0.631.252.52•Convenzione doganale concernente l’importazione temporanea di veicoli stradali commerciali
0.631.252.52Multilateral International Treaty5 ott 1960
Conchiusa a Ginevra il 18 maggio 1956
Approvata dall’Assemblea federale il 10 marzo 19602
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 7 luglio 1960
Entrata in vigore per la Svizzera il 5 ottobre 1960
(Stato 8 ottobre 2013)
Le Parti contraenti,
Desiderose di facilitare i trasporti stradali internazionali;
Considerate le disposizioni della Convenzione doganale conchiusa a Nuova York il 4 giugno 19543concernente l’importazione temporanea dei veicoli stradali privati;
Desiderose d’applicare all’importazione temporanea di veicoli stradali commerciali delle disposizioni quanto più analoghe, e segnatamente di permettere per tali veicoli l’impiego dei documenti doganali previsti per i veicoli stradali privati,
hanno convenuto le disposizioni seguenti:
Secondo la presente Convenzione, sono considerati:
I combustibili e i carburanti contenuti nei serbatoi usuali dei veicoli importati temporaneamente sono ammessi in franchigia di diritti e tasse di importazione e senza divieti nè restrizioni d’importazione. Ogni Parte contraente può nondimeno determinare la quantità massima di combustibile e carburante, ammissibile sul suo territorio nel serbatoio d’un veicolo importato temporaneamente.
Sono ammessi in franchigia di diritti e tasse d’importazione, senza divieti nè restrizioni d’importazione, i moduli di documenti d’importazione temporanea e di circolazione internazionale, inviati alle associazioni autorizzate di concederli dalle associazioni straniere corrispondenti, dalle organizzazioni internazionali o dalle autorità doganali delle Parti contraenti.
I documenti d’importazione temporanea concessi dalle associazioni autorizzate sono intestati al nome dell’impresa che si vale del veicolo e lo importa temporaneamente.
Ogni modificazione recata nel documento d’importazione temporanea dall’associazione emittente dev’essere approvata da questa o dall’associazione garante. Il documento che sia stato accettato dalle autorità doganali del Paese d’importazione non può essere modificato senza il consenso delle medesime.
I veicoli trattati con documento d’importazione temporanea possono essere condotti dalle persone debitamente autorizzate dal titolare del medesimo, salva l’applicazione delle norme della legislazione nazionale che diano facoltà alle autorità doganali delle Parti contraenti di vietare che tali veicoli siano condotti da persone colpevoli di gravi infrazioni di leggi o regolamenti doganali o fiscali del Paese d’importazione temporanea. Queste autorità hanno il diritto di esigere la prova, che le dette persone siano debitamente autorizzate dal titolare del documento e, qualora non giudichino bastevoli le giustificazioni fornite, possono vietare, nel loro Paese l’impiego di tali veicoli.
Nonostante l’obbligo della riesportazione previsto nell’articolo 13, questa non sarà richiesta, se il veicolo abbia subito danno per un sinistro debitamente accertato, purchè, conformemente alle disposizioni date dalle autorità doganali:
2. L’obbligo di riesportazione nel termine di validità del documento d’importazione temporanea è sospeso durante lo spazio di tempo in cui un veicolo non possa essere riesportato perchè staggito, sempre che il sequestro non sia stato operato a domanda di privati.
3. Le autorità doganali comunicheranno possibilmente all’associazione garante i sequestri operati da loro o a loro proposta, sui veicoli trattati con documento d’importazione temporanea e garantiti dalla detta associazione, come anche l’avviseranno delle misure che siano per prendere.
4. Se il veicolo o l’oggetto menzionato nel documento viene smarrito o rubato in occasione di un sequestro che non è stato ordinato su richiesta di un privato, al titolare del documento d’importazione temporanea che deve presentare alle autorità doganali la prova del sequestro non potranno venir richiesti diritti o tasse d’importazione.14
Le persone cui spettano le agevolezze dell’importazione temporanea hanno, durante la validità del documento d’importazione temporanea, il diritto d’importare quante volte occorra il veicolo menzionato nel documento, sempre che, a richiesta delle autorità doganali, facciano accertare, con un visto degli agenti doganali interessati, ciascun passaggio (entrata e uscita). Potranno nondimeno essere emessi dei documenti valevoli per un solo viaggio.
