0.631.252.913.699.1•Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania concernente i controlli svizzero e germanico in corso di viaggio nei treni viaggiatori sulle rispettive tratte del percorso St.Margrethen–Lindau Hbf
0.631.252.913.699.1Bilateral International Treaty2 mar 1971
Conchiuso il 13/25 maggio 1970
Entrato in vigore con scambio di note il 2 marzo 1971
(Stato 2 marzo 1971)
In applicazione dell’articolo 1 capoverso 3 della Convenzione del 1° giugno 19611tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati e al controllo in corso di viaggio, è stato concluso l’accordo seguente:
(1). I controlli svizzero e germanico possono essere attuati in corso di viaggio nei treni viaggiatori in corsa sulle parti svizzera e germanica della tratta St. Margrethen–Lindau Hbf e viceversa. (2). Il controllo s’applica a tutte le persone che, senza interrompere il viaggio, si recano dall’uno nell’altro Stato, come anche ai bagagli appresso nonché, di norma, a quelli registrati.
(1). I treni designati giusta l’articolo 4 numero 1 costituiscono, sulla parte svizzera della tratta, la zona per gli agenti germanici e, sulla parte germanica, la zona per gli agenti svizzeri. (2). Nella stazione di St. Margrethen, gli agenti germanici possono trattenere, sul marciapiede o nei locali a loro disposizione, le persone arrestate e le merci sequestrate nel convoglio, come anche i mezzi di prova.
Uguale facoltà compete agli agenti svizzeri nella stazione di Lindau Hbf. I posti in cui s’effettuano gli atti ufficiali all’uopo necessari valgono come «zona».
Le persone arrestate, le merci o i mezzi di prova sequestrati possono essere riportati oltre frontiera, per il più breve tragitto, dagli agenti svizzeri in Svizzera, dagli agenti germanici nella Repubblica federale di Germania.
(1). La Direzione circondariale delle dogane, in Coira, e le competenti autorità svizzere di polizia, da una parte, la Direzione delle finanze, in Monaco, e la Direzione della polizia confinaria bavarese, dall’altra parte, designano, udite le amministrazioni ferroviarie interessate e secondo i bisogni e le opportunità, i treni nei quali sono effettuati i controlli in corso di viaggio, regolandone i particolari. (2). Gli agenti in servizio, del grado più elevato dei due Stati, prevedono, di comune accordo, i provvedimenti a breve termine.
(1). Giusta l’articolo 1 numero 4 della convenzione in ingresso, il presente accordo sarà confermato e messo in vigore con scambio di note diplomatiche. (2). L’accordo può essere disdetto per via diplomatica per il primo giorno d’ogni mese, mediante preavviso di sei mesi
| Fatto a | Bonn, il 13 maggio 1970 | in duplice esemplare, in lingua tedesca. | |
|---|---|---|---|
| Berna, il 25 maggio 1970 | |||
| Per le autorità superiori svizzere competenti: Lenz | Per i Ministri federali delle Finanze e dell’Interno della Repubblica federale di Germania: Hutter |
RS 0.631.252.913.690 ↩
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