso secondo la procedura stabilita nell’Allegato 3 della presente Convenzione. Il certificato d’ammissione dev’essere conforme al modello riprodotto nell’Allegato 4.
I veicoli stradali o gli autotreni impiegati per effettuare trasporti TIR devono essere provvisti, sulla parte anteriore e su quella posteriore, di una targa rettangolare avente le caratteristiche menzionate nell’Allegato 5 e recante la dicitura «TIR». Tali targhe devono essere apposte in modo che siano ben visibili; esse devono essere amovibili. Devono essere amovibili o fissate o concepite in modo da poter essere rigirate, ricoperte o piegate o da poter comunque indicare che non è in corso un’operazione di trasporto TIR.
Le merci e il veicolo stradale, l’autotreno o il contenitore vanno presentati all’ufficio doganale di partenza insieme con il libretto TIR. Le autorità doganali del Paese di partenza devono prendere i necessari provvedimenti per verificare l’esattezza del manifesto delle merci e per l’apposizione delle chiusure doganali, oppure per controllare le chiusure doganali apposte, sotto la responsabilità delle citate autorità doganali, dalle persone debitamente autorizzate.
Le autorità doganali competenti possono fissare un termine per il trasporto attraverso il territorio di una Parte contraente o di più Parti contraenti che formano un’unione doganale o economica ed esigere che il veicolo stradale, l’autotreno o il contenitore segua un itinerario prestabilito.44
Il veicolo stradale, l’autotreno o il contenitore devono essere presentati con il carico e il rispettivo libretto TIR, per il controllo, ad ogni ufficio doganale di passaggio e agli uffici doganali di destinazione.
Solo in casi straordinari le autorità doganali possono
– far scortare sul loro territorio, a spese dei trasportatori, i veicoli stradali, gli autotreni o i contenitori, – procedere, in corso di viaggio, al controllo e alla visita del carico dei veicoli stradali, degli autotreni o dei contenitori.
Se le autorità doganali procedono, in corso di viaggio o presso un ufficio doganale di passaggio, alla visita del carico di un veicolo stradale, di un autotreno o di un contenitore, esse devono menzionare le nuove chiusure apposte, nonché il genere dei controlli eseguiti, nei tagliandi del libretto TIR impiegati nel loro Paese, nelle rispettive matrici e nei rimanenti tagliandi del libretto TIR.
Se, in casi diversi da quelli menzionati agli articoli 24 e 35, una chiusura doganale è deteriorata in corso di viaggio o se delle merci sono state distrutte o danneggiate senza lesione delle chiusure doganali, il libretto TIR dovrà essere utilizzato conformemente alla procedura prevista nell’Allegato 1 della presente Convenzione, salva restando l’eventuale applicazione delle disposizioni legislative nazionali; si dovrà inoltre stendere il processo verbale di accertamento inserito nel libretto TIR.
Verso riserva delle disposizioni della presente Convenzione, segnatamente dell’articolo 18, l’ufficio doganale di destinazione inizialmente designato può essere sostituito con un altro ufficio doganale di destinazione.
Sempreché le prescrizioni particolari della presente sezione non prevedano delle deroghe, tutte le disposizioni della presente Convenzione sono applicabili al trasporto di merci ponderose o voluminose nel regime TIR.
L’associazione garante risponde non solo delle merci menzionate nel libretto TIR, ma anche delle merci che, pur non essendo annotate nel libretto, si trovassero sulla superficie di carico o tra le merci menzionate nel libretto TIR.
Il libretto TIR utilizzato deve recare sulla copertina e su tutti i tagliandi l’indicazione «merci ponderose o voluminose», scritta in grassetto in lingua inglese o francese.
L’ufficio doganale di partenza può esigere che al libretto TIR siano allegati liste dei colli, fotografie, piani, ecc., occorrenti per identificare le merci trasportate. In tal caso esso deve apporre un visto su tali documenti, indi appuntare un esemplare di ognuno di essi sul verso della copertina del libretto TIR; tutti i manifesti delle merci dovranno parimenti menzionare detti documenti.
Gli uffici doganali di passaggio di ciascuna Parte contraente accetteranno le chiusure doganali e/o i segni di riconoscimento apposti dalle autorità competenti delle altre Parti contraenti. Essi possono tuttavia apporre di sopraggiunta altre chiusure doganali e/o altri segni di riconoscimento, annotando poscia nei tagliandi del libretto TIR utilizzati nel loro Paese, nelle rispettive matrici e nei rimanenti tagliandi del libretto TIR, le chiusure doganali e/o i segni di riconoscimento suppletori.
Se a cagione di una visita del carico, eseguita in corso di viaggio o presso un ufficio doganale di passaggio, le autorità doganali sono costrette a danneggiare le chiusure doganali e/o i segni di riconoscimento, esse dovranno annotare nei tagliandi del libretto TIR utilizzati nel loro Paese, nelle rispettive matrici e nei rimanenti tagliandi del libretto TIR, le nuove chiusure doganali e/o i nuovi segni di riconoscimento apposti.
Qualsiasi infrazione alle disposizioni della presente Convenzione esporrà il contravventore, nel Paese in cui l’infrazione è stata commessa, alle sanzioni previste dalla legislazione di detto Paese.
Allorché non è possibile stabilire dove un’irregolarità è stata commessa, la stessa sarà reputata commessa nel territorio della Parte contraente in cui è stata accertata.
Se del rimanente le operazioni TIR sono reputate conformi alle prescrizioni, vale quanto segue:
Le amministrazioni doganali dei Paesi di partenza e di destinazione non imputeranno al titolare del libretto TIR le divergenze eventualmente accertate nei loro Paesi, allorché le stesse concernono procedure doganali svoltesi prima, rispettivamente dopo un trasporto TIR, cui il titolare del libretto TIR non ha partecipato.
Allorché è accertato, a soddisfazione delle autorità doganali, che le merci menzionate nel manifesto di un libretto TIR sono state distrutte o sono irrimediabilmente perse a cagione di un incidente o per forza maggiore, oppure che esse mancano per cause connesse alla loro natura, sarà accordata l’esenzione dal pagamento dei dazi e di altri tributi normalmente esigibili.
Verso domanda motivata di una Parte contraente, le autorità competenti delle Parti contraenti interessate ad un trasporto TIR comunicheranno alla stessa tutte le informazioni disponibili, necessarie per l’applicazione degli articoli 39, 40 e 41 che precedono.
Le autorità competenti, in stretta collaborazione con le associazioni, adottano tutte le misure atte a garantire una corretta utilizzazione dei libretti TIR. All’uopo dette autorità possono prendere adeguate misure di controllo nazionali e internazionali. Le misure di controllo nazionali adottate in questo contesto dalle autorità competenti sono immediatamente comunicate alla Commissione di controllo TIR che verificherà la loro conformità con le disposizioni della Convenzione. Le misure di controllo internazionali sono adottate dal Comitato di gestione.
Le note esplicative dell’Allegato 6, dell’Allegato 7, Parte III, e dell’Allegato 11, Parte II, contengono l’interpretazione di certe disposizioni della presente Convenzione e dei suoi Allegati. Esse menzionano parimenti certe pratiche raccomandate.
Ciascuna Parte contraente accorderà alle associazioni garanti interessate delle facilitazioni per il trasferimento delle valute necessarie al pagamento:
Ciascuna Parte contraente pubblicherà una lista degli uffici doganali di partenza, di passaggio e di destinazione abilitati a compiere le operazioni TIR. Le Parti contraenti i cui territori sono limitrofi designeranno di comune accordo i rispettivi uffici doganali di confine e le ore d’apertura degli stessi.
Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano il diritto delle Parti contraenti, formanti un’unione doganale o economica, di emanare particolari norme disciplinanti i trasporti di merci che iniziano o terminano nei loro territori o transitano attraverso quest’ultimi, a condizione che tali norme non riducano le agevolezze previste dalla presente Convenzione.
La presente Convenzione non impedisce l’applicazione di agevolezze più ampie che le Parti contraenti accordano o intendessero accordare, sia mediante disposizioni unilaterali, sia in virtù di accordi bilaterali o multilaterali, a condizione che tali agevolezze non intralcino l’applicazione delle disposizioni della presente Convenzione, segnatamente lo svolgimento delle operazioni TIR.
Le Parti contraenti si comunicheranno vicendevolmente, verso domanda, le informazioni necessarie all’applicazione delle disposizioni della presente Convenzione, segnatamente quelle concernenti l’ammissione dei veicoli stradali o dei contenitori, nonché le caratteristiche tecniche della loro costruzione.
Gli Allegati alla presente Convenzione costituiscono parte integrante della Convenzione.
Se, dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione, il numero degli Stati che sono Parti contraenti risulta inferiore a cinque durante un qualsiasi periodo di dodici mesi consecutivi, la presente Convenzione sarà abrogata a contare dalla scadenza di detto periodo di dodici mesi.
È istituito un Comitato di gestione composto di tutte le Parti contraenti. La sua composizione, le sue funzioni e il suo regolamento interno sono definiti nell’Allegato 8.
Il Comitato di gestione istituisce una Commissione di controllo TIR che fungerà da organo sussidiario e adempirà in suo nome i compiti che le sono trasmessi nell’ambito della Convenzione. La sua composizione, le sue funzioni e il suo regolamento interno sono definiti nell’Allegato 8.
È istituito un Organo di attuazione tecnica. La sua composizione, le sue funzioni e il suo regolamento interno sono definiti nell’Allegato 11.
Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite notificherà a tutte le Parti contraenti e a tutti gli Stati menzionati al paragrafo 1 dell’articolo 52 della presente Convenzione ogni domanda, comunicazione o obiezione presentata in virtù dei succitati articoli 59, 60 e 60a , nonché la data dell’entrata in vigore di un emendamento.
Oltre alle notificazioni e comunicazioni previste agli articoli 61 e 62, il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite notificherà a tutti gli Stati menzionati all’articolo 52:
Dopo il 31 dicembre 1976 l’originale della presente Convenzione sarà depositato presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, il quale ne trasmetterà copie autenticate a ciascuna delle Parti contraenti e a ciascuno degli Stati menzionati al paragrafo 1 dell’articolo 52 che non sono Parti contraenti.
In fede di che, i sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.Fatto a Ginevra, il quattordici novembre millenovecentosettantacinque in un solo esemplare, in francese, inglese e russo, testi che fanno ugualmente fede.(Seguono le firme)
1. Il libretto TIR è stampato in francese, tranne la pagina 1 della copertina le cui rubriche sono stampate anche in inglese; le «Règles relatives à l’utilisation du carnet TIR» sono riprodotte in inglese a pagina 3 della copertina. Il «Procès-verbal de constat» può, secondo i bisogni, figurare sul retro in una lingua diversa dal francese.
2. I libretti utilizzati per le operazioni TIR nell’ambito di una catena di garanzia regionale possono essere stampati in una delle lingue ufficiali dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, tranne la pagina 1 della copertina le cui rubriche sono stampate anche in inglese o in francese. Le «Règles relatives à l’utilisation du carnet TIR» sono stampate a pagina 2 della copertina nella lingua ufficiale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite utilizzata, come pure in inglese o in francese, a pagina 3 di detta copertina.
3. Per il trasporto del tabacco e dell’alcool ai fini dei quali in conformità della nota esplicativa 0.8.3 dell’allegato 6 può essere chiesta una garanzia più elevata all’associazione garante, le autorità doganali dovranno esigere i libretti TIR recanti chiaramente sulla copertina e su tutti i fogli la menzione «TABAC/ALCCOL» e «TOBACCO/ALCOHOL». Detti libretti devono inoltre recare almeno in inglese e in francese, su un foglietto separato posto dopo la pagina 2 della copertina, precisazioni concernenti le categorie di tabacco e di alcool garantite.
Per il trasporto internazionale di merci sotto chiusura doganale saranno ammessi soltanto i veicoli il cui compartimento riservato al carico è costruito in modo che:
I cavi di cui alla lettera a) o d) possono essere provviste di una guaina di materia plastica trasparente e inestensibile.
Se il copertone deve essere fissato all’armatura in un sistema di costruzione peraltro conforme alle disposizioni del paragrafo 6a) del presente articolo, può essere utilizzata una correggia per fissazione (l’illustrazione n. 7 qui aggiunta mostra un esempio di sistema di costruzione di questo tipo). La correggia deve essere conforme alle prescrizioni previste nel paragrafo 11a) iii) per quanto riguarda il materiale, le dimensioni e la forma.
10. Ogni cavo o corda di qualsiasi tipo dovrà essere d’un sol pezzo e provvisto, alle due estremità, di una ghiera di metallo duro. Ogni ghiera di metallo dovrà permettere il passaggio della cordicella o del nastro metallico della chiusura doganale. Il dispositivo d’aggancio di ogni ghiera alle estremità del cavo o della corda di cui al paragrafo 9 lettere a), b) o d) sarà munito di un ribadino cavo, attraversante il cavo o la corda, per introdurvi la cordicella o il nastro metallico della chiusura doganale. Il cavo o la corda dovranno essere visibili da ambo le parti del ribadino cavo, affinché si possa accertare che sono costituiti da un sol pezzo (v. illustrazione n. 5 allegata alle presenti prescrizioni).»
11. Nelle aperture serventi al caricamento e allo scaricamento delle merci, le due superfici devono essere congiunte. Si potrà far uso dei seguenti sistemi:
ii) anelli e occhielli rispondenti alle condizioni del paragrafo 8 del presente articolo; gli anelli devono essere di metallo; e
iii) una cinghia , costituita da materiale idoneo, d’un sol pezzo e inestensibile, d’una larghezza di almeno 20 mm e d’uno spessore di almeno 3 mm, la quale sarà introdotta negli anelli in modo da riunire entrambi gli orli del copertone e la raddoppiatura; la correggia dev’essere fissata alla parte interna del copertone e provvista:
– sia di un occhiello per introdurvi il cavo o la corda menzionati al paragrafo 9 del presente articolo,
– sia di un occhiello per accogliere l’anello metallico menzionato al paragrafo 6 del presente articolo e fissato dal cavo o dalla corda menzionati al paragrafo 9 del presente articolo.
