Conchiuso il 6 ottobre 1966
Entrato in vigore con scambio di lettere il 1° febbraio 1967
(Stato 1° febbraio 1967)
Art. 1
(1). Uffici a controlli nazionali abbinati sono istituiti nella stazione di Singen (Hohentwiel). I controlli svizzero e germanico sulle merci in transito verso Ramsen sono effettuati in detti uffici.
(2). Nei treni viaggiatori sulla tratta Singen (Hohentwiel)-Ramsen i controlli svizzero e germanico possono venir effettuati in corso di viaggio. Il controllo concerne sia le persone sia il loro bagaglio a mano, nonchè, di norma, i bagagli registrati, trasportati nei treni di cui all’articolo 5, numero 2. Il controllo può essere esteso ai colli espresso. I bagagli registrati e i colli espresso possono però essere controllati anche nella stazione merci di Singen.
Art. 2
(1). Per il traffico merci (art. 1, n. 1) la zona comprende:
- La sezione di linea dalla frontiera presso Ramsen/Rielasingen alla zona nella stazione viaggiatori di Singen.
- I binari di raccordo fra la zona nella predetta stazione e quella nella stazione merci di Singen. Nella stazione merci di Singen:
- il binario di caricamento e scaricamento 78;
- i binari 79, 80, 82, 86, 87, 90, 99 con gli impianti di servizio e di scaricamento fra essi inseriti;
- il binario 69 col marciapiede a sud del padiglione dei transitari;
- i binari 52–57 e 59–68, verso ovest fino al frontale est delle officine di riparazione delle carrozze;
- i binari e gli scambi ad est dei binari sin qui menzionati, sino allo scambio 238;
- la linea privata di raccordo al binario 22 con lo scambio 123;
- al pianterreno dell’ala sud dell’edificio di servizio, i locali riservati all’uso esclusivo degli agenti svizzeri in funzione;
- al pianterreno del padiglione merci delle ferrovie federali, i locali o loro parti (compresa la banchina coperta per le merci infiammabili e quelli a nord e a sud di detto padiglione) riservati all’uso esclusivo o comune degli agenti svizzeri in funzione;
- le vie di raccordo fra le diverse parti della zona, usate dagli agenti svizzeri.
- Nella stazione viaggiatori di Singen; a. i binari 4, 5, 5a, 9–13 e 16 fra i km. 383,700 a 384,562;
b. il marciapiede 3.
(2). Qualora dei treni merci, per motivi d’esercizio, non possano essere controllati sui binari elencati, il binario d’arresto col rispettivo marciapiede valgono come «zona».
Art. 3
(1). La zona per gli agenti dello Stato limitrofo, nel traffico viaggiatori (art. 1, n. 2), comprende i treni di cui all’articolo 5, numero 2, sulla tratta Singen (Hohentwiel)-Ramsen all’interno dello Stato di soggiorno.
(2). Nella stazione di Singen (Hohentwiel), gli agenti svizzeri hanno il diritto di trattenere, sul marciapiede o nel locali a loro disposizione, le persone arrestate e le merci confiscate nei treni come anche i mezzi di prova. Analoga facoltà spetta agli agenti germanici nella stazione di Ramsen. Il settore in cui sono eseguiti gli atti ufficiali, all’uopo necessari, è considerato «zona».
(3). Le persone arrestate e le merci o i mezzi di prova confiscati possono essere ricondotti con uno dei prossimi treni dei percorsi summenzionati.
Art. 4
Le persone arrestate e le merci o i mezzi di prova confiscati possono essere ricondotti, qualora detti treni non risultassero opportuni;
- dagli agenti svizzeri, mediante la ferrovia Thayngen‑Sciaffusa o la strada più breve dalla stazione di Singen (Hohentwiel) a Ramsen o a Thayngen;
- dagli agenti germanici, per la strada più breve da Ramsen a Rielasingen.
Art. 5
(1). La Direzione circondariale delle dogane, in Sciaffusa, e la Direzione superiore delle finanze, in Friburgo in Brisgovia, disciplinano le questioni particolari di comune accordo e d’intesa con le amministrazioni ferroviarie, ove occorra con la collaborazione delle autorità svizzere di polizia e del competente ufficio germanico di polizia confinaria.
(2). Spetta alle due Direzioni di designare, d’accordo come sopra e giusta i bisogni e le opportunità, i treni in cui va eseguito il controllo in corso di viaggio.
(3). Gli agenti aventi il rango maggiore nei due Stati prendono, di comune intesa, i necessari provvedimenti di breve durata.
Art. 6
(1). Il presente accordo sarà confermato e messo in vigore, mediante uno scambio di note diplomatiche, giusta l’articolo 1, numero 4, della convenzione del 1° giugno 19611.
(2). Il presente accordo può essere disdetto, in via diplomatica, per il 1° giorno di un mese, mediante un preavviso di sei mesi.