0.631.252.913.695.7•Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania concernente il controllo in corso di viaggio nei treni sul percorso Neuhausen‑Rafz
0.631.252.913.695.7Bilateral International Treaty30 ott 1967
Conchiuso il 28 giugno 1967
Entrato in vigore con scambio di note il 30 ottobre 1967
(Stato 30 ottobre 1967)
(1). I controlli svizzero e germanico possono venire effettuati in corso di viaggio nei treni viaggiatori sul percorso Neuhausen‑Rafz. Il controllo concerne le persone che varcano la frontiera nei treni viaggiatori di cui all’articolo 3 capoverso 2, e che salgono o scendono nelle stazioni d’Altenburg‑Rheinau, Jestetten o Lottstetten. Esso è parimenti applicabile ai bagagli a mano e, di norma, ai bagagli registrati. (2). Gli agenti svizzeri hanno la facoltà di procedere, nelle stazioni di Altenburg‑Rheinau‑Jestetten e Lottstetten, a operazioni di controllo nei treni merci.
(1). I treni, designati conformemente all’articolo 3, numero 2, costituiscono, sul tratto svizzero di percorso, la zona per gli agenti germanici e, sul tratto di percorso germanico, la zona per gli agenti svizzeri. (2). Inoltre, per quanto riguarda il controllo delle merci, la totalità dei binari delle stazioni d’Altenburg‑Rheinau, Jestetten e Lottstetten costituisce la zona per gli agenti svizzeri. (3). Nelle stazioni di Neuhausen ed i Rafz, gli agenti germanici hanno il diritto di trattenere, sul marciapiede o nei locali a loro disposizione, le persone arrestate e le merci confiscate nei treni come pure i mezzi di prova. I luoghi in cui sono eseguiti gli atti ufficiali, all’uopo necessari, sono considerati «zona». (4). Gli agenti germanici hanno la facoltà di ricondurre per treno le persone arrestate, le merci o i mezzi di prova confiscati; qualora l’utilizzazione della ferrovia non risultasse opportuna, essi possono ricondurli, per la via più breve, a Jestetten o a Lottstetten.
(1). La Direzione circondariale delle dogane, a Sciaffusa, e la Direzione superiore delle finanze, a Friburgo in Brisgovia, disciplinano le questioni particolari di comune accordo e d’intesa con le Ferrovie federali svizzere; ove occorra, essi si avvalgono della collaborazione delle competenti autorità svizzere di polizia e del competente ufficio germanico di polizia confinaria. (2). Spetta alle due Direzioni di designare, d’accordo come sopra e giusta i bisogni e le opportunità, i treni in cui va eseguito il controllo di cui all’articolo 1. (3). Gli agenti dei due Stati aventi il rango di servizio più elevato prendono, di comune intesa, i necessari provvedimenti temporanei.
(1). Il presente accordo è confermato e messo in vigore, mediante uno scambio di note diplomatiche, giusta l’articolo 1, numero 4, della convenzione del 1° giugno 19611. (2). Il presente accordo può essere disdetto, per via diplomatica, il 1° giorno di ogni mese, mediante un preavviso di sei mesi.
RS 0.631.252.913.690 ↩
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