Non è necessaria una raddoppiatura allorché il veicolo è già munito di un dispositivo speciale (bloccaggio ecc.) che impedisce di accedere al compartimento riservato al carico senza lasciare tracce visibili. Sui veicoli dotati di copertoni scorrevoli non è necessario neppure un dispositivo di fissazione.
b) Uno speciale sistema di chiusura di sicurezza che mantiene gli orli dei copertoni strettamente uniti quando il compartimento riservato al carico è chiuso e sigillato. Questo sistema sarà munito di un’apertura attraverso la quale si farà passare l’anello metallico menzionato al paragrafo 6 del presente articolo per poi assicurarlo con una corda o un cavo menzionati al paragrafo 9 del presente articolo (v. ad es. l’illustrazione n. 8 acclusa al presente allegato).
Un esempio di un possibile sistema di costruzione è mostrato nell’illustrazione n. 10 in appendice al presente regolamento.
Illustrazione n. 1
Copertone costituito da diversi pezzi connessi mediante cucitura
Illustrazione n. 2
Copertone costituito da diversi pezzi connessi mediante cucitura
Illustrazione n. 2a)
Copertone costituito da diversi pezzi connessi mediante cucitura
Illustrazione n. 3
Copertone costituito da diversi pezzi connessi mediante saldatura
Illustrazione n. 4
Raccomodatura del copertone
Illustrazione n. 5
Modello di una ghiera
Illustrazione n. 6
Esempio di un dispositivo di chiusura a catenaccio per copertoni
DescrizioneIl presente dispositivo di chiusura a catenaccio del copertone può essere autorizzato a condizione che lo stesso sia munito di almeno un anello metallico a ciascuna estremità delle sponde. Le aperture adibite all’introduzione dell’anello sono di forma ovale e di dimensione appena sufficiente per permettere il passaggio dell’anello. La parte visibile dell’anello metallico non supera il doppio del diametro massimo del cavo di chiusura allorquando il dispositivo è chiuso.
Illustrazione n. 7
Esempio di copertone fissato ad un’armatura specialmente concepita
DescrizioneÈ ammessa la fissazione del copertone ai veicoli sempre che gli anelli siano incastrati nel profilo e la parte esterna non superi la profondità massima del profilo. La larghezza del profilo deve essere il più possibile ridotta.
Illustrazione n. 8
Copertone costituito da diversi pezzi connessi mediante cucitura
DescrizioneGrazie a questo sistema di chiusura di sicurezza i due orli delle aperture del copertone utilizzate per il caricamento e lo scaricamento sono collegati da un’asta di chiusura di sicurezza in alluminio. Le aperture del copertone sono munite, per l’intera lunghezza, d’una corda o d’un cavo fissati in un occhiello (v. illustrazione n. 8.1), in modo tale che risulta impossibile togliere il copertone dalla scanalatura dell’asta di chiusura di sicurezza. L’occhiello si trova all’esterno ed è saldato secondo le prescrizioni del paragrafo 4 dell’articolo 3 dell’allegato 2 della Convenzione. Gli orli devono essere introdotti nelle scanalature dell’asta di chiusura di sicurezza in alluminio e poi introdotti nelle due guide di scorrimento longitudinali parallele. Quando l’asta di chiusura di sicurezza è in posizione verticale gli orli del copertone devono essere uniti. All’estremità superiore dell’apertura l’asta di chiusura di sicurezza è bloccata da una placca di plastica trasparente ribattuta al copertone (v. illustrazione n. 8.2). L’asta di chiusura di sicurezza consta di due parti, collegate da una cerniera ribattuta in modo da poterla piegare per sistemarla o toglierla più facilmente. Detta cerniera deve essere ideata in maniera tale da impedire l’asportazione del fermaglio quando il sistema è chiuso (v. illustrazione n. 8.3). Nella parte inferiore dell’asta di chiusura di sicurezza bisogna prevedere un’apertura per lasciar passare l’anello. Questa apertura è ovale e deve appena permettere il passaggio dell’anello (v. illustrazione n. 8.4). La corda o il cavo di chiusura TIR vengono fatti passare in questo anello per bloccare l’asta di chiusura di sicurezza.
Illustrazione n. 9
Esempio della struttura di un veicolo dotato di copertoni scorrevoli
Illustrazione n. 10
In generale
1. I veicoli stradali possono essere ammessi secondo una delle seguenti procedure:
2. Per ciascun veicolo ammesso è rilasciato un certificato d’ammissione conforme al modello riprodotto nell’allegato 4. Il certificato è stampato nella lingua del Paese nel quale è emesso e in francese o inglese. Esso sarà corredato, se l’autorità che concede l’ammissione lo giudica opportuno, di fotografie o di disegni autenticati da tale autorità. Il numero dei documenti dovrà in tal caso essere annotato dalla citata autorità nella rubrica 6 del certificato.
3. Il certificato dovrà trovarsi a bordo del veicolo stradale.
4. I veicoli stradali saranno presentati, ogni tre anni, per la verificazione e, se occorre, per il rinnovo dell’ammissione, alle autorità competenti del Paese d’immatricolazione del veicolo, o, se trattasi di veicoli non immatricolati, del Paese nel quale il proprietario o l’utente è domiciliato.
5. Se un veicolo stradale non adempie più le condizioni tecniche prescritte per la sua ammissione, prima di riutilizzarlo per il trasporto di merci con libretto TIR dovrà essere rimesso nello stato che aveva giustificato la sua ammissione, affinché adempia nuovamente le condizioni tecniche.
6. La modificazione delle caratteristiche essenziali di un veicolo stradale annulla la validità del certificato rilasciato; prima di poterlo utilizzare per il trasporto di merci con libretto TIR il veicolo stradale dovrà essere nuovamente ammesso dall’autorità competente.
7. Le autorità competenti del Paese d’immatricolazione del veicolo o, quando trattasi di veicoli per i quali non occorre l’immatricolazione, le autorità competenti del Paese in cui il proprietario o l’utente del veicolo è domiciliato, possono, dato il caso, ritirare o rinnovare il certificato d’ammissione o rilasciare un nuovo certificato d’ammissione nelle circostanze menzionate all’articolo 14 della presente Convenzione e ai paragrafi 4, 5 e 6 del presente allegato.
Procedura d’ammissione singola
8. L’ammissione singola è chiesta all’autorità competente dal proprietario, dal detentore o dal rappresentante dell’uno o dell’altro. L’autorità competente procede al controllo del veicolo stradale presentato in applicazione delle regole generali previste ai paragrafi 1–7 che precedono, si accerta che il veicolo adempie le condizioni tecniche prescritte nell’allegato 2 e rilascia, dopo l’ammissione, un certificato conforme al modello dell’allegato 4.
Procedura d’ammissione secondo il tipo di costruzione (serie di veicoli stradali)
9. Quando dei veicoli stradali sono fabbricati in serie secondo un medesimo tipo di costruzione, il costruttore può chiedere all’autorità competente del Paese di fabbricazione che essi siano ammessi secondo il tipo di costruzione.
10. Il costruttore dovrà indicare nella sua domanda i numeri o le lettere di riconoscimento che egli intende assegnare al tipo di veicolo stradale per il quale chiede l’ammissione.
11. Tale domanda dovrà essere scortata da piani e da una descrizione particolareggiata della costruzione del tipo di veicolo stradale da ammettere.
12. Il costruttore dovrà impegnarsi per iscritto:
13. Dato il caso, l’autorità competente indicherà le modificazioni da apportare al tipo di costruzione previsto, al fine di poter accordare l’ammissione.
14. Non sarà accordata alcuna ammissione secondo il tipo di costruzione senza che l’autorità competente abbia accertato, mediante esame di uno o più veicoli fabbricati secondo tale tipo di costruzione, che i veicoli di detto tipo soddisfano alle condizioni tecniche prescritte nell’allegato 2.
15. L’autorità competente notificherà per iscritto al costruttore la sua decisione d’ammissione del tipo. La decisione sarà datata, numerata e designerà in modo preciso l’autorità che l’ha presa.
16. L’autorità competente prenderà i provvedimenti necessari per rilasciare, per ogni veicolo costruito conformemente al tipo di costruzione ammessa, un certificato d’ammissione da essa debitamente autenticato.
17. Se necessario, prima di impiegare il veicolo per il trasporto di merci con libretto TIR, il titolare del certificato d’ammissione deve completare il certificato con
– l’indicazione del numero d’immatricolazione attribuito al veicolo (rubrica 1), o – quando trattasi di un veicolo non soggetto all’immatricolazione, l’indicazione del suo nome e della sede della sua azienda (rubrica 8).
18. Allorché un veicolo ammesso secondo il tipo di costruzione è esportato in un altro Paese che ha aderito alla presente Convenzione, non è richiesta una nuova procedura d’ammissione di tale Paese per effetto dell’importazione.
Procedura per l’apposizione di annotazioni nel certificato d’ammissione
19. Quando un veicolo ammesso, trasportante merci vincolate a libretto TIR, presenta dei difetti di notevole importanza, le autorità competenti delle Parti contraenti potranno rifiutare al veicolo il permesso di continuare il viaggio con libretto TIR, oppure permettere al veicolo la continuazione del viaggio sul loro proprio territorio dopo aver preso adeguati provvedimenti di controllo. Il veicolo ammesso dovrà essere riassettato entro il più breve termine, al più tardi però prima di qualsiasi nuovo impiego per il trasporto con libretto TIR.
20. In ciascuno dei due casi le autorità doganali apporranno un’adeguata annotazione nella rubrica 10 del certificato d’ammissione del veicolo. Tosto che il veicolo sarà rimesso in uno stato che giustifica l’ammissione, esso sarà presentato alle autorità competenti d’una Parte contraente, le quali convalideranno nuovamente il certificato aggiungendo nella rubrica 11 una menzione che annulla le annotazioni precedenti. Nessun veicolo il cui certificato reca un’annotazione nella rubrica 10 in virtù delle precitate disposizioni potrà essere riutilizzato per il trasporto di merci con libretto TIR se non è stato riassettato e se le annotazioni nella rubrica 10 non sono state annullate nel modo suesposto.
21. Ogni annotazione apposta sul certificato dovrà essere datata e autenticata dalle autorità competenti.
22. Allorché le autorità doganali reputano che un veicolo presenta dei difetti d’importanza secondaria che non implicano un rischio di frode, si potrà permettere l’impiego ulteriore di detto veicolo per il trasporto di merci con libretto TIR. Il titolare del certificato d’ammissione sarà reso attento sui citati difetti e dovrà far riassettare il veicolo entro adeguati termini.
1. Le targhe avranno le seguenti dimensioni: 250 mm su 400 mm.
2. Le lettere TIR, in caratteri latini maiuscoli, avranno un’altezza di 200 mm e i loro tratti una larghezza di almeno 20 mm. Esse saranno di colore bianco su fondo azzurro.
i) Conformemente alle disposizioni dell’articolo 43 della presente Convenzione, le note esplicative contengono l’interpretazione di certe disposizioni della Convenzione e dei suoi allegati. Esse riportano pure certe pratiche raccomandate. ii) Le note esplicative non modificano le disposizioni della Convenzione o dei suoi allegati; esse ne precisano unicamente il contenuto, il significato e l’importanza. iii) Visti i principi statuiti dalle disposizioni dell’articolo 12 e dell’allegato 2 della presente Convenzione, concernenti le condizioni tecniche d’ammissione dei veicoli stradali per il trasporto di merci sotto chiusura doganale, le note esplicative specificano segnatamente, ove occorra, le tecniche di costruzione che devono essere riconosciute dalle Parti contraenti come conformi a dette disposizioni. Esse precisano inoltre, dato il caso, le tecniche di costruzione che non soddisfano a tali disposizioni. iv) Le note esplicative permettono di applicare le disposizioni della presente Convenzione e dei suoi allegati tenendo conto dell’evoluzione tecnica e delle esigenze d’ordine economico.
0.1 b) Dall’articolo 1 lettera b) risulta che se in uno o più Paesi vi sono più uffici doganali di partenza o di destinazione, nella stessa Parte contraente vi può essere più di un’operazione TIR. In queste condizioni il segmento nazionale di un trasporto TIR realizzato tra due uffici doganali consecutivi, indipendentemente dal fatto che si tratti di uffici di partenza, di destinazione o di passaggio, può essere considerato un’operazione TIR.
0.1 f) Per eccezioni (tasse e aggravi) previste alla lettera f) dell’articolo 1 s’intendono tutte le somme diverse dai tributi riscossi dalle Parti contraenti all’atto dell’importazione o dell’esportazione o in correlazione con l’importazione o l’esportazione. Gli importi di tali somme saranno limitati al costo approssimativo dei servizi resi e non dovranno costituire un mezzo indiretto di protezione dei prodotti nazionali o una tassa di carattere fiscale riscossa su le importazioni o le esportazioni. Tali tasse e aggravi comprendono, tra altro, i versamenti concernenti
– i certificati d’origine, qualora siano necessari per il transito, – le analisi effettuate dai laboratori delle dogane a scopi di controllo, – i controlli doganali e le altre operazioni di sdoganamento effettuati fuori delle ore normali d’ufficio e dell’area ufficiale dell’ufficio doganale, – i controlli eseguiti per motivi d’ordine sanitario, veterinario o fitopatologico.
0.1 ij) Per «carrozzeria amovibile» s’intende un compartimento di carico sprovvisto di mezzi di locomozione e concepito in particolare per essere trasportato su veicolo stradale; il telaio del veicolo e la parte inferiore della carrozzeria devono essere specialmente adattati a tal fine. Questa definizione si applica anche alle casse mobili che sono compartimenti di carico specialmente concepiti per il trasporto intermodale strada/ferrovia.
0.1 ij)i) Con il termine «parzialmente chiuso», applicabile all’attrezzatura menzionata alla lettera ij) i) dell’articolo 1, s’intende un’attrezzatura generalmente costituita da un pavimento e da una sovrastruttura delimitanti uno spazio di carico corrispondente a quello di un contenitore chiuso. La sovrastruttura è di solito composta di elementi metallici formanti la carcassa di un contenitore. I contenitori di siffatto genere possono parimenti essere provvisti di una o più pareti laterali o frontali. Taluni di detti contenitori sono costituiti solo da un tetto collegato al pavimento mediante montanti verticali. I contenitori di tal genere sono segnatamente utilizzati per il trasporto di merci voluminose (ad esempio autovetture).
