0.631.252.913.694.1•Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania concernente l’istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati alla stazione di Sciaffusa
0.631.252.913.694.1Bilateral International Treaty14 giu 1980
Conchiuso il 16 aprile 1980
Entrato in vigore con scambio di note il 14 giugno 1980
(Stato 14 giugno 1980)
In applicazione dell’articolo 1 numero 3 della Convenzione del 1° giugno 19611tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati e al controllo in corso di viaggio, è stato concluso l’accordo seguente:
(1). Uffici a controlli nazionali abbinati sono istituiti alla stazione viaggiatori e alla stazione merci di Sciaffusa. (2). Il controllo nazionale svizzero e germanico è svolto
(3). Il controllo nazionale può essere esteso anche ai bagagli registrati ed ai colli espresso.
La zona comprende: a) alla stazione viaggiatori: – i marciapiedi 1, 2 e 3 delimitati a sud dalla passerella dei segnali ed a nord dalla metà del ponte ferroviario Adlerstrasse; – i binari A 1 fino ad A 10; – i locali riservati all’uso, esclusivo o comune, degli agenti germanici per l’espletazione del loro ufficio, nell’edificio di sdoganamento sul marciapiede e nel fabbricato viaggiatori; b) alla stazione merci: – tutta l’area della stazione merci, delimitata a nord dal Portale sud della galleria di Herbling e, a sud dalla metà del ponte ferroviario Adlerstrasse, a est e a ovest dai muri di sostegno e dal piede delle scarpate, ad eccezione del binario d’accesso alla reti di binari industriali nella valle dell’Herbling, a partire dall’inizio dello scambio di raccordo; – i padiglioni di consegna e di deposito delle ferrovie germaniche e degli spedizionieri, comprese le rampe d’accesso a questi padiglioni ma esclusi i loro piani sotterranei e le parti affittate ad altre persone; – la rampa doganale e la rampa adibita al controllo dei vegetali; – i locali, riservati all’uso esclusivo o comune degli agenti germanici per l’espletazione del loro ufficio, nell’edificio di sdoganamento sulla rampa o nell’edificio viaggiatori; c) le vie più brevi di raccordo fra le diverse parti della zona nella stazione viaggiatori e la stazione merci di Sciaffusa.
Le persone arrestate e le merci o i mezzi di prova confiscati possono essere ricondotti nello Stato limitrofo dagli agenti germanici con uno dei prossimi treni oppure, qualora non sia opportuno servirsi della ferrovia, attraverso il collegamento stradale più corto.
(1). La Direzione circondariale delle dogane, a Sciaffusa, e la competente autorità di polizia svizzera, d’un canto, la Direzione superiore delle finanze, a Friburgo, e l’Ufficio di polizia confinaria di Costanza dall’altro, disciplinano, di comune accordo e d’intesa con le ferrovie federali svizzere e germaniche, le questioni particolari. (2). Spetta alle due Direzioni di designare, d’accordo come sopra e giusta i bisogni e le opportunità, i treni i cui viaggiatori devono presentarsi al controllo alla stazione viaggiatori di Sciaffusa. (3). I capi degli uffici di controllo o gli agenti aventi il grado di servizio più elevato nei due Stati prendono, di comune intesa, i necessari provvedimenti temporanei.
È abrogato l’Accordo del 19 marzo 19702concernente l’istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati alla stazione viaggiatori di Sciaffusa.
(1). Il presente accordo è confermato e messo in vigore, mediante uno scambio di note diplomatiche, conformemente all’articolo 1 numero 4 della Convenzione del 1° giugno 19613. (2). Il presente accordo può essere disdetto, per via diplomatica, il 1° giorno di ogni mese, mediante preavviso di sei mesi.
Fatto a Friburgo in Brisgovia, il 16 aprile 1980, in doppio esemplare, in lingua tedesca.
| Per le autorità superiori svizzere competenti: P. Affolter | Per i Ministri federali delle Finanze e dell’Interno della Repubblica federale di Germania: H. Hutter |
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