0.631.252.916.320•Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d ’ Austria relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati e al controllo in corso di viaggio
0.631.252.916.320Bilateral International Treaty14 gen 1965
Conchiusa a Berna il 2 settembre 1963
Approvata dall’Assemblea federale l’11 marzo 19641
Istrumenti di ratificazione scambiati il 14 dicembre 1964
Entrata in vigore il 14 gennaio 1965
(Stato 14 gennaio 1965)
Il Consiglio federale Svizzero
e
il presidente della Repubblica d’Austria,
animati dal desiderio di agevolare il passaggio della frontiera comune, hanno deciso di conchiudere una Convenzione. Essi hanno nominato, a tal fine, per loro plenipotenziari:
(seguono i nomi dei plenipotenziari)
i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, trovati nella dovuta e buona forma, hanno convenuto le disposizioni seguenti:
(1). I due Paesi, giusta la presente Convenzione, agevolano e accelerano il controllo alla frontiera nel traffico ferroviario, stradale e per via di acqua.
(2). Essi, a tal fine:
(3). I Governi dei due Stati sono autorizzati a stabilire, trasferire, modificare o sopprimere mediante accordi:
a. gli uffici a controlli nazionali abbinati come anche i limiti territoriali di loro competenza;
b. i percorsi sui quali gli agenti dello Stato limitrofo possono eseguire il controllo dei veicoli in corso di viaggio;
c. i percorsi sui quali gli agenti dello Stato limitrofo possono ricondurre nel loro Paese le persone arrestate, le merci ed i mezzi di prova confiscati;
d. i percorsi sui quali gli agenti dello Stato limitrofo possono accompagnare le merci sino ad un altro ufficio di controllo del medesimo Stato.
A termini della presente Convenzione, l’espressione:
(1). La zona può comprendere:
(1). Sono applicabili nella zona tutte le prescrizioni dello Stato limitrofo che disciplinano il passaggio della frontiera da parte delle persone, nonchè l’entrata, l’uscita ed il transito delle merci e di altri beni, come esse vengono applicate nel Comune dello Stato limitrofo al quale è aggregato l’ufficio di controllo. Salvo restando l’articolo 5, tali prescrizioni vanno applicate dagli agenti dello Stato limitrofo nello stesso modo e con tutti gli effetti che nel proprio Paese. Il Governo dello Stato limitrofo designa il Comune al quale è aggregato l’ufficio. (2). Le infrazioni, che fossero commesse nella zona a quelle prescrizioni dello Stato limitrofo, che regolano il passaggio della frontiera, l’importazione, l’esportazione ed il transito di merci e di altri beni, sono considerate commesse nel Comune dello Stato limitrofo, al quale è aggregato l’ufficio di controllo. (3). L’applicabilità nella zona del diritto dello Stato di soggiorno rimane intatta.
(1). Gli agenti dello Stato limitrofo non hanno il diritto di arrestare delle persone e condurle nello Stato limitrofo per procedere all’estradizione. (2). Gli agenti dello Stato limitrofo non sono autorizzati ad arrestare delle persone e a condurle nel loro Paese, se esse si recano nella zona per motivi estranei al passaggio frontaliero, inteso però che tali persone non violino, nella zona, le prescrizioni che disciplinano le formalità del controllo doganale. (3). In nessun caso, gli agenti dello Stato limitrofo hanno il diritto di arrestare, nella zona, dei cittadini dello Stato di soggiorno e di condurli nel loro Stato. Essi possono, tuttavia, condurre queste persone al loro ufficio di controllo, ed in difetto di questo, al posto di controllo dello Stato di soggiorno per procedere all’interrogatorio. Nel primo caso un agente dello Stato di soggiorno dovrà assistere all’interrogatorio, qualora la persona interessata lo richieda, dopo essere stata informata riguardo a tale diritto.