0.2.1 L’articolo 2 prevede che un trasporto con libretto TIR può iniziare e terminare nello stesso Paese a condizione che durante il percorso attraversi territorio estero. In tal caso le autorità doganali del Paese di partenza possono esigere, oltre al libretto TIR, un documento nazionale destinato a garantire la libera reimportazione delle merci. Si raccomanda tuttavia alle autorità doganali di rinunciare ad un tale documento, sostituendolo con un’annotazione particolare sul libretto TIR.
0.2.2 Le disposizioni di detto articolo permettono il trasporto di merci con libretto TIR anche quando solo una parte del tragitto è percorsa per strada. Esse non precisano quale parte del tragitto debba essere percorsa per strada e basta che tale parte si trovi tra l’inizio del trasporto TIR e la sua fine. Tuttavia, contrariamente alle intenzioni del mittente alla partenza, può capitare per motivi imprevisti, di carattere commerciale o accidentale, che nessuna parte del tragitto possa essere percorsa per strada. In tali casi straordinari le Parti contraenti accetteranno il libretto TIR e la responsabilità delle associazioni garanti rimarrà immutata.
0.3 a) iii) Le disposizioni dell’articolo 3 a) iii) non si applicano alle autovetture (codice SA 8703) che si spostano con i propri mezzi. Le autovetture possono tuttavia essere ammesse al trasporto nel regime TIR se sono trasportate da altri veicoli come indicato all’articolo 3 lettera a) i) e a) ii).
Tale articolo non esclude il diritto di eseguire dei controlli saltuari delle merci, ma specifica che detti controlli dovranno essere di numero molto limitato. Infatti il sistema internazionale del libretto TIR offre maggiori garanzie rispetto a quelle derivanti dalle procedure nazionali; da un canto, le indicazioni nel libretto TIR riferentisi alle merci devono corrispondere con le menzioni contenute nei documenti doganali eventualmente stesi nel Paese di partenza; d’altro canto, ai Paesi di passaggio e di destinazione sono già date delle garanzie dai controlli effettuati alla partenza e convalidati con il visto dell’ufficio doganale di partenza (v. anche la nota esplicativa all’articolo 19).
0.6.2 Secondo le disposizioni di tale paragrafo, le autorità doganali di una Parte contraente possono ammettere più associazioni, ciascuna delle quali assume la responsabilità derivante da operazioni effettuate con libretti che essa ha rilasciato o che sono stati rilasciati dalle associazioni con cui essa è in relazione.
0.6.2bis-1Le relazioni tra un’organizzazione internazionale e le sue associazioni membro sono definite in accordi scritti che trattano del funzionamento del sistema di garanzia internazionale. Tali accordi possono essere disdetti da ciascuna delle parti con un preavviso di almeno sei (6) mesi, salvo in caso di revoca precedente di una delle autorizzazioni di cui all’articolo 6 paragrafi 1 e 2bis.
0.6.2bis-2L’autorizzazione di cui all’articolo 6.2bisdeve essere stabilita in un accordo scritto concluso tra la CEE-ONU e l’organizzazione internazionale. Nell’accordo occorre indicare che l’organizzazione internazionale soddisfa le disposizioni pertinenti della Convenzione, rispetta le competenze delle Parti contraenti della Convenzione, ottempera alle decisioni del Comitato di gestione TIR e osserva le domande presentate dalla Commissione di controllo TIR. Con la firma dell’accordo, l’organizzazione internazionale conferma di accettare le responsabilità connesse con l’autorizzazione. L’accordo è parimenti applicabile alle responsabilità dell’organizzazione internazionale menzionate nell’articolo 10 lettera b) dell’Allegato 8, sempre che l’attività di stampa e di rilascio centralizzato dei libretti TIR venga espletata dalla citata organizzazione internazionale summenzionata. L’accordo viene approvato dal Comitato di gestione.
0.8.2 Le disposizioni del presente paragrafo si applicano se, in caso di irregolarità come quelle previste dal paragrafo 1 dall’articolo 8, le leggi e i regolamenti di una parte contraente prevedono il pagamento di somme diverse dai tributi d’entrata e d’uscita, come le ammende amministrative o altre sanzioni pecuniarie. La somma da pagare non deve però essere superiore all’importo dei tributi d’entrata e d’uscita che avrebbero dovuto essere pagati se le merci fossero state importate o esportate secondo le disposizioni doganali pertinenti, più gli eventuali interessi di mora.
0.8.3 Si raccomanda alle Parti contraenti di limitare a una somma corrispondente a 100 000 EUR, per libretto TIR, l’importo massimo eventualmente esigibile dall’associazione garante.
Per un trasporto di alcool e di tabacco, il cui dettaglio figura qui di seguito ed eccede i valori soglia qui sotto definiti, si raccomanda alle Parti contraenti di portare l’importo massimo eventualmente esigibile dalle associazioni garanti a una somma corrispondente a 400 000 euro degli Stati Uniti:
Si raccomanda di limitare a una somma corrispondente a 100 000 EUR l’importo massimo eventualmente esigibile dalle associazioni garanti, se le quantità qui sotto elencate non sono sorpassate per le categorie di tabacco e di alcool di cui sopra: 1. 300 litri, 2. 500 litri, 3. 40 000 unità, 4. 70 000 unità, 5. 100 chilogrammi.
Le quantità esatte in litri, unità e chilogrammi delle categorie di tabacco e di alcool di cui sopra devono essere iscritte nel manifesto del libretto TIR.
0.8.5 Qualora venga inviata una richiesta di pagamento all’associazione garante per merci non menzionate nel libretto TIR, l’amministrazione interessata dovrebbe menzionare i fatti a fondamento dei quali essa si è convinta che le merci erano contenute nel compartimento sigillato dell’autocarro o del contenitore.
0.8.6
Qualora indicazioni insufficientemente precise nel libretto TIR non permettessero di gravare le merci di tributi, gli interessati potranno addurre la prova della natura esatta di dette merci.
Se non è addotta alcuna prova, i tributi non saranno riscossi secondo un’aliquota forfettaria estranea alla natura della merce, bensì secondo l’aliquota più alta applicabile al genere di merci corrispondente alle indicazioni nel libretto TIR
0.10.1 Il certificato di fine dell’operazione TIR è reputato ottenuto abusivamente o fraudolentemente allorché l’operazione TIR è stata effettuata impiegando compartimenti di carico o contenitori modificati fraudolentemente, oppure quando furono accertati dei raggiri, come l’impiego di documenti falsi o inesatti, la sostituzione di merci, la manipolazione di chiusure doganali ecc., oppure allorquando il certificato è stato ottenuto con altri mezzi illeciti.
0.10.2 La frase «o non vi sia stata la fine dell’operazione» comprende i casi in cui l’attestazione della fine dell’operazione è stata falsificata.
0.11.1 Le modalità di notifica sono disciplinate dalla legislazione nazionale.
0.11.2 Nel tentativo di esigere il pagamento da parte delle persone debitrici, le autorità competenti inviano la richiesta di pagamento almeno al titolare del libretto TIR, al suo indirizzo indicato sul libretto, o ai terzi tenuti al pagamento, se diversi dal titolare, stabiliti conformemente alla legislazione nazionale. La richiesta di pagamento al titolare del libretto TIR può essere abbinata alla notifica di cui al paragrafo 1 lettera a) del presente articolo.
0.11.3-1 Allorché devono prendere la decisione di liberare o no le merci o il veicolo, le autorità competenti non dovrebbero lasciarsi influenzare dal fatto che l’associazione garante è responsabile del pagamento dei tributi o degli interessi di mora dovuti dal titolare del libretto, se la loro legislazione offre altri mezzi per assicurare la tutela degli interessi che esse devono difendere.
0.11.3-2 Le autorità competenti possono informare l’associazione garante che sono stati avviati procedimenti amministrativi o giudiziari riguardanti l’obbligo di pagamento. In ogni caso, le autorità competenti, prima che il termine di due anni sia scaduto, informano l’associazione garante in merito a tali procedimenti che possono concludersi dopo il termine di due anni.
0.11.4 Se, conformemente alla procedura di cui nel presente articolo, l’associazione garante è invitata a pagare le somme previste ai paragrafi 1 e 2 dell’articolo 8 e non lo fa entro il termine di tre mesi prescritto dalla Convenzione, le autorità competenti potranno esigere il pagamento di dette somme fondandosi sul loro ordinamento nazionale, poiché in tal caso si tratta di una mancata esecuzione di un contratto di garanzia firmato dall’associazione garante in virtù della legislazione nazionale. Tale termine si applica anche nel caso in cui l’associazione garante, al ricevimento della richiesta, consulti l’organizzazione internazionale di cui all’articolo 6 paragrafo 2 in merito alla sua posizione sulla richiesta.
La rinuncia al documento doganale d’importazione temporanea può far sorgere certe difficoltà allorché trattasi di veicoli non soggetti all’immatricolazione, come in certi Paesi i rimorchi o i semirimorchi. In tal caso le disposizioni dell’articolo 15 possono essere rispettate – garantendo nel contempo alle autorità doganali una sufficiente sicurezza – mediante annotazione, nei tagliandi n. 1 e 2 del libretto TIR utilizzati dal rispettivo Paese e nelle matrici corrispondenti, delle caratteristiche (marche e numeri) di detti veicoli.
0.17.1 La disposizione secondo la quale il manifesto delle merci spedite con libretto Tir deve indicare separatamente il contenuto di ogni veicolo appartenente ad un autotreno o di ogni contenitore ha unicamente lo scopo di agevolare il controllo doganale del contenuto di un sol veicolo o di un sol contenitore. Detta disposizione non deve dunque essere interpretata con un rigore tale che qualsiasi differenza tra il contenuto effettivo d’un veicolo o d’un contenitore e il contenuto di tale veicolo o contenitore, indicato nel manifesto, sia reputata come una violazione delle disposizioni della Convenzione. Se, a soddisfazione delle autorità competenti, il trasportatore può comprovare che nonostante tale differenza tutte le merci indicate nel manifesto corrispondono al totale delle merci caricate nell’autotreno o nei contenitori trasportati con libretto TIR, non si dovrà reputare, per principio, che esista una violazione delle disposizioni doganali.
0.17.2 In caso di traslochi, si potrà applicare la procedura prevista al paragrafo 10 c) delle regole concernenti l’impiego del libretto TIR e si semplificherà ragionevolmente l’enumerazione degli oggetti trasportati.
0.18.1 Il buon funzionamento del regime TIR esige che le autorità doganali di un Paese rifiutino che un ufficio d’uscita di tale Paese sia designato come ufficio di destinazione per un trasporto che prosegue verso il Paese vicino, pure Parte contraente della presente Convenzione, tranne che motivi particolari ne giustifichino la domanda.
0.18.2
Le merci devono essere caricate in modo che la partita di merci destinata ad essere scaricata al primo luogo di scarico possa essere ritirata dal veicolo o dal contenitore senza dover scaricare l’altra partita o le altre partite di merci destinate ad essere scaricate negli altri luoghi di scarico.
Trattandosi di un trasporto comprendente lo scarico presso più uffici, è necessario, non appena sia stato effettuato uno scarico parziale, apporre un’adeguata annotazione nella casella 12 di tutti i rimanenti manifesti del libretto TIR, specificando nel tempo stesso nei tagliandi rimanenti e nelle matrici corrispondenti che sono state applicate nuove chiusure.
0.18.3
Le Parti contraenti devono mettere le informazioni concernenti tali limitazioni a disposizione del pubblico e informare la Commissione di controllo TIR, segnatamente utilizzando in maniera appropriata le applicazioni elettroniche sviluppate a tal fine dal Segretariato TIR con la supervisione della Commissione di controllo TIR.
L’obbligo, per l’ufficio doganale di partenza, di accertarsi dell’esattezza del manifesto delle merci implica la necessità di verificare almeno che le indicazioni nel manifesto concernenti le merci corrispondano a quelle dei documenti d’esportazione e dei documenti di trasporto o di altri documenti commerciali inerenti a tali merci; se necessario, l’ufficio doganale di partenza può parimenti sottoporre le merci alla visita. Prima di apporre le chiusure l’ufficio doganale di partenza deve pure verificare lo stato del veicolo stradale o del contenitore e, qualora trattisi di veicoli o contenitori provvisti di copertone, lo stato dei copertoni e dei mezzi di fissazione dei copertoni, tali accessori non essendo compresi nel certificato d’ammissione.
Allorché fissano dei termini per il trasporto di merci sul loro territorio, le autorità doganali devono parimenti tener conto, tra altro, dei regolamenti particolari che i trasportatori sono tenuti ad osservare, segnatamente dei regolamenti concernenti le ore di lavoro e i periodi di riposo obbligatorio dei conducenti di veicoli stradali. Si raccomanda alle autorità doganali di far uso del loro diritto di fissare l’itinerario soltanto se lo giudicano indispensabile.
0.21.1 Le disposizioni di detto articolo non limitano per nulla la facoltà delle autorità doganali di controllare tutte le parti del veicolo nonché i compartimenti di carico posti sotto chiusura doganale.
0.21.2 L’ufficio doganale d’entrata può rinviare il trasportatore all’ufficio doganale d’uscita del Paese vicino allorché accerta che il visto d’uscita è stato omesso o non è stato apposto correttamente in detto Paese. In tal caso l’ufficio doganale d’entrata iscrive nel libretto TIR un’annotazione per il corrispondente ufficio doganale d’uscita.
0.21.3 Se, procedendo alle operazioni di controllo, le autorità doganali prelevano dei campioni di merci, esse devono iscrivere nel manifesto delle merci del libretto Tir un’annotazione contenente tutte le necessarie indicazioni sulle merci prelevate.
0.28.1 L’uso del libretto TIR dev’essere limitato alle funzioni che gli sono proprie, vale a dire il transito. Il libretto TIR non deve servire, per esempio, a conservare le merci vincolate a dogana al luogo di destinazione.