La validità dei visti apposti dagli agenti doganali, tra la prima entrata e l’ultima uscita, su un documento d’importazione temporanea che non contenga dei tagliandi per ogni passaggio, è temporanea. Nondimeno, l’ultimo visto d’uscita temporanea è ammesso come prova della riesportazione del veicolo o dei pezzi di ricambio importati temporaneamente.
Se il documento d’importazione temporanea contiene dei tagliandi per ogni passaggio, ciascun accertamento d’entrata implica accettazione del titolo e ciascun accertamento d’uscita ulteriore implica discarico del medesimo, salvo le disposizioni dell’articolo 18.
Quando il documento d’importazione temporanea sia stato scaricato definitivamente, e senza riserva, dalle autorità doganali, queste non possono più esigere, dall’associazione garante, il pagamento di diritti e tasse d’importazione, eccetto che il certificato di scarico non sia stato ottenuto per abuso oppure con frode.
I visti dei documenti d’importazione temporanea impiegati secondo le condizioni stabilite nella presente Convenzione non danno luogo al pagamento d’una rimunerazione per il servizio di dogana, quando siano apposti negli uffici doganali, nel tempo in cui questi siano aperti.
La mancanza dell’accertamento della riesportazione, nel termine prefisso, dei veicoli importati temporaneamente non è rilevante, qualora questi siano presentati, per la riesportazione, alle autorità doganali entro i quattordici giorni successivi alla scadenza del termine concesso per l’importazione temporanea, e venga giustificato il ritardo.
Ogni Parte contraente riconosce valide le proroghe di libretti di passaggi in dogana accordate da un’altra Parte contraente in conformità della procedura determinata nell’allegato 315della presente Convenzione.
Ogni Parte contraente autorizza, con riserva delle misure di vigilanza che stimerà di stabilire, il rinnuovo dei documenti d’importazione temporanea concessi dalle associazioni autorizzate e attenenti a veicoli, o a pezzi di ricambio, importati temporaneamente nel suo territorio, sempre che sussistano le condizioni per l’importazione temporanea. La domanda di rinnuovo è presentata dall’associazione garante.
Nei casi previsti nell’articolo 24, le autorità doganali si riservano il diritto di riscuotere una tassa di sanatoria.
Le autorità doganali competenti rinunceranno al pagamento di diritti e tasse d’entrata qualora sia stato loro sufficientemente provato che un veicolo importato con documento d’importazione temporanea non potrà più venir riesportato, essendo andato distrutto o irrimediabilmente perduto causa forza maggiore, segnatamente in seguito a fatti bellici, a sommosse o a catastrofi naturali.
Le autorità doganali non hanno il diritto d’esigere dall’associazione garante il pagamento di diritti e tasse d’importazione per un veicolo, o pezzi di ricambio, importati temporaneamente, se il nondiscarico del documento d’importazione temporanea non le sia stato notificato nel termine di un anno a contare dalla scadenza del medesimo. Esse forniscono alle associazioni garanti informazioni in merito all’ammontare dei diritti e tasse d’importazione entro un anno a decorrere dalla notifica del nondiscarico. Se le informazioni non vengono fornite entro un anno la responsabilità dell’associazione per dette somme decade.21
Le disposizioni della presente Convenzione non toccano il diritto delle Parti contraenti di perseguire, nel caso di frode, abuso o contravvenzione, i possessori di documenti d’importazione temporanea e coloro che si valgano dei medesimi, allo scopo di conseguire il pagamento di diritti e tasse d’importazione oppure d’infliggere le pene spettanti a tali persone. In questa parte, le associazioni garanti presteranno aiuto alle autorità doganali.
Le Parti contraenti si studieranno di non prescrivere forme doganali che possano intralciare il progredire dei trasporti commerciali internazionali su strada.
