Conchiuso il 2 dicembre 1977
Entrato in vigore con scambio di note il 1° giugno 1978
(Stato 1° giugno 1978)
In applicazione dell’articolo 1 capoverso 3 della Convenzione del 1° giugno 19611tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania relativa all’istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati e al controllo in corso di viaggio è stato conchiuso il seguente accordo:
Art. 1
(1). Uffici a controlli nazionali abbinati sono istituiti, in territorio svizzero, al passaggio di frontiera di Thayngen‑Schlatt/Schlatt a. R.
(2). Gli uffici procedono, all’entrata e all’uscita, ai controlli doganali svizzeri e tedeschi.
Art. 2
La zona del controllo comprende:
- i locali riservati, nell’edificio doganale, al solo uso degli agenti germanici;
- un tratto della strada Schlatt a. R.‑Thayngen, delimitato in un senso dal confine (linea passante tra i cippi 846 e 847) e nell’altro senso, da una linea retta, prolungante il limite sud della proprietà delle dogane n. 397 e attraversante la strada;
- l’area di manovra e quella di parcheggio siti davanti all’edificio doganale e in prossimità di quest’ultimo.
Art. 3
(1). La Direzione di circondario delle dogane di Sciaffusa e la Direzione superiore delle finanze a Friburgo in Brisgovia regolano, di comune intesa, le questioni di dettaglio di concerto con le altre amministrazioni interessate.
(2). Gli amministratori o gli agenti di grado più elevato, dei due uffici doganali, adottano, di comune accordo, le misure necessarie al momento.
Art. 4
(1). Giusta l’articolo 1 capoverso 4 della Convenzione del 1° giugno 19612, il presente accordo sarà confermato e messo in vigore mediante scambio di note diplomatiche.
(2). L’accordo può essere disdetto in via diplomatica per il primo giorno di un mese, con preavviso di sei mesi.
Fatto a Berna, il 2 dicembre 1977, in due originali in lingua tedesca.