0.28.2 Il presente articolo prevede che la fine di un’operazione TIR sia vincolata all’immissione delle merci in un altro regime doganale o in un altro sistema di controllo doganale, quale, ad esempio, lo sdoganamento delle merci (con o senza condizioni) a fini di consumo interno, il trasferimento oltre confine in un Paese terzo (esportazione), o in una zona franca, o il deposito delle merci in un luogo autorizzato dalle autorità doganali in attesa di dichiarazione per un altro regime doganale.
Non è richiesto un certificato d’ammissione per i veicoli stradali o i contenitori trasportanti merci ponderose o voluminose. Spetta tuttavia all’ufficio doganale di partenza di verificare che siano adempite le altre condizioni fissate in detto articolo per tale genere di trasporto.
Gli uffici doganali delle altre Parti contraenti accetteranno la decisione presa dall’ufficio doganale di partenza, salvo che la reputino in manifesta contraddizione con le disposizioni dell’articolo 29.
0.38.2 L’obbligo legale di notificare alla Commissione di controllo TIR che una persona è stata temporaneamente o definitivamente esclusa dalle agevolazioni previste dalla Convenzione è adempiuto qualora siano state correttamente utilizzate le applicazioni elettroniche sviluppate a tal fine dal Segretariato TIR con la supervisione della Commissione di controllo TIR.
L’espressione «errori commessi per negligenza» si riferisce ad atti che non sono commessi deliberatamente e con piena cognizione di causa, ma che risultano dal fatto che non sono stati presi provvedimenti ragionevoli e necessari per garantire l’esattezza delle indicazioni nel singolo caso.
Il termine «immediatamente», di cui all’articolo 42a , va inteso nel senso che tutte le misure nazionali suscettibili di incidere sull’applicazione della Convenzione TIR e/o sul funzionamento del sistema TIR dovrebbero essere comunicate per scritto alla Commissione di controllo TIR quanto prima e, se possibile, prima della loro entrata in vigore, per consentire a tale commissione di espletare in modo efficace le funzioni di supervisione e adempiere al proprio compito di verificare la conformità delle misure alla convenzione TIR, conformemente all’articolo 42a e al proprio mandato, quale stabilito nell’allegato 8 della Convenzione TIR.
0.45.1 L’obbligo legale di pubblicare la lista degli uffici doganali di partenza, di passaggio e di destinazione abilitati a compiere le operazioni TIR si ritiene adempiuto qualora siano state correttamente utilizzate le applicazioni elettroniche sviluppate a tal fine dal Segretariato TIR con la supervisione della Commissione di controllo TIR.
0.45.2 Si raccomanda alle Parti contraenti di abilitare il più grande numero possibile di uffici doganali, all’interno e al confine, alle operazioni TIR.
Le Parti contraenti possono accordare, conformemente alla loro legislazione nazionale, agevolezze più ampie per l’applicazione delle disposizioni della Convenzione alle persone debitamente autorizzate. Le condizioni imposte dalle autorità competenti nell’accordare tali agevolezze dovrebbero includere almeno l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione per garantire il corretto svolgimento della procedura TIR, l’esenzione dall’obbligo di presentare le merci, il veicolo stradale, l’autotreno, il contenitore e il libretto TIR presso gli uffici doganali di partenza o di destinazione nonché le istruzioni per le persone debitamente autorizzate a svolgere compiti specifici assegnati alle autorità doganali secondo la Convenzione TIR, in particolare la compilazione del libretto TIR, l’apposizione del timbro sul libretto TIR e l’apposizione o la verifica dei sigilli doganali. Le persone debitamente autorizzate a cui sono state accordate agevolezze più ampie dovrebbero introdurre un sistema di conservazione dei dati che consente alle autorità doganali di effettuare controlli efficaci nonché di sorvegliare la procedura ed effettuare controlli casuali. Agevolezze più ampie dovrebbero essere accordate ai titolari di libretti TIR senza pregiudicare l’obbligo di pagamento previsto all’articolo 11 paragrafo 2 della Convenzione.
1.10 c)Norme disciplinanti l’utilizzazione del libretto TIR – Elenco di carico allegato al manifesto delle merci
L’articolo 10 c) delle norme disciplinanti l’utilizzazione del libretto TIR autorizza l’utilizzazione, sotto forma di allegato al libretto, anche se esiste lo spazio necessario per iscrivere sul manifesto tutte le merci trasportate. Nondimeno, tale pratica è autorizzata soltanto se tali elenchi recano, in modo leggibile e riconoscibile, tutte le indicazioni richieste conformemente al manifesto delle merci e se tutte le altre disposizioni della norma 10c) sono rispettate.
2.2Articolo 2
2.2.1 a)Paragrafo 1 lettera a) – Commettitura degli elementi costitutivi
2.2.1 b)Paragrafo 1 lettera b) – Porte e altri congegni di chiusura
ii) costituito in modo che, una volta chiuso il compartimento riservato al carico e apposta la chiusura doganale, non possa essere tolto senza lasciare tracce visibili.
Esso deve pure:
iii) essere provvisto di fori d’un diametro di almeno 11 mm o di fessure aventi almeno 11 mm di lunghezza e 3 mm di larghezza, e
iv) presentare una sicurezza uguale, qualunque sia il tipo di chiusura utilizzato.
b) Le cerniere, le bandelle, i cardini e gli altri dispositivi di montaggio delle porte, ecc., devono essere apposti secondo le prescrizioni delle lettere a) i) e ii) della presente nota.
Inoltre, le diverse parti del dispositivo d’arresto (ad es. lastre, perni, cardini), se sono indispensabili a garantire la sicurezza doganale del compartimento riservato al carico, saranno fissate in modo che, una volta chiuso il compartimento riservato al carico e apposta la chiusura doganale, non possano essere tolte o smontate senza lasciare tracce visibili.
Se invece il dispositivo d’arresto non è accessibile dall’esterno, basterà ad esempio che la porta – dopo essere stata chiusa e provvista della chiusura doganale – non possa essere rimossa senza lasciare tracce visibili. Se una porta o un congegno di chiusura è provvisto di più di due cardini, solo i due cardini più vicini alle estremità della porta saranno fissati secondo le prescrizioni delle lettere a) i) e ii) che precedono.
c) In via straordinaria, trattandosi di veicoli provvisti di compartimenti calorifughi riservati al carico, il dispositivo di chiusura doganale, i cardini e le altre parti la cui asportazione permetterebbe di accedere all’interno del compartimento riservato al carico o a spazi nei quali le merci potrebbero essere nascoste, possono essere fissati alle porte di tale compartimento riservato al carico mediante i mezzi seguenti:
i) Bulloni o viti di fissazione introdotti dall’esterno, ma che del rimanente non soddisfano le condizioni della lettera a) della nota esplicativa 2.2.1) a) qui sopra, sempreché:
le punte dei bulloni o delle viti siano ancorate in una lastra filettata o in un dispositivo analogo montato dietro il pannello esterno della porta; e le teste di un adeguato numero di tali bulloni o viti siano saldate al dispositivo di chiusura doganale, ai cardini, ecc., in modo che siano completamente deformate e che i bulloni o le viti di fissazione non possano essere rimossi senza lasciare tracce visibili (vedi illustrazione n. 1 annessa al presente allegato).
ii) Un dispositivo di fissazione introdotto dall’esterno della porta isolata, sempreché:
il perno di fissazione e la rosetta di bloccaggio del dispositivo siano assemblati per mezzo di un utensile pneumatico o idraulico e siano fissati dietro una lastra o un dispositivo analogo inserito tra il rivestimento esterno della porta e l’isolante; e
la testa del perno di fissazione non sia accessibile dall’interno del compartimento riservato al carico; e
un numero sufficiente di rosette di bloccaggio e di perni di fissazione siano saldati insieme e non possano essere rimossi senza lasciare tracce visibili (vedi illustrazione n. 5 annessa al presente allegato).
Il termine «compartimento calorifugo riservato al carico» dev’essere interpretato come applicabile ai compartimenti frigoriferi e isotermici riservati ai carichi.
d) I veicoli muniti di numerose chiusure, come valvole, rubinetti, passi d’uomo, flange, ecc., devono essere sistemati in modo da limitare al minimo il numero delle chiusure doganali. A tal uopo le chiusure vicine le une alle altre dovranno essere collegate con un dispositivo comune richiedente l’apposizione di un’unica chiusura doganale, oppure provviste di un coperchio che adempie il medesimo scopo.
e) I veicoli provvisti di tetto scorrevole devono essere costruiti in modo da limitare al minimo le chiusure doganali.
f) Qualora per garantire la sicurezza della chiusura doganale siano necessarie più chiusure doganali, il loro numero dev’essere indicato nel cerificato d’ammissione (Allegato 4 alla Convenzione TIR 1975) al numero 5. Al certificato d’ammissione occorre allegare un’illustrazione o fotografie dei veicoli stradali nelle quali sia visibile la posizione esatta delle chiusure doganali.
2.2.1 c).1Paragrafo 1 lettera c) – Apertura d ’ aerazione
ii) da una lastra metallica perforata di spessore sufficiente (dimensione massima dei fori: 3 mm; spessore della lastra: 1 mm almeno).
c) Le aperture che non permettono l’accesso diretto al compartimento riservato al carico (per esempio condotta di ventilazione con tubi a gomito o dispositivi di bloccaggio) devono essere munite dei dispositivi menzionati al capoverso b) le cui dimensioni dei fori e delle maglie possono raggiungere un diametro di 10 mm (per il telone metallico o lastra metallica) e di 20 mm (per la griglia metallica).
d) Se il copertone è provvisto di aperture, si dovrà per principio esigere che siano applicati i dispositivi menzionati alla lettera b) della presente nota esplicativa. Tuttavia, si potranno ammettere un congegno d’ostruzione costituito da una lastra di metallo perforata, apposta all’esterno, e una tela di metallo o d’un’altra materia, fissata all’interno.
e) Potranno essere ammessi dei dispositivi analoghi non metallici, a condizione che le dimensioni dei fori e delle maglie siano rispettate e che il materiale impiegato sia sufficientemente resistente in modo che tali fori o maglie non possano essere notevolmente ampliati senza visibile deteriorazione. Inoltre, il dispositivo d’aerazione non deve poter essere sostituito operando su un solo lato del copertone.
f) L’apertura d’aerazione può essere munita di un dispositivo di protezione. Tale dispositivo verrà fissato al copertone in modo tale da permettere un controllo doganale di questa apertura. Il dispositivo sarà fissato al copertone a una distanza di almeno 5 cm dallo schermo dell’apertura di aerazione.
2.2.1 c).2Paragrafo 1 lettera c) – Apertura di scolo
2.2.3Paragrafo 3 – Vetro di sicurezza
Un vetro è considerato vetro di sicurezza se non v’è il pericolo che si rompa per effetto di un’azione qualsiasi derivante dal normale uso del veicolo. Il vetro di sicurezza dev’essere contrassegnato come tale.
2.3Articolo 3
2.3.3Paragrafo 3 – Copertoni costituiti da diversi pezzi
2.3.6 a).1Paragrafo 6 lettera a) – Veicoli a anelli scorrevoli
Possono essere ammessi, agli effetti del presente paragrafo, degli anelli di fissazione di metallo scorrevoli sulle barre metalliche fissate ai veicoli (v. illustrazione n. 2 annessa al presente allegato), sempreché
2.3.6 a).2Paragrafo 6a) – Veicoli muniti di anelli di fissazione girevoli
Degli anelli di fissazione di metallo, girevoli singolarmente in una staffa di metallo fissata al veicolo, possono essere ammessi ai fini del presente paragrafo (v. illustrazione n. 2a annessa) solo a condizione che:
2.3.6 b)Paragrafo 6 lettera b) – Copertoni fissati in modo permanente
Se uno o più orli del copertone sono fissati alla carrozzeria del veicolo in modo permanente, il copertone sarà trattenuto da uno o più nastri di metallo o di altro materiale confacente, ancorato alla carrozzeria del veicolo mediante dispositivi di giunzione rispondenti alle esigenze della lettera a) della nota 2.2.1 a) del presente allegato.
2.3.8Paragrafo 8 – Intervallo tra gli anelli e gli occhielli
Può essere ammesso, su ambedue i lati del montante, uno spazio superiore a 200 mm ma non eccedente 300 mm, se gli anelli sono apposti in profondità sulle pareti laterali e se gli occhielli sono ovali e di grandezza sufficiente per lasciar passare gli anelli.
2.3.11 a).1Paragrafo 11 lettera a) – Raddoppiatura di tensione dei copertoni
Su numerosi veicoli il copertone è munito, all’esterno, di una raddoppiatura orizzontale provvista di occhielli lungo la parete laterale del veicolo. Tali raddoppiature, denominate raddoppiature di tensione, sono destinate a consentire di tendere il copertone mediante corde o dispositivi analoghi. Siffatte raddoppiature sono state utilizzate per celare degli intagli praticati orizzontalmente nei copertoni e che permettevano di accedere illecitamente alle merci trasportate nel veicolo. Si raccomanda pertanto di non accettare l’impiego di raddoppiature del genere suddescritto. Esse possono essere sostituite con i seguenti dispositivi:
Un’altra soluzione, possibile in certi casi, consiste nell’evitare l’impiego delle raddoppiature di tensione sui copertoni.
2.3.11 a).2Paragrafo 11 lettera a) – Corregge dei copertoni
Le materie seguenti sono reputate idonee per la confezione di corregge:
Inoltre la materia plastica di copertura delle corregge dovrà essere trasparente e la sua superficie liscia.
2.3.11 a).3 Il dispositivo conforme all’istruzione n. 3 annessa al presente allegato corrisponde alle prescrizioni dell’ultima parte del paragrafo 11 a) dell’articolo 3 dell’allegato 2. Esso corrisponde pure alle prescrizioni del paragrafo 6 dell’articolo 3 dell’allegato 2.
