Concluso il 26 maggio 1988
Entrato in vigore con scambio di note il 30 maggio 1989
(Stato 30 maggio 1989)
visto l’articolo 1 capoverso 3 della convenzione del 1° giugno 19611tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati e al controllo in corso di viaggio, è stato concluso l’accordo seguente:
Art. 1
(1). Uffici a controlli nazionali abbinati sono istituiti, sui territori germanico e svizzero, al varco di Rafz‑Solgen/Lottstetten.
(2). Negli uffici suindicati sono svolti controlli svizzero e germanico.
Art. 2
Le zone comprendono:
a) in territorio germanico:
– i locali riservati all’uso, esclusivo o comune, degli agenti svizzeri in funzione;
– la parte dell’area ufficiale che circonda l’edificio di servizio;
– il tratto di strada «Bundesstrasse 27», a partire dalla frontiera comune sino ad una distanza di 135 m, misurata nella direzione di Lottstetten, dall’intersezione dell’asse stradale con la frontiera comune tra i cippi 105 e 105a.
b) in territorio svizzero l’area di posteggio per gli autocarri, accesso ed uscita compresi, delimitata dalla strada cantonale e dalla frontiera comune tra i cippi 105 e 105a. La strada cantonale non fa parte della zona.
Art. 3
(1). La Direzione circondariale delle dogane, a Sciaffusa, e la Direzione superiore delle finanze, a Friborgo in Brisgovia, stabiliscono, di comune intesa, le questioni particolari; ove occorra esse si avvalgono della collaborazione delle autorità svizzere di polizia e del competente ufficio germanico di protezione del confine.
(2). I capi dei due uffici di controllo prendono, di comune accordo, i necessari provvedimenti temporanei.
Art. 4
L’accordo del 25 aprile 19682concernente l’istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati a Rafz‑Solgen/Lottstetten‑Bundesstrasse è abrogato.
Art. 5
(1). Il presente accordo è confermato e messo in vigore, mediante uno scambio di note diplomatiche, conformemente all’articolo 1 numero 4 della convenzione del 1° giugno 19613.
(2). Il presente accordo può essere denunciato, per via diplomatica, il primo giorno di ogni mese, mediante preavviso di sei mesi.
Fatto a Bonn, il 26 maggio 1988, in due esemplari originali in lingua tedesca.