Conchiuso il 19 marzo 1970
Entrato in vigore con scambio di note il 31 luglio 1970
(Stato 31 luglio 1970)
In applicazione dell’articolo 1 numero 3 della convenzione del 1° giugno 19611tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania, relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati e al controllo in corso di viaggio, è stato concluso l’accordo seguente:
Art. 1
(1). Uffici a controlli nazionali abbinati sono istituiti, sul territorio germanico, al varco di Rheinsfelden‑Herden.
(2). Negli uffici suindicati sono svolti i controlli svizzero e germanico sulla navigazione renana.
Art. 2
La zona comporta la parte germanica della diga delle forze motrici nonché le chiuse con il molo, la superficie d’acqua ed il debarcadero a monte.
Art. 3
(1). La Direzione circondariale delle dogane, a Sciaffusa, e la Direzione superiore delle finanze, a Friburgo in Brisgovia, stabiliscono di comune accordo le questioni particolari; ove occorra esse si avvalgono della collaborazione della autorità svizzera di polizia e del competente ufficio germanico di polizia confinaria.
(2). I capi dei due uffici di controllo prendono, di comune intesa, i necessari provvedimenti temporanei.
Art. 4
(1). Il presente accordo è confermato e messo in vigore, mediante uno scambio di note diplomatiche, conformemente all’articolo 1 numero 4, della convenzione del 1° giugno 19612.
(2). Il presente accordo può essere disdetto, per via diplomatica, il 1° giorno di ogni mese, mediante preavviso di sei mesi.
Fatto a Bonn, il 19 marzo 1970, in doppio esemplare in lingua tedesca.