Conchiuso il 25 aprile 1968
Entrato in vigore con scambio di note il 2 settembre 1968
(Stato 2 settembre 1968)
Art. 1
(1). Uffici a controlli nazionali abbinati sono istituiti, sul territorio germanico, al varco di Merishausen/Wiechs‑Schlauch.
(2). Negli uffici suindicati sono svolti i controlli svizzero e germanico.
Art. 2
La zona comprende:
- i locali riservati all’uso, esclusivo o comune, degli agenti svizzeri in funzione;
- la parte dell’area ufficiale che circonda l’edificio di servizio;
- un tratto della strada (alte Landstrasse) da Merishausen a Bargen, partendo dalla frontiera comune vicino al cippo 653 sino alla frontiera comune presso il cippo 645;
- una sezione della strada per Wiechs, partendo dal raccordo con la strada indicata in c sino a un punto sito 10 m all’est dell’edificio di servizio.
Art. 3
(1). La Direzione circondariale delle dogane, a Sciaffusa, e la Direzione superiore delle finanze, a Friburgo in Brisgovia, stabiliscono di comune accordo le questioni particolari; ove occorra esse si avvalgono della collaborazione delle autorità svizzere di polizia e del competente ufficio germanico di polizia confinaria.
(2). I capi dei due uffici di controllo prendono, di comune intesa, i necessari provvedimenti temporanei.
Art. 4
(1). Il presente accordo è confermato e messo in vigore, mediante uno scambio di note diplomatiche, conformemente all’articolo 1, numero 4, della convenzione del 1° giugno 19611.
(2). Il presente accordo può essere disdetto, per via diplomatica, il 1° giorno di ogni mese, mediante preavviso di sei mesi.