3.0.17Procedura d’ammissione
L’allegato 3 prevede che le autorità competenti di una Parte contraente possono rilasciare un certificato d’ammissione per un veicolo fabbricato nel territorio di detta Parte e che il veicolo in parola non sarà sottoposto ad alcuna procedura d’ammissione suppletoria nel Paese in cui è immatricolato o, dato il caso, nel Paese in cui il suo proprietario è domiciliato.
Dette disposizioni non limitano il diritto delle autorità competenti della Parte contraente – in cui il veicolo è immatricolato o nel cui territorio il proprietario è domiciliato – di esigere la presentazione di un certificato d’ammissione sia all’atto dell’importazione, sia più tardi a scopi in correlazione con l’immatricolazione o il controllo del veicolo o con formalità analoghe.
3.0.20Procedura per l’apposizione di annotazioni nel certificato d’ammissione
Per annullare un’annotazione concernente dei difetti dopo che il veicolo è stato riassettato in modo soddisfacente, basterà che la rispettiva autorità competente apponga, nella rubrica 11, l’annotazione «Difetti riparati», il suo nome, la sua firma e il suo bollo.
8.1a.6 Il comitato può chiedere al servizio competente delle Nazioni Unite di svolgere verifiche supplementari. In alternativa il comitato può decidere di assumere un revisore esterno indipendente e incaricare il comitato esecutivo TIR di preparare il disciplinare dell’audit, sulla base dell’oggetto e della finalità dell’audit definiti dal comitato. Il disciplinare deve essere approvato dal comitato. La verifica supplementare da parte di un revisore indipendente esterno deve dare luogo a una relazione e a una lettera di raccomandazione da presentare al comitato. In tal caso, il costo finanziario dell’assunzione di un revisore esterno indipendente, compresa la relativa procedura di appalto, è a carico del bilancio del comitato esecutivo TIR.
8.9.1 I membri della Commissione di controllo TIR hanno competenza ed esperienza nell’applicazione delle procedure doganali, in particolare per quanto riguarda il regime di transito TIR, sia a livello nazionale che internazionale. I membri della Commissione di controllo sono proposti dai rispettivi Governi od organizzazioni che sono Parti contraenti della Convenzione. Rappresentano gli interessi delle Parti contraenti della Convenzione e non gli interessi particolari di un Governo o di un’organizzazione.
8.9.2 Qualora un membro della Commissione di controllo TIR si dimetta prima della fine del mandato, il Comitato di gestione può eleggere un sostituto. In tal caso il membro eletto rimane in carica solo per la parte restante del mandato del suo predecessore. Qualora un membro della Commissione di controllo TIR non sia in grado, per ragioni diverse dalle dimissioni, di portare a termine il proprio mandato, l’amministrazione nazionale del membro interessato ne informa per iscritto la Commissione di controllo TIR e il Segretariato TIR. In tal caso il Comitato di gestione può eleggere un sostituto per la parte rimanente del mandato.
8.10 b) L’accordo menzionato nella nota esplicativa di cui all’articolo 6.2bissi applica parimenti alle responsabilità dell’organizzazione internazionale menzionate alla lettera b) del presente articolo, sempre che l’attività di stampa e di rilascio centralizzato dei libretti TIR venga espletata dalla citata organizzazione internazionale.
8.10 e) In caso di controversia che potrebbe incidere sul funzionamento della catena di garanzia tra l’organizzazione internazionale e un’associazione nazionale, l’amministrazione doganale (le amministrazioni doganali) o le autorità competenti della Parte contraente interessata (delle Parti contraenti interessate) e che potrebbe portare alla risoluzione di uno degli accordi tra le parti interessate, queste ultime si informano reciprocamente senza indugio. Le Parti contraenti avviano negoziazioni per regolare le controversie, in modo da assicurare la copertura continua della garanzia nel territorio doganale interessato.
Ciascuna delle Parti contraenti può, in qualsiasi momento, sottoporre formalmente la controversia alla Commissione di controllo TIR e chiedere la sua assistenza per facilitarne la composizione.
8.13.1.1Disposizioni finanziarie
Al termine di un periodo iniziale di due anni, le Parti contraenti prevedono di finanziare la Commissione di controllo TIR e il Segretariato TIR tramite il bilancio ordinario dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Ciò non esclude una proroga delle disposizioni finanziarie originali qualora venisse meno un finanziamento da parte dell’Organizzazione delle Nazioni Unite o di altre fonti.
8.13.1.2Funzionamento della Commissione di controllo TIR
I lavori dei membri della Commissione di controllo TIR saranno finanziati dai rispettivi Governi.
8.13.1.3Importo
L’importo di cui al paragrafo 1 è basato (a) sul bilancio e sul piano dei costi della Commissione di controllo TIR e del Segretariato TIR approvato dal Comitato di gestione e (b) sul numero di libretti TIR che l’organizzazione internazionale prevede di distribuire.
8.13.2 Dopo consultazione dell’organizzazione internazionale di cui all’articolo 6, le modalità di cui al paragrafo 2 devono essere riprodotte nell’accordo tra la CEE-ONU, che agisce su mandato e a nome delle Parti contraenti, e l’organizzazione internazionale di cui all’articolo 6. L’accordo deve essere approvato dal Comitato di gestione.
9.II.3Comitato d’autorizzazione
Si raccomanda di istituire dei Comitati nazionali d’autorizzazione comprendenti rappresentanti delle autorità competenti, associazioni nazionali e altre organizzazioni interessate.
9.II.4 I dati di cui al paragrafo 4 devono essere trasmessi utilizzando correttamente le applicazioni elettroniche sviluppate a tal fine dal Segretariato TIR con la supervisione della Commissione di controllo TIR .
9.II.5 La nota esplicativa 9.II.4 si applica mutatis mutandis al paragrafo 5.
Illustrazione n. 1
Esempio di cerniera e di dispositivo di chiusura doganale per le parte di veicoli provvisti di compartimenti di carico calorifughi
Illustrazione n. 1a
Esempio di una cerniera che non ha bisogno di una protezione particolare del perno
La cerniera qui riprodotta è conforme alle prescrizioni della seconda frase del paragrafo b) della nota 2.2.1 b). La struttura della piastra e del ponticello rende superflua ogni particolare protezione del perno, dato che i becchetti della piastra risalgono fin dietro le estremità del ponticello. Questi becchetti impediscono che la porta provvista di chiusura doganale possa essere aperta al livello del dispositivo d’arresto senza lasciare tracce visibili anche se il perno non protetto è stato smontato.
Illustrazione n. 2
Veicolo provvisti di copertoni ad anelli scorrevoli
Illustrazione n. 2a
Esempio di anello di fissazione girevole (modello «D»)
Illustrazione n. 3
Esempio di dispositivo di fissazione d’un copertone di veicolo
Il dispositivo riprodotto qui appresso corrisponde alle prescrizioni dell’ultimo capoverso del paragrafo 11a) dell’articolo 3 dell’allegato 2. Esso è pure conforme alle prescrizioni del paragrafo 6 dell’articolo 3 dell’allegato 2.
Illustrazione n. 4
Dispositivo di fissazione d’un copertone
Il dispositivo illustrato qui appresso è conforme alle prescrizioni della lettera a) del paragrafo 6 dell’articolo 3 dell’allegato 2.
Illustrazione 5
Esempio di dispositivo di fissazione introdotto dall’interno della porta isolata
Per il trasporto internazionale di merci sotto chiusura doganale saranno ammessi soltanto i contenitori costruiti ed equipaggiati in modo che:
I succitati articoli 1 e 2 si applicano anche ai contenitori pieghevoli o smontabili; di sopraggiunta, quest’ultimi dovranno essere provvisti di un dispositivo di chiusura che blocchi le diverse parti dopo il montaggio del contenitore. Il dispositivo di chiusura – trovantesi all’esterno dopo il montaggio del contenitore – dovrà permettere l’apposizione della chiusura doganale.
I cavi di cui alla lettera a) o d) possono essere provviste di una guaina di materia plastica trasparente e inestensibile.
Se il copertone deve essere fissato all’armatura in un sistema di costruzione peraltro conforme alle disposizioni del paragrafo 6a) del presente articolo, può essere utilizzata una correggia per fissazione (l’illustrazione n. 7 qui aggiunta mostra un esempio di sistema di costruzione di questo tipo). La correggia deve essere conforme alle prescrizioni previste nel paragrafo 11a)iii) per quanto riguarda il materiale, le dimensioni e la forma.
10. Ogni cavo o corda di qualsiasi tipo dovrà essere d’un sol pezzo e provvisto, alle due estremità, di una ghiera di metallo duro. Ogni ghiera di metallo dovrà permettere il passaggio della cordicella o del nastro metallico della chiusura doganale. Il dispositivo d’aggancio di ogni ghiera alle estremità del cavo o della corda di cui al paragrafo 9 lettere a), b) o d) sarà munito di un ribadino cavo, attraversante il cavo o la corda, per introdurvi la cordicella o il nastro metallico della chiusura doganale. Il cavo o la corda dovranno essere visibili da ambo le parti del ribadino cavo, affinché si possa accertare che sono costituiti da un sol pezzo (v. illustrazione n. 5 allegata alle presenti prescrizioni).
11. Nelle aperture serventi al caricamento e allo scaricamento delle merci, le due superfici devono essere congiunte. Si potrà far uso dei seguenti sistemi:
ii) anelli e occhielli rispondenti alle condizioni del paragrafo 8 del presente articolo; gli anelli devono essere di metallo; e
iii) una cinghia, costituita da materiale idoneo, d’un sol pezzo e inestensibile, d’una larghezza di almeno 20 mm e d’uno spessore di almeno 3 mm, la quale sarà introdotta negli anelli in modo da riunire entrambi gli orli del copertone e la raddoppiatura; la correggia dev’essere fissata alla parte interna del copertone e provvista:
– sia di un occhiello per introdurvi il cavo o la corda menzionati al paragrafo 9 del presente articolo,
– sia di un occhiello per accogliere l’anello metallico menzionato al paragrafo 6 del presente articolo e fissato dal cavo o dalla corda menzionati al paragrafo 9 del presente articolo.
Non è necessaria una raddoppiatura allorché il veicolo è già munito di un dispositivo speciale (bloccaggio ecc.) che impedisce di accedere al compartimento riservato al carico senza lasciare tracce visibili. Per i contenitori dotati di copertoni scorrevoli non è necessario neppure un dispositivo di fissazione.
b) Uno speciale sistema di chiusura di sicurezza che mantiene gli orli dei copertoni strettamente uniti quando il compartimento riservato al carico è chiuso e sigillato. Questo sistema sarà munito di un’apertura attraverso la quale si farà passare l’anello metallico menzionato al paragrafo 6 del presente articolo per poi assicurarlo con una corda o un cavo menzionati al paragrafo 9 del presente articolo (v. ad es. l’illustrazione n. 8 acclusa al presente allegato).
12. Il copertone non dovrà mai coprire né i contrassegni da apporre sul contenitore, né la targa d’ammissione prevista nella Parte 11 del presente allegato.
Un esempio di un possibile sistema di costruzione è dato nell’illustrazione n. 10 in appendice al presente regolamento.
Parte I – Illustrazione n. 1
Copertone costituito da diversi pezzi connessi mediante cucitura
Parte I – Illustrazione n. 2
Copertone costituito da diversi pezzi connessi mediante cucitura
Nota : Le cuciture d’angolo effettuate secondo il metodo esposto nell’illustrazione n. 2a dell’allegato 2 alla presente Convenzione sono pure ammesse.
Parte I – Illustrazione n. 3
Copertone costituito da diversi pezzi connessi mediante saldatura
Parte I – Illustrazione n. 4
Raccomodatura del copertone
Parte I – Illustrazione n. 5
Modello di una ghiera
Illustrazione n. 6
Esempio di un dispositivo di chiusura a catenaccio per copertoni
Descrizione:Il presente dispositivo di chiusura a catenaccio del copertone può essere autorizzato a condizione che lo stesso sia munito di almeno un anello metallico a ciascuna estremità delle sponde. Le aperture adibite all’introduzione dell’anello sono di forma ovale e di dimensione appena sufficiente per permettere il passaggio dell’anello. La parte visibile dell’anello metallico non supera il doppio del diametro massimo del cavo di chiusura quando il dispositivo è chiuso.
Illustrazione n. 7
Esempio di copertone fissato ad un’armatura specialmente concepita
DescrizioneÈ ammessa la fissazione del copertone ai veicoli sempre che gli anelli siano incastrati nel profilo e la parte esterna non superi la profondità massima del profilo. La larghezza del profilo deve essere il più possibile ridotta.
Illustrazione n. 8
Copertone con l’apertura per il caricamento e lo scaricamento
DescrizioneGrazie a questo sistema di chiusura di sicurezza i due orli delle aperture del copertone utilizzate per il caricamento e lo scaricamento sono collegati da un’asta di chiusura di sicurezza in alluminio. Le aperture del copertone sono munite, per l’intera lunghezza, d’una corda o d’un cavo fissati in un occhiello (v. illustrazione n. 8.1), in modo tale che risulta impossibile togliere il copertone dalla scanalatura dell’asta di chiusura di sicurezza. L’occhiello si trova all’esterno ed è saldato secondo le prescrizioni del paragrafo 4 dell’articolo 3 dell’allegato 2 della Convenzione. Gli orli devono essere introdotti nelle scanalature dell’asta di chiusura di sicurezza in alluminio e poi introdotti nelle due guide di scorrimento longitudinali parallele. Quando l’asta di chiusura di sicurezza è in posizione verticale gli orli del copertone devono essere uniti. All’estremità superiore dell’apertura l’asta di chiusura di sicurezza è bloccata da una placca di plastica trasparente ribattuta al copertone (v. illustrazione n. 8.2). L’asta di chiusura di sicurezza consta di due parti, collegate da una cerniera ribattuta in modo da poterla piegare per sistemarla o toglierla più facilmente. Detta cerniera deve essere ideata in maniera tale da impedire l’asportazione del fermaglio quanto il sistema è chiuso (v. illustrazione n. 8.3). Nella parte inferiore dell’asta di chiusura di sicurezza bisogna prevedere un’apertura per lasciar passare l’anello. Questa apertura è ovale e deve appena permettere il passaggio dell’anello (v. illustrazione n. 8.4). La corda o il cavo di chiusura TIR vengono fatti passare in questo anello per bloccare l’asta di chiusura di sicurezza.