Allo scopo d’accelerare le operazioni doganali, le Parti contraenti limitrofe si studieranno d’accoppiare i loro uffici doganali e d’accomunare le ore d’apertura dei medesimi.
Ogni infrazione alle disposizioni della presente Convenzione, ogni sostituzione, falsa dichiarazione o maneggio da cui consegua, in maniera indebita, a persona o a cosa un utile fondato sull’ordinamento d’importazione previsto nella presente Convenzione implica la punibilità del contravventore, nel Paese dove l’infrazione è stata commessa e secondo la legislazione di questo Paese.
Nessuna disposizione della presente Convenzione esclude, per le Parti contraenti costituitesi in unione doganale o economica, il diritto di emanare norme particolari, applicabili alle imprese che esercitano sul territorio della medesima.
La presente Convenzione non esclude l’applicazione di agevolazioni più ampie che le Parti contraenti accordano o vorranno accordare in futuro sia con disposizioni unilaterali sia in virtù di accordi bilaterali o multilaterali, sempre che le agevolazioni accordate in tal modo non ostacolino l’applicazione della presente Convenzione. Alle Parti contraenti si raccomanda di rinuciare a richiedere documenti d’importazione temporanea e garanzie.
La presente Convenzione cessa d’avere effetto, se, in qualunque momento successivo alla sua entrata in vigore, il numero delle Parti contraenti sia stato inferiore a cinque per uno spazio continuato di dodici mesi.
Oltre alle notificazioni considerate negli articoli 40 e 41, il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite notifica ai Paesi indicati nell’articolo 33 capoverso 1 nonché alle Parti contraenti indicate nell’articolo 33 capoversi 2 e 2bis:28 a. le firme, le ratificazioni e le adesioni, secondo l’articolo 33; a.bis29le informazioni sulla competenza delle Organizzazioni regionali d’integrazione economica e su eventuali cambiamenti successivi della competenza conformemente all’articolo 34 capoverso 2bis; b. i giorni in cui la presente Convenzione entra in vigore secondo l’articolo 34; c. le disdette secondo l’articolo 35; d. l’abrogazione della presente Convenzione, secondo l’articolo 36; e. le notificazioni ricevute secondo l’articolo 37; f. le dichiarazioni e notificazioni ricevute secondo l’articolo 39, capoversi 1 e 2; g. l’entrata in vigore di ogni emendamento secondo l’articolo 41.
Non appena una Parte contraente dell’accordo concernente l’applicazione provvisoria dei disegni di Convenzioni internazionali doganali sul turismo, sui veicoli per i trasporti stradali commerciali e sul trasporto delle merci su strada, conchiuso a Ginevra il 16 giugno 1949, sarà divenuta Parte contraente della presente Convenzione, provvederà, secondo l’articolo IV di quell’accordo, a disdirlo in quanto concerne il disegno di Convenzione internazionale doganale per i trasporti stradali commerciali.
Il protocollo di firma della presente Convenzione ha forza, valore e durata come la convenzione stessa, della quale è considerato parte integrante.
Dopo il 31 agosto 1956, il testo originale della presente Convenzione sarà depositato presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, il quale ne trasmetterà copie autenticate a tutti i Paesi e a tutte le Parti contraenti indicati nell’articolo 33 capoversi 1–2bis.
In fede di che, i sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.Fatto a Ginevra, il diciotto maggio millenovecentocinquantasei, in un solo esemplare, nelle lingue inglese e francese, i cui testi fanno ugualmente fede.(Seguono le firme)
Tutte le menzioni stampate del libretto di passaggi in dogana sono compilate in inglese e in francese.
Le dimensioni del libretto sono di 21 × 29,7 cm.
L’associazione che emette il libretto deve porre, su ciascun foglio, il suo nome, seguito dalle iniziali dell’Organizzazione internazionale cui è affiliata.
Tutte le menzioni stampate del trittico sono compilate nella lingua nazionale del Paese d’importazione; esse possono anche essere compilate in un’altra lingua.