(1). Le formalità ufficiali dello Stato d’uscita, riguardo al controllo nella zona, devono essere compite prima di quelle dello Stato d’entrata, purchè, qui di seguito, non sia previsto diversamente. Allo scopo di accelerare il traffico, le formalità ufficiali dei due Stati devono, possibilmente, succedersi immediatamente. (2). Prima della fine del controllo di uscita, cui è assimilata la rinuncia a tale controllo, gli agenti dello Stato d’entrata non sono autorizzati a iniziare il proprio controllo. (3). Gli agenti dello Stato d’uscita non possono più effettuare il controllo quando gli agenti dello Stato di entrata hanno iniziato le operazioni di controllo. In via eccezionale, le operazioni relative al controllo di uscita possono essere riprese, a richiesta della persona interessata e con l’assenso dell’agente di controllo dello Stato di entrata. (4). Gli agenti di controllo dei due Paesi possono derogare, di comune accordo, all’ordine delle operazioni stabilito nel numero 1, se l’interesse di un rapido controllo lo richiede. In tali casi eccezionali gli agenti dello Stato d’entrata possono procedere ad arresti o a sequestri solo a controllo terminato dello Stato d’uscita. Essi, qualora intendano applicare una siffatta misura, conducono le persone, le merci od altri beni, per i quali le formalità d’uscita non sono ancora terminate, agli agenti dello Stato d’uscita. A quest’ultimi è accordata la priorità, quando intendano procedere all’arresto o al sequestro.
Gli agenti dello Stato limitrofo possono trasferire nel loro territorio le somme di denaro riscosse nella zona o nei veicoli transitanti la frontiera, oppure le merci ed altri beni trattenuti o sequestrati. Essi possono parimente vendere questi ultimi nello Stato di soggiorno, osservando però le norme di legge ivi in vigore e trasferirne il provento nello Stato limitrofo.
(1). Le merci respinte nello Stato limitrofo da parte degli agenti di quest’ultimo, all’atto del controllo di uscita, o rinviate nello Stato limitrofo a richiesta della persona interessata, prima dell’inizio del controllo di entrata nello Stato di soggiorno, non sono sottoposte alle norme riguardanti l’esportazione, nè al controllo d’uscita dello Stato di soggiorno. (2). Il ritorno nel Paese di uscita non può essere rifiutato alle persone e alle merci respinte da parte degli agenti dello Stato di entrata. Anche la reimportazione, nel Paese di uscita, di merci la cui importazione è stata respinta dagli agenti del Paese d’entrata, non può essere negata.
Le autorità competenti dello Stato di soggiorno procederanno, su richiesta delle autorità competenti dello Stato limitrofo, all’audizione dei colpevoli, dei testimoni e dei periti, all’esecuzione di altre inchieste ed alla consegna di documenti, nella procedura concernente le infrazioni, commesse nella zona contro le prescrizioni doganali che regolano il passaggio frontaliero di persone o di merci, scoperte durante o immediatamente dopo la loro attuazione. Sono applicabili per analogia le prescrizioni legali dello Stato di soggiorno concernenti la procedura prevista per il perseguimento di infrazioni della stessa specie.
(1). Le autorità dello Stato di soggiorno accordano agli agenti dello Stato limitrofo, per l’esercizio delle funzioni nella zona, la stessa protezione e assistenza riservata ai propri agenti. In particolare, le disposizioni penali vigenti nello Stato di soggiorno per la protezione dei funzionari e degli atti ufficiali sono altresì applicabili per reprimere infrazioni commesse nei confronti degli agenti dello Stato limitrofo. (2). Le richieste di risarcimento per danni causati dagli agenti dello Stato limitrofo nella zona sono soggette al diritto e alla giurisdizione dello Stato limitrofo, come se l’atto dannoso fosse stato commesso nel Comune dello Stato limitrofo, al quale è aggregato l’ufficio di controllo. I cittadini dello Stato di soggiorno saranno tuttavia trattati allo tesso modo dei cittadini dello Stato limitrofo.
(1). Gli agenti dello Stato limitrofo chiamati, in applicazione della presente Convenzione, a esercitare le funzioni nella zona, sono dispensati dall’obbligo di passaporto e di visto. Essi sono autorizzati a passare la frontiera e a recarsi sul luogo di servizio, comprovando l’identità e la qualifica con l’esibizione di documenti ufficiali. Restano però riservati i divieti d’ingresso che colpiscono personalmente gli agenti dello Stato limitrofo. (2). L’autorità competente dello Stato di soggiorno deve informare dei reati commessi, nello Stato di soggiorno, dall’agente dello Stato limitrofo, l’autorità che gli è preposta. (3). L’autorità competente dello Stato limitrofo rinuncerà, su richiesta dell’autorità competente dello Stato di soggiorno, all’impiego dei suoi agenti sul territorio di quest’ultimo Stato oppure li richiamerà.
Gli agenti dello Stato limitrofo chiamati, in applicazione della presente Convenzione, a esercitare le loro funzioni nella zona, possono portare l’uniforme, le insegne di servizio e le armi regolamentari nella zona come anche nel tratto tra il luogo di servizio e il loro domicilio e, se ragioni di servizio lo richiedessero, nel tratto tra due uffici di controllo. L’uso di tali armi è, tuttavia, consentito soltanto in caso di legittima difesa.