Illustrazione n. 9
Esempio della struttura di un contenitore dotato di copertoni scorrevoli
Illustrazione n. 10
In generale
1. I contenitori possono essere ammessi al trasporto di merci sotto chiusura doganale:
Disposizioni comuni per entrambe le procedure d’ammissione
2. Dopo l’ammissione, l’autorità competente rilascerà al richiedente un certificato d’ammissione valevole per una serie illimitata di contenitori del tipo ammesso o per una quantità determinata di contenitori.
3. Prima di utilizzare i contenitori ammessi per il trasporto di merci sotto chiusura doganale, il titolare del certificato deve munirli di una targa d’ammissione.
4. La targa d’ammissione dev’essere saldamente applicata in un punto ben visibile, accanto ad eventuali altre targhe aventi carattere ufficiale.
5. La targa d’ammissione, conforme al modello n. I illustrato nell’appendice 1 della presente Parte, è costituita da una targa metallica delle dimensioni di almeno 20 × 10 cm. Essa deve recare le seguenti indicazioni, almeno in francese o in inglese, impresse in cavo o in rilievo, oppure in altro modo, a caratteri indelebili e ben leggibili:
a) le parole «Agréé pour le transport sous scellement douanier» o «Approved for transport under Customs seal»;
b) il nome del Paese nel quale il contenitore è stato ammesso, indicato interamente o con la sigla impiegata per i veicoli a motore nel traffico stradale internazionale, nonché il numero del certificato d’ammissione (cifre, lettere, ecc.) e l’anno d’ammissione (ad esempio «NL/26/73» significa: Paesi Bassi, certificato d’ammissione n. 26, rilasciato nel 1973);
c) il numero progressivo del contenitore, designato dal costruttore (numero di fabbricazione);
d) se il contenitore è stato ammesso secondo il tipo di costruzione, i numeri o le lettere di riconoscimento del tipo del contenitore.
6. Se un contenitore non adempie più le condizioni tecniche prescritte per la sua ammissione, prima di riutilizzarlo per il trasporto di merci sotto chiusura doganale dovrà essere rimesso nello stato che aveva giustificato la sua ammissione, affinché adempia nuovamente le condizioni tecniche.
7. La modificazione delle caratteristiche essenziali di un contenitore annulla la validità del certificato rilasciato; prima di poterlo utilizzare per il trasporto di merci sotto chiusura doganale, il contenitore dovrà essere nuovamente ammesso dall’autorità competente.
Disposizioni particolari per l’ammissione secondo il tipo di costruzione allo stadio della fabbricazione
8. Se i contenitori sono fabbricati in serie, secondo il medesimo tipo di costruzione, il costruttore può chiedere presso l’autorità competente del Paese in cui sono fabbricati l’ammissione secondo il tipo di costruzione.
9. Nella domanda il costruttore deve indicare i numeri o le lettere di riconoscimento che attribuisce al tipo di contenitore del quale chiede l’ammissione.
10. Alla domanda devono essere allegati dei disegni e una descrizione particolareggiata del tipo di costruzione del contenitore proposto.
11. Il costruttore deve impegnarsi, per iscritto:
a) a presentare all’autorità competente i contenitori del tipo proposto che essa desidera esaminare;
b) a permettere all’autorità competente di esaminare, in qualsiasi momento ancora altri contenitori durante la fabbricazione della serie del tipo proposto;
c) a comunicare all’autorità competente – prima dell’esecuzione – qualsiasi modificazione dei disegni e della descrizione del tipo di costruzione;
d) ad apporre sui contenitori, in un posto ben visibile, oltre alle indicazioni sulla targa d’ammissione, anche i numeri o le lettere di riconoscimento del tipo di costruzione, nonché il numero progressivo della serie del rispettivo tipo (numero di fabbricazione);
e) a tenere un elenco dei contenitori fabbricati secondo il tipo di costruzione ammesso.
12. Dato il caso, l’autorità competente comunica le modificazioni che devono essere apportate al tipo di costruzione previsto, affinché possa accordare l’ammissione.
13. In nessun caso l’ammissione sarà concessa prima che l’autorità competente abbia accertato, mediante esame di uno o di diversi contenitori del medesimo tipo di costruzione, che i contenitori adempiono le condizioni tecniche prescritte nella Parte I.
14. Se un tipo di contenitore è ammesso, sarà rilasciato al richiedente un solo certificato d’ammissione conforme al modello n. II, illustrato nell’appendice 2 della presente Parte, valevole per tutti i contenitori costruiti secondo la descrizione del tipo ammesso. Il certificato autorizza il costruttore ad apporre, su ogni contenitore della serie del rispettivo tipo, la targa d’ammissione descritta al paragrafo 5 della presente Parte.
Disposizioni particolari per l’ammissione ad uno stadio successivo a quello della fabbricazione
15. Se l’ammissione non è stata chiesta allo stadio della fabbricazione, il proprietario, il detentore o il loro rappresentante potranno chiederla all’autorità competente cui essi hanno la possibilità di presentare il contenitore o i contenitori che desiderano far ammettere.
16. In ogni domanda d’ammissione giusta il paragrafo 15 della presente Parte bisogna indicare il numero progressivo (numero di fabbricazione) apposto dal costruttore su ogni contenitore.
17. L’autorità competente esamina la quantità di contenitori che essa reputa necessaria; dopo aver accertato che i contenitori adempiono le condizioni tecniche prescritte nella Parte I, essa rilascia un certificato d’ammissione conforme al modello n. III, illustrato nell’appendice 3 della presente Parte, valevole unicamente per la quantità di contenitori ammessi. Detto certificato, nel quale devono essere indicati i numeri progressivi di fabbricazione dei rispettivi contenitori, autorizza il richiedente ad apporre, su ogni contenitore ammesso, la targa d’ammissione prevista al paragrafo 5 della presente Parte.
Appendice 1 della parte II
Modello n. I
Targa d ’ ammissione
(testo inglese)
Appendice 1 della parte II Modello n. I Targa d ’ ammissione (testo francese)
Appendice 2 della parte II Modello n. II Convenzione doganale concernente il trasporto internazionaledi merci con libretti TIR (1975)
| Certificato d’ammissione secondo il tipo di costruzione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Numero del certificato52 | |||||||||
| 2. | Si attesta che il tipo di contenitore descritto qui appresso è stato ammesso e che i contenitori costruiti secondo detto tipo possono essere ammessi per il trasporto di merci sotto chiusura doganale. | |||||||||
| 3. | Genere del contenitore | |||||||||
| 4. | Numero o lettere di riconoscimento del tipo di costruzione | |||||||||
| 5. | Numero di riconoscimento dei disegni di costruzione | |||||||||
| 6. | Numero di riconoscimento della descrizione della costruzione | |||||||||
| 7. | Peso effettivo | |||||||||
| 8. | Dimensioni esterne, in cm | |||||||||
| 9. | Caratteristiche essenziali di costruzione (genere del materiale, genere di costruzione, ecc.) | |||||||||
| 10. | Il presente certificato è valido per tutti i contenitori costruiti secondo i disegni e la descrizione suindicati | |||||||||
| 11. | Rilasciato al | |||||||||
| (Nome e indirizzo del costruttore) | ||||||||||
| il quale è autorizzato ad apporre una targa d’ammissione su ogni contenitore costruito secondo il tipo ammesso. | ||||||||||
| A, | 19 | |||||||||
| (Luogo) | (Data) | |||||||||
| Da | ||||||||||
| (Firma e bollo dell’organizzazione o dell’ufficio di servizio emittente) | ||||||||||
| (V. avviso a tergo) |
Avviso importante (Paragrafi 6 e 7 della Parte II dell’allegato 7 della Convenzione doganale concernente il trasporto internazionale di merci con libretti TIR, 1975)
| 6. | Se un contenitore non adempie più le condizioni tecniche prescritte per la sua ammissione, prima di riutilizzarlo per il trasporto di merci sotto chiusura doganale dovrà essere rimesso nello stato che aveva giustificato la sua ammissione, affinché adempia nuovamente le condizioni tecniche. |
|---|---|
| 7. | La modificazione delle caratteristiche essenziali di un contenitore annulla la validità del certificato rilasciato; prima di poterlo utilizzare per il trasporto di merci sotto chiusura doganale, il contenitore dovrà essere nuovamente ammesso dall’autorità competente. |
Appendice 3 della parte II Modello n. III Convenzione doganale concernente il trasporto internazionale di merci con libretti TIR (1975)
| Certificato d’ammissione rilasciato ad uno stadio successivo a quello della fabbricazione | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Numero del certificato53 | |||||||
| 2. | Si attesta che il (i) contenitore (i) designato (i) qui appresso è (sono) stato (i) ammesso (i) per il trasporto di merci sotto chiusura doganale. | |||||||
| 3. | Genere del (dei) contenitore (i) | |||||||
| 4. | Numero progressivo di fabbricazione del (dei) contenitore (i) | |||||||
| 5. | Peso effettivo | |||||||
| 6. | Dimensioni esterne, in cm | |||||||
| 7. | Caratteristiche essenziali di costruzione (genere del materiale, genere di costruzione, ecc.) | |||||||
| 8. | Rilasciato al | |||||||
| (Nome e indirizzo del richiedente) | ||||||||
| il quale è autorizzato ad apporre una targa d'ammissione sul (sui) contenitore (i). | ||||||||
| A, | 19 | |||||||
| (Luogo) | (Data) | |||||||
| Da | ||||||||
| (Firma e bollo dell’organizzazione o dell’ufficio di servizio emittente) | ||||||||
| (V. avviso a tergo) |
Avviso importante (Paragrafi 6 e 7 della Parte II dell’allegato 7 della Convenzione doganale concernente il trasporto internazionale di merci con libretti TIR, 1975)
| 6. | Se un contenitore non adempie più le condizioni tecniche prescritte per la sua ammissione, prima di riutilizzarlo per il trasporto di merci sotto chiusura doganale dovrà essere rimesso nello stato che aveva giustificato la sua ammissione, affinché adempia nuovamente le condizioni tecniche. | ||
|---|---|---|---|
| 7. | La modificazione delle caratteristiche essenziali di un contenitore annulla la validità del certificato rilasciato; prima di poterlo utilizzare per il trasporto di merci sotto chiusura doganale, il contenitore dovrà essere nuovamente ammesso dall’autorità competente. |
i) Le Parti contraenti sono membri del Comitato di gestione. ii) Il Comitato può invitare le amministrazioni competenti degli Stati menzionati al paragrafo 1 dell’articolo 52 della presente Convenzione, che non sono Parti contraenti, o i rappresentanti delle organizzazioni internazionali a partecipare come osservatori alle sessioni del Comitato in cui sono trattate questioni che li interessano.
4) Il comitato riceve ed esamina i rendiconti finanziari annuali oggetto di audit e le relazioni di audit presentate dall’organizzazione internazionale conformemente agli obblighi previsti all’allegato 9, parte terza. Nel quadro e nei limiti della portata della sua verifica, il comitato può chiedere che informazioni, chiarimenti o documenti supplementari siano forniti dall’organizzazione internazionale o dal revisore esterno indipendente.
5) Fatta salva la verifica di cui al paragrafo 4, il comitato ha il diritto, sulla base di un’analisi dei rischi, di chiedere che siano effettuate verifiche supplementari. Il comitato incarica il comitato esecutivo TIR o chiede ai servizi competenti delle Nazioni Unite di effettuare la valutazione dei rischi.
La portata delle verifiche supplementari è definita dal comitato, tenendo conto della valutazione dei rischi effettuata dal comitato esecutivo TIR o dai servizi competenti delle Nazioni Unite.
I risultati di tutte le verifiche di cui al presente articolo sono conservati dal comitato esecutivo TIR e forniti a tutte la parti contraenti, che sono invitate a tenerne debitamente conto.
6) La procedura per lo svolgimento delle verifiche supplementari è approvata dal comitato.
Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite mette a disposizione del Comitato i necessari servizi di segreteria.
Ogni anno, in occasione della prima sessione, il Comitato nomina il suo presidente e il suo vicepresidente.
Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite convoca il Comitato, sotto gli auspici della Commissione economica per l’Europa tutti gli anni, nonché su richiesta delle competenti amministrazioni di almeno cinque Stati che sono Parti contraenti.
Le proposte sono messe ai voti. Ogni Stato che è Parte contraente e che è rappresentato alla riunione ha diritto a un voto. Le proposte diverse dagli emendamenti alla presente Convenzione sono adottate dal Comitato alla maggioranza dei voti espressi dai membri presenti e votanti. Gli emendamenti alla presente Convenzione, nonché le decisioni previste agli articoli 59 e 60 della presente Convenzione sono adottati alla maggioranza di due terzi dei voti espressi dai membri presenti e votanti.
Per prendere le decisioni è necessario un quorum di almeno la metà degli Stati che sono Parti contraenti.
Prima della chiusura della sessione il Comitato adotta il suo rapporto.
Se il presente allegato non prevede disposizioni pertinenti, fa stato il Regolamento interno della Commissione economica per l’Europa, salvo che il Comitato decida diversamente.
La Commissione di controllo TIR:
Il Segretario della Convenzione TIR è membro del Segretariato della Commissione economica delle Nazioni Unite per l’Europa. Ottempera alle decisioni della Commissione di controllo TIR nell’ambito del mandato della Commissione. Il Segretario della Convenzione TIR è coadiuvato da un Segretariato TIR la cui entità è fissata dal Comitato di gestione.
1. Le condizioni e i requisiti minimi che le associazioni devono rispettare per essere autorizzate dalle autorità doganali o da altre autorità competenti di una Parte contraente a rilasciare i libretti TIR e ad agire come garanti secondo quanto disposto nell’articolo 6 della Convenzione sono i seguenti:
2. Una copia certificata dell’accordo scritto o di un altro strumento giuridico di cui al paragrafo 1 lettera d), ove necessario insieme a una traduzione certificata in inglese, francese o russo, è depositata presso la Commissione di controllo TIR. Le eventuali modifiche sono portate immediatamente all’attenzione della Commissione di controllo TIR.
