Conchiuso il 28 giugno 1967
Entrato in vigore con scambio di note il 30 ottobre 1967
(Stato 30 ottobre 1967)
Art. 1
(1). Uffici a controlli nazionali abbinati sono istituiti nella stazione di Costanza. I controlli svizzero e germanico sono effettuati in detti uffici.
(2). Nei treni viaggiatori i controlli svizzero e germanico possono venir effettuati in corso di viaggio fra Kreuzlingen‑Bahnhof o Kreuzlingen‑Hafen e Costanza come pure viceversa. Il controllo concerne sia le persone sia il loro bagaglio a mano, nonchè, di norma, i bagagli registrati, trasportati nei treni di cui all’articolo 5, numero 2. Il controllo può essere esteso ai colli espresso.
Art. 2
(1). La zona per gli agenti svizzeri comprende:
- i binari 1‑3 fra il passaggio a livello di Marktstätte‑Konzilsgebäude e quello posto sul prolungamento della Bodanstrasse come pure i binari usati, oltre detta tratta, dai treni viaggiatori fino al varco presso Kreuzlingen;
- i marciapiedi A e B;
- nella stazione viaggiatori e nei padiglioni merci delle FFS e delle DB, i locali riservati, all’uso esclusivo o comune, degli agenti svizzeri in funzione;
- le vie di raccordo fra le diverse parti della zona, usate dagli agenti svizzeri.
(2). Per il traffico merci la zona comprende, oltre i binari fra il varco ed il passaggio a livello di Marktstätte‑KonziIsgebäude, i luoghi di caricamento e le rampe come pure la Hafenstrasse lungo il binario 13. 1 binari 20, 23 e 23a e le installazioni ad ovest dei binari 1, 24 e 33a non appartengono alla zona.
Art. 3
(1). Per il controllo in corso di viaggio (articolo 1 numero 2), la zona, per gli agenti germanici, è costituita dai treni designati all’articolo 5, numero 2, circolanti sul tratto svizzero del percorso da Costanza a Kreuzlingen‑Bahnhof e Kreuzlingen‑Hafen.
(2). Nelle stazioni di Kreuzlingen e Kreuzlingen‑Hafen, gli agenti germanici hanno il diritto di trattenere, sul marciapiede o nei locali a loro disposizione, le persone arrestate e le merci confiscate nei treni come anche i mezzi di prova. Il settore in cui sono eseguiti gli atti ufficiali, all’uopo necessari, è considerato «zona».
(3). Le persone arrestate e le merci o i mezzi di prova confiscati possono essere ricondotti dagli agenti germanici, sui percorsi di cui al numero 1, con uno dei prossimi treni.
Art. 4
Qualora l’utilizzazione della ferrovia fra Kreuzlingen‑Bahnhof o Kreuzlingen Hafen e Costanza non risultasse opportuna, gli agenti dello Stato limitrofo hanno la facoltà di ricondurre a Kreuzlingen od a Costanza per la via più breve le persone arrestate, le merci o i mezzi di prova confiscati.
Art. 5
(1). La Direzione circondariale delle dogane, a Sciaffusa, e la Direzione superiore delle finanze, a Friburgo in Brisgovia, disciplinano le questioni particolari di comune accordo e d’intesa con le amministrazioni ferroviarie, ove occorra con la collaborazione delle autorità svizzere di polizia e del competente ufficio germanico di polizia confinaria.
(2). Spetta alle due Direzioni di designare, d’accordo come sopra e giusta i bisogni e le opportunità, i treni in cui va eseguito il controllo in corso di viaggio.
(3). Gli agenti aventi il rango di servizio più elevato nei due Stati prendono, di comune intesa, i necessari provvedimenti temporanei.
Art. 6
(1). Il presente accordo è confermato e messo in vigore, mediante uno scambio di note diplomatiche, giusta l’articolo 1, numero 4, della convenzione del 1° giugno 19611.
(2). Il presente accordo può essere disdetto, per via diplomatica, il 1° giorno di ogni mese, mediante un preavviso di sei mesi.