Le dimensioni del trittico sono di 13 × 29,5 cm.
| 1 Volet d’entrée Ce volet doit être détaché et conservé par le bureau de douane d’entrée. Triptyque n o pour (pays de validité) Valable jusqu’au . inclus Garanti par Délivré par Titulaire .) (en Résidence normale .) lettres ou siège d’exploitation .) majuscules) Pour une automobile à combustion interne, ) électrique, à vapeur; une remorque; ) Rayer Genre (voiture, autobus, camion, camion- ) les mots nette, tracteur, motocycle avec ou sans side- ) inutiles car, cycle avec moteur auxiliaire) ) Immatriculé en . sous le n o Châssis Marque Numéro Moteur Marque Numéro Nombre de cylindres Force en chevaux Carrosserie Type ou forme Couleur Garniture intérieure Nombre de places ou charge utile | Visas de passage Signatures et timbres à date des bureaux de douane de passage | 3 Volet à conserver par le titulaire Ce volet doit être conservé par le titulaire après avoir été timbré et signé par les autorités douanières au moment (1°) de la première entrée en . et (2°) de la réexportation définitive de . et doit être retourné à . (association qui à délivré le document au titulaire). Triptyque n o pour (pays de validité) Valable jusqu’au . inclus Garanti par Délivré par Titulaire ) (en Résidence normale ) lettres ou siège d’exploitation ) majuscules) Pour une automobile à combustion interne, ) électrique, à vapeur; une remorque; ) Rayer Genre (voiture, autobus, camion, camion- ) les mots nette, tracteur, motocycle avec ou sans side- ) inutiles car, cycle avec moteur auxiliaire) ) Immatriculé en . sous le n o Châssis Marque Numéro Moteur Marque Numéro Nombre de cylindres Force en chevaux |
|---|
| Pneumatiques de rechange Appareil de radio (indiquer la marque) Divers Poids net du véhicule, en kg Valeur du véhicule Date d’entrée par le bureau de Volet pris en charge sous le n o Signature de l’agent de la douane: Ne pas omettre de remplir de la même façon la partie correspondante des volets n os 1 et 2. | Carrosserie Type ou forme Couleur Garniture intérieure Nombre de places ou charge utile Pneumatiques de rechange Appareil de radio (indiquer la marque) Divers Poids net du véhicule, en kg Valeur du véhicule Date d’entrée par le bureau de Volet pris en charge sous le n o Signature de l’agent de la douane: Ne pas omettre de remplir de la même façon la partie correspondante des volets n os 1 et 2. Date de réexportation définitive par le bureau de Signature de l’agent de la douane: Ne pas omettre de remplir de la même façon la partie correspondante du volet n o 2. |
|---|
| Triptyque n o pour (pays de validité) Ce véhicule est admis à l’importation, à charge pour le titulaire de le réexporter au plus tard à la date mentionnée ci-dessus et de se conformer aux lois et règlements de douane sur l’importation temporaire des véhicules à moteur dans le pays visité, sous la garantie de . (association garante), en vertu d’un engagement que cette association a pris envers .(autorités douanières). ., le . 19 Signature du Secrétaire de l’association garante Signature du titulaire | 2 Volet de sortie Ce volet doit être détaché et conservé par le bureau de douane de sortie pour être renvoyé au bureau de douane de première entrée. Triptyque n o pour (pays de validité) Valable jusqu’au .inclus Garanti par Délivré par Titulaire .) (en Résidence normale .) lettres ou siège d’exploitation .) majuscules) Pour une automobile à combustion interne, ) électrique, à vapeur; une remorque; ) Rayer Genre (voiture, autobus, camion, camion- ) les mots nette, tracteur, motocycle avec ou sans side- ) inutiles car, cycle avec moteur auxiliaire) ) Immatriculé en . sous le n o Châssis Marque Numéro Moteur Marque Numéro Nombre de cylindres Force en chevaux Carrosserie Type ou forme Couleur Garniture intérieure Nombre de places ou charge utile |
|---|
| Pneumatiques de rechange Appareil de radio (indiquer la marque) Divers Poids net du véhicule, en kg Valeur du véhicule Date d’entrée par le bureau de Volet pris en charge sous le n o Signature de l’agent de la douane: Ne pas omettre de remplir de la même façon la partie correspondante des volets n os 1 et 3. Date de réexportation définitive par le bureau de Signature de l’agent de la douane: Ne pas omettre de remplir de la même façon la partie correspondante du volet n o 3. |
|---|
1La formula di proroga della validità dev’essere conforme al modulo contenuto nel presente allegato.