(1). Gli agenti dello Stato limitrofo, i quali, conformemente alla presente Convenzione, esercitano le loro funzioni nella zona e risiedono nello Stato di soggiorno, soggiacciono, in questo Stato alle prescrizioni che regolano il soggiorno degli stranieri. Il permesso di soggiorno deve essere rilasciato gratuitamente, se dette prescrizioni lo richiedono. (2). Il permesso di soggiorno è parimenti rilasciato gratuitamente alla moglie e ai figli che convivono con l’agente e non esercitano alcuna attività lucrativa. Tale permesso può essere loro rifiutato soltanto qualora essi fossero colpiti personalmente da un divieto d’ingresso. Ove sia previsto l’esercizio di un’attività lucrativa, le autorità competenti statuiscono liberamente sul rilascio del permessso. Qualora esso venga accordato, ciò può comportare la percezione delle tasse regolamentari. (3). Il periodo di tempo durante il quale gli agenti dello Stato limitrofo esercitano le loro funzioni nello Stato di soggiorno o vi risiedono non è compreso in quello che dà diritto a un trattamento di privilegio in virtù delle convenzioni di domicilio esistenti. Lo stesso vale per i familiari che fruiscono di un permesso di soggiorno in ragione della presenza del capofamiglia nello Stato di soggiorno.
(1). Gli agenti dello Stato limitrofo, i quali, in applicazione della presente Convenzione, devono esercitare le loro funzioni nella zona e risiedono nello Stato di soggiorno, fruiscono, personalmente e per i loro familiari conviventi, dell’esenzione da ogni tributo d’entrata e d’uscita per le loro masserizie, compresi i veicoli, e per le abituali provviste domestiche, sia all’atto dell’insediamento della famiglia, o della sua formazione, nello Stato di soggiorno sia al rientro nello Stato limitrofo. Per beneficiare dell’esenzione, tali oggetti debbono provenire dalla libera circolazione dello Stato limitrofo o dello Stato nel quale l’agente o i membri della sua famiglia erano anteriormente stabiliti. Restano riservate le prescrizioni dello Stato di soggiorno concernenti l’impiego dei beni ammessi in franchigia, appartenenti a persone che hanno preso dimora in detto Stato. (2). Questi agenti, come anche i loro familiari conviventi, sono esenti, nell’ambito del diritto pubblico, da ogni prestazione personale o in natura nello Stato di soggiorno. Riguardo al servizio militare o ad altre prestazioni stabilite dal diritto pubblico, essi sono considerati come aventi la loro residenza sul territorio dello Stato limitrofo. Riguardo alla nazionalità, il trattamento è il medesimo, qualora non siano cittadini dello Stato di soggiorno. In quest’ultimo Stato essi non sono sottoposti ad alcuna imposta o tassa dalla quale fossero dispensati i cittadini di quel Paese, domiciliati nello stesso Comune. (3). Gli agenti dello Stato limitrofo, i quali in applicazione della presente Convenzione, debbono esercitare le loro funzioni nella zona ma non risiedono nello Stato di soggiorno, sono ivi esentati, nell’ambito del diritto pubblico, da ogni prestazione personale o in natura. (4). Riguardo alla retribuzione ufficiale degli agenti dello Stato limitrofo, i quali, in applicazione della presente Convenzione esercitano le loro funzioni nella zona, sono applicabili gli accordi concernenti la doppia imposizione, conchiusi tra gli Stati contraenti. (5). Le retribuzioni degli agenti dello Stato limitrofo, i quali, in applicazione della presente Convenzione, debbono esercitare le funzioni nella zona, non sono soggette ad alcuna restrizione valutaria. Gli agenti possono trasferire liberamente i loro risparmi nello Stato limitrofo.
Le amministrazioni competenti dei due Paesi stabiliscono di comune accordo le ore di apertura e le attribuzioni degli uffici a controlli nazionali abbinati.
Le autorità competenti dei due Stati stabiliscono di comune accordo:
I locali adibiti agli uffici dello Stato limitrofo devono essere contrassegnati da emblemi o stemmi ufficiali.