3. Gli impegni dell’associazione sono: i) conformarsi agli obblighi fissati nell’articolo 8 della Convenzione; ii) accettare l’importo massimo per libretto TIR determinato dalla Parte contraente che può essere richiesto all’associazione in base a quanto previsto all’articolo 8 paragrafo 3 della Convenzione; iii) verificare continuamente e, in particolare, prima della richiesta di autorizzazione all’accesso di persone al regime TIR, l’adempimento delle condizioni e dei requisiti minimi da parte delle stesse, così come stabilito nella seconda parte del presente allegato; iv) prestare la propria garanzia per tutte le obbligazioni a suo carico nel Paese in cui è stabilita relative alle operazioni accompagnate dai libretti TIR rilasciati da essa stessa o da associazioni estere affiliate alla medesima organizzazione internazionale cui essa stessa è affiliata; v) coprire le proprie obbligazioni, con soddisfazione delle competenti autorità della Parte contraente sul territorio della quale è stabilita, presso una compagnia assicurativa, un gruppo di assicurazioni o un istituto finanziario. Il contratto o i contratti di assicurazione o garanzia finanziaria riguardano tutte le obbligazioni a suo carico concernenti le operazioni accompagnate da libretto TIR rilasciati da essa stessa e da associazioni estere affiliate alla medesima organizzazione internazionale cui essa stessa è affiliata. I termini di notifica dell’annullazione del(i) contratto(i) di assicurazione o garanzia finanziaria non sono inferiori a quelli per l’annullazione dell’accordo scritto o di un altro strumento giuridico di cui al paragrafo 1 lettera d). Una copia certificata del(i) contratto(i) di assicurazione o garanzia finanziaria, nonché delle eventuali modifiche apportatevi, è depositata presso la Commissione di controllo TIR, inclusa una traduzione certificata, ove necessario, in inglese, francese o russo; vi) comunicare alla Commissione di controllo TIR, entro il 1° marzo di ogni anno, il prezzo di ciascun tipo di libretto TIR da essa rilasciato; vii) consentire alle autorità competenti di controllare tutti i registri e la contabilità relativi all’amministrazione del regime TIR; viii) accettare una procedura per l’efficiente soluzione delle controversie derivanti dall’uso improprio o fraudolento dei libretti TIR, se possibile senza adire i tribunali; ix) conformarsi strettamente alle decisioni delle autorità competenti della Parte contraente sul territorio in cui essa è stabilita riguardo alla revoca dell’autorizzazione o all’esclusione di persone nel rispetto degli articoli 6 e 38 della Convenzione e della seconda parte del presente allegato; x) acconsentire all’attuazione fedele di tutte le decisioni adottate dal Comitato di gestione e dalla Commissione di controllo TIR, nella misura in cui dette decisioni sono state accettate dalle competenti autorità della Parte contraente sul cui territorio l’associazione è stabilita; xi) confermare, in caso di procedura di riserva di cui all’Allegato 11 articolo 10 paragrafo 2, per le autorità doganali o da altre autorità competenti di una Parte contraente vincolate dall’Allegato 11, su richiesta delle autorità competenti, che la garanzia è valida e che un trasporto TIR è effettuato nell’ambito del regime eTIR e fornire altre informazioni pertinenti per il trasporto TIR.
4. Quando, conformemente alle procedure indicate all’articolo 11, un’associazione garante è invitata a pagare le somme di cui all’articolo 8 paragrafi 1 e 2, essa informa l’organizzazione internazionale del ricevimento di tale richiesta conformemente all’accordo scritto menzionato nella nota esplicativa 0.6.2bis-1relativa all’articolo 6 paragrafo 2bis.
5. La Parte contraente sul cui territorio l’associazione è stabilita revoca l’autorizzazione a rilasciare i libretti TIR e ad agire come garante in caso di non conformità alle presenti condizioni e requisiti. Se una Parte contraente decide di revocare l’autorizzazione, la decisione diviene esecutiva non prima di tre (3) mesi dalla data della revoca.
6. L’autorizzazione di un’associazione nei termini sopra stabiliti non pregiudica le responsabilità e gli obblighi dell’associazione previsti dalla Convenzione.
7. Le condizioni e i requisiti sopra stabiliti non pregiudicano le condizioni e i requisiti ulteriori che ciascuna Parte contraente possa voler prescrivere.
1. Le persone che auspicano accedere al regime TIR devono adempiere le condizioni e le prescrizioni minime qui appresso:
ii) pagherà le somme dovute di cui ai paragrafi 1 e 2 dell’articolo 8 della Convenzione se richiesto dalle autorità competenti conformemente al paragrafo 7 dell’articolo 8 della Convenzione;
iii) sempre che la legislazione nazionale lo consenta, autorizzerà le associazioni a verificare le informazioni concernenti le condizioni e le prescrizioni minime menzionate.
2. Le Parti contraenti e le associazioni medesime possono introdurre condizioni e prescrizioni supplementari e più restrittive per l’accesso al regime TIR, sempre che le autorità competenti delle Parti contraenti non decidano altrimenti.
3. Sulla base delle condizioni e prescrizioni minime enunciate nei paragrafi 1 e 2, le Parti contraenti decideranno, conformemente alla legislazione nazionale, circa le procedure da seguire per accedere al regime TIR.
4. Le autorità competenti trasmettono alla Commissione di controllo TIR, senza indugio a decorrere dalla data di autorizzazione o di ritiro dell’autorizzazione a utilizzare i libretti TIR, le dovute precisazioni su ciascuna persona, in particolare:
5. Non appena ne vengono a conoscenza, le associazioni comunicano senza indugio alle autorità competenti e alla Commissione di controllo TIR tutte le modifiche dei dati concernenti le persone autorizzate.
6. L’autorizzazione ad accedere al regime TIR non costituisce di per sé un diritto al rilascio dei libretti TIR da parte delle associazioni.
7. L’autorizzazione concessa ad una persona di utilizzare i libretti TIR conformemente alle condizioni e prescrizioni minime di cui sopra, non pregiudica le responsabilità e gli obblighi di detta persona nei confronti della Convenzione.
(1) Le condizioni e i requisiti che un’organizzazione internazionale deve soddisfare per essere autorizzata dal Comitato di gestione, in conformità al paragrafo 2bisdell’articolo 6 della Convenzione, ad assumere la responsabilità dell’organizzazione e del funzionamento efficaci di un sistema internazionale di garanzia e a stampare e distribuire i carnet TIR sono i seguenti:
(2) A norma dell’autorizzazione, l’organizzazione internazionale si impegna a:
(3) Quando è informata da un’associazione garante in merito a una richiesta di pagamento, l’organizzazione internazionale comunica entro tre (3) mesi a tale associazione la propria posizione in merito alla richiesta.
(4) Tutte le informazioni di natura riservata o ottenute a titolo confidenziale acquisite direttamente o indirettamente dall’organizzazione internazionale in virtù della Convenzione sono coperte dal secreto professionale e non sono utilizzate né trattate per finalità commerciali o per finalità diverse da quelle per cui sono state fornite, né comunicate a terzi senza il permesso esplicito della persona o dell’autorità che le ha fornite. Tali informazioni possono tuttavia essere divulgate senza permesso alle autorità competenti delle Parti contraenti della presente Convenzione ove esista un’autorizzazione o un obbligo in tal senso a norma di disposizioni del diritto nazionale o internazionale o nell’ambito di procedure giudiziarie. La divulgazione o la comunicazione delle informazioni avviene nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati.
(5) Il Comitato di gestione ha il diritto di revocare l’autorizzazione concessa a norma del paragrafo 2bisdell’articolo 6 in caso di non conformità alle condizioni e ai requisiti di cui sopra. Se il Comitato di gestione decide di revocare l’autorizzazione, la decisione diviene esecutiva non prima di sei (6) mesi dalla data della revoca.
(6) L’autorizzazione di un’organizzazione internazionale alle condizioni sopra enunciate non pregiudica le responsabilità e gli obblighi dell’organizzazione previsti dalla Convenzione.
In virtù del paragrafo 1 dell’articolo 6 e del paragrafo 1 lettera f) iii) della prima parte dell’Allegato 9 della presente Convenzione, le associazioni autorizzate devono impegnarsi a verificare sistematicamente che le persone autorizzate ad accedere al regime TIR rispettino le condizioni e le prescrizioni minime convenute nella seconda parte dell’Allegato 9 della Convenzione.
In nome delle associazioni membro e al fine di assumersi le proprie responsabilità in quanto organizzazione internazionale autorizzata in virtù del paragrafo 2bisdell’articolo 6, un’organizzazione internazionale istituisce un sistema di controllo dei libretti TIR per raccogliere i dati sulla fine delle operazioni TIR agli uffici doganali di destinazione. Questi dati vengono trasmessi dalle autorità doganali e sono accessibili alle associazioni e alle amministrazioni doganali. Affinché le associazioni possano soddisfare completamente i loro impegni, le Parti contraenti trasmettono tali informazioni al sistema di controllo secondo la seguente procedura.
Art. 1 Campo d’applicazione 1. Le disposizioni del presente Allegato disciplinano l’attuazione del regime eTIR quale definito all’articolo 1 lettera s) della Convenzione e si applicano nelle relazioni tra le Parti contraenti vincolate dal presente Allegato, come previsto all’articolo 60a paragrafo 1. 2. Il regime eTIR non può essere utilizzato per i trasporti effettuati in parte nel territorio di una Parte contraente che non è vincolata dall’Allegato 11 e che è uno Stato membro di un’unione doganale o economica con un unico territorio doganale.
Ai fini del presente allegato si intende per:
L’Organo di attuazione tecnica:
L’autenticazione del titolare effettuata dalle autorità competenti delle Parti contraenti vincolate dall’Allegato 11 che accettano la dichiarazione o la modifica dei dati della dichiarazione è riconosciuta dalle autorità competenti di tutte le Parti contraenti successive vincolate dall’Allegato 11 nel corso di tutto il trasporto TIR.
Le autorità competenti provvedono affinché l’elenco degli uffici doganali di partenza, di passaggio e di destinazione abilitati a compiere operazioni TIR nell’ambito del regime eTIR sia in ogni momento esatto e aggiornato nella banca dati elettronica per gli uffici doganali abilitati, costituita e gestita dalla Commissione di controllo TIR.
I requisiti giuridici per la comunicazione di dati di cui all’Allegato 10 paragrafi 1, 3 e 4 della presente Convenzione sono considerati soddisfatti mediante l’applicazione del regime eTIR.
Da completare dal richiedente della riconciliazione.