Essa è compilata in inglese o in francese. Le menzioni in essa contenute possono essere ripetute in un’altra lingua30.
2La persona che chiede la proroga e l’associazione garante che si occupa di questa domanda devono osservare la seguente procedura:
| Paese Associazione garante La proroga per tutti i Paesi nei quali il libretto è valido è domandata fino al (in lettere e cifre) ., il . 19 Bollo ufficiale dell’associazione garante Firma del presidente o del delegato dell’associazione garante | N. Proroga concessa fino al (in lettere e cifre) ., il . 19 Bollo dell’ufficio doganale Firma e qualità del funzionario doganale |
|---|
In procinto di firmare la convenzione che porta la data d’oggi, i sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati, dichiarano quanto segue:
1Le disposizioni della presente convenzione stabiliscono delle agevolezze minime. Le Parti contraenti non intendono restringere le maggiori agevolezze che talune di loro accordano o abbiano ad accordare in materia di trasporti internazionali su strada.
2Le disposizioni della presente convenzione non precludono l’applicazione delle altre disposizioni nazionali, o convenzionali, disciplinanti i trasporti stradali.
3Le Parti contraenti si riservano il diritto d’accordare i medesimi vantaggi ai veicoli importati da imprese che non esercitano sul territorio delle Parti contraenti.
4Le Parti contraenti riconoscono che una buona applicazione della presente convenzione ricerca la concessione di agevolezze alle associazioni autorizzate per quanto concerne:
In fede di che, i sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati, hanno firmato il presente protocollo.
Fatto a Ginevra, il diciotto maggio millenovecentocinquantasei, in un solo esemplare, nelle lingue inglese e francese, i cui testi fanno ugualmente fede.
(Seguono le firme)
| Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S) | Entrata in vigore | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 19 dicembre | 1977 A | 19 marzo | 1978 | |
| Algeria* | 31 ottobre | 1963 A | 29 gennaio | 1964 | |
| Arabia Saudita | 23 gennaio | 2003 A | 23 aprile | 2003 | |
| Austria | 13 novembre | 1957 | 8 aprile | 1959 | |
| Azerbaigian | 8 maggio | 2000 A | 6 agosto | 2000 | |
| Belgio | 18 febbraio | 1963 | 19 maggio | 1963 | |
| Bosnia e Erzegovina | 12 gennaio | 1994 S | 6 marzo | 1992 | |
| Bulgaria | 7 ottobre | 1959 A | 5 gennaio | 1960 | |
| Cambogia | 8 aprile | 1959 A | 7 luglio | 1959 | |
| Cina | |||||
| Hong Konga | 6 giugno | 1997 | 1° luglio | 1997 | |
| Cipro | 2 febbraio | 1983 S | 16 agosto | 1960 | |
| Croazia | 31 agosto | 1994 S | 8 ottobre | 1991 | |
| Cuba | 16 settembre | 1965 A | 15 dicembre | 1965 | |
| Danimarca | 8 gennaio | 1959 A | 8 aprile | 1959 | |
| Finlandia | 23 maggio | 1967 A | 21 agosto | 1967 | |
| Francia | 20 maggio | 1959 | 18 agosto | 1959 | |
| Germania | 23 ottobre | 1961 | 21 gennaio | 1962 | |
| Grecia | 12 settembre | 1961 A | 11 dicembre | 1961 | |
| Irlanda | 26 luglio | 1967 A | 24 ottobre | 1967 | |