Gli oggetti necessari al funzionamento degli uffici o quelli di cui gli agenti dello Stato limitrofo abbisognano durante il servizio nello Stato di soggiorno, sono esentati da diritti doganali e da ogni tassa di entrata o di uscita. A tale scopo non devono essere fornite garanzie. A meno che non sia disposto altrimenti di comune accordo dalle amministrazioni competenti, i divieti e le restrizioni d’importazione o d’esportazione d’ordine economico non si applicano a questi oggetti. Lo stesso vale per i veicoli di servizio o privati che gli agenti utilizzano sia per l’esercizio delle loro funzioni nello Stato di soggiorno, sia per lasciare il loro domicilio o per ritornarvi, sia per percorrere il tratto che separa i due uffici facenti parte di uno stesso valico di frontiera.
(1). Lo Stato di soggiorno autorizza a titolo gratuito, salvo il pagamento delle eventuali spese d’impianto e di locazione delle apparecchiature, le installazioni telefoniche e telegrafiche (comprese le telescriventi) necessarie al funzionamento degli uffici dello Stato limitrofo nello Stato di soggiorno, come anche il loro allacciamento alle installazioni corrispondenti dello Stato limitrofo. I raccordi diretti tra i servizi dello Stato limitrofo devono essere utilizzati soltanto per affari di servizio. Le comunicazioni sono considerate di natura interna dello Stato limitrofo. (2). I Governi dei due Stati s’impegnano a concedere, agli stessi fini e nella misura del possibile, ogni facilitazione concernente l’utilizzazione di altri mezzi telecomunicativi. (3). Sono applicabili inoltre le prescrizioni dei due Stati concernenti la costruzione, la manutenzione e l’esercizio degli impianti di telecomunicazione.
I colli di servizio spediti dagli uffici di controllo dello Stato limitrofo ai loro servizi, oppure da questi a quelli, possono essere trasportati a cura degli impiegati di questo Stato senza l’intervento del servizio postale o ferroviario dello Stato di soggiorno. Tali invii sono esentati da ogni tassa.
(1). Le persone aventi la residenza o la sede nell’uno dei due Stati possono effettuare, presso gli uffici a controlli nazionali abbinati dei due Stati, ogni operazione relativa al controllo, senza alcuna autorizzazione speciale. Le autorità dell’altro Stato devono loro accordare lo stesso trattamento applicato ai propri cittadini. (2). Le disposizioni del numero 1 devono ugualmente essere applicate alle persone che compiono tali operazioni nell’ambito della loro attività professionale. A tale scopo esse possono impiegare indifferentemente personale svizzero o austriaco. (3). Le norme generali dello Stato di soggiorno sono applicabili, riguardo al passaggio della frontiera e al soggiorno in questo Stato, alle persone di cui ai numeri suindicati. Le facilitazioni compatibili con queste prescrizioni devono essere accordate. Qualora l’attività pertinente al controllo sia soggetta ad autorizzazione, siccome esercitata nella zona da persone in qualità di stranieri provenienti dallo Stato limitrofo, tale autorizzazione deve essere rilasciata gratuitamente.
Le autorità amministrative competenti dei due Stati stabiliscono di comune accordo i provvedimenti necessari per l’applicazione della presente Convenzione.
(1). Una Commissione mista austro‑svizzera, sarà costituita il più presto possibile dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione, con il compito di:
(2). Questa Commissione sarà composta di otto membri, nominati in numero eguale da ciascuno Stato contraente. Essa sceglierà, alternativamente fra i membri svizzeri e germanici, il Presidente. I membri della Commissione potranno essere assistiti da periti.
Ciascuna Parte contraente può dichiarare inapplicabili, temporaneamente o localmente, le disposizioni della presente Convenzione o gli accordi di cui all’articolo 1 nell’interesse della propria sicurezza o per ogni altro interesse imperativo d’ordine pubblico. Il Governo dell’altro Stato ne dovrà essere informato immediatamente.
(1). La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratificazione scambiati il più presto possibile a Vienna. (2). Essa entrerà in vigore un mese dopo lo scambio degli strumenti di ratificazione. (3). La Convenzione può essere disdetta in ogni momento; essa cesserà di aver effetto due anni dopo la denuncia.
In fede di che, i p lenipotenziari rispettivi hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto il proprio sigillo.Fatto a Berna, il 2 settembre 1963 in due esemplari originali, in lingua tedesca.
| Per la Confederazione svizzera: Wahlen | Per la Repubblica d’Austria: Tursky |
|---|
Al momento della firma della Convenzione, data oggi tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Austriaca, relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati e al controllo in corso di viaggio, i Plenipotenziari sottoscritti hanno convenuto le disposizioni seguenti, facenti parte integrante della Convenzione:
| Per la Confederazione svizzera: Wahlen | Per la Repubblica d’Austria: Tursky |
|---|
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