| Destinazione: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ufficio doganale regionale (facoltativo): | Ufficio doganale di destinazione: | ||||||
| Nome: | Nome: | ||||||
| Ricevuto il: | Ricevuto il: | ||||||
| Data: | Data: | ||||||
| Timbro | Timbro | ||||||
| Dati da confermare | |||||||
| Fonte dei dati: | □Libretto TIR | □Dati [del sistema di controllo] | |||||
| Numero di riferimento del libretto TIR | Nome o numero dell’ufficio doganale di destinazione* | Numero di riferimento figurante sul certificato della fine dell’ope- razione TIR (caselle 24–28 del tagliando n. 2) all’ufficio doganale di destinazione* | Data figurante sul certificato di fine dell’opera- zione TIR all’ufficio doganale di destinazione* | Numero della pagina | Fine parziale/ definitiva | Fine dell’opera- zione TIR certificata con o senza riserva all’ufficio doganale di destinazione | Numero di pacchi (facoltati-vo) |
| Documenti allegati: | □Copie delle matrici del libretto TIR | Altro: |
Risposta dell’ufficio doganale di destinazione
| □Conferma | □Correzione (indicare le modifiche qui appresso) | □Nessun riferimento trovatom relativo alla fine dell’operazione TIR | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero di riferimento del libretto TIR | Nome o numero dell’ufficio doganale di destinazione* | Numero di riferimento figurante sul certificato di fine dell’ope- razione TIR (caselle 24–28 del tagliando mn. 2) all’ufficio doganale di destinazione* | Data figurante sul certificato di fine dell’opera- zione TIR all’ufficio doganale di destinazio-ne* | Numero della pagina | Fine parziale/ definitiva | Fine dell’opera- zione TIR certificata con o senza riserva mall’ufficiodoganale di destinazione | Numerodi pacchi (facoltati-vo) |
| Osservazioni: | |||||||
| Data: | Timbro e firma dell’ufficio doganale di destinazione: | ||||||
| Ufficio centrale delle dogane (facoltativo) | |||||||
| Osservazioni: | |||||||
| Data: | Timbro e/o firma | ||||||
| * I dati si riferiscono all’ ufficio doganale di destinazione nel quale si è conclusa l’operazione TIR. |
| Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S) Firmato senza riserva di ratifica (F) | Entrata in vigore | ||
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan* | 23 settembre | 1982 A | 23 marzo | 1983 |
| Albania* | 4 gennaio | 1985 A | 4 luglio | 1985 |
| Algeria* | 28 febbraio | 1989 A | 28 agosto | 1989 |
| Arabia Saudita | 17 maggio | 2018 A | 17 novembre | 2018 |
| Argentina | 31 ottobre | 2018 A | 30 aprile | 2019 |
| Armenia | 8 dicembre | 1993 A | 8 giugno | 1994 |
| Austria | 13 maggio | 1977 | 20 marzo | 1978 |
| Azerbaigian | 12 giugno | 1996 A | 12 dicembre | 1996 |
| Belarus | 5 aprile | 1993 A | 5 ottobre | 1993 |
| Belgio** | 20 dicembre | 1982 | 20 giugno | 1983 |
| Bosnia e Erzegovina | 1° settembre | 1993 S | 6 marzo | 1992 |
| Bulgaria* | 20 ottobre | 1977A | 20 aprile | 1978 |
| Canada | 21 ottobre | 1980 A | 21 aprile | 1981 |
| Ceca, Repubblica* | 2 giugno | 1993 S | 1° gennaio | 1993 |
| Cile | 6 ottobre | 1982 A | 6 aprile | 1983 |
| Cina*a | 5 luglio | 2016 A | 5 gennaio | 2017 |
| Cipro | 7 agosto | 1981 A | 7 febbraio | 1982 |
| Corea (Sud) | 29 gennaio | 1982 A | 29 luglio | 1982 |
| Croazia | 3 agosto | 1992 S | 8 ottobre | 1991 |
| Danimarca* ** | 20 dicembre | 1982 | 20 giugno | 1983 |
| Isole Faeröer | 20 dicembre | 1982 | 20 giugno | 1983 |
| Egitto* | 16 dicembre | 2020 A | 16 giugno | 2021 |
| Emirati Arabi Uniti | 20 aprile | 2007 A | 20 ottobre | 2007 |
| Estonia | 21 settembre | 1992 A | 21 marzo | 1993 |
| Finlandia | 27 febbraio | 1978 | 27 agosto | 1978 |
| Francia** | 30 dicembre | 1976 F | 20 marzo | 1978 |
| Georgia | 24 marzo | 1994 A | 24 settembre | 1994 |
| Germania* ** | 20 dicembre | 1982 | 20 giugno | 1983 |
| Giordania | 24 dicembre | 1985 A | 24 giugno | 1986 |
| Grecia | 15 maggio | 1980 | 15 novembre | 1980 |
| India* | 15 giugno | 2017 A | 15 dicembre | 2017 |
| Indonesia | 11 ottobre | 1989 A | 11 aprile | 1990 |
| Iran | 16 agosto | 1984 A | 16 febbraio | 1985 |
| Iraq | 27 marzo | 2023 A | 27 settembre | 2023 |
| Irlanda* | 20 dicembre | 1982 | 20 giugno | 1983 |
| Israele | 14 febbraio | 1984 A | 14 agosto | 1984 |
| Israele* | 14 febbraio | 1984 A | 14 agosto | 1984 |
| Italia* | 20 dicembre | 1982 | 20 giugno | 1983 |
| Kazakistan | 17 luglio | 1995 A | 17 gennaio | 1996 |
| Kirghizistan | 2 aprile | 1998 A | 2 ottobre | 1998 |
| Kuwait* | 23 novembre | 1983 A | 23 maggio | 1984 |
| Lettonia | 19 aprile | 1993 A | 19 ottobre | 1993 |
| Libano | 25 novembre | 1997 A | 25 maggio | 1998 |
| Liberia | 16 settembre | 2005 A | 16 marzo | 2006 |
| Lituania | 26 febbraio | 1993 A | 26 agosto | 1993 |
| Lussemburgo* | 20 dicembre | 1982 | 20 giugno | 1983 |
| Macedonia del Nord | 2 dicembre | 1993 S | 17 novembre | 1991 |
| Malta | 18 febbraio | 1977 A | 20 marzo | 1978 |
| Marocco | 31 marzo | 1983 | 30 settembre | 1983 |
| Moldova | 26 maggio | 1993 A | 26 novembre | 1993 |
| Mongolia | 1° ottobre | 2002 A | 1° aprile | 2003 |
| Montenegro | 23 ottobre | 2006 S | 3 giugno | 2006 |
| Norvegia | 11 gennaio | 1980 A | 11 luglio | 1980 |
| Oman* | 29 novembre | 2018 A | 29 maggio | 2019 |
| Paesi Bassi* ** | 20 dicembre | 1982 | 20 giugno | 1983 |
| Pakistan* | 21 luglio | 2015 A | 21 gennaio | 2016 |
| Palestina | 29 dicembre | 2017 A | 29 giugno | 2018 |
| Polonia* | 23 dicembre | 1980 A | 23 giugno | 1981 |
| Portogallo | 13 febbraio | 1979 A | 13 agosto | 1979 |
| Qatar | 25 gennaio | 2018 A | 25 luglio | 2018 |
| Regno Unito* | 8 ottobre | 1982 | 8 aprile | 1983 |
| Gibilterra | 8 ottobre | 1982 | 8 aprile | 1983 |
| Guernesey | 8 ottobre | 1982 | 8 aprile | 1983 |
| Isola di Man | 8 ottobre | 1982 | 8 aprile | 1983 |
| Jersey | 8 ottobre | 1982 | 8 aprile | 1983 |
| Romania* | 14 febbraio | 1980 A | 14 agosto | 1980 |
| Russia* | 8 giugno | 1982 A | 8 dicembre | 1982 |
| Serbia | 12 marzo | 2001 S | 27 aprile | 1992 |
| Siria* | 11 gennaio | 1999 A | 11 luglio | 1999 |
| Slovacchia* | 28 maggio | 1993 S | 1° gennaio | 1993 |
| Slovenia | 6 luglio | 1992 S | 25 giugno | 1991 |
| Spagna | 11 agosto | 1982 A | 11 febbraio | 1983 |
| Stati Uniti d’America* | 18 settembre | 1981 A | 18 marzo | |
| Svezia | 17 dicembre | 1976 F | 20 marzo | 1978 |
| Svizzera | 3 febbraio | 1978 | 3 agosto | 1978 |
| Tagikistan | 11 settembre | 1996 A | 11 marzo | 1997 |
| Tunisia | 13 ottobre | 1977 | 13 aprile | 1978 |
| Turchia | 12 novembre | 1984 A | 12 maggio | 1985 |
| Turkmenistan | 18 settembre | 1996 A | 18 marzo | 1997 |
| Ucraina | 11 ottobre | 1994 S | 12 settembre | 1991 |
| Ungheria* | 9 marzo | 1978 | 9 settembre | 1978 |
| Unione europea** | 20 dicembre | 1982 | 20 giugno | 1983 |
| Uruguay | 24 dicembre | 1980 A | 24 giugno | 1981 |
| Uzbekistan | 28 settembre | 1995 A | 28 marzo | 1996 |
| * Riserve e dichiarazioni. ** Obiezioni. Le riserve, le dichiarazioni e le obiezioni non sono pubblicate nel RU. Il testo, francese ed inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite:http://treaties.un.org/> Enregistrement et Publication > Recueil des Traités des Nations Unies, oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna. | ||||
| a La Conv. non si applica a Hong Kong e Macao. |
RU 1978 1280 ↩
Nuovo testo giusta la mod. approvata dal CF l’8 mar. 2002, in vigore dal 12 mag. 2002 (RU 2003 915). ↩
Introdotta dalla mod. approvata dal CF l’8 mar. 2002, in vigore dal 12 mag. 2002 (RU 2003 915). ↩
Introdotta dalla mod. approvata dal CF l’8 mar. 2002, in vigore dal 12 mag. 2002 (RU 2003 915). ↩
Introdotta dalla mod. approvata dal CF l’8 mar. 2002, in vigore dal 12 mag. 2002 (RU 2003 915). ↩
Introdotta dalla mod. approvata dal CF l’8 mar. 2002, in vigore dal 12 mag. 2002 (RU 2003 915). ↩
Originaria lett. b ↩
Originaria lett. c ↩
Originaria lett. d ↩
Originaria lett. e ↩
Originaria lett. f. Nuovo testo giusta la mod. approvata dal CF l’8 mar. 2002, in vigore dal 12 mag. 2002 (RU 2003 915). ↩
Originaria lett. g. Nuovo testo giusta la mod. approvata dal CF l’8 mar. 2002, in vigore dal 12 mag. 2002 (RU 2003 915). ↩
Originaria lett. h. Nuovo testo giusta la mod. approvata dal CF l’8 mar. 2002, in vigore dal 12 mag. 2002 (RU 2003 915). ↩
Originaria lett. ij. ↩
Introdotta dalla mod. approvata dal CF l’8 mar. 2002, in vigore dal 12 mag. 2002 (RU 2003 915). ↩
Originaria lett. k. ↩
Originaria lett. l. ↩
Nuovo termine giusta la mod. approvata dal CF l’8 giu. 2012, in vigore dal 13 set. 2012 (RU 2012 4503). ↩
Nuovo termine giusta la mod. del 12 ott. 2017, in vigore per la Svizzera dal 3 feb. 2019 (RU 2019 375). ↩
Introdotta dalla mod. approvata dal CF l’8 giu. 2012, in vigore dal 13 set. 2012 (RU 2012 4503). ↩
Introdotta dalla mod. del 6 feb. 2020, in vigore per la Svizzera dal 25 mag. 2021 (RU 2021 328). ↩
Nuova espr. giusta la mod. approvata dal CF l’8 mar. 2002, in vigore dal 12 mag. 2002 (RU 2003 915). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. ↩
Nuovo testo giusta la mod. del 6 feb. 2020, in vigore per la Svizzera dal 25 mag. 2021 (RU 2021 328). ↩
Nuovo testo giusta la mod. del 27 giu. 1997, approvata dall’AF il 24 set. 1998 (RU 2003 664663; FF 1998 3293). Aggiornato dalla mod. del 15 ott. 2020, in vigore per la Svizzera dal 4 feb. 2022 (RU 2021 752). ↩
Nuova espr. giusta la mod. del 12 ott. 2017, in vigore per la Svizzera dal 3 feb. 2019 (RU 2019 375). ↩
Introdotto dalla mod. approvata dal CF l’8 mar. 2002 (RU 2003 915). Nuovo testo giusta la mod. approvata dal CF il 26 giu. 2013 ed in vigore dal 10 ott. 2013 (RU 2013 2787). ↩
Introdotto dalla mod. del 27 giu. 1997, approvata dall’AF il 24 set. 1998, in vigore dal 17 feb. 1999 (RU 2003 664663; FF 1998 3293). ↩
Introdotto dalla mod. del 27 giu. 1997, approvata dall’AF il 24 set. 1998, in vigore dal 17 feb. 1999 (RU 2003 664663; FF 1998 3293). ↩
Introdotto dalla mod. del 27 giu. 1997, approvata dall’AF il 24 set. 1998, in vigore dal 17 feb. 1999 (RU 2003 664663; FF 1998 3293). ↩
Nuovo testo giusta la mod. approvata dal CF l’8 giu. 2012, in vigore dal 13 set. 2012 (RU 2012 4503). ↩
Nuovo testo della frase giusta la mod. approvata dal CF l’8 mar. 2002, in vigore dal 12 mag. 2002 (RU 2003 915). ↩
Abrogato dalla mod. approvata dal CF l’8 giu. 2012, con effetto dal 13 set. 2012 (RU 2012 4503). ↩
Nuova espr. giusta la mod. approvata dal CF l’8 giu. 2012, in vigore dal 13 set. 2012 (RU 2012 4503). ↩
Nuovo testo giusta la mod. approvata dal CF l’8 giu. 2012, in vigore dal 13 set. 2012 (RU 2012 4503). ↩
Introdotto dalla mod. approvata dal CF l’8 giu. 2012, in vigore dal 13 set. 2012 (RU 2012 4503). ↩
Nuova espr. giusta la mod. del 12 ott. 2017, in vigore per la Svizzera dal 3 feb. 2019 (RU 2019 375). ↩
Originario par. 2. Nuovo testo giusta la mod. approvata dal CF l’8 giu. 2012, in vigore dal 13 set. 2012 (RU 2012 4503). ↩
Originario par. 3. Nuovo testo giusta la mod. approvata dal CF l’8 giu. 2012, in vigore dal 13 set. 2012 (RU 2012 4503). ↩
Introdotto dalla mod. approvata dal CF l’8 giu. 2012, in vigore dal 13 set. 2012 (RU 2012 4503). ↩
RS 0.631.250.112 ↩
Nuovo testo giusta la mod. approvata dal CF l’8 mar. 2002, in vigore dal 12 mag. 2002 (RU 2003 915). ↩
Nuova termine giusta la mod. dell’11 feb. 2021, in vigore per la Svizzera dal 25 giu. 2022 (RU 2022 244). ↩
Introdotto dalla mod. dell’11 feb. 2021, in vigore per la Svizzera dal 25 giu. 2022 (RU 2022 244). ↩
Aggiornato dalla mod. del 15 ott. 2020, in vigore per la Svizzera dal 4 feb. 2022 (RU 2021 752). ↩
Per. introdotto dalla mod. approvata dal CF il 26 mag. 2004, in vigore dal 19 set. 2004 (RU 2005 703). ↩
Nuove parole giusta la mod. approvata dal CF l’8 mar. 2002, in vigore dal 12 mag. 2002 (RU 2003 915). ↩
Nuovo testo giusta la mod. del 12 ott. 2017, in vigore per la Svizzera dal 3 feb. 2019 (RU 2019 375). ↩
Nuovo testo giusta la mod. del 27 giu. 1997, approvata dall’AF il 24 set. 1998 (RU 2003 664663; FF 1998 3293). Aggiornato dalla mod. del 15 ott. 2020, in vigore per la Svizzera dal 4 feb. 2022 (RU 2021 752). ↩
RS 0.631.252.511 ↩
Nuovo testo di parte del per. giusta la mod. approvata dal CF il 3 mag. 2006, in vigore dal 12 ago. 2006 (RU 2007 1187). ↩
Nuovo testo giusta la mod. del 27 giu. 1997, approvata dall’AF il 24 set. 1998, in vigore dal 17 feb. 1999 (RU 2003 664663; FF 1998 3293). ↩
Iscrivere qui le lettere e le cifre che dovranno essere apposte sulla targa d’ammissione (v. lettera b) del para. 5 della Parte II dell’all. 7 alla Convenzione doganale concernente il trasporto internazionale di merci con libretti TIR, 1975). ↩
Iscrivere qui le lettere e le cifre che dovranno essere apposte sulla targa d’ammissione (v. lettera b) del par. 5 della Parte II dell’all. 7 alla Convenzione doganale concernente il trasporto internazionale di merci con libretti TIR , 1975). ↩
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"title": "Zollabkommen vom 14. November 1975 über den internationalen Warentransport mit Carnets TIR (TIR-Abkommen) (mit Anlagen)",
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"title": "Convention douanière du 14 novembre 1975 relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (Convention TIR) (avec annexes)",
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"title": "Convenzione doganale del 14 novembre 1975 concernente il trasporto internazionale di merci con libretti TIR (Convenzione TIR) (con allegati)",
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