| Italia | 29 marzo | 1962 | 27 giugno | 1962 | |
| Kirghizistan | 2 aprile | 1998 A | 1° luglio | 1998 | |
| Lituania | 3 gennaio | 2003 A | 3 aprile | 2003 | |
| Lussemburgo | 28 gennaio | 1964 | 27 aprile | 1964 | |
| Macedonia | 20 dicembre | 1999 S | 17 novembre | 1991 | |
| Moldova | 14 maggio | 2013 A | 12 agosto | 2013 | |
| Montenegro | 23 ottobre | 2006 S | 3 giugno | 2006 | |
| Norvegia | 11 luglio | 1966 A | 9 ottobre | 1966 | |
| Paesi Bassib | 27 luglio | 1960 | 25 ottobre | 1960 | |
| Polonia | 6 maggio | 1959 | 4 agosto | 1959 | |
| Portogallo | 8 maggio | 1967 A | 6 agosto | 1967 | |
| Regno Unito | 30 luglio | 1959 | 28 ottobre | 1959 | |
| Gibilterra | 6 novembre | 1959 | 4 febbraio | 1960 | |
| Guernesey | 30 luglio | 1959 | 28 ottobre | 1959 | |
| Isola di Man | 30 luglio | 1959 | 28 ottobre | 1959 | |
| Jersey | 30 luglio | 1959 | 28 ottobre | 1959 | |
| Romania* | 7 gennaio | 1966 A | 7 aprile | 1966 | |
| Serbia | 12 marzo | 2001 S | 27 aprile | 1992 | |
| Sierra Leone | 13 marzo | 1962 S | 27 aprile | 1961 | |
| Singapore | 15 agosto | 1966 S | 9 agosto | 1965 | |
| Slovenia | 3 novembre | 1992 S | 25 giugno | 1991 | |
| Spagna | 17 novembre | 1958 A | 8 aprile | 1959 | |
| Svezia | 16 gennaio | 1958 | 8 aprile | 1959 | |
| Svizzera* | 7 luglio | 1960 | 5 ottobre | 1960 | |
| Turchia | 10 maggio | 2005 A | 8 agosto | 2005 | |
| Ungheria | 23 luglio | 1957 | 8 aprile | 1959 | |
| Unione Europea | 1° febbraio | 1996 A | 1° maggio | 1996 | |
| Uzbekistan | 11 gennaio | 1999 A | 11 aprile | 1999 | |
| * | Riserve e dichiarazioni, vedi qui appresso. | ||||
| a | Dal 20 dic. 1960 al 30 giu. 1997, la Conv. era applicabile a Hong Kong in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Regno Unito. Dal 1° lug. 1997, Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 6 giu., la Conv. è applicabile anche alla RAS Hong Kong dal 1° lug. 1997 | ||||
| b | Al Regno in Europa. | ||||
| AlgeriaL’Algeria non si considera vincolata dalle disposizioni dell’articolo 38 della convenzione.RomaniaLa Repubblica socialista di Romania non si considera vincolata dalle disposizioni dell’articolo 38, capoversi 2 e 3 della convenzione, ritenendo che una controversia relativa all’interpretazione e all’applicazione della convenzione potrà essere sottoposta all’arbitrato solamente previo consenso di tutte le parti in litigio.SvizzeraLa convenzione s’applica parimenti al Principato del Liechtenstein fintantoché esso sarà vincolato alla Svizzera da un trattato d’unione doganale.31 |
RU 1960 1083; FF 1960 I 705 ediz. ted. 1960 I 725 ediz. franc. Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta. ↩
RU 1960 1081 ↩
RS 0.631.251.4 ↩
Nuovo testo giusta la mod. approvata dal CF il 20 gen. 1993, in vigore dal 30 ott. 1992 (RU 1993 1183). ↩
Nuovo testo giusta la mod. approvata dal CF il 20 gen. 1993, in vigore il 30 ott. 1992 (RU 1993 1183). ↩
Introdotta dalla mod. approvata dal CF il 20 gen. 1993, in vigore il 30 ott. 1992 (RU 1993 1183). ↩
