0.631.252.913.693.1•Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania concernente l’istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati nelle stazioni ferroviarie germaniche a Basilea
0.631.252.913.693.1Bilateral International Treaty31 lug 1970
Conchiuso il 19 marzo 1970
Entrato in vigore con scambio di note il 31 luglio 1970
(Stato 31 luglio 1970)
In applicazione dell’articolo 1 numero 3 della convenzione del 1° giugno 19611tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati e al controllo in corso di viaggio, è stato concluso l’accordo seguente:
(1). Uffici a controlli nazionali abbinati sono istituiti, su territorio svizzero, alla stazione viaggiatori ed alla stazione merci badensi di Basilea, nonché su territorio svizzero e germanico alla stazione badense di smistamento di Basilea. (2). Negli uffici suindicati sono svolti i controlli svizzero e tedesco.
La zona per gli agenti germanici comprende:
Qualora, per motivi di servizio ferroviario, si dovessero controllare treni o composizioni di carrozze all’infuori della parte della stazione viaggiatori badense designata all’articolo 2 capoverso 1, il treno o la composizione di carrozze nonché la via di raccordo più corta sono considerati zona.
La zona per gli agenti svizzeri comprende per il traffico merci nella stazione di smistamento badense di Basilea l’area delle ferrovie federali germaniche delimitata
– a nord dal Friedenbrücke – ad est dai piedi della scarpata fra i binari principali e la Bundesstrasse numero 3 – a sud dalla frontiera politica ed – ad ovest dal confine della proprietà delle ferrovie federali germaniche.
(1). Le zone nelle stazioni di Basilea delle ferrovie federali germaniche comprendono inoltre i locali e gli impianti utilizzati esclusivamente oppure in comune dagli agenti dello Stato vicino per lo svolgimento delle proprie mansioni nonché le vie di raccordo più corte.
(2). Non sono compresi nelle zone:
Gli agenti dello Stato limitrofo possono ricondurre nello Stato limitrofo, usufruendo della via più breve, le persone arrestate e le merci o i mezzi di prova confiscati. A questo scopo possono essere percorsi anche collegamenti stradali più corti.
(1). La direzione circondariale delle dogane a Basilea e la competente autorità di polizia svizzera d’un canto, la Direzione superiore delle finanze a Friburgo in Brisgovia e il competente Ufficio tedesco di polizia confinaria dall’altro, disciplinano, di comune accordo e d’intesa con le ferrovie federali germaniche, le questioni particolari. Le questioni particolari afferenti il traffico merci possono essere risolte senza il concorso delle autorità di polizia. (2). Gli agenti aventi il rango di servizio più elevato dei due Stati prendono, di comune accordo, i necessari provvedimenti temporanei.
(1). Il presente accordo è confermato e messo in vigore mediante uno scambio di note diplomatiche, giusta l’articolo 1 numero 4 della convenzione del 1° giugno 19612. (2). Il presente accordo può essere disdetto, per via diplomatica, il primo giorno di ogni mese, mediante un preavviso di sei mesi.
Fatto a Bonn, il 19 marzo 1970, in doppio esemplare in lingua tedesca.
| Per le autorità superiori svizzere competenti: Lenz | Per i Ministri federali delle Finanze e dell’Interno della Repubblica federale di Germania: Hutter |
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