Introdotta dalla mod. approvata dal CF il 20 gen. 1993, in vigore il 30 ott. 1992 (RU 1993 1183). ↩
Introdotta dalla mod. approvata dal CF il 20 gen. 1993, in vigore il 30 ott. 1992 (RU 1993 1183). ↩
Introdotta dalla mod. approvata dal CF il 20 gen. 1993, in vigore il 30 ott. 1992 (RU 1993 1183). ↩
Introdotta dalla mod. approvata dal CF il 20 gen. 1993, in vigore il 30 ott. 1992 (RU 1993 1183). ↩
Nuovo testo giusta la mod. approvata dal CF il 20 gen. 1993, in vigore il 30 ott. 1992 (RU 1993 1183). ↩
Termine soppresso dalla mod. approvata dal CF il 20 gen. 1993 (RU 1993 1183). ↩
Nuovo testo giusta la mod. approvata dal CF il 20 gen. 1993, in vigore il 30 ott. 1992 (RU 1993 1183). ↩
Introdotto dalla mod. approvata dal CF il 20 gen. 1993, in vigore il 30 ott. 1992 (RU 1993 1183). ↩
Nuovo testo giusta la mod. approvata dal CF il 20 gen. 1993, in vigore il 30 ott. 1992 (RU 1993 1183). ↩
Introdotto dalla mod. approvata dal CF il 20 gen. 1993, in vigore il 30 ott. 1992 (RU 1993 1183). ↩
Nuovo testo degli ultimi 3 per. giusta la mod. approvata dal CF il 20 gen. 1993, in vigore il 30 ott. 1992 (RU 1993 1183). ↩
Nuovo termine giusta la mod. approvata dal CF il 20 gen. 1993, in vigore il 30 ott. 1992 (RU 1993 1183). ↩
Nuovo testo dell’ultimo per. giusta la mod. approvata dal CF il 20 gen. 1993, in vigore il 30 ott. 1992 (RU 1993 1183). ↩
Per. 3 introdotto dalla mod. approvata dal CF il 20 gen. 1993, in vigore il 30 ott. 1992 (RU 1993 1183). ↩
Per. 2 e 3 introdotti dalla mod. approvata dal CF il 20 gen. 1993, in vigore il 30 ott. 1992 (RU 1993 1183). ↩
Per. 2 e 3 introdotti dalla mod. approvata dal CF il 20 gen. 1993, in vigore il 30 ott. 1992 (RU 1993 1183). ↩
Nuovo testo giusta la mod. approvata dal CF il 20 gen. 1993, in vigore il 30 ott. 1992 (RU 1993 1183). ↩
Introdotto dalla mod. approvata dal CF il 20 gen. 1993, in vigore il 30 ott. 1992 (RU 1993 1183). ↩
Termine introdotti dalla mod. approvata dal CF il 20 gen. 1993, in vigore il 30 ott. 1992 (RU 1993 1183). ↩
Nuovo testo della mod. approvata dal CF il 20 gen. 1993, in vigore il 30 ott. 1992 (RU 1993 1183). ↩
Per. 2 e 3 introdotti dalla mod. approvata dal CF il 20 gen. 1993, in vigore il 30 ott. 1992 (RU 1993 1183). ↩
Nuovo testo giusta la mod. approvata dal CF il 20 gen. 1993, in vigore il 20 ott. 1992 (RU 1993 1183). ↩
Introdotta dalla mod. approvata dal CF il 20 gen. 1993, in vigore il 20 ott. 1992 (RU 1993 1183). ↩
Nuovo testo giusta la mod. approvata dal CF il 20 gen. 1993, in vigore il 30 ott. 1992 (RU 1993 1183). ↩
RS 0.632.112.514 ↩
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"title": "Convention douanière du 18 mai 1956 relative à l'importation temporaire de véhicules routiers commerciaux (avec protocole de signature)",
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"title": "Convenzione doganale del 18 maggio 1956 concernente l'importazione temporanea di veicoli stradali commerciali (con Protocollo